Sentenza 3 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 03/04/2025, n. 428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 428 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
n. 704/2024 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di L'Aquila
Sezione Civile – Controversie Locatizie
La Corte, composta dai magistrati: dr.ssa Anna Maria Tracanna - Presidente dr. Massimo De Cesare - Consigliere relatore dr.ssa Emanuela Vitello - Consigliera all'udienza del 03/04/2025 ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura, la seguente sentenza con motivazione contestuale ex artt. 429, 436 bis e 447 bis c.p.c., nella causa indicata in epigrafe, pendente tra
, rappresentata e difesa da: avv. MONTELLA GIULIA, elettivamente domiciliata Parte_1
come in atti;
-appellante-
e
, rappresentata e difesa da: avv. ALIANO ANTHONY HERNEST, elettivamente CP_1
domiciliata come in atti;
-appellata-
Oggetto: Recesso dal contratto del Conduttore uso diverso. Appello avverso la sentenza n.
88/2024 del 20/03/2024, emessa dal Tribunale di Avezzano.
Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 20/03/2025.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 30/07/2024 la ha impugnato la sentenza indicata in Parte_1
oggetto, pronunciata il 20/03/2024, depositata in pari data e notificata il 12/07/2024, con la quale, in accoglimento del ricorso proposto dalla in data 27/12/2020 (in CP_1
riassunzione di precedente giudizio introdotto con ricorso per ingiunzione avanti il Tribunale
dell'incompetenza territoriale per essere competente il Tribunale di Avezzano e della conseguente nullità del decreto ingiuntivo opposto) era stata condannata: alla restituzione in favore della della somma di €. 45.750,00, oltre interessi moratori ex art. 1284 c. 4 CP_1
c.c., somma indebitamente percepita a titolo di canoni di locazione del locale ad uso commerciale sito in Avezzano alla via XX Settembre 365/C/D (NCEU fg. 35 pt. 49 sub. 8), già concesso in locazione alla con contratto del 10/11/2004, per il periodo dal CP_1
luglio al novembre 2018, ed erroneamente corrisposta dalla conduttrice successivamente alla cessazione del rapporto, risolto il 30/06/2018; al pagamento in favore della della CP_1 somma di €. 1.000,00 ex art. 96 c. 3 c.p.c..
L'impugnata sentenza ha ritenuto che: le parti, con scrittura del 30/06/2018, avevano convenuto l'anticipata risoluzione del rapporto locatizio con decorrenza dal giorno stesso, e la aveva dato atto, con efficacia confessoria, dell'avvenuto rilascio dell'immobile locato Pt_1
in buono stato e libero da persone e cose, con conseguente natura indebita del pagamento dei canoni di locazione effettuato dalla per il periodo successivo e conseguente diritto di CP_1 quest'ultima alla ripetizione di quanto pagato, oltre interessi ex art. 1284 c. 4 c.c. dal giorno della domanda giudiziale;
la aveva resistito in giudizio in malafede, con chiara Pt_1 consapevolezza del proprio torto, desumibile dall'avvenuta risoluzione della locazione per mutuo consenso, con conseguente sussistenza dei presupposti di cui all'art. 96 c. 3 c.p.c..
L'appellante ha dedotto violazione di legge ed erroneità della motivazione, articolando otto motivi, come segue.
1. Illegittimità e/o nullità della riassunzione del ricorso presso il Tribunale di Avezzano e conseguente inammissibilità e/o improponibilità della domanda, poiché, essendo la competenza per territorio in materia locatizia inderogabile, non era applicabile l'art. 38 c. 2
c.p.c., sicché, una volta dichiarato nullo il decreto ingiuntivo opposto da parte del Tribunale di
L'Aquila, la causa non doveva essere riassunta, e conseguentemente, contrariamente a quanto ritenuto nell'impugnata sentenza, andava pronunciata la nullità dell'atto di riassunzione senza statuire nel merito della controversia.
2. Improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria, prevista in materia locatizia, anche nelle cause di opposizione a decreto ingiuntivo, ex art. 5 c.
4 d.lgs. n. 28/2010, sicché, contrariamente a quanto ritenuto nell'impugnata sentenza, andava pronunciata l'inammissibilità o l'improcedibilità del ricorso.
3. Violazione del rito ex art. 414 segg. c.p.c., poiché il giudice di primo grado, nel fissare l'udienza di discussione, aveva omesso di ordinare la comparizione delle parti, né, ravvisando tale mancanza, aveva ordinato la comparizione in successiva udienza, ciò che aveva reso impossibile esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione, con conseguente violazione di norme processuali tale da rendere gli atti successivi improcedibili perché viziati da nullità, sicché, contrariamente a quanto ritenuto nell'impugnata sentenza, andava pronunciata l'inammissibilità o l'improcedibilità del ricorso.
4. Erronea valutazione della prova testimoniale e violazione degli artt. 81 e 116 c.p.c., poiché il teste escusso, impiegato contabile della società gestore della contabilità del gruppo imprenditoriale di riferimento della aveva riferito di avere riscontrato i CP_2 CP_1 pagamenti effettuati da parte dell'appellata in favore di essa appellante a mezzo bonifico bancario e di avere segnalato le operazioni all'ufficio aziendale a ciò preposto, non avendo rinvenuto le fatture cui i bonifici si riferivano, sicché, contrariamente a quanto ritenuto nell'impugnata sentenza, i pagamenti erano riconducibili al gruppo e non alla CP_2 CP_1 con conseguente difetto di legittimazione attiva dell'odierna appellata ed infondatezza della domanda restitutoria proposta.
5. Illegittimo rigetto dell'istanza di ammissione della prova testimoniale richiesta in primo grado, nonostante essa vertesse sul fatto che in realtà, contrariamente a quanto indicato nel verbale di rilascio del 30/06/2018, l'immobile locato era ancora detenuto dalla e fosse CP_1
quindi ammissibile e rilevante in quanto volta non a contraddire la scrittura privata ma a provare l'esistenza di aggiunte o modificazioni ad essa, anche verbali, ex art. 2723 c.c..
6. Erronea individuazione della causa petendi e violazione dell'art. 2033 c.c., poiché mancava la prova dell'esistenza dell'indebito o della sussistenza di una causa di giustificazione di esso, sicché, contrariamente a quanto ritenuto nell'impugnata sentenza, la domanda non doveva essere qualificata come di ripetizione di indebito.
7. Illegittimità della condanna al pagamento degli interessi moratori e contraddittorietà della motivazione al riguardo, poiché gli interessi ex art. 1284 c. 4 c.c. si applicano unicamente in caso di pagamento di somme dovute oltre i termini prestabiliti dalla legge o dal contratto, e non nei casi di ripetizione di indebito, sicché, contrariamente a quanto ritenuto nell'impugnata sentenza (che aveva, contraddittoriamente, prima escluso l'applicabilità del d.lgs. n. 231/2002
e poi ritenuto dovuti interessi moratori), gli interessi andavano applicati al tasso legale.
8. Illegittimità della condanna per lite temeraria, non essendo stata provata la natura dei pagamenti ricevuti da essa appellante e non essendovi stato alcun accertamento in ordine alla presunta malafede.
L'appellante ha quindi chiesto, in riforma della sentenza impugnata e previa sospensione dell'esecutività di essa, dichiarare inammissibile o improcedibile, o comunque respingere, la domanda proposta in primo grado dall'appellata, ovvero, in subordine, riformare le condanne al pagamento degli interessi moratori e del risarcimento ex art. 96 c. 3 c.p.c.. si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello, eccependo Controparte_3
l'inammissibilità dei motivi di appello attinenti alla competenza per territorio, alla proponibilità o procedibilità della domanda ed alla propria legittimazione attiva, trattandosi di eccezioni nuove, e nel merito deducendo la correttezza della motivazione dell'impugnata sentenza e l'infondatezza dei motivi.
Instauratosi il contraddittorio, respinta l'istanza di sospensiva con ordinanza del 17/10/2024, in data 17/03/2025 l'appellante ha depositato atto di rinuncia all'appello in data 12/03/2025, con contestuale accettazione da parte dell'appellata, contenente accordo delle parti sulla compensazione delle spese giudiziali.
All'udienza ex art. 435 c.p.c. fissata per il 20/03/2025 nessuna delle parti è comparsa, sicché questa Corte ha disposto rinvio all'odierna udienza ex art. 348 c.p.c..
L'ordinanza di rinvio è stata comunicata telematicamente ai procuratori delle parti in data
21/03/2025.
All'odierna udienza nessuna delle parti è comparsa.
Motivi della decisione
L'appello va dichiarato improcedibile ex art. 348 c. 2 c.p.c., non essendo l'appellante comparsa né all'udienza del 20/03/2025 fissata ex art. 435 c.p.c. con decreto del 13/09/2024, regolarmente comunicatole in data stessa come risulta dagli atti del fascicolo informatico, né all'odierna udienza, nonostante regolare comunicazione dell'ordinanza di rinvio pronunciata all'udienza del 13/02/2025, come risulta dagli atti del fascicolo informatico.
In ogni caso, si sarebbe verificata estinzione del giudizio ex art. 306 c.p.c., stante la rinuncia all'appello con contestuale accettazione, in atti.
Le spese di lite del grado, stante l'accordo del parti in tal senso, vanno compensate.
Ex art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del c. 1 bis dell'art. 13 stesso.
p.q.m.
La Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 88/2024 in data 20/03/2024 del Tribunale di Avezzano, così provvede: dichiara improcedibile l'appello e compensa tra le parti le spese del presente grado del giudizio;
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ex art. 13 c. 1 bis e 1 quater d.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in L'Aquila all'udienza del 03/04/2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
- dott. Massimo De Cesare - - dott. Anna Maria Tracanna -