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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 18/07/2025, n. 265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 265 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
Sezione Distaccata di Sassari
La Corte, composta dai sigg. Magistrati
Dott. Cinzia Caleffi Presidente
Dott. Cristina Fois Consigliere – relatore
Dott. Doriana Meloni Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 294 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 promossa da
( ) in cui è confluita l' Parte_1 P.IVA_1 [...]
Parte_2 Controparte_1
già , rappresentate e difese
[...] Controparte_2 dall'Avv. Giacomo De Cesaris, come da procura in atti;
appellanti contro
(C.f. ), rappresentata da ( ) Controparte_3 P.IVA_2 Controparte_4 P.IVA_3 rappresentata e difesa dall'Avv. Sara Demontis, come da procura in atti;
(c.f. e P.Iva , rappresentata e Parte_3 P.IVA_4 P.IVA_5 difesa dagli Avv.ti Francesca e Fernando Pes, come da procura in atti;
appellati
(c.f. ) e (c.f. ) Controparte_5 P.IVA_6 Controparte_6 P.IVA_7 appellati contumaci oggetto: opposizione all'esecuzione.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 791/2024, pubblicata il 26/6/2024, il Tribunale di Sassari rigettava l'opposizione proposta dalle odierne appellanti avverso l'esecuzione immobiliare intrapresa da Intesa San Paolo
s.p.a., cui era subentrata la cessionaria , nei confronti di CP_3 [...]
procedura nella quale erano intervenuti Parte_2 [...] per conto di Sardaleasing S.p.a. ed Agenzia delle Entrate-Riscossione. L'unico Controparte_7 motivo di opposizione proposto riguardava la nullità del mutuo ipotecario, concesso in favore della per l'importo di € 1.450.000 e garantito da ipoteca iscritta sui beni sociali, Controparte_1 per superamento del limite di finanziabilità previsto dall'art. 38 comma 1 TUB e delibera CICR
22.4.1995.
Il tribunale riteneva infondata l'unica ragione di opposizione facendo applicazione dell'orientamento giurisprudenziale, ormai suggellato dalle Sezioni Unite con la nota sentenza n.
33719 del 16.11.2022, che ha escluso che il superamento del limite di finanziabilità possa determinare l'invalidità del contratto di mutuo fondiario.
Il tribunale statuiva sulle spese di lite secondo soccombenza condannando le opponenti al pagamento di € 20.357,00 in favore di ciascuna parte convenuta.
Avverso la sentenza hanno proposto appello le società indicate in epigrafe censurando la sola statuizione sulle spese di lite per contrarietà con i principi di cui all'art. 91 c.c. per una duplice ragione: a) a fronte del contrasto giurisprudenziale il tribunale avrebbe dovuto compensare almeno in parte le spese di lite, quantomeno nei rapporti con i creditori intervenuti nella procedura, pertanto coinvolti nell'opposizione ex 615 in quanto litisconsorti necessari ma estranei al rapporto di mutuo oggetto dei motivi di opposizione;
b) l'abnorme liquidazione delle spese di lite in misura di €
20.357,00 in favore di tutte le parti, anche dei litisconsorti necessari, nonostante avessero svolto difese analoghe a quelle di . CP_3
Contr
e hanno resistito all'appello, concludendo per il rigetto, mentre sono rimasti CP_3 contumaci e . CP_5 Controparte_6
La causa, senza ulteriore attività istruttoria e dopo breve discussione, è stata decisa all'odierna udienza nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c. previa assegnazione di termini per la precisazione delle conclusioni e il deposito di note conclusionali.
******
Entrambi i motivi sono infondati.
Ad avviso della Corte il tribunale, nel condannare le opponenti alle spese di lite, ha fatto corretta applicazione del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c.. Contrariamente a quanto sostenuto dalle appellanti, non ricorreva neppure l'ipotesi di cui all'art. 92 2 comma c.p.c., che attribuisce al giudice la possibilità (e non il dovere) di compensare le spese di lite in caso di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti. Nel caso di specie, il contrasto giurisprudenziale sugli effetti del superamento del limite di finanziabilità del contratto di mutuo fondiario, effettivamente esistente in passato, era stato già risolto dalle Sezioni Unite della
Cassazione, chiaramente nel senso opposto a quello perorato dalle opponenti, con la citata sentenza n. 33719/2022, dunque precedentemente all'instaurazione del presente giudizio, con atto notificato alle controparti nell'ottobre 2023. Non solo, il Tribunale aveva persino già richiamato l'arresto delle Sezioni Unite nel provvedimento cautelare di rigetto della sospensiva (ordinanza del 25/8/2023).
Nonostante ciò, le opponenti, con un'ostinazione ai limiti della temerarietà, hanno instaurato comunque il giudizio di merito con la consapevolezza del quasi sicuro esito infausto, vista la soluzione data dalle Sezioni Unite all'unica questione giuridica intorno alla quale ruotava l'opposizione.
Dunque, non c'era agli atti nessun elemento che potesse giustificare una compensazione delle spese di una lite, instaurata e proseguita dalle opponenti nonostante la consapevolezza dell'infondatezza.
Ma la statuizione del primo giudice è corretta anche con riferimento all'importo liquidato, di €
20.357,00 in favore di ciascuna controparte, persino inferiore ai valori medi previsti per le cause di valore compreso tra € 260.001 a €520.000 (€ 22.457).
Il valore delle cause di opposizione all'esecuzione forzata si determina infatti dal credito per cui si procede (art. 17 c.p.c.), e nel caso di specie procedeva per oltre un milione di euro CP_3
Contr e era intervenuta in forza di un titolo esecutivo (contratti di muto 24.2.2005 e 31.5.2005 a rogito dr. Notaio in Sassari) per un credito di oltre due milioni, mentre non risulta in Persona_1 alcun modo documentato, neppure nel giudizio d'appello, l'entità del credito di Sardaleasing.
La causa si è poi svolta in tutte le fasi processuali, compresa quella di trattazione/istruttoria, che ben può limitarsi, come accaduto nel caso in oggetto, al solo scambio delle memorie istruttorie e all'esame della documentazione, peraltro corposa, prodotta da tutte le parti.
Infine, l'infondatezza dell'opposizione all'esecuzione ha determinato una soccombenza delle opponenti anche nei rapporti con i restanti creditori intervenuti nel processo esecutivo e pertanto litisconsorti necessari del giudizio di opposizione. Creditori interessati a mantenere in vita l'esecuzione forzata ed opporsi alla caducazione del procedimento esecutivo per effetto dell'auspicata declaratoria di nullità del contratto di mutuo e conseguente inesistenza del titolo esecutivo del creditore procedente (cfr. conclusioni atto di citazione in opposizione). che hanno svolto concreta attività difensiva in tutte le fasi del giudizio, compresa CP_9 quella cautelare, depositando puntualmente memorie difensive e documenti.
Sul tema del litisconsorzio nelle opposizioni esecutive, anche da ultimo, Cassazione n.
7478 del 20/03/2025 ha chiarito che “ In tema di opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 2,
c.p.c., ove la contestazione attenga alla singola azione esecutiva esercitata dal creditore pignorante
o interveniente, non si configura alcun litisconsorzio necessario dei creditori estranei alle doglianze dell'opponente (ferma la possibilità che gli stessi, nel concorso dei relativi presupposti, spieghino un intervento adesivo dipendente o vengano fatti oggetto di una mera denuntiatio litis), mentre, allorquando vengano svolte contestazioni che possono astrattamente ripercuotersi sull'azione esecutiva nel suo complesso (come nel caso in cui sia dedotta l'impignorabilità dei beni staggiti ovvero l'inesistenza originaria del titolo esecutivo del creditore procedente), sussiste il litisconsorzio necessario di tutti i creditori muniti di titolo e, qualora il rimedio sia azionato dopo
l'aggiudicazione o l'assegnazione, anche dei creditori intervenuti non titolati.
In conclusione, nessuna delle censure formulate è meritevole di accoglimento.
Segue al rigetto dell'impugnazione la conferma della sentenza appellata unitamente alla condanna delle appellanti alle spese di lite anche della presente fase, liquidate nei valori minimi del relativo scaglione per la soluzione della causa con rito semplificato ex art. 281 sexies c.p.c., dandosi atto dei presupposti per il pagamento del doppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater T.U. spese di giustizia.
PQM
la Corte, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda ed eccezione disattesa,
1) rigetta l'appello proposto da Parte_1
( ) e avverso la sentenza n. P.IVA_1 Controparte_1
791/2024 del Tribunale di Sassari del 26/6/2024;
2) condanna le appellanti a rifondere in favore delle parti appellate costituite le spese di lite del presente giudizio, che liquida in € 10.060 per compensi professionali in favore di ciascuna parte, oltre accessori di legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento del doppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater T.U. Spese di Giustizia.
Così deciso all'udienza del 18 luglio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dr.ssa Cristina Fois Dr.ssa Cinzia Caleffi
Sezione Distaccata di Sassari
La Corte, composta dai sigg. Magistrati
Dott. Cinzia Caleffi Presidente
Dott. Cristina Fois Consigliere – relatore
Dott. Doriana Meloni Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 294 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 promossa da
( ) in cui è confluita l' Parte_1 P.IVA_1 [...]
Parte_2 Controparte_1
già , rappresentate e difese
[...] Controparte_2 dall'Avv. Giacomo De Cesaris, come da procura in atti;
appellanti contro
(C.f. ), rappresentata da ( ) Controparte_3 P.IVA_2 Controparte_4 P.IVA_3 rappresentata e difesa dall'Avv. Sara Demontis, come da procura in atti;
(c.f. e P.Iva , rappresentata e Parte_3 P.IVA_4 P.IVA_5 difesa dagli Avv.ti Francesca e Fernando Pes, come da procura in atti;
appellati
(c.f. ) e (c.f. ) Controparte_5 P.IVA_6 Controparte_6 P.IVA_7 appellati contumaci oggetto: opposizione all'esecuzione.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 791/2024, pubblicata il 26/6/2024, il Tribunale di Sassari rigettava l'opposizione proposta dalle odierne appellanti avverso l'esecuzione immobiliare intrapresa da Intesa San Paolo
s.p.a., cui era subentrata la cessionaria , nei confronti di CP_3 [...]
procedura nella quale erano intervenuti Parte_2 [...] per conto di Sardaleasing S.p.a. ed Agenzia delle Entrate-Riscossione. L'unico Controparte_7 motivo di opposizione proposto riguardava la nullità del mutuo ipotecario, concesso in favore della per l'importo di € 1.450.000 e garantito da ipoteca iscritta sui beni sociali, Controparte_1 per superamento del limite di finanziabilità previsto dall'art. 38 comma 1 TUB e delibera CICR
22.4.1995.
Il tribunale riteneva infondata l'unica ragione di opposizione facendo applicazione dell'orientamento giurisprudenziale, ormai suggellato dalle Sezioni Unite con la nota sentenza n.
33719 del 16.11.2022, che ha escluso che il superamento del limite di finanziabilità possa determinare l'invalidità del contratto di mutuo fondiario.
Il tribunale statuiva sulle spese di lite secondo soccombenza condannando le opponenti al pagamento di € 20.357,00 in favore di ciascuna parte convenuta.
Avverso la sentenza hanno proposto appello le società indicate in epigrafe censurando la sola statuizione sulle spese di lite per contrarietà con i principi di cui all'art. 91 c.c. per una duplice ragione: a) a fronte del contrasto giurisprudenziale il tribunale avrebbe dovuto compensare almeno in parte le spese di lite, quantomeno nei rapporti con i creditori intervenuti nella procedura, pertanto coinvolti nell'opposizione ex 615 in quanto litisconsorti necessari ma estranei al rapporto di mutuo oggetto dei motivi di opposizione;
b) l'abnorme liquidazione delle spese di lite in misura di €
20.357,00 in favore di tutte le parti, anche dei litisconsorti necessari, nonostante avessero svolto difese analoghe a quelle di . CP_3
Contr
e hanno resistito all'appello, concludendo per il rigetto, mentre sono rimasti CP_3 contumaci e . CP_5 Controparte_6
La causa, senza ulteriore attività istruttoria e dopo breve discussione, è stata decisa all'odierna udienza nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c. previa assegnazione di termini per la precisazione delle conclusioni e il deposito di note conclusionali.
******
Entrambi i motivi sono infondati.
Ad avviso della Corte il tribunale, nel condannare le opponenti alle spese di lite, ha fatto corretta applicazione del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c.. Contrariamente a quanto sostenuto dalle appellanti, non ricorreva neppure l'ipotesi di cui all'art. 92 2 comma c.p.c., che attribuisce al giudice la possibilità (e non il dovere) di compensare le spese di lite in caso di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti. Nel caso di specie, il contrasto giurisprudenziale sugli effetti del superamento del limite di finanziabilità del contratto di mutuo fondiario, effettivamente esistente in passato, era stato già risolto dalle Sezioni Unite della
Cassazione, chiaramente nel senso opposto a quello perorato dalle opponenti, con la citata sentenza n. 33719/2022, dunque precedentemente all'instaurazione del presente giudizio, con atto notificato alle controparti nell'ottobre 2023. Non solo, il Tribunale aveva persino già richiamato l'arresto delle Sezioni Unite nel provvedimento cautelare di rigetto della sospensiva (ordinanza del 25/8/2023).
Nonostante ciò, le opponenti, con un'ostinazione ai limiti della temerarietà, hanno instaurato comunque il giudizio di merito con la consapevolezza del quasi sicuro esito infausto, vista la soluzione data dalle Sezioni Unite all'unica questione giuridica intorno alla quale ruotava l'opposizione.
Dunque, non c'era agli atti nessun elemento che potesse giustificare una compensazione delle spese di una lite, instaurata e proseguita dalle opponenti nonostante la consapevolezza dell'infondatezza.
Ma la statuizione del primo giudice è corretta anche con riferimento all'importo liquidato, di €
20.357,00 in favore di ciascuna controparte, persino inferiore ai valori medi previsti per le cause di valore compreso tra € 260.001 a €520.000 (€ 22.457).
Il valore delle cause di opposizione all'esecuzione forzata si determina infatti dal credito per cui si procede (art. 17 c.p.c.), e nel caso di specie procedeva per oltre un milione di euro CP_3
Contr e era intervenuta in forza di un titolo esecutivo (contratti di muto 24.2.2005 e 31.5.2005 a rogito dr. Notaio in Sassari) per un credito di oltre due milioni, mentre non risulta in Persona_1 alcun modo documentato, neppure nel giudizio d'appello, l'entità del credito di Sardaleasing.
La causa si è poi svolta in tutte le fasi processuali, compresa quella di trattazione/istruttoria, che ben può limitarsi, come accaduto nel caso in oggetto, al solo scambio delle memorie istruttorie e all'esame della documentazione, peraltro corposa, prodotta da tutte le parti.
Infine, l'infondatezza dell'opposizione all'esecuzione ha determinato una soccombenza delle opponenti anche nei rapporti con i restanti creditori intervenuti nel processo esecutivo e pertanto litisconsorti necessari del giudizio di opposizione. Creditori interessati a mantenere in vita l'esecuzione forzata ed opporsi alla caducazione del procedimento esecutivo per effetto dell'auspicata declaratoria di nullità del contratto di mutuo e conseguente inesistenza del titolo esecutivo del creditore procedente (cfr. conclusioni atto di citazione in opposizione). che hanno svolto concreta attività difensiva in tutte le fasi del giudizio, compresa CP_9 quella cautelare, depositando puntualmente memorie difensive e documenti.
Sul tema del litisconsorzio nelle opposizioni esecutive, anche da ultimo, Cassazione n.
7478 del 20/03/2025 ha chiarito che “ In tema di opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 2,
c.p.c., ove la contestazione attenga alla singola azione esecutiva esercitata dal creditore pignorante
o interveniente, non si configura alcun litisconsorzio necessario dei creditori estranei alle doglianze dell'opponente (ferma la possibilità che gli stessi, nel concorso dei relativi presupposti, spieghino un intervento adesivo dipendente o vengano fatti oggetto di una mera denuntiatio litis), mentre, allorquando vengano svolte contestazioni che possono astrattamente ripercuotersi sull'azione esecutiva nel suo complesso (come nel caso in cui sia dedotta l'impignorabilità dei beni staggiti ovvero l'inesistenza originaria del titolo esecutivo del creditore procedente), sussiste il litisconsorzio necessario di tutti i creditori muniti di titolo e, qualora il rimedio sia azionato dopo
l'aggiudicazione o l'assegnazione, anche dei creditori intervenuti non titolati.
In conclusione, nessuna delle censure formulate è meritevole di accoglimento.
Segue al rigetto dell'impugnazione la conferma della sentenza appellata unitamente alla condanna delle appellanti alle spese di lite anche della presente fase, liquidate nei valori minimi del relativo scaglione per la soluzione della causa con rito semplificato ex art. 281 sexies c.p.c., dandosi atto dei presupposti per il pagamento del doppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater T.U. spese di giustizia.
PQM
la Corte, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda ed eccezione disattesa,
1) rigetta l'appello proposto da Parte_1
( ) e avverso la sentenza n. P.IVA_1 Controparte_1
791/2024 del Tribunale di Sassari del 26/6/2024;
2) condanna le appellanti a rifondere in favore delle parti appellate costituite le spese di lite del presente giudizio, che liquida in € 10.060 per compensi professionali in favore di ciascuna parte, oltre accessori di legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento del doppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater T.U. Spese di Giustizia.
Così deciso all'udienza del 18 luglio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dr.ssa Cristina Fois Dr.ssa Cinzia Caleffi