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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 21/10/2025, n. 1832 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1832 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. _____/2025
TRIBUNALE DI SALERNO
§§§
OGGETTO Il Tribunale Civile di Salerno, Sezione Lavoro e Previdenza, Comunicazione nella persona del Giudice del Lavoro, dott. Luigi Barrella, ha preventiva fermo pronunciato la seguente amministrativo
SENTENZA
(con motivazione contestuale)
nel giudizio civile di primo grado iscritto al n. 2455/25 R.G. Affari Registro Generale Civili Contenziosi, discusso con scambio di note scritte ex art. 127 N. 2455/25 ter cpc nel termine fissato del giorno 21.10.2025, avente ad oggetto:
“Comunicazione preventiva di fermo amministrativo”; CRONOLOGICO
e vertente N. _______________ tra
, rappresentata e difesa dall'avv. M. Napoli del
[...]Parte_1
N. ______________ Foro di Salerno in virtù di mandato allegato al ricorso, n. 131/2025 R.B.
elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Salerno,
Via Generale A. Diaz, n. 28;
Discusso nel termine
Ricorrente del 21.10.2025 e con scambio di note scritte
, in persona Parte_2 ex art. 127 ter cpc del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avv. V. Bevilacqua in virtù di procura generale in data 22.03.2024 per Notar di Per_1 Deposito minuta
Roma, elettivamente domiciliato presso la sede dell'Avvocatura _________________
Distrettuale in Salerno, Corso G. Garibaldi, n. 38;;
Resistente Pubblicazione in data
__________________
Giudizio n. 2455/25 R.G. c/o + 1 pag. 1 Parte_1 Pt_2
e
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., rappresentata e difesa dall'avv. A. Carotenuto in forza di mandato allegato alla memoria difensiva, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Casamicciola Terme (Na), Via Castanito, n. 23;
Resistente
§§§
Nel termine fissato del giorno 21.10.2025, le parti hanno discusso la causa con scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc e, quindi, hanno precisato le conclusioni, riportandosi alle conclusioni già formulate negli scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE
I. Con ricorso depositato in data 14.04.2025, Parte_1
adiva il Tribunale di Salerno, Sezione Lavoro, ed impugnava la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 100 80 2025
00003481 000, notificata dall in data Controparte_1
02.04.2025, relativamente a n. 1 avviso di addebito per contributi previdenziali non versati, anni 2017/2022, per euro 28.329,69, e ne chiedeva l'annullamento, con condanna dei resistenti al rimborso delle spese di lite, eccependo: 1) l'annullamento dell'atto presupposto con sentenza n. 279/2025.
Quindi, il Giudice del Lavoro fissava, a norma dell'art. 415 cod. proc. civ., l'udienza di discussione, nonché il termine per la notificazione al resistente del ricorso e del decreto.
Instauratosi il contraddittorio mediante la notifica nel termine fissato, si costituivano in giudizio le parti resistenti, le quali impugnavano l'avversa domanda e ne chiedevano il rigetto, in quanto infondata in fatto e in diritto.
Giudizio n. 2455/25 R.G. c/o + 1 pag. 2 Parte_1 Pt_2 Di poi, effettuata l'attività istruttoria di rito mediante l'acquisizione dei documenti allegati, nel termine fissato del giorno 21.10.2025 le parti hanno discusso la causa, con scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc: indi, il Giudice del Lavoro ha deciso la causa come da sentenza in atti ex art. 429 c.p.c.
II. Per quanto attiene al merito della controversia, va dichiarata la cessazione della materia del contendere: invero, l' dopo avere Pt_2
esaminato la pratica in questione ed effettuato le verifiche del caso, ha provveduto all'archiviazione degli atti in data 01.07.2025, procedendo in sede di autotutela allo sgravio dell'avviso di addebito, in esecuzione della sentenza n. 279/2025, emessa in data 12.02.2025 (cfr. memoria di costituzione dell' . Pt_2
Orbene, il Tribunale adito, a fronte di tale intervento dell non deve Pt_2
fare altro che prenderne atto, rilevando il venir meno della materia del contendere.
III. Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, alla soccombenza virtuale segue ex art. 91 cod. proc. civ. la condanna del resistente al rimborso delle stesse in favore della parte ricorrente, le Pt_2
quali vengono liquidate in dispositivo, in applicazione della tariffa professionale vigente di cui al D.M. n. 55/2014, con riduzione ex art. 4, comma I: invero, come evidenziato dalla parte ricorrente nelle note scritte depositate in data 20.10l2025, “l'atto opposto risulta illegittimo ab origine, essendo stato emesso in assenza di un titolo di credito valido, ovvero di un valido avviso di addebito, già annullato con sentenza n.
279/2025 del Tribunale di Salerno, passata in giudicato e pubblicata anteriormente alla notifica dell'atto impugnato.
Si evidenzia, inoltre, che l' nonostante l'istanza di annullamento in Pt_2
autotutela tempestivamente presentata dalla ricorrente e rimasta priva di riscontro, ha provveduto all'annullamento solo successivamente al deposito del presente ricorso, confermando così la fondatezza delle ragioni della ricorrente e la negligenza processuale dell'Ente
Giudizio n. 2455/25 R.G. c/o + 1 pag. 3 Parte_1 Pt_2 resistente”.
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Salerno, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti dell' e dell
[...] Pt_2 Controparte_1
, con ricorso depositato in data 14.04.2025, ogni contraria
[...]
istanza, eccezione e deduzione reietta, così provvede:
1) Dichiara la cessazione della materia del contendere;
2) Condanna le parti resistenti, in solido fra loro, al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite, che vengono liquidate in euro 43,00 per spese vive ed euro 3.750,00 per compenso, oltre Iva e Cassa, se dovute come per legge, e rimborso spese generali 15%, con attribuzione al difensore per dichiarato anticipo.
Così deciso in Salerno in data 21.10.2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Luigi Barrella
Giudizio n. 2455/25 R.G. c/o + 1 pag. 4 Parte_1 Pt_2