Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 18/03/2025, n. 892 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 892 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI LECCE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Seconda Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Cinzia Mondatore Presidente
Dott.ssa Francesca Caputo Giudice
Dott. Alessandro Carra Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4815, del ruolo generale contenzioso delle cause dell'anno 2024, proposta da
, nato il [...] a [...], e , nata il [...] a [...], Parte_1 Parte_2 in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia minore , nata il Persona_1 29/11/2007 a SAN CESARIO (LE), in atti, rappresentati e difesi, giusta mandato in atti, dall'avv.to DE CARLO MARIA
-PARTE ATTRICE- nei confronti di
REPUBBLICA DI LECCE CP_1
-PARTE CONVENUTA-
************
All'udienza del 19.12.2024, sulle conclusioni della procuratrice di parte attrice, di cui al relativo verbale, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, richiedendo il parere del Pubblico Ministero. Alla data odierna non sono pervenute osservazioni in senso negativo da parte del Pubblico Ministero.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, e , in qualità Parte_1 Parte_2 di genitori esercenti la responsabilità genitoriale, nei confronti della figlia minore , a Persona_1 seguito dell'autorizzazione resa dal Giudice Tutelare del Tribunale di Lecce, con provvedimento datato 01.07.2024 (n. R.V.G. 2793/2024), hanno dedotto quanto di seguito.
La figlia è persona con “disforia di genere”, avvertendo la stessa figlia, sin dall'infanzia, di Per_1 sentirsi parte del genere opposto a quello assegnatole e vivendo, con estremo disagio, la rappresentazione del suo sé; -con il passaggio all'età adolescenziale, ella ha maturato la consapevolezza di appartenere al genere opposto, manifestando la volontà di sottoporsi ad un processo di rettificazione medico-chirurgica del proprio aspetto anatomico-biologico; -pertanto, ella ha iniziato il percorso di transizione di genere e si è rivolta al Centro Regionale di Riferimento per la Disforia di Genere (Dipartimento di Scienze Mediche di base, Neuro scienze ed Organi di Senso U.O.D. di Psichiatria Universitaria) – Università Aldo Moro di Bari – Direttore Responsabile Prof. ; -al termine delle opportune valutazioni presso U.O. di Persona_2
1
-il percorso psicologico Per_1 è iniziato nel Giugno 2023 ed è terminato a Gennaio 2024; -la terapia ormonale è iniziata, nel Dicembre 2023;
-stante il soddisfacimento di tutti i criteri diagnostici relativi all'incongruenza di genere, il Centro Regionale le ha diagnosticato la disforia di genere;
-la cura ormonale intrapresa, unitamente alla naturale predisposizione fisica di il suo aspetto fisico e la sua voce sono del tutto conferenti ai caratteri del genere maschile;
- Per_1 con sentenza n. 161 del 1985, la Corte Costituzionale ha affermato che, nei casi clinici di disforia di genere, soltanto l'intervento chirurgico-demolitivo può garantire il raggiungimento dei risultati sperati;
-la Corte Costituzionale, tuttavia, con sent. n. 221 del 21.10.2015, ha precisato che il trattamento chirurgico è uno strumento solo eventuale, id est un mezzo funzionale al conseguimento del pieno benessere psicofisico, poiché porta a una corrispondenza dei tratti somatici con quelli del sesso di appartenenza, quest'ultimo psichicamente inteso. Tutto quanto sopra premesso, parte attrice, come sopra rappresentata e difesa, ha concluso chiedendo che: -venga autorizzata la sottoposizione della minore, , ai sensi dell'art. 31, commi 4 e 5, del Persona_1 d. lgs. 1° settembre 2011, n. 150, agli interventi di adeguamento dei caratteri sessuali, da realizzarsi mediante trattamento medico-chirurgico; -venga disposta, al contempo, la rettificazione anagrafica, per i motivi indicati in narrativa;
-per l'effetto, venga ordinata, all'Ufficiale di stato civile del Comune di San Cesario (LE), dove è stato formato l'atto di nascita, la rettificazione anagrafica dell'attribuzione del sesso, da “femminile” a
“maschile”, unitamente al mutamento del nome da “ ” a , nel contesto dell'atto di nascita e di Per_1 Per_3 tutti gli atti e documenti da esso derivanti.
All'udienza istruttoria del 19.12.2024, si procedeva all'interrogatorio libero di Persona_1 comparsa personalmente, con la rappresentanza dei propri genitori, nella comune veste, questi ultimi, di legali rappresentanti della ridetta minore. Gli stessi genitori, quindi, comparivano personalmente all'udienza, con la rappresentanza e l'assistenza dal difensore fiduciario costituito, Avv. Maria De Carlo;
a seguito di precisazione delle conclusioni da parte del menzionato difensore fiduciario, la causa veniva rimessa immediatamente al Collegio per la decisione, previa trasmissione del fascicolo processuale al P.M. in sede che, alla data odierna, non ha fatto pervenire osservazioni di sorta. La domanda introduttiva, così come proposta dai genitori, oggi istanti, in nome e per conto della comune figlia minore, , è fondata e va conseguentemente accolta. Persona_1 L'istruttoria è stata espletata, essenzialmente, per il tramite dell'acquisizione ed esame in contraddittorio della documentazione prodotta da parte attrice: riveste decisiva importanza, al riguardo, la relazione finale del 21.05.2024, redatta e firmata dalla Dott.ssa , quale Dirigente Medico Persona_4 Responsabile presso il Centro regionale di riferimento per la disforia di genere del Dipartimento di scienze mediche di base neuroscienze e organi di senso U.O.C. di Psichiatria Universitaria (allegata all'atto introduttivo). La causa è stata, altresì, istruita per il tramite dell'ascolto della medesima . Persona_1 Le richiamate emergenze istruttorie consentono al Collegio di affermare, al di là di ogni ragionevole dubbio, che la minore presenta, univocamente, una condizione personale di “disforia di genere”; la stessa minore, poi, ha confermato il fatto, sotto il profilo della c.d. autopercezione, di “sentirsi” appartenente al genere maschile, nonostante il dato anatomico di un corpo morfologicamente femminile. È stato accertato, quindi, che presenta tutti i tratti comportamentali tipici del c.d. Persona_1
“transessuale primario” (nel senso che non esiste alcun sintomo di patologia mentale). In buona sostanza, è stato rilevato l'atteggiamento psicologico tipico di quelle persone che provano il desiderio irresistibile di appartenere al sesso opposto e, quindi, compiono ogni sforzo per modificare le proprie fattezze corporee e per vivere, in modo conforme, all'altro sesso (id est al sesso al quale le persone medesime sentono di appartenere). Ne consegue che il transessuale rifiuta, decisamente, il suo sesso anatomico e vuole cambiarlo, considerando l'aspetto esterno del proprio corpo, come una limitazione che impedisce alla psiche di potersi realizzare nel senso desiderato. La persona con disforia di genere, in definitiva, si identifica nel sesso opposto e vuole essere considerata, in tutto e per tutto, come appartenente a quest'ultimo. Trattandosi, nella specie, di transessuale
“donna”, la richiedente si considera “maschio” a tutti gli effetti. Tale aspirazione trova, però, concreto ostacolo nei caratteri somatici esterni e, in particolare, negli organi genitali femminili;
tanto giustifica, ampiamente, la pressante esigenza da lei prospettata, di sottoporsi a idoneo intervento chirurgico tale da adeguare i suoi caratteri sessuali al modello maschile: un trattamento di riassegnazione chirurgica alla cui esecuzione i genitori,
2 quali legali rappresentanti della minore, hanno già prestato un valido consenso, sicché nulla osta, allo stato, ad una autorizzazione giudiziale all'intervento. È appena il caso di evidenziare il dato tecnico-giuridico della imprescindibilità, nella vicenda in esame, della pronuncia di un provvedimento giurisdizionale ad hoc, con il quale si autorizzi, expressis verbis, in accoglimento della specifica e corrispondente richiesta avanzata, in nome e per conto della minore, dai di lei genitori, la sottoposizione della stessa minore ad intervento demolitivo-ricostruttivo di adeguamento dei c.d. caratteri sessuali primari al c.d. sesso psichico. Deve ritenersi che l'intervento medico-chirurgico, preordinato all'adeguamento dei caratteri sessuali, così come richiesto dai genitori, odierni istanti, nell'interesse della comune figlia minore, rientri, certamente, nell'ambito di un trattamento sanitario volto al raggiungimento di un pieno equilibrio psicofisico di Per_1
ne discende, quale logico corollario, trattandosi di persona transessuale minorenne, l'operatività del
[...] principio della rappresentanza dei genitori, alla stregua della previsione normativa dell'art. 320 c.c. La citata disposizione codicistica, rubricata “Rappresentanza e amministrazione”, prevede che “I genitori congiuntamente, o quello di essi che esercita in via esclusiva la responsabilità genitoriale, rappresentano i figli nati e nascituri, fino alla maggiore età o all'emancipazione, in tutti gli atti civili e ne amministrano i beni”. Talché, i genitori di un figlio minore di età, che versi in una condizione di disforia di genere, sempre nella qualità soggettiva di legali rappresentanti del minore medesimo, devono essere autorizzati, secondo quanto è propriamente accaduto nella vicenda per cui è procedimento, a prestare il proprio consenso al trattamento per l'adeguamento dei caratteri sessuali del figlio, ferma restando l'imprescindibile esigenza di una sua audizione personale, anteriormente alla emissione del richiesto provvedimento di autorizzazione giudiziale all'intervento, proprio nel contesto del giudizio introdotto a seguito della proposizione della domanda di “mutamento di sesso”. Militano, poi, univocamente, nel senso della riconducibilità della proposizione di una domanda giudiziale di “mutamento di sesso”, in nome e per conto del comune figlio minore, nell'ambito concettuale e normativo dell'“atto civile”, di “straordinaria amministrazione”, i due dati oggettivi, che vengono ivi di seguito singolarmente evidenziati: 1) peculiare natura giuridica della situazione soggettiva sostanziale, concretamente fatta valere in giudizio, costituita, notoriamente, dal “diritto personalissimo” del minore alla propria identità di genere e alla sua affermazione giudiziale, per il tramite di una sentenza a cognizione piena, a carattere costitutivo, idonea a conseguire l'autorità della res iudicata; 2) irrefutabile “gravità” delle conseguenze derivanti dall'eventuale accoglimento della domanda, identificabili, per l'appunto, da un lato, nel mutamento della stessa identità anagrafica del minore, e, dall'altro, nella irreversibile modifica dei caratteri somatici esterni del minore, che, inevitabilmente, viene realizzarsi in conseguenza dell'esecuzione dell'intervento di riattribuzione chirurgica del sesso, che il Tribunale adito va specificamente ad autorizzare, in accoglimento di una corrispondente richiesta, separatamente avanzata dai genitori, nel interesse del comune figlio minore, da essi processualmente rappresentato.
Ora, è possibile appurare, all'esito di un'attenta ricognizione della documentazione prodotta in atti, che l'instaurazione del presente giudizio, avvenuta, per l'appunto, ad iniziativa dei genitori di , Persona_1 è stata correttamente preceduta dalla presentazione di un ricorso al Giudice tutelare del medesimo Tribunale adito, a norma degli artt. 320 c.c. e 741 c.p.c., con il quale i medesimi genitori formulavano le seguenti richieste: “CHIEDONO congiuntamente all'Ill.mo Sig. Giudice Tutelare di Lecce, ai sensi degli artt. 320 c.3 c.c. e 737 cpc, l'autorizzazione ad agire, in nome e per conto della loro figlia minore , innanzi Persona_1 al Tribunale di Lecce, al fine di procedere all'inoltro del giudizio di Rettificazione anagrafica e contestuale autorizzazione agli interventi chirurgici (ai sensi e per gli effetti della L. 164/1982 e ai sensi dell'art. 32 c. 4 - 5 D. Lgs 1.9.11 nr. 150) del sesso anagrafico della figlia minore, , modificando il certificato Persona_1 di nascita, con il nome eletto, ossia , nonché autorizzazione all'adeguamento dei caratteri Parte_3 sessuali della figlia minore, da realizzare mediante trattamento chirurgico, ai sensi e per gli effetti della L.164/82. Sussistendo motivi di urgenza (anche ai fini del percorso scolastico 2024/2025 e relative attività didattiche) i ricorrenti chiedono l'applicazione dell'art. 741 cpc”. I genitori istanti ponevano, infatti, a fondamento dell'istanza ex art. 320 c.c., le seguenti premesse in fatto e in diritto: “I Sigg.ri e sono genitori esercenti la potestà (ndr responsabilità Parte_1 Pt_2 genitoriale) sulla loro figlia minore, , e intendono, agire in nome, per conto e nell'interesse Persona_1
3 della stessa, chiedendo l'applicazione di quanto previsto della L.164/1982 per la Disforia di genere, già diagnosticata dalla Asl di Bari – Dipartimento di Scienze Mediche di Base, Neuroscienze ed Organi di Senso U.O.C. di Psichiatria Universitaria;
-Martina, dal Giugno 2019, ha già intrapreso il trattamento previsto presso la ASL di Bari, e, in particolare, per come previsto dal protocollo vigente, il percorso ormonale di mascolinizzazione, in quanto le è stato attribuito il disturbo di Disforia di Genere (come da documentazione che si allega); -durante il percorso presso la ASL di Bari, sono stati eseguiti tutti gli esami per verificare la congruità e non patologicità o disagio della minore: tanto attraverso i seguenti test: The Simpton Checklist 90 R (SCL 90 R); Gender Disphorya Questionnarie;
Minnesota Multiphasic Personality;
Safa e Ders; -dalla Relazione del 21.5.2024, redatta dal Dirigente Medico Responsabile, dott.ssa Persona_4 (appartenente al Servizio Asl di Bari) e dal percorso intrapreso con gli specialisti (psicologo, psichiatra ed endocrinologo) sono emerse “Disforia di Genere nei confronti della minore , evidente manifestazione Per_1 alla rettifica anagrafica e determinazione agli interventi chirurgici di affermazione di genere: tanto, come riportato dagli esperti, in parte motiva è coerente e permetterebbe l'acquisizione di un equilibrio psicofisico”.
-al riguardo, si richiamano vari precedenti giurisprudenziali (Tribunale di Genova – Giudice Tutelare Sent. 17.1.19 dott. Pugliese e Mazza Galanti;
Tribunale di Lecce Sent.3006/23 Mondatore); -la rettificazione anagrafica e la contestuale autorizzazione agli interventi chirurgici, ex artt. 31 c. 4 – 5 L.164/82 D. Lgs 1.9.11 nr. 150, da parte del Tribunale di Lecce, risulta vantaggiosa, nell'interesse preminente della minore, nonché la migliore tutela possibile per un diritto personalissimo, qual è l'identità di genere di ”. Per_1 Seguiva, quindi, l'emissione del provvedimento del G.T. designato, che viene ivi di seguito integralmente riprodotto: “Il Giudice Tutelare, dott.ssa Manuela Pellerino, letto il ricorso ex art. 320 c.c. di cui al numero di ruolo in epigrafe, depositato in data 20.6.2024; esaminata la documentazione prodotta;
rilevato che la richiesta in esame appare meritevole di accoglimento;
P.T.M. autorizza quanto richiesto. Efficacia immediata. Si comunichi. Lecce, 1.7.2024 Il Giudice Tutelare Dott.ssa Manuela Pellerino”. Talché, coerentemente con le attuali previsioni normative, nonché con il tenore testuale del ricorso ex art. 320 c.c. e del consequenziale provvedimento di accoglimento del G.T. designato, Dott.ssa Manuela Pellerino, va segnatamente individuata, nel presente giudizio, la sede appropriata ai fini della emissione di un provvedimento giudiziale, di natura collegiale, di espressa autorizzazione all'intervento di riattribuzione chirurgica del sesso di . Persona_1 Gli odierni istanti, infatti, sono stati semplicemente autorizzati a promuovere il presente giudizio, in nome e per conto della loro figlia minore, per ivi avanzare le due distinte richieste, rispettivamente, di rettificazione delle risultanze anagrafiche dei registri dello stato civile, nel senso della sostituzione della attuale indicazione del “sesso femminile”, con la indicazione del “sesso maschile”, e di adeguamento chirurgico dei caratteri sessuali primari al c.d. sesso psichico.
È, quindi, indubitabile che i genitori di qualsiasi minore, con incongruenza di genere, agendo quali suoi legali rappresentanti, siano legittimati a richiedere, nel superiore ed esclusivo interesse del minore medesimo, ogni trattamento di carattere medico-chirurgico, che appaia necessario all'adeguamento dei suoi caratteri e organi sessuali, primari e secondari. Tanto va ritenuto e affermato, ogniqualvolta, come nel caso di specie, l'intervento chirurgico de quo si riveli quale strumento fondamentale ai fini della realizzazione di una piena tutela del benessere del minore, nell'ottica di un ristabilimento, tendenzialmente pieno, della armonia tra
“soma” e “psiche”.
Ad ogni buon conto, ai fini della stessa validità del pronunciamento giudiziario di un Tribunale che venga investito di una domanda giudiziale di “mutamento di sesso”, concernente la persona di un minore, sul presupposto del preventivo rilascio di un provvedimento autorizzatorio ad hoc del Giudice tutelare, è da considerarsi ineludibile l'incombente della audizione del minore, che, ovviamente, in considerazione dell'età e di ogni altro utile elemento di valutazione, possa considerarsi capace di discernimento. Ebbene, che , già diciassettenne, desideri, realmente, in quanto sorretta da radicate Persona_1 motivazioni interiori, consolidatesi nel corso del tempo, sottoporsi ad intervento chirurgico e che la stessa minore possieda la maturità psicofisica necessaria per esprimere, al riguardo, in termini univoci, una libera e consapevole volontà, nel rispetto della sua autodeterminazione, stante l'insopprimibile esigenza di una debita valorizzazione delle sue capacità di comprensione e di decisione, è chiaramente desumibile tanto dal contenuto della relazione a firma della Dott.ssa quanto dal contenuto delle dichiarazioni rilasciate Persona_4
4 dalla stessa minore, in sede di interrogatorio libero, espletato all'udienza del 19 dicembre 2024. Si proceda con ordine.
Si legge nell'ambito della citata relazione: “Dal punto di vista del desiderio di intervenire chirurgicamente sul corpo, riferisce la volontà di sottoporsi all'intervento di mastectomia bilaterale, Per_3 seppur questa tematica rimanga un elemento di lavoro centrale durante i colloqui, l'esigenza di si Per_3 muove chiaramente in quella direzione. Attualmente, in attesa di poter accedere ad intervento di adeguamento chirurgico, la priorità rimane la riassegnazione anagrafica, che consentirebbe a la possibilità di Per_3 ridurre il distress in contesti sociali, favorendo una maggiore integrazione e partecipazione ad essi, oltre che è auspicabile per aiutarlo a individuare maggiore coerenza a livello identitario. Gli obiettivi di cambiamento determinati dall'assunzione della terapia cross-sex appaiono congrui”. Si legge, altresì, nel corpo del verbale della citata udienza del 19 dicembre 2024: “ […] sono consapevole della irreversibilità di un eventuale trattamento medico di riattribuzione chirurgica del sesso, cioè di un intervento di demolizione e di ricostruzione dei genitali femminili, ai fini di un loro adeguamento alle caratteristiche morfologiche degli organi genitali maschili;
pertanto, insisto anche nella richiesta di pronuncia di una autorizzazione giudiziale ai fini del ridetto intervento, che includa ogni atto medico- chirurgico, che sia necessario ai fini dell'adeguamento di tutti i miei caratteri sessuali al sesso psichico, ivi incluso l'intervento chirurgico di mastectomia bilaterale”. Nulla osta, quindi, in accoglimento della specifica e corrispondente richiesta, così come avanzata al n. 3 delle conclusioni rassegnate nel libello introduttivo, alla pronuncia di un'apposita statuizione, che formi oggetto di un distinto e separato capo del dispositivo, con la quale si autorizzi, espressamente, la sottoposizione di ad un fruttuoso intervento di riattribuzione chirurgica del sesso: dovrà trattarsi, ove si deciderà, del Per_1 tutto liberamente, di dar corso al trattamento de quo, oggi semplicemente autorizzato, di un complessivo e più ampio trattamento chirurgico, il quale, pertanto, in conformità alle legittime richieste di parte attrice, potrà ricomprendere ogni atto medico che si riterrà funzionale ad un'eliminazione, tendenzialmente completa, dell'attuale disarmonia tra il dato morfologico esterno e quello psichico della identità di genere. Trattasi, in ogni caso, di un intervento pienamente realizzabile, in quanto connotato da un ragionevole rischio, nonché da un'accettabile possibilità di successo e che consentirebbe a di realizzarsi Persona_1 pienamente, sotto il profilo sia materiale che psicologico. Alla luce, pertanto, di tutte le osservazioni appena formulate, deve ritenersi certamente privo di una diretta attinenza al caso di specie il recente pronunciamento del Giudice delle leggi, di cui alla sentenza n. 143/2024, con il quale è stata dichiarata “l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del Tribunale al trattamento medico-chirurgico, anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso Tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso. La Corte ha, infatti, osservato che, potendo il percorso di transizione di genere «compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico-comportamentale, quindi, anche senza un intervento di adeguamento chirurgico», la prescrizione dell'autorizzazione giudiziale di cui alla norma censurata denuncia una palese irragionevolezza, nella misura in cui sia relativa a un trattamento chirurgico che «avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione». In questi casi, il regime autorizzatorio, non essendo funzionale a determinare i presupposti della rettificazione, già verificatisi a prescindere dal trattamento chirurgico, viola l'art. 3 Cost., in quanto «non corrisponde più alla ratio legis». Trattasi, in buona sostanza, di un dictum destinato a trovare applicazione, nelle sole ipotesi in cui, ad agire in giudizio, sia una persona fisica capace di agire, in quanto maggiorenne. Per converso, laddove la persona con disforia di genere sia, come nella vicenda per cui è procedimento, legalmente incapace di agire, in quanto minorenne, non potrà prescindersi, in nessun caso e per nessun motivo, dall'osservanza dell'iter procedimentale, che è stato correttamente seguito dagli odierni istanti, e Parte_1 Parte_2 fondato sulla prescrizione di una duplice autorizzazione: quella, preventiva, del Giudice tutelare, avente ad oggetto la stessa proposizione della domanda giudiziale di “mutamento di sesso” da parte dei legali rappresentanti del minore con disforia di genere, e quella, invece, successiva, del Tribunale in composizione collegiale, che, in accoglimento della ridetta domanda, pronuncia il richiesto provvedimento autorizzatorio.
5 Residua, quindi, all'indomani dell'intervento dell'organo di giustizia costituzionale, un sia pur ristretto ambito di persistenza vigenza del pregresso regime autorizzatorio, destinato a trovare applicazione nelle sole ipotesi nelle quali la domanda giudiziale di “mutamento di sesso” venga proposta nell'interesse di un minore. Quanto, poi, alla richiesta di rettificazione anagrafica dell'indicazione del “sesso femminile”, risultante, allo stato, dai registri dello stato civile, quale sesso assegnato a , al momento della Persona_1 sua nascita, il Collegio ritiene, parimenti, che detta richiesta ben possa trovare immediato e contestuale accoglimento nella presente sede. È noto, d'altronde, come, alla luce della giurisprudenza costituzionale, la rettificazione anagrafica dell'attribuzione del sesso possa essere giudizialmente ordinata, sul solo riscontro medico-legale della c.d. disforia di genere, anche, cioè, in assenza della preventiva esecuzione, con successo, dell'intervento chirurgico di adeguamento al “sesso psichico” dei c.d. caratteri sessuali primari. Ad ogni buon conto, nel caso di specie, i genitori di , in quanto legali rappresentanti Persona_1 della stessa, hanno agito, previa autorizzazione del G.T., al precipuo e duplice fine, da un lato, di ottenere la rettificazione anagrafica del “sesso”, quale lo stesso è stato attribuito alla minore al momento della sua nascita, e, dall'altro, di conseguire l'autorizzazione giudiziale alla sottoposizione della figlia minore all'intervento chirurgico de quo. Ben può, quindi, la rettificazione anagrafica in parola essere ottenuta dal competente Ufficiale di stato civile, in ottemperanza al presente dictum giudiziale, del tutto indipendentemente dal previo riscontro dell'avvenuta effettuazione con successo dell'intervento chirurgico di modifica dei caratteri sessuali primari. È, in buona sostanza, rimessa al libero e insindacabile apprezzamento dell'interessato, la decisione se far precedere o meno la richiesta rettificazione anagrafica dalla sottoposizione all'intervento di riassegnazione chirurgica del sesso. Che l'ottenimento del “bene della vita” della agognata rettificazione anagrafica del sesso prescinda, del tutto, dalla materialità della effettiva e preventiva esecuzione dell'intervento chirurgico di modifica dei caratteri sessuali della persona con disforia di genere, è stato chiaramente affermato anche dalla Dott.ssa
. Si legge, infatti, nel contesto delle conclusioni rassegnate nell'ambito della relazione, a Persona_4 firma della Dott.ssa Lavorato, versata in atti da parte attrice: “In conclusione, l'utente Parte_3 (genere femminile assegnato alla nascita con nome all'anagrafe ), soddisfa tutti i criteri per la Per_1 diagnosi di Disforia di Genere (DSM 5) o Incongruenza di Genere (ICD-11), per la quale può essere indicata la riattribuzione anagrafica del sesso. Si rammenta, tuttavia, che, per tale diagnosi, va riconosciuto il diritto delle persone transgender ad ottenere la rettificazione anagrafica del sesso, senza doversi necessariamente sottoporre alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali primari, ravvisando la preminenza della tutela alla loro identità di genere. Ai fini della rettificazione anagrafica del sesso, non è necessario un previo intervento chirurgico demolitivo e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari, allorché vi sia stato l'adeguamento dei caratteri sessuali secondari estetico-somatici ed ormonali e tale cambiamento sia stato valutato adeguatamente all'interno di un percorso plurispecialistico”. A tutte le superiori considerazioni consegue l'integrale accoglimento della domanda introduttiva. Nulla va statuito sulle spese del procedimento, in assenza di opposizione da parte del Pubblico Ministero.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
, in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale, nei confronti della figlia Parte_2 minore, , nel procedimento n. 4815/2024, con l'intervento del P.M., visti gli artt. 3 Persona_1 legge n. 164/82 e 31 d.lgs. n. 150/2011, così provvede: ORDINA al competente Ufficiale dello stato civile di effettuare la rettificazione, nel relativo registro, dell'atto di nascita di , nata a [...], il [...] (Atto di nascita: Anno 2007, Parte Prima, Persona_1 Serie A, n. 45, del Comune di San Cesario di Lecce, come da certificato di nascita, in atti, del 14 giugno 2024), residente nel Comune di San Cesario di Lecce (LE), alla via C.F. Barbieri, n. 52, nel senso che l'indicazione del sesso “femminile” deve essere corretta in sesso “maschile”, nonché nel senso che l'attuale prenome
“ ” deve essere sostituito con quello indicato da parte attrice di “ ; Per_1 Per_3 AUTORIZZA, in ogni caso, con effetto immediato, la sottoposizione della stessa minore, Per_1
, come sopra identificata, ad intervento chirurgico di demolizione e di ricostruzione genitale, con
[...] 6 le modalità precisate in motivazione, nonché ad ogni altro intervento chirurgico, che sia preordinato al fine unitario di un adeguamento, tendenzialmente completo, delle caratteristiche sessuali esterne del proprio corpo a quelle proprie del sesso maschile, quale “sesso psichico” della minore, con espressa previsione, ancorché a titolo puramente esemplificativo, della possibilità di praticare, ove espressamente e specificamente richiesto, sul corpo della stessa , anche un intervento di “mastectomia bilaterale”; Persona_1 NULLA statuisce sulle spese del procedimento. Lecce, 3 febbraio 2025.
Il Giudice rel. La Presidente
Dott. Alessandro Carra Dott.ssa Cinzia Mondatore
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