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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 10/03/2025, n. 1078 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1078 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice Unico, dr.ssa Giuseppina
Valiante, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I grado iscritta al N. 6034/2023 RG, avente ad oggetto: risoluzione contrattuale
TRA
c.f. e p. iva n. con sede legale in Montecorvino Rovella Parte_1 P.IVA_1
(SA) alla Piazza Budetta n. 5, in persona del suo legale rappresentante pro tempore e amministratrice unica Signora nata a [...] il [...], e residente Parte_2
in Palomonte (SA) alla località Fontana n. 25, c.f. , rappresentata e difesa C.F._1
dall'Avv. Antonio MELUCCI, del foro di Salerno, c.f. , in virtù di C.F._2
procura apposta in calce alla citazione, con il quale elettivamente domicilia presso il domicilio telematico del predetto difensore all'indirizzo pec Email_1
TTRICE
[...]
Contro
in persona del l.r.p.t., corrente in Salerno alla Via Raffaele Ricci n. 72, p. iva Controparte_1
n. ; P.IVA_2
ONVENUTA CONTUMACE Pt_3
Conclusioni: all'udienza del 12.11.2024 La parte costituita concludeva come da verbale in atti.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la soc. in persona del suo legale Parte_1
rappresentante pro tempore e amministratrice unica conveniva in giudizio la Controparte_1 innanzi al Tribunale di Salerno, deducendo di essere una società che opera, tra l'altro, nel settore dell'edilizia e di avere sottoscritto, quale contraente generale, un contratto di appalto con il avente ad oggetto “l'esecuzione di lavori di manutenzione dell'edificio Controparte_2 condominiale sito alla Via Antonio Amato, loc. Campigliano di San Cipriano CP_2
Picentino” per i lavori ex art. 119 D.L. 19.05.2020 n. 34 e successive modifiche intervenute, cd
Superbonus.
Riferiva la attrice che, nell'ambito di tali lavori, il contraente generale si è avvalso della consulenza tecnica della Società di Ingegneria per tutte le prestazioni tecniche Parte_4
quali ad esempio, e senza valore esaustivo, rilievi ed indagini preliminari, progettazione, direzione dei lavori, asseverazioni, coordinamento per la sicurezza.
Allegava, ancora, la società attrice, che la soc. formulava offerta n. 2022- Controparte_1
0139 per fornitura e posa in opera di “un impianto di ascensore automatico del tipo elettrico completo di castelletti” da istallarsi in San Cipriano Picentino alla località Campigliano (SA), presso il Condominio sito alla Via A. Amato n. 126, per un costo totale di € CP_2
58.000,00 oltre IVA;
in particolare, la soc. in data 22.10.2022 sottoscriveva per Parte_1
accettazione il predetto contratto;
in data 15.05.2023 la soc. inviava parte Controparte_1
della documentazione per la presentazione della domanda al Genio Civile affinchè fosse approvato il progetto di installazione dell'impianto di sollevamento di cui alla prefata offerta.
Narrava ancora l'attrice che l'ing. in data 22.05.2023, della società di Persona_1
ingegneria esaminati i documenti trasmessi dalla evidenziava le Parte_4 CP_1 anomalie di seguito meglio descritte: “Buonasera, con riferimento ai documenti pervenutici in data 15.05.2023 si rilevano le consuete incongruenze. Non è chiaro quali siano i profili impiegati per la struttura metallica. Nel documento “Relazione di calcolo generale” TAV n. S1 si riportano profili pressopiegati ad omega 100x50x50x3 mm per le strutture portanti orizzontali e verticali.
Negli elaborati “Modello” TAV n. S”2-1 e “Fascicolo dei calcoli” TAV n. S4 le sezioni utilizzate nel modello strutturale sono profili a freddo 160x40x4.0 mm. In “Relazione materiali in elevazione” TAV n. S5 il vano corsa risulta composto da profili pressopiegati 100x50x30x3 mm per le strutture portanti orizzontali e verticali. In ultimo, negli elaborati grafici “TELAI
CASTELLETTO N ACCIAIO E PARTICOLARI” TAV n. 1S, montanti e traversi sono costituiti rispettivamente da profili 100x100x50x4 mm e 100x100x30x3 mm. Inoltre, nell'elaborato
“Relazione di calcolo” il modello strutturale presenta le aperture solo su un lato e non è pertanto congruente con lo stesso modello rappresentato negli elaborati grafici della tavola TAV n. 1S, in cui gli accessi sono correttamente tra i piani seminterrato e terra, aventi accesso sul lato Sud, e i restanti piani, aventi gli accessi sul lato Nord”
A distanza di sette mesi dalla conferma d'ordine, la stante l'impossibilità Parte_1 di installazione dell'impianto di sollevamento per quanto innanzi evidenziato, il 25.05.2023 inviava formale diffida a adempiere ex art. 1454 C.c. alla perché la stessa Controparte_1 entro i successivi 15 giorni fornisse tutta la documentazione necessaria per la presentazione del progetto al Genio Civile di Salerno.
Narrava l'attrice che la convenuta società, nonostante l'apparente riscontro ove comunicava di aver inviato la documentazione richiesta in data 15.05.2023, non solo ometteva di fornire i richiesti chiarimenti ma non adempiva, sicché veniva confermata la diffida a adempiere ed i termini per adempiere.
Riferiva l'attrice che, spirato il termine ultimo alla data del 09.06.2023, risoltosi il contratto di fornitura, e perpetuandosi l'inadempimento da parte della soc. la soc. Controparte_1 [...] accettava l'offerta formulata dalla soc. di fornitura di un impianto Parte_1 Controparte_3 di ascensore e, al contempo, spirato il termine di cui alla diffida a adempiere, l'Ingegnere confermava l'inadeguatezza degli elaborati inviati in pari data, così Persona_1 precisando: “Con riferimento agli elaborati pervenuti stamane, si rileva l'inadeguatezza degli stessi alla presentazione presso gli Uffici del Genio Civile. Mancano difatti alcuni documenti tecnici obbligatori quali la relazione tecnica generale e gli elaborati grafici e particolari. Si rilevano inoltre le incongruenze riportate nella Tabella sottostante. Ancora una volta, i profili impiegati per gli elementi strutturali nonché le tipologie di collegamento tra gli stessi risultano differenti tra i vari elaborati.”
Lamentava l'attrice che la sottoscrizione del nuovo contratto ha comportato non solo il dover sostenere nuovi e maggiori costi, ma anche danni per il mancato rispetto dei termini di consegna per i cd “lavori rientranti nel 110%” aventi scadenza 31.12.2023 e per il cui risarcimento si riservava di separatamente agire.
Tutto ciò dedotto, la società attrice articolava le seguenti conclusioni: “accertare l'avvenuta risoluzione del contratto di fornitura sottoscritto il 22.10.2022 per il grave inadempimento da parte della soc. ovvero dichiarare risolta la transazione stessa;
- condannare la Controparte_1
soc. ex art. 91 c.p.c. al rimborso delle spese di giudizio e al pagamento dei Controparte_1
compensi di avvocato, oltre spese generali, IVA e Cpa come per legge, da attribuirsi ex art. 93 cpc al sottoscritto avvocato antistatario”.
Instaurato il contraddittorio, non si costituiva in giudizio la convenuta, della quale era dichiarata la contumacia?
La causa, ritenuta matura per la decisione, perveniva infine all'udienza del 12.11.2024, allorché era rimessa in decisione.
La domanda è fondata e va accolta. Mette conto, a questo punto, evidenziare che, in materia di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione del negozio, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve solo dimostrare la fonte -negoziale o legale- del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla semplice allegazione della circostanza dell'inadempimento del debitore;
invece, quest'ultimo è onerato a dar prova del fatto estintivo della pretesa avversaria, rappresentata dall'avvenuto adempimento e il medesimo criterio di riparto dell'onere probatorio deve ritenersi applicabile nell'ipotesi in cui il debitore convenuto per l'adempimento, il risarcimento del danno o la risoluzione eccepisca l'inadempimento di cui all'art
1460 c.c. (risultando, in tale ipotesi, invertiti i ruoli delle parti in causa, atteso che il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'inadempimento di controparte e il creditore agente dovrà provare il proprio adempimento o che l'obbligazione ancora non sia scaduta). Anche nell'ipotesi in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, bensì il suo inesatto adempimento, al creditore istante basterà allegare semplicemente l'inesatto adempimento -per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, o per inosservanza dell'obbligo di diligenza ovvero per difformità quantitative ovvero qualitative dei beni- e sarà ancora una volta il debitore onerato di provare l'avvenuto, esatto adempimento (cfr. Tribunale Bari sez. II, 08/07/2024, n.3251).
Orbene, l'odierno ricorrente ha dato evidenza del proprio titolo (conclusione di contratto di fornitura e manodopera di impianto ascensore, giusta offerta della convenuta (cfr. all. 5 alla citazione); d'altro canto, che il rapporto avesse avuto esecuzione, trova riscontro nella mail ricevuta dalla convenuta, con cui la stessa riscontrava le lamentate incongruenze della documentazione fornita, da allegarsi al progetto presso il genio civile (cfr. all. 9 alla citazione).
Avendo l'attrice dato evidenza del proprio titolo ed avendo la stessa allegato l'inadempimento della controparte, costituiva onere di quest'ultima dare evidenza dell'adempimento o di fatti modificativi od impeditivi dell'adempimento.
Giova rammentare che la diffida ad adempiere produce la risoluzione del negozio in conseguenza dell'intimazione: in sostanza, con la diffida ad adempiere la parte che se ne avvale manifesta legittimamente una volontà, consistente nell'esplicazione di un potere unilaterale di disposizione delle sorti del contratto, che di per sé non influisce direttamente nella realtà giuridica - anche in considerazione del fatto che essa dà luogo all'automatica risoluzione ipso jure del vincolo sinallagmatico - senza la necessità di una pronuncia giudiziale nel caso di inutile decorso del termine assegnato all'altra parte (cfr. Tribunale , Bologna , sez. II , 16/07/2024 , n. 2076).
Secondo l'insegnamento della S.C., la pronuncia di risoluzione del contratto può avere natura costitutiva o meramente dichiarativa, in conseguenza della causa di scioglimento del rapporto prospettata ed accolta;
in particolare, l'azione di risoluzione del contratto per inadempimento ex art. 1453 c.c. , è volta ad ottenere una pronuncia costitutiva diretta a sciogliere il vincolo contrattuale, previo accertamento da parte del giudice della gravità dell'inadempimento, e differisce perciò sostanzialmente dall'azione di risoluzione di cui agli artt. 1454, 1456 e 1457 c.c.
, poiché in tali ipotesi l'azione intende conseguire una pronuncia dichiarativa dell'avvenuta risoluzione di diritto del contratto, a seguito del verificarsi di un fatto obiettivo previsto dalle parti come determinante lo scioglimento del rapporto (cfr. Cassazione civile , sez. VI , 26/11/2021 , n.
36918).
Inoltre, in tema di diffida ad adempiere, l'unico onere che, ai sensi dell' art. 1454 c.c. , grava sulla parte Intimante è quello di fissare per iscritto un termine entro cui l'altra dovrà adempiere alla propria prestazione, con l'avvertimento espresso che nell'eventualità In cui l'adempimento non avvenga nel termine previsto seguirà la risoluzione ope legis del contratto, poiché la ratio perseguita dal legislatore è quella di fissare con chiarezza la posizione delle parti rispetto all'esecuzione del negozio, mediante un formale avvertimento alla parte diffidata che l'intimante non è disposto a tollerare un ulteriore ritardo nell'adempimento. Trattandosi di una risoluzione di diritto, spetta alla parte che ha subito la risoluzione contestare la ricorrenza dei presupposti per lo scioglimento del rapporto contrattuale: mancanza dei caratteri dell'atto di diffida, mancanza di un inadempimento solutoriamente rilevante, perché non imputabile o perché non grave, ai sensi dell' art. 1455 c.c. (cfr. Cassazione civile , sez. III , 10/09/2019 , n. 22542).
Nel caso in esame, vigendo la presunzione di colpa dell'inadempimento e, dunque, la sua imputabilità, e non essendo emerse prove relativa ad eventuali fatti impeditivi, modificativi od estintivi della pretesa, deve ritenersi fondata la domanda di accertamento della intercorsa risoluzione ex art. 1454 c.c.
Va, dunque, accolta, la domanda e accertata l'avvenuta risoluzione del contratto di fornitura sottoscritto il 22.10.2022 per il grave inadempimento da parte della soc. Controparte_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del d.m. 55/2014, come modificato dal 149 del 2022, tenendo conto dei valori medi per le voci di studio ed introduttiva e minimi per le residue voci, alla luce della esiguità dell'attività difensiva effettivamente espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del giudice, dr.ssa Giuseppina
Valiante, definitivamente pronunciando, contrariis riectis, così provvede:
1) In accoglimento della domanda, accerta l'avvenuta risoluzione del contratto di fornitura sottoscritto il 22.10.2022 per il grave inadempimento da parte della soc. Controparte_1 2) Condanna la soc. ex art. 91 c.p.c. al rimborso delle spese di lite, che liquida in Controparte_1
€ 27,00 per esborsi ed € 7.616,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso spese generali al
15%, iva e c.p.a. come per legge, con attribuzione in favore all'avv. Antonio Melucci, dichiaratosi antistatario.
Salerno, 10.03.2025
Il GU
Dr.ssa Giuseppina Valiante