Articolo 1 della Legge 14 ottobre 1960, n. 1229
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18 novembre 1960
Art. 1. Articolo unico.

Il numero 3° della tabella di valutazione dei titoli nei concorsi a cattedre negli Istituti medi di istruzione, allegata alla legge 2 agosto 1952, n. 1132 , e' modificato come segue:

Al paragrafo A) e' aggiunta la seguente lettera:
"e) insegnamento di ruolo e non di ruolo prestato, dopo il compimento del 24° anno di eta', in scuole elementari che abbiano il riconoscimento legale degli studi". Il paragrafo B) e' abrogato:
Dopo il primo comma del paragrafo D) e' aggiunto il seguente:
"Per qualifiche identiche o equivalenti, riportate nell'ultimo triennio di insegnamento in scuole elementari che abbiano il riconoscimento legale degli studi, e' attribuito un punteggio pari ai due terzi di quello previsto dal presente paragrafo D), per l'insegnamento negli Istituti medi, salva l'eventualita' di concorsi specifici a cattedre di pedagogia, nel qual caso la qualifica sara' valutata per intero".
L'ultimo comma del paragrafo D) e' sostituito dal seguente:
"Gli anni di insegnamento prestato con qualifica inferiore a "sufficiente" non sono computati agli effetti del punteggio dei titoli didattici di cui al paragrafo A)".

Entrata in vigore il 18 novembre 1960