Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 30/05/2025, n. 2108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2108 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. 5602/2022 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, II Sezione Civile, nella persona della dott.ssa Matilde Boccia quale giudice unico ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 5602/2022 R. Gen. Aff Cont., avente ad oggetto: “Solo danni a cose”, vertente:
TRA
, nato a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
(NA) il 09.12.1961, res.te in Giugliano in Campania (NA) alla Via I Maggio n. 2, quale proprietario dell'immobile, nonché la SI.ra , C.F. Parte_2
, nata a [...] il [...], res.te in Giugliano in C.F._2
Campania (NA) alla Via I Maggio n. 2, quale titolare della polizza assicurativa n. IPL0000380.0296, elett.te dom.ti in Calvizzano alla Via G. Rossini n. 41, presso lo studio dell'Avv. Luca Felaco, C.F. , dal quale è rapp.ta e C.F._3 difesa giusto mandato in calce all'atto di citazione
- Attore- CONTRO
, società con sede Controparte_1 in Milano alla Piazza Vetra n.17, c.a.p. 20123, PIVA , in persona del P.IVA_1 procuratore speciale Dott.ssa rapp.ta e difesa, in virtù di Controparte_2 procura alle liti posta in calce all'atto di citazione notificato dall'Avv. Francesco Napolitano, del foro di Napoli, C.F. con studio in Napoli, C.F._4 al Viale Augusto n.162;
-Convenuta-
*** CONCLUSIONI: Come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 13.2.2025 e come da comparse conclusionali e memorie di replica in atti.
***
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MOTIVI DELLA DECISIONE Si richiamano gli atti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e le deduzioni difensive e ciò in ossequio al dettato normativo di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., così come modificato con l. 69/2009. 1.Con atto di citazione notificato a mezzo posta certificata ai sensi della L.53/94 in data 16.5.22 i SI.ri , quale proprietario dell'immobile sito in Parte_1
Giugliano in Campania (NA) alla Via I Maggio n. 2, e SI.ra , quale Parte_2 contraente della polizza assicurativa n. IPL0000380. 0296, citavano in giudizio innanzi al Tribunale di Napoli Nord la
[...]
, in persona del legale rapp.te p.t, onde ottenere Controparte_3 il risarcimento dei danni che asserivano subiti dal suddetto immobile a seguito di una copiosa perdita di acqua corrente dovuta a una improvvisa rottura accidentale dell'impianto idrico. Segnatamente gli attori esponevano che l'immobile sito in Giugliano in Campania (NA) alla Via I Maggio n. 2, identificato in catasto al foglio 6311, part.lla 942 sub. 105/106, di proprietà dello , mediante contratto n. Parte_3
IPL0000380.0296, sottoscritto dalla SI.ra , veniva assicurato con la Parte_2
Compagnia contro furti, allagamenti, incendi ecc. Controparte_3
Deducevano che a causa di una rottura accidentale e improvvisa dell'impianto idrico, in data 29.03.2019, l'abitazione si allagava completamente e tale evento veniva denunciato alla compagnia assicurativa in data 30.03.2019. Contestavano che, nonostante i diversi solleciti, la Compagnia Controparte_3 non aveva provveduto, come da condizioni di polizza, a nominare un
[...] perito fiduciario per la constatazione dell'evento e dei danni, nonostante formali richieste di risarcimento in sede bonaria inviate alla stessa. Deducevano altresì di aver formulato istanza innanzi l'intestato Tribunale, cui seguiva procedimento recante n. r.g. 3191/21 RG, nell'ambito del quale il Presidente del Tribunale di Napoli Nord nominava quale perito, in nome e per conto della Convenuta compagnia rimasta inerte, l'arch. il quale, CP_4 dopo aver accettato l'incarico, procedeva alla valutazione del caso. Dunque, che in data 20.04.2022 veniva redatto il processo verbale conclusivo di perizia, sottoscritto dai due periti, con il quale si stabiliva e si accertava sia l'an che il quantum dei danni subiti da parte istante per l'evento occorso. Precisavano che sulla scorta del detto processo verbale i danni subiti venivano quantificati pari ad € 12.810,00, al netto della franchigia, oltre spese documentate pari ad € 1.008,66 (per smaltimento e sgombro) e quelle del collegio peritale. Ribadivano che nonostante formali richieste di risarcimento in sede bonaria alla Compagnia Assicurativa, Spett.le datata 01.07.2021, Controparte_5 alcuna offerta veniva formulata. Tanto premesso, citando la compagnia in epigrafe indicata a comparire innanzi l'intestato Tribunale all'udienza del 22 settembre 2022, concludevano : -Accertarsi e dichiararsi l'esistenza dei danni subiti dagli istanti in data 29.03.2019, derivanti dal descritto allagamento accidentale;
-Condannarsi, previa la detta declaratoria di responsabilità, essa
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intimata, al risarcimento di tutti i danni subiti, derivati agli istanti dall'incidente occorso, mediante immediato pagamento in favore degli stessi della somma di € 12.810,00, al netto della franchigia nonché le spese documentate di € 1.008,66 (per smaltimento e sgombro) e quelle del collegio peritale, a titolo di risarcimento dei danni subiti. Il tutto oltre ovviamente interessi e rivalutazione come per legge;
condannarsi comunque essa intimata al pagamento di quella somma a risultare dalla espletanda istruttoria; -condannarsi essa intimata al pagamento delle spese e competenze del giudizio con attribuzione al procuratore antistatario. Si costituiva in giudizio la , come in Controparte_1 epigrafe rappresentata, impugnando in toto le domande, le affermazioni, le tesi e le conclusioni rassegnate ex adverso perché infondate in fatto e in diritto, chiedendone il rigetto. Preliminarmente la compagnia convenuta rilevava la carenza di legittimazione attiva della SI.ra per espressa violazione del disposto di cui all'art. 81 c.c. ai Parte_2 sensi del quale “Fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui”. Eccepiva che ai sensi dell'art. 1904 c.c. “Il contratto di assicurazione contro i danni è nullo se, nel momento in cui l'assicurazione deve avere inizio, non esiste un interesse dell'assicurato al risarcimento del danno”. All'uopo opponeva l'insussistenza nel caso in esame di relazione qualificata tra l'assicurata SI.ra Pt_2
e il bene assicurato atteso che la medesima, sebbene firmataria del contratto
[...] assicurativo, la compagnia eccepiva non essere la proprietaria dell'immobile assicurato, alla stessa stregua contestava illegittima la pretesa di pagamento del SI.
non essendo egli parte del contratto di assicurazione stipulato Parte_1 Co dalla SI.ra con la Dunque, eccepiva il difetto di legittimazione Parte_2 attiva e difetto di interesse ad agire della SI.ra . Parte_2
Sempre in via preliminare la compagnia eccepiva la nullità ex art 164 c.p.c. dell'atto introduttivo del giudizio, per carenza dei requisiti di cui agli artt. 38, 163, co. 3, n. 3, 4, 5 e 7 c.p.c. Altresì preliminarmente contestava l'esistenza del vincolo assicurativo con conseguente carenza di legittimazione passiva della Sul punto Controparte_1 sosteneva che in ossequio al disposto di cui all'art. 2697 c.c., fosse onere dell'istante fornire prova di essere legittimata a chiedere la condanna della al CP_1 pagamento dell'indennizzo richiesto in polizza, provando documentalmente che gli eventi relativi al sinistro de quo fossero garantiti dalle clausole contrattuali, nonché nel rispetto delle stesse e delle norme codicistiche in tema di obbligo di cooperazione richiamate nel contratto. All'uopo impugnava integralmente tutti i documenti depositati telematicamente dagli istanti in particolare, contestava l'ammissibilità delle documentazioni prodotte in copia sine fede in quanto cartule ininfluenti e prive di valore probatorio. In particolare, contestava fermamente il documento denominato “computo metrico”, in quanto documento di parte non avente valore probatorio, con l'indicazione degli importi dei lavori di ripristino che eccepiva essere nettamente sproporzionati rispetto all'effettivo valore degli interventi, eventualmente da effettuarsi. Altresì preliminarmente la compagnia eccepiva l'inoperatività della garanzia per dichiarazioni false in sede di stipula - violazione dell'art. 1892 c.c. e conseguente n. 5602/2022 r.g.a.c. Pagina 3 di 11 N. 5602/2022 R.G.A.C.
perdita del diritto all'indennizzo maturato in seguito al sinistro del 29/03/2019 e preteso dagli istanti, per aver fornito dichiarazioni false e reticenti in sede di stipula della polizza “Aig Casa” n° 0000015549 stipulata il 03/07/2020. Precisava sul punto che all'interno del contratto assicurativo, precisamente, nella scheda polizza
“Aig Casa” n° 0000015549 (. doc. n.1), la contraente dichiarava che: • non si sono verificati sinistri sulla polizza abitazione negli ultimi 3 anni;
• il rischio assicurato, ovvero l'appartamento sito in Giugliano in Campania alla Via Primo Maggio n.2 traversa 1, di sua proprietà. Tuttavia, opponeva che da accertamenti effettuati, dopo il verificarsi del sinistro, quanto dichiarato non corrispondesse al vero, in quanto rilevava che il bene assicurato era stato interessato da altro sinistro verificatosi in data 06/05/2017, come dichiarato dalla stessa SI.ra nel corpo del processo verbale Parte_2 conclusivo di perizia (doc. n.3), nonché ribadiva che il bene assicurato fosse di proprietà del SI. come da visura ipocatastale ( doc. n.3). Parte_1
Dunque, nel caso di specie, evidenziava la compagnia assicurativa che le dichiarazioni rese dall'assicurata fossero circostanze inveritiere e pertanto causa di annullamento del contratto ex art 1892 c.c., stante la sussistenza nella specie, dei presupposti disciplinati dal menzionato articolo, ovvero: la dichiarazione inesatta o reticente;
dichiarazione resa con dolo o colpa grave;
reticenza determinate nella formazione del consenso dell'assicuratore. Eccepiva altresì l'inoperatività della polizza per violazione dell'art.
8.1 delle condizioni generali di assicurazione e violazione dell'art.1915 c.c. Sul punto rilevava l'inoperatività della polizza invocata n.00000015549 (cfr. doc. n. 1) giacché l'istante, in violazione delle Condizioni Generali di Polizza, non aveva inviato un elenco dettagliato da trasmettere alla società, nei 10 giorni successivi dall'accadimento del sinistro, precisando la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Richiamava, l'art.
8.1 denominato “obblighi in caso di sinistro” (pag. doc. n.
2 - pag. 18 di 21) laddove lo stesso prevede che il contraente o l'assicurato deve: “… un elenco che indichi tipologia, quantità e valore dei beni danneggiati, documentazione fotografica dei danni, documentazione che attesti l'esistenza e/o il valore delle cose perdute o danneggiate…”. Ribadiva che, nel caso di specie, l'assicurata non aveva mai predisposto e inviato alla compagnia un elenco dettagliato dei danni subiti, specificandone la qualità, quantità e il valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro. Dunque, chiedeva dichiarare la perdita o riduzione del diritto all'indennizzo in capo all'assicurata per violazione degli obblighi gravanti in caso di sinistro, ex artt. 1913-1915 c.c. Eccepiva ancora la compagnia la nullità e/o l'inefficacia delle operazioni di perizia contrattuale e del relativo verbale definitivo di perizia, sottoscritto il 20/04/2022 (cfr. doc. n. 3), in quanto rilevava che la valutazione dei Consulenti Tecnici –Geom. e Arch. – fosse affetta da palesi errori, la cui CP_6 CP_4 mancanza avrebbe impedito al Collegio di procedere alla liquidazione dei relativi danni, nonché dalla violazione delle norme relative al Mandato, ex artt. 1703 - 1710 cod. civ. e 1176, co. 2° cod. civ. In particolare, contestava il di errore per aver Pt_4
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ritenuto adempiuti gli obblighi in capo all'assicurato, che di contro eccepiva disattesi. Contestava inoltre la stima dei danni effettuata dai periti poiché basata su criteri di valutazione incongrui e inattendibili. Pertanto, dispiegava impugnativa chiedendo dichiarare la nullità e/o l'inefficacia delle operazioni di perizia contrattuale e del relativo verbale definitivo di perizia sottoscritto il 20/04/2022. In punto di merito, contestava il fatto storico così come dedotto dall'attrice perché poco chiaro e generico, in particolare eccepiva dallo stesso non evincersi il nesso di causalità tra gli eventi per cui è causa e i danni reclamati. Segnatamente contestava l'esistenza e la regolarità del “vincolo assicurativo” – giacché deduceva che l'istante non aveva prodotto le ricevute attestanti il pagamento dei premi e la regolarità del vincolo assicurativo. Contestava il verificarsi del fatto storico, nelle forme e con le modalità denunciate in citazione atteso che riteneva non provato l'effettivo verificarsi dell'allagamento all'interno dell'appartamento, rilevava altresì l'assenza di alcun rilievo fotografico attestate i danni presuntivamente subiti. Avanzava perplessità circa la relazione tra l'asserita rottura del flessibile e il breve tempo in cui lo stesso avrebbe potuto causare i danni così come elencati nel computo metrico allegato dagli attori. Pertanto, contestava il nesso di causalità tra i danni presuntivamente subiti e l'evento della rottura del flessibile. Rilevava, inoltre, nel corso delle procedure per la valutazione del danno, al momento dell'accesso sui luoghi del sinistro da parte dei consulenti tecnici incaricati, il mancato riscontro dei danni reclamati. Pertanto, ribadendo che l'immobile di proprietà del SI. era stato Parte_1 interessato da altro sinistro, verificatosi in data 06/05/2017, con la medesima dinamica del sinistro de quo, ovvero rottura del flessibile di carico acqua del bagno in camera che provoca danni alle camere, alle mura ed al mobilio, presumeva che i danni reclamati nel caso di specie, potessero essere conseguenza del sinistro avvenuto in data 6.05.2017. Da ultimo contestava la quantificazione dei danni come incongrua, esosa, esorbitante, spropositata, nonché destituita di fondamento logico e giuridico e sfornita di idoneo supporto probatorio. In via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento dell'avversa domanda, chiedeva tener conto di massimali, scoperti e franchigie previste dal contratto di polizza. all'art.2.7 “Franchigie e scoperti” delle Condizioni generali di assicurazione. Concludeva: -In via preliminare: -dichiarare il difetto di legittimazione attiva e di interesse ad agire della SI.ra ; - dichiarare nullo l'atto introduttivo ai sensi dell'art. 164, comma Parte_2
4, c.p.c., per carenza dei requisiti di cui ai n. 3, 4 e 5 dell'art. 163, co. 3, c.p.c., per i motivi suesposti;
-dichiarare la carenza di legittimazione passiva della comparente in quanto non provato il vincolo assicurativo;
Nel merito: -rigettare la domanda come proposta perché assolutamente infondata sia in fatto sia in diritto, e in ogni caso non provata;
- accertare e dichiarare l'inoperatività della polizza per violazione degli art. 1913 e 1915 c.c.; -. accertare e dichiarare l'inesistenza del credito derivante da diritto all'indennizzo per il sinistro del 29/03/2019 vantato nei confronti della da parte degli istanti;
- dichiarare la perdita del Controparte_3 diritto all'indennizzo da parte della contraente per dichiarazioni false e reticenti in sede di stipula
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del contratto di polizza Aig Casa ex art. 1892 c. 1 e 2 c.c.; Con riferimento al Quantum: -nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, contenere la medesima entro i limiti di polizza;
- emettere ogni altro provvedimento del caso. Concessi i termini istruttori di cui all'art 183 comma 6 c.p.c., la causa veniva rinviata per l'adozione dei provvedimenti in ordine alle eventuali istanze istruttorie articolate dalle parti, all'udienza del 23.3.2023. Disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte in base all'art. 127 ter c.p.c., alla data da ultimo indicata, ritenuta ammissibile la prova testimoniale articolata dalle parti, veniva fissata per il relativo espletamento, l'udienza del 2.5.24. Comparivano e venivano escussi i testi di parte attrice e . Sciogliendo la riserva assunta Testimone_1 Testimone_2 all'esito dell'udienza del 2.5.24, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e, in data13.2.2025, trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art 190 c.p.c. 2. Preliminarmente risulta provata la legittimazione delle parti ed invero agli atti la polizza n.00000015549., con la quale la SI.ra assicurava con la Parte_2
Compagnia l'immobile sito Giugliano in Campania (NA) alla Controparte_5
Via I Maggio n. 2, identificato in catasto al foglio 6311, part.lla 942 sub. 105/106 (cfr. doc 1 scheda polizza, produzione parte convenuta 29 agosto 2022). Ed invero una polizza casa, tutela i danni materiali e diretti all'appartamento e ai beni presenti, di guisa che può essere sottoscritta da chi abita nell'appartamento a prescindere dal fatto che sia o meno il proprietario. Parimenti preliminarmente va disattesa l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo atteso che, al contrario, risultano chiaramente individuati i fatti costitutivi della pretesa – contratto di assicurazione contro il rischio stipulato con la convenuta società, verificazione del sinistro rientrante i quelli coperti dalla polizza assicurativa,
– nonché il petitum coincidente con il valore dei danni asseritamente subiti. 3. Sul merito. In via del tutto assorbente e in virtù del principio della decisione della causa sulla base della ragione più liquida — che consente al giudice di accogliere o respingere la domanda sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata alle altre, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre domande secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c. in ossequio ai principi di economia processuale, effettività e tempestività della tutela giurisdizionale (su cui cfr. Cass. SS.UU., 29523/08 e 24883/08 e le recenti Cass. 9936/14 e Cass. 12002/2014) —, va osservato che la domanda proposta da parte attrice si è rivelata infondata nel merito per quanto in appresso osservato. In ordine alle deduzioni in fatto e in diritto formulate dalle stesse parti in causa e all'esito del processo, la domanda proposta da parte attrice si è rivelata palesemente astratte ed ipotetica ed i conseguenti accertamenti e provvedimenti richiesti al Tribunale sono risultati completamente privi di un necessario e correlato interesse, attuale e concreto, ad agire da parte della stessa attrice. Ed invero, in merito pur vero che la Suprema Corte di Cassazione ha precisato che
“L'interesse ad agire in un'azione di mero accertamento non implica necessariamente l'attualità della lesione di un diritto, essendo sufficiente uno stato di incertezza oggettiva, anche non
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preesistente al processo, in quanto sorto nel corso di giudizio a seguito della contestazione sull'esistenza di un rapporto giuridico o sull'esatta portata dei diritti e degli obblighi da esso scaturenti, che non sia superabile se non con l'intervento del giudice.” (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 16262 del 31/07/2015), tuttavia, nella specie, gli specifici provvedimenti richiesti dall'attrice al Tribunale si sono rivelati radicalmente astratti e generici e totalmente avulsi dalla fattispecie concreta dedotta in lite. Ora, dalle difese svolte dalle parti e dalla documentazione da loro prodotta in atti, è emerso incontestato tra le parti “la validità” del contratto di assicurazione tra loro intercorso e dedotto in lite.
È noto, infatti, che la “validità” del negozio attiene ad eventuali vizi della sua fase genetica convogliati nei rimedi della nullità e annullabilità del negozio, nei casi tassativamente previsti dalla legge. Nella specie, tutt'al più, l'aspetto che è venuto effettivamente in contestazione tra le parti è quello relativo alla eventuale riconducibilità dell'evento dedotto in lite nell'ambito dei rischi assicurati col contratto di assicurazione stipulato tra le parti, nonché la sua effettiva operatività nel caso concreto, e non già l'astratta “validità” dello stesso. Ed invero, per quanto innanzi già osservato, un conto è la validità del contratto (sub specie di sua non annullabilità o nullità), in relazione alla sua fase genetica e di conformità del negozio alle cc.dd. regole di validità poste dall'ordinamento (circostanza che —risulta documentalmente provata, peraltro la stessa convenuta ha depositato le condizioni generali di cui alla scheda polizza “Aig Casa” n° 0000015549.); altro conto è la eventuale riconducibilità dell'evento dedotto in lite nell'ambito della copertura assicurativa: aspetto che, invece, attiene, non alla
“validità” del contratto, bensì all'accertamento dell'estensione oggettiva e temporale del contratto assicurativo, nonché alla concreta sussumibilità dell'evento di danno verificatosi nella specie nell'ambito del contratto stesso (tanto che, infatti, la Suprema Corte di Cassazione ha avuto più volte modo di precisare che, in tema di assicurazione contro i danni, il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un danno verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, essendo pertanto onere dell'assicurato dimostrare che si è verificato un rischio coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui reclama il ristoro, analogo onere incombendo sull'assicurato con riferimento agli elementi temporali e spaziali della garanzia — cfr. Cass., 8 gennaio 1987, n. 17; Cass., 4 marzo 1978, n. 1081 — ; dunque, poiché il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un danno verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato, ai sensi dell'art. 2697 c.c. spetta all'assicurato/danneggiato dimostrare che si è verificato un evento rientrante nell'oggetto della garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno del quale si chiede il ristoro — cfr. Cass., 17 maggio 1997, n. 4426 — ; tutti aspetti, dunque, che non hanno evidentemente nulla a che vedere con l'astratta “validità” del contratto di assicurazione). Orbene, nella vicenda in esame, la domanda avanzata dagli attori è qualificabile come azione di adempimento contrattuale diretta al conseguimento dell'indennizzo previsto dalle condizioni di polizza per il verificarsi dell'evento concretizzante il n. 5602/2022 r.g.a.c. Pagina 7 di 11 N. 5602/2022 R.G.A.C.
rischio oggetto della copertura assicurativa. A fronte di ciò l'Assicurazione convenuta, al fine di escludere l'operatività dell'obbligazione indennitaria azionata, eccepiva nel merito l'esclusione della garanzia assicurativa in ragione della mancata prova del fatto storico generatore del pregiudizio subito dall'assicurata. Avvicinandoci ancor più al merito della domanda così come formulata dall'attrice, quale effettiva richiesta di accertamento di rientranza dell'evento denunciato nell'ambito della copertura assicurativa oggetto del contratto di assicurazione dedotto in lite, una tale domanda risulta essere stata formulata dall'istante in modo totalmente astratto ed ipotetico. Premesso, infatti, che un tale accertamento può essere condotto, non in maniera astratta ed ipotetica, ma soltanto in concreto ed in relazione al preciso evento di danno dedotto, nella specie parte attrice non ha in alcun modo né dedotto né provato alcunché da cui poter ricavare le modalità concrete di svolgimento dell'ipotetico sinistro denunciato, essendosi limitata unicamente a riferire sul punto
“la rottura di una tubazione all'interno dell'abitazione”, da cui sarebbero derivati ingenti danni . Ora, tali scarne affermazioni (non integrate da alcun ulteriore e pregnante elemento probatorio da cui si possa trarre qualche dato ulteriore rispetto alla concretezza fattuale dell'evento dedotto) non consentono di formulare alcun giudizio (necessariamente calato nella specificità della fattispecie concreta) in ordine alla sussistenza della responsabilità indennitaria della convenuta Compagnia Assicurativa (ancorché sul versante prettamente accertativo). In altri termini, dall'esame della polizza assicurativa in oggetto ed in particolare dall'esame della sezione delle condizioni generali di polizza (versata in atti dalle parti) si evince che la società risponde dei danni materiali e diretti causati all'immobile da fuoriuscita di acqua a seguito di rottura accidentale di impianti idrico al servizio del fabbricato. Al riguardo la S.C. ha infatti così statuito: è noto, tuttavia, come il rischio previsto nel contratto di assicurazione sia di norma un rischio delimitato, attraverso patti di vario genere che circoscrivono, a seconda delle volontà delle parti e del premio pagato, l'indennizzabilità ai sinistri derivanti da determinate cause, ovvero ai sinistri consistiti in determinati eventi, od ancora ai sinistri che abbiano prodotto determinati effetti. Per effetto dell'inserimento nel contratto di assicurazione di queste clausole di delimitazione del rischio, gli effetti avversi cui l'assicurato è teoricamente esposto possono essere classificati in tre categorie: (a) i rischi inclusi;
(b) i rischi esclusi;
(c) i rischi non compresi. I rischi inclusi sono quelli per i quali il contratto accorda all'assicurato il pagamento dell'indennizzo. I rischi esclusi sono quelli del tutto estranei al contratto (ad es., il rischio di infortuni rispetto ad una polizza che copra la responsabilità civile). I rischi non compresi sono invece quelli che astrattamente rientrerebbero nella generale previsione contrattuale, ma l'indennizzabilità dei quali è esclusa con un patto espresso di delimitazione del rischio (ad esempio, in un contratto di assicurazione contro i danni da incendio, si esclude l'indennizzabilità degli incendi provocati dal fulmine).
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La distinzione appena riassunta, risalente e condivisa da sapiente dottrina, riverbera effetti sul piano del riparto dell'onere della prova. La circostanza che l'evento dannoso rientri tra i “rischi inclusi” è fatto costitutivo della pretesa, e va provata dall'assicurato. La circostanza che l'evento verificatosi rientri fra i rischi “non compresi” costituisce invece un fatto impeditivo della pretesa attorea, e va provato dall'assicuratore. Tale circostanza, infatti, non rappresenta un fatto costitutivo della domanda, ma un fatto costitutivo dell'eccezione di non indennizzabilità, e come tale deve essere dimostrato da chi quell'eccezione intenda sollevare” (cfr. Cass. 1558/2018). Nel caso di specie, opina il Tribunale che l'attrice, oltre a non aver fornito la prova della rottura accidentale delle “tubazione”, non abbia prima ancora dedotto la causa dell'asserita rottura, tantomeno specificato il rapporto eziologico con i pretesi e non provati danni dei quali ha chiesto il ristoro, né dirimenti in tal senso sono apparse le propalazioni dei testi escussi.
Sul punto ha dichiarato: “…era una sera del 29.3.2019 eravamo in Testimone_1 coppia a Giugliano siamo tornati a casa di abbiamo aperto la porta e abbiamo visto Parte_3 acqua che scendeva da sopra il secondo piano;
abbiamo aperto la porta dell'appartamento e abbiamo trovato acqua in tutta la casa, poi la è andata a chiudere la chiave d'arresto che Pt_2 sta nel bagno principale;
mi sono avvicinato e ho visto il flessibile nel pressi del lavandino che recava un buco e dal quale cadeva acqua;
abbiamo asciugato tutta l'acqua sono stati fatti dei lavori;
so che nell'abitazione prima dell'evento, imbiancatura, qualche parete di cartongesso li colloco nell'anno 2017”(cfr. verbale udienza del 2.05.24). Alla stessa stregua l'ulteriore teste di parte attrice dichiarava: “… nel 29.3.2019 io stavo con la moglie, e Tes_2 Parte_3 CP_4 la compagna, siamo tornati a casa, era 20.30 circa, salendo per le scale che conducevano al 2 piano ci siamo resi conto che cadeva dell'acqua, hanno aperto la porta e ci siamo accorti che c'era la casa piena d'acqua, siamo andati nel bagno principale seguendo , la quale è entrata per Pt_2 prima e chiudeva la chiave d'arresto, l'acqua scendeva dall'armadietto che allocava il lavandino , abbiamo aperto l'armadietto e abbiamo visto che stava un buco posto nel flessibile sotto il lavandino”. D'altro lato, una mera enunciazione astratta di riconducibilità di un ipotetico evento di danno nell'ambito dei rischi assicurativi coperti dal contratto intercorso tra le parti, sarebbe pronuncia priva di qualsivoglia utilità pratica e giuridica per la stessa. Ed invero, la rientranza dell'evento di danno nell'ambito dell'oggetto della copertura assicurativa stipulata tra le parti dipende da circostanze concrete (e non meramente astratte ed ipotetiche), quali l'effettivo svolgimento del fatto storico, l'evento di danno verificatosi nella specie, la sua riconducibilità causale ad eventuale responsabilità dell'assicurato; circostanze di cui l'attrice ha completamente obliterato, non solo e non tanto la prova, ma anche la deduzione e compiuta allegazione. Sotto altro rilevante aspetto, gli attori hanno dedotto e prodotto agli atti il verbale di perizia reso all'esito del procedimento recante n.r.g.3191/21 (produzione attori). In merito, la consolidata giurisprudenza di legittimità della Suprema Corte di Cassazione ha affermato che la clausola di un contratto di Assicurazione che preveda la devoluzione a due periti, nominati dalle parti, della liquidazione del n. 5602/2022 r.g.a.c. Pagina 9 di 11 N. 5602/2022 R.G.A.C.
danno, in mancanza di accordo diretto sull'entità del danno stesso e sulla misura degli indennizzi, concreta la previsione di una perizia contrattuale, la quale ricorre quando le parti deferiscano ad uno o più terzi, scelti per la loro particolare competenza tecnica, il compito, non di risolvere una controversia giuridica, bensì di formulare un apprezzamento tecnico che esse parti si impegnano ad accettare come diretta espressione della loro volontà negoziale (cfr., ex multis, Cass. 5544/1981; Cass. 13954/2005; 10705/2017; Cass. 28511/2018). In tali casi — sempre la giurisprudenza di legittimità — in più occasioni ha chiarito che qualora il contratto di assicurazione preveda una perizia contrattuale, e cioè che la liquidazione dell'indennizzo avvenga ad opera di uno o più periti all'uopo nominati, la domanda giudiziale di pagamento è improponibile, per una ragione di incompatibilità logico-giuridica, fino a quando il perito o i periti non abbiano proceduto alla liquidazione, anche se il contratto stesso nulla disponga in proposito;
infatti, nella clausola di un contratto di assicurazione che preveda una perizia contrattuale (con il deferimento ad un collegio di esperti di accertamenti da farsi in base a regole tecniche e con l'impegno ad accettarne le conclusioni come diretta espressione della volontà dei contraenti), è insita la temporanea rinunzia alla tutela giurisdizionale dei diritti nascenti dal rapporto contrattuale, nel senso che, prima e durante il corso della procedura contrattualmente prevista, le parti stesse non possono proporre davanti al giudice le azioni derivanti dal suddetto rapporto (cfr. Cass. 14302/1999; Cass. 4954/1999; Cass. 3609/1999; Cass. 1680/1999). Ebbene, non vi sono dubbi che, nella specie, parte attrice abbia chiesto di demandare al Tribunale adito i medesimi accertamenti di fatto in materia di accertamento della valutazione dell'eventuale indennizzo assicurativo dovuto che le parti hanno, invece, contrattualmente convenuto di demandare ai periti. Tuttavia, pur volendo procedere all'esame di merito dalla proposta domanda, deve osservarsi che, all'esito del processo, la domanda di indennizzo formulata da parte attrice è rimasta del tutto astratta e indeterminata, non essendo stata fornita alcuna adeguata e attendibile prova, non compiutamente specificata e individuata nella sua quantità, qualità, specie e di ogni ulteriore utile elemento di univoca individuazione. Alla luce di quanto precede stante il lacunoso quadro istruttorio offerto dalla istante, le su evidenziate lacune istruttorie avrebbero reso persino superflua e palesemente esplorativa una eventuale CTU disposta sul punto, dato che "la consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati. (Principio affermato ai sensi dell'art. 360 bis, primo comma, cod. proc. civ.)." (cfr. Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 3130 del 08/02/2011). Per tutto quanto precede, la domanda attorea non può che essere integralmente rigettata.
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4.Sulle spese di lite. Le spese di lite seguono strettamente la soccombenza, e sono liquidate, come in dispositivo, in virtù del D.M. Giustizia 55/2014, in relazione al valore della controversia (secondo la quantificazione della domanda così come operata dall'attrice nel proprio atto introduttivo e nelle conclusioni in atti) e all'attività concretamente esercitata dal difensore costituito per parte resistente costituita (estrinsecatasi nelle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria, di cui al richiamato D.M., avuto, tuttavia, riguardo alla limitata attività processuale svolta e alla non complessità delle questioni, di fatto e di diritto, dirimenti ai fini decisori).
P.Q.M
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II Sezione Civile, in persona del G.M., Dott.ssa Matilde Boccia, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 5602/2022 R.G.A.C., avente ad oggetto “solo danni a cose”, ogni contraria istanza disattesa e questione assorbita, così provvede:
-rigetta la domanda proposta da parte attrice, per le ragioni di cui in motivazione;
- condanna parte attrice, al pagamento, in favore di parte convenuta, in persona del legale rappresentante p.t., delle spese di lite per il presente giudizio, che si liquidano in complessivi euro 2.540,00, per compensi professionali, in assenza di spese vive documentate, oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% sui compensi, IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Così deciso in Aversa, 30/05/2025
IL GIUDICE
(dott.ssa Matilde Boccia)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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