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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 27/01/2025, n. 33 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 33 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 4444/2024
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c., presentato dai coniugi separati
(C.F. , nato a [...] il [...] e ivi Parte_1 C.F._1 residente rappresentato e difeso dall'Avv. Patriarca Lucetta del Foro di Vercelli
E
(C.F. , nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
23/07/1986 e ivi residente rappresentata e difesa dall'Avv. Patriarca Lucetta del Foro di Vercelli
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 20/12/2024 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario in Orta San Giulio (NO) il 16/06/2012, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 28, Parte II - Serie A, Anno 2012.
Dall'unione è nato, in data 14/09/2016, il figlio , ancora minore. Per_1
I coniugi si sono per mutuo consenso separati con sentenza n. 527 del 13/11/2023 di questo
Tribunale e non risulta che si siano mai riconciliati.
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
pagina 1 di 4 Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che con il decreto di fissazione di udienza è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- DATO ATTO che risultano decorsi i termini di legge dalla separazione perché si possa procedere alla pronuncia di divorzio (ex art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970);
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- VERIFICATA la rispondenza dell'accordo intervenuto all'interesse della prole, quanto alla forma di affido, collocazione e al diritto di visita del genitore non collocatario, adeguata a garantire al figlio minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità;
- RITENUTE le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, idonee a garantire al figlio minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione e che pertanto sussistano i presupposti per recepire le condizioni concordate;
- RITENUTO che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, nonché
l'età del figlio minore, consentano di stimare non necessaria l'audizione diretta dello stesso (ex art. 473-bis.4 c.p.c.);
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a PRESA D'ATTO delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI VERCELLI
PRONUNCIA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario tra Pt_1
e in Orta San Giulio (NO) il 16/06/2012, trascritto nei Registri dello
[...] Controparte_1
Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 28, Parte II - Serie A, Anno 2012 alle seguenti
CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. è affidato congiuntamente ad entrambi i genitori che gestiranno il minore per pari Per_1 tempo;
i genitori si alterneranno nella cura del figlio turnando su due settimane con il programma di seguito illustrato per evitare al minore un tempo lungo di distacco dall'uno e dall'altro genitore.
• Prima settimana: lunedì e martedì con la mercoledì e giovedì con il PAPÀ, CP_2 venerdì, sabato e domenica con la CP_2
• seconda settimana: lunedì e martedì con il PAPÀ, mercoledì e giovedì con la CP_2 venerdì, sabato e domenica con il PAPÀ.
pagina 2 di 4 Durante le vacanze Natalizie e Pasquali, nonché in occasione delle festività civili o religiose infrasettimanali, salvo diversi e migliorativi accordi raggiunti fra i genitori, sarà Per_1 curato e gestito con le modalità sottoindicate:
− le vacanze Natalizie e Pasquali saranno trascorse da per metà periodo con Per_1 ciascuno dei genitori che si alternerà con il minore.
trascorrerà il Natale e Santo Stefano con l'uno o l'altro dei genitori ad anni alterni. Per_1
La prima metà delle vacanze natalizie spetterà al genitore con cui il figlio minore avrà trascorso Santo Stefano;
all'altro genitore spetterà la seconda metà. Le vacanze Pasquali verranno trascorse per metà con un genitore e per l'altra metà con l'altro genitore, in maniera tale che un anno la madre stia con il figlio il giorno di Pasqua e l'anno dopo il Lunedì dell'Angelo, in alternanza con il padre;
− tutte le altre festività civili o religiose verranno trascorse un anno con un genitore ed un anno con l'altro, secondo il principio dell'alternanza, qualora la vacanza scolastica in occasione della festività non superi i tre giorni altrimenti verranno trascorse per metà del periodo con un genitore e per l'altra metà con l'altro genitore;
− nelle vacanze estive frequenterà il Centro Estivo e trascorrerà con ciascuno dei Per_1 genitori due settimane, anche non consecutive, in periodo da concordarsi fra i medesimi genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
− durante il periodo di vacanza sarà sospeso l'ordinario calendario di incontri;
tuttavia, il genitore che ha con sé il figlio dovrà comunicare all'altro, prima della partenza, il luogo di villeggiatura;
dovranno inoltre essere garantiti al figlio contatti telefonici giornalieri con il genitore in quel momento non collocatario, in una fascia oraria stabilita su accordo delle parti e, in difetto di accordo, compresa tra le ore 18.30 e le 19.30;
− in assenza dei genitori sarà gestito e curato dai nonni materni o paterni. A tal Per_1 proposito, i genitori concordano che, al fine di preservare al minore, per quanto possibile, le abitudini acquisite, sia affidato alle cure dei nonni paterni ogni martedì Per_1 pomeriggio fino al rientro dei genitori e a quelle dei nonni materni ogni venerdì pomeriggio fino al rientro dei genitori;
2. i genitori concordano che la responsabilità genitoriale sia esercitata congiuntamente da entrambi con riferimento alle decisioni di particolare rilevanza attinenti all'educazione, l'istruzione e la salute del figlio, e disgiuntamente con riferimento alle decisioni di ordinaria amministrazione nel periodo di convivenza del figlio minore con ciascun genitore;
3. i genitori sopporteranno al 50% ciascuno tutte le spese necessarie per , diverse da Per_1 vitto e alloggio, versando entrambi la somma di euro 150,00 mensili su una Carta di Credito prepagata che verrà all'uopo attivata e sarà utilizzata dai genitori per il pagamento delle sopra dette spese. I genitori concordano che la detta Carta di Credito resti principalmente nella disponibilità della madre che procederà al pagamento delle spese necessarie per il minore senza obbligo di rendiconto e consegnerà la scheda al padre in occasione dei fine settimana e del periodo di vacanza di sua spettanza. L'estratto conto della detta Carta sarà mensilmente condiviso fra i genitori. Per l'indicazione e le modalità di concertazione in ordine alle spese straordinarie del figlio i genitori faranno riferimento al protocollo di questo
Tribunale, che dichiarano di conoscere;
4. si dà atto che quale condizione funzionale e indispensabile alla risoluzione della crisi familiare le parti convengono che l'immobile ex casa coniugale, sito in Gattinara (VC), Via
Biella n. 30, villetta a schiera con autorimessa, nel complesso immobiliare denominato
“Residenza delle Vigne” (censito al N.C.E.U. foglio 28 mappale 384 sub. 24, derivante dalla fusione dei mappali 334, 357, 359, 343, 348, 361, 350, 351 e 363, Ente Urbano di are pagina 3 di 4 27.68, A/2 cl 2 v. 8,5 R.C. 812,13), sia venduto a prezzo non inferiore ad € 230.000,00 e il ricavato dalla vendita sia spartito fra loro al 50%. I sig.ri e si obbligano Pt_1 CP_1
a pubblicare l'offerta di vendita dell'immobile, corredata da fotografie dello stesso, su siti specializzati entro e non oltre il 15.01.2025;
5. le parti convengono che fino alla vendita il sig. abiti la casa ex coniugale versando Pt_1 mensilmente alla moglie la metà del valore locativo della medesima già stabilito in € 700,00 per l'intero;
6. le parti convengono che l'assegno Unico di Famiglia per il figlio venga percepito Per_1 integralmente dalla signora . Il signor si obbliga ed impegna a consegnare CP_1 Pt_1 alla moglie la documentazione necessaria alla presentazione della relativa domanda;
7. si dà atto che le parti riconoscono che il denaro depositato nel conto deposito CP_3
[...] sia accantonato per il figlio . Sul detto conto Per_1 deposito continuerà ad essere versata ogni altra somma di spettanza del minore fin tanto che lo stesso non avrà compiuto 18 anni di età. Il sig. si obbliga e impegna a Parte_1 consegnare alla sig.ra l'estratto conto del descritto conto deposito ogni 6 mesi CP_1 affinché la stessa sig.ra abbia contezza dei denari accantonati per il figlio;
CP_1
8. si dà atto che le detrazioni fiscali per le spese afferenti al figlio (anche per le spese Per_1 scolastiche e mediche, ecc.) verranno godute integralmente dalla signora CP_1
[...]
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 27/01/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 4444/2024
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c., presentato dai coniugi separati
(C.F. , nato a [...] il [...] e ivi Parte_1 C.F._1 residente rappresentato e difeso dall'Avv. Patriarca Lucetta del Foro di Vercelli
E
(C.F. , nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
23/07/1986 e ivi residente rappresentata e difesa dall'Avv. Patriarca Lucetta del Foro di Vercelli
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 20/12/2024 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario in Orta San Giulio (NO) il 16/06/2012, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 28, Parte II - Serie A, Anno 2012.
Dall'unione è nato, in data 14/09/2016, il figlio , ancora minore. Per_1
I coniugi si sono per mutuo consenso separati con sentenza n. 527 del 13/11/2023 di questo
Tribunale e non risulta che si siano mai riconciliati.
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
pagina 1 di 4 Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che con il decreto di fissazione di udienza è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- DATO ATTO che risultano decorsi i termini di legge dalla separazione perché si possa procedere alla pronuncia di divorzio (ex art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970);
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- VERIFICATA la rispondenza dell'accordo intervenuto all'interesse della prole, quanto alla forma di affido, collocazione e al diritto di visita del genitore non collocatario, adeguata a garantire al figlio minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità;
- RITENUTE le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, idonee a garantire al figlio minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione e che pertanto sussistano i presupposti per recepire le condizioni concordate;
- RITENUTO che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, nonché
l'età del figlio minore, consentano di stimare non necessaria l'audizione diretta dello stesso (ex art. 473-bis.4 c.p.c.);
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a PRESA D'ATTO delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI VERCELLI
PRONUNCIA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario tra Pt_1
e in Orta San Giulio (NO) il 16/06/2012, trascritto nei Registri dello
[...] Controparte_1
Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 28, Parte II - Serie A, Anno 2012 alle seguenti
CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. è affidato congiuntamente ad entrambi i genitori che gestiranno il minore per pari Per_1 tempo;
i genitori si alterneranno nella cura del figlio turnando su due settimane con il programma di seguito illustrato per evitare al minore un tempo lungo di distacco dall'uno e dall'altro genitore.
• Prima settimana: lunedì e martedì con la mercoledì e giovedì con il PAPÀ, CP_2 venerdì, sabato e domenica con la CP_2
• seconda settimana: lunedì e martedì con il PAPÀ, mercoledì e giovedì con la CP_2 venerdì, sabato e domenica con il PAPÀ.
pagina 2 di 4 Durante le vacanze Natalizie e Pasquali, nonché in occasione delle festività civili o religiose infrasettimanali, salvo diversi e migliorativi accordi raggiunti fra i genitori, sarà Per_1 curato e gestito con le modalità sottoindicate:
− le vacanze Natalizie e Pasquali saranno trascorse da per metà periodo con Per_1 ciascuno dei genitori che si alternerà con il minore.
trascorrerà il Natale e Santo Stefano con l'uno o l'altro dei genitori ad anni alterni. Per_1
La prima metà delle vacanze natalizie spetterà al genitore con cui il figlio minore avrà trascorso Santo Stefano;
all'altro genitore spetterà la seconda metà. Le vacanze Pasquali verranno trascorse per metà con un genitore e per l'altra metà con l'altro genitore, in maniera tale che un anno la madre stia con il figlio il giorno di Pasqua e l'anno dopo il Lunedì dell'Angelo, in alternanza con il padre;
− tutte le altre festività civili o religiose verranno trascorse un anno con un genitore ed un anno con l'altro, secondo il principio dell'alternanza, qualora la vacanza scolastica in occasione della festività non superi i tre giorni altrimenti verranno trascorse per metà del periodo con un genitore e per l'altra metà con l'altro genitore;
− nelle vacanze estive frequenterà il Centro Estivo e trascorrerà con ciascuno dei Per_1 genitori due settimane, anche non consecutive, in periodo da concordarsi fra i medesimi genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
− durante il periodo di vacanza sarà sospeso l'ordinario calendario di incontri;
tuttavia, il genitore che ha con sé il figlio dovrà comunicare all'altro, prima della partenza, il luogo di villeggiatura;
dovranno inoltre essere garantiti al figlio contatti telefonici giornalieri con il genitore in quel momento non collocatario, in una fascia oraria stabilita su accordo delle parti e, in difetto di accordo, compresa tra le ore 18.30 e le 19.30;
− in assenza dei genitori sarà gestito e curato dai nonni materni o paterni. A tal Per_1 proposito, i genitori concordano che, al fine di preservare al minore, per quanto possibile, le abitudini acquisite, sia affidato alle cure dei nonni paterni ogni martedì Per_1 pomeriggio fino al rientro dei genitori e a quelle dei nonni materni ogni venerdì pomeriggio fino al rientro dei genitori;
2. i genitori concordano che la responsabilità genitoriale sia esercitata congiuntamente da entrambi con riferimento alle decisioni di particolare rilevanza attinenti all'educazione, l'istruzione e la salute del figlio, e disgiuntamente con riferimento alle decisioni di ordinaria amministrazione nel periodo di convivenza del figlio minore con ciascun genitore;
3. i genitori sopporteranno al 50% ciascuno tutte le spese necessarie per , diverse da Per_1 vitto e alloggio, versando entrambi la somma di euro 150,00 mensili su una Carta di Credito prepagata che verrà all'uopo attivata e sarà utilizzata dai genitori per il pagamento delle sopra dette spese. I genitori concordano che la detta Carta di Credito resti principalmente nella disponibilità della madre che procederà al pagamento delle spese necessarie per il minore senza obbligo di rendiconto e consegnerà la scheda al padre in occasione dei fine settimana e del periodo di vacanza di sua spettanza. L'estratto conto della detta Carta sarà mensilmente condiviso fra i genitori. Per l'indicazione e le modalità di concertazione in ordine alle spese straordinarie del figlio i genitori faranno riferimento al protocollo di questo
Tribunale, che dichiarano di conoscere;
4. si dà atto che quale condizione funzionale e indispensabile alla risoluzione della crisi familiare le parti convengono che l'immobile ex casa coniugale, sito in Gattinara (VC), Via
Biella n. 30, villetta a schiera con autorimessa, nel complesso immobiliare denominato
“Residenza delle Vigne” (censito al N.C.E.U. foglio 28 mappale 384 sub. 24, derivante dalla fusione dei mappali 334, 357, 359, 343, 348, 361, 350, 351 e 363, Ente Urbano di are pagina 3 di 4 27.68, A/2 cl 2 v. 8,5 R.C. 812,13), sia venduto a prezzo non inferiore ad € 230.000,00 e il ricavato dalla vendita sia spartito fra loro al 50%. I sig.ri e si obbligano Pt_1 CP_1
a pubblicare l'offerta di vendita dell'immobile, corredata da fotografie dello stesso, su siti specializzati entro e non oltre il 15.01.2025;
5. le parti convengono che fino alla vendita il sig. abiti la casa ex coniugale versando Pt_1 mensilmente alla moglie la metà del valore locativo della medesima già stabilito in € 700,00 per l'intero;
6. le parti convengono che l'assegno Unico di Famiglia per il figlio venga percepito Per_1 integralmente dalla signora . Il signor si obbliga ed impegna a consegnare CP_1 Pt_1 alla moglie la documentazione necessaria alla presentazione della relativa domanda;
7. si dà atto che le parti riconoscono che il denaro depositato nel conto deposito CP_3
[...] sia accantonato per il figlio . Sul detto conto Per_1 deposito continuerà ad essere versata ogni altra somma di spettanza del minore fin tanto che lo stesso non avrà compiuto 18 anni di età. Il sig. si obbliga e impegna a Parte_1 consegnare alla sig.ra l'estratto conto del descritto conto deposito ogni 6 mesi CP_1 affinché la stessa sig.ra abbia contezza dei denari accantonati per il figlio;
CP_1
8. si dà atto che le detrazioni fiscali per le spese afferenti al figlio (anche per le spese Per_1 scolastiche e mediche, ecc.) verranno godute integralmente dalla signora CP_1
[...]
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 27/01/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
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