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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 23/09/2025, n. 760 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 760 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
- Sezione Prima Civile -
Composta dai sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Gabriella Ratti Presidente
Dott.ssa Silvia Orlando Consigliere
Dott. Corrado Croci Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nell'appello iscritto al n. 882 / 2023 R.G. ;
promosso da:
(c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. VITTORIA ROMANIELLO ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in VIA
DEGLI EREMITANI N. 11 - PADOVA;
- appellante contro
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
PAOLETTI LUCA ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in VIA CATANZARO, 15
00161 ROMA;
- parte appellata
Oggetto: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario).
1
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino, contrariis reiectis, in accoglimento dell'appello e integrale riforma della sentenza impugnata resa a verbale n.
457/2023 del 23.05.2023, dal Tribunale di Ivrea, Sezione Civile, in persona del Giudice
Dott.ssa Meri Papalia, R.G. 3999/2021, notificata a mezzo pec il 01 01.06.2023, previa revoca del decreto ingiuntivo n. 1173/2021 del 18.10.2021 emesso dal medesimo Tribunale:
In via principale e nel merito:
Accogliere per i motivi dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma sentenza resa a verbale n. 457/2023 del 23.05.2023, dal Tribunale di Ivrea, Sezione Civile, in persona del Giudice Dott.ssa Meri Papalia, R.G. 3999/2021, notificata a mezzo pec il
01.06.2023, accogliere le conclusioni formulate nel giudizio di primo grado e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n.1173/2021, emanato in data 18.10.2021 dal Tribunale Civile di Ivrea, in persona del Giudice Dott. Alessandro Scialabba, per la somma complessiva di euro 6.777,00, oltre interessi e spese legali e dichiarare dovuta in favore di Controparte_1 la sola somma di € 3.860,00;
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre Iva e
CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
Per parte appellata: “Voglia, l'Ill.mo Tribunale adito (sic), respinta e disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzioni:
- in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità dell'appello in quanto privo dei requisiti previsti dall'art. 342 cpc;
- sempre in via preliminare, rigettare la richiesta di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata;
- nel merito rigettare l'atto di appello perché infondate in fatto ed in diritto per le motivazioni di cui in premessa.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. – Gli antefatti e il giudizio di primo grado.
2 1.1 – Il 1.04.2016 concludeva con il contratto di Parte_1 CP_2
finanziamento n. 681692, con delegazione di pagamento al datore di lavoro per una somma di € 24.000, con n. 60 rate mensili da € 400 ciascuna e a tasso fisso.
Il contratto in questione – un contratto di mutuo con ammortamento “alla francese” a tasso nominale annuo del 4,95 %, e dunque con rata unica comprensiva di capitale e interessi - prevede la polizza obbligatoria sul credito per il caso di morte o cessazione del lavoro del mutuatario con la compagnia Controparte_1
Il finanziere, veniva dispensato dal servizio dalla Guardia di Finanza a decorrere Pt_1
dal 1.01.2019. A seguito di ciò, attivava la polizza sul credito per il residuo, pari CP_2 ad € 6.777,98; agava la somma ancora dovuta, come da quietanza Controparte_1
del 23/09/2020, si surrogava nel credito residuo da lei saldato, quindi, sulla base della surroga, chiedeva al Tribunale di Ivrea l'emissione di un decreto ingiuntivo nei confronti del er un totale di € 6.777. Pt_1
1.2 – ha proposto opposizione avverso il predetto decreto, chiedendo Parte_1
di essere autorizzato a chiamare in causa la precedente titolare del credito e CP_2 contestando nel merito il credito azionato in via monitoria: per effetto dell'ammortamento
“alla francese” si era prodotto un innalzamento occulto del tasso di interesse applicato con conseguente difformità tra il TAEG indicato (7,350 % annuo) e il TAEG reale, pari al
9,168373 %; da ciò sarebbe conseguita la nullità ex artt. 117 e 125 TUB (sic) degli interessi e l'applicazione del tasso BOT;
sulla scorta di una consulenza di parte (e ferma comunque la richiesta di CTU, in caso di contestazione), la somma residua riconosciuta dovuta all'esito del ricalcolo degli interessi al tasso BOT era pari ad € 3.860 e si chiedeva, pertanto, ridursi l'importo della condanna contenuta nel decreto ingiuntivo da € 6.777 a tale minor cifra.
Negli atti di primo grado non si fa menzione di una presunta difformità tra il TAE reale e il
TAE riportato nel documento contrattuale.
Il Tribunale non provvedeva ai sensi dell'art. 269 c.p.c. sull'istanza di autorizzazione alla chiamata in causa, in tal modo respingendola in modo implicito;
l'istanza veniva riproposta nelle conclusioni di primo grado e poi anche in questa fase d'appello (v. oltre, § 2.1).
1.3 – si è costituita contestando gli assunti avversari: essa società Controparte_1
era estranea al contratto di finanziamento, essendosi solo surrogata nel credito residuo verso il mutuatario;
le eccezioni dell'opponente erano generiche e in ogni caso venivano
3 riportati nel testo contrattuale TAN, TAE e TAEG, come da normativa sui contratti ai consumatori, ed il TAEG è stato calcolato secondo le istruzioni della Banca d'Italia del 2009.
1.4 – Con ordinanza alla prima udienza del 27.04.2022, il Tribunale concedeva la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto, quindi, con sent. n. 457/2023, pubblicata il
23.05.2023, rigettava integralmente l'opposizione.
Questi gli argomenti del primo Giudice:
- la causa andava decisa sulla scorta della carenza di prova in ordine all'erronea indicazione del TAEG da parte dell'opponente: l'attore aveva lamentato che la banca avesse applicato un TAEG erroneo senza fornire alcuna prova sul punto, rimettendosi ad una richiesta di CTU del tutto esplorativa;
in particolare, il veva sostenuto Pt_1
un diverso valore del TAEG senza nulla meglio esplicitare in ordine ai conteggi, ma limitandosi a richiamare la perizia di parte ed imputando al mutuo “alla francese” la violazione della trasparenza bancaria;
- pervero, nell'ammortamento “alla francese” la composizione della rata tra quota capitale e quota interessi decresce secondo una progressione geometrica, perché la quota di capitale viene individuata secondo la c.d. legge di sconto composto, che è un metodo di attualizzazione speculare rispetto alle operazioni di capitalizzazione composta, dunque ricalca la stessa progressione, ma in senso specularmente opposto;
- nel caso in esame, risultava esplicitata nel contratto la quota progressiva di rimborso del capitale, così come determinati erano gli interessi applicati in ciascuna rata. Tali elementi identificavano esattamente l'oggetto negoziale e permettevano con certezza la definizione della rata, rendendo il contratto strutturato su rate crescenti con interessi variabili (mutuo con ammortamento “alla francese” con quota fissa);
- il TAEG, come strumento principale di trasparenza nei contratti di credito al consumo che esprime, in termini percentuali rispetto al capitale erogato, il costo totale effettivo del credito, era stato indicato e messo a disposizione prima della conclusione del contratto,
e non era verto che l'utilizzo del sistema di ammortamento “alla francese” comportava quale conseguenza l'indicazione di un TAEG errato;
- il non aveva esplicitato alcun calcolo del TAEG secondo le pattuizioni Pt_1 contrattuali che dimostrasse l'erroneità di quello indicato nel testo: la perizia prodotta sollevava, infatti, un'altra e differente questione, ossia il fatto che la banca avesse illegittimamente optato per un mutuo “alla francese” con applicazione dell'interesse composto anziché dell'interesse semplice e calcolava un TAEG che nulla c'entrava con
4 quello quantificabile in base agli accordi contrattuali perché riferito ad un piano di ammortamento del tutto diverso;
- affinché l'ammortamento “alla francese” fosse determinato, occorreva l'indicazione di tre elementi essenziali, ossia l'ammontare del capitale da restituire, il numero di rate entro cui doveva avvenire la restituzione e il tasso di riferimento da applicarsi al rapporto.
Analizzando tali elementi, si poteva evincere che il regime finanziario del contratto era quello composto, di talché calcolare il TAEG con riguardo ad un contratto finanziamento difforme, che prevedeva l'applicazione del regime semplice, come effettuato nella perizia di parte dell'opponente, era del tutto erroneo perché comportava il disquisire di un contratto difforme da quello effettivamente stipulato tra le parti (che prevedeva l'applicazione del regime composto e non di quello semplice);
- era poi errata la tesi del per cui il regime finanziario composto non sarebbe Pt_1 stato pattuito tra le parti: l'applicazione del sistema di capitalizzazione composto emergeva già chiaramente dal testo contrattuale ed era evincibile ictu oculi incrociando quattro elementi, cioè il capitale, il tasso di interesse, il numero di rate e il valore della rata stabilito nel testo contrattuale, mentre era irrilevante che non fosse stata inserita la dicitura “ammortamento alla francese con sistema di capitalizzazione composta”.
Laddove infatti il cliente fosse stato in possesso di elementari competenze economico- bancarie, egli era in grado di avvedersi del sistema di capitalizzazione composta in base agli elementi pattuiti, mentre laddove di tale competenze fosse sprovvisto, di nulla poteva dolersi in quanto non sussisteva alcuna norma espressa che imponesse alla banca di evidenziare il sistema di capitalizzazione, semplice o composto, previsto nel contratto, e ciò del tutto razionalmente in quanto l'inserimento di tale informazione non sarebbe stata di alcuna utilità per il consumatore ignaro di competenze nella materia.
2. – L'appello di Le questioni preliminari. Parte_1
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello chiedendo la Parte_1
sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza di primo grado.
Con ordinanza in data 9.07.2024, questa Corte ha dichiarato inammissibile l'istanza ed ha condannato l'appellante alla sanzione di € 1.000.
2.1 - L'appellante ha rinnovato in questa sede di appello la richiesta di chiamata in causa di
, già implicitamente respinta in primo grado, onde far rideterminare nel CP_2
contraddittorio con detto istituto il saggio di interesse applicabile al rapporto per cui è causa.
5 La richiesta deve essere respinta.
E' principio consolidato (per tutte, Cass., Sez. Unite, 23.02.2010, n. 4309) quello per cui la chiamata in causa del terzo non può essere richiesta dall'attore, né autorizzata dal giudice, dopo la prima udienza, neppure nell'ipotesi in cui l'interesse alla chiamata sia sorto successivamente a tale momento, e che essa sia comunque rimessa all'esclusiva valutazione discrezionale del giudice di primo grado, il quale può rifiutarla sulla base di esigenze di economia processuale e di ragionevole durata del processo.
Dal fatto che la partecipazione del terzo al processo, per comunanza di causa, è rimessa all'apprezzamento del giudicante di prime cure anche a fronte di una richiesta delle parti ex artt. 106-269 c.p.c. consegue che l'esercizio di tale potere discrezionale non può formare oggetto di impugnazione e non è sindacabile nel giudizio di appello;
in ogni caso, il giudice d'appello non può rimettere la causa al primo giudice per la concessione del termine previsto dall'art. 269 c.p.c. al fine della chiamata del terzo – diverso essendo il caso del litisconsorzio necessario.
Nella specie, non vi è litisconsorzio necessario tra l'originaria titolare del credito CP_2
e la subentrante ma una semplice comunanza di causa (id est, Controparte_1
connessione oggettiva per oggetto, identico essendo il petitum sostanziale) tra la domanda
Contr di condanna al pagamento del residuo sul finanziamento proposta da on ricorso per ingiunzione e la domanda di accertamento mero del reale tasso di interesse applicabile al contratto e, quindi, del reale importo ancora dovuto (comprensivo di capitale e accessori) che il debitore vrebbe voluto svolgere nel contraddittorio con la prima Parte_1 creditrice el resto, l'accertamento del reale ammontare del credito, per quel CP_2 che riguarda gli interessi, ben può avvenire senza alcun coinvolgimento dell'originaria creditrice, nell'ambito della decisione sull'identico credito tra il creditore surrogante-nuovo titolare e il soggetto obbligato (sul tema, v. oltre, § 3.1).
Pertanto, escluso il litisconsorzio necessario, la scelta (implicita) del Tribunale di non ammettere la chiamata in causa di non è sindacabile in questa sede. CP_2
2.2 – a preliminarmente eccepito la inammissibilità del gravame per Controparte_1 mancanza di specificità dei motivi, essendosi l'appellante limitato alla predisposizione di un nuovo atto giudiziale, semplicemente ricopiato dal contenuto della perizia di parte prodotta in prime cure.
L'eccezione si rivela infondata.
6 L'art. 342 c.p.c., nel testo vigente ratione temporis, come interpretato dalla giurisprudenza
(Cass., Sez. Unite, 10.05.2019, n. 12.587), esige soltanto che l'atto di appello sia redatto in modo tale da consentire una chiara individuazione dei motivi come altrettante questioni e punti di decisione contestati della sentenza impugnata, e che le censure si accompagnino ad argomenti a confutazione delle ragioni addotte dal giudicante a sostegno della decisione appellata. Nel caso in esame, l'unico, articolato motivo di impugnazione (v. oltre, § 3) contiene una critica ai diversi punti su cui poggia la decisione di primo grado, essendo semmai questione di merito, e non di ammissibilità del gravame, la fondatezza di tali rilievi o la loro capacità di condurre ad una riforma della pronuncia di prime cure. Né occorre che l'atto introduttivo del gravame contenga degli argomenti nuovi rispetto a quelli già proposti in primo grado ed esaminati dal Giudicante, a condizione, tuttavia, che gli argomenti già spesi in prime cure vengano ripresentati in grado d'appello in una contrapposizione dialettica alle affermazioni del giudice a quo, che si intendono censurare – ciò che innegabilmente ricorre nel caso di specie.
3. – Segue, l'appello di Esame dei motivi di impugnazione. Parte_1
L'appello si fonda su un unico, articolato motivo di impugnazione, con il quale il Pt_1
contesta la decisione di primo grado evidenziando che: (a) in nessuno dei documenti forniti dalla banca viene specificato in maniera completa ed esaustiva il sistema di calcolo adottato per stabilire l'importo della rata unitaria ed il conseguente piano d'ammortamento; (b) le rate determinate col sistema di ammortamento “alla francese” sarebbero state calcolate con un regime di interesse composto, che comporterebbe che il TAN e il TAEG effettivi, ricostruiti sulla base del piano di ammortamento, sarebbero diversi e superiori rispetto a quelli indicati nel contratto;
da ciò deriverebbe la nullità ex art. 117 TUB della clausola relativa agli interessi e la conseguente applicazione del c.d. tasso BOT;
(c) è errato ritenere che la CTP in atti farebbe riferimento ad un sistema di calcolo degli interessi diverso da quello previsto nel contratto per cui è causa;
(d) se necessario, l'accertamento della difformità tra TAN e TAEG indicati in contratto e quelli reali va verificato a mezzo di CTU.
La doglianza relativa alla presunta difformità del TAN compare per la prima volta in questo grado di appello, dato che negli atti di primo grado si fa sempre e soltanto menzione della difformità del TAEG;
nondimeno, nella prospettazione dell'appellante-già opponente in primo grado e convenuto in senso sostanziale, si tratterebbe di un'eccezione di nullità rilevabile d'ufficio, di cui quindi sarebbe consentita la proposizione in questa sede.
7 3.1 – insiste con l'affermare la propria estraneità al rapporto Controparte_1
contrattuale di mutuo/finanziamento, essendo una semplice creditrice surrogante subentrata nel solo rapporto obbligatorio, e che l'eccezione di nullità ex adverso sollevata investe il contratto, cui essa società appellante è appunto estranea.
Il rilievo è errato.
Il cessionario a titolo particolare del credito può vedersi opporre dal debitore ceduto sia le eccezioni relative ai fatti impeditivi, estintivi o modificativi del credito ceduto, che siano anteriori alla notizia della cessione comunicata al debitore od all'accettazione di lui, sia le eccezioni concernenti l'esistenza e le validità del negozio da cui deriva il credito ceduto o il suo esatto adempimento (il principio è pacifico: Cass. 5.02.1988, n. 1257, che menziona le ipotesi di nullità e di annullabilità; conf. Id., 6.03.1962, n. 423); l'opponibilità di tale seconda categoria di eccezioni dell'obbligato trova la sua ragione nell'esigenza di evitare che il debitore ceduto, a seguito della cessione del credito, venga a trovarsi in una posizione di minor tutela rispetto a quella che avrebbe avuto nei confronti del soggetto cedente (così
Cass., 28.02.2008, n. 5302, in motivazione) e prescinde dal fatto che il cessionario del credito succeda solo nella titolarità del rapporto obbligatorio, rimanendo estraneo all'originario rapporto negoziale in cui il credito ceduto trova titolo.
Ora, il pagamento con surrogazione designa una successione a titolo particolare nella titolarità attiva del rapporto obbligatorio per effetto del pagamento del terzo surrogante in presenza di talune condizioni previste dalla legge;
pertanto, nei rapporti con il debitore, il terzo surrogante si trova nella medesima posizione, quanto alle eccezioni che gli possono essere opposte, del terzo che si renda cessionario del credito per atto negoziale.
Ne consegue che subentrante pro parte nel credito restitutorio già di Controparte_1
nascente dal contratto di finanziamento n. 681692 del 1.04.2016, potrà vedersi CP_2 opporre dal debitore l'eccezione di nullità parziale di quel contratto Parte_1
relativa alla clausola sugli interessi per il fatto solo di essere succeduta per surrogazione nella titolarità del (solo) rapporto obbligatorio ed al fine di vedersi decurtato, per la parte corrispondente, il suo complessivo credito per capitale residuo e interessi –pur rimanendo essa società estranea all'originario rapporto contrattuale da cui il credito deriva.
3.2 – L'appellante lamenta la difformità in concreto tra il TAEG riportato in contratto e quello reale che risulterebbe sulla base delle rate predeterminate, comprensive di capitale e interessi, e del tasso annuo nominale indicato, e produce, a tal fine, una consulenza di parte per dimostrare i propri assunti.
8 Nell'atto introduttivo del processo il ha precisamente indicato, oltre che il tipo di Pt_1
rapporto intercorso con e i suoi contenuti, la misura del TAEG riportato nel testo CP_2
e quello che, a suo avviso, sarebbe il tasso effettivo reale, specificando come secondo la sua tesi difensiva quest'ultimo deve essere calcolato: egli ha assolto, in questo modo,
l'onere di allegazione dei fatti generatori del suo preteso diritto a veder dichiarata la nullità della clausola per gli interessi e la riduzione degli accessori al tasso BOT onde ridurre la pretesa creditoria avversaria, azionata col ricorso per ingiunzione. Il fatto che i conteggi della perizia di parte non fossero corretti o fossero basati su presupposti errati non è motivo per ritenere la domanda indeterminata nei suoi presupposti, dato che comunque, una volta regolarmente esplicitati i fatti costitutivi della pretesa sostanziale, per la valutazione di essi il giudicante ben può e deve valersi dell'ausilio di un esperto;
soprattutto, una richiesta di
CTU può dirsi esplorativa soltanto quando con essa si voglia sopperire all'inerzia istruttoria della parte richiedente ed aggirare in tal modo l'onere della prova, mentre nel caso di specie i fatti da cui deriva il preteso diritto risultano ben precisati e si tratta, semmai, di verificarne la fondatezza dal punto di vista matematico (ossia: di accertare se, nel concreto, il TAEG in contratto sia altro e diverso da quello reale, risultante dallo sviluppo del piano di ammortamento) attraverso l'ausilio di conoscenze tecniche o scientifiche che consentano di valutare quegli stessi fatti dal punto di vista processuale.
3.2.1 - Nella fattispecie, la norma di riferimento deve essere l'art. 125 bis, co. 6, TUB, trattandosi di credito al consumatore concluso dopo la novella del d.lgs. 141/2011.
E' bene precisare che la questione dell'applicabilità, nel caso in esame, dell'art. 125 bis, co.
6, cit., trattandosi di credito al consumatore, in luogo della norma richiamata dalla difesa appellante nella citazione in appello dell'art. 117 TUB, è stata prospettata al contraddittorio delle parti dal Consigliere istruttore nell'ordinanza 21.10.2024, in replica alle osservazioni sul quesito al CTU avanzate dalla società appellata.
La stessa difesa appellata ha, del resto, già dal primo grado di giudizio sostenuto che le norme applicabili nel caso di specie sono quelle dettate dagli artt. 121 bis – 126 TUB (v. comparsa di risposta in appello, pag. 11), e non quella dell'art. 117 TUB.
3.2.2 – Con ordinanza in data 17.07.2024 veniva disposta CTU contabile con cui si chiedeva di accertare, sviluppando il piano di ammortamento, se il TAE e il TAEG indicati nella documentazione contrattuale, rispettivamente, nel 5,06 % e nel 7,35 %, corrispondessero al TAE e al TAEG reali e di specificarne, in caso negativo, gli esatti valori.
9 Il CTU, partendo dal rilievo che l'erogazione del finanziamento è avvenuta solo per €
20.151,97, e dunque trattenendo alla fonte i costi totali pari ad € 1.070,06 (specificati al punto CT del prospetto economico allegato), ha riscontrato che il piano di ammortamento
Contr prodotto sub 5 da on tiene conto in maniera corretta di tale modalità di pagamento anticipata dei costi correlati al mutuo alla data di erogazione dello stesso. Pertanto, il piano di ammortamento corretto è stato ricostruito dal consulente alla pag. 19 del proprio elaborato e comprende n. 59 rate da € 379,83 e una da € 379,90 (in luogo delle n. 60 da € 400 ciascuna), da cui discendono interessi totali pari ad € 2.637,90 (in luogo di € 2.777,97), con una differenza a favore del consumatore-mutuatario di € 140,07 a titolo di interessi e di €
1.070,06 a titolo di capitale.
Ne viene che il TAN utilizzato per il piano di ammortamento reale, ossia quella che risulta dalla diversa modalità di rimborso dei costi accessori al mutuo, è pari al 7,10 %, in luogo di quello indicato in contratto del 4,95; allo stesso modo, anche il TAE effettivo è pari al 7,34
% in luogo del 5,06 % indicato nella modulistica.
Al contrario, il TAEG reale (ossia il costo totale del credito, comprensivo di interessi e tutti gli altri costi, incluse le commissioni, le imposte e le altre spese, che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore è a conoscenza: art. 121, co. 1, lett. e, TUB) rimane invariato rispetto al valore del 7,35 % riportato in contratto.
3.2.3 – Ora, l'art. 125 bis, co. 6 e 7, TUB prevede:
“
6. Sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'art. 121, comma 1, lett. e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'art. 124. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto.
7. Nei casi di assenza o di nullità delle relative clausole contrattuali:
a) il TAEG equivale al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto. Nessuna altra somma è dovuta dal consumatore a titolo di tassi di interesse, commissioni o altre spese;
(…)”.
Tale previsione normativa, da leggersi con riferimento al richiamo all'art. 121, co. 1, lett. e), che detta la definizione di TAEG, menziona unicamente il TAEG come costo totale del credito, coerentemente con la funzione della norma di assicurare una maggior tutela al
10 consumatore che conclude un finanziamento, onde consentirgli di comprendere dal semplice esame del testo contrattuale il costo globale dell'operazione che viene a concludere e di determinarsi di conseguenza.
La corrispondenza tra il TAEG riportato in contratto e quello risultante dallo sviluppo del piano di ammortamento esclude la ricorrenza della nullità prevista dall'art. 125 bis, co. 6,
TUB.
La semplice difformità tra il TAN e il TAE risultanti dal modulo contrattuale e quelli effettivi, che deriva dalle modalità di restituzione prescelte (ossia con anticipo dei costi, determinati in contratto, ed una erogazione corrispondente al netto tra la somma mutuata e i costi stessi), e la conseguente incidenza di esse sul calcolo delle singole rate fisse non possono essere altrimenti considerate motivo di nullità (parziale, quanto alla clausola relativa agli interessi) per indeterminatezza dell'oggetto del contratto ai sensi degli artt. 1346 e 117 TUB: rimanendo invariato il TAEG e mutando soltanto i meri dati aritmetici relativi alla ripartizione nel tempo del versamento rateale, il consumatore dispone comunque di un'informazione sufficientemente dettagliata e precisa per comprendere quanto verrà complessivamente a pagare per l'erogazione del credito, e dunque per stabilire preventivamente i contenuti dell'impegno contrattuale che con la conclusione del finanziamento viene ad assumere;
d'altro canto, ai fini della determinabilità dell'oggetto del contratto non si deve tener conto del mero dato numerico in percentuale del saggio d'interesse, bensì che esso sia ricavabile con certezza dal contratto senza che residuino margini di incertezza o di discrezionalità in capo all'istituto mutuante.
Non sono pertinenti, a riguardo, i richiami di giurisprudenza compiuti dalla difesa appellante negli scritti conclusivi:
- App. Bari, 3.11.2020, n. 1890 si riferisce ad un contratto di mutuo contenente la sola indicazione del TAN, in cui la banca aveva applicato, nel piano di ammortamento, un
TAE superiore non previsto nel testo, e la Corte territoriale ha ritenuto nulla detta clausola ex artt. 1346 c.c. e 117 TUB perché mancava una specifica pattuizione del regime finanziario di capitalizzazione degli interessi (allo stesso modo, le sentt. di merito
Trib. Massa, 3.08.2020; Trib. Lucca, 10.06.2020; Trib. Cremona, 28.03.2019; Trib. Bari
29.10.2008, ivi citt. in motivazione): ma nel caso di cui si discute, non vi è alcuna capitalizzazione degli interessi perché il sistema di ammortamento “alla francese” in un mutuo a tasso fisso non comporta la produzione di interessi secondari (Cass., Sez.
Unite, 29.05.2024, n. 15.130), né una conseguente divergenza (se la capitalizzazione è infra-annuale) tra TAN e TAE;
11 - App. Campobasso 5.12.2019, n. 412 ha bensì ritenuto che l'ammortamento “alla francese” determini un anatocismo occulto, ma è stata smentita dalla successiva Cass.,
Sez. Unite, n. 15.130/2024 cit. (v. anche oltre, § 3.2.4).
3.2.4 – Del tutto infondate sono, poi, le considerazioni che fa la difesa appellante circa la formula dell'ammortamento “alla francese” prescelto (su tasso fisso), in particolare riguardo al fatto che da tale formula deriverebbe una capitalizzazione occulta in violazione sia del divieto dell'art. 1283 c.c., sia del principio di determinatezza/determinabilità dell'impegno negoziale con riguardo agli accessori del credito (artt. 1346 c.c. e 117 TUB): si richiama, sul punto, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., quanto statuito dalla Cass., Sez. Unite, n.
15.130/2024 cit.
3.3 – Per tutto quanto sopra, le doglianze di parte attrice circa la nullità della clausola relativa agli interessi, con conseguente riduzione dell'importo dovuto secondo il tasso BOT, si rivelano infondate.
§ 4. – Le spese.
Le spese seguono la soccombenza, come per legge;
esse vanno liquidate sul valore del credito in contestazione (arg. ex art. 13, 1° co., c.p.c., richiamato dall'art. 5 d.m. 55/2014), pari ad € 3.860, esclusa la fase istruttoria/trattazione, non svoltasi.
Spese di CTU a carico dell'appellante.
Va infine dichiarata la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 13, co.
1-quater, D.P.R.
115/2002 per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione prima civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro Parte_1 Controparte_1
avverso la sent. n. 457/2023 emessa dal Tribunale di Ivrea in data 23.05.2023, con atto di citazione notificato in data 3.07.2023:
a) rigetta l'appello;
12 b) condanna lla rifusione, in favore di delle Parte_1 Controparte_1 spese di questo grado di giudizio, che liquida in complessivi € 1.923, oltre IVA, CPA e rimb. forfet. come per legge;
c) pone le spese di CTU, liquidate come in atti, a carico dell'appellante;
d) dichiara infine la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 13, co.
1-quater, D.P.R.
115/2002 per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co.
1-bis del predetto art. 13.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 19/09/2025.
Il Presidente Il Consigliere Est.
Dott.ssa Gabriella Ratti Dott. Corrado Croci
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
- Sezione Prima Civile -
Composta dai sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Gabriella Ratti Presidente
Dott.ssa Silvia Orlando Consigliere
Dott. Corrado Croci Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nell'appello iscritto al n. 882 / 2023 R.G. ;
promosso da:
(c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. VITTORIA ROMANIELLO ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in VIA
DEGLI EREMITANI N. 11 - PADOVA;
- appellante contro
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
PAOLETTI LUCA ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in VIA CATANZARO, 15
00161 ROMA;
- parte appellata
Oggetto: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario).
1
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino, contrariis reiectis, in accoglimento dell'appello e integrale riforma della sentenza impugnata resa a verbale n.
457/2023 del 23.05.2023, dal Tribunale di Ivrea, Sezione Civile, in persona del Giudice
Dott.ssa Meri Papalia, R.G. 3999/2021, notificata a mezzo pec il 01 01.06.2023, previa revoca del decreto ingiuntivo n. 1173/2021 del 18.10.2021 emesso dal medesimo Tribunale:
In via principale e nel merito:
Accogliere per i motivi dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma sentenza resa a verbale n. 457/2023 del 23.05.2023, dal Tribunale di Ivrea, Sezione Civile, in persona del Giudice Dott.ssa Meri Papalia, R.G. 3999/2021, notificata a mezzo pec il
01.06.2023, accogliere le conclusioni formulate nel giudizio di primo grado e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n.1173/2021, emanato in data 18.10.2021 dal Tribunale Civile di Ivrea, in persona del Giudice Dott. Alessandro Scialabba, per la somma complessiva di euro 6.777,00, oltre interessi e spese legali e dichiarare dovuta in favore di Controparte_1 la sola somma di € 3.860,00;
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre Iva e
CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
Per parte appellata: “Voglia, l'Ill.mo Tribunale adito (sic), respinta e disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzioni:
- in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità dell'appello in quanto privo dei requisiti previsti dall'art. 342 cpc;
- sempre in via preliminare, rigettare la richiesta di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata;
- nel merito rigettare l'atto di appello perché infondate in fatto ed in diritto per le motivazioni di cui in premessa.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. – Gli antefatti e il giudizio di primo grado.
2 1.1 – Il 1.04.2016 concludeva con il contratto di Parte_1 CP_2
finanziamento n. 681692, con delegazione di pagamento al datore di lavoro per una somma di € 24.000, con n. 60 rate mensili da € 400 ciascuna e a tasso fisso.
Il contratto in questione – un contratto di mutuo con ammortamento “alla francese” a tasso nominale annuo del 4,95 %, e dunque con rata unica comprensiva di capitale e interessi - prevede la polizza obbligatoria sul credito per il caso di morte o cessazione del lavoro del mutuatario con la compagnia Controparte_1
Il finanziere, veniva dispensato dal servizio dalla Guardia di Finanza a decorrere Pt_1
dal 1.01.2019. A seguito di ciò, attivava la polizza sul credito per il residuo, pari CP_2 ad € 6.777,98; agava la somma ancora dovuta, come da quietanza Controparte_1
del 23/09/2020, si surrogava nel credito residuo da lei saldato, quindi, sulla base della surroga, chiedeva al Tribunale di Ivrea l'emissione di un decreto ingiuntivo nei confronti del er un totale di € 6.777. Pt_1
1.2 – ha proposto opposizione avverso il predetto decreto, chiedendo Parte_1
di essere autorizzato a chiamare in causa la precedente titolare del credito e CP_2 contestando nel merito il credito azionato in via monitoria: per effetto dell'ammortamento
“alla francese” si era prodotto un innalzamento occulto del tasso di interesse applicato con conseguente difformità tra il TAEG indicato (7,350 % annuo) e il TAEG reale, pari al
9,168373 %; da ciò sarebbe conseguita la nullità ex artt. 117 e 125 TUB (sic) degli interessi e l'applicazione del tasso BOT;
sulla scorta di una consulenza di parte (e ferma comunque la richiesta di CTU, in caso di contestazione), la somma residua riconosciuta dovuta all'esito del ricalcolo degli interessi al tasso BOT era pari ad € 3.860 e si chiedeva, pertanto, ridursi l'importo della condanna contenuta nel decreto ingiuntivo da € 6.777 a tale minor cifra.
Negli atti di primo grado non si fa menzione di una presunta difformità tra il TAE reale e il
TAE riportato nel documento contrattuale.
Il Tribunale non provvedeva ai sensi dell'art. 269 c.p.c. sull'istanza di autorizzazione alla chiamata in causa, in tal modo respingendola in modo implicito;
l'istanza veniva riproposta nelle conclusioni di primo grado e poi anche in questa fase d'appello (v. oltre, § 2.1).
1.3 – si è costituita contestando gli assunti avversari: essa società Controparte_1
era estranea al contratto di finanziamento, essendosi solo surrogata nel credito residuo verso il mutuatario;
le eccezioni dell'opponente erano generiche e in ogni caso venivano
3 riportati nel testo contrattuale TAN, TAE e TAEG, come da normativa sui contratti ai consumatori, ed il TAEG è stato calcolato secondo le istruzioni della Banca d'Italia del 2009.
1.4 – Con ordinanza alla prima udienza del 27.04.2022, il Tribunale concedeva la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto, quindi, con sent. n. 457/2023, pubblicata il
23.05.2023, rigettava integralmente l'opposizione.
Questi gli argomenti del primo Giudice:
- la causa andava decisa sulla scorta della carenza di prova in ordine all'erronea indicazione del TAEG da parte dell'opponente: l'attore aveva lamentato che la banca avesse applicato un TAEG erroneo senza fornire alcuna prova sul punto, rimettendosi ad una richiesta di CTU del tutto esplorativa;
in particolare, il veva sostenuto Pt_1
un diverso valore del TAEG senza nulla meglio esplicitare in ordine ai conteggi, ma limitandosi a richiamare la perizia di parte ed imputando al mutuo “alla francese” la violazione della trasparenza bancaria;
- pervero, nell'ammortamento “alla francese” la composizione della rata tra quota capitale e quota interessi decresce secondo una progressione geometrica, perché la quota di capitale viene individuata secondo la c.d. legge di sconto composto, che è un metodo di attualizzazione speculare rispetto alle operazioni di capitalizzazione composta, dunque ricalca la stessa progressione, ma in senso specularmente opposto;
- nel caso in esame, risultava esplicitata nel contratto la quota progressiva di rimborso del capitale, così come determinati erano gli interessi applicati in ciascuna rata. Tali elementi identificavano esattamente l'oggetto negoziale e permettevano con certezza la definizione della rata, rendendo il contratto strutturato su rate crescenti con interessi variabili (mutuo con ammortamento “alla francese” con quota fissa);
- il TAEG, come strumento principale di trasparenza nei contratti di credito al consumo che esprime, in termini percentuali rispetto al capitale erogato, il costo totale effettivo del credito, era stato indicato e messo a disposizione prima della conclusione del contratto,
e non era verto che l'utilizzo del sistema di ammortamento “alla francese” comportava quale conseguenza l'indicazione di un TAEG errato;
- il non aveva esplicitato alcun calcolo del TAEG secondo le pattuizioni Pt_1 contrattuali che dimostrasse l'erroneità di quello indicato nel testo: la perizia prodotta sollevava, infatti, un'altra e differente questione, ossia il fatto che la banca avesse illegittimamente optato per un mutuo “alla francese” con applicazione dell'interesse composto anziché dell'interesse semplice e calcolava un TAEG che nulla c'entrava con
4 quello quantificabile in base agli accordi contrattuali perché riferito ad un piano di ammortamento del tutto diverso;
- affinché l'ammortamento “alla francese” fosse determinato, occorreva l'indicazione di tre elementi essenziali, ossia l'ammontare del capitale da restituire, il numero di rate entro cui doveva avvenire la restituzione e il tasso di riferimento da applicarsi al rapporto.
Analizzando tali elementi, si poteva evincere che il regime finanziario del contratto era quello composto, di talché calcolare il TAEG con riguardo ad un contratto finanziamento difforme, che prevedeva l'applicazione del regime semplice, come effettuato nella perizia di parte dell'opponente, era del tutto erroneo perché comportava il disquisire di un contratto difforme da quello effettivamente stipulato tra le parti (che prevedeva l'applicazione del regime composto e non di quello semplice);
- era poi errata la tesi del per cui il regime finanziario composto non sarebbe Pt_1 stato pattuito tra le parti: l'applicazione del sistema di capitalizzazione composto emergeva già chiaramente dal testo contrattuale ed era evincibile ictu oculi incrociando quattro elementi, cioè il capitale, il tasso di interesse, il numero di rate e il valore della rata stabilito nel testo contrattuale, mentre era irrilevante che non fosse stata inserita la dicitura “ammortamento alla francese con sistema di capitalizzazione composta”.
Laddove infatti il cliente fosse stato in possesso di elementari competenze economico- bancarie, egli era in grado di avvedersi del sistema di capitalizzazione composta in base agli elementi pattuiti, mentre laddove di tale competenze fosse sprovvisto, di nulla poteva dolersi in quanto non sussisteva alcuna norma espressa che imponesse alla banca di evidenziare il sistema di capitalizzazione, semplice o composto, previsto nel contratto, e ciò del tutto razionalmente in quanto l'inserimento di tale informazione non sarebbe stata di alcuna utilità per il consumatore ignaro di competenze nella materia.
2. – L'appello di Le questioni preliminari. Parte_1
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello chiedendo la Parte_1
sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza di primo grado.
Con ordinanza in data 9.07.2024, questa Corte ha dichiarato inammissibile l'istanza ed ha condannato l'appellante alla sanzione di € 1.000.
2.1 - L'appellante ha rinnovato in questa sede di appello la richiesta di chiamata in causa di
, già implicitamente respinta in primo grado, onde far rideterminare nel CP_2
contraddittorio con detto istituto il saggio di interesse applicabile al rapporto per cui è causa.
5 La richiesta deve essere respinta.
E' principio consolidato (per tutte, Cass., Sez. Unite, 23.02.2010, n. 4309) quello per cui la chiamata in causa del terzo non può essere richiesta dall'attore, né autorizzata dal giudice, dopo la prima udienza, neppure nell'ipotesi in cui l'interesse alla chiamata sia sorto successivamente a tale momento, e che essa sia comunque rimessa all'esclusiva valutazione discrezionale del giudice di primo grado, il quale può rifiutarla sulla base di esigenze di economia processuale e di ragionevole durata del processo.
Dal fatto che la partecipazione del terzo al processo, per comunanza di causa, è rimessa all'apprezzamento del giudicante di prime cure anche a fronte di una richiesta delle parti ex artt. 106-269 c.p.c. consegue che l'esercizio di tale potere discrezionale non può formare oggetto di impugnazione e non è sindacabile nel giudizio di appello;
in ogni caso, il giudice d'appello non può rimettere la causa al primo giudice per la concessione del termine previsto dall'art. 269 c.p.c. al fine della chiamata del terzo – diverso essendo il caso del litisconsorzio necessario.
Nella specie, non vi è litisconsorzio necessario tra l'originaria titolare del credito CP_2
e la subentrante ma una semplice comunanza di causa (id est, Controparte_1
connessione oggettiva per oggetto, identico essendo il petitum sostanziale) tra la domanda
Contr di condanna al pagamento del residuo sul finanziamento proposta da on ricorso per ingiunzione e la domanda di accertamento mero del reale tasso di interesse applicabile al contratto e, quindi, del reale importo ancora dovuto (comprensivo di capitale e accessori) che il debitore vrebbe voluto svolgere nel contraddittorio con la prima Parte_1 creditrice el resto, l'accertamento del reale ammontare del credito, per quel CP_2 che riguarda gli interessi, ben può avvenire senza alcun coinvolgimento dell'originaria creditrice, nell'ambito della decisione sull'identico credito tra il creditore surrogante-nuovo titolare e il soggetto obbligato (sul tema, v. oltre, § 3.1).
Pertanto, escluso il litisconsorzio necessario, la scelta (implicita) del Tribunale di non ammettere la chiamata in causa di non è sindacabile in questa sede. CP_2
2.2 – a preliminarmente eccepito la inammissibilità del gravame per Controparte_1 mancanza di specificità dei motivi, essendosi l'appellante limitato alla predisposizione di un nuovo atto giudiziale, semplicemente ricopiato dal contenuto della perizia di parte prodotta in prime cure.
L'eccezione si rivela infondata.
6 L'art. 342 c.p.c., nel testo vigente ratione temporis, come interpretato dalla giurisprudenza
(Cass., Sez. Unite, 10.05.2019, n. 12.587), esige soltanto che l'atto di appello sia redatto in modo tale da consentire una chiara individuazione dei motivi come altrettante questioni e punti di decisione contestati della sentenza impugnata, e che le censure si accompagnino ad argomenti a confutazione delle ragioni addotte dal giudicante a sostegno della decisione appellata. Nel caso in esame, l'unico, articolato motivo di impugnazione (v. oltre, § 3) contiene una critica ai diversi punti su cui poggia la decisione di primo grado, essendo semmai questione di merito, e non di ammissibilità del gravame, la fondatezza di tali rilievi o la loro capacità di condurre ad una riforma della pronuncia di prime cure. Né occorre che l'atto introduttivo del gravame contenga degli argomenti nuovi rispetto a quelli già proposti in primo grado ed esaminati dal Giudicante, a condizione, tuttavia, che gli argomenti già spesi in prime cure vengano ripresentati in grado d'appello in una contrapposizione dialettica alle affermazioni del giudice a quo, che si intendono censurare – ciò che innegabilmente ricorre nel caso di specie.
3. – Segue, l'appello di Esame dei motivi di impugnazione. Parte_1
L'appello si fonda su un unico, articolato motivo di impugnazione, con il quale il Pt_1
contesta la decisione di primo grado evidenziando che: (a) in nessuno dei documenti forniti dalla banca viene specificato in maniera completa ed esaustiva il sistema di calcolo adottato per stabilire l'importo della rata unitaria ed il conseguente piano d'ammortamento; (b) le rate determinate col sistema di ammortamento “alla francese” sarebbero state calcolate con un regime di interesse composto, che comporterebbe che il TAN e il TAEG effettivi, ricostruiti sulla base del piano di ammortamento, sarebbero diversi e superiori rispetto a quelli indicati nel contratto;
da ciò deriverebbe la nullità ex art. 117 TUB della clausola relativa agli interessi e la conseguente applicazione del c.d. tasso BOT;
(c) è errato ritenere che la CTP in atti farebbe riferimento ad un sistema di calcolo degli interessi diverso da quello previsto nel contratto per cui è causa;
(d) se necessario, l'accertamento della difformità tra TAN e TAEG indicati in contratto e quelli reali va verificato a mezzo di CTU.
La doglianza relativa alla presunta difformità del TAN compare per la prima volta in questo grado di appello, dato che negli atti di primo grado si fa sempre e soltanto menzione della difformità del TAEG;
nondimeno, nella prospettazione dell'appellante-già opponente in primo grado e convenuto in senso sostanziale, si tratterebbe di un'eccezione di nullità rilevabile d'ufficio, di cui quindi sarebbe consentita la proposizione in questa sede.
7 3.1 – insiste con l'affermare la propria estraneità al rapporto Controparte_1
contrattuale di mutuo/finanziamento, essendo una semplice creditrice surrogante subentrata nel solo rapporto obbligatorio, e che l'eccezione di nullità ex adverso sollevata investe il contratto, cui essa società appellante è appunto estranea.
Il rilievo è errato.
Il cessionario a titolo particolare del credito può vedersi opporre dal debitore ceduto sia le eccezioni relative ai fatti impeditivi, estintivi o modificativi del credito ceduto, che siano anteriori alla notizia della cessione comunicata al debitore od all'accettazione di lui, sia le eccezioni concernenti l'esistenza e le validità del negozio da cui deriva il credito ceduto o il suo esatto adempimento (il principio è pacifico: Cass. 5.02.1988, n. 1257, che menziona le ipotesi di nullità e di annullabilità; conf. Id., 6.03.1962, n. 423); l'opponibilità di tale seconda categoria di eccezioni dell'obbligato trova la sua ragione nell'esigenza di evitare che il debitore ceduto, a seguito della cessione del credito, venga a trovarsi in una posizione di minor tutela rispetto a quella che avrebbe avuto nei confronti del soggetto cedente (così
Cass., 28.02.2008, n. 5302, in motivazione) e prescinde dal fatto che il cessionario del credito succeda solo nella titolarità del rapporto obbligatorio, rimanendo estraneo all'originario rapporto negoziale in cui il credito ceduto trova titolo.
Ora, il pagamento con surrogazione designa una successione a titolo particolare nella titolarità attiva del rapporto obbligatorio per effetto del pagamento del terzo surrogante in presenza di talune condizioni previste dalla legge;
pertanto, nei rapporti con il debitore, il terzo surrogante si trova nella medesima posizione, quanto alle eccezioni che gli possono essere opposte, del terzo che si renda cessionario del credito per atto negoziale.
Ne consegue che subentrante pro parte nel credito restitutorio già di Controparte_1
nascente dal contratto di finanziamento n. 681692 del 1.04.2016, potrà vedersi CP_2 opporre dal debitore l'eccezione di nullità parziale di quel contratto Parte_1
relativa alla clausola sugli interessi per il fatto solo di essere succeduta per surrogazione nella titolarità del (solo) rapporto obbligatorio ed al fine di vedersi decurtato, per la parte corrispondente, il suo complessivo credito per capitale residuo e interessi –pur rimanendo essa società estranea all'originario rapporto contrattuale da cui il credito deriva.
3.2 – L'appellante lamenta la difformità in concreto tra il TAEG riportato in contratto e quello reale che risulterebbe sulla base delle rate predeterminate, comprensive di capitale e interessi, e del tasso annuo nominale indicato, e produce, a tal fine, una consulenza di parte per dimostrare i propri assunti.
8 Nell'atto introduttivo del processo il ha precisamente indicato, oltre che il tipo di Pt_1
rapporto intercorso con e i suoi contenuti, la misura del TAEG riportato nel testo CP_2
e quello che, a suo avviso, sarebbe il tasso effettivo reale, specificando come secondo la sua tesi difensiva quest'ultimo deve essere calcolato: egli ha assolto, in questo modo,
l'onere di allegazione dei fatti generatori del suo preteso diritto a veder dichiarata la nullità della clausola per gli interessi e la riduzione degli accessori al tasso BOT onde ridurre la pretesa creditoria avversaria, azionata col ricorso per ingiunzione. Il fatto che i conteggi della perizia di parte non fossero corretti o fossero basati su presupposti errati non è motivo per ritenere la domanda indeterminata nei suoi presupposti, dato che comunque, una volta regolarmente esplicitati i fatti costitutivi della pretesa sostanziale, per la valutazione di essi il giudicante ben può e deve valersi dell'ausilio di un esperto;
soprattutto, una richiesta di
CTU può dirsi esplorativa soltanto quando con essa si voglia sopperire all'inerzia istruttoria della parte richiedente ed aggirare in tal modo l'onere della prova, mentre nel caso di specie i fatti da cui deriva il preteso diritto risultano ben precisati e si tratta, semmai, di verificarne la fondatezza dal punto di vista matematico (ossia: di accertare se, nel concreto, il TAEG in contratto sia altro e diverso da quello reale, risultante dallo sviluppo del piano di ammortamento) attraverso l'ausilio di conoscenze tecniche o scientifiche che consentano di valutare quegli stessi fatti dal punto di vista processuale.
3.2.1 - Nella fattispecie, la norma di riferimento deve essere l'art. 125 bis, co. 6, TUB, trattandosi di credito al consumatore concluso dopo la novella del d.lgs. 141/2011.
E' bene precisare che la questione dell'applicabilità, nel caso in esame, dell'art. 125 bis, co.
6, cit., trattandosi di credito al consumatore, in luogo della norma richiamata dalla difesa appellante nella citazione in appello dell'art. 117 TUB, è stata prospettata al contraddittorio delle parti dal Consigliere istruttore nell'ordinanza 21.10.2024, in replica alle osservazioni sul quesito al CTU avanzate dalla società appellata.
La stessa difesa appellata ha, del resto, già dal primo grado di giudizio sostenuto che le norme applicabili nel caso di specie sono quelle dettate dagli artt. 121 bis – 126 TUB (v. comparsa di risposta in appello, pag. 11), e non quella dell'art. 117 TUB.
3.2.2 – Con ordinanza in data 17.07.2024 veniva disposta CTU contabile con cui si chiedeva di accertare, sviluppando il piano di ammortamento, se il TAE e il TAEG indicati nella documentazione contrattuale, rispettivamente, nel 5,06 % e nel 7,35 %, corrispondessero al TAE e al TAEG reali e di specificarne, in caso negativo, gli esatti valori.
9 Il CTU, partendo dal rilievo che l'erogazione del finanziamento è avvenuta solo per €
20.151,97, e dunque trattenendo alla fonte i costi totali pari ad € 1.070,06 (specificati al punto CT del prospetto economico allegato), ha riscontrato che il piano di ammortamento
Contr prodotto sub 5 da on tiene conto in maniera corretta di tale modalità di pagamento anticipata dei costi correlati al mutuo alla data di erogazione dello stesso. Pertanto, il piano di ammortamento corretto è stato ricostruito dal consulente alla pag. 19 del proprio elaborato e comprende n. 59 rate da € 379,83 e una da € 379,90 (in luogo delle n. 60 da € 400 ciascuna), da cui discendono interessi totali pari ad € 2.637,90 (in luogo di € 2.777,97), con una differenza a favore del consumatore-mutuatario di € 140,07 a titolo di interessi e di €
1.070,06 a titolo di capitale.
Ne viene che il TAN utilizzato per il piano di ammortamento reale, ossia quella che risulta dalla diversa modalità di rimborso dei costi accessori al mutuo, è pari al 7,10 %, in luogo di quello indicato in contratto del 4,95; allo stesso modo, anche il TAE effettivo è pari al 7,34
% in luogo del 5,06 % indicato nella modulistica.
Al contrario, il TAEG reale (ossia il costo totale del credito, comprensivo di interessi e tutti gli altri costi, incluse le commissioni, le imposte e le altre spese, che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore è a conoscenza: art. 121, co. 1, lett. e, TUB) rimane invariato rispetto al valore del 7,35 % riportato in contratto.
3.2.3 – Ora, l'art. 125 bis, co. 6 e 7, TUB prevede:
“
6. Sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'art. 121, comma 1, lett. e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'art. 124. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto.
7. Nei casi di assenza o di nullità delle relative clausole contrattuali:
a) il TAEG equivale al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto. Nessuna altra somma è dovuta dal consumatore a titolo di tassi di interesse, commissioni o altre spese;
(…)”.
Tale previsione normativa, da leggersi con riferimento al richiamo all'art. 121, co. 1, lett. e), che detta la definizione di TAEG, menziona unicamente il TAEG come costo totale del credito, coerentemente con la funzione della norma di assicurare una maggior tutela al
10 consumatore che conclude un finanziamento, onde consentirgli di comprendere dal semplice esame del testo contrattuale il costo globale dell'operazione che viene a concludere e di determinarsi di conseguenza.
La corrispondenza tra il TAEG riportato in contratto e quello risultante dallo sviluppo del piano di ammortamento esclude la ricorrenza della nullità prevista dall'art. 125 bis, co. 6,
TUB.
La semplice difformità tra il TAN e il TAE risultanti dal modulo contrattuale e quelli effettivi, che deriva dalle modalità di restituzione prescelte (ossia con anticipo dei costi, determinati in contratto, ed una erogazione corrispondente al netto tra la somma mutuata e i costi stessi), e la conseguente incidenza di esse sul calcolo delle singole rate fisse non possono essere altrimenti considerate motivo di nullità (parziale, quanto alla clausola relativa agli interessi) per indeterminatezza dell'oggetto del contratto ai sensi degli artt. 1346 e 117 TUB: rimanendo invariato il TAEG e mutando soltanto i meri dati aritmetici relativi alla ripartizione nel tempo del versamento rateale, il consumatore dispone comunque di un'informazione sufficientemente dettagliata e precisa per comprendere quanto verrà complessivamente a pagare per l'erogazione del credito, e dunque per stabilire preventivamente i contenuti dell'impegno contrattuale che con la conclusione del finanziamento viene ad assumere;
d'altro canto, ai fini della determinabilità dell'oggetto del contratto non si deve tener conto del mero dato numerico in percentuale del saggio d'interesse, bensì che esso sia ricavabile con certezza dal contratto senza che residuino margini di incertezza o di discrezionalità in capo all'istituto mutuante.
Non sono pertinenti, a riguardo, i richiami di giurisprudenza compiuti dalla difesa appellante negli scritti conclusivi:
- App. Bari, 3.11.2020, n. 1890 si riferisce ad un contratto di mutuo contenente la sola indicazione del TAN, in cui la banca aveva applicato, nel piano di ammortamento, un
TAE superiore non previsto nel testo, e la Corte territoriale ha ritenuto nulla detta clausola ex artt. 1346 c.c. e 117 TUB perché mancava una specifica pattuizione del regime finanziario di capitalizzazione degli interessi (allo stesso modo, le sentt. di merito
Trib. Massa, 3.08.2020; Trib. Lucca, 10.06.2020; Trib. Cremona, 28.03.2019; Trib. Bari
29.10.2008, ivi citt. in motivazione): ma nel caso di cui si discute, non vi è alcuna capitalizzazione degli interessi perché il sistema di ammortamento “alla francese” in un mutuo a tasso fisso non comporta la produzione di interessi secondari (Cass., Sez.
Unite, 29.05.2024, n. 15.130), né una conseguente divergenza (se la capitalizzazione è infra-annuale) tra TAN e TAE;
11 - App. Campobasso 5.12.2019, n. 412 ha bensì ritenuto che l'ammortamento “alla francese” determini un anatocismo occulto, ma è stata smentita dalla successiva Cass.,
Sez. Unite, n. 15.130/2024 cit. (v. anche oltre, § 3.2.4).
3.2.4 – Del tutto infondate sono, poi, le considerazioni che fa la difesa appellante circa la formula dell'ammortamento “alla francese” prescelto (su tasso fisso), in particolare riguardo al fatto che da tale formula deriverebbe una capitalizzazione occulta in violazione sia del divieto dell'art. 1283 c.c., sia del principio di determinatezza/determinabilità dell'impegno negoziale con riguardo agli accessori del credito (artt. 1346 c.c. e 117 TUB): si richiama, sul punto, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., quanto statuito dalla Cass., Sez. Unite, n.
15.130/2024 cit.
3.3 – Per tutto quanto sopra, le doglianze di parte attrice circa la nullità della clausola relativa agli interessi, con conseguente riduzione dell'importo dovuto secondo il tasso BOT, si rivelano infondate.
§ 4. – Le spese.
Le spese seguono la soccombenza, come per legge;
esse vanno liquidate sul valore del credito in contestazione (arg. ex art. 13, 1° co., c.p.c., richiamato dall'art. 5 d.m. 55/2014), pari ad € 3.860, esclusa la fase istruttoria/trattazione, non svoltasi.
Spese di CTU a carico dell'appellante.
Va infine dichiarata la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 13, co.
1-quater, D.P.R.
115/2002 per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione prima civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro Parte_1 Controparte_1
avverso la sent. n. 457/2023 emessa dal Tribunale di Ivrea in data 23.05.2023, con atto di citazione notificato in data 3.07.2023:
a) rigetta l'appello;
12 b) condanna lla rifusione, in favore di delle Parte_1 Controparte_1 spese di questo grado di giudizio, che liquida in complessivi € 1.923, oltre IVA, CPA e rimb. forfet. come per legge;
c) pone le spese di CTU, liquidate come in atti, a carico dell'appellante;
d) dichiara infine la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 13, co.
1-quater, D.P.R.
115/2002 per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co.
1-bis del predetto art. 13.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 19/09/2025.
Il Presidente Il Consigliere Est.
Dott.ssa Gabriella Ratti Dott. Corrado Croci
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