Sentenza 8 ottobre 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 08/10/2018, n. 44891 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44891 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2018 |
Testo completo
la seguente S'E 1\1 TE- N sul ricorso proposto da: TI DR nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 06/11/2014 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE PAVICH;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore CIRO ANGELILLIS che ha concluso chiedendo :e. AZ4Lirt; udam, 2„, 4-6 412,k2i Ott trige4A.-- t`tAr.liotd- F4442 i d
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d'appello di Bologna, in data 7 novembre 2017, ha rideterminato unicamente quoad poenam (nella misura della diminuente per il rito abbreviato) la sentenza, per il resto confermata, con la quale il Tribunale di Bologna, il 6 novembre 2014, aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia AN RT per il reato a lui ascritto ex art. 186, commi 1, 2 lettera c) e 2-sexies del Codice della Strada (guida in stato d'ebbrezza in orario notturno), contestato come commesso in Bologna il 26 ottobre 2013. 2. Avverso la prefata sentenza d'appello ricorre il RT. Due i motivi di doglianza.
2.1. Con il primo l'esponente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio e, in specie, alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena (e alla revoca di analogo beneficio precedentemente concesso), nonché alla mancata sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria corrispondente ex artt. 53 e ss. legge 689/1981: pur a fronte di specifiche lagnanze articolate al riguardo nell'atto d'appello, la Corte felsinea non ha adeguatamente motivato le proprie statuizioni, errando oltretutto nell'indicare come ostativa la precedente condanna del RT per tre delitti, atteso che in realtà egli risulta avere riportato condanna per due delitti, per fatti assai risalenti e in parte estinti (il ricorrente si riferisce a quelli oggetto di sentenza di patteggiamento del 2001). Non vi erano, invece, condizioni ostative alla concessione degli invocati benefici.
2.2. Col secondo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla mancata applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto: la Corte di merito ben avrebbe potuto rilevare, anche d'ufficio, la non punibilità del RT, non essendovi condizioni ostative;
ma sul punto, pur a fronte della perorazione in tal senso svolta nella discussione avanti la Corte distrettuale, la Corte stessa ha del tutto omesso di motivare il suo diniego.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso é infondato. Al di là dell'imprecisa formulazione contenuta nella sentenza impugnata (la locuzione "oggettivamente ostativi" deve ritenersi adottata in senso atecnico), le reiterate condanne riportate dal RT e menzionate nello stesso ricorso hanno formato oggetto di valutazione correttamente negativa da parte della Corte ai fini della concessione della sospensione condizionale e della sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria. Invero, quanto alla denegata sospensione condizionale della pena, il giudice di merito, nel valutare la concedibilità del beneficio, non ha l'obbligo di prendere in esame tutti gli elementi richiamati nell'art. 133 cod. pen., potendo limitarsi ad indicare quelli da lui ritenuti prevalenti in senso ostativo alla sospensione, e ciò vale anche per i precedenti penali dell'imputato (Sez. 5, n. 57704 del 14/09/2017, P, Rv. 272087). Quanto poi alla mancata conversione della pena detentiva, deve considerarsi che sul punto il giudice di merito dispone di un potere discrezionale che egli esercita in base ai criteri di cui all'art. 133 cod.pen. (cfr. art. 58, legge n. 689/1981) e che può ritenersi congruamente argomentato proprio in base al richiamo alla biografia penale del prevenuto.
2. Il secondo motivo di ricorso é manifestamente infondato. E' ben vero che la Corte di merito non ha specificamente argomentato in ordine all'invocata causa di non punibilità ex art. 131-bis cod.pen., che il ricorrente assume di avere sollecitato in sede di discussione finale nel giudizio d'appello; nondimeno, é noto che il giudice non é obbligato a motivare in ordine al mancato accoglimento di istanze, nel caso in cui esse appaiano improponibili per genericità o per manifesta infondatezza (giurisprudenza pacifica: vds. per tutte la recente Sez. 3, n. 53710 del 23/02/2016, C, Rv. 268705); e, nella specie, la biografia penale del RT é caratterizzata da una pluralità di precedenti, anche della stessa indole (da ultimo una condanna per guida in stato d'ebbrezza nel 2012, menzionata nello stesso ricorso), tale da conclamare una condizione di abitualità palesemente ostativa alla configurabilità della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto (sul punto si rinvia alla nozione di abitualità recepita dalle Sezioni Unite: cfr. Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591).
3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così deciso in Roma il 18 settembre 2018. Il Consigli estensore Il Presidente (Giuse Pavich) Deposit