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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 14/11/2025, n. 680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 680 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
N. 775 /2025 V.G.
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
– Sezione Volontaria Giurisdizione –
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei magistrati dott. Massimo DI PATRIA Presidente
dott.ssa Alessandra MEDI Giudice rel. dott.ssa Serena CHIMICHI Giudice nel procedimento proposto da
nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
, con il patrocinio dell'avv. CASIELLO NICOLA elettivamente C.F._1
domiciliato presso il difensore
RICORRENTE contro nata a [...] il [...], c.f. Controparte_1
, con il patrocinio dell'avv. FIORONI EROS elettivamente C.F._2
domiciliata presso il difensore
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica in sede
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso congiuntamente alle condizioni di cui alla memoria depositata in data 15.10.2025 per come di seguito integralmente trascritte: ''
A) I coniugi vivranno separati e stante l'indipendenza economica degli stessi, ciascuno provvederà al proprio mantenimento;
B) La casa coniugale sita in Savignano sul Rubicone alla via Austria n. 15 Int. 3, di proprietà esclusiva del ricorrente, resterà assegnata alla ricorrente , che Controparte_1 pagherà tutte le utenze relative alla stessa, nell'interesse esclusivo della convivente figlia
, maggiorenne ma non economicamente indipendente, sino e non oltre Persona_1 all'indipendenza economica della stessa figlia.
1 C) Stante l'attuale non indipendenza economica della figlia mantenersi a Persona_1 carico del sig. un assegno mensile di euro 250,00 a titolo di concorso al Parte_1
mantenimento della stessa ed alla stessa direttamente erogata. Somma da rivalutare di anno in anno nella misura del 75% del costo della vita come rilevato secondo l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati;
D) Per le spese straordinarie relative alla figlia il ricorrente rimborserà le Persona_1
stesse alla sig.ra nella misura del 50% secondo il protocollo in tal Controparte_2 senso del Tribunale di Forli.
Spese del procedimento integralmente compensate tra le parti''.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 2.4.2025, ha chiesto lo scioglimento del Parte_1
matrimonio contratto con celebrato in data 05.04.2012 e trascritto nei Controparte_1 registri dello stato civile del comune di Savignano sul Rubicone al n. 8 parte 1 anno 2012.
Il ricorrente ha dedotto che: dal rapporto di convivenza tra le parti, antecedente al matrimonio, sono nate le figlie (nata il [...]) e (nata il [...]); Per_2 Per_1 in data 12.08.2022 la Sig.ra ha proposto ricorso per separazione giudiziale, CP_1
successivamente evolutosi in separazione consensuale, omologata con decreto del
24.11.2022; le condizioni della separazione prevedevano, tra l'altro, l'assegnazione della casa coniugale alla sig.ra nell'interesse della figlia , non Controparte_1 Persona_1 ancora economicamente indipendente, e il versamento da parte del sig. di un Parte_1
assegno mensile di € 250,00 a titolo di contributo al mantenimento della stessa, rivalutabile annualmente. Il ricorrente inoltre ha precisato di aver dato seguito a tutte le clausole dell'accordo di separazione, trasferendosi a TE (mi) e sostenendo le spese concordate.
Si è costituita la resistente dichiarando l'immutata situazione reddituale rispetto alla separazione e associandosi alle domande formulate dal ricorrente.
Con memoria del 15.10.2025 le parti depositavano conclusioni congiunte chiedendo di sostituire l'udienza di comparizione in presenza già fissata per il 21.10.2025 con udienza cartolare.
Con ordinanza del 21.10.2025, il Giudice, lette le note scritte depositate dalle parti con le quali le stesse confermavano le conclusioni del divorzio definite di comune accordo come riportate in epigrafe, visto l'intervento del PM reso in data 2.5.2025, disponeva la trasformazione del rito da giudiziale in consensuale e rimetteva la causa alla decisione del
Collegio.
2 Non v'è dubbio che la domanda di scioglimento del matrimonio fra le parti sia fondata e vada accolta. Ricorre, infatti, una delle ipotesi previste dall'art. 3, n° 2) lett. b), della legge 1 dicembre 1970 n° 898, essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale (avvenuta il
10.11.2022) nella procedura di separazione definita con decreto di omologa depositato il
24.11.2022 e considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
Non vi sono infine ragioni ostative all'accoglimento della domanda congiunta ed al recepimento delle condizioni concordate, che risultano conformi all'interesse della prole e non contrarie all'ordine pubblico, compresa la compensazione delle spese di lite, che trova giustificazione nell'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
-pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra nato ad [...] il Parte_1
24.12.1955 e nata a [...] il [...] unitisi in Controparte_1 matrimonio il 05.04.2012 a Savignano sul Rubicone (FC);
-ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Savignano sul Rubicone (FC) di procedere all'annotazione della presente sentenza (Anno 2012, atto n. 8°, parte I);
-recepisce l'accordo raggiunto tra le parti, come da condizioni trascritte in epigrafe e dispone in conformità;
-compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, disponendo che copia della presente sentenza venga trasmessa al competente Ufficiale dello Stato Civile successivamente al passaggio in giudicato ed agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Forlì nella camera di consiglio del 10.11.2025
Il Presidente
dott. Massimo Di Patria
Il giudice rel.
dott.ssa Alessandra Medi 3 4
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
– Sezione Volontaria Giurisdizione –
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei magistrati dott. Massimo DI PATRIA Presidente
dott.ssa Alessandra MEDI Giudice rel. dott.ssa Serena CHIMICHI Giudice nel procedimento proposto da
nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
, con il patrocinio dell'avv. CASIELLO NICOLA elettivamente C.F._1
domiciliato presso il difensore
RICORRENTE contro nata a [...] il [...], c.f. Controparte_1
, con il patrocinio dell'avv. FIORONI EROS elettivamente C.F._2
domiciliata presso il difensore
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica in sede
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso congiuntamente alle condizioni di cui alla memoria depositata in data 15.10.2025 per come di seguito integralmente trascritte: ''
A) I coniugi vivranno separati e stante l'indipendenza economica degli stessi, ciascuno provvederà al proprio mantenimento;
B) La casa coniugale sita in Savignano sul Rubicone alla via Austria n. 15 Int. 3, di proprietà esclusiva del ricorrente, resterà assegnata alla ricorrente , che Controparte_1 pagherà tutte le utenze relative alla stessa, nell'interesse esclusivo della convivente figlia
, maggiorenne ma non economicamente indipendente, sino e non oltre Persona_1 all'indipendenza economica della stessa figlia.
1 C) Stante l'attuale non indipendenza economica della figlia mantenersi a Persona_1 carico del sig. un assegno mensile di euro 250,00 a titolo di concorso al Parte_1
mantenimento della stessa ed alla stessa direttamente erogata. Somma da rivalutare di anno in anno nella misura del 75% del costo della vita come rilevato secondo l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati;
D) Per le spese straordinarie relative alla figlia il ricorrente rimborserà le Persona_1
stesse alla sig.ra nella misura del 50% secondo il protocollo in tal Controparte_2 senso del Tribunale di Forli.
Spese del procedimento integralmente compensate tra le parti''.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 2.4.2025, ha chiesto lo scioglimento del Parte_1
matrimonio contratto con celebrato in data 05.04.2012 e trascritto nei Controparte_1 registri dello stato civile del comune di Savignano sul Rubicone al n. 8 parte 1 anno 2012.
Il ricorrente ha dedotto che: dal rapporto di convivenza tra le parti, antecedente al matrimonio, sono nate le figlie (nata il [...]) e (nata il [...]); Per_2 Per_1 in data 12.08.2022 la Sig.ra ha proposto ricorso per separazione giudiziale, CP_1
successivamente evolutosi in separazione consensuale, omologata con decreto del
24.11.2022; le condizioni della separazione prevedevano, tra l'altro, l'assegnazione della casa coniugale alla sig.ra nell'interesse della figlia , non Controparte_1 Persona_1 ancora economicamente indipendente, e il versamento da parte del sig. di un Parte_1
assegno mensile di € 250,00 a titolo di contributo al mantenimento della stessa, rivalutabile annualmente. Il ricorrente inoltre ha precisato di aver dato seguito a tutte le clausole dell'accordo di separazione, trasferendosi a TE (mi) e sostenendo le spese concordate.
Si è costituita la resistente dichiarando l'immutata situazione reddituale rispetto alla separazione e associandosi alle domande formulate dal ricorrente.
Con memoria del 15.10.2025 le parti depositavano conclusioni congiunte chiedendo di sostituire l'udienza di comparizione in presenza già fissata per il 21.10.2025 con udienza cartolare.
Con ordinanza del 21.10.2025, il Giudice, lette le note scritte depositate dalle parti con le quali le stesse confermavano le conclusioni del divorzio definite di comune accordo come riportate in epigrafe, visto l'intervento del PM reso in data 2.5.2025, disponeva la trasformazione del rito da giudiziale in consensuale e rimetteva la causa alla decisione del
Collegio.
2 Non v'è dubbio che la domanda di scioglimento del matrimonio fra le parti sia fondata e vada accolta. Ricorre, infatti, una delle ipotesi previste dall'art. 3, n° 2) lett. b), della legge 1 dicembre 1970 n° 898, essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale (avvenuta il
10.11.2022) nella procedura di separazione definita con decreto di omologa depositato il
24.11.2022 e considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
Non vi sono infine ragioni ostative all'accoglimento della domanda congiunta ed al recepimento delle condizioni concordate, che risultano conformi all'interesse della prole e non contrarie all'ordine pubblico, compresa la compensazione delle spese di lite, che trova giustificazione nell'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
-pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra nato ad [...] il Parte_1
24.12.1955 e nata a [...] il [...] unitisi in Controparte_1 matrimonio il 05.04.2012 a Savignano sul Rubicone (FC);
-ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Savignano sul Rubicone (FC) di procedere all'annotazione della presente sentenza (Anno 2012, atto n. 8°, parte I);
-recepisce l'accordo raggiunto tra le parti, come da condizioni trascritte in epigrafe e dispone in conformità;
-compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, disponendo che copia della presente sentenza venga trasmessa al competente Ufficiale dello Stato Civile successivamente al passaggio in giudicato ed agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Forlì nella camera di consiglio del 10.11.2025
Il Presidente
dott. Massimo Di Patria
Il giudice rel.
dott.ssa Alessandra Medi 3 4