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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 10/11/2025, n. 757 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 757 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
N. 411/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA- SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati
Dr. CA ES Presidente
Dr. OR TI Consigliere rel.
Dr. Filippo GIORDAN Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa in appello con ricorso depositato in data 6 agosto 2024, da
(c.f.: ), rappresentato, difeso e assistito, Parte_1 C.F._1 come da mandato in calce al ricorso del primo grado di giudizio, dall'avv. FORTE
NE (pec: , Email_1 Email_2 appellante contro
ente di Controparte_1 diritto pubblico, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro- tempore, con sede legale in Roma, alla Via Ciro il Grande n. 21, rappresentato e difeso giusta procura ad lites rilasciata dal legale rappresentante pro tempore, con atto del notaio in Fiumicino, rep. 37590, racc. 7131 dall'avv. Persona_1
LE IO t), Email_3 appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Lavoro di Venezia n.
137/2024 d.d. 23.02.2024, non notificata.-
In punto: impugnazione della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 11976202200002244000 e degli atti prodromici di cui ai sottesi AVA.-
CONCLUSIONI
~ 1 ~ Parte_1
!accertare e dichiarare la nullità della comunicazione preventiva di iscrizione Ipotecaria
n. 11976202200002244000- Fascicolo 2022/18480 stante la mancata notifica degli atti presupposto;
accertare e dichiarare la nullità della Comunicazione preventiva di comunicazione preventiva di iscrizione Ipotecaria in quanto emessa in dispregio di quanto previsto dall'art. 1, commi 537 e ss., L. n. 228/2012; annullare comunicazione preventiva di iscrizione Ipotecaria oggetto di opposizione, gli
Avvisi di addebito e cartella esattoriale indicati in atti stante la mancata notifica degli stessi;
dichiarare vinte le spese di entrambi i gradi di giudizio con ogni conseguenza di legge, con distrazione a favore del sottoscritto procuratore o, in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui l'On. Collegio adito non ritenesse di accogliere, anche parzialmente, il proposto gravame, tenuto conto della sussistenza di adeguata e corposa giurisprudenza in ordine alle deduzioni ed eccezioni ivi evidenziate, compensare le spese dei due gradi di giudizio”.
: CP_1
“contrariis reiectis, dichiarare inammissibile o in subordine rigettare l'appello spese diritti ed onorari del grado e maggiorazione forfettaria rifusa, nonché oneri riflessi nella misura del 23,81% ai sensi della Legge 08.08.1995 n. 335, (cfr. SS.UU. 06.02.2023, n.3592;
Cass. 30332/2022), dovuti in luogo della ”. Pt_2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 29 dicembre 2022 impugnava nei Parte_1 confronti esclusivamente di controparte il preavviso di iscrizione ipotecaria CP_1
n. 11976202200002244000 notificato in data 25 novembre 2022 da
[...] per un importo complessivo pari ad € 83.222,35 Controparte_2 relativo ad una serie di avvisi di addebito con il quale chiedeva di accertare:
a) la nullità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per mancata notifica, nullità e illegittimità delle cartelle di pagamento in questa contenuti e conseguente nullità e illegittimità delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito, laddove la mancata notifica dei titoli presupposti comporta il venire meno del diritto del creditore all'esecuzione forzata;
b) la decadenza (n.d.r. dei crediti portati) negli avvisi di addebito e cartelle per violazione dell'art. 25 comma 1° del Dlgs. n. 46/1999, che onera gli enti
~ 2 ~ previdenziali di procedere all'iscrizione a ruolo dei contributi non versati entro il 31 dicembre dell'anno successivo al termine fissato per il pagamento.
Radicatosi il contradditorio l' eccepiva, per la parte ancora devoluta in questa CP_1 sede, il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alla domanda di nullità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, laddove la doglianza attorea era attinente alla sola validità dell'azione esecutiva senza riferimento alcuno, invece, alla pretesa contributiva.
Il giudice del lavoro lagunare rigettava il ricorso e condannava al Parte_1 pagamento delle spese di lite nella misura di € 3.000,00 (oltre accessori di legge.
In parte motiva così argomentava:
1) la giurisprudenza ha chiarito che, non avendo il fermo e l'ipoteca natura di atti esecutivi, l'impugnativa del preavviso di fermo o di ipoteca dà origine ad
“un'azione di accertamento negativo della pretesa dell'esattore di eseguire” il fermo
o l'ipoteca (Cass., S.U., 15354/15); da ciò si fa discendere:
a) l'inapplicabilità dei termini di cui all'art. 617 c.p.c.;
b) l'insussistenza della competenza del giudice dell'esecuzione; se questa è la natura della causa odierna, allora non sussiste la legittimazione passiva dell' ma esclusivamente quella dell'agente per la riscossione, la cui CP_1 pretesa di eseguire l'ipoteca è qui in discussione;
l'azione odierna è completamente differente rispetto all'azione di accertamento vagliata da Cass.,
S.U., 7514/22, in cui si afferma la sussistenza di legittimazione passiva dell' , titolare del credito contributivo, laddove il contribuente impugni il CP_1 ruolo, in funzione recuperatoria dell'azione ex art. 24 D.lgs. 46/99, per ragioni afferenti al merito della pretesa, ed in assenza di contestazione specifica di atti della riscossione;
2) se poi si ritenesse, seguendo Cass., S.U., 15354/15, che il giudizio avverso il preavviso di (fermo ed) ipoteca, per quanto volto all'accertamento negativo della pretesa dell'esattore di eseguire detti atti, debba estendersi alla cognizione, oltre che “della misura” – cioè della ipoteca o del fermo -, anche “del merito della pretesa creditoria”, non può che rilevarsi che in relazione al merito della pretesa l'azione odierna risulta inammissibile perché il ricorso è stato depositato oltre il termine di 40 giorni di cui all'art. 24 D.lgs. 46/99, decorrente dalla notifica degli avvisi di addebito/cartella o, laddove fondata la prospettazione del ricorrente circa la
~ 3 ~ mancata notifica degli stessi nonostante quanto diversamente accertato nel precedente giudizio svoltosi tra le parti (n.d.r. sentenza n. 775/2022 del giudice del lavoro di Venezia confermata da Corte di Appello di Venezia n.
170/2025), dalla notifica del preavviso di ipoteca.”
2. Impugna la sentenza formulando tre (3) motivi di gravame. Parte_1
2.1. Con il primo motivo - rubricato “difetto di motivazione - insufficienza, contraddittorietà e contrarietà della sentenza alle norme di legge, in merito alla dichiarata inammissibilità del ricorso introduttivo stante la tardività del deposito del ricorso introduttivo avvenuta oltre il termine di 40 giorni di cui all'art. 24 d.lgs. 46/99”
- si duole della sentenza nella parte in cui ha erroneamente dichiarato il ricorso tardivo.
Evidenzia che mentre la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria è stata notificata in data 25.11.2022, il deposito del ricorso introduttivo avente ad oggetto l'impugnazione del predetto atto, è intervenuto in data 29.12.2022 e, dunque, nel pieno rispetto del termine perentorio di 40 giorni di cui all'art. 24 del
D.lgs. n. 46/1999.
2.2. Con il secondo motivo - rubricato “difetto di motivazione - insufficienza, contraddittorietà e contrarietà della sentenza alle norme di legge. avendo riguardo alla dichiarata intervenuta notifica dei titoli presupposto della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria” - ribadisce l'invalidità delle notifiche dei titoli presupposti siccome “il Giudice di primo grado, ha erroneamente ritenuto
l'intervenuta regolare notifica dei titoli opposti, nonostante non sussistesse al riguardo, un provvedimento giurisdizionale definitivo (CFR. MOT.I)”
2.3. Con il terzo motivo - rubricato ” difetto di motivazione - insufficienza, contraddittorietà e contrarietà della sentenza alle norme di legge. avendo riguardo alla eccepita nullità della comunicazione della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria stante l'esperita istanza di sospensione ex legge n. 228/2012” - denuncia l'erroneità della sentenza nella parte in cui non ha dichiarato l'intervenuta nullità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, a seguito della esperita istanza di sospensione ex l. n. 228/2012.
3. Radicatosi il contradditorio l' eccepisce, in via preliminare, l'inammissibilità CP_1 del gravame per il passaggio in giudicato del capo della sentenza relativo al difetto di legittimazione passiva dell' siccome non attinto da gravame. CP_1
~ 4 ~ In subordine difende la decisione nel merito.
4. La causa è stata discussa e decisa all'udienza del 30 ottobre 2025 come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. L'appello è inammissibile.
6. Il capo della sentenza che ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell' non è stato impugnato ed è ormai irrevocabile. CP_1
7. Osserva la Corte, inoltre, che tutto il ricorso di primo grado risulta totalmente inammissibile nei confronti dell' laddove, in materia di riscossione di crediti CP_1 previdenziali, l'impugnazione dell'estratto di ruolo nonché di atto presecutivo
(qual è la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria) è legittima ove il contribuente deduca la mancata o invalida notifica della cartella, in funzione recuperatoria della tutela prevista dall'art. 24 del d.lgs. n. 46/1999, ovvero intenda fare valere eventi estintivi del credito maturati successivamente alla notifica della cartella, in tal caso prospettando – sul piano dell'interesse ad agire
– uno stato di oggettiva incertezza sull'esistenza del diritto (anche non preesistente al processo), non superabile se non con l'intervento del giudice, laddove nel caso di specie non è stata formulata alcuna eccezione di merito (in particolare di estinzione di prescrizione dei crediti contributivi).
8. L'originario ricorso è poi da ritenere in radice inammissibile per il principio di non impugnabilità dell'estratto di ruolo, con azione di accertamento negativo, in assenza di esecuzione (cfr. Cass. S.U. n. 26283/2022, Cass. n. 6929/2025 anche con riferimento alle modifiche introdotte dal Dlgs. n. 110/2024 che ha previsto ulteriori ipotesi di impugnazione dell'estratto di ruolo;
Cass. S.U. n. 24172/2025 che conferma che sulle questioni pregiudiziali c.d. “fondanti” quale è l'interesse ad agire non si forma giudicato implicito).
9. Anche i singoli motivi di gravame sono comunque singolarmente inammissibili.
9.1. Il primo ed il secondo perché i vizi della notificazione delle cartelle presupposte devono essere fatti valere tempestivamente con opposizione agli atti esecutivi
(cfr. Cass. n. 12621/2023) laddove, si ribadisce, il giudizio in materia di crediti previdenziali non ha natura formale ma sostanziale per cui le questioni relative a dedotti vizi formali delle cartelle sono ammissibili solo quando correlate ad
~ 5 ~ ulteriori censure relative al merito contributivo, che nella fattispecie difettano totalmente.
9.2. Il secondo motivo è ulteriormente inammissibile perché nel non ritenere vincolante la precedente pronuncia del giudice del lavoro del Tribunale di Venezia
n. 775/2022 (che aveva ritenuto validamente notificati gi AVA presupposti, cfr. doc. 4 ) non illustra quali siano le ragioni di nullità delle notifiche fatte valere CP_1 in questa sede di gravame.
A tutto tacere poi che questa Corte di Appello territoriale con sentenza n.
170/2025 d.d. 13.04.2025 (cfr. doc. 6 ) nel confermare la citata sentenza n. CP_1
775/2022, ha ritenuto valide le notifiche degli AVA presupposti rilevanti anche in questo giudizio.
9.3. Il terzo motivo relativo alla nullità dell'atto dell'agente di riscossione impugnato per mancato riscontro all'istanza di sospensione della riscossione ai sensi della l.
n. 228/2012 è inammissibile ai sensi dell'art. 345 c.p.c. perché è stato introdotto in violazione del divieto di ius novorum in appello, laddove in primo grado (pag.
6 e sss.) il ricorrente aveva chiesto non declaratoria di nullità ma solo la sospensione dell'efficacia della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria.
10. Parte appellante, che risulta avere proposto appello con colpa grave, avendo altresì colpevolmente insistito in tesi giuridiche del tutto infondate nonché per aver proposto anche motivi di gravame inammissibili (alcuni incomprensibili ed altri al limite della comprensibilità) e quindi per aver anche abusato del diritto di impugnazione, va altresì condannata al risarcimento dei danni da responsabilità processuale aggravata - ai sensi dell'art. 96 comma 3° c.p.c. - che si stima congruo indicare in € 3.000,00 tenuto conto del valore di causa.
11. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono il principio di soccombenza e si liquidano nei valori prossimi ai minimi dello scaglione di riferimento di cui alle tabelle d.m. n. 55/2014 (valore di causa effettivo € 83.222,35, avuto riguardo a quanto dichiarato in ricorso di primo grado in ordine all'ammontare dei crediti previdenziali sottesi all'atto impugnato), tenuto conto della semplicità e della ripetitività delle questioni trattate.
~ 6 ~ Agli avvocati dell'ente trattandosi di dipendenti della P.A. ed iscritti all'albo speciale competono gli oneri riflessi previsti dalle leggi applicabili (cfr. Cass. S.U.
n. 3592/2023).
12. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del DPR 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso in appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunziando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellato della somma di
€ 3.000,00 a titolo di responsabilità processuale aggravata;
3) condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellato delle spese del grado di giudizio, liquidate in € 7.160,00 per compensi oltre spese generali e oneri riflessi ex lege;
4) ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello rispettivamente dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso art.13.
Venezia, 30.10.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
TI OR ES CA
~ 7 ~
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA- SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati
Dr. CA ES Presidente
Dr. OR TI Consigliere rel.
Dr. Filippo GIORDAN Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa in appello con ricorso depositato in data 6 agosto 2024, da
(c.f.: ), rappresentato, difeso e assistito, Parte_1 C.F._1 come da mandato in calce al ricorso del primo grado di giudizio, dall'avv. FORTE
NE (pec: , Email_1 Email_2 appellante contro
ente di Controparte_1 diritto pubblico, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro- tempore, con sede legale in Roma, alla Via Ciro il Grande n. 21, rappresentato e difeso giusta procura ad lites rilasciata dal legale rappresentante pro tempore, con atto del notaio in Fiumicino, rep. 37590, racc. 7131 dall'avv. Persona_1
LE IO t), Email_3 appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Lavoro di Venezia n.
137/2024 d.d. 23.02.2024, non notificata.-
In punto: impugnazione della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 11976202200002244000 e degli atti prodromici di cui ai sottesi AVA.-
CONCLUSIONI
~ 1 ~ Parte_1
!accertare e dichiarare la nullità della comunicazione preventiva di iscrizione Ipotecaria
n. 11976202200002244000- Fascicolo 2022/18480 stante la mancata notifica degli atti presupposto;
accertare e dichiarare la nullità della Comunicazione preventiva di comunicazione preventiva di iscrizione Ipotecaria in quanto emessa in dispregio di quanto previsto dall'art. 1, commi 537 e ss., L. n. 228/2012; annullare comunicazione preventiva di iscrizione Ipotecaria oggetto di opposizione, gli
Avvisi di addebito e cartella esattoriale indicati in atti stante la mancata notifica degli stessi;
dichiarare vinte le spese di entrambi i gradi di giudizio con ogni conseguenza di legge, con distrazione a favore del sottoscritto procuratore o, in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui l'On. Collegio adito non ritenesse di accogliere, anche parzialmente, il proposto gravame, tenuto conto della sussistenza di adeguata e corposa giurisprudenza in ordine alle deduzioni ed eccezioni ivi evidenziate, compensare le spese dei due gradi di giudizio”.
: CP_1
“contrariis reiectis, dichiarare inammissibile o in subordine rigettare l'appello spese diritti ed onorari del grado e maggiorazione forfettaria rifusa, nonché oneri riflessi nella misura del 23,81% ai sensi della Legge 08.08.1995 n. 335, (cfr. SS.UU. 06.02.2023, n.3592;
Cass. 30332/2022), dovuti in luogo della ”. Pt_2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 29 dicembre 2022 impugnava nei Parte_1 confronti esclusivamente di controparte il preavviso di iscrizione ipotecaria CP_1
n. 11976202200002244000 notificato in data 25 novembre 2022 da
[...] per un importo complessivo pari ad € 83.222,35 Controparte_2 relativo ad una serie di avvisi di addebito con il quale chiedeva di accertare:
a) la nullità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per mancata notifica, nullità e illegittimità delle cartelle di pagamento in questa contenuti e conseguente nullità e illegittimità delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito, laddove la mancata notifica dei titoli presupposti comporta il venire meno del diritto del creditore all'esecuzione forzata;
b) la decadenza (n.d.r. dei crediti portati) negli avvisi di addebito e cartelle per violazione dell'art. 25 comma 1° del Dlgs. n. 46/1999, che onera gli enti
~ 2 ~ previdenziali di procedere all'iscrizione a ruolo dei contributi non versati entro il 31 dicembre dell'anno successivo al termine fissato per il pagamento.
Radicatosi il contradditorio l' eccepiva, per la parte ancora devoluta in questa CP_1 sede, il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alla domanda di nullità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, laddove la doglianza attorea era attinente alla sola validità dell'azione esecutiva senza riferimento alcuno, invece, alla pretesa contributiva.
Il giudice del lavoro lagunare rigettava il ricorso e condannava al Parte_1 pagamento delle spese di lite nella misura di € 3.000,00 (oltre accessori di legge.
In parte motiva così argomentava:
1) la giurisprudenza ha chiarito che, non avendo il fermo e l'ipoteca natura di atti esecutivi, l'impugnativa del preavviso di fermo o di ipoteca dà origine ad
“un'azione di accertamento negativo della pretesa dell'esattore di eseguire” il fermo
o l'ipoteca (Cass., S.U., 15354/15); da ciò si fa discendere:
a) l'inapplicabilità dei termini di cui all'art. 617 c.p.c.;
b) l'insussistenza della competenza del giudice dell'esecuzione; se questa è la natura della causa odierna, allora non sussiste la legittimazione passiva dell' ma esclusivamente quella dell'agente per la riscossione, la cui CP_1 pretesa di eseguire l'ipoteca è qui in discussione;
l'azione odierna è completamente differente rispetto all'azione di accertamento vagliata da Cass.,
S.U., 7514/22, in cui si afferma la sussistenza di legittimazione passiva dell' , titolare del credito contributivo, laddove il contribuente impugni il CP_1 ruolo, in funzione recuperatoria dell'azione ex art. 24 D.lgs. 46/99, per ragioni afferenti al merito della pretesa, ed in assenza di contestazione specifica di atti della riscossione;
2) se poi si ritenesse, seguendo Cass., S.U., 15354/15, che il giudizio avverso il preavviso di (fermo ed) ipoteca, per quanto volto all'accertamento negativo della pretesa dell'esattore di eseguire detti atti, debba estendersi alla cognizione, oltre che “della misura” – cioè della ipoteca o del fermo -, anche “del merito della pretesa creditoria”, non può che rilevarsi che in relazione al merito della pretesa l'azione odierna risulta inammissibile perché il ricorso è stato depositato oltre il termine di 40 giorni di cui all'art. 24 D.lgs. 46/99, decorrente dalla notifica degli avvisi di addebito/cartella o, laddove fondata la prospettazione del ricorrente circa la
~ 3 ~ mancata notifica degli stessi nonostante quanto diversamente accertato nel precedente giudizio svoltosi tra le parti (n.d.r. sentenza n. 775/2022 del giudice del lavoro di Venezia confermata da Corte di Appello di Venezia n.
170/2025), dalla notifica del preavviso di ipoteca.”
2. Impugna la sentenza formulando tre (3) motivi di gravame. Parte_1
2.1. Con il primo motivo - rubricato “difetto di motivazione - insufficienza, contraddittorietà e contrarietà della sentenza alle norme di legge, in merito alla dichiarata inammissibilità del ricorso introduttivo stante la tardività del deposito del ricorso introduttivo avvenuta oltre il termine di 40 giorni di cui all'art. 24 d.lgs. 46/99”
- si duole della sentenza nella parte in cui ha erroneamente dichiarato il ricorso tardivo.
Evidenzia che mentre la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria è stata notificata in data 25.11.2022, il deposito del ricorso introduttivo avente ad oggetto l'impugnazione del predetto atto, è intervenuto in data 29.12.2022 e, dunque, nel pieno rispetto del termine perentorio di 40 giorni di cui all'art. 24 del
D.lgs. n. 46/1999.
2.2. Con il secondo motivo - rubricato “difetto di motivazione - insufficienza, contraddittorietà e contrarietà della sentenza alle norme di legge. avendo riguardo alla dichiarata intervenuta notifica dei titoli presupposto della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria” - ribadisce l'invalidità delle notifiche dei titoli presupposti siccome “il Giudice di primo grado, ha erroneamente ritenuto
l'intervenuta regolare notifica dei titoli opposti, nonostante non sussistesse al riguardo, un provvedimento giurisdizionale definitivo (CFR. MOT.I)”
2.3. Con il terzo motivo - rubricato ” difetto di motivazione - insufficienza, contraddittorietà e contrarietà della sentenza alle norme di legge. avendo riguardo alla eccepita nullità della comunicazione della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria stante l'esperita istanza di sospensione ex legge n. 228/2012” - denuncia l'erroneità della sentenza nella parte in cui non ha dichiarato l'intervenuta nullità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, a seguito della esperita istanza di sospensione ex l. n. 228/2012.
3. Radicatosi il contradditorio l' eccepisce, in via preliminare, l'inammissibilità CP_1 del gravame per il passaggio in giudicato del capo della sentenza relativo al difetto di legittimazione passiva dell' siccome non attinto da gravame. CP_1
~ 4 ~ In subordine difende la decisione nel merito.
4. La causa è stata discussa e decisa all'udienza del 30 ottobre 2025 come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. L'appello è inammissibile.
6. Il capo della sentenza che ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell' non è stato impugnato ed è ormai irrevocabile. CP_1
7. Osserva la Corte, inoltre, che tutto il ricorso di primo grado risulta totalmente inammissibile nei confronti dell' laddove, in materia di riscossione di crediti CP_1 previdenziali, l'impugnazione dell'estratto di ruolo nonché di atto presecutivo
(qual è la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria) è legittima ove il contribuente deduca la mancata o invalida notifica della cartella, in funzione recuperatoria della tutela prevista dall'art. 24 del d.lgs. n. 46/1999, ovvero intenda fare valere eventi estintivi del credito maturati successivamente alla notifica della cartella, in tal caso prospettando – sul piano dell'interesse ad agire
– uno stato di oggettiva incertezza sull'esistenza del diritto (anche non preesistente al processo), non superabile se non con l'intervento del giudice, laddove nel caso di specie non è stata formulata alcuna eccezione di merito (in particolare di estinzione di prescrizione dei crediti contributivi).
8. L'originario ricorso è poi da ritenere in radice inammissibile per il principio di non impugnabilità dell'estratto di ruolo, con azione di accertamento negativo, in assenza di esecuzione (cfr. Cass. S.U. n. 26283/2022, Cass. n. 6929/2025 anche con riferimento alle modifiche introdotte dal Dlgs. n. 110/2024 che ha previsto ulteriori ipotesi di impugnazione dell'estratto di ruolo;
Cass. S.U. n. 24172/2025 che conferma che sulle questioni pregiudiziali c.d. “fondanti” quale è l'interesse ad agire non si forma giudicato implicito).
9. Anche i singoli motivi di gravame sono comunque singolarmente inammissibili.
9.1. Il primo ed il secondo perché i vizi della notificazione delle cartelle presupposte devono essere fatti valere tempestivamente con opposizione agli atti esecutivi
(cfr. Cass. n. 12621/2023) laddove, si ribadisce, il giudizio in materia di crediti previdenziali non ha natura formale ma sostanziale per cui le questioni relative a dedotti vizi formali delle cartelle sono ammissibili solo quando correlate ad
~ 5 ~ ulteriori censure relative al merito contributivo, che nella fattispecie difettano totalmente.
9.2. Il secondo motivo è ulteriormente inammissibile perché nel non ritenere vincolante la precedente pronuncia del giudice del lavoro del Tribunale di Venezia
n. 775/2022 (che aveva ritenuto validamente notificati gi AVA presupposti, cfr. doc. 4 ) non illustra quali siano le ragioni di nullità delle notifiche fatte valere CP_1 in questa sede di gravame.
A tutto tacere poi che questa Corte di Appello territoriale con sentenza n.
170/2025 d.d. 13.04.2025 (cfr. doc. 6 ) nel confermare la citata sentenza n. CP_1
775/2022, ha ritenuto valide le notifiche degli AVA presupposti rilevanti anche in questo giudizio.
9.3. Il terzo motivo relativo alla nullità dell'atto dell'agente di riscossione impugnato per mancato riscontro all'istanza di sospensione della riscossione ai sensi della l.
n. 228/2012 è inammissibile ai sensi dell'art. 345 c.p.c. perché è stato introdotto in violazione del divieto di ius novorum in appello, laddove in primo grado (pag.
6 e sss.) il ricorrente aveva chiesto non declaratoria di nullità ma solo la sospensione dell'efficacia della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria.
10. Parte appellante, che risulta avere proposto appello con colpa grave, avendo altresì colpevolmente insistito in tesi giuridiche del tutto infondate nonché per aver proposto anche motivi di gravame inammissibili (alcuni incomprensibili ed altri al limite della comprensibilità) e quindi per aver anche abusato del diritto di impugnazione, va altresì condannata al risarcimento dei danni da responsabilità processuale aggravata - ai sensi dell'art. 96 comma 3° c.p.c. - che si stima congruo indicare in € 3.000,00 tenuto conto del valore di causa.
11. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono il principio di soccombenza e si liquidano nei valori prossimi ai minimi dello scaglione di riferimento di cui alle tabelle d.m. n. 55/2014 (valore di causa effettivo € 83.222,35, avuto riguardo a quanto dichiarato in ricorso di primo grado in ordine all'ammontare dei crediti previdenziali sottesi all'atto impugnato), tenuto conto della semplicità e della ripetitività delle questioni trattate.
~ 6 ~ Agli avvocati dell'ente trattandosi di dipendenti della P.A. ed iscritti all'albo speciale competono gli oneri riflessi previsti dalle leggi applicabili (cfr. Cass. S.U.
n. 3592/2023).
12. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del DPR 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso in appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunziando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellato della somma di
€ 3.000,00 a titolo di responsabilità processuale aggravata;
3) condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellato delle spese del grado di giudizio, liquidate in € 7.160,00 per compensi oltre spese generali e oneri riflessi ex lege;
4) ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello rispettivamente dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso art.13.
Venezia, 30.10.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
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