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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 05/05/2025, n. 639 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 639 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 752/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Marcella Murana Presidente
dott. Enrico Rao Consigliere
dott. Antonio Caruso Consigliere rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 752/2022
PROMOSSA DA
(C.F.: ) e Parte_1 C.F._1
(C.F.: ) entrambi rappresentati e difesi come da procura in Parte_2 C.F._2
atti, dagli Avv.ti Giorgio Seminara (C.F.: ) ed Elisabetta Castilletti (C.F: C.F._3
), ed elettivamente domiciliati presso lo studio dei predetti in Siracusa v.le Santa C.F._4
Panagia n. 90
APPELLANTI IN VIA PRINCIPALE
CONTRO
(c.f. ) CP_1 C.F._5
(c.f. ) Controparte_2 C.F._6
(c.f. ) e Controparte_3 C.F._7
pagina 1 di 12 (c.f. ), tutti elettivamente domiciliati in Siracusa Viale Controparte_4 C.F._8
S. Panagia 168, presso lo studio dell'Avv. Antonino Leone (c.f. e dell'Avv. C.F._9
Rossella Laface (c.f. ), che li rappresentano e difendono giusta procura in atti C.F._10
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Lantieri CP_5 C.F._11
APPELLATI – APPELLANTI IN VIA INCIDENTALE
( Controparte_6 [...]
) , organicamente rappresentato e difeso dall'Avvocatura Controparte_7
Distrettuale dello Stato di Catania presso cui è per legge domiciliata
APPELLATA
CONCLUSIONI
All'udienza del 22.1.2025, le parti precisavano le conclusioni come da note in atti e la causa veniva posta in decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. di gg. 40 per il deposito di conclusionali e di ulteriori gg. 20 per il deposito di memorie di replica.
************************************************
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1547/2022, pubblicata in data 6.4.2022, il Tribunale di Catania, sezione specializzata in materia di impresa, rigettava le domande proposte da e nei confronti Parte_1 Parte_2
di , , , , e nei CP_1 Controparte_2 Controparte_4 Controparte_3 CP_5 confronti dell'Autorità Portuale di Augusta.
Rigettava altresì la domanda riconvenzionale avente ad oggetto la richiesta di risarcimento del danno ex art. 598 c.p. patito dai convenuti , , , CP_1 Controparte_2 Controparte_4 [...]
e in ragione delle espressioni offensive utilizzate nei loro confronti dagli CP_3 CP_5
attori e condannava questi ultimi al pagamento delle spese di lite.
pagina 2 di 12 In sintesi il primo giudice, dinanzi al quale la causa era stata riassunta dagli attori dopo l'ordinanza con cui il Tribunale di Siracusa aveva declinato la competenza in favore del Tribunale di Catania, sezione specializzata in materia di impresa, sul presupposto che la domanda spiegata dai predetti fosse da sussumere nell'ambito di quella disciplinata dall'art. 2395 c.c., rigettata l'eccezione di prescrizione sollevata da tutti i convenuti fatta eccezione per l'Autorità Portuale di Augusta, confermava la suddetta qualificazione, stante l'applicabilità della norma appena richiamata anche alle cooperative a responsabilità limitata a cui apparteneva quella di cui gli attori erano stati soci, e, per l'effetto, rigettava la domanda nei confronti di stante il suo difetto di legittimazione passiva per non avere CP_5
rivestito formalmente incarichi amministrativi nella società e stante la inesistenza di prova che ne fosse stato amministratore di fatto, dichiarava inammissibile la domanda nella parte avente ad oggetto danni
(quali quelli derivanti dalla omessa ripartizione tra tutti i soci delle somme ricavate dalla vendita di beni sociali consistenti in un fabbricato, in alcuni titoli ed in una gru e quelli derivanti dall'appropriazione, da parte dei convenuti, di somme appartenenti alla società, attraverso il pagamento di fatture per operazioni inesistenti) che, già in punto di allegazione, solo indirettamente ed in via riflessa avevano attinto la sfera dei soci, mentre la rigettava nel merito, per difetto di prova delle condotte abusive asseritamente subite, nella parte avente ad oggetto il danno da mancato avviamento al lavoro e per la differenza tra quanto percepito a titolo di e la retribuzione spettante in caso di CP_8
prestazione di attività lavorativa per gg. 26 mensili, oltre che per i riflessi pensionistici.
Rigettava altresì, sempre difetto di prova dei fatti genetici della responsabilità, la domanda avente ad oggetto la perdita di chance consistente nella “opportunità di ottenere un risultato corretto e non sfuggente in ordine alla posizione pensionistica e previdenziale”.
Avverso la detta sentenza e proponevano appello. Parte_1 Parte_2
Si costituivano in giudizio , , , e CP_1 Controparte_2 Controparte_4 Controparte_3
i quali chiedevano il rigetto dell'appello e spiegavano appello incidentale avverso i CP_5
capi della sentenza con cui era stata rigettata l'eccezione di prescrizione da loro sollevata ed era stata rigettata la domanda di risarcimento dei danni per le espressioni diffamatorie contenute negli scritti difensivi di controparte.
Si costituiva in giudizio anche l'Autorità di Sistema Portuale del Mare di
[...]
la quale chiedeva il rigetto dell'appello. Controparte_9
All'udienza del 22.1.2025, sulle conclusioni formulate dalle parti, la causa veniva trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
pagina 3 di 12 MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che, stante il carattere preliminare dell'eccezione di prescrizione rispetto alla disamina del merito dell'azione (pure dichiarata in parte inammissibile ed in parte rigettata dal Tribunale), vada esaminato in primo luogo l'appello incidentale proposto da , , CP_1 Controparte_2 CP_4
, e avverso il capo di sentenza che ha rigettato l'eccezione di
[...] Controparte_3 CP_5
prescrizione il quale, stante la sua fondatezza, merita di essere accolto.
Va premesso che il Tribunale ha rigettato l'eccezione di prescrizione sollevata dai predetti appellanti in via incidentale “in ragione delle numerose e documentate iniziative giudiziarie assunte dagli attori nel corso degli anni” (v. p. 6 della sentenza appellata).
Gli appellanti incidentali hanno criticato questo capo della sentenza esponendo che:
“- quanto alla domanda di risarcimento del danno come precisata sub lett. a) della memoria ex art.
183 n. 1 c.p.c. di e - “Danno conseguente all'omessa ripartizione tra tutti gli otto soci Pt_1 Pt_2 delle somme entrate nelle casse della Società Cooperativa Lavoratori Portuali” - l'asserita
“dismissione” di beni sarebbe avvenuta negli anni 2002/2003, in virtù di delibere mai impugnate (si veda doc. 27 depositato da parte attrice);
- quanto alla richiesta di risarcimento del danno sub lett. b) della citata memoria di controparte -
“Danno conseguente alla distrazione ed appropriazione di somme appartenenti alla Compagnia ed alla Società attraverso false o inesistenti fatturazioni” - esso sarebbe riconducibile ad eventi risalenti all'arco temporale che va dal 1994 al 2001 (si veda pag. 7 della predetta prima memoria di parte attrice);
- quanto alla richiesta di risarcimento del danno sub lett. c) - “Danno per il mancato avviamento al lavoro e differenze retributive” - secondo quanto affermato da parte attrice, l'evento dannoso, costituito dalle “ripetute irregolarità poste in essere dai convenuti”, si sarebbe verificato nel lasso di tempo che intercorre “tra il 1994 e il 2006” (si veda pag. 30 memoria ex art. 183 n. 1 c.p.c. di parte attrice), con riferimento alla “differenza tra quanto percepito a titolo di per le giornate di CP_8
mancato avviamento al lavoro ed il trattamento economico che gli sarebbe stato corrisposto qualora fossero stati assunti in pianta stabile e per 26 giorni lavorativi presso l'impresa S. TI”;
- quanto ad ogni altra generica ed approssimativa richiesta risarcitoria, in ogni caso, essa riguarderebbe atti di gestione posti in essere da ciascuno dei convenuti, in un periodo che, per stessa ammissione di controparte, andrebbe dal lontano 1994 a non oltre il 2006”.
pagina 4 di 12 Aggiungevano che:
“Gli attori e , infatti, erano ovviamente a conoscenza di tutte le circostanze rappresentate Pt_1 Pt_2 nell'atto di citazione:
- erano ovviamente a conoscenza delle delibere con le quali è stata disposta la vendita dei beni nel
2002/2003 (lett. a);
- già nel 2001 lamentavano le false fatturazioni (lett. b), v. pagg.
7-8 memoria n. 1 parte attrice);
- ed infine, già nel 2008 (se non ancora prima) lamentavano il mancato avviamento al lavoro, la erroneità del proprio inquadramento contributivo ed il trattamento economico applicato (v. pag. 16 memoria n. 1 e doc. 23 di parte attrice, in particolare lettera indirizzata all'Ispettorato del Lavoro, all'Inps e ad altri soggetti datata 22.04.2008)”.
E quindi osservavano come, a dispetto di quanto sostenuto dal primo giudice, esclusa la rilevanza in punto di interruzione della prescrizione civile delle denunce/querele sporte in sede penale dagli appellanti nessuna delle quali approdata nemmeno al dibattimento, il primo atto interruttivo sarebbe da ravvisare nella messa in mora spedita con raccomanda a.r. in data 22.2.2016, ampiamente successiva allo spirare del termine quinquennale di prescrizione con decorrenza dalla data dei fatti illeciti ascritti ad essi appellanti incidentali.
A fronte del detto motivo di appello incidentale, e hanno sostenuto che: Parte_1 Parte_2
“L'eccezione di prescrizione sollevata dai convenuti deve essere disattesa perché è impensabile che gli attori potessero avanzare una pluralità di richieste giudiziali di risarcimento del danno, scaglionate nel tempo (v. doc. 18).
In ogni caso, l'azione di risarcimento avrebbe potuto essere fatta valere solo dal momento in cui le inchieste penali si sono arenate (2016), sicché è stata proposta nel termine dalla legge previsto (nel
2016 gli attori hanno proceduto con una diffida e messa in mora;
vedasi artt. 2935 e 2941 c.c.).
In realtà, le difese avversarie trascurano il fatto che i sig.ri e stanno Parte_1 Parte_2
ancora subendo il pregiudizio derivante dalle condotte poste in essere dai convenuti.
Invero, nell'ipotesi in esame si configura un illecito a carattere permanente, il quale perdura fino a quando gli attori saranno posti nelle condizioni di poter accertare compiutamente il danno patito.
Infatti, il diritto al risarcimento del danno sorge con l'inizio del fatto illecito generatore del danno stesso e con questo persiste nel tempo, rinnovandosi di momento in momento, con la conseguenza che la prescrizione, secondo la regola del suo computo (art. 2935 c.c.), ha inizio da ciascun giorno rispetto al fatto già verificatosi e al corrispondente diritto al risarcimento.
pagina 5 di 12 In ogni caso, si ribadisce come tale eccezione appaia in ogni caso destituita di fondamento, atteso che gli appellanti hanno posto in essere numerosi atti interruttivi della prescrizione, come del resto si evince dalla corposa produzione documentale versata in atti (es. doc. 19, 20 e 32)”.
Si tratta di argomenti che si rivelano tutti, ad avviso della Corte, infondati.
La prima difesa spiegata dagli appellanti principali secondo cui: “L'eccezione di prescrizione sollevata dai convenuti deve essere disattesa perché è impensabile che gli attori potessero avanzare una pluralità di richieste giudiziali di risarcimento del danno, scaglionate nel tempo (v. doc. 18)”, è, all'evidenza, scarsamente comprensibile, nulla ostando a che gli attori avanzassero plurime formali richieste di risarcimento, anche in via stragiudiziale, dei danni derivanti dai fatti enunciati con la citazione notificata soltanto nel 2016, e ciò fermo restando che irrilevante si appalesa il riferimento al doc. 18, atteso che lo stesso consiste nel verbale dell'assemblea ordinaria della Compagnia Lavoratori
Portuali soc. coop. a r.l. in data 5.7.2008 con cui è stato approvato il bilancio al 31.12.2007 e rigettata la proposta, avanzata dal socio , di agire in responsabilità nei confronti dei componenti Parte_1
del C.d.A. della società (iniziativa, questa, del tutto irrilevante ai fini dell'interruzione della prescrizione del diritto in questa sede fatto valere dagli appellanti perché riguarda all'evidenza l'azione sociale di responsabilità).
Del tutto non condivisibile si appalesa poi l'assunto secondo cui: “in ogni caso, l'azione di risarcimento avrebbe potuto essere fatta valere solo dal momento in cui le inchieste penali si sono arenate (2016)”, nulla impedendo agli appellanti principali, specie a fronte delle asserite lungaggini dei procedimenti penali scaturiti dalle loro denunce/querele (peraltro conclusesi con richiesta di archiviazione), di fare valere le loro pretese in sede civile.
Analogamente non condivisibile è l'assunto secondo cui “nell'ipotesi in esame si configura un illecito
a carattere permanente, il quale perdura fino a quando gli attori saranno posti nelle condizioni di poter accertare compiutamente il danno patito”, trattandosi, piuttosto, di ipotesi di distrazione di beni sociali, di mancata distribuzione ai soci odierni attori del ricavato della loro vendita, ovvero di condotte abusive realizzate dagli amministratori nella gestione dei rapporti di lavoro intrattenuti con gli attori in ragione delle quali costoro avrebbero ricevuto un trattamento retributivo e previdenziale inferiore a quello spettantegli, a nulla valendo, ovviamente, che gli effetti dell'asserito depauperamento patrimoniale, ad oggi, persistano.
Quanto, infine, ai “numerosi atti interruttivi della prescrizione, come del resto si evince dalla corposa produzione documentale versata in atti (es. doc. 19, 20 e 32)”, è appena il caso di evidenziare come il pagina 6 di 12 doc. 19 consista nella Richiesta di archiviazione del procedimento penale n. 7055/2011 nei confronti di ed altri formulata in data 17.12.2012 del tutto irrilevante ai fini dell'interruzione della CP_1
prescrizione, il doc. 20 consista nella Richiesta di archiviazione del procedimento penale n. 7175/2013 nei confronti di ignoti formulata in data 18.3.2016 del tutto irrilevante ai fini dell'interruzione della prescrizione, mentre il n. 32 è l'atto di diffida e messa in mora in data 22.2.2016 indirizzato agli appellanti incidentali, pacificamente costituente atto interruttivo della prescrizione, sì come ammesso anche dagli appellanti incidentali che ne riconoscono la valenza, e che tuttavia è costituisce il primo atto interruttivo del credito risarcitorio oggi fatto valere a fronte dei fatti illeciti lamentati verificatisi, al più tardi, almeno dieci anni prima, sembrando appena il caso di evidenziare come l'imponente apparato documentale prodotto dagli appellanti in via principale testimoni l'assunzione di svariate iniziative nei confronti della Società cooperativa Compagnia del lavoratori portuali di Siracusa ed Augusta e delle controparti, consistenti in denunce e segnalazioni ad autorità varie (come la richiesta di intervento in data 31.7.2001 effettuata da all'Ispettorato del lavoro sub doc. 4; l'atto dichiaratorio Parte_1 notificato in data 11.12.2007 all'Autorità Portuale di Augusta sub doc. 21; la richiesta di chiarimenti in data 22.4.2008 indirizzata all'Ispettorato del Lavoro, alla Porto Autority, all'INPS, al dott.
[...]
del Ministero dei Trasposti, alla segreteria nazionale della ed al Comando della Per_1 Parte_3
Guardia di Finanza di Augusta sub doc. 23), nessuna delle quali possiede le caratteristiche della messa in mora (ossia della richiesta di pagamento riferibile ai fatti oggetto della citazione per cui è causa che sia rivolta alla odierne controparti e sia stata portata a loro legale conoscenza).
In definitiva quindi, risultando ampiamente prescritti i diritti fatti valere nei confronti di , CP_1
, e , in accoglimento Controparte_2 Controparte_4 Controparte_3 CP_5 dell'appello incidentale dai medesimi proposto, vanno rigettate tutte le domande spiegate in loro danno dagli appellanti in via principale.
L'Autorità di del (Ufficio territoriale di Catania – Augusta) Controparte_6 Controparte_6
non ha eccepito la prescrizione.
Nei suoi confronti gli attori avevano articolato domanda mirante a fare valere la sua responsabilità, in concorso con quella degli altri convenuti, per omesso esercizio dei poteri di vigilanza attribuitile dalla legge con specifico riferimento agli addebiti mossi agli organi della cooperativa aventi ad oggetto il mancato avviamento al lavoro di e – sostituito dall'accesso alla – Parte_1 Parte_2 CP_8
con le relative conseguenze retributive e pensionistiche, rispetto ai quali presenterebbe valenza causale anche la possibilità, attribuita illegittimamente dall'Autorità Portuale, di operare presso il Porto di pagina 7 di 12 Augusta, a soggetti giuridici privi dei requisiti di legge i quali avrebbero “sottratto” il lavoro ai dipendenti della cooperativa tra cui essi attori.
Il merito dell'addebito mosso agli organi della società cooperativa è stato esaminato dal Tribunale ed è stato ritenuto infondato sulla scorta delle motivazioni che appresso si trascrivono:
“Vanno, invece, rigettate per assoluta carenza probatoria le ulteriori domande degli attori i quali hanno sostanzialmente lamentato comportamenti vessatori e iniqui posti in essere dagli organi sociali con la precipua finalità di favorire i lavoratori della società San TI srl cui venivano garantite le ore di lavoro settimanale.
Le lagnanze attoree sono rimaste del tutto non provate. Per un verso, infatti, non è stato dimostrato il lamentato comportamento iniquo imputato agli amministratori, i quali hanno dedotto che le regole di avvio si basavano su un sistema di turnazione e registro delle presenze. I lavoratori che intendevano essere avviati al lavoro si presentavano ogni mattina presso la sede della compagnia, ove rilevavano la propria presenza sul predetto registro. Qualora non vi fosse lavoro sufficiente per tutti (secondo mansione e qualifica) veniva applicata la turnazione tra i presenti. Inoltre, allorquando non era possibile garantire il numero minimo di giornate lavorative veniva attivata la cassa integrazione secondo il seguente criterio: la società inviava all'autorità portuale competente la dichiarazione contenente il numero dei lavoratori portuali addetti alle prestazioni di lavoro temporaneo occupati con contratto di lavoro a tempo indeterminato, il numero delle giornate lavorate, il numero delle giornate di assenza a qualsiasi titolo effettuate e il numero delle giornate di mancato avviamento al lavoro
(computato nel limite massimo di 26 giornate mensili pro-capite), durante le quali i lavoratori erano risultati disponibili. Sulla base dei dati forniti mese per mese per ogni singolo anno il Ministero emetteva il decreto interministeriale per ogni singola società. Una volta ricevuta l'autorizzazione con il decreto interministeriale la società presentava all'Inps i modelli per ogni singolo dipendente. In seguito l'Inps erogava l'indennità inviando al singolo lavoratore l'assegno spettante.
Peraltro, poiché il meccanismo prevede l'erogazione della cassa integrazione direttamente al singolo lavoratore che ne ha diritto a mezzo assegni nominativi, vanno respinte – perché assolutamente generiche e non provate - le deduzioni attore secondo cui la CIG sarebbe stata versata alla società che
a sua volta avrebbe omesso di versarla agli attori”.
Preliminarmente va osservato che il compendio probatorio esaminato dal Tribunale non è suscettibile di ampliamento tramite l'ammissione delle prove per testi e degli interrogatori formali indicati nella citazione in appello atteso che, successivamente al dichiarazione di inammissibilità delle anzidette pagina 8 di 12 richieste di prova intervenuta con ordinanza del primo giudice in data 13.5.2019, gli attori si sono astenuti, all'udienza di precisazione delle conclusioni (v. note scritte in sostituzione di udienza in data
8.11.2021) o in qualsivoglia altro momento processuale, dal riproporre le richieste in questione le quali, quindi, vanno ritenute rinunciate e non possono essere riproposte in appello, sì come ritenuto dalla pacifica giurisprudenza della S.C. (su cui v. da ultimo Cass., sez. VI – III, 4 aprile 2022, n. 10767).
Ciò posto, a fronte di quanto ritenuto dal primo giudice, le critiche esposte nella citazione in appello si risolvono, sostanzialmente, in una interpretazione unilaterale degli accadimenti dipanatisi nel corso di decenni che, senza rivestire la connotazione del fatto illecito impropriamente evocato, riconduce alla trasformazione, in data 12.10.1994, della Compagnia Lavoratori Portuali del Porto di Augusta in
Società cooperativa dei Lavoratori Portuali del Porto di Augusta con contestuale creazione S.
TI s.r.l. interamente partecipata dalla prima, le conseguenze negative lamentate dagli attori (si legge infatti alla p. 35 della citazione in appello: “se la Cooperativa avesse provveduto alla costituzione delle società di servizi e di prestazioni di manodopera, secondo l'art. 21 lettera b) della L. n. 84/1994, queste avrebbero potuto assorbire l'intero personale della ex Compagnia Portuale e garantire loro le
26 giornate lavorative. Invece, ciò non è avvenuto e gli appellanti e sino al Contratto Pt_2 Pt_1
Unico dei Porti, sono stati retribuiti sulla base della prestazione lavorativa giornaliera ancorata alla tariffa prevista dal Regolamento nazionale risalente al 1987. Infatti, il cottimo, pur adottato formalmente (la relativa voce è presente nelle buste paga), non è stato applicato” ed anche, a p. 33
“questa procedura ha permesso alla S. TI di sostenere il costo del personale per le sole giornate di effettivo utilizzo ed alla Compagnia di poter richiedere l'integrazione, a titolo di CIGS, per le altre giornate, con grave danno economico per i soci lavoratori, nonché per gli appellanti Sig.ri
e che nel corso degli anni hanno subito notevoli riduzioni delle loro buste paga (cfr. doc. Pt_2 Pt_1
23; la busta paga di , nel mese di febbraio 2008, è pari ad € 109,98 di retribuzione Parte_1 netta), a differenza dei dipendenti della S. TI ai quali, indipendentemente dall'utilizzo, veniva garantita una retribuzione pari a 26 giornate lavorative”).
Si tratta, come del resto gli stessi appellanti hanno ammesso, di una mera “spiegazione alternativa” dei fatti di causa da loro ritenuta “più plausibile”, rispetto a quella adottata dal Tribunale la quale tuttavia, ad avviso della Corte, costituisce essa un indimostrato teorema, specie perché, nei pochissimi passaggi in cui l'appello scende nel concreto ed attinge specifici profili esaminati dal primo giudice (come quello mediante il quale è stata ritenuta infondata la deduzione attorea secondo cui la CIG sarebbe stata versata dall'INPS alla società la quale avrebbe omesso di versarla agli attori, atteso che il pagamento pagina 9 di 12 risultava effettuato mediante assegni nominativi intestati al lavoratore), lo stesso si appalesa del tutto infondato (v. p. 38 della citazione in appello in cui la circostanza ivi riportata secondo cui “dal prospetto per il pagamento delle integrazioni salariali straordinarie INPS, viene espressamente indicato (v. “modalità di pagamento”) che gli importi venivano accreditati agli appellanti a mezzo assegno circolare presso l'Azienda (v. doc. 23)”, è del tutto inidonea a smentire quanto ritenuto dal
Tribunale – visto che dalla lettura del prospetto in questione emerge chiaramente che la CIG veniva pagata tramite assegni circolari nominativi intestati al dipendente, meramente spediti al predetto presso l'azienda datore di lavoro, con ciò escludendosi che gli emolumenti potessero essere fatti propri dalla società senza la collaborazione dei dipendenti a cui gli assegni circolari erano intestati –, oltre che completamente insufficiente a fornire la base probatoria per l'assunto secondo cui i detti emolumenti sarebbero stati poi versarti ai dipendenti con il meccanismo dei cc.dd. “prestiti interni” sui cui gli appellanti hanno insistito).
Va infine rigettato l'appello incidentale proposto da , , CP_1 Controparte_2 CP_4
, e avverso il capo di sentenza reiettivo della loro domanda di
[...] Controparte_3 CP_5 risarcimento del danno di cui all'art. 598 c.p.
In proposito il primo giudice ha ritenuto che le espressioni utilizzate dagli attori nei loro scritti difensivi, pur se indubbiamente “colorite”, rientravano nell'ambito dell'esimente prevista dall'art. 598, comma 1, c.p.
Con l'appello incidentale si sostiene invece che “Le affermazioni di controparte travalicano evidentemente il limite della difesa e non sono pertinenti;
esse non riguardano, infatti, in modo diretto ed immediato l'oggetto della controversia e risultano comunque superflue ai fini del giudizio introdotto. I fatti attribuiti ai convenuti, peraltro, non rispondono nemmeno a verità, non essendo mai stata accertato a loro carico, alcuno dei fatti di reati denunciati”.
Ritiene il collegio che l'assunto degli appellanti in via incidentale non sia condivisibile atteso che, considerata la natura degli addebiti mossi dal e dal agli organi amministrativi della Pt_1 Pt_2
cooperativa – in ampia parte consistenti in vere e proprie appropriazioni di attivo sociale realizzate in loro danno – le affermazioni utilizzate per descriverli e per enfatizzarne la gravità attengono senz'altro all'oggetto della causa e rientrano nei confini dell'esimente già riconosciuta dal primo giudice.
Venendo alle spese di lite le stesse, avuto riguardo al rigetto della domanda riconvenzionale oggetto dell'appello incidentale, per entrambi i gradi di giudizio vanno compensate tra appellanti in via principale ed appellanti in via incidentale nella misura di un quarto e poste, nei restanti tre quarti, a pagina 10 di 12 carico dei primi nella misura liquidata in dispositivo, ferma restando la distrazione in favore dei procuratori delle parti vittoriose limitatamente alle spese del giudizio di primo grado che vanno riliquidate in ragione della riforma della sentenza impugnata.
L'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale è invece per intero vittoriosa, di talché va tenuta ferma la liquidazione delle spese del primo grado di giudizio ed occorre soltanto liquidare quelle del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello, sezione specializzata in materia di impresa, definitivamente decidendo nella causa n. 752/22 R.G., avente ad oggetto l'appello principale proposto da e Parte_1 Parte_2
e l'appello incidentale proposto da CP_1 Controparte_2 Controparte_4
e avverso la sentenza del Tribunale di Catania, sezione Controparte_3 CP_5
specializzata in materia di impresa, n. 1547/2022, pubblicata in data 6.4.2022: in parziale riforma della sentenza appellata, accoglie in parte l'appello incidentale e, per l'effetto, dichiara prescritti i diritti oggetto delle domande proposte da e nei Parte_1 Parte_2
confronti di e CP_1 Controparte_2 Controparte_4 Controparte_3
con citazione in riassunzione del 4.7.2018; CP_5 rigetta nel resto l'appello incidentale;
rigetta l'appello principale proposto nei confronti della Controparte_6
e lo dichiara assorbito in relazione agli appellanti il cui appello
[...]
incidentale è stato accolto;
compensa per un quarto le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio e condanna e Parte_1
in solido, al pagamento dei restanti tre quarti che liquida per il primo grado di Parte_2
giudizio, in favore degli avvocati Rossella Laface ed Antonino Leone in € 12.000,00 oltre spese generali, IVA e CPA, ed in favore degli avvocati Giuseppe Lantieri ed Ezechia Paolo Reale in €
7.500,00 oltre spese generali, IVA e CPA mentre, per il secondo grado di giudizio, in favore di
[...]
, in complessivi € 15.000,00 CP_1 Controparte_2 Controparte_4 Controparte_3 oltre spese generali, IVA e CPA, in favore di in € 12.000,00 oltre spese generali, CP_5
IVA e CPA ed in € 12.000,00 oltre spese generali, IVA e CPA in favore dell'Autorità di Sistema
Portuale del Mare di Orientale;
CP_6
conferma nel resto la sentenza appellata;
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art.13 comma 1 quater del D.P.R.
pagina 11 di 12 30.5.2002 n.115 per il versamento, da parte degli appellanti in via principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile, in data 30 aprile 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. A. Caruso Dott. M. Murana
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Marcella Murana Presidente
dott. Enrico Rao Consigliere
dott. Antonio Caruso Consigliere rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 752/2022
PROMOSSA DA
(C.F.: ) e Parte_1 C.F._1
(C.F.: ) entrambi rappresentati e difesi come da procura in Parte_2 C.F._2
atti, dagli Avv.ti Giorgio Seminara (C.F.: ) ed Elisabetta Castilletti (C.F: C.F._3
), ed elettivamente domiciliati presso lo studio dei predetti in Siracusa v.le Santa C.F._4
Panagia n. 90
APPELLANTI IN VIA PRINCIPALE
CONTRO
(c.f. ) CP_1 C.F._5
(c.f. ) Controparte_2 C.F._6
(c.f. ) e Controparte_3 C.F._7
pagina 1 di 12 (c.f. ), tutti elettivamente domiciliati in Siracusa Viale Controparte_4 C.F._8
S. Panagia 168, presso lo studio dell'Avv. Antonino Leone (c.f. e dell'Avv. C.F._9
Rossella Laface (c.f. ), che li rappresentano e difendono giusta procura in atti C.F._10
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Lantieri CP_5 C.F._11
APPELLATI – APPELLANTI IN VIA INCIDENTALE
( Controparte_6 [...]
) , organicamente rappresentato e difeso dall'Avvocatura Controparte_7
Distrettuale dello Stato di Catania presso cui è per legge domiciliata
APPELLATA
CONCLUSIONI
All'udienza del 22.1.2025, le parti precisavano le conclusioni come da note in atti e la causa veniva posta in decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. di gg. 40 per il deposito di conclusionali e di ulteriori gg. 20 per il deposito di memorie di replica.
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1547/2022, pubblicata in data 6.4.2022, il Tribunale di Catania, sezione specializzata in materia di impresa, rigettava le domande proposte da e nei confronti Parte_1 Parte_2
di , , , , e nei CP_1 Controparte_2 Controparte_4 Controparte_3 CP_5 confronti dell'Autorità Portuale di Augusta.
Rigettava altresì la domanda riconvenzionale avente ad oggetto la richiesta di risarcimento del danno ex art. 598 c.p. patito dai convenuti , , , CP_1 Controparte_2 Controparte_4 [...]
e in ragione delle espressioni offensive utilizzate nei loro confronti dagli CP_3 CP_5
attori e condannava questi ultimi al pagamento delle spese di lite.
pagina 2 di 12 In sintesi il primo giudice, dinanzi al quale la causa era stata riassunta dagli attori dopo l'ordinanza con cui il Tribunale di Siracusa aveva declinato la competenza in favore del Tribunale di Catania, sezione specializzata in materia di impresa, sul presupposto che la domanda spiegata dai predetti fosse da sussumere nell'ambito di quella disciplinata dall'art. 2395 c.c., rigettata l'eccezione di prescrizione sollevata da tutti i convenuti fatta eccezione per l'Autorità Portuale di Augusta, confermava la suddetta qualificazione, stante l'applicabilità della norma appena richiamata anche alle cooperative a responsabilità limitata a cui apparteneva quella di cui gli attori erano stati soci, e, per l'effetto, rigettava la domanda nei confronti di stante il suo difetto di legittimazione passiva per non avere CP_5
rivestito formalmente incarichi amministrativi nella società e stante la inesistenza di prova che ne fosse stato amministratore di fatto, dichiarava inammissibile la domanda nella parte avente ad oggetto danni
(quali quelli derivanti dalla omessa ripartizione tra tutti i soci delle somme ricavate dalla vendita di beni sociali consistenti in un fabbricato, in alcuni titoli ed in una gru e quelli derivanti dall'appropriazione, da parte dei convenuti, di somme appartenenti alla società, attraverso il pagamento di fatture per operazioni inesistenti) che, già in punto di allegazione, solo indirettamente ed in via riflessa avevano attinto la sfera dei soci, mentre la rigettava nel merito, per difetto di prova delle condotte abusive asseritamente subite, nella parte avente ad oggetto il danno da mancato avviamento al lavoro e per la differenza tra quanto percepito a titolo di e la retribuzione spettante in caso di CP_8
prestazione di attività lavorativa per gg. 26 mensili, oltre che per i riflessi pensionistici.
Rigettava altresì, sempre difetto di prova dei fatti genetici della responsabilità, la domanda avente ad oggetto la perdita di chance consistente nella “opportunità di ottenere un risultato corretto e non sfuggente in ordine alla posizione pensionistica e previdenziale”.
Avverso la detta sentenza e proponevano appello. Parte_1 Parte_2
Si costituivano in giudizio , , , e CP_1 Controparte_2 Controparte_4 Controparte_3
i quali chiedevano il rigetto dell'appello e spiegavano appello incidentale avverso i CP_5
capi della sentenza con cui era stata rigettata l'eccezione di prescrizione da loro sollevata ed era stata rigettata la domanda di risarcimento dei danni per le espressioni diffamatorie contenute negli scritti difensivi di controparte.
Si costituiva in giudizio anche l'Autorità di Sistema Portuale del Mare di
[...]
la quale chiedeva il rigetto dell'appello. Controparte_9
All'udienza del 22.1.2025, sulle conclusioni formulate dalle parti, la causa veniva trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
pagina 3 di 12 MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che, stante il carattere preliminare dell'eccezione di prescrizione rispetto alla disamina del merito dell'azione (pure dichiarata in parte inammissibile ed in parte rigettata dal Tribunale), vada esaminato in primo luogo l'appello incidentale proposto da , , CP_1 Controparte_2 CP_4
, e avverso il capo di sentenza che ha rigettato l'eccezione di
[...] Controparte_3 CP_5
prescrizione il quale, stante la sua fondatezza, merita di essere accolto.
Va premesso che il Tribunale ha rigettato l'eccezione di prescrizione sollevata dai predetti appellanti in via incidentale “in ragione delle numerose e documentate iniziative giudiziarie assunte dagli attori nel corso degli anni” (v. p. 6 della sentenza appellata).
Gli appellanti incidentali hanno criticato questo capo della sentenza esponendo che:
“- quanto alla domanda di risarcimento del danno come precisata sub lett. a) della memoria ex art.
183 n. 1 c.p.c. di e - “Danno conseguente all'omessa ripartizione tra tutti gli otto soci Pt_1 Pt_2 delle somme entrate nelle casse della Società Cooperativa Lavoratori Portuali” - l'asserita
“dismissione” di beni sarebbe avvenuta negli anni 2002/2003, in virtù di delibere mai impugnate (si veda doc. 27 depositato da parte attrice);
- quanto alla richiesta di risarcimento del danno sub lett. b) della citata memoria di controparte -
“Danno conseguente alla distrazione ed appropriazione di somme appartenenti alla Compagnia ed alla Società attraverso false o inesistenti fatturazioni” - esso sarebbe riconducibile ad eventi risalenti all'arco temporale che va dal 1994 al 2001 (si veda pag. 7 della predetta prima memoria di parte attrice);
- quanto alla richiesta di risarcimento del danno sub lett. c) - “Danno per il mancato avviamento al lavoro e differenze retributive” - secondo quanto affermato da parte attrice, l'evento dannoso, costituito dalle “ripetute irregolarità poste in essere dai convenuti”, si sarebbe verificato nel lasso di tempo che intercorre “tra il 1994 e il 2006” (si veda pag. 30 memoria ex art. 183 n. 1 c.p.c. di parte attrice), con riferimento alla “differenza tra quanto percepito a titolo di per le giornate di CP_8
mancato avviamento al lavoro ed il trattamento economico che gli sarebbe stato corrisposto qualora fossero stati assunti in pianta stabile e per 26 giorni lavorativi presso l'impresa S. TI”;
- quanto ad ogni altra generica ed approssimativa richiesta risarcitoria, in ogni caso, essa riguarderebbe atti di gestione posti in essere da ciascuno dei convenuti, in un periodo che, per stessa ammissione di controparte, andrebbe dal lontano 1994 a non oltre il 2006”.
pagina 4 di 12 Aggiungevano che:
“Gli attori e , infatti, erano ovviamente a conoscenza di tutte le circostanze rappresentate Pt_1 Pt_2 nell'atto di citazione:
- erano ovviamente a conoscenza delle delibere con le quali è stata disposta la vendita dei beni nel
2002/2003 (lett. a);
- già nel 2001 lamentavano le false fatturazioni (lett. b), v. pagg.
7-8 memoria n. 1 parte attrice);
- ed infine, già nel 2008 (se non ancora prima) lamentavano il mancato avviamento al lavoro, la erroneità del proprio inquadramento contributivo ed il trattamento economico applicato (v. pag. 16 memoria n. 1 e doc. 23 di parte attrice, in particolare lettera indirizzata all'Ispettorato del Lavoro, all'Inps e ad altri soggetti datata 22.04.2008)”.
E quindi osservavano come, a dispetto di quanto sostenuto dal primo giudice, esclusa la rilevanza in punto di interruzione della prescrizione civile delle denunce/querele sporte in sede penale dagli appellanti nessuna delle quali approdata nemmeno al dibattimento, il primo atto interruttivo sarebbe da ravvisare nella messa in mora spedita con raccomanda a.r. in data 22.2.2016, ampiamente successiva allo spirare del termine quinquennale di prescrizione con decorrenza dalla data dei fatti illeciti ascritti ad essi appellanti incidentali.
A fronte del detto motivo di appello incidentale, e hanno sostenuto che: Parte_1 Parte_2
“L'eccezione di prescrizione sollevata dai convenuti deve essere disattesa perché è impensabile che gli attori potessero avanzare una pluralità di richieste giudiziali di risarcimento del danno, scaglionate nel tempo (v. doc. 18).
In ogni caso, l'azione di risarcimento avrebbe potuto essere fatta valere solo dal momento in cui le inchieste penali si sono arenate (2016), sicché è stata proposta nel termine dalla legge previsto (nel
2016 gli attori hanno proceduto con una diffida e messa in mora;
vedasi artt. 2935 e 2941 c.c.).
In realtà, le difese avversarie trascurano il fatto che i sig.ri e stanno Parte_1 Parte_2
ancora subendo il pregiudizio derivante dalle condotte poste in essere dai convenuti.
Invero, nell'ipotesi in esame si configura un illecito a carattere permanente, il quale perdura fino a quando gli attori saranno posti nelle condizioni di poter accertare compiutamente il danno patito.
Infatti, il diritto al risarcimento del danno sorge con l'inizio del fatto illecito generatore del danno stesso e con questo persiste nel tempo, rinnovandosi di momento in momento, con la conseguenza che la prescrizione, secondo la regola del suo computo (art. 2935 c.c.), ha inizio da ciascun giorno rispetto al fatto già verificatosi e al corrispondente diritto al risarcimento.
pagina 5 di 12 In ogni caso, si ribadisce come tale eccezione appaia in ogni caso destituita di fondamento, atteso che gli appellanti hanno posto in essere numerosi atti interruttivi della prescrizione, come del resto si evince dalla corposa produzione documentale versata in atti (es. doc. 19, 20 e 32)”.
Si tratta di argomenti che si rivelano tutti, ad avviso della Corte, infondati.
La prima difesa spiegata dagli appellanti principali secondo cui: “L'eccezione di prescrizione sollevata dai convenuti deve essere disattesa perché è impensabile che gli attori potessero avanzare una pluralità di richieste giudiziali di risarcimento del danno, scaglionate nel tempo (v. doc. 18)”, è, all'evidenza, scarsamente comprensibile, nulla ostando a che gli attori avanzassero plurime formali richieste di risarcimento, anche in via stragiudiziale, dei danni derivanti dai fatti enunciati con la citazione notificata soltanto nel 2016, e ciò fermo restando che irrilevante si appalesa il riferimento al doc. 18, atteso che lo stesso consiste nel verbale dell'assemblea ordinaria della Compagnia Lavoratori
Portuali soc. coop. a r.l. in data 5.7.2008 con cui è stato approvato il bilancio al 31.12.2007 e rigettata la proposta, avanzata dal socio , di agire in responsabilità nei confronti dei componenti Parte_1
del C.d.A. della società (iniziativa, questa, del tutto irrilevante ai fini dell'interruzione della prescrizione del diritto in questa sede fatto valere dagli appellanti perché riguarda all'evidenza l'azione sociale di responsabilità).
Del tutto non condivisibile si appalesa poi l'assunto secondo cui: “in ogni caso, l'azione di risarcimento avrebbe potuto essere fatta valere solo dal momento in cui le inchieste penali si sono arenate (2016)”, nulla impedendo agli appellanti principali, specie a fronte delle asserite lungaggini dei procedimenti penali scaturiti dalle loro denunce/querele (peraltro conclusesi con richiesta di archiviazione), di fare valere le loro pretese in sede civile.
Analogamente non condivisibile è l'assunto secondo cui “nell'ipotesi in esame si configura un illecito
a carattere permanente, il quale perdura fino a quando gli attori saranno posti nelle condizioni di poter accertare compiutamente il danno patito”, trattandosi, piuttosto, di ipotesi di distrazione di beni sociali, di mancata distribuzione ai soci odierni attori del ricavato della loro vendita, ovvero di condotte abusive realizzate dagli amministratori nella gestione dei rapporti di lavoro intrattenuti con gli attori in ragione delle quali costoro avrebbero ricevuto un trattamento retributivo e previdenziale inferiore a quello spettantegli, a nulla valendo, ovviamente, che gli effetti dell'asserito depauperamento patrimoniale, ad oggi, persistano.
Quanto, infine, ai “numerosi atti interruttivi della prescrizione, come del resto si evince dalla corposa produzione documentale versata in atti (es. doc. 19, 20 e 32)”, è appena il caso di evidenziare come il pagina 6 di 12 doc. 19 consista nella Richiesta di archiviazione del procedimento penale n. 7055/2011 nei confronti di ed altri formulata in data 17.12.2012 del tutto irrilevante ai fini dell'interruzione della CP_1
prescrizione, il doc. 20 consista nella Richiesta di archiviazione del procedimento penale n. 7175/2013 nei confronti di ignoti formulata in data 18.3.2016 del tutto irrilevante ai fini dell'interruzione della prescrizione, mentre il n. 32 è l'atto di diffida e messa in mora in data 22.2.2016 indirizzato agli appellanti incidentali, pacificamente costituente atto interruttivo della prescrizione, sì come ammesso anche dagli appellanti incidentali che ne riconoscono la valenza, e che tuttavia è costituisce il primo atto interruttivo del credito risarcitorio oggi fatto valere a fronte dei fatti illeciti lamentati verificatisi, al più tardi, almeno dieci anni prima, sembrando appena il caso di evidenziare come l'imponente apparato documentale prodotto dagli appellanti in via principale testimoni l'assunzione di svariate iniziative nei confronti della Società cooperativa Compagnia del lavoratori portuali di Siracusa ed Augusta e delle controparti, consistenti in denunce e segnalazioni ad autorità varie (come la richiesta di intervento in data 31.7.2001 effettuata da all'Ispettorato del lavoro sub doc. 4; l'atto dichiaratorio Parte_1 notificato in data 11.12.2007 all'Autorità Portuale di Augusta sub doc. 21; la richiesta di chiarimenti in data 22.4.2008 indirizzata all'Ispettorato del Lavoro, alla Porto Autority, all'INPS, al dott.
[...]
del Ministero dei Trasposti, alla segreteria nazionale della ed al Comando della Per_1 Parte_3
Guardia di Finanza di Augusta sub doc. 23), nessuna delle quali possiede le caratteristiche della messa in mora (ossia della richiesta di pagamento riferibile ai fatti oggetto della citazione per cui è causa che sia rivolta alla odierne controparti e sia stata portata a loro legale conoscenza).
In definitiva quindi, risultando ampiamente prescritti i diritti fatti valere nei confronti di , CP_1
, e , in accoglimento Controparte_2 Controparte_4 Controparte_3 CP_5 dell'appello incidentale dai medesimi proposto, vanno rigettate tutte le domande spiegate in loro danno dagli appellanti in via principale.
L'Autorità di del (Ufficio territoriale di Catania – Augusta) Controparte_6 Controparte_6
non ha eccepito la prescrizione.
Nei suoi confronti gli attori avevano articolato domanda mirante a fare valere la sua responsabilità, in concorso con quella degli altri convenuti, per omesso esercizio dei poteri di vigilanza attribuitile dalla legge con specifico riferimento agli addebiti mossi agli organi della cooperativa aventi ad oggetto il mancato avviamento al lavoro di e – sostituito dall'accesso alla – Parte_1 Parte_2 CP_8
con le relative conseguenze retributive e pensionistiche, rispetto ai quali presenterebbe valenza causale anche la possibilità, attribuita illegittimamente dall'Autorità Portuale, di operare presso il Porto di pagina 7 di 12 Augusta, a soggetti giuridici privi dei requisiti di legge i quali avrebbero “sottratto” il lavoro ai dipendenti della cooperativa tra cui essi attori.
Il merito dell'addebito mosso agli organi della società cooperativa è stato esaminato dal Tribunale ed è stato ritenuto infondato sulla scorta delle motivazioni che appresso si trascrivono:
“Vanno, invece, rigettate per assoluta carenza probatoria le ulteriori domande degli attori i quali hanno sostanzialmente lamentato comportamenti vessatori e iniqui posti in essere dagli organi sociali con la precipua finalità di favorire i lavoratori della società San TI srl cui venivano garantite le ore di lavoro settimanale.
Le lagnanze attoree sono rimaste del tutto non provate. Per un verso, infatti, non è stato dimostrato il lamentato comportamento iniquo imputato agli amministratori, i quali hanno dedotto che le regole di avvio si basavano su un sistema di turnazione e registro delle presenze. I lavoratori che intendevano essere avviati al lavoro si presentavano ogni mattina presso la sede della compagnia, ove rilevavano la propria presenza sul predetto registro. Qualora non vi fosse lavoro sufficiente per tutti (secondo mansione e qualifica) veniva applicata la turnazione tra i presenti. Inoltre, allorquando non era possibile garantire il numero minimo di giornate lavorative veniva attivata la cassa integrazione secondo il seguente criterio: la società inviava all'autorità portuale competente la dichiarazione contenente il numero dei lavoratori portuali addetti alle prestazioni di lavoro temporaneo occupati con contratto di lavoro a tempo indeterminato, il numero delle giornate lavorate, il numero delle giornate di assenza a qualsiasi titolo effettuate e il numero delle giornate di mancato avviamento al lavoro
(computato nel limite massimo di 26 giornate mensili pro-capite), durante le quali i lavoratori erano risultati disponibili. Sulla base dei dati forniti mese per mese per ogni singolo anno il Ministero emetteva il decreto interministeriale per ogni singola società. Una volta ricevuta l'autorizzazione con il decreto interministeriale la società presentava all'Inps i modelli per ogni singolo dipendente. In seguito l'Inps erogava l'indennità inviando al singolo lavoratore l'assegno spettante.
Peraltro, poiché il meccanismo prevede l'erogazione della cassa integrazione direttamente al singolo lavoratore che ne ha diritto a mezzo assegni nominativi, vanno respinte – perché assolutamente generiche e non provate - le deduzioni attore secondo cui la CIG sarebbe stata versata alla società che
a sua volta avrebbe omesso di versarla agli attori”.
Preliminarmente va osservato che il compendio probatorio esaminato dal Tribunale non è suscettibile di ampliamento tramite l'ammissione delle prove per testi e degli interrogatori formali indicati nella citazione in appello atteso che, successivamente al dichiarazione di inammissibilità delle anzidette pagina 8 di 12 richieste di prova intervenuta con ordinanza del primo giudice in data 13.5.2019, gli attori si sono astenuti, all'udienza di precisazione delle conclusioni (v. note scritte in sostituzione di udienza in data
8.11.2021) o in qualsivoglia altro momento processuale, dal riproporre le richieste in questione le quali, quindi, vanno ritenute rinunciate e non possono essere riproposte in appello, sì come ritenuto dalla pacifica giurisprudenza della S.C. (su cui v. da ultimo Cass., sez. VI – III, 4 aprile 2022, n. 10767).
Ciò posto, a fronte di quanto ritenuto dal primo giudice, le critiche esposte nella citazione in appello si risolvono, sostanzialmente, in una interpretazione unilaterale degli accadimenti dipanatisi nel corso di decenni che, senza rivestire la connotazione del fatto illecito impropriamente evocato, riconduce alla trasformazione, in data 12.10.1994, della Compagnia Lavoratori Portuali del Porto di Augusta in
Società cooperativa dei Lavoratori Portuali del Porto di Augusta con contestuale creazione S.
TI s.r.l. interamente partecipata dalla prima, le conseguenze negative lamentate dagli attori (si legge infatti alla p. 35 della citazione in appello: “se la Cooperativa avesse provveduto alla costituzione delle società di servizi e di prestazioni di manodopera, secondo l'art. 21 lettera b) della L. n. 84/1994, queste avrebbero potuto assorbire l'intero personale della ex Compagnia Portuale e garantire loro le
26 giornate lavorative. Invece, ciò non è avvenuto e gli appellanti e sino al Contratto Pt_2 Pt_1
Unico dei Porti, sono stati retribuiti sulla base della prestazione lavorativa giornaliera ancorata alla tariffa prevista dal Regolamento nazionale risalente al 1987. Infatti, il cottimo, pur adottato formalmente (la relativa voce è presente nelle buste paga), non è stato applicato” ed anche, a p. 33
“questa procedura ha permesso alla S. TI di sostenere il costo del personale per le sole giornate di effettivo utilizzo ed alla Compagnia di poter richiedere l'integrazione, a titolo di CIGS, per le altre giornate, con grave danno economico per i soci lavoratori, nonché per gli appellanti Sig.ri
e che nel corso degli anni hanno subito notevoli riduzioni delle loro buste paga (cfr. doc. Pt_2 Pt_1
23; la busta paga di , nel mese di febbraio 2008, è pari ad € 109,98 di retribuzione Parte_1 netta), a differenza dei dipendenti della S. TI ai quali, indipendentemente dall'utilizzo, veniva garantita una retribuzione pari a 26 giornate lavorative”).
Si tratta, come del resto gli stessi appellanti hanno ammesso, di una mera “spiegazione alternativa” dei fatti di causa da loro ritenuta “più plausibile”, rispetto a quella adottata dal Tribunale la quale tuttavia, ad avviso della Corte, costituisce essa un indimostrato teorema, specie perché, nei pochissimi passaggi in cui l'appello scende nel concreto ed attinge specifici profili esaminati dal primo giudice (come quello mediante il quale è stata ritenuta infondata la deduzione attorea secondo cui la CIG sarebbe stata versata dall'INPS alla società la quale avrebbe omesso di versarla agli attori, atteso che il pagamento pagina 9 di 12 risultava effettuato mediante assegni nominativi intestati al lavoratore), lo stesso si appalesa del tutto infondato (v. p. 38 della citazione in appello in cui la circostanza ivi riportata secondo cui “dal prospetto per il pagamento delle integrazioni salariali straordinarie INPS, viene espressamente indicato (v. “modalità di pagamento”) che gli importi venivano accreditati agli appellanti a mezzo assegno circolare presso l'Azienda (v. doc. 23)”, è del tutto inidonea a smentire quanto ritenuto dal
Tribunale – visto che dalla lettura del prospetto in questione emerge chiaramente che la CIG veniva pagata tramite assegni circolari nominativi intestati al dipendente, meramente spediti al predetto presso l'azienda datore di lavoro, con ciò escludendosi che gli emolumenti potessero essere fatti propri dalla società senza la collaborazione dei dipendenti a cui gli assegni circolari erano intestati –, oltre che completamente insufficiente a fornire la base probatoria per l'assunto secondo cui i detti emolumenti sarebbero stati poi versarti ai dipendenti con il meccanismo dei cc.dd. “prestiti interni” sui cui gli appellanti hanno insistito).
Va infine rigettato l'appello incidentale proposto da , , CP_1 Controparte_2 CP_4
, e avverso il capo di sentenza reiettivo della loro domanda di
[...] Controparte_3 CP_5 risarcimento del danno di cui all'art. 598 c.p.
In proposito il primo giudice ha ritenuto che le espressioni utilizzate dagli attori nei loro scritti difensivi, pur se indubbiamente “colorite”, rientravano nell'ambito dell'esimente prevista dall'art. 598, comma 1, c.p.
Con l'appello incidentale si sostiene invece che “Le affermazioni di controparte travalicano evidentemente il limite della difesa e non sono pertinenti;
esse non riguardano, infatti, in modo diretto ed immediato l'oggetto della controversia e risultano comunque superflue ai fini del giudizio introdotto. I fatti attribuiti ai convenuti, peraltro, non rispondono nemmeno a verità, non essendo mai stata accertato a loro carico, alcuno dei fatti di reati denunciati”.
Ritiene il collegio che l'assunto degli appellanti in via incidentale non sia condivisibile atteso che, considerata la natura degli addebiti mossi dal e dal agli organi amministrativi della Pt_1 Pt_2
cooperativa – in ampia parte consistenti in vere e proprie appropriazioni di attivo sociale realizzate in loro danno – le affermazioni utilizzate per descriverli e per enfatizzarne la gravità attengono senz'altro all'oggetto della causa e rientrano nei confini dell'esimente già riconosciuta dal primo giudice.
Venendo alle spese di lite le stesse, avuto riguardo al rigetto della domanda riconvenzionale oggetto dell'appello incidentale, per entrambi i gradi di giudizio vanno compensate tra appellanti in via principale ed appellanti in via incidentale nella misura di un quarto e poste, nei restanti tre quarti, a pagina 10 di 12 carico dei primi nella misura liquidata in dispositivo, ferma restando la distrazione in favore dei procuratori delle parti vittoriose limitatamente alle spese del giudizio di primo grado che vanno riliquidate in ragione della riforma della sentenza impugnata.
L'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale è invece per intero vittoriosa, di talché va tenuta ferma la liquidazione delle spese del primo grado di giudizio ed occorre soltanto liquidare quelle del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello, sezione specializzata in materia di impresa, definitivamente decidendo nella causa n. 752/22 R.G., avente ad oggetto l'appello principale proposto da e Parte_1 Parte_2
e l'appello incidentale proposto da CP_1 Controparte_2 Controparte_4
e avverso la sentenza del Tribunale di Catania, sezione Controparte_3 CP_5
specializzata in materia di impresa, n. 1547/2022, pubblicata in data 6.4.2022: in parziale riforma della sentenza appellata, accoglie in parte l'appello incidentale e, per l'effetto, dichiara prescritti i diritti oggetto delle domande proposte da e nei Parte_1 Parte_2
confronti di e CP_1 Controparte_2 Controparte_4 Controparte_3
con citazione in riassunzione del 4.7.2018; CP_5 rigetta nel resto l'appello incidentale;
rigetta l'appello principale proposto nei confronti della Controparte_6
e lo dichiara assorbito in relazione agli appellanti il cui appello
[...]
incidentale è stato accolto;
compensa per un quarto le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio e condanna e Parte_1
in solido, al pagamento dei restanti tre quarti che liquida per il primo grado di Parte_2
giudizio, in favore degli avvocati Rossella Laface ed Antonino Leone in € 12.000,00 oltre spese generali, IVA e CPA, ed in favore degli avvocati Giuseppe Lantieri ed Ezechia Paolo Reale in €
7.500,00 oltre spese generali, IVA e CPA mentre, per il secondo grado di giudizio, in favore di
[...]
, in complessivi € 15.000,00 CP_1 Controparte_2 Controparte_4 Controparte_3 oltre spese generali, IVA e CPA, in favore di in € 12.000,00 oltre spese generali, CP_5
IVA e CPA ed in € 12.000,00 oltre spese generali, IVA e CPA in favore dell'Autorità di Sistema
Portuale del Mare di Orientale;
CP_6
conferma nel resto la sentenza appellata;
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art.13 comma 1 quater del D.P.R.
pagina 11 di 12 30.5.2002 n.115 per il versamento, da parte degli appellanti in via principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile, in data 30 aprile 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. A. Caruso Dott. M. Murana
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 12 di 12