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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 07/11/2025, n. 955 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 955 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
Sent enza n.
R.G. 470/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CO RT E D'APPE LLO DI TO RI NO
SE Z ION E II CIV IL E
Composta dai Magistrati:
1) dott.ssa Cecilia Marino Presidente
2) dott. Roberto Rivello Consigliere - Relatore
3) dott.ssa Francesca Firrao Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 470/2023 R.G. promossa da:
P. IVA con sede in Torino, via Bologna n. 102, in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. Fabrizio Cavallaro del foro di Torino, PEC
presso il cui studio è elettivamente Email_1 domiciliata, in Torino, via Lamarmora n. 73
- APPELLANTE -
CONTRO
1 , C.F. , nato a [...], il 18 settembre Controparte_1 C.F._1
1950, rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avv. Ornella Soncin del foro di
Torino, PEC presso il cui studio è Email_2 elettivamente domiciliato, in Torino, via Massena n. 87
- APPELLATO -
C.F. , nato a [...], il CP_2 C.F._2
24 settembre 1958, rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avv. Alessandra
Gassino, del foro di Torino, PEC e Email_3 dall'avv. Cristina Esposito del foro di Torino, PEC
presso il cui studio è elettivamente Email_4 domiciliato, in Torino, corso Ferrucci n. 6
- APPELLANTE INCIDENTALE -
E NEI CONFRONTI DI
C.F. , nata a [...], il [...], CP_3 C.F._3 rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. Paolo Baracchino del foro di
Firenze, PEC e dall'avv. Viola Alba Email_5
RI NE del foro di Torino, PEC
elettivamente domiciliata presso Email_6 lo studio dell'avv. NE,, in Torino, corso Ferrucci n. 6
- APPELLATA -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO D'APPELLO
I. Con atto di citazione notificato in data 31 marzo 2023, ha proposto Parte_1
impugnazione avverso la sentenza n. 622/2023, emessa in data 8 febbraio 2023 dal
Tribunale di Torino, in composizione monocratica, pubblicata il 10 febbraio 2023 e notificata in data 2 marzo 2023, con cui il Tribunale, definitivamente pronunciando,
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, ha disposto nei seguenti termini:
“Riduce il prezzo della compravendita intercorsa fra e avente Controparte_1 Parte_1 ad oggetto l'autovettura targata ZA992PS ad euro 75.000,00; per l'effetto, condanna alla restituzione, in favore di , della Parte_1 Controparte_1 somma di euro 100.000,00 oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo effettivo;
condanna alla restituzione, in favore di della somma di euro CP_2 Parte_1
2 50.000,00 oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo effettivo;
rigetta la domanda di manleva proposta da
contro
CP_2 CP_3 condanna a rifondere ad le spese di lite, che si liquidano in Parte_1 Controparte_1 complessivi euro 7.052,00 per compenso (di cui euro 1.276,00 per la fase di studio, euro 814,00 per la fase introduttiva, euro 2.835,00 per la fase istruttoria, euro 2.127,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfetario 15%, IVA e CPA come per legge oltre ad euro 796,47 per esposti;
condanna a rifondere a 2/3 delle spese di lite, che si liquidano per CP_2 Parte_1 intero in complessivi euro 7.052,00 per compenso (di cui euro 1.276,00 per la fase di studio, euro
814,00 per la fase introduttiva, euro 2.835,00 per la fase istruttoria, euro 2.127,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfetario 15%, IVA e CPA come per legge, oltre a euro 759,00 per esposti e euro 1.830,00 per spese di CTP come da fattura e pagamento allegati;
compensa le spese per la restante quota di 1/3; condanna a rifondere ad spese di lite, che si liquidano in complessivi CP_2 CP_3 euro 7.052,00 (di cui euro 1.276,00 per la fase di studio, euro 814,00 per la fase introduttiva, euro
2.835,00 per la fase istruttoria, euro 2.127,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfetario 15%,
IVA e CPA come per legge ed oltre ad euro 1.243,92 accessori inclusi per spese di consulenza tecnica di parte come da fattura allegata;
pone le spese di CTU definitivamente a carico di ed in pari misura” Parte_1 CP_2
Tutte le parti in giudizio si sono costituite in appello nelle forme e nei termini di cui all'art. 347 c.p.c., ha presentato appello incidentale. CP_2
II. All'esito della trattazione della causa, la Corte ha riservato la decisione sulle seguenti conclusioni rassegnate dalle parti:
Per parte Appellante Parte_1
“Piaccia alla Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, previe le opportune declaratorie in fatto e in diritto, in riforma della sentenza n. 622/2023 emessa dal Tribunale di Torino, pubblicata il 10/02/2023, emessa nel procedimento R.G. 21935/2018, notificata in data 02/03/2023, per i motivi sopra esposti
NEL MERITO In via principale:
• Respingere integralmente le domande avanzate in primo grado dall'Ing. , Controparte_1 in quanto infondate sia in fatto che in diritto e, per l'effetto, dichiarare tenuto l'Ing. Controparte_1
alla restituzione dell'importo di euro 114.667,89, oltre interessi, corrisposto dalla
[...] Pt_1 in esecuzione provvisoria della sentenza impugnata, come da contabile di bonifico del
[...]
22/03/2023 (doc. 1);
In via subordinata: • Nella denegata ipotesi di conferma della sentenza impugnata, previa ogni più opportuna declaratoria, dichiarare tenuto il Sig. (C.f. ), a CP_2 C.F._2 garantire integralmente la contro gli effetti della pronuncia e, conseguentemente, Parte_1 condannarlo al pagamento in via di regresso, a favore della stessa, di tutto quanto risulterà dovuto;
IN VIA ISTRUTTORIA: • Respingere le domande istruttorie avanzate da parte attrice in primo grado, qualora riproposte in sede di appello, in quanto generici, valutativi e vertenti su circostanze che non possono essere provate per testi;
IN OGNI CASO: • Con il favore dei compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso forfettario (15%) Iva, e C.p.A. come per legge”.
3 Per parte Appellata : Controparte_1
“Voglia la Corte d'Appello respinta ogni avversa istanza, eccezione e difesa, in accoglimento delle difese dell'ing. Controparte_1
- CONFERMARE integralmente la sentenza del Tribunale di Torino n. 622/2023 emessa nel procedimento R.G. n. 21935/2018 e pubblicata in data 10/2/2023 nella decisione riguardante il rapporto intercorso tra la e l'appellato con conseguente reiezione di tutte le domande Pt_1 CP_1 proposte dall'appellante nei confronti del medesimo.
In subordine, in via istruttoria ove risultasse necessario: - Ammettersi la prova per testi sui capi 2
e 3 della memoria 14/10/2021 con i testi ivi indicati. Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio”.
Per parte Appellata e Appellante incidentale CP_2
“Piaccia al Collegio Ill.mo, disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, in totale riforma della Sentenza n. 622/2023, pubbl. il 10/02/2023 su RG n. 21935/2018, Repert. n. 1629/2023 del 10/02/2023 del Tribunale di Torino, Dott.ssa Simona Gambacorta, non notificata
IN VIA ISTRUTTORIA: e/o preliminare: - ammettersi i Documenti nuovi n. 3 e 4, consistenti nell'interpretazione autentica fornita dall'Ente abilitato R.F.I. Sui criteri di attribuzione del
Certificato di Rilevanza Storica alle auto d'epoca;
- se ritenuto necessario, disporre integrazione di C.T.U. diretta ad accertare l'originalità della
oggetto di causa, nelle sue caratteristiche attuali e di compravendita, e la Parte_2 conseguente effettiva rilasciabilità del Certificato di Rilevanza Storico e della Reimmatricolazione;
NEL MERITO Demandato a parte attrice ogni onere probatorio:
In via di principalità: - respingere le domande tutte formulate dall' ing. Controparte_1
e dalla , in persona del legale rappresentante pro tempore, nei confronti del
[...] Parte_1 signor e, per l'effetto, mandare assolto il medesimo da ogni avversa pretesa, per CP_2 tutte le ragioni indicate in narrativa;
In via di subordine: - contenere l'eventuale restituzione del prezzo sulla base dei criteri indicati e delle censure mosse nel presente atto, comunque riparametrandolo proporzionalmente al prezzo a suo tempo corrisposto dall'Ing. alla e da quest'ultima al signor CP_1 Parte_1 CP_2
nonché riducendolo al corretto valore dell'auto espunte le voci erroneamente fatte
[...] proprie dal Giudice di primo grado e contenute nella parte preliminare della C.T.U. poi superata dagli ulteriori accertamenti disposti e acquisiti.
In ogni caso, nella denegata ipotesi di rigetto di quanto in principalità e pertanto, in caso di accoglimento totale o parziale delle domande avversarie: dichiarare tenuta e condannare la signora a garantire integralmente e a CP_3 manlevare il signor da ogni obbligazione e/o condanna al pagamento di CP_2 qualsivoglia somma e a qualsivoglia titolo pronunciata nei propri confronti a favore della parte attrice o convenuta chiamante per i fatti dedotti in giudizio, con condanna al pagamento diretto, ovvero in via di regresso.
In ogni caso: col favore di spese legali e di C.T.U., diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
Per parte Appellata CP_3
““Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello di Torino, disattesa ogni diversa istanza, 1). NEL MERITO: anche nell'ipotesi di accoglimento del proposto appello da in via Parte_1 principale o in via subordinata, confermare il capo della sentenza n. 622/2023 del Tribunale di Torino
4 relativo al rigetto della domanda proposta da nei confronti di in quanto CP_2 CP_3 infondata in fatto ed in diritto;
con vittoria di competenze, onorari, spese e spese generali di questo grado di appello, oltre CAP ed IVA come per legge;
2). IN VIA ISTRUTTORIA: per mero scrupolo difensivo si richiamano tutte le istanze ed eccezioni di cui alle memorie difensive ex art. 183, comma 6, c.p.c., depositate in primo grado”.
Le parti hanno quindi regolarmente proceduto allo scambio di comparse conclusionali e al deposito di memorie di replica nei termini di cui agli artt. 190 e 352
c.p.c..
La decisione è stata deliberata nella camera di consiglio del 29 ottobre 2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. OGGETTO DEL GIUDIZIO E MOTIVI D'IMPUGNAZIONE
ha agito in giudizio avverso la società Controparte_1 Parte_1
allegando quanto segue:
- di aver acquistato, nel febbraio 2018, una vettura d'epoca “Pettenella” modello
“Leontina”, tg. ZA992PS, al prezzo di euro 175.00,00, presso Parte_1
con sede in Torino, via Bologna n. 102;
- che le modalità di pagamento indicate nella “Proposta di acquisto” sottoscritta dai contraenti il 3 febbraio 2018 prevedevano il versamento di euro 5.000,00 a titolo di caparra confirmatoria, alla sottoscrizione del contratto, ed euro
170.000,00 all'immatricolazione della vettura;
- che tali somme erano state corrisposte con assegni e che, adempiuti i rispettivi obblighi (di pagamento, da una parte, e di immatricolazione, dall'altra) era stata emessa la fattura 17MGT del 23 febbraio 2018 e il 6 marzo 2018 era stata consegnata la vettura, con documento di consegna n. DT2 DTL FAQT- B8- 89,
nonché libretto di circolazione della stessa, prodotto agli atti;
- che, in data 28 marzo 2018, l'attore si vedeva notificare un invito a comparire presso la Sezione Polizia Stradale di Torino – Ufficio incidenti, munito della documentazione della vettura appena acquistata. In tale occasione Per_1
5
[...] apprendeva che la vettura da lui acquistata, originariamente immatricolata in
Austria, risultava immatricolata in Italia sulla base di false dichiarazioni relative al numero di targa austriaca. In seguito ad indagini della Procura della
Repubblica di Bolzano, veniva richiesta la restituzione delle targhe e dei documenti di immatricolazione a cui l'odierno attore ottemperava il giorno stesso;
- che, in data 29 marzo 2018, veniva informata dell'accaduto Parte_1
dall'attore, il quale preannunciava la richiesta di indennizzo dei danni subiti a causa del fatto che, essendo stato ordinato il ritiro del libretto e delle targhe dell'auto, a quest'ultima era pertanto vietata la circolazione su strada;
- che il successivo procedimento di mediazione obbligatorio, del 9 aprile 2018,
non portava ad alcun risultato utile in quanto le reciproche proposte formulate non ottenevano il consenso delle parti e pertanto l'attore, che mirava ad avere una vettura che consentisse la partecipazione alle attività riservate alle auto d'epoca e che, comunque, potesse viaggiare su strada, si trovava quindi ad aver acquistato un'auto che, priva di libretto di circolazione e targhe, non aveva più le caratteristiche desiderate;
domandando, su queste basi, ai sensi dell'art. 1464 c.c., la riduzione del prezzo in misura di euro 100.000,00, avendo perduto l'auto le caratteristiche desiderate e da essa possedute al momento dell'acquisto ed essendo quindi divenuta parzialmente impossibile la prestazione.
La società costituitasi in giudizio, ha contestato la fondatezza di tale Parte_1
domanda, allegando e sostenendo:
- di aver acquistato la vettura in questione in data 7 febbraio 2018 da CP_2
, al prezzo di euro 125.000,00, come da certificato cronologico del PRA
[...]
(e come da attestazione di rettifica del prezzo, in quanto era stato erroneamente riportato in atti in euro 12.500,00). Allegava, inoltre, la contabile del bonifico bancario dell'importo di euro 125.000,00 pagato dalla in favore Parte_1
di in data 8 febbraio 2018; CP_2
6 - che, dal medesimo certificato cronologico del PRA prodotto agli atti, emergeva altresì che la vettura in questione, prima di essere acquistata da CP_2
, era stata nella titolarità di
[...] CP_3
- che la vendita da alla veniva curata CP_2 Parte_1
dall'Agenzia di intermediazione “ Controparte_4
” che, in persona dell'amministratore unico, ,
[...] Controparte_5
certificava, in sede di trascrizione dell'atto di vendita, che il venditore,
ivi identificato mediante carta d'identità, risultava CP_2
proprietario dell'autovettura come da Certificato di proprietà n. 17/A438680P, dal quale emergeva altresì la data di immatricolazione della stessa (11 maggio
2016) e la mancata iscrizione di gravami a carico;
- che, in sede di trascrizione dell'atto di vendita, dichiarava che “il CP_2
veicolo è libero da vincoli e gravami di sorta e non gli è stata notificata la iscrizione di fermo amministrativo di cui all'art. 4 del D.M. 07.09.1998 n. 503”;
- che, con successivo atto del 26 febbraio 2018, l'autovettura veniva rivenduta dalla a , sempre ad uso di privato Parte_1 Controparte_1
trasposto di persone, al prezzo di euro 175.000,00;
- che successivamente, con raccomandata del 29 marzo 2018, aveva CP_1
riferito alla che, in data 28 marzo 2018, gli era stato Parte_1
notificato un atto della polizia stradale della sezione di Torino, con il quale si chiedeva la riconsegna delle targhe e della carta di circolazione dell'autovettura, in quanto, dalle indagini della Procura di Bolzano, pareva che il veicolo fosse stato immatricolato in Italia sulla base di false dichiarazioni relative al numero di targa austriaca precedentemente posseduta, e pertanto chiedeva alla Pt_1
“tutti i danni causati dalla perdita di valore del bene venduto, oltre ai danni
[...]
morali”;
- che la sorpresa dell'accaduto, stanti i controlli – effettuati Parte_1
in sede di acquisto della vettura - dei regolari passaggi di proprietà e della totale assenza di provvedimenti o gravami a carico della stessa, comunicava comunque
7 sin da subito a la propria disponibilità a verificare la Controparte_1
questione e, nel caso di effettiva impossibilità di reimmatricolazione, a risolvere il contratto di vendita - anche per il tramite del proprio rivenditore - con conseguente restituzione del prezzo e riconsegna dell'autoveicolo;
- che, tuttavia, la proposta veniva rifiutata da parte dell'attore, il quale dichiarava di voler comunque mantenere la proprietà del veicolo;
tale proposta veniva inoltre rifiutata nel procedimento di mediazione, al quale partecipava anche in quanto l'attore manteneva “l'interesse a che la vettura di CP_2
cui si discute continui a far parte del suo parco macchine”; chiedendo, alla luce di quanto esposto, il rigetto delle domande attoree, nonché la previa autorizzazione a chiamare in causa cosicché questi potesse CP_2
“garantire integralmente la convenuta contro gli effetti dell'accoglimento della domanda attorea e, conseguentemente, condannarlo al pagamento diretto - e solo ove non ritenuto, in via di regresso, a favore della stessa - di tutto quanto risulterà dovuto alla parte attrice”.
Concessa dal Tribunale tale autorizzazione, chiamato in giudizio, CP_2
si costituiva allegando:
[...]
- di essere divenuto proprietario della vettura a seguito di contratti di permuta conclusi con a fare data dal 17 giugno 2017, con trascrizione il CP_3
23 giugno 2017;
- che la vettura aveva targa ZA992PS, targa estera austriaca precedente GL 82 HB
e telaio AP 1052; era stata immatricolata in Italia in data 11 maggio 2016, con rilascio di carta di circolazione in data 23 giugno 2016; la prima proprietaria italiana risultava CP_3
- che, sul finire del gennaio 2018, la essendo a conoscenza del Parte_1
fatto che nel parco auto di vi fosse una CP_2 Parte_3
lo contattava per richiedergli di poter esporre la vettura al 36°
[...]
Salone Internazionale Automotoretrò che si sarebbe tenuto dal 1° al 4 febbraio al
Lingotto Fiere di Torino;
8 - di aver accettato e di aver curato il trasporto della vettura al salone con il proprio carrello;
- che l'auto era stata quindi esposta nel settore dedicato a e, in tale Parte_1
sede, si era dimostrato interessato e si era rivolto alla Controparte_1
domandando di poterla acquistare;
Parte_1
- che la aveva quindi acquistato da lui la vettura, con scrittura Parte_1
privata del 7 febbraio 2018 e relativa trascrizione al PRA del 15 febbraio 2018,
al prezzo di euro 125.000,00, e, con successivo atto di vendita del 26 febbraio
2018, l'aveva alienata a , al prezzo di euro 175.000,00; Controparte_1
- che la vettura era stata trasportata presso la residenza di Controparte_1
a cura della con un idoneo carrello trasportatore e non a
[...] Parte_1
mezzo conduzione alla guida su strada;
- di avere appreso successivamente le ulteriori vicende narrate dall'attore e che, comunque, la vettura è auto da corsa d'epoca di Parte_3
particolare pregio e, pur potendo essere messa su strada, non è particolarmente idonea alla guida o ad essere utilizzata come mezzo di trasporto, avendo anche elevatissimi livelli di consumo di benzina;
- che, secondo quanto di sua conoscenza, la vicenda giudiziaria indicata in atti sarebbe terminata confermando la possibilità di ritargare in Italia tutte le vetture coinvolte, con l'unica necessità di effettuare un collaudo dal costo di euro
900,00, che la vettura certamente supererebbe avendolo già fatto nel 2016 e non avendo subìto usura da quella data;
alla luce di quanto esposto, chiedeva preliminarmente di chiamare in causa CP_3
proprietaria del mezzo al momento dell'apposizione di targa italiana;
di
[...]
dichiarare l'avvenuta decadenza/prescrizione della garanzia verso di Parte_1
rigettare nel merito le domande attoree;
in subordine, di ridurre il risarcimento richiesto parametrandolo ai soli euro 125.000,00 da lui percepiti con la vendita;
in ogni caso, di condannare a manlevarlo. CP_3
9 Concessa dal Tribunale anche tale autorizzazione, chiamata in giudizio, CP_3
si costituiva allegando:
[...]
- di aver ricevuto l'automobile in questione in donazione dal marito Per_2
deceduto in data 10 aprile 2018, il quale, acquisito il telaio AP 1052
[...]
dell'auto in data antecedente all'anno 2009, Parte_3
aveva provveduto alla ricostruzione dell'auto secondo il disegno originario, utilizzando parti meccaniche ed accessori derivanti dalla produzione Alfa
Romeo e Fiat. La targa abbinata era di tipo “moderno” e non quella con fondo nero e con lettere e numeri bianchi. Tale lavoro durò anni, anche tramite l'opera dell'officina “Il Lamierista” di Modena, e si concluse con il regalo, da parte del marito, a lei, alla quale venne intestata l'automobile in data 22 CP_3
agosto 2016, con immatricolazione e associazione alla targa ZA992PS;
- che, diversamente da quanto sostenuto da quest'ultimo CP_2
acquistò l'auto così come ricostruita, targata ZA992PS, al prezzo di vendita di euro 25.000,00, in data 17 giugno 2017;
- che la vicenda come esposta dall'attore non coinvolgeva l'automobile in sé, né i suoi componenti, altrimenti sarebbe nel frattempo intervenuto qualche provvedimento di sequestro del veicolo stesso;
- di essere totalmente estranea alle trattative e ai prezzi pattuiti tra le parti successivamente alla vendita operata da lei a CP_2
domandando, su queste basi, di dichiarare l'avvenuta decadenza/prescrizione delle domande rivolte da nei suoi confronti;
nel merito, il rigetto delle domande CP_2
attoree; in subordine, di ridurre la condanna alla luce della minor somma da lei percepita con la vendita, pari a euro 25.000,00.
Il Tribunale, istruita la causa mediante CTU, riqualificata la domanda attorea ritenendo applicabile il disposto di cui all'art. 1489 c.c., con la pronuncia di cui al soprariportato dispositivo, ha accolto tale domanda, riducendo il prezzo della compravendita ad euro 75.000 e condannando alla restituzione di euro Parte_1
100.000,00, oltre interessi dalla domanda giudiziale al saldo effettivo;
inoltre, ha
10 condannato alla restituzione, in favore di della CP_2 Parte_1
somma di euro 50.000,00 oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo effettivo;
ha rigettato la domanda di manleva proposta da avverso CP_2
infine, ha condannato a rifondere le spese di lite CP_3 Parte_1
sostenute da;
a rifondere le spese di lite Controparte_1 CP_2
sostenute da compensandole per 1/3, e a rifondere le Parte_1 CP_2
spese di lite sostenute da ponendo a carico di e CP_3 Parte_1
in pari misura, le spese di CTU. CP_2
ritenendo la sentenza di prime cure non condivisibile e meritevole di Parte_1
essere riformata, ha presentato appello, avanzando tre motivi d'impugnazione così rubricati:
- “Violazione e/o falsa applicazione di legge della pronuncia impugnata nella parte in cui riqualifica erroneamente la domanda attorea ai sensi dell'art. 1489 c.c.”;
- “Violazione di legge della pronuncia impugnata nella parte in cui respinge l'applicazione dell'istituto dell'aliud pro alio con riguardo alla specifica compravendita oggetto di causa”;
- “Erronea ricognizione della fattispecie in contrasto con le risultanze conclusive della CTU e omissione di motivazione sul punto e/o vizio di motivazione apparente;
Violazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c: 1. 1. Sull'asserita impossibilità di immatricolazione della vettura;
2. Sull'asserito inadempimento colpevole del venditore . Parte_1
a sua volta ha presentato impugnazione incidentale, articolando CP_2
quattro motivi d'impugnazione così rubricati:
- “Impugnazione del capo relativo alla riqualificazione giuridica dell'azione dell'ing. quale garanzia della compravendita ai sensi dell'art. 1497 c.c.”; CP_1
- “Impugnazione del capo relativo alla ricostruzione dei dati tecnici e fattuali accertati in corso di causa - erronea interpretazione delle risultanze istruttorie e di c.t.u.”;
11 - “Impugnazione del capo della sentenza (e del dispositivo) relativo alla condanna del signor alla restituzione in favore di dell'importo di CP_2 Parte_1
euro 50.000,00 – non proporzionalità”;
- “Impugnazione del capo della sentenza (e del dispositivo) relativo alla quantificazione del deprezzamento dell'auto”; presentando altresì domande nei confronti di CP_3
2. MANCATA QUALIFICAZIONE DEI FATTI IN GIUDIZIO QUALE VENDITA DI ALIUD
PRO ALIO - INFONDATEZZA
Con il secondo motivo d'impugnazione, l'Appellante ritiene che il Parte_1
Tribunale, ritenuto che “il veicolo in questione, in quanto auto d'epoca”, conserva “un valore residuo quale oggetto da collezionismo anche se inidoneo alla circolazione”, abbia errato nel non qualificare i fatti in causa come vendita di aliud pro alio, come invece prospettato in primo grado dalla stessa quale parte convenuta, in Parte_1
quanto il valore collezionistico della vettura in questione non determinerebbe l'inapplicabilità di tale istituto, poiché, per un verso, se si dovesse ritenere fondata la tesi di parte attrice di non reimmatricolabilità della vettura, la stessa rientrerebbe in un
genus del tutto diverso da quello di veicolo d'epoca idoneo a circolare su strada e a partecipare a raduni e sfilate, tenuto conto che parte Attrice ha allegato, appunto, un danno derivante dal non poter utilizzare l'auto con tali modalità, essendone “inibita la circolazione”; e che, per altro verso, avendo il giudice di prime cure ritenuto
(ancorché, secondo l'Appellante, in contrasto con quanto effettivamente accertato dal
CTU), che il veicolo non sarebbe da ritenersi “originale”, di conseguenza si sarebbe dovuto concludere trattarsi di vendita di aliud pro alio, il che sarebbe tanto più fondato, in quanto l'applicazione di tale istituto “avrebbe ristorato integralmente l'acquirente, pur non pregiudicando definitivamente la venditrice, che aveva acquistato il veicolo quale veicolo d'epoca al prezzo di euro 125.000,00 vedendosi costretta alla restituzione di una buona parte del valore dello stesso senza poter riavere la vettura d'epoca di cui era stata accertata la reimmatricolabilità”.
12 nell'ultima parte del presentato primo motivo d'appello CP_2
incidentale, a sua volta ha proposto, almeno in parte, questa stessa ragione di gravame.
Tale motivo d'impugnazione, che si ritiene di dover esaminare per primo, concernendo la qualificazione dell'azione esercitata in giudizio, non può trovare accoglimento.
Parte attrice ha avanzato un'azione estimatoria, non un'azione redibitoria, né le difese avanzate dalle parti convenute potevano qualificarsi come domanda riconvenzionale.
Il fatto che mai si sia opposta a dichiararsi la risoluzione del Parte_1
contratto può rilevare, come si dirà, ad altro fine, ma non certo a qualificare la volontà
espressa da parte attrice con la domanda proposta in giudizio.
Il che è già dirimente.
Può aggiungersi, per mero inciso, che si ha vendita di aliud pro alio quando il bene venduto risulti del tutto diverso da quello pattuito, o in quanto appartenente a un genere diverso, o presentando difetti tali da renderlo inidoneo ad assolvere alla sua usuale funzione economico-sociale o a quella concreta assunta come essenziale dalle parti, quale elemento determinante dell'acquisto (in questo senso cfr., ex multis, C.
Cass., sentenza n. 26963/2008; C. Cass., sentenza n. 10285/2010; C. Cass., sentenza n.
10916/2011).
Nel caso in esame, invece, con tutta evidenza la compravendita ha avuto a oggetto un'auto storica da collezione, rispetto alla quale l'utilità del poter circolare direttamente su strada, pur essendo stata ritenuta sussistente dalle parti al momento della conclusione del contratto, non costituiva l'elemento determinante dell'acquisto.
Quanto al potersi qualificare o meno tale auto come “originale”, anche questo non corrisponde alle allegazioni di parte Attrice, che ha esclusivamente fatto riferimento, a fondamento della presentata domanda, alla sopravvenuta impossibilità di circolare su strada con l'auto acquistata, non altro.
13
3. RITENUTA ERRONEA RIQUALIFICAZIONE GIURIDICA DELLA DOMANDA ATTOREA
EX ART. 1489 C.C. - INFONDATEZZA
Con il primo motivo di gravame avanzato sia da che da Parte_1 CP_2
si sostiene che il Tribunale avrebbe errato nel riqualificare giuridicamente la
[...]
domanda avanzata da . Controparte_1
Il giudice di prime cure ha ritenuto che “la domanda dell'attore (formulata in termini di domanda di riduzione del prezzo per impossibilità parziale della prestazione ai sensi dell'art. 1464 c.c.) dovesse essere riqualificata giuridicamente, poiché le norme di cui agli artt. 1463 e ss. c.c. si riferiscono alle ipotesi in cui il contratto non abbia ancora avuto esecuzione e non possa più averne, totalmente o parzialmente, a causa della sopravvenuta impossibilità della prestazione per causa non imputabile alla parte (impossibilità che determina l'estinzione dell'obbligazione ai sensi dell'art. 1256
c.c.). Nel caso di specie, invece, il contratto ha avuto integrale esecuzione mediante, da una parte, la consegna dell'autovettura (obbligazione gravante sul venditore Pt_1
e, dall'altra, il pagamento del prezzo (obbligazione gravante sull'acquirente
[...]
)”. “Ad avviso della giudicante, nemmeno si attaglia al caso di specie la CP_1
disciplina della garanzia per i vizi e mancanza di qualità ai sensi degli artt. 1490 e ss.
c.c., poiché il vizio redibitorio che dà luogo alla garanzia di cui agli artt. 1490 e ss.
c.c., consiste in un difetto materiale o funzionale del bene (cfr. Cass. n. 29367/2011), mentre nel caso di specie l'autovettura non può circolare non per un difetto materiale o funzionale, ma per cause che attengono alla sua condizione giuridica ed amministrativa. […] Posta tale prospettazione, reputa la giudicante che possa trovare applicazione l'art. 1489 c.c., in analogia a quanto ritenuto dalla Suprema Corte in materia di compravendita di costruzione realizzata in difformità della licenza edilizia,
ipotesi in cui la Cassazione ha escluso che sia ravvisabile un vizio della cosa, non vertendosi appunto in tema di anomalie strutturali del bene, ed ha affermato che trovi applicazione l'art. 1489 c.c., in materia di oneri e diritti altrui gravanti sulla cosa medesima, sempre che detta difformità non sia stata dichiarata in contratto e persista il potere repressivo della P.A. (adozione di sanzione pecuniaria o ordine di demolizione),
14 tanto da determinare deprezzamento o minore commerciabilità dell'immobile (cfr.
Cass. n. 4786/2007). Il caso in esame è equiparabile alla fattispecie oggetto del precedente giurisprudenziale richiamato;
come si diceva, infatti, il bene, secondo la prospettazione di cui all'atto di citazione, non è inidoneo alla circolazione per problematiche meccaniche o strutturali, bensì in virtù del ritiro della carta di circolazione e della targa quale provvedimento repressivo e sanzionatorio assunto dalla
P.A. in relazione agli illeciti accertati, dunque la problematica, non evincibile in contratto, attiene alla condizione giuridica ed amministrativa del bene”, indicando altresì che tale “diversa qualificazione giuridica” “non si traduce in un vizio di extrapetizione, poiché essa si limita a dare corretta 'veste' giuridica ai fatti dedotti dall'attore e nel limite di essi”. ritiene invece che “l'applicazione analogica dell'art. 1489 c.c. alla Parte_1
fattispecie in esame” risulti erronea, in quanto “è stato documentato nel corso dell'istruttoria di primo grado, che il venir meno dell'immatricolazione della vettura del Ing. (a seguito del sequestro della carta di circolazione e della targa), lungi CP_1
dal costituire circostanza definitiva suscettibile di accertamento giudiziale o riconoscimento del venditore rappresentava invece un avvenimento temporaneo volto a consentire l'acquisizione di elementi di prova nel procedimento penale a carico di” soggetti del tutto estranei al presente processo, tali , Controparte_6 CP_7
e e “non ostava alla reimmatricolazione del veicolo
[...] Controparte_8
acquistato, come chiarito per iscritto dalla Procura di Bolzano con propria nota del
12/11/2018” acquisita agli atti, ed è stata altresì “documentata in primo grado, la potenziale reimmatricolabilità della vettura in questione, sia alla luce dell'approfondita indagine svolta dalla perizia tecnica del CTU dott. – di cui la decisione Per_3
impugnata prende inspiegabilmente in considerazione solo la stesura preliminare -, sia dalla produzione documentale allegata alla medesima CTU, sia dalla comprovata reimmatricolazione di analoga vettura coinvolta nel medesimo procedimento penale, anch'essa già targata ZA991PS, cui veniva Parte_3
regolarmente assegnata la nuova targa 7B788AB”.
15 Analoghe le censure avanzate sul punto dall'Appellante incidentale CP_2
, per il quale il Tribunale avrebbe “individuato nel procedimento pendente
[...]
avanti alla Procura di Bolzano (relativo, come noto, a false dichiarazioni su immatricolazioni all'estero poi ratificate in Italia), l'esistenza di un possibile provvedimento sanzionatorio e/o repressivo dell'Autorità giudiziaria assimilabile a quello normalmente azionabile dalla pubblica amministrazione in ipotesi di violazione di un titolo abilitativo alla costruzione”, ma erroneamente, in quanto “la procura di
Bolzano”, come dalla stessa precisato, non aveva in corso un procedimento atto a
“verificare e conseguentemente sanzionare la difformità dei veicoli interessati dall'indagine dai titoli autorizzativi e/o abilitativi relativi alla loro costruzione (che per le autovetture non esistono), ma si è limitata a colpire una erronea attribuzione di certificati sulla base di iter procedurali scorretti”, ovvero non ha valutato “la conformità della al suo schema di costruzione originario ovvero la Parte_3
possibilità per la medesima, al termine della verifica, di ottenere l'immatricolazione, ma la sua azione era indirizzata a colpire l'ingresso in Italia di autovetture di dubbia provenienza o con titoli circolatori falsi, indipendentemente dalla possibilità per quegli stessi veicoli di reperire in un secondo momento un permesso di circolazione regolare e rilasciato direttamente in Italia”. L'applicabilità dell'art. 1489 c.c., secondo l'Appellante incidentale, sarebbe subordinata al “persistere di un potere repressivo della Pubblica Amministrazione”, in questo caso non sussistente. Erroneo sarebbe poi il richiamo, operato dal Tribunale, alla giurisprudenza di legittimità, riferita a casi di compravendita di immobili in ordine ai quali era emersa la sussistenza di una difformità edilizia, sottolinenando inoltre che la comune casistica relativa al disposto dell'art. 1489 c.c. inerisce beni gravati da “diritti d'uso, oneri o diritti reali o personali di godimento altrui”).
Ora, come già indicato, parte attrice ha avanzato domanda estimatoria, di riduzione del prezzo, qualificandola come “impossibilità parziale della prestazione”, ex art. 1464
c.c.. Correttamente il Tribunale ha ritenuto l'inapplicabilità di tale norma, avendo entrambe le parti già adempiuto alle rispettive prestazioni fra loro pattuite. Il giudice di
16 prime cure non ha ritento di riqualificare la domanda come derivante da vizi della cosa venduta (in ordine ai quali il compratore, ex art. 1492 c.c., ben era legittimato a proporre domanda di riduzione del prezzo, e non solo di risoluzione del contratto), ma ex art. 1489 c.c., quale vendita di bene risultato gravato da “oneri”, non apparenti al momento della vendita, che hanno comportato una riduzione del suo “libero godimento”.
L'analogia, indicata dal giudice di prime cure come sussistente, con una
“costruzione realizzata in difformità della licenza edilizia”, non appare in effetti particolarmente felice, né ben attagliarsi al caso in esame, ed è anche vero che il disposto dell'art. 1489 c.c. trova più usuale applicazione in caso di sopravvenuta scoperta della sussistenza di diritti reali o di godimento di terzi sulla cosa compravenduta;
tuttavia, il riferimento agli “oneri” non può intendersi come limitato esclusivamente a quelli perduranti nel tempo o collegati al “persistere di un potere repressivo della Pubblica Amministrazione”, come sostenuto dagli Appellanti, ben potendo tale locuzione essere interpretata come includente l'onere di dover procedere a una nuova immatricolazione dell'auto, al fine di poter ottenere “libero godimento” anche della possibilità di circolazione su strada dell'auto.
Il fatto che detta nuova immatricolazione sia possibile non esclude che l'utilizzo dell'autovettura su strada, sino a tale momento, non sia consentito, il che costituisce valido fondamento di un'azione di riduzione del prezzo, essendo questa comunque una delle qualità, una delle possibilità di godimento del bene, inclusa fra quelle promesse al momento della vendita.
Per altro verso, poi, può aggiungersi, parte attrice ha chiaramente allegato, nell'esposizione dei fatti proposta con l'atto di citazione in giudizio, l'aver dovuto consegnare alla Pubblica Autorità la targa dell'autovettura e il libretto di circolazione e il conseguente venir meno, appunto, di una delle qualità promesse del bene: una possibile diversa qualificazione giuridica della domanda, ex art. 1490 o 1497 c.c., non muterebbe il riconoscersi la sussistenza degli estremi per l'accoglimento della
17 presentata actio quanti minoris (cfr., ad esempio, C. Cass., Sez. 2, sentenza n. 4245 del
16/02/2024 (Rv. 670429 - 01).
Anche tali motivi d'impugnazione non possono pertanto trovare accoglimento.
4. ERRATA INTERPRETAZIONE DELLE RISULTANZE DELLA CTU E VIZIO DI
MOTIVAZIONE IN ORDINE ALL'ASSERITA IMPOSSIBILITÀ DI IMMATRICOLAZIONE
DELLA VETTURA– PARZIALE FONDATEZZA - LIMITATA RILEVANZA
Con una prima parte del terzo motivo d'impugnazione, l'Appellante lamenta che il
Tribunale erroneamente avrebbe ritenuto emergere dalla CTU “l'accertata impossibilità di reimmatricolazione dell'automobile”, il che invece sarebbe “del tutto contrastante con le conclusioni, cui il medesimo CTU è pervenuto, a seguito di specifici approfondimenti della propria indagine rispetto alla fase preliminare della medesima indagine peritale”, solo inizialmente basata sulle “indicazioni fornite dall'ASI”, in seguito rettificate dallo stesso CTU, dopo aver accertato sussistere prova dell'esistenza “di almeno una 6C dotata di motore a 6 cilindri Parte_2
modello AR00600”, ovvero che, “tra i pochi esemplari di esistenti Parte_2
parte montassero il motore a 4 cilindri e parte montassero il motore a 6 cilindri”. Il
Tribunale avrebbe altresì travisato la risposta fornita al CTU dal Registro Italiano Alfa
Romeo (R.I.A.R.).
Analoga censura è avanzata dall'Appellante incidentale con il CP_2
presentato secondo motivo d'impugnazione.
Può parzialmente concordarsi con gli Appellanti in ordine a inesattezze del percorso motivazionale del giudice di primo grado rispetto alle risultanze della CTU, tuttavia va rimarcato che la questione della “non originalità” della vettura, che qui fra l'altro va riferita a una riproduzione, degli anni '70, di un'autovettura degli anni '30 dello scorso secolo, non può dirsi pienamente pertinente all'oggetto proprio della controversia: non ha allegato, in primo grado, una presunta “non Controparte_1
originalità” dell'auto, ma il sopravvenuto venir meno di una delle qualità promesse, derivante dalla “non immatricolazione” dell'auto.
18 Dagli atti, secondo il giudizio di questa Corte, emerge provata la possibilità di una nuova immatricolazione dell'auto, essendo semmai rimasta incerta quale sarà la qualifica attribuita all'auto all'atto della nuova immatricolazione (pur se il CTU ha espressamente indicato, nelle proprie conclusioni definitive, sia che “la risposta del
R.I.A.R. non evidenzia eventuali difformità tecniche del veicolo in esame” e che “per quanto sinora esperito e valutato è convincimento del CTU che il veicolo attoreo possa ottenere il rilascio del Certificato di Rilevanza Storica da parte del supposta CP_9
la sua originalità - non oggetto d'esame della presente CTU – e dunque poter essere reimmatricolato senza necessità di eventuali ripristini delle caratteristiche tecniche, pertanto sostenendo i costi per il C.R.S. e di immatricolazione già accertati” pari a un importo non eccedente 2.400,00 euro;
e nello stesso senso è altresì acquisita agli atti relazione del 3 novembre 2021 dell'agenzia di consulenza automobilistica ed assicurativa “Agenzia Italia”, che riferisce che il veicolo può essere reimmatricolato, previe determinate verifiche, ad un costo di circa euro 2.500,00, in un tempo di circa 4
mesi, indicando di aver curato analoghe immatricolazioni relative a veicoli coinvolti nello stesso procedimento penale definito presso la Procura della Repubblica di
Bolzano). Il Tribunale, invece, ha in effetti erroneamente ritenuto un'asserita
“impossibilità” di “immatricolazione”, facendo riferimento, peraltro, a una immatricolazione come “originale”. A questo riguardo il motivo di gravame può pertanto ritenersi parzialmente fondato, il che, tuttavia, nuovamente non esclude che, essendo venuta meno l'immatricolazione che riteneva Controparte_1
regolarmente sussistente al momento dell'acquisto, il compratore abbia diritto a una riduzione del prezzo.
5. INADEMPIMENTO COLPEVOLE DI Controparte_10
Con una seconda parte del predetto terzo motivo di gravame, Parte_1
lamenta che il Tribunale abbia erroneamente ritenuto che l'istruttoria avrebbe “fatto emergere anche più di quello che l'attore aveva prospettato, ovverosia un vero e proprio inadempimento del venditore per aver consegnato un'auto diversa da quella
19 oggetto del contratto, inadempimento che dovrebbe giudicarsi colpevole perché
Sull'asserito inadempimento colpevole del venditore in quanto Parte_1
soggetto professionale che opera nel mercato delle auto d'epoca, avrebbe dovuto fare maggiore approfondimenti e verifiche sull'originalità del veicolo”, il che, oltre a essere appunto in contrasto con quanto sostenuto dello stesso attore che, nell'atto di citazione, ha allegato espressamente che “sopravvenuti eventi esulanti dalla volontà delle parti contraenti e non prevedibili al momento della sottoscrizione del contratto hanno di fatto reso la prestazione a carico della convenuta parzialmente impossibile”, è in contrasto con quanto chiarito dal CTU.
Tale parte del motivo di gravame è fondata e merita accoglimento.
Né dalla CTU, né dagli altri elementi acquisiti agli atti emerge una condotta colpevolmente inadempiente addebitabile alla che risulta aver Parte_1
effettuato tutti i controlli di rito sulla provenienza dell'auto e sulla regolarità dell'immatricolazione della stessa, inoltre ha acquistato l'auto a un Parte_1
prezzo di euro 125.000,00, per rivenderla a a euro Controparte_1
175.000,00, prezzo che lo stesso CTU ha indicato essere congruo al “valore commerciale” dell'auto.
Nuovamente, peraltro, va rimarcata la limitata pertinenza di tale punto in ordine all'oggetto della causa, pur essendo tuttavia probabile che il giudice di prime cure, non condivisibilmente, da esso abbia tratto ragione per la poi ritenuta quantificazione della riduzione del prezzo spettante in favore di parte Attrice.
5. ERRATA QUANTIFICAZIONE DELLA RIDUZIONE DEL PREZZO
Nel predetto motivo d'impugnazione ha altresì domandato il rigetto Parte_1
integrale della domanda di controparte, tenuto conto che le autovetture modello
“Leontina Gran Sport” costituiscono tutte repliche della vettura originale Alfa Romeo
6C 1750 Gran Sport del 1929-'30, e che il CTU ha fatto riferimento a un valore commerciale dell'auto comunque pari a euro 175.000,00, avendo chiarito che “il pedigree del costruttore si ritiene non essere meritevole di gran nota”, Parte_3
20 essendo “il suo maggior pregio ... ravvisabile nella cura artigianale della sua produzione”, chiarendo altresì che “per quanto reperibile ogni esemplare risulta essere diverso dall'altro”.
Con il quarto motivo d'impugnazione a sua volta, ha lamentato CP_2
un'errata “quantificazione del deprezzamento dell'auto”, sostenendo che nuovamente il Tribunale avrebbe fatto riferimento a una prima versione della CTU, secondo la quale per la reimmatricolazione sarebbe stato necessario sostenere determinati costi di ripristino, pari a euro 31.000,00, mentre nella versione definitiva risultava accertata la possibilità di reimmatricolare l'auto.
Tali motivi d'impugnazione risultano parzialmente fondati.
Come già indicato, pur nei limiti e in relazione al suo specifico oggetto, di cui si è
detto, la domanda di riduzione del prezzo avanzata da è Controparte_1
fondata e merita accoglimento, a fronte della quantomeno temporanea mancata fruibilità della possibilità per l'auto di circolare su strada, nonché dei costi comunque da sostenere per un'eventuale nuova immatricolazione.
Il Tribunale ha ridotto il prezzo da euro 175.000,00 a euro 75.000,00,
“arrotondando” a tale cifra, corrispondente alla richiesta attorea, il valore di euro
74.000,00, secondo il CTU corrispondente al costo “di costruzione” del veicolo.
Tale quantificazione non è condivisibile.
L'importo della riduzione deve essere determinato in via equitativa, secondo il prudente apprezzamento del giudicante, considerato che il CTU ha indicato che “al fine di monetizzare in concreto il valore del bene da collezione” va tenuto conto della
“limitata produzione del veicolo (14 esemplari)”, ma che la sua quotazione non è “né rubricata, né pubblicata sulle riviste specializzate, in quanto le compravendite di tali esemplari sono talmente limitate nel numero di transazioni che non risulta attendibile estrarre il dato statistico relativo al valore di compra/vendita”, per carenza di sufficienti punti di riferimento. La prova, al riguardo, altrimenti incombente su parte attrice, risulta, pertanto, se non del tutto impossibile, quantomeno più che difficoltosa.
Tuttavia, nel computare il minor valore del bene rispetto a quello pattuito occorre
21 tenere conto del bilanciamento delle prestazioni, del complesso dei fatti provati agli atti e degli elementi anche presuntivi, da cui tale valore può essere dedotto.
Il consulente tecnico di parte attrice ha stimato il valore del veicolo come compreso tra euro 72.000 ed euro 85.000, ma computandolo in termini di “somma del valore delle proprie componenti”.
Dalla CTU emerge invece provato che il veicolo, “così come si trova, nello stato di modificate caratteristiche tecniche, benché presenti delle imperfezioni, risulta” comunque “essere un veicolo particolarmente interessante dal punto di vista collezionistico”: dal che già deriva che il suo valore, per quanto ridotto, è comunque certamente maggiore di quello dei pezzi “assemblati” per produrlo, anche solo tenendo conto della difficoltà di reperimento degli stessi e del valore dell'opera artigianale di
“ricostruzione”, e che il prezzo pagato di euro 175.000,00 era un prezzo congruo rispetto a quello “di mercato”.
Va altresì tenuto conto, anche in relazione alla buona fede delle parti, che Pt_1
informata da dell'accaduto, ha immediatamente
[...] Controparte_1
proposto a parte acquirente di risolvere il contratto, restituendo l'importo di euro
175.000,00, proposta non accolta dall'attuale Appellato, e che i primi motivi d'impugnazione avanzati da e sopra esaminati, Parte_1 CP_2
erano analogamente rivolti a riconoscere una risoluzione del contratto, e il loro accoglimento è stato costantemente avversato dalla controparte: elementi quantomeno indiziari in ordine a un valore dell'auto da tutte tali parti in causa sicuramente riconosciuto come ben superiore a quello “di costruzione”
I consulenti tecnici della hanno stimato un valore medio di mercato Parte_1
compreso fra euro 161.500,00 ed euro 178.500,00, tenuto conto dello “stato di conservazione del veicolo”.
Il CTU ha computato in euro 31.000,00 il costo delle opere necessarie per riportare il veicolo “nelle sue condizioni originali al fine di ottenere il Certificato di rilevanza
Storica e dunque essere reimmatricolato quale veicolo storico”, al che ha aggiunto in prima battuta euro 1.500,00 quali costi diretti e indiretti da sostenersi per
22 l'immatricolazione del veicolo (importo successivamente indicato, nelle proprie conclusioni, come “non eccedente 2.400,00 euro”), indicando quindi un minor valore di euro 32.500,00 e un valore complessivo di euro 142.500,00.
Il costo delle opere predette, volte a riportare l'auto “alle sue condizioni originali”, non può ritenersi determinante in correlazione alla possibilità di reimmatricolazione dell'auto; tuttavia, non è privo di significatività, in quanto, per il CTU, si sarebbe trattato di opere quantomeno facilitanti un determinato riconoscimento dell'auto e una sua reimmatricolazione come auto d'epoca.
Inoltre, va tenuto conto della mancata fruizione della possibilità di circolazione su strada dell'auto, per un tempo considerevole, decorrente dall'annullamento dell'immatricolazione risultante al momento dell'acquisto.
Ritiene la Corte di poter desumere, dal complesso degli atti, una quantificazione equitativa del deprezzamento del veicolo in misura di complessivi euro 50.000,00, fra l'altro equivalente alla media fra il costo “di ri-costruzione” e il valore commerciale, quest'ultimo corrispondente al prezzo pattuito fra le parti per il veicolo quale circolante e originale.
Di conseguenza, in parziale riforma della sentenza di primo grado, il prezzo della compravendita intercorsa fra e avente a Parte_1 Controparte_1
oggetto l'autovettura allora targata ZA992PS, in accoglimento della domanda attorea va ridotto a euro 125.000,00 e, per l'effetto, condanna alla restituzione, Parte_1
in favore di , della somma di euro 50.000,00, oltre interessi Controparte_1
legali dalla domanda giudiziale al saldo effettivo.
Rilevato, peraltro, che risulta provato agli atti che in esecuzione Parte_1
della sentenza di primo grado, già ha corrisposto a una Controparte_1
maggior somma, condanna alla restituzione alla Controparte_1 Pt_1
della somma ricevuta in eccesso, rispetto alla predetta condanna, oltre interessi,
[...]
dalla data della ricezione del pagamento sino al saldo effettivo.
23
6. NON PROPORZIONALITÀ DELLA CONDANNA DI IN FAVORE DI CP_2
Controparte_11
[...]
L'Appellante incidentale con il presentato terzo motivo CP_2
d'impugnazione, ha lamentato un'asserita non proporzionalità della condanna a suo carico alla restituzione a “dell'importo di euro 50.000,00 quale Parte_1
differenza fra il prezzo di vendita di euro 125.000,00 dalla concessionaria acquirente ed euro 75.000,00 quale valore effettivo assegnato al bene”, domandando, nel caso di una conferma dell'accoglimento della domanda di riduzione del prezzo avanzata da
, una rideterminazione della “quota di restituzione in capo al Controparte_1
signor in modo da emendare proporzionalmente la disparità economica CP_2
delle intervenute cessioni”, in quanto, “se tenessimo per buono il calcolo indicato dal
Giudice, il signor avrebbe ceduto il veicolo al suo valore effettivo (euro CP_2
125.000 - euro 75.000), mentre a rimarrebbe comunque un utile finale di Pt_1
euro 50.000,00”all'esito del giudizio di primo grado”, con ingiusto arricchimento di
Parte_1
Tale motivo di gravame risulta, in sé, infondato.
Ove sul punto fosse stata confermata la sentenza di primo grado, sarebbe semmai stato che, avendo acquistato l'auto a 25.000,00 euro, rivendendola CP_2
a a 125.000,00, condannato alla restituzione di euro 50.000,00 a Parte_1
avrebbe comunque avuto un utile complessivo da tali operazioni di Parte_1
euro 50.000,00, mentre acquistata l'auto a 125.000,00, rivenduta a Parte_1
175.000,00, condannata alla restituzione di euro 100.000,00 a Controparte_1
, con la restituzione in suo favore di euro 50.000,00 non avrebbe derivato né
[...]
vantaggi, né svantaggi dal complesso dell'operazione, quindi nessun ingiustificato arricchimento.
Tale importo, tuttavia, va rideterminato in conseguenza del ritenuto differente computo della riduzione del prezzo d'acquisto dell'auto da parte di Controparte_1
, limitato al minor importo di euro 50.000,00.
[...]
24 Correlativamente, operando analoga riduzione percentuale, l'importo al cui pagamento deve essere condannato, a titolo di manleva, in favore CP_2
di va ricomputato in euro 25.000,00. Parte_1
Non vi è domanda di condanna al pagamento di quanto eventualmente corrisposto da in esecuzione della sentenza di primo grado: la questione non è CP_2
pertanto oggetto di causa e nulla deve pronunciarsi al riguardo.
7. INAMMISSIBILITÀ DELLE DOMANDE RIVOLTE AVVERSO
[...]
ha reiterato nel presente grado di giudizio la presentazione di Parte_4
domande nei confronti di domandando: “in ogni caso, nella denegata CP_3
ipotesi di rigetto di quanto in principalità e pertanto, in caso di accoglimento totale o parziale delle domande avversarie: dichiarare tenuta e condannare la signora
[...]
garantire integralmente e a manlevare il signor da ogni CP_3 CP_2
obbligazione e/o condanna al pagamento di qualsivoglia somma e a qualsivoglia titolo pronunciata nei propri confronti a favore della parte attrice o convenuta chiamante per i fatti dedotti in giudizio, con condanna al pagamento diretto, ovvero in via di regresso”.
Tali domande, tuttavia, risultano inammissibili per violazione del disposto dell'art. 342 c.p.c., non essendo stata proposta una parte argomentativa atta a costituire specifica confutazione o contrasto dell'effettiva ratio decidendi del giudice di prime cure sul punto. L'Appellante incidentale, infatti, non solo non ha fatto alcun riferimento esplicito alla motivazione della sentenza di primo grado che ha esposto le ragioni della reiezione delle stesse, ma soprattutto non risulta aver mosso alcun pertinente rilievo critico avverso il percorso motivazionale in essa esposto dal
Tribunale, in contrasto con la natura dell'appello quale revisio prioris instantiae anziché novum iudicium, che implica che lo stesso contenga, a pena di inammissibilità,
sia una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati, sia delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice.
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8. SPESE DEL GIUDIZIO
La parziale riforma della sentenza di primo grado impone nuova valutazione dell'attribuzione e della liquidazione delle spese del primo grado di giudizio. rimane soccombente nei confronti di , a cui Parte_1 Controparte_1
favore va pertanto condannata al pagamento delle spese di lite. Il valore della causa,
corrispondente al decisum, deve tuttavia essere ora ritenuto rientrante nello scaglione compreso fra euro 27.000,01 ed euro 52.000,00, anche se, va notato, il Tribunale, pur avendo ritenuto il valore della causa in misura pari a euro 100.000,00, aveva poi liquidato le spese del giudizio in corrispondenza agli assoluti minimi tabellari, il che comporta il sussistere di un divieto di reformatio in peius avverso la posizione dell'Appellante, la cui impugnazione ha trovato parziale accoglimento, divieto che concerne gli importi complessivi, non la valutazione della complessità o meno della causa. Ne deriva che, in conformità comunque ai restanti parametri di cui al disposto del D.M. 10 marzo 2014 n. 55, le spese del primo grado di giudizio si liquidano, in favore di , nei seguenti termini, immutati al riguardo: Controparte_1
- per la fase di studio euro 1.276,00
- per la fase introduttiva euro 814,00
- per la fase istruttoria euro 2.835,00
- per la fase decisoria euro 2.127,00
Totale: euro 7.052,00
oltre a rimborso forfetario spese generali del 15%, CPA, IVA, rimborso contributo unificato per gli atti giudiziari e spese di bollo nei termini di legge.
L'imposizione delle spese di CTU a carico di e Parte_1 CP_2
in pari misura fra loro, non è oggetto di specifica impugnazione e va comunque confermata a fronte dell'esito complessivo della lite. rimane soccombente in primo grado nei confronti di CP_2 Pt_1
non è stata oggetto di impugnazione la compensazione delle spese fra loro nella
[...]
misura di 1/3, ritenuta dal Tribunale;
il valore della controversia fra loro, in
26 corrispondenza del decisum, risulta peraltro ora pari a euro 25.000,00 (mentre il giudice di prime cure l'aveva ritenuto pari a euro 100.000,00, sia pur poi liquidando le spese in corrispondenza ai minimi tariffari).
In conformità ai restanti parametri di cui al disposto del D.M. 10 marzo 2014 n. 55, tenuto conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà dell'oggetto della controversia, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, le spese del primo grado di giudizio si liquidano, in favore di Parte_1
nei seguenti termini:
- per la fase di studio euro 1.000,00
- per la fase introduttiva euro 950,00
- per la fase istruttoria euro 1.700,00
- per la fase decisoria euro 1.750,00
Totale: euro 5.400,00
Spese compensate per 1/3 euro 1.800,00
Totale spese a carico euro 3.600,00
oltre a rimborso forfetario spese generali del 15%, CPA e IVA nei termini di legge.
Non essendovi impugnazioni ammissibili relativamente alle pronunce di primo grado relative alla posizione di nulla deve pronunciarsi al riguardo, CP_3
essendo definitive le statuizioni del giudice di prime cure, anche in ordine alle spese di lite fra e CP_2 CP_3
Quanto alle spese del presente giudizio di appello, analogamente, deve tenersi conto dell'esito complessivo del giudizio, quindi: va condannata al Parte_1
pagamento delle stesse in favore di (valore della causa euro Controparte_1
50.000,00); compensate per un terzo quelle fra e CP_2 Parte_1
per i restanti due terzi va condannato al loro pagamento in favore di CP_2
(valore della causa euro 25.000,00); va condannato Parte_1 CP_2
al pagamento delle spese in favore di (valore della causa euro CP_3
25.000,00).
27 In conformità ai restanti parametri di cui al disposto del D.M. 10 marzo 2014 n. 55, tenuto conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e dell'oggetto della controversia, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, relativamente ai differenti rapporti processuali, le spese del gravame si liquidano, nei seguenti termini:
- a favore di e a carico di Controparte_1 Parte_1
- per la fase di studio euro 2.000,00
- per la fase introduttiva euro 1.400,00
- per la fase di trattazione euro 1.550,00
- per la fase decisoria euro 2.050,00
Totale: euro 7.000,00
oltre a rimborso forfetario spese generali del 15%, CPA e IVA nei termini di legge.
- a favore di e a carico di Parte_1 CP_2
- per la fase di studio euro 1.150,00
- per la fase introduttiva euro 950,00
- per la fase di trattazione euro 1.050,00
- per la fase decisoria euro 1.800,00
Totale: euro 4.950,00
Spese compensate per 1/3 euro 1.650,00
Totale spese a carico euro 3.300,00
oltre a rimborso forfetario spese generali del 15%, CPA e IVA nei termini di legge.
- a favore di e a carico di CP_3 CP_2
- per la fase di studio euro 1.050,00
- per la fase introduttiva euro 950,00
28 - per la fase di trattazione euro 950,00
- per la fase decisoria euro 1.000,00
Totale: euro 3.950,00
oltre a rimborso forfetario spese generali del 15%, CPA e IVA nei termini di legge.
P.Q.M.
Visti gli artt. 352, 359, 132 c.p.c.
Definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta, in parziale riforma della sentenza impugnata:
- riduce a euro 125.000,00 il prezzo della compravendita intercorsa fra Pt_1
e , avente a oggetto l'autovettura allora targata
[...] Controparte_1
ZA992PS, e, per l'effetto, condanna alla restituzione, in favore di Parte_1
, dell'importo di euro 50.000,00, oltre interessi legali Controparte_1
dalla domanda giudiziale al saldo;
- condanna alla restituzione a della Controparte_1 Parte_1
somma ricevuta, in esecuzione della sentenza di primo grado, risultante in eccesso rispetto alla predetta condanna, oltre interessi, ex art. 1284 c. 1 c.c., dalla data dell'avvenuta ricezione del pagamento sino al saldo effettivo;
- condanna alla restituzione, in favore di a CP_2 Parte_1
titolo di manleva, dell'importo di euro 25.000,00, oltre interessi dalla domanda giudiziale al saldo;
- visti gli artt. 91 ss c.p.c.,
- condanna al pagamento delle spese di lite del primo grado Parte_1
di giudizio, in favore di , liquidate nella misura Controparte_1
di euro 7.052,00, oltre a rimborso forfetario del 15% per spese generali,
C.P.A. e I.V.A., se non detraibile dalla parte vittoriosa, rimborso contributo unificato per gli atti giudiziari e spese di bollo nei termini di legge;
29 - ritenute compensate nella proporzione di 1/3 le spese di lite del primo grado di giudizio fra e condanna CP_2 Parte_1
al pagamento per il resto delle stesse in favore di CP_2
liquidate nella misura di euro 3.600,00, oltre a rimborso Parte_1
forfetario del 15% per spese generali, C.P.A. e I.V.A., se non detraibile dalla parte vittoriosa, eventuale rimborso contributo unificato per gli atti giudiziari e spese di bollo nei termini di legge
Conferma nel resto la sentenza di primo grado.
Visti gli artt. 91 ss c.p.c.:
- condanna al pagamento delle spese di lite del presente giudizio Parte_1
d'appello, in favore di , liquidate nella misura di euro Controparte_1
7.000,00, oltre a rimborso forfetario del 15% per spese generali, C.P.A. e
I.V.A., se non detraibile dalla parte vittoriosa, nei termini di legge;
- ritenute compensate nella proporzione di 1/3 le spese di lite del presente giudizio d'appello fra e condanna per il resto CP_2 Parte_1
al pagamento delle stesse in favore di CP_2 Parte_1
liquidate nella misura di euro 3.300,00, oltre a rimborso forfetario del 15% per spese generali, C.P.A. e I.V.A., se non detraibile dalla parte vittoriosa, nei termini di legge;
- condanna al pagamento delle spese di lite del presente CP_2
giudizio d'appello, in favore di liquidate nella misura di euro, CP_3
3.950,00 oltre a rimborso forfetario del 15% per spese generali, C.P.A. e I.V.A.,
se non detraibile dalla parte vittoriosa, nei termini di legge.
Così deciso il 29 ottobre 2025.
Il Consigliere estensore
Il Presidente
dott. Roberto Rivello dott.ssa Cecilia Marino
30 (bozza della minuta del presente atto è stata redatta dal Magistrato ordinario in tirocinio dott. Guido Giuliani)
31
R.G. 470/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CO RT E D'APPE LLO DI TO RI NO
SE Z ION E II CIV IL E
Composta dai Magistrati:
1) dott.ssa Cecilia Marino Presidente
2) dott. Roberto Rivello Consigliere - Relatore
3) dott.ssa Francesca Firrao Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 470/2023 R.G. promossa da:
P. IVA con sede in Torino, via Bologna n. 102, in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. Fabrizio Cavallaro del foro di Torino, PEC
presso il cui studio è elettivamente Email_1 domiciliata, in Torino, via Lamarmora n. 73
- APPELLANTE -
CONTRO
1 , C.F. , nato a [...], il 18 settembre Controparte_1 C.F._1
1950, rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avv. Ornella Soncin del foro di
Torino, PEC presso il cui studio è Email_2 elettivamente domiciliato, in Torino, via Massena n. 87
- APPELLATO -
C.F. , nato a [...], il CP_2 C.F._2
24 settembre 1958, rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avv. Alessandra
Gassino, del foro di Torino, PEC e Email_3 dall'avv. Cristina Esposito del foro di Torino, PEC
presso il cui studio è elettivamente Email_4 domiciliato, in Torino, corso Ferrucci n. 6
- APPELLANTE INCIDENTALE -
E NEI CONFRONTI DI
C.F. , nata a [...], il [...], CP_3 C.F._3 rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. Paolo Baracchino del foro di
Firenze, PEC e dall'avv. Viola Alba Email_5
RI NE del foro di Torino, PEC
elettivamente domiciliata presso Email_6 lo studio dell'avv. NE,, in Torino, corso Ferrucci n. 6
- APPELLATA -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO D'APPELLO
I. Con atto di citazione notificato in data 31 marzo 2023, ha proposto Parte_1
impugnazione avverso la sentenza n. 622/2023, emessa in data 8 febbraio 2023 dal
Tribunale di Torino, in composizione monocratica, pubblicata il 10 febbraio 2023 e notificata in data 2 marzo 2023, con cui il Tribunale, definitivamente pronunciando,
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, ha disposto nei seguenti termini:
“Riduce il prezzo della compravendita intercorsa fra e avente Controparte_1 Parte_1 ad oggetto l'autovettura targata ZA992PS ad euro 75.000,00; per l'effetto, condanna alla restituzione, in favore di , della Parte_1 Controparte_1 somma di euro 100.000,00 oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo effettivo;
condanna alla restituzione, in favore di della somma di euro CP_2 Parte_1
2 50.000,00 oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo effettivo;
rigetta la domanda di manleva proposta da
contro
CP_2 CP_3 condanna a rifondere ad le spese di lite, che si liquidano in Parte_1 Controparte_1 complessivi euro 7.052,00 per compenso (di cui euro 1.276,00 per la fase di studio, euro 814,00 per la fase introduttiva, euro 2.835,00 per la fase istruttoria, euro 2.127,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfetario 15%, IVA e CPA come per legge oltre ad euro 796,47 per esposti;
condanna a rifondere a 2/3 delle spese di lite, che si liquidano per CP_2 Parte_1 intero in complessivi euro 7.052,00 per compenso (di cui euro 1.276,00 per la fase di studio, euro
814,00 per la fase introduttiva, euro 2.835,00 per la fase istruttoria, euro 2.127,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfetario 15%, IVA e CPA come per legge, oltre a euro 759,00 per esposti e euro 1.830,00 per spese di CTP come da fattura e pagamento allegati;
compensa le spese per la restante quota di 1/3; condanna a rifondere ad spese di lite, che si liquidano in complessivi CP_2 CP_3 euro 7.052,00 (di cui euro 1.276,00 per la fase di studio, euro 814,00 per la fase introduttiva, euro
2.835,00 per la fase istruttoria, euro 2.127,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfetario 15%,
IVA e CPA come per legge ed oltre ad euro 1.243,92 accessori inclusi per spese di consulenza tecnica di parte come da fattura allegata;
pone le spese di CTU definitivamente a carico di ed in pari misura” Parte_1 CP_2
Tutte le parti in giudizio si sono costituite in appello nelle forme e nei termini di cui all'art. 347 c.p.c., ha presentato appello incidentale. CP_2
II. All'esito della trattazione della causa, la Corte ha riservato la decisione sulle seguenti conclusioni rassegnate dalle parti:
Per parte Appellante Parte_1
“Piaccia alla Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, previe le opportune declaratorie in fatto e in diritto, in riforma della sentenza n. 622/2023 emessa dal Tribunale di Torino, pubblicata il 10/02/2023, emessa nel procedimento R.G. 21935/2018, notificata in data 02/03/2023, per i motivi sopra esposti
NEL MERITO In via principale:
• Respingere integralmente le domande avanzate in primo grado dall'Ing. , Controparte_1 in quanto infondate sia in fatto che in diritto e, per l'effetto, dichiarare tenuto l'Ing. Controparte_1
alla restituzione dell'importo di euro 114.667,89, oltre interessi, corrisposto dalla
[...] Pt_1 in esecuzione provvisoria della sentenza impugnata, come da contabile di bonifico del
[...]
22/03/2023 (doc. 1);
In via subordinata: • Nella denegata ipotesi di conferma della sentenza impugnata, previa ogni più opportuna declaratoria, dichiarare tenuto il Sig. (C.f. ), a CP_2 C.F._2 garantire integralmente la contro gli effetti della pronuncia e, conseguentemente, Parte_1 condannarlo al pagamento in via di regresso, a favore della stessa, di tutto quanto risulterà dovuto;
IN VIA ISTRUTTORIA: • Respingere le domande istruttorie avanzate da parte attrice in primo grado, qualora riproposte in sede di appello, in quanto generici, valutativi e vertenti su circostanze che non possono essere provate per testi;
IN OGNI CASO: • Con il favore dei compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso forfettario (15%) Iva, e C.p.A. come per legge”.
3 Per parte Appellata : Controparte_1
“Voglia la Corte d'Appello respinta ogni avversa istanza, eccezione e difesa, in accoglimento delle difese dell'ing. Controparte_1
- CONFERMARE integralmente la sentenza del Tribunale di Torino n. 622/2023 emessa nel procedimento R.G. n. 21935/2018 e pubblicata in data 10/2/2023 nella decisione riguardante il rapporto intercorso tra la e l'appellato con conseguente reiezione di tutte le domande Pt_1 CP_1 proposte dall'appellante nei confronti del medesimo.
In subordine, in via istruttoria ove risultasse necessario: - Ammettersi la prova per testi sui capi 2
e 3 della memoria 14/10/2021 con i testi ivi indicati. Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio”.
Per parte Appellata e Appellante incidentale CP_2
“Piaccia al Collegio Ill.mo, disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, in totale riforma della Sentenza n. 622/2023, pubbl. il 10/02/2023 su RG n. 21935/2018, Repert. n. 1629/2023 del 10/02/2023 del Tribunale di Torino, Dott.ssa Simona Gambacorta, non notificata
IN VIA ISTRUTTORIA: e/o preliminare: - ammettersi i Documenti nuovi n. 3 e 4, consistenti nell'interpretazione autentica fornita dall'Ente abilitato R.F.I. Sui criteri di attribuzione del
Certificato di Rilevanza Storica alle auto d'epoca;
- se ritenuto necessario, disporre integrazione di C.T.U. diretta ad accertare l'originalità della
oggetto di causa, nelle sue caratteristiche attuali e di compravendita, e la Parte_2 conseguente effettiva rilasciabilità del Certificato di Rilevanza Storico e della Reimmatricolazione;
NEL MERITO Demandato a parte attrice ogni onere probatorio:
In via di principalità: - respingere le domande tutte formulate dall' ing. Controparte_1
e dalla , in persona del legale rappresentante pro tempore, nei confronti del
[...] Parte_1 signor e, per l'effetto, mandare assolto il medesimo da ogni avversa pretesa, per CP_2 tutte le ragioni indicate in narrativa;
In via di subordine: - contenere l'eventuale restituzione del prezzo sulla base dei criteri indicati e delle censure mosse nel presente atto, comunque riparametrandolo proporzionalmente al prezzo a suo tempo corrisposto dall'Ing. alla e da quest'ultima al signor CP_1 Parte_1 CP_2
nonché riducendolo al corretto valore dell'auto espunte le voci erroneamente fatte
[...] proprie dal Giudice di primo grado e contenute nella parte preliminare della C.T.U. poi superata dagli ulteriori accertamenti disposti e acquisiti.
In ogni caso, nella denegata ipotesi di rigetto di quanto in principalità e pertanto, in caso di accoglimento totale o parziale delle domande avversarie: dichiarare tenuta e condannare la signora a garantire integralmente e a CP_3 manlevare il signor da ogni obbligazione e/o condanna al pagamento di CP_2 qualsivoglia somma e a qualsivoglia titolo pronunciata nei propri confronti a favore della parte attrice o convenuta chiamante per i fatti dedotti in giudizio, con condanna al pagamento diretto, ovvero in via di regresso.
In ogni caso: col favore di spese legali e di C.T.U., diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
Per parte Appellata CP_3
““Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello di Torino, disattesa ogni diversa istanza, 1). NEL MERITO: anche nell'ipotesi di accoglimento del proposto appello da in via Parte_1 principale o in via subordinata, confermare il capo della sentenza n. 622/2023 del Tribunale di Torino
4 relativo al rigetto della domanda proposta da nei confronti di in quanto CP_2 CP_3 infondata in fatto ed in diritto;
con vittoria di competenze, onorari, spese e spese generali di questo grado di appello, oltre CAP ed IVA come per legge;
2). IN VIA ISTRUTTORIA: per mero scrupolo difensivo si richiamano tutte le istanze ed eccezioni di cui alle memorie difensive ex art. 183, comma 6, c.p.c., depositate in primo grado”.
Le parti hanno quindi regolarmente proceduto allo scambio di comparse conclusionali e al deposito di memorie di replica nei termini di cui agli artt. 190 e 352
c.p.c..
La decisione è stata deliberata nella camera di consiglio del 29 ottobre 2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. OGGETTO DEL GIUDIZIO E MOTIVI D'IMPUGNAZIONE
ha agito in giudizio avverso la società Controparte_1 Parte_1
allegando quanto segue:
- di aver acquistato, nel febbraio 2018, una vettura d'epoca “Pettenella” modello
“Leontina”, tg. ZA992PS, al prezzo di euro 175.00,00, presso Parte_1
con sede in Torino, via Bologna n. 102;
- che le modalità di pagamento indicate nella “Proposta di acquisto” sottoscritta dai contraenti il 3 febbraio 2018 prevedevano il versamento di euro 5.000,00 a titolo di caparra confirmatoria, alla sottoscrizione del contratto, ed euro
170.000,00 all'immatricolazione della vettura;
- che tali somme erano state corrisposte con assegni e che, adempiuti i rispettivi obblighi (di pagamento, da una parte, e di immatricolazione, dall'altra) era stata emessa la fattura 17MGT del 23 febbraio 2018 e il 6 marzo 2018 era stata consegnata la vettura, con documento di consegna n. DT2 DTL FAQT- B8- 89,
nonché libretto di circolazione della stessa, prodotto agli atti;
- che, in data 28 marzo 2018, l'attore si vedeva notificare un invito a comparire presso la Sezione Polizia Stradale di Torino – Ufficio incidenti, munito della documentazione della vettura appena acquistata. In tale occasione Per_1
5
[...] apprendeva che la vettura da lui acquistata, originariamente immatricolata in
Austria, risultava immatricolata in Italia sulla base di false dichiarazioni relative al numero di targa austriaca. In seguito ad indagini della Procura della
Repubblica di Bolzano, veniva richiesta la restituzione delle targhe e dei documenti di immatricolazione a cui l'odierno attore ottemperava il giorno stesso;
- che, in data 29 marzo 2018, veniva informata dell'accaduto Parte_1
dall'attore, il quale preannunciava la richiesta di indennizzo dei danni subiti a causa del fatto che, essendo stato ordinato il ritiro del libretto e delle targhe dell'auto, a quest'ultima era pertanto vietata la circolazione su strada;
- che il successivo procedimento di mediazione obbligatorio, del 9 aprile 2018,
non portava ad alcun risultato utile in quanto le reciproche proposte formulate non ottenevano il consenso delle parti e pertanto l'attore, che mirava ad avere una vettura che consentisse la partecipazione alle attività riservate alle auto d'epoca e che, comunque, potesse viaggiare su strada, si trovava quindi ad aver acquistato un'auto che, priva di libretto di circolazione e targhe, non aveva più le caratteristiche desiderate;
domandando, su queste basi, ai sensi dell'art. 1464 c.c., la riduzione del prezzo in misura di euro 100.000,00, avendo perduto l'auto le caratteristiche desiderate e da essa possedute al momento dell'acquisto ed essendo quindi divenuta parzialmente impossibile la prestazione.
La società costituitasi in giudizio, ha contestato la fondatezza di tale Parte_1
domanda, allegando e sostenendo:
- di aver acquistato la vettura in questione in data 7 febbraio 2018 da CP_2
, al prezzo di euro 125.000,00, come da certificato cronologico del PRA
[...]
(e come da attestazione di rettifica del prezzo, in quanto era stato erroneamente riportato in atti in euro 12.500,00). Allegava, inoltre, la contabile del bonifico bancario dell'importo di euro 125.000,00 pagato dalla in favore Parte_1
di in data 8 febbraio 2018; CP_2
6 - che, dal medesimo certificato cronologico del PRA prodotto agli atti, emergeva altresì che la vettura in questione, prima di essere acquistata da CP_2
, era stata nella titolarità di
[...] CP_3
- che la vendita da alla veniva curata CP_2 Parte_1
dall'Agenzia di intermediazione “ Controparte_4
” che, in persona dell'amministratore unico, ,
[...] Controparte_5
certificava, in sede di trascrizione dell'atto di vendita, che il venditore,
ivi identificato mediante carta d'identità, risultava CP_2
proprietario dell'autovettura come da Certificato di proprietà n. 17/A438680P, dal quale emergeva altresì la data di immatricolazione della stessa (11 maggio
2016) e la mancata iscrizione di gravami a carico;
- che, in sede di trascrizione dell'atto di vendita, dichiarava che “il CP_2
veicolo è libero da vincoli e gravami di sorta e non gli è stata notificata la iscrizione di fermo amministrativo di cui all'art. 4 del D.M. 07.09.1998 n. 503”;
- che, con successivo atto del 26 febbraio 2018, l'autovettura veniva rivenduta dalla a , sempre ad uso di privato Parte_1 Controparte_1
trasposto di persone, al prezzo di euro 175.000,00;
- che successivamente, con raccomandata del 29 marzo 2018, aveva CP_1
riferito alla che, in data 28 marzo 2018, gli era stato Parte_1
notificato un atto della polizia stradale della sezione di Torino, con il quale si chiedeva la riconsegna delle targhe e della carta di circolazione dell'autovettura, in quanto, dalle indagini della Procura di Bolzano, pareva che il veicolo fosse stato immatricolato in Italia sulla base di false dichiarazioni relative al numero di targa austriaca precedentemente posseduta, e pertanto chiedeva alla Pt_1
“tutti i danni causati dalla perdita di valore del bene venduto, oltre ai danni
[...]
morali”;
- che la sorpresa dell'accaduto, stanti i controlli – effettuati Parte_1
in sede di acquisto della vettura - dei regolari passaggi di proprietà e della totale assenza di provvedimenti o gravami a carico della stessa, comunicava comunque
7 sin da subito a la propria disponibilità a verificare la Controparte_1
questione e, nel caso di effettiva impossibilità di reimmatricolazione, a risolvere il contratto di vendita - anche per il tramite del proprio rivenditore - con conseguente restituzione del prezzo e riconsegna dell'autoveicolo;
- che, tuttavia, la proposta veniva rifiutata da parte dell'attore, il quale dichiarava di voler comunque mantenere la proprietà del veicolo;
tale proposta veniva inoltre rifiutata nel procedimento di mediazione, al quale partecipava anche in quanto l'attore manteneva “l'interesse a che la vettura di CP_2
cui si discute continui a far parte del suo parco macchine”; chiedendo, alla luce di quanto esposto, il rigetto delle domande attoree, nonché la previa autorizzazione a chiamare in causa cosicché questi potesse CP_2
“garantire integralmente la convenuta contro gli effetti dell'accoglimento della domanda attorea e, conseguentemente, condannarlo al pagamento diretto - e solo ove non ritenuto, in via di regresso, a favore della stessa - di tutto quanto risulterà dovuto alla parte attrice”.
Concessa dal Tribunale tale autorizzazione, chiamato in giudizio, CP_2
si costituiva allegando:
[...]
- di essere divenuto proprietario della vettura a seguito di contratti di permuta conclusi con a fare data dal 17 giugno 2017, con trascrizione il CP_3
23 giugno 2017;
- che la vettura aveva targa ZA992PS, targa estera austriaca precedente GL 82 HB
e telaio AP 1052; era stata immatricolata in Italia in data 11 maggio 2016, con rilascio di carta di circolazione in data 23 giugno 2016; la prima proprietaria italiana risultava CP_3
- che, sul finire del gennaio 2018, la essendo a conoscenza del Parte_1
fatto che nel parco auto di vi fosse una CP_2 Parte_3
lo contattava per richiedergli di poter esporre la vettura al 36°
[...]
Salone Internazionale Automotoretrò che si sarebbe tenuto dal 1° al 4 febbraio al
Lingotto Fiere di Torino;
8 - di aver accettato e di aver curato il trasporto della vettura al salone con il proprio carrello;
- che l'auto era stata quindi esposta nel settore dedicato a e, in tale Parte_1
sede, si era dimostrato interessato e si era rivolto alla Controparte_1
domandando di poterla acquistare;
Parte_1
- che la aveva quindi acquistato da lui la vettura, con scrittura Parte_1
privata del 7 febbraio 2018 e relativa trascrizione al PRA del 15 febbraio 2018,
al prezzo di euro 125.000,00, e, con successivo atto di vendita del 26 febbraio
2018, l'aveva alienata a , al prezzo di euro 175.000,00; Controparte_1
- che la vettura era stata trasportata presso la residenza di Controparte_1
a cura della con un idoneo carrello trasportatore e non a
[...] Parte_1
mezzo conduzione alla guida su strada;
- di avere appreso successivamente le ulteriori vicende narrate dall'attore e che, comunque, la vettura è auto da corsa d'epoca di Parte_3
particolare pregio e, pur potendo essere messa su strada, non è particolarmente idonea alla guida o ad essere utilizzata come mezzo di trasporto, avendo anche elevatissimi livelli di consumo di benzina;
- che, secondo quanto di sua conoscenza, la vicenda giudiziaria indicata in atti sarebbe terminata confermando la possibilità di ritargare in Italia tutte le vetture coinvolte, con l'unica necessità di effettuare un collaudo dal costo di euro
900,00, che la vettura certamente supererebbe avendolo già fatto nel 2016 e non avendo subìto usura da quella data;
alla luce di quanto esposto, chiedeva preliminarmente di chiamare in causa CP_3
proprietaria del mezzo al momento dell'apposizione di targa italiana;
di
[...]
dichiarare l'avvenuta decadenza/prescrizione della garanzia verso di Parte_1
rigettare nel merito le domande attoree;
in subordine, di ridurre il risarcimento richiesto parametrandolo ai soli euro 125.000,00 da lui percepiti con la vendita;
in ogni caso, di condannare a manlevarlo. CP_3
9 Concessa dal Tribunale anche tale autorizzazione, chiamata in giudizio, CP_3
si costituiva allegando:
[...]
- di aver ricevuto l'automobile in questione in donazione dal marito Per_2
deceduto in data 10 aprile 2018, il quale, acquisito il telaio AP 1052
[...]
dell'auto in data antecedente all'anno 2009, Parte_3
aveva provveduto alla ricostruzione dell'auto secondo il disegno originario, utilizzando parti meccaniche ed accessori derivanti dalla produzione Alfa
Romeo e Fiat. La targa abbinata era di tipo “moderno” e non quella con fondo nero e con lettere e numeri bianchi. Tale lavoro durò anni, anche tramite l'opera dell'officina “Il Lamierista” di Modena, e si concluse con il regalo, da parte del marito, a lei, alla quale venne intestata l'automobile in data 22 CP_3
agosto 2016, con immatricolazione e associazione alla targa ZA992PS;
- che, diversamente da quanto sostenuto da quest'ultimo CP_2
acquistò l'auto così come ricostruita, targata ZA992PS, al prezzo di vendita di euro 25.000,00, in data 17 giugno 2017;
- che la vicenda come esposta dall'attore non coinvolgeva l'automobile in sé, né i suoi componenti, altrimenti sarebbe nel frattempo intervenuto qualche provvedimento di sequestro del veicolo stesso;
- di essere totalmente estranea alle trattative e ai prezzi pattuiti tra le parti successivamente alla vendita operata da lei a CP_2
domandando, su queste basi, di dichiarare l'avvenuta decadenza/prescrizione delle domande rivolte da nei suoi confronti;
nel merito, il rigetto delle domande CP_2
attoree; in subordine, di ridurre la condanna alla luce della minor somma da lei percepita con la vendita, pari a euro 25.000,00.
Il Tribunale, istruita la causa mediante CTU, riqualificata la domanda attorea ritenendo applicabile il disposto di cui all'art. 1489 c.c., con la pronuncia di cui al soprariportato dispositivo, ha accolto tale domanda, riducendo il prezzo della compravendita ad euro 75.000 e condannando alla restituzione di euro Parte_1
100.000,00, oltre interessi dalla domanda giudiziale al saldo effettivo;
inoltre, ha
10 condannato alla restituzione, in favore di della CP_2 Parte_1
somma di euro 50.000,00 oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo effettivo;
ha rigettato la domanda di manleva proposta da avverso CP_2
infine, ha condannato a rifondere le spese di lite CP_3 Parte_1
sostenute da;
a rifondere le spese di lite Controparte_1 CP_2
sostenute da compensandole per 1/3, e a rifondere le Parte_1 CP_2
spese di lite sostenute da ponendo a carico di e CP_3 Parte_1
in pari misura, le spese di CTU. CP_2
ritenendo la sentenza di prime cure non condivisibile e meritevole di Parte_1
essere riformata, ha presentato appello, avanzando tre motivi d'impugnazione così rubricati:
- “Violazione e/o falsa applicazione di legge della pronuncia impugnata nella parte in cui riqualifica erroneamente la domanda attorea ai sensi dell'art. 1489 c.c.”;
- “Violazione di legge della pronuncia impugnata nella parte in cui respinge l'applicazione dell'istituto dell'aliud pro alio con riguardo alla specifica compravendita oggetto di causa”;
- “Erronea ricognizione della fattispecie in contrasto con le risultanze conclusive della CTU e omissione di motivazione sul punto e/o vizio di motivazione apparente;
Violazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c: 1. 1. Sull'asserita impossibilità di immatricolazione della vettura;
2. Sull'asserito inadempimento colpevole del venditore . Parte_1
a sua volta ha presentato impugnazione incidentale, articolando CP_2
quattro motivi d'impugnazione così rubricati:
- “Impugnazione del capo relativo alla riqualificazione giuridica dell'azione dell'ing. quale garanzia della compravendita ai sensi dell'art. 1497 c.c.”; CP_1
- “Impugnazione del capo relativo alla ricostruzione dei dati tecnici e fattuali accertati in corso di causa - erronea interpretazione delle risultanze istruttorie e di c.t.u.”;
11 - “Impugnazione del capo della sentenza (e del dispositivo) relativo alla condanna del signor alla restituzione in favore di dell'importo di CP_2 Parte_1
euro 50.000,00 – non proporzionalità”;
- “Impugnazione del capo della sentenza (e del dispositivo) relativo alla quantificazione del deprezzamento dell'auto”; presentando altresì domande nei confronti di CP_3
2. MANCATA QUALIFICAZIONE DEI FATTI IN GIUDIZIO QUALE VENDITA DI ALIUD
PRO ALIO - INFONDATEZZA
Con il secondo motivo d'impugnazione, l'Appellante ritiene che il Parte_1
Tribunale, ritenuto che “il veicolo in questione, in quanto auto d'epoca”, conserva “un valore residuo quale oggetto da collezionismo anche se inidoneo alla circolazione”, abbia errato nel non qualificare i fatti in causa come vendita di aliud pro alio, come invece prospettato in primo grado dalla stessa quale parte convenuta, in Parte_1
quanto il valore collezionistico della vettura in questione non determinerebbe l'inapplicabilità di tale istituto, poiché, per un verso, se si dovesse ritenere fondata la tesi di parte attrice di non reimmatricolabilità della vettura, la stessa rientrerebbe in un
genus del tutto diverso da quello di veicolo d'epoca idoneo a circolare su strada e a partecipare a raduni e sfilate, tenuto conto che parte Attrice ha allegato, appunto, un danno derivante dal non poter utilizzare l'auto con tali modalità, essendone “inibita la circolazione”; e che, per altro verso, avendo il giudice di prime cure ritenuto
(ancorché, secondo l'Appellante, in contrasto con quanto effettivamente accertato dal
CTU), che il veicolo non sarebbe da ritenersi “originale”, di conseguenza si sarebbe dovuto concludere trattarsi di vendita di aliud pro alio, il che sarebbe tanto più fondato, in quanto l'applicazione di tale istituto “avrebbe ristorato integralmente l'acquirente, pur non pregiudicando definitivamente la venditrice, che aveva acquistato il veicolo quale veicolo d'epoca al prezzo di euro 125.000,00 vedendosi costretta alla restituzione di una buona parte del valore dello stesso senza poter riavere la vettura d'epoca di cui era stata accertata la reimmatricolabilità”.
12 nell'ultima parte del presentato primo motivo d'appello CP_2
incidentale, a sua volta ha proposto, almeno in parte, questa stessa ragione di gravame.
Tale motivo d'impugnazione, che si ritiene di dover esaminare per primo, concernendo la qualificazione dell'azione esercitata in giudizio, non può trovare accoglimento.
Parte attrice ha avanzato un'azione estimatoria, non un'azione redibitoria, né le difese avanzate dalle parti convenute potevano qualificarsi come domanda riconvenzionale.
Il fatto che mai si sia opposta a dichiararsi la risoluzione del Parte_1
contratto può rilevare, come si dirà, ad altro fine, ma non certo a qualificare la volontà
espressa da parte attrice con la domanda proposta in giudizio.
Il che è già dirimente.
Può aggiungersi, per mero inciso, che si ha vendita di aliud pro alio quando il bene venduto risulti del tutto diverso da quello pattuito, o in quanto appartenente a un genere diverso, o presentando difetti tali da renderlo inidoneo ad assolvere alla sua usuale funzione economico-sociale o a quella concreta assunta come essenziale dalle parti, quale elemento determinante dell'acquisto (in questo senso cfr., ex multis, C.
Cass., sentenza n. 26963/2008; C. Cass., sentenza n. 10285/2010; C. Cass., sentenza n.
10916/2011).
Nel caso in esame, invece, con tutta evidenza la compravendita ha avuto a oggetto un'auto storica da collezione, rispetto alla quale l'utilità del poter circolare direttamente su strada, pur essendo stata ritenuta sussistente dalle parti al momento della conclusione del contratto, non costituiva l'elemento determinante dell'acquisto.
Quanto al potersi qualificare o meno tale auto come “originale”, anche questo non corrisponde alle allegazioni di parte Attrice, che ha esclusivamente fatto riferimento, a fondamento della presentata domanda, alla sopravvenuta impossibilità di circolare su strada con l'auto acquistata, non altro.
13
3. RITENUTA ERRONEA RIQUALIFICAZIONE GIURIDICA DELLA DOMANDA ATTOREA
EX ART. 1489 C.C. - INFONDATEZZA
Con il primo motivo di gravame avanzato sia da che da Parte_1 CP_2
si sostiene che il Tribunale avrebbe errato nel riqualificare giuridicamente la
[...]
domanda avanzata da . Controparte_1
Il giudice di prime cure ha ritenuto che “la domanda dell'attore (formulata in termini di domanda di riduzione del prezzo per impossibilità parziale della prestazione ai sensi dell'art. 1464 c.c.) dovesse essere riqualificata giuridicamente, poiché le norme di cui agli artt. 1463 e ss. c.c. si riferiscono alle ipotesi in cui il contratto non abbia ancora avuto esecuzione e non possa più averne, totalmente o parzialmente, a causa della sopravvenuta impossibilità della prestazione per causa non imputabile alla parte (impossibilità che determina l'estinzione dell'obbligazione ai sensi dell'art. 1256
c.c.). Nel caso di specie, invece, il contratto ha avuto integrale esecuzione mediante, da una parte, la consegna dell'autovettura (obbligazione gravante sul venditore Pt_1
e, dall'altra, il pagamento del prezzo (obbligazione gravante sull'acquirente
[...]
)”. “Ad avviso della giudicante, nemmeno si attaglia al caso di specie la CP_1
disciplina della garanzia per i vizi e mancanza di qualità ai sensi degli artt. 1490 e ss.
c.c., poiché il vizio redibitorio che dà luogo alla garanzia di cui agli artt. 1490 e ss.
c.c., consiste in un difetto materiale o funzionale del bene (cfr. Cass. n. 29367/2011), mentre nel caso di specie l'autovettura non può circolare non per un difetto materiale o funzionale, ma per cause che attengono alla sua condizione giuridica ed amministrativa. […] Posta tale prospettazione, reputa la giudicante che possa trovare applicazione l'art. 1489 c.c., in analogia a quanto ritenuto dalla Suprema Corte in materia di compravendita di costruzione realizzata in difformità della licenza edilizia,
ipotesi in cui la Cassazione ha escluso che sia ravvisabile un vizio della cosa, non vertendosi appunto in tema di anomalie strutturali del bene, ed ha affermato che trovi applicazione l'art. 1489 c.c., in materia di oneri e diritti altrui gravanti sulla cosa medesima, sempre che detta difformità non sia stata dichiarata in contratto e persista il potere repressivo della P.A. (adozione di sanzione pecuniaria o ordine di demolizione),
14 tanto da determinare deprezzamento o minore commerciabilità dell'immobile (cfr.
Cass. n. 4786/2007). Il caso in esame è equiparabile alla fattispecie oggetto del precedente giurisprudenziale richiamato;
come si diceva, infatti, il bene, secondo la prospettazione di cui all'atto di citazione, non è inidoneo alla circolazione per problematiche meccaniche o strutturali, bensì in virtù del ritiro della carta di circolazione e della targa quale provvedimento repressivo e sanzionatorio assunto dalla
P.A. in relazione agli illeciti accertati, dunque la problematica, non evincibile in contratto, attiene alla condizione giuridica ed amministrativa del bene”, indicando altresì che tale “diversa qualificazione giuridica” “non si traduce in un vizio di extrapetizione, poiché essa si limita a dare corretta 'veste' giuridica ai fatti dedotti dall'attore e nel limite di essi”. ritiene invece che “l'applicazione analogica dell'art. 1489 c.c. alla Parte_1
fattispecie in esame” risulti erronea, in quanto “è stato documentato nel corso dell'istruttoria di primo grado, che il venir meno dell'immatricolazione della vettura del Ing. (a seguito del sequestro della carta di circolazione e della targa), lungi CP_1
dal costituire circostanza definitiva suscettibile di accertamento giudiziale o riconoscimento del venditore rappresentava invece un avvenimento temporaneo volto a consentire l'acquisizione di elementi di prova nel procedimento penale a carico di” soggetti del tutto estranei al presente processo, tali , Controparte_6 CP_7
e e “non ostava alla reimmatricolazione del veicolo
[...] Controparte_8
acquistato, come chiarito per iscritto dalla Procura di Bolzano con propria nota del
12/11/2018” acquisita agli atti, ed è stata altresì “documentata in primo grado, la potenziale reimmatricolabilità della vettura in questione, sia alla luce dell'approfondita indagine svolta dalla perizia tecnica del CTU dott. – di cui la decisione Per_3
impugnata prende inspiegabilmente in considerazione solo la stesura preliminare -, sia dalla produzione documentale allegata alla medesima CTU, sia dalla comprovata reimmatricolazione di analoga vettura coinvolta nel medesimo procedimento penale, anch'essa già targata ZA991PS, cui veniva Parte_3
regolarmente assegnata la nuova targa 7B788AB”.
15 Analoghe le censure avanzate sul punto dall'Appellante incidentale CP_2
, per il quale il Tribunale avrebbe “individuato nel procedimento pendente
[...]
avanti alla Procura di Bolzano (relativo, come noto, a false dichiarazioni su immatricolazioni all'estero poi ratificate in Italia), l'esistenza di un possibile provvedimento sanzionatorio e/o repressivo dell'Autorità giudiziaria assimilabile a quello normalmente azionabile dalla pubblica amministrazione in ipotesi di violazione di un titolo abilitativo alla costruzione”, ma erroneamente, in quanto “la procura di
Bolzano”, come dalla stessa precisato, non aveva in corso un procedimento atto a
“verificare e conseguentemente sanzionare la difformità dei veicoli interessati dall'indagine dai titoli autorizzativi e/o abilitativi relativi alla loro costruzione (che per le autovetture non esistono), ma si è limitata a colpire una erronea attribuzione di certificati sulla base di iter procedurali scorretti”, ovvero non ha valutato “la conformità della al suo schema di costruzione originario ovvero la Parte_3
possibilità per la medesima, al termine della verifica, di ottenere l'immatricolazione, ma la sua azione era indirizzata a colpire l'ingresso in Italia di autovetture di dubbia provenienza o con titoli circolatori falsi, indipendentemente dalla possibilità per quegli stessi veicoli di reperire in un secondo momento un permesso di circolazione regolare e rilasciato direttamente in Italia”. L'applicabilità dell'art. 1489 c.c., secondo l'Appellante incidentale, sarebbe subordinata al “persistere di un potere repressivo della Pubblica Amministrazione”, in questo caso non sussistente. Erroneo sarebbe poi il richiamo, operato dal Tribunale, alla giurisprudenza di legittimità, riferita a casi di compravendita di immobili in ordine ai quali era emersa la sussistenza di una difformità edilizia, sottolinenando inoltre che la comune casistica relativa al disposto dell'art. 1489 c.c. inerisce beni gravati da “diritti d'uso, oneri o diritti reali o personali di godimento altrui”).
Ora, come già indicato, parte attrice ha avanzato domanda estimatoria, di riduzione del prezzo, qualificandola come “impossibilità parziale della prestazione”, ex art. 1464
c.c.. Correttamente il Tribunale ha ritenuto l'inapplicabilità di tale norma, avendo entrambe le parti già adempiuto alle rispettive prestazioni fra loro pattuite. Il giudice di
16 prime cure non ha ritento di riqualificare la domanda come derivante da vizi della cosa venduta (in ordine ai quali il compratore, ex art. 1492 c.c., ben era legittimato a proporre domanda di riduzione del prezzo, e non solo di risoluzione del contratto), ma ex art. 1489 c.c., quale vendita di bene risultato gravato da “oneri”, non apparenti al momento della vendita, che hanno comportato una riduzione del suo “libero godimento”.
L'analogia, indicata dal giudice di prime cure come sussistente, con una
“costruzione realizzata in difformità della licenza edilizia”, non appare in effetti particolarmente felice, né ben attagliarsi al caso in esame, ed è anche vero che il disposto dell'art. 1489 c.c. trova più usuale applicazione in caso di sopravvenuta scoperta della sussistenza di diritti reali o di godimento di terzi sulla cosa compravenduta;
tuttavia, il riferimento agli “oneri” non può intendersi come limitato esclusivamente a quelli perduranti nel tempo o collegati al “persistere di un potere repressivo della Pubblica Amministrazione”, come sostenuto dagli Appellanti, ben potendo tale locuzione essere interpretata come includente l'onere di dover procedere a una nuova immatricolazione dell'auto, al fine di poter ottenere “libero godimento” anche della possibilità di circolazione su strada dell'auto.
Il fatto che detta nuova immatricolazione sia possibile non esclude che l'utilizzo dell'autovettura su strada, sino a tale momento, non sia consentito, il che costituisce valido fondamento di un'azione di riduzione del prezzo, essendo questa comunque una delle qualità, una delle possibilità di godimento del bene, inclusa fra quelle promesse al momento della vendita.
Per altro verso, poi, può aggiungersi, parte attrice ha chiaramente allegato, nell'esposizione dei fatti proposta con l'atto di citazione in giudizio, l'aver dovuto consegnare alla Pubblica Autorità la targa dell'autovettura e il libretto di circolazione e il conseguente venir meno, appunto, di una delle qualità promesse del bene: una possibile diversa qualificazione giuridica della domanda, ex art. 1490 o 1497 c.c., non muterebbe il riconoscersi la sussistenza degli estremi per l'accoglimento della
17 presentata actio quanti minoris (cfr., ad esempio, C. Cass., Sez. 2, sentenza n. 4245 del
16/02/2024 (Rv. 670429 - 01).
Anche tali motivi d'impugnazione non possono pertanto trovare accoglimento.
4. ERRATA INTERPRETAZIONE DELLE RISULTANZE DELLA CTU E VIZIO DI
MOTIVAZIONE IN ORDINE ALL'ASSERITA IMPOSSIBILITÀ DI IMMATRICOLAZIONE
DELLA VETTURA– PARZIALE FONDATEZZA - LIMITATA RILEVANZA
Con una prima parte del terzo motivo d'impugnazione, l'Appellante lamenta che il
Tribunale erroneamente avrebbe ritenuto emergere dalla CTU “l'accertata impossibilità di reimmatricolazione dell'automobile”, il che invece sarebbe “del tutto contrastante con le conclusioni, cui il medesimo CTU è pervenuto, a seguito di specifici approfondimenti della propria indagine rispetto alla fase preliminare della medesima indagine peritale”, solo inizialmente basata sulle “indicazioni fornite dall'ASI”, in seguito rettificate dallo stesso CTU, dopo aver accertato sussistere prova dell'esistenza “di almeno una 6C dotata di motore a 6 cilindri Parte_2
modello AR00600”, ovvero che, “tra i pochi esemplari di esistenti Parte_2
parte montassero il motore a 4 cilindri e parte montassero il motore a 6 cilindri”. Il
Tribunale avrebbe altresì travisato la risposta fornita al CTU dal Registro Italiano Alfa
Romeo (R.I.A.R.).
Analoga censura è avanzata dall'Appellante incidentale con il CP_2
presentato secondo motivo d'impugnazione.
Può parzialmente concordarsi con gli Appellanti in ordine a inesattezze del percorso motivazionale del giudice di primo grado rispetto alle risultanze della CTU, tuttavia va rimarcato che la questione della “non originalità” della vettura, che qui fra l'altro va riferita a una riproduzione, degli anni '70, di un'autovettura degli anni '30 dello scorso secolo, non può dirsi pienamente pertinente all'oggetto proprio della controversia: non ha allegato, in primo grado, una presunta “non Controparte_1
originalità” dell'auto, ma il sopravvenuto venir meno di una delle qualità promesse, derivante dalla “non immatricolazione” dell'auto.
18 Dagli atti, secondo il giudizio di questa Corte, emerge provata la possibilità di una nuova immatricolazione dell'auto, essendo semmai rimasta incerta quale sarà la qualifica attribuita all'auto all'atto della nuova immatricolazione (pur se il CTU ha espressamente indicato, nelle proprie conclusioni definitive, sia che “la risposta del
R.I.A.R. non evidenzia eventuali difformità tecniche del veicolo in esame” e che “per quanto sinora esperito e valutato è convincimento del CTU che il veicolo attoreo possa ottenere il rilascio del Certificato di Rilevanza Storica da parte del supposta CP_9
la sua originalità - non oggetto d'esame della presente CTU – e dunque poter essere reimmatricolato senza necessità di eventuali ripristini delle caratteristiche tecniche, pertanto sostenendo i costi per il C.R.S. e di immatricolazione già accertati” pari a un importo non eccedente 2.400,00 euro;
e nello stesso senso è altresì acquisita agli atti relazione del 3 novembre 2021 dell'agenzia di consulenza automobilistica ed assicurativa “Agenzia Italia”, che riferisce che il veicolo può essere reimmatricolato, previe determinate verifiche, ad un costo di circa euro 2.500,00, in un tempo di circa 4
mesi, indicando di aver curato analoghe immatricolazioni relative a veicoli coinvolti nello stesso procedimento penale definito presso la Procura della Repubblica di
Bolzano). Il Tribunale, invece, ha in effetti erroneamente ritenuto un'asserita
“impossibilità” di “immatricolazione”, facendo riferimento, peraltro, a una immatricolazione come “originale”. A questo riguardo il motivo di gravame può pertanto ritenersi parzialmente fondato, il che, tuttavia, nuovamente non esclude che, essendo venuta meno l'immatricolazione che riteneva Controparte_1
regolarmente sussistente al momento dell'acquisto, il compratore abbia diritto a una riduzione del prezzo.
5. INADEMPIMENTO COLPEVOLE DI Controparte_10
Con una seconda parte del predetto terzo motivo di gravame, Parte_1
lamenta che il Tribunale abbia erroneamente ritenuto che l'istruttoria avrebbe “fatto emergere anche più di quello che l'attore aveva prospettato, ovverosia un vero e proprio inadempimento del venditore per aver consegnato un'auto diversa da quella
19 oggetto del contratto, inadempimento che dovrebbe giudicarsi colpevole perché
Sull'asserito inadempimento colpevole del venditore in quanto Parte_1
soggetto professionale che opera nel mercato delle auto d'epoca, avrebbe dovuto fare maggiore approfondimenti e verifiche sull'originalità del veicolo”, il che, oltre a essere appunto in contrasto con quanto sostenuto dello stesso attore che, nell'atto di citazione, ha allegato espressamente che “sopravvenuti eventi esulanti dalla volontà delle parti contraenti e non prevedibili al momento della sottoscrizione del contratto hanno di fatto reso la prestazione a carico della convenuta parzialmente impossibile”, è in contrasto con quanto chiarito dal CTU.
Tale parte del motivo di gravame è fondata e merita accoglimento.
Né dalla CTU, né dagli altri elementi acquisiti agli atti emerge una condotta colpevolmente inadempiente addebitabile alla che risulta aver Parte_1
effettuato tutti i controlli di rito sulla provenienza dell'auto e sulla regolarità dell'immatricolazione della stessa, inoltre ha acquistato l'auto a un Parte_1
prezzo di euro 125.000,00, per rivenderla a a euro Controparte_1
175.000,00, prezzo che lo stesso CTU ha indicato essere congruo al “valore commerciale” dell'auto.
Nuovamente, peraltro, va rimarcata la limitata pertinenza di tale punto in ordine all'oggetto della causa, pur essendo tuttavia probabile che il giudice di prime cure, non condivisibilmente, da esso abbia tratto ragione per la poi ritenuta quantificazione della riduzione del prezzo spettante in favore di parte Attrice.
5. ERRATA QUANTIFICAZIONE DELLA RIDUZIONE DEL PREZZO
Nel predetto motivo d'impugnazione ha altresì domandato il rigetto Parte_1
integrale della domanda di controparte, tenuto conto che le autovetture modello
“Leontina Gran Sport” costituiscono tutte repliche della vettura originale Alfa Romeo
6C 1750 Gran Sport del 1929-'30, e che il CTU ha fatto riferimento a un valore commerciale dell'auto comunque pari a euro 175.000,00, avendo chiarito che “il pedigree del costruttore si ritiene non essere meritevole di gran nota”, Parte_3
20 essendo “il suo maggior pregio ... ravvisabile nella cura artigianale della sua produzione”, chiarendo altresì che “per quanto reperibile ogni esemplare risulta essere diverso dall'altro”.
Con il quarto motivo d'impugnazione a sua volta, ha lamentato CP_2
un'errata “quantificazione del deprezzamento dell'auto”, sostenendo che nuovamente il Tribunale avrebbe fatto riferimento a una prima versione della CTU, secondo la quale per la reimmatricolazione sarebbe stato necessario sostenere determinati costi di ripristino, pari a euro 31.000,00, mentre nella versione definitiva risultava accertata la possibilità di reimmatricolare l'auto.
Tali motivi d'impugnazione risultano parzialmente fondati.
Come già indicato, pur nei limiti e in relazione al suo specifico oggetto, di cui si è
detto, la domanda di riduzione del prezzo avanzata da è Controparte_1
fondata e merita accoglimento, a fronte della quantomeno temporanea mancata fruibilità della possibilità per l'auto di circolare su strada, nonché dei costi comunque da sostenere per un'eventuale nuova immatricolazione.
Il Tribunale ha ridotto il prezzo da euro 175.000,00 a euro 75.000,00,
“arrotondando” a tale cifra, corrispondente alla richiesta attorea, il valore di euro
74.000,00, secondo il CTU corrispondente al costo “di costruzione” del veicolo.
Tale quantificazione non è condivisibile.
L'importo della riduzione deve essere determinato in via equitativa, secondo il prudente apprezzamento del giudicante, considerato che il CTU ha indicato che “al fine di monetizzare in concreto il valore del bene da collezione” va tenuto conto della
“limitata produzione del veicolo (14 esemplari)”, ma che la sua quotazione non è “né rubricata, né pubblicata sulle riviste specializzate, in quanto le compravendite di tali esemplari sono talmente limitate nel numero di transazioni che non risulta attendibile estrarre il dato statistico relativo al valore di compra/vendita”, per carenza di sufficienti punti di riferimento. La prova, al riguardo, altrimenti incombente su parte attrice, risulta, pertanto, se non del tutto impossibile, quantomeno più che difficoltosa.
Tuttavia, nel computare il minor valore del bene rispetto a quello pattuito occorre
21 tenere conto del bilanciamento delle prestazioni, del complesso dei fatti provati agli atti e degli elementi anche presuntivi, da cui tale valore può essere dedotto.
Il consulente tecnico di parte attrice ha stimato il valore del veicolo come compreso tra euro 72.000 ed euro 85.000, ma computandolo in termini di “somma del valore delle proprie componenti”.
Dalla CTU emerge invece provato che il veicolo, “così come si trova, nello stato di modificate caratteristiche tecniche, benché presenti delle imperfezioni, risulta” comunque “essere un veicolo particolarmente interessante dal punto di vista collezionistico”: dal che già deriva che il suo valore, per quanto ridotto, è comunque certamente maggiore di quello dei pezzi “assemblati” per produrlo, anche solo tenendo conto della difficoltà di reperimento degli stessi e del valore dell'opera artigianale di
“ricostruzione”, e che il prezzo pagato di euro 175.000,00 era un prezzo congruo rispetto a quello “di mercato”.
Va altresì tenuto conto, anche in relazione alla buona fede delle parti, che Pt_1
informata da dell'accaduto, ha immediatamente
[...] Controparte_1
proposto a parte acquirente di risolvere il contratto, restituendo l'importo di euro
175.000,00, proposta non accolta dall'attuale Appellato, e che i primi motivi d'impugnazione avanzati da e sopra esaminati, Parte_1 CP_2
erano analogamente rivolti a riconoscere una risoluzione del contratto, e il loro accoglimento è stato costantemente avversato dalla controparte: elementi quantomeno indiziari in ordine a un valore dell'auto da tutte tali parti in causa sicuramente riconosciuto come ben superiore a quello “di costruzione”
I consulenti tecnici della hanno stimato un valore medio di mercato Parte_1
compreso fra euro 161.500,00 ed euro 178.500,00, tenuto conto dello “stato di conservazione del veicolo”.
Il CTU ha computato in euro 31.000,00 il costo delle opere necessarie per riportare il veicolo “nelle sue condizioni originali al fine di ottenere il Certificato di rilevanza
Storica e dunque essere reimmatricolato quale veicolo storico”, al che ha aggiunto in prima battuta euro 1.500,00 quali costi diretti e indiretti da sostenersi per
22 l'immatricolazione del veicolo (importo successivamente indicato, nelle proprie conclusioni, come “non eccedente 2.400,00 euro”), indicando quindi un minor valore di euro 32.500,00 e un valore complessivo di euro 142.500,00.
Il costo delle opere predette, volte a riportare l'auto “alle sue condizioni originali”, non può ritenersi determinante in correlazione alla possibilità di reimmatricolazione dell'auto; tuttavia, non è privo di significatività, in quanto, per il CTU, si sarebbe trattato di opere quantomeno facilitanti un determinato riconoscimento dell'auto e una sua reimmatricolazione come auto d'epoca.
Inoltre, va tenuto conto della mancata fruizione della possibilità di circolazione su strada dell'auto, per un tempo considerevole, decorrente dall'annullamento dell'immatricolazione risultante al momento dell'acquisto.
Ritiene la Corte di poter desumere, dal complesso degli atti, una quantificazione equitativa del deprezzamento del veicolo in misura di complessivi euro 50.000,00, fra l'altro equivalente alla media fra il costo “di ri-costruzione” e il valore commerciale, quest'ultimo corrispondente al prezzo pattuito fra le parti per il veicolo quale circolante e originale.
Di conseguenza, in parziale riforma della sentenza di primo grado, il prezzo della compravendita intercorsa fra e avente a Parte_1 Controparte_1
oggetto l'autovettura allora targata ZA992PS, in accoglimento della domanda attorea va ridotto a euro 125.000,00 e, per l'effetto, condanna alla restituzione, Parte_1
in favore di , della somma di euro 50.000,00, oltre interessi Controparte_1
legali dalla domanda giudiziale al saldo effettivo.
Rilevato, peraltro, che risulta provato agli atti che in esecuzione Parte_1
della sentenza di primo grado, già ha corrisposto a una Controparte_1
maggior somma, condanna alla restituzione alla Controparte_1 Pt_1
della somma ricevuta in eccesso, rispetto alla predetta condanna, oltre interessi,
[...]
dalla data della ricezione del pagamento sino al saldo effettivo.
23
6. NON PROPORZIONALITÀ DELLA CONDANNA DI IN FAVORE DI CP_2
Controparte_11
[...]
L'Appellante incidentale con il presentato terzo motivo CP_2
d'impugnazione, ha lamentato un'asserita non proporzionalità della condanna a suo carico alla restituzione a “dell'importo di euro 50.000,00 quale Parte_1
differenza fra il prezzo di vendita di euro 125.000,00 dalla concessionaria acquirente ed euro 75.000,00 quale valore effettivo assegnato al bene”, domandando, nel caso di una conferma dell'accoglimento della domanda di riduzione del prezzo avanzata da
, una rideterminazione della “quota di restituzione in capo al Controparte_1
signor in modo da emendare proporzionalmente la disparità economica CP_2
delle intervenute cessioni”, in quanto, “se tenessimo per buono il calcolo indicato dal
Giudice, il signor avrebbe ceduto il veicolo al suo valore effettivo (euro CP_2
125.000 - euro 75.000), mentre a rimarrebbe comunque un utile finale di Pt_1
euro 50.000,00”all'esito del giudizio di primo grado”, con ingiusto arricchimento di
Parte_1
Tale motivo di gravame risulta, in sé, infondato.
Ove sul punto fosse stata confermata la sentenza di primo grado, sarebbe semmai stato che, avendo acquistato l'auto a 25.000,00 euro, rivendendola CP_2
a a 125.000,00, condannato alla restituzione di euro 50.000,00 a Parte_1
avrebbe comunque avuto un utile complessivo da tali operazioni di Parte_1
euro 50.000,00, mentre acquistata l'auto a 125.000,00, rivenduta a Parte_1
175.000,00, condannata alla restituzione di euro 100.000,00 a Controparte_1
, con la restituzione in suo favore di euro 50.000,00 non avrebbe derivato né
[...]
vantaggi, né svantaggi dal complesso dell'operazione, quindi nessun ingiustificato arricchimento.
Tale importo, tuttavia, va rideterminato in conseguenza del ritenuto differente computo della riduzione del prezzo d'acquisto dell'auto da parte di Controparte_1
, limitato al minor importo di euro 50.000,00.
[...]
24 Correlativamente, operando analoga riduzione percentuale, l'importo al cui pagamento deve essere condannato, a titolo di manleva, in favore CP_2
di va ricomputato in euro 25.000,00. Parte_1
Non vi è domanda di condanna al pagamento di quanto eventualmente corrisposto da in esecuzione della sentenza di primo grado: la questione non è CP_2
pertanto oggetto di causa e nulla deve pronunciarsi al riguardo.
7. INAMMISSIBILITÀ DELLE DOMANDE RIVOLTE AVVERSO
[...]
ha reiterato nel presente grado di giudizio la presentazione di Parte_4
domande nei confronti di domandando: “in ogni caso, nella denegata CP_3
ipotesi di rigetto di quanto in principalità e pertanto, in caso di accoglimento totale o parziale delle domande avversarie: dichiarare tenuta e condannare la signora
[...]
garantire integralmente e a manlevare il signor da ogni CP_3 CP_2
obbligazione e/o condanna al pagamento di qualsivoglia somma e a qualsivoglia titolo pronunciata nei propri confronti a favore della parte attrice o convenuta chiamante per i fatti dedotti in giudizio, con condanna al pagamento diretto, ovvero in via di regresso”.
Tali domande, tuttavia, risultano inammissibili per violazione del disposto dell'art. 342 c.p.c., non essendo stata proposta una parte argomentativa atta a costituire specifica confutazione o contrasto dell'effettiva ratio decidendi del giudice di prime cure sul punto. L'Appellante incidentale, infatti, non solo non ha fatto alcun riferimento esplicito alla motivazione della sentenza di primo grado che ha esposto le ragioni della reiezione delle stesse, ma soprattutto non risulta aver mosso alcun pertinente rilievo critico avverso il percorso motivazionale in essa esposto dal
Tribunale, in contrasto con la natura dell'appello quale revisio prioris instantiae anziché novum iudicium, che implica che lo stesso contenga, a pena di inammissibilità,
sia una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati, sia delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice.
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8. SPESE DEL GIUDIZIO
La parziale riforma della sentenza di primo grado impone nuova valutazione dell'attribuzione e della liquidazione delle spese del primo grado di giudizio. rimane soccombente nei confronti di , a cui Parte_1 Controparte_1
favore va pertanto condannata al pagamento delle spese di lite. Il valore della causa,
corrispondente al decisum, deve tuttavia essere ora ritenuto rientrante nello scaglione compreso fra euro 27.000,01 ed euro 52.000,00, anche se, va notato, il Tribunale, pur avendo ritenuto il valore della causa in misura pari a euro 100.000,00, aveva poi liquidato le spese del giudizio in corrispondenza agli assoluti minimi tabellari, il che comporta il sussistere di un divieto di reformatio in peius avverso la posizione dell'Appellante, la cui impugnazione ha trovato parziale accoglimento, divieto che concerne gli importi complessivi, non la valutazione della complessità o meno della causa. Ne deriva che, in conformità comunque ai restanti parametri di cui al disposto del D.M. 10 marzo 2014 n. 55, le spese del primo grado di giudizio si liquidano, in favore di , nei seguenti termini, immutati al riguardo: Controparte_1
- per la fase di studio euro 1.276,00
- per la fase introduttiva euro 814,00
- per la fase istruttoria euro 2.835,00
- per la fase decisoria euro 2.127,00
Totale: euro 7.052,00
oltre a rimborso forfetario spese generali del 15%, CPA, IVA, rimborso contributo unificato per gli atti giudiziari e spese di bollo nei termini di legge.
L'imposizione delle spese di CTU a carico di e Parte_1 CP_2
in pari misura fra loro, non è oggetto di specifica impugnazione e va comunque confermata a fronte dell'esito complessivo della lite. rimane soccombente in primo grado nei confronti di CP_2 Pt_1
non è stata oggetto di impugnazione la compensazione delle spese fra loro nella
[...]
misura di 1/3, ritenuta dal Tribunale;
il valore della controversia fra loro, in
26 corrispondenza del decisum, risulta peraltro ora pari a euro 25.000,00 (mentre il giudice di prime cure l'aveva ritenuto pari a euro 100.000,00, sia pur poi liquidando le spese in corrispondenza ai minimi tariffari).
In conformità ai restanti parametri di cui al disposto del D.M. 10 marzo 2014 n. 55, tenuto conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà dell'oggetto della controversia, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, le spese del primo grado di giudizio si liquidano, in favore di Parte_1
nei seguenti termini:
- per la fase di studio euro 1.000,00
- per la fase introduttiva euro 950,00
- per la fase istruttoria euro 1.700,00
- per la fase decisoria euro 1.750,00
Totale: euro 5.400,00
Spese compensate per 1/3 euro 1.800,00
Totale spese a carico euro 3.600,00
oltre a rimborso forfetario spese generali del 15%, CPA e IVA nei termini di legge.
Non essendovi impugnazioni ammissibili relativamente alle pronunce di primo grado relative alla posizione di nulla deve pronunciarsi al riguardo, CP_3
essendo definitive le statuizioni del giudice di prime cure, anche in ordine alle spese di lite fra e CP_2 CP_3
Quanto alle spese del presente giudizio di appello, analogamente, deve tenersi conto dell'esito complessivo del giudizio, quindi: va condannata al Parte_1
pagamento delle stesse in favore di (valore della causa euro Controparte_1
50.000,00); compensate per un terzo quelle fra e CP_2 Parte_1
per i restanti due terzi va condannato al loro pagamento in favore di CP_2
(valore della causa euro 25.000,00); va condannato Parte_1 CP_2
al pagamento delle spese in favore di (valore della causa euro CP_3
25.000,00).
27 In conformità ai restanti parametri di cui al disposto del D.M. 10 marzo 2014 n. 55, tenuto conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e dell'oggetto della controversia, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, relativamente ai differenti rapporti processuali, le spese del gravame si liquidano, nei seguenti termini:
- a favore di e a carico di Controparte_1 Parte_1
- per la fase di studio euro 2.000,00
- per la fase introduttiva euro 1.400,00
- per la fase di trattazione euro 1.550,00
- per la fase decisoria euro 2.050,00
Totale: euro 7.000,00
oltre a rimborso forfetario spese generali del 15%, CPA e IVA nei termini di legge.
- a favore di e a carico di Parte_1 CP_2
- per la fase di studio euro 1.150,00
- per la fase introduttiva euro 950,00
- per la fase di trattazione euro 1.050,00
- per la fase decisoria euro 1.800,00
Totale: euro 4.950,00
Spese compensate per 1/3 euro 1.650,00
Totale spese a carico euro 3.300,00
oltre a rimborso forfetario spese generali del 15%, CPA e IVA nei termini di legge.
- a favore di e a carico di CP_3 CP_2
- per la fase di studio euro 1.050,00
- per la fase introduttiva euro 950,00
28 - per la fase di trattazione euro 950,00
- per la fase decisoria euro 1.000,00
Totale: euro 3.950,00
oltre a rimborso forfetario spese generali del 15%, CPA e IVA nei termini di legge.
P.Q.M.
Visti gli artt. 352, 359, 132 c.p.c.
Definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta, in parziale riforma della sentenza impugnata:
- riduce a euro 125.000,00 il prezzo della compravendita intercorsa fra Pt_1
e , avente a oggetto l'autovettura allora targata
[...] Controparte_1
ZA992PS, e, per l'effetto, condanna alla restituzione, in favore di Parte_1
, dell'importo di euro 50.000,00, oltre interessi legali Controparte_1
dalla domanda giudiziale al saldo;
- condanna alla restituzione a della Controparte_1 Parte_1
somma ricevuta, in esecuzione della sentenza di primo grado, risultante in eccesso rispetto alla predetta condanna, oltre interessi, ex art. 1284 c. 1 c.c., dalla data dell'avvenuta ricezione del pagamento sino al saldo effettivo;
- condanna alla restituzione, in favore di a CP_2 Parte_1
titolo di manleva, dell'importo di euro 25.000,00, oltre interessi dalla domanda giudiziale al saldo;
- visti gli artt. 91 ss c.p.c.,
- condanna al pagamento delle spese di lite del primo grado Parte_1
di giudizio, in favore di , liquidate nella misura Controparte_1
di euro 7.052,00, oltre a rimborso forfetario del 15% per spese generali,
C.P.A. e I.V.A., se non detraibile dalla parte vittoriosa, rimborso contributo unificato per gli atti giudiziari e spese di bollo nei termini di legge;
29 - ritenute compensate nella proporzione di 1/3 le spese di lite del primo grado di giudizio fra e condanna CP_2 Parte_1
al pagamento per il resto delle stesse in favore di CP_2
liquidate nella misura di euro 3.600,00, oltre a rimborso Parte_1
forfetario del 15% per spese generali, C.P.A. e I.V.A., se non detraibile dalla parte vittoriosa, eventuale rimborso contributo unificato per gli atti giudiziari e spese di bollo nei termini di legge
Conferma nel resto la sentenza di primo grado.
Visti gli artt. 91 ss c.p.c.:
- condanna al pagamento delle spese di lite del presente giudizio Parte_1
d'appello, in favore di , liquidate nella misura di euro Controparte_1
7.000,00, oltre a rimborso forfetario del 15% per spese generali, C.P.A. e
I.V.A., se non detraibile dalla parte vittoriosa, nei termini di legge;
- ritenute compensate nella proporzione di 1/3 le spese di lite del presente giudizio d'appello fra e condanna per il resto CP_2 Parte_1
al pagamento delle stesse in favore di CP_2 Parte_1
liquidate nella misura di euro 3.300,00, oltre a rimborso forfetario del 15% per spese generali, C.P.A. e I.V.A., se non detraibile dalla parte vittoriosa, nei termini di legge;
- condanna al pagamento delle spese di lite del presente CP_2
giudizio d'appello, in favore di liquidate nella misura di euro, CP_3
3.950,00 oltre a rimborso forfetario del 15% per spese generali, C.P.A. e I.V.A.,
se non detraibile dalla parte vittoriosa, nei termini di legge.
Così deciso il 29 ottobre 2025.
Il Consigliere estensore
Il Presidente
dott. Roberto Rivello dott.ssa Cecilia Marino
30 (bozza della minuta del presente atto è stata redatta dal Magistrato ordinario in tirocinio dott. Guido Giuliani)
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