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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 30/05/2025, n. 470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 470 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2276/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'U.E.
Il Tribunale ordinario di Campobasso, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa Rossella Casillo, ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
Nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 2276 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2024; promossa da:
• (C.F.: ), nata in [...] il Parte_1 C.F._1
15/10/1971;
• (C.F.: ), nato in [...] il [...], Parte_2 C.F._2
tramite i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, Parte_1
(come sopra generalizzata) e , nato in [...] il
[...] Persona_1
11/05/1966;
• (C.F.: ), nata in [...] Controparte_1 C.F._3
il 13/08/1990;
• (C.F.: ), nato in [...] il Controparte_2 C.F._4
05/11/2023, tramite i genitori esercenti la responsabilità genitoriale,
[...]
(come sopra generalizzata) e Controparte_1 Persona_2
nato in [...] il [...];
[...]
• (C.F.: ), nata in [...] il [...]; Parte_3 C.F._5
• (C.F.: ), nata in [...] il [...]; Parte_4 C.F._6
• (C.F.: ), nato in [...] il Parte_5 C.F._7
08/06/1993; rappresentati e difesi, nel presente giudizio, dagli avv.ti. Antonella Castellone e Ana Carolina
Nogueira;
(ricorrenti)
contro
:
(C.F.: ), in persona del ministro pro tempore, Controparte_3 P.IVA_1
domiciliato ex lege in Campobasso;
(parte resistente)
E con l'intervento del pubblico ministero in sede;
(interventore ex lege)
Oggetto: accertamento della cittadinanza iure sanguinis;
Conclusioni: come da note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c., gli odierni ricorrenti hanno adito l'intestato Tribunale, chiedendo di accertare la cittadinanza italiana iure sanguinis in capo agli stessi e, per l'effetto, di ordinare al e, per esso, all'ufficiale di Stato civile, di procedere alle relative iscrizioni, Controparte_3
trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile.
Si è costituito il , eccependo: CP_3
o la carenza di interesse ad agire in capo ai ricorrenti, non avendo questi documentato di aver previamente formulato alcuna istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana in via amministrativa;
o la mancata prova in ordine alla non naturalizzazione degli ascendenti dei ricorrenti;
L'amministrazione resistente ha, quindi, concluso chiedendo, in via pregiudiziale, la sospensione del giudizio o un congruo rinvio dello stesso, nell'attesa della pronuncia della Corte costituzionale sulla questione di legittimità sollevata dal Tribunale di Bologna e, in via principale, la declaratoria di inammissibilità della domanda o, in ogni caso, il suo rigetto nel merito.
La causa è stata istruita in via esclusivamente documentale e il giudice ha, quindi, assegnato termine sino al 19 marzo 2025 per il deposito, ex art. 127-ter c.p.c., di note scritte sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni e di discussione ex art. 281-sexies c.p.c., disponendo, al contempo, la trasmissione degli atti al pubblico ministero in sede, il quale – ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1 della legge n. 91/1992 con riferimento agli articoli 1 e 117 Cost. (quest'ultimo, in relazione agli obblighi internazionali e agli artt. 9 TUE e 20 TFUE), nella parte in cui non pone alcun limite (quali, ad es., potrebbero essere: il limite temporale di vent'anni e/o l'avere, il discendente e i suoi genitori, soggiornato sul territorio nazionale) al riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis –, ha chiesto la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del giudizio.
*** Sull'eccezione di legittimità costituzionale sollevata dal P.M. e sulla richiesta, formulata dall'amministrazione resistente, di sospensione ex art. 295 c.p.c. o di rinvio del presente giudizio, in attesa della decisione, da parte della Corte costituzionale, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della l. n. 91/1992, sollevata dal Tribunale di Bologna con
l'ordinanza del 26/11/2024.
Deve, preliminarmente, essere rigettata l'eccezione di legittimità costituzionale sollevata dal pubblico ministero (benché astrattamente rilevante), in quanto manifestamente infondata, trattandosi di materia rimessa alla discrezionalità del legislatore.
Si osserva, infatti, al riguardo, che, ai sensi dell'art. 28 della l. n. 87/1953, il “controllo di legittimità della Corte costituzionale su una legge o un atto avente forza di legge esclude ogni valutazione di natura politica e ogni sindacato sull'uso del potere discrezionale del Parlamento”.
Il rispetto della discrezionalità del legislatore costituisce, in altri termini, un limite alla possibilità di intervento della Corte, la quale, infatti, deve dichiarare la questione di legittimità costituzionale inammissibile laddove essa presenta (come nel caso di specie e come si evince, del resto, dalle stesse conclusioni del pubblico ministero, laddove prospetta, astrattamente, una pluralità di soluzioni costituzionalmente conformi), appunto, una pluralità di possibili soluzioni costituzionalmente compatibili, anziché un'unica soluzione costituzionalmente imposta (le cd. “rime obbligate”).
Per le stesse ragioni, deve essere rigettata la richiesta, formulata dall'amministrazione resistente, di sospensione necessaria del processo ex art. 295 c.p.c. o di rinvio del presente giudizio, in attesa della decisione, da parte della Corte costituzionale, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della l. n. 91/1992, sollevata dal Tribunale di Bologna con l'ordinanza del 26/11/2024.
Si osserva, infatti, al riguardo, che “la pendenza di questione di legittimità costituzionale di una norma applicabile al rapporto dedotto in causa, sollevata da altro giudice, non determina, ex art.
295 c.p.c., la sospensione del giudizio, che è rimessa all'apprezzamento del giudice davanti al quale la questione si pone nuovamente, il quale ne valuta la necessità alla stregua di un autonomo giudizio di fondatezza ed imprescindibile rilevanza per la pronuncia da rendere” (così: Corte conti n.
43A/1998).
Ferma, quindi, la non necessarietà della sospensione ex art. 295 c.p.c. e stante la ritenuta manifesta infondatezza dell'analoga questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Bologna con ordinanza del 26/11/2024, deve, in definitiva, essere rigettata sia l'istanza di sospensione del processo, sia, a fortiori, l'istanza di rinvio formulate dall'amministrazione resistente.
Sull'interesse ad agire.
Del tutto inconferente, nel caso di specie, è, poi, l'eccezione, formulata dall'amministrazione resistente, avente ad oggetto l'asserita insussistenza dell'interesse ad agire in capo agli odierni ricorrenti, per non avere questi documentato la previa proposizione dell'istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana in via amministrativa.
Ciò in quanto, venendo in considerazione, nel caso di specie, una linea di discendenza anche, benché solo in parte, per via materna, con passaggi della cittadinanza anteriori all'entrata in vigore della
Costituzione (infra), il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in capo agli odierni ricorrenti non può, in concreto, che essere accertato in via giurisdizionale (e non in via amministrativa), dipendendo, tale riconoscimento, da un'attività interpretativa, che, com'è noto, è propria dell'autorità giudiziaria e non dell'attività amministrativa.
Sull'onere della prova.
Quanto, infine, all'eccezione avente ad oggetto il mancato assolvimento, da parte dei ricorrenti, dell'onere della prova, sugli stessi (asseritamente) gravante, circa la mancata naturalizzazione degli ascendenti, l'eccezione è, invero, priva di pregio.
È sufficiente, al riguardo, richiamare il tradizionale criterio di ripartizione dell'onore della prova affermato dall'art. 2697, co. 1 e 2, c.c., recentemente declinato, in subiecta materia, dalla stessa Corte di cassazione, la quale, infatti, ha avuto modo di affermare, al riguardo, che “a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva” (così: Cass. civ. n. 25317/2022).
Ne deriva che, in assenza di allegazione specifica e di prova – che sarebbe stato onere del CP_3
fornire – circa l'interruzione della linea di trasmissione della cittadinanza per avvenuta naturalizzazione di uno degli ascendenti (prova nel caso di specie non fornita), e ove sussistano, invece, i presupposti delineati, in positivo, dalla Suprema corte (ossia il “fatto acquisitivo” e la “linea di trasmissione”), la domanda non possa che essere accolta.
***
Nel merito, la domanda è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Gli odierni ricorrenti hanno agito per chiedere l'accertamento della cittadinanza italiana iure sanguinis.
Come già osservato, la Suprema corte a Sezioni unite ha, di recente, chiarito che “a chi chiede il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione”
(v. in tal senso: Cass. civ., Sez. unite, n. 25317/2022).
Nel caso di specie, i ricorrenti hanno puntualmente allegato e documentato la loro linea di discendenza dall'avo, nato in [...] il [...] e, precisamente, a Sant'Angelo del CO Persona_3
(Isernia), successivamente emigrato in Brasile senza mai naturalizzarsi, come da certificato negativo di naturalizzazione (in atti). La linea di discendenza, in particolare, passa:
- da alla di lui figlia, nata il [...] e coniugatasi, in Persona_3 Persona_4
data 04/06/1910, con cittadino verosimilmente brasiliano;
- da alla di lei figlia, , nata il [...] e coniugatasi con Persona_4 Persona_5
cittadino verosimilmente brasiliano in data sconosciuta ma antecedente al 28/11/1947 (atteso che, dalla documentazione in atti, è noto che, al momento della nascita della figlia, la stessa era coniugata);
- da , alla di lei figlia, , nata il [...] e coniugatasi con Persona_5 Persona_6
cittadino brasiliano in data 13/05/1967;
- da , alle di lei figlie (odierne ricorrenti): Persona_6
o , nata il [...] e coniugatasi, in data 21/09/1991, Parte_4
con cittadino di cui – dalla documentazione in atti – non è dato conoscere la cittadinanza, benché sia noto che lo stesso è nato in [...] e, quindi, astrattamente straniero;
o , nata il [...] e coniugatasi con cittadino Parte_1
brasiliano in data 03/03/1990;
- da , al di lei figlio, (odierno Parte_4 Parte_5
ricorrente), nato il [...];
- da , ai di lei figli (odierni ricorrenti): Parte_1
o nata il [...] e coniugatasi con cittadino Controparte_1
brasiliano in data 06/12/2014;
o , nata il [...] e coniugatasi con cittadino brasiliano Parte_3
in data 26/10/1989;
o , nato il [...]; Pt_2 Parte_2
- da , al di lei figlio, Controparte_1 Controparte_2
(odierno ricorrente), nato il [...].
Ebbene, com'è evidente, nella linea di discendenza è presente più di passaggio di cittadinanza per linea materna anteriore all'entrata in vigore della Costituzione, in particolare:
- da (coniugatasi nel 1910 con cittadino verosimilmente straniero), alla figlia, Persona_4
, nata nel 1918; Persona_5
- da (coniugatasi in data antecedente al 28/11/1947, con cittadino Persona_5
verosimilmente straniero) alla figlia, , nata nel 1947. Persona_6
È opportuno premettere, in via generale, che, all'epoca, la trasmissione iure sanguinis della cittadinanza italiana – salvo casi del tutto marginali – avveniva, ai sensi dell'art. 1 della l. n. 555/1912, unicamente per via paterna e che, inoltre, l'art. 10 della stessa legge sanciva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
La Corte costituzionale, però, com'è noto, con la sentenza n. 30 del 1983, ha dichiarato l'illegittimità della legge n. 555/1912 nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina. Tale pronuncia ha, così, ricondotto nell'alveo dei valori costituzionali di uguaglianza la previgente disciplina legislativa sullo status civitatis, consentendo l'acquisto della cittadinanza italiana anche per linea materna.
Già in precedenza, del resto, la medesima Corte, con la sentenza n. 87 del 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 10 della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana della donna coniugata con un cittadino straniero, e ciò indipendentemente dalla volontà della donna.
Ebbene, nonostante un primo orientamento interpretativo tendesse a limitare gli effetti favorevoli di tali pronunce solo a partire dalla data di entrata in vigore della Costituzione, con cristallizzazione delle situazioni già definite all'epoca, la Corte di cassazione, con la sentenza a Sezioni unite n.
4466/2009, ha superato tale disparità di trattamento.
La Suprema corte, infatti, con la citata pronuncia, pur riconoscendo che “la declaratoria
d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione”, ha tuttavia mitigato l'impossibilità di applicare retroattivamente, oltre il 1° gennaio 1948, le citate sentenze costituzionali, ritenendo che lo status di cittadino, in quanto “qualità essenziale della persona con caratteri di assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità che lo rendono giustiziabile in ogni tempo e di regola non definito o chiuso”, perduri, appunto, nel tempo e non possa, quindi, ritenersi esaurito se non per effetto di espresso diniego o riconoscimento con sentenza passata in giudicato.
La Suprema corte, nella pronuncia citata, ha quindi concluso che “le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1° gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso […], sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale”.
Ne consegue che, in forza delle pronunce di incostituzionalità citate nonché dell'interpretazione offertane dalla giurisprudenza di legittimità, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche a coloro i quali, in base alla legge dell'epoca, non l'avevano acquistata perché nati anteriormente al 1° gennaio 1948 da madre cittadina che aveva, altresì, perduto la propria cittadinanza, in quanto coniugatasi, anteriormente al 1° gennaio 1948, con cittadino straniero e, quindi, nel caso di specie, anche a e a (nate, rispettivamente, nel 1918 Persona_5 Persona_6
e nel 1947 da madre cittadina che aveva, altresì, perduto, in base alla legge dell'epoca, la propria cittadinanza, per essersi coniugata con un cittadino verosimilmente straniero) e, conseguentemente, ai loro discendenti.
Ne deriva, alla luce di tutto quanto osservato, che la linea di discendenza dall'avo, Persona_3
agli odierni ricorrenti non risulta essersi mai interrotta, con conseguente trasmissione, in
[...]
capo agli stessi, dello status di cittadini italiani.
Alla luce di tutto quanto sin qui osservato, consegue l'accoglimento della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana in capo ai ricorrenti.
Deve, pertanto, essere dichiarata la cittadinanza italiana in capo agli stessi, con conseguente obbligo del e, per esso, del competente ufficiale dello stato civile, di procedere alle Controparte_3
relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge.
Le ragioni della decisione – fondata sull'orientamento della Suprema corte di cui alla sentenza n.
4466/2009, che ritiene inapplicabili le norme precostituzionali, riconosciute illegittime per effetto di sentenze di illegittimità costituzionali sui rapporti su cui ancora incidono – unitamente alla circostanza per cui il riveste nel presente procedimento una posizione Controparte_3
meramente formale, che non consente di ritenerlo tecnicamente soccombente ex art. 91 c.p.c., giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite del presente giudizio, con conseguente non luogo a provvedere sull'istanza di “attribuzione” (rectius: distrazione) delle spese di lite alla procuratrice antistataria, atteso che, com'è noto, “tale pronuncia è condizionata alla soccombenza ed alla conseguente condanna della controparte al rimborso delle spese”(cfr. in tal senso: Cass. civ. n. 9994/1992).
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Campobasso, nella composizione monocratica indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al R.G. n. 2276/2024, così provvede:
• Dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
• Ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_3
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite del presente giudizio;
• Rigetta ogni altra domanda.
Così deciso in Campobasso, 30 maggio 2025. Il giudice dott.ssa Rossella Casillo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'U.E.
Il Tribunale ordinario di Campobasso, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa Rossella Casillo, ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
Nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 2276 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2024; promossa da:
• (C.F.: ), nata in [...] il Parte_1 C.F._1
15/10/1971;
• (C.F.: ), nato in [...] il [...], Parte_2 C.F._2
tramite i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, Parte_1
(come sopra generalizzata) e , nato in [...] il
[...] Persona_1
11/05/1966;
• (C.F.: ), nata in [...] Controparte_1 C.F._3
il 13/08/1990;
• (C.F.: ), nato in [...] il Controparte_2 C.F._4
05/11/2023, tramite i genitori esercenti la responsabilità genitoriale,
[...]
(come sopra generalizzata) e Controparte_1 Persona_2
nato in [...] il [...];
[...]
• (C.F.: ), nata in [...] il [...]; Parte_3 C.F._5
• (C.F.: ), nata in [...] il [...]; Parte_4 C.F._6
• (C.F.: ), nato in [...] il Parte_5 C.F._7
08/06/1993; rappresentati e difesi, nel presente giudizio, dagli avv.ti. Antonella Castellone e Ana Carolina
Nogueira;
(ricorrenti)
contro
:
(C.F.: ), in persona del ministro pro tempore, Controparte_3 P.IVA_1
domiciliato ex lege in Campobasso;
(parte resistente)
E con l'intervento del pubblico ministero in sede;
(interventore ex lege)
Oggetto: accertamento della cittadinanza iure sanguinis;
Conclusioni: come da note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c., gli odierni ricorrenti hanno adito l'intestato Tribunale, chiedendo di accertare la cittadinanza italiana iure sanguinis in capo agli stessi e, per l'effetto, di ordinare al e, per esso, all'ufficiale di Stato civile, di procedere alle relative iscrizioni, Controparte_3
trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile.
Si è costituito il , eccependo: CP_3
o la carenza di interesse ad agire in capo ai ricorrenti, non avendo questi documentato di aver previamente formulato alcuna istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana in via amministrativa;
o la mancata prova in ordine alla non naturalizzazione degli ascendenti dei ricorrenti;
L'amministrazione resistente ha, quindi, concluso chiedendo, in via pregiudiziale, la sospensione del giudizio o un congruo rinvio dello stesso, nell'attesa della pronuncia della Corte costituzionale sulla questione di legittimità sollevata dal Tribunale di Bologna e, in via principale, la declaratoria di inammissibilità della domanda o, in ogni caso, il suo rigetto nel merito.
La causa è stata istruita in via esclusivamente documentale e il giudice ha, quindi, assegnato termine sino al 19 marzo 2025 per il deposito, ex art. 127-ter c.p.c., di note scritte sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni e di discussione ex art. 281-sexies c.p.c., disponendo, al contempo, la trasmissione degli atti al pubblico ministero in sede, il quale – ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1 della legge n. 91/1992 con riferimento agli articoli 1 e 117 Cost. (quest'ultimo, in relazione agli obblighi internazionali e agli artt. 9 TUE e 20 TFUE), nella parte in cui non pone alcun limite (quali, ad es., potrebbero essere: il limite temporale di vent'anni e/o l'avere, il discendente e i suoi genitori, soggiornato sul territorio nazionale) al riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis –, ha chiesto la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del giudizio.
*** Sull'eccezione di legittimità costituzionale sollevata dal P.M. e sulla richiesta, formulata dall'amministrazione resistente, di sospensione ex art. 295 c.p.c. o di rinvio del presente giudizio, in attesa della decisione, da parte della Corte costituzionale, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della l. n. 91/1992, sollevata dal Tribunale di Bologna con
l'ordinanza del 26/11/2024.
Deve, preliminarmente, essere rigettata l'eccezione di legittimità costituzionale sollevata dal pubblico ministero (benché astrattamente rilevante), in quanto manifestamente infondata, trattandosi di materia rimessa alla discrezionalità del legislatore.
Si osserva, infatti, al riguardo, che, ai sensi dell'art. 28 della l. n. 87/1953, il “controllo di legittimità della Corte costituzionale su una legge o un atto avente forza di legge esclude ogni valutazione di natura politica e ogni sindacato sull'uso del potere discrezionale del Parlamento”.
Il rispetto della discrezionalità del legislatore costituisce, in altri termini, un limite alla possibilità di intervento della Corte, la quale, infatti, deve dichiarare la questione di legittimità costituzionale inammissibile laddove essa presenta (come nel caso di specie e come si evince, del resto, dalle stesse conclusioni del pubblico ministero, laddove prospetta, astrattamente, una pluralità di soluzioni costituzionalmente conformi), appunto, una pluralità di possibili soluzioni costituzionalmente compatibili, anziché un'unica soluzione costituzionalmente imposta (le cd. “rime obbligate”).
Per le stesse ragioni, deve essere rigettata la richiesta, formulata dall'amministrazione resistente, di sospensione necessaria del processo ex art. 295 c.p.c. o di rinvio del presente giudizio, in attesa della decisione, da parte della Corte costituzionale, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della l. n. 91/1992, sollevata dal Tribunale di Bologna con l'ordinanza del 26/11/2024.
Si osserva, infatti, al riguardo, che “la pendenza di questione di legittimità costituzionale di una norma applicabile al rapporto dedotto in causa, sollevata da altro giudice, non determina, ex art.
295 c.p.c., la sospensione del giudizio, che è rimessa all'apprezzamento del giudice davanti al quale la questione si pone nuovamente, il quale ne valuta la necessità alla stregua di un autonomo giudizio di fondatezza ed imprescindibile rilevanza per la pronuncia da rendere” (così: Corte conti n.
43A/1998).
Ferma, quindi, la non necessarietà della sospensione ex art. 295 c.p.c. e stante la ritenuta manifesta infondatezza dell'analoga questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Bologna con ordinanza del 26/11/2024, deve, in definitiva, essere rigettata sia l'istanza di sospensione del processo, sia, a fortiori, l'istanza di rinvio formulate dall'amministrazione resistente.
Sull'interesse ad agire.
Del tutto inconferente, nel caso di specie, è, poi, l'eccezione, formulata dall'amministrazione resistente, avente ad oggetto l'asserita insussistenza dell'interesse ad agire in capo agli odierni ricorrenti, per non avere questi documentato la previa proposizione dell'istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana in via amministrativa.
Ciò in quanto, venendo in considerazione, nel caso di specie, una linea di discendenza anche, benché solo in parte, per via materna, con passaggi della cittadinanza anteriori all'entrata in vigore della
Costituzione (infra), il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in capo agli odierni ricorrenti non può, in concreto, che essere accertato in via giurisdizionale (e non in via amministrativa), dipendendo, tale riconoscimento, da un'attività interpretativa, che, com'è noto, è propria dell'autorità giudiziaria e non dell'attività amministrativa.
Sull'onere della prova.
Quanto, infine, all'eccezione avente ad oggetto il mancato assolvimento, da parte dei ricorrenti, dell'onere della prova, sugli stessi (asseritamente) gravante, circa la mancata naturalizzazione degli ascendenti, l'eccezione è, invero, priva di pregio.
È sufficiente, al riguardo, richiamare il tradizionale criterio di ripartizione dell'onore della prova affermato dall'art. 2697, co. 1 e 2, c.c., recentemente declinato, in subiecta materia, dalla stessa Corte di cassazione, la quale, infatti, ha avuto modo di affermare, al riguardo, che “a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva” (così: Cass. civ. n. 25317/2022).
Ne deriva che, in assenza di allegazione specifica e di prova – che sarebbe stato onere del CP_3
fornire – circa l'interruzione della linea di trasmissione della cittadinanza per avvenuta naturalizzazione di uno degli ascendenti (prova nel caso di specie non fornita), e ove sussistano, invece, i presupposti delineati, in positivo, dalla Suprema corte (ossia il “fatto acquisitivo” e la “linea di trasmissione”), la domanda non possa che essere accolta.
***
Nel merito, la domanda è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Gli odierni ricorrenti hanno agito per chiedere l'accertamento della cittadinanza italiana iure sanguinis.
Come già osservato, la Suprema corte a Sezioni unite ha, di recente, chiarito che “a chi chiede il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione”
(v. in tal senso: Cass. civ., Sez. unite, n. 25317/2022).
Nel caso di specie, i ricorrenti hanno puntualmente allegato e documentato la loro linea di discendenza dall'avo, nato in [...] il [...] e, precisamente, a Sant'Angelo del CO Persona_3
(Isernia), successivamente emigrato in Brasile senza mai naturalizzarsi, come da certificato negativo di naturalizzazione (in atti). La linea di discendenza, in particolare, passa:
- da alla di lui figlia, nata il [...] e coniugatasi, in Persona_3 Persona_4
data 04/06/1910, con cittadino verosimilmente brasiliano;
- da alla di lei figlia, , nata il [...] e coniugatasi con Persona_4 Persona_5
cittadino verosimilmente brasiliano in data sconosciuta ma antecedente al 28/11/1947 (atteso che, dalla documentazione in atti, è noto che, al momento della nascita della figlia, la stessa era coniugata);
- da , alla di lei figlia, , nata il [...] e coniugatasi con Persona_5 Persona_6
cittadino brasiliano in data 13/05/1967;
- da , alle di lei figlie (odierne ricorrenti): Persona_6
o , nata il [...] e coniugatasi, in data 21/09/1991, Parte_4
con cittadino di cui – dalla documentazione in atti – non è dato conoscere la cittadinanza, benché sia noto che lo stesso è nato in [...] e, quindi, astrattamente straniero;
o , nata il [...] e coniugatasi con cittadino Parte_1
brasiliano in data 03/03/1990;
- da , al di lei figlio, (odierno Parte_4 Parte_5
ricorrente), nato il [...];
- da , ai di lei figli (odierni ricorrenti): Parte_1
o nata il [...] e coniugatasi con cittadino Controparte_1
brasiliano in data 06/12/2014;
o , nata il [...] e coniugatasi con cittadino brasiliano Parte_3
in data 26/10/1989;
o , nato il [...]; Pt_2 Parte_2
- da , al di lei figlio, Controparte_1 Controparte_2
(odierno ricorrente), nato il [...].
Ebbene, com'è evidente, nella linea di discendenza è presente più di passaggio di cittadinanza per linea materna anteriore all'entrata in vigore della Costituzione, in particolare:
- da (coniugatasi nel 1910 con cittadino verosimilmente straniero), alla figlia, Persona_4
, nata nel 1918; Persona_5
- da (coniugatasi in data antecedente al 28/11/1947, con cittadino Persona_5
verosimilmente straniero) alla figlia, , nata nel 1947. Persona_6
È opportuno premettere, in via generale, che, all'epoca, la trasmissione iure sanguinis della cittadinanza italiana – salvo casi del tutto marginali – avveniva, ai sensi dell'art. 1 della l. n. 555/1912, unicamente per via paterna e che, inoltre, l'art. 10 della stessa legge sanciva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
La Corte costituzionale, però, com'è noto, con la sentenza n. 30 del 1983, ha dichiarato l'illegittimità della legge n. 555/1912 nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina. Tale pronuncia ha, così, ricondotto nell'alveo dei valori costituzionali di uguaglianza la previgente disciplina legislativa sullo status civitatis, consentendo l'acquisto della cittadinanza italiana anche per linea materna.
Già in precedenza, del resto, la medesima Corte, con la sentenza n. 87 del 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 10 della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana della donna coniugata con un cittadino straniero, e ciò indipendentemente dalla volontà della donna.
Ebbene, nonostante un primo orientamento interpretativo tendesse a limitare gli effetti favorevoli di tali pronunce solo a partire dalla data di entrata in vigore della Costituzione, con cristallizzazione delle situazioni già definite all'epoca, la Corte di cassazione, con la sentenza a Sezioni unite n.
4466/2009, ha superato tale disparità di trattamento.
La Suprema corte, infatti, con la citata pronuncia, pur riconoscendo che “la declaratoria
d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione”, ha tuttavia mitigato l'impossibilità di applicare retroattivamente, oltre il 1° gennaio 1948, le citate sentenze costituzionali, ritenendo che lo status di cittadino, in quanto “qualità essenziale della persona con caratteri di assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità che lo rendono giustiziabile in ogni tempo e di regola non definito o chiuso”, perduri, appunto, nel tempo e non possa, quindi, ritenersi esaurito se non per effetto di espresso diniego o riconoscimento con sentenza passata in giudicato.
La Suprema corte, nella pronuncia citata, ha quindi concluso che “le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1° gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso […], sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale”.
Ne consegue che, in forza delle pronunce di incostituzionalità citate nonché dell'interpretazione offertane dalla giurisprudenza di legittimità, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche a coloro i quali, in base alla legge dell'epoca, non l'avevano acquistata perché nati anteriormente al 1° gennaio 1948 da madre cittadina che aveva, altresì, perduto la propria cittadinanza, in quanto coniugatasi, anteriormente al 1° gennaio 1948, con cittadino straniero e, quindi, nel caso di specie, anche a e a (nate, rispettivamente, nel 1918 Persona_5 Persona_6
e nel 1947 da madre cittadina che aveva, altresì, perduto, in base alla legge dell'epoca, la propria cittadinanza, per essersi coniugata con un cittadino verosimilmente straniero) e, conseguentemente, ai loro discendenti.
Ne deriva, alla luce di tutto quanto osservato, che la linea di discendenza dall'avo, Persona_3
agli odierni ricorrenti non risulta essersi mai interrotta, con conseguente trasmissione, in
[...]
capo agli stessi, dello status di cittadini italiani.
Alla luce di tutto quanto sin qui osservato, consegue l'accoglimento della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana in capo ai ricorrenti.
Deve, pertanto, essere dichiarata la cittadinanza italiana in capo agli stessi, con conseguente obbligo del e, per esso, del competente ufficiale dello stato civile, di procedere alle Controparte_3
relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge.
Le ragioni della decisione – fondata sull'orientamento della Suprema corte di cui alla sentenza n.
4466/2009, che ritiene inapplicabili le norme precostituzionali, riconosciute illegittime per effetto di sentenze di illegittimità costituzionali sui rapporti su cui ancora incidono – unitamente alla circostanza per cui il riveste nel presente procedimento una posizione Controparte_3
meramente formale, che non consente di ritenerlo tecnicamente soccombente ex art. 91 c.p.c., giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite del presente giudizio, con conseguente non luogo a provvedere sull'istanza di “attribuzione” (rectius: distrazione) delle spese di lite alla procuratrice antistataria, atteso che, com'è noto, “tale pronuncia è condizionata alla soccombenza ed alla conseguente condanna della controparte al rimborso delle spese”(cfr. in tal senso: Cass. civ. n. 9994/1992).
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Campobasso, nella composizione monocratica indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al R.G. n. 2276/2024, così provvede:
• Dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
• Ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_3
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite del presente giudizio;
• Rigetta ogni altra domanda.
Così deciso in Campobasso, 30 maggio 2025. Il giudice dott.ssa Rossella Casillo