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Sentenza 11 novembre 2024
Sentenza 11 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 11/11/2024, n. 5646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5646 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 3174/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dai seguenti Magistrati:
Dr. Alberto Tetamo Presidente
Dr.ssa Isabella Messina Giudice
Dr.ssa Daniela Culotta Giudice Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. r.g. 3174/2024 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Costantini Roberta e dell'avv. Ilaria Parte_1
Paiano, in virtù di procura speciale in atti;
contro con il patrocinio dell'avv. Maurizio Merlo e dell'avv. Matteo Francesco Controparte_1
Mondelli, in virtù di procura speciale in atti;
ricorrenti
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e parte resistente
come da note scritte d'udienza depositate il 18.10.2024
Per il P.M. nulla ha opposto
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il minore è nato dalla relazione tra e Per_1 Parte_1 CP_1
, non coniugati, i quali hanno cessato la convivenza more uxorio.
[...]
Con ricorso depositato il 21/02/2024 chiedeva al Tribunale Parte_1 l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 bis segg. c.c. quanto all'affidamento del figlio minore, alla sua collocazione, alla determinazione del regime di visita padre - figlio ed alla previsione di un contributo per il mantenimento del minore. Con memoria depositata il 20.09.2024 si costituiva in giudizio , dando Controparte_1 atto di aver le parti raggiunto un accordo nelle more del giudizio.
Veniva, quindi, su istanza congiunta delle parti, assegnato termine ex art. 127 ter cpc per il deposito di note scritte d'udienza in sostituzione dell'udienza ex art. 473bis 21 cpc in presenza.
Con le note scritte depositate nel termine assegnato, le parti rassegnavano conclusioni conformi ed il Giudice Relatore disponeva in via provvisoria ed urgente in conformità all'accordo delle parti e rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
***
Il Collegio ritiene di poter provvedere in conformità all'accordo, nulla ostandovi in fatto e in diritto.
Le spese di lite sono compensate in ragione dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, preso atto dell'accordo delle parti ed in conformità allo stesso, così provvede:
DISPONE che il minore, sia affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con Persona_2 residenza anagrafica, dimora e collocazione prevalente presso la madre, SI.ra ; Parte_1
DISPONE che i genitori esercitino congiuntamente la responsabilità genitoriale sul minore ed assumano di comune accordo le decisioni di maggiore interesse, come quelle relative alla salute
(compresa la scelta del pediatra, degli specialisti e delle strutture sanitarie), all'istruzione (compresa l'individuazione delle strutture scolastiche cui affidare il minore nel suo percorso educativo e di crescita, con il quale entrambi i genitori intratterranno i rapporti), all'educazione, alla scelta delle attività sportive ed extrascolastiche, scelte che dovranno essere congiuntamente individuate tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore. I genitori eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale ai sensi dell'art. 337 ter c.c. limitatamente all'ordinaria amministrazione;
DISPONE che il minore, tenendo conto tanto delle sue esigenze scolastiche ed extrascolastiche quanto di quelle lavorative e personali dei genitori, stia con il papà, salvo diversi accordi, come segue:
− a week end alternati dalla domenica mattina alle ore 10.00 e sino al lunedì mattina quando il padre accompagnerà il bambino a scuola;
− a settimane alterne una volta a settimana con pernotto, il martedì o il giovedì che precede il week end con la madre. Il padre si recherà a prendere il bambino a scuola ed ivi lo accompagnerà il mattino seguente. L'indicazione del giorno prescelto dovrà essere comunicata alla madre entro 7 giorni prima;
− tutte le mattine dal lunedì al venerdì, se il bambino si reca a scuola, il padre lo prenderà presso la casa materna per accompagnarlo presso l'istituto scolastico;
− durante il periodo estivo il padre e la madre potranno trascorrere con il figlio fino a due settimane - anche non consecutive - in periodi da concordarsi tra gli stessi genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
− le vacanze natalizie dovranno essere concordate dai genitori entro il 15 novembre di ogni anno. In difetto di accordo, il minore trascorrerà, ad anni alterni con un genitore dalle ore
16:00 del 23 dicembre alle ore 19:00 del 30 dicembre (con Vigilia in favore del genitore che non gode del primo periodo senza pernottamento) e dal 30 dicembre ore 19:00 al 6 gennaio ore 19:00 con l'altro genitore;
gli eventuali ulteriori periodi di sospensione scolastica (ad esclusione del periodo estivo) saranno regolati secondo il criterio dell'alternanza annuale;
per le ulteriori festività di calendario (Ognissanti, Immacolata, 25 Aprile, 1 Maggio, 2 Giugno, ecc.) verrà seguito il criterio dell'alternanza tra i genitori, fatta eccezione per il ferragosto;
− trascorrerà il giorno del compleanno, salvo diverse intese, un anno con l'un genitore Per_1
l'anno seguente con l'altro;
DISPONE che il signor versi alla signora , a titolo di contributo al mantenimento CP_1 Parte_1 del figlio , la somma di Euro 250,00 mensili, entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico Per_1 bancario, con rivalutazione di anno in anno, seguendo le variazioni dell'indice ISTAT. Il signor CP_1 verserà detta somma a partire dalla mensilità di settembre 2024; inoltre, il signor verserà alla CP_1 signora la somma di Euro 200,00, a titolo di integrazione del contributo al mantenimento Parte_1 in favore del minore per i mesi di luglio e agosto 2024;
DISPONE che le spese straordinarie, così come specificate dal Protocollo d'Intesa del 2016
Tribunale di Torino, siano sostenute in ragione del 50% da entrambi i genitori, dando atto che le parti concordano che rientra tra le spese straordinarie l'intero corredo scolastico come richiesto ad inizio anno dall'istituto scolastico (corredo estivo e invernale);
DÀ ATTO che le parti concordano che, per ottenere il rimborso delle suddette spese i documenti giustificativi delle stesse dovranno riportare il nominativo e/o codice fiscale del minore anche ai fini delle detrazioni fiscali;
quanto alle spese di farmacia è richiesto lo scontrino parlante;
DÀ ATTO che le parti concordano che l'Assegno Unico Universale e qualsivoglia ulteriore contributo in favore della prole minore in vigore anche successivamente al deposito del presente ricorso la cui percezione possa essere riferita ad entrambi i genitori, sarà richiesto e percepito al 100% dalla SInora . Le parti si impegnano reciprocamente a scambiarsi la documentazione Parte_1 fiscale/economica/patrimoniale necessaria ed utile ai fini delle domande di contributo economico statale/regionale/comunale;
DICHIARA le spese di lite interamente compensate tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 8.11.2024
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dai seguenti Magistrati:
Dr. Alberto Tetamo Presidente
Dr.ssa Isabella Messina Giudice
Dr.ssa Daniela Culotta Giudice Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. r.g. 3174/2024 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Costantini Roberta e dell'avv. Ilaria Parte_1
Paiano, in virtù di procura speciale in atti;
contro con il patrocinio dell'avv. Maurizio Merlo e dell'avv. Matteo Francesco Controparte_1
Mondelli, in virtù di procura speciale in atti;
ricorrenti
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e parte resistente
come da note scritte d'udienza depositate il 18.10.2024
Per il P.M. nulla ha opposto
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il minore è nato dalla relazione tra e Per_1 Parte_1 CP_1
, non coniugati, i quali hanno cessato la convivenza more uxorio.
[...]
Con ricorso depositato il 21/02/2024 chiedeva al Tribunale Parte_1 l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 bis segg. c.c. quanto all'affidamento del figlio minore, alla sua collocazione, alla determinazione del regime di visita padre - figlio ed alla previsione di un contributo per il mantenimento del minore. Con memoria depositata il 20.09.2024 si costituiva in giudizio , dando Controparte_1 atto di aver le parti raggiunto un accordo nelle more del giudizio.
Veniva, quindi, su istanza congiunta delle parti, assegnato termine ex art. 127 ter cpc per il deposito di note scritte d'udienza in sostituzione dell'udienza ex art. 473bis 21 cpc in presenza.
Con le note scritte depositate nel termine assegnato, le parti rassegnavano conclusioni conformi ed il Giudice Relatore disponeva in via provvisoria ed urgente in conformità all'accordo delle parti e rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
***
Il Collegio ritiene di poter provvedere in conformità all'accordo, nulla ostandovi in fatto e in diritto.
Le spese di lite sono compensate in ragione dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, preso atto dell'accordo delle parti ed in conformità allo stesso, così provvede:
DISPONE che il minore, sia affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con Persona_2 residenza anagrafica, dimora e collocazione prevalente presso la madre, SI.ra ; Parte_1
DISPONE che i genitori esercitino congiuntamente la responsabilità genitoriale sul minore ed assumano di comune accordo le decisioni di maggiore interesse, come quelle relative alla salute
(compresa la scelta del pediatra, degli specialisti e delle strutture sanitarie), all'istruzione (compresa l'individuazione delle strutture scolastiche cui affidare il minore nel suo percorso educativo e di crescita, con il quale entrambi i genitori intratterranno i rapporti), all'educazione, alla scelta delle attività sportive ed extrascolastiche, scelte che dovranno essere congiuntamente individuate tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore. I genitori eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale ai sensi dell'art. 337 ter c.c. limitatamente all'ordinaria amministrazione;
DISPONE che il minore, tenendo conto tanto delle sue esigenze scolastiche ed extrascolastiche quanto di quelle lavorative e personali dei genitori, stia con il papà, salvo diversi accordi, come segue:
− a week end alternati dalla domenica mattina alle ore 10.00 e sino al lunedì mattina quando il padre accompagnerà il bambino a scuola;
− a settimane alterne una volta a settimana con pernotto, il martedì o il giovedì che precede il week end con la madre. Il padre si recherà a prendere il bambino a scuola ed ivi lo accompagnerà il mattino seguente. L'indicazione del giorno prescelto dovrà essere comunicata alla madre entro 7 giorni prima;
− tutte le mattine dal lunedì al venerdì, se il bambino si reca a scuola, il padre lo prenderà presso la casa materna per accompagnarlo presso l'istituto scolastico;
− durante il periodo estivo il padre e la madre potranno trascorrere con il figlio fino a due settimane - anche non consecutive - in periodi da concordarsi tra gli stessi genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
− le vacanze natalizie dovranno essere concordate dai genitori entro il 15 novembre di ogni anno. In difetto di accordo, il minore trascorrerà, ad anni alterni con un genitore dalle ore
16:00 del 23 dicembre alle ore 19:00 del 30 dicembre (con Vigilia in favore del genitore che non gode del primo periodo senza pernottamento) e dal 30 dicembre ore 19:00 al 6 gennaio ore 19:00 con l'altro genitore;
gli eventuali ulteriori periodi di sospensione scolastica (ad esclusione del periodo estivo) saranno regolati secondo il criterio dell'alternanza annuale;
per le ulteriori festività di calendario (Ognissanti, Immacolata, 25 Aprile, 1 Maggio, 2 Giugno, ecc.) verrà seguito il criterio dell'alternanza tra i genitori, fatta eccezione per il ferragosto;
− trascorrerà il giorno del compleanno, salvo diverse intese, un anno con l'un genitore Per_1
l'anno seguente con l'altro;
DISPONE che il signor versi alla signora , a titolo di contributo al mantenimento CP_1 Parte_1 del figlio , la somma di Euro 250,00 mensili, entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico Per_1 bancario, con rivalutazione di anno in anno, seguendo le variazioni dell'indice ISTAT. Il signor CP_1 verserà detta somma a partire dalla mensilità di settembre 2024; inoltre, il signor verserà alla CP_1 signora la somma di Euro 200,00, a titolo di integrazione del contributo al mantenimento Parte_1 in favore del minore per i mesi di luglio e agosto 2024;
DISPONE che le spese straordinarie, così come specificate dal Protocollo d'Intesa del 2016
Tribunale di Torino, siano sostenute in ragione del 50% da entrambi i genitori, dando atto che le parti concordano che rientra tra le spese straordinarie l'intero corredo scolastico come richiesto ad inizio anno dall'istituto scolastico (corredo estivo e invernale);
DÀ ATTO che le parti concordano che, per ottenere il rimborso delle suddette spese i documenti giustificativi delle stesse dovranno riportare il nominativo e/o codice fiscale del minore anche ai fini delle detrazioni fiscali;
quanto alle spese di farmacia è richiesto lo scontrino parlante;
DÀ ATTO che le parti concordano che l'Assegno Unico Universale e qualsivoglia ulteriore contributo in favore della prole minore in vigore anche successivamente al deposito del presente ricorso la cui percezione possa essere riferita ad entrambi i genitori, sarà richiesto e percepito al 100% dalla SInora . Le parti si impegnano reciprocamente a scambiarsi la documentazione Parte_1 fiscale/economica/patrimoniale necessaria ed utile ai fini delle domande di contributo economico statale/regionale/comunale;
DICHIARA le spese di lite interamente compensate tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 8.11.2024
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.