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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lecce, sez. V, sentenza 23/01/2026, n. 147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce |
| Numero : | 147 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 147/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 5, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
DE GAETANIS GIOVANNI, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1676/2025 depositato il 23/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1' - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Lecce - Via San Nicola 2 73100 Lecce LE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 20221T002005 REGISTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 10/2026 depositato il 15/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti.
Resistente: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 proponeva ricorso contro l'Agenzia delle Entrate di Lecce avverso l'avviso di accertamento in epigrafe emesso con la seguente motivazione: “La S.V. decade dall'agevolazione Prima Casa chiesta con l'atto n. 315777 del 30/12/2021, perchè, dai controlli d'ufficio, risulta di avere un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente ... , superiore a euro 40.000,00”.
Premetteva che l'atto n.315777 del 30.12.2021, posto a base dell'avviso di accertamento impugnato è sconosciuto, avendo la ricorrente, Sig.ra Ricorrente_1, stipulato un atto di compravendita il 25/01/2022, registrato a Lecce il 31.01.2025 al n.2005/1T.
Precisava inoltre che risultando per tabulas l'errore del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente preso in considerazione dall'Amministrazione Finanziaria, in data 28/07/2025 è stata proposta istanza di riesame in autotutela (all.3), documentando la situazione reale alla data della stipula, ma pur tuttavia Agenzia delle Entrate non ha in alcun modo riscontrato detta istanza.
A fondamento del ricorso ha dedotto che l'atto impugnato sarebbe illegittimo per difetto di motivazione e omesso onere di prova poichè non è dato comprendere sulla base di quali accertamenti abbia mai potuto l'Agenzia delle Entrate accertare che la Sig.ra Ricorrente_1 avesse un ISEE addirittura superiore a 40.000,00 euro. Costituendosi l'Agenzia delle Entrate di Lecce contesta il ricorso concludendo di conseguenza.
All'udienza odierna la causa veniva introitata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso presentato dalla ricorrente risulta fondato e meritevole di accoglimento. In particolare, l'articolo 64 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, si colloca all'interno del quadro normativo che regola l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), strumento indispensabile per l'accesso a prestazioni sociali agevolate e misure di sostegno economico. Il modello ISEE ha la funzione di rappresentare la situazione economica globale del nucleo familiare, considerando sia i redditi sia il patrimonio mobiliare e immobiliare, con l'obiettivo di determinare il diritto e l'entità delle agevolazioni e dei benefici sociali (D.P.C.M. 5 dicembre
2013, n. 159; D.P.C.M. 14 gennaio 2025, n. 13).
Dall'esame degli atti emerge che la ricorrente, al fine di usufruire dell'agevolazione richiesta, ha ottenuto in data 21/10/2021 l'attestazione ISEE. L'INPS ha certificato che, sulla base dei dati contenuti nella DSU presentata da Ricorrente_1 il 20/10/2021, l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) era pari a € 11.573,80.
In modo inequivocabile, risulta che l'atto di trasferimento di proprietà è stato stipulato in data 25/01/2022
(all.2), mentre l'attestazione ISEE, richiesta il 20/10/2021 e rilasciata con valore pari a € 11.573,80, rifletteva la situazione della ricorrente che viveva da sola in Indirizzo_1 dal 12/10/2021. Tale circostanza è confermata dal certificato contestuale di residenza e di stato di famiglia rilasciato dal Comune di Lecce il 10/11/2021 (all.5), quindi in data antecedente alla stipula del rogito notarile.
È evidente che l'Agenzia delle Entrate ha preso in considerazione l'atto n. 315777 del 30/12/2021, il quale risulta essere diverso rispetto all'atto oggetto di contestazione. Non si può condividere la posizione dell'Agenzia delle Entrate secondo cui l'errata indicazione degli estremi dell'atto pubblico costituisce un mero refuso privo di effetti lesivi sul diritto di difesa della parte. Al contrario, l'Agenzia non ha prodotto la documentazione necessaria a dimostrare la correttezza della pretesa avanzata, né durante il giudizio è riuscita a provare che l'indicazione di un atto inconferente fosse un semplice errore materiale. Di conseguenza, non è stata fornita prova della veridicità della motivazione dell'atto impugnato.
Alla luce di quanto esposto, si deve rilevare che l'amministrazione non ha provato in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato. Il giudice, dovendo fondare la decisione sugli elementi probatori emersi in giudizio, è chiamato ad annullare l'atto impositivo in quanto, mancando la prova della sua fondatezza, non
è possibile dimostrare in modo circostanziato e puntuale, né in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive alla base della pretesa impositiva e dell'irrogazione delle sanzioni.
In conclusione, il ricorso deve essere accolto. In applicazione del principio di soccombenza di cui all'art. 15
D.Lgs. 546/1992, le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, sono poste a carico dell'Agenzia delle Entrate resistente.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Lecce/sezione 5^, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato. Condanna l'Agenzia delle Entrate di Lecce al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 500,00 per compensi, oltre iva, contributo previdenziale, rimborso spese forfettario nella misura del 15% e del contributo unificato tributario.
Lecce, 12/01/2026
Il Giudice monocratico
Dott. Giovanni De Gaetanis
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 5, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
DE GAETANIS GIOVANNI, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1676/2025 depositato il 23/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1' - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Lecce - Via San Nicola 2 73100 Lecce LE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 20221T002005 REGISTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 10/2026 depositato il 15/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti.
Resistente: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 proponeva ricorso contro l'Agenzia delle Entrate di Lecce avverso l'avviso di accertamento in epigrafe emesso con la seguente motivazione: “La S.V. decade dall'agevolazione Prima Casa chiesta con l'atto n. 315777 del 30/12/2021, perchè, dai controlli d'ufficio, risulta di avere un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente ... , superiore a euro 40.000,00”.
Premetteva che l'atto n.315777 del 30.12.2021, posto a base dell'avviso di accertamento impugnato è sconosciuto, avendo la ricorrente, Sig.ra Ricorrente_1, stipulato un atto di compravendita il 25/01/2022, registrato a Lecce il 31.01.2025 al n.2005/1T.
Precisava inoltre che risultando per tabulas l'errore del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente preso in considerazione dall'Amministrazione Finanziaria, in data 28/07/2025 è stata proposta istanza di riesame in autotutela (all.3), documentando la situazione reale alla data della stipula, ma pur tuttavia Agenzia delle Entrate non ha in alcun modo riscontrato detta istanza.
A fondamento del ricorso ha dedotto che l'atto impugnato sarebbe illegittimo per difetto di motivazione e omesso onere di prova poichè non è dato comprendere sulla base di quali accertamenti abbia mai potuto l'Agenzia delle Entrate accertare che la Sig.ra Ricorrente_1 avesse un ISEE addirittura superiore a 40.000,00 euro. Costituendosi l'Agenzia delle Entrate di Lecce contesta il ricorso concludendo di conseguenza.
All'udienza odierna la causa veniva introitata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso presentato dalla ricorrente risulta fondato e meritevole di accoglimento. In particolare, l'articolo 64 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, si colloca all'interno del quadro normativo che regola l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), strumento indispensabile per l'accesso a prestazioni sociali agevolate e misure di sostegno economico. Il modello ISEE ha la funzione di rappresentare la situazione economica globale del nucleo familiare, considerando sia i redditi sia il patrimonio mobiliare e immobiliare, con l'obiettivo di determinare il diritto e l'entità delle agevolazioni e dei benefici sociali (D.P.C.M. 5 dicembre
2013, n. 159; D.P.C.M. 14 gennaio 2025, n. 13).
Dall'esame degli atti emerge che la ricorrente, al fine di usufruire dell'agevolazione richiesta, ha ottenuto in data 21/10/2021 l'attestazione ISEE. L'INPS ha certificato che, sulla base dei dati contenuti nella DSU presentata da Ricorrente_1 il 20/10/2021, l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) era pari a € 11.573,80.
In modo inequivocabile, risulta che l'atto di trasferimento di proprietà è stato stipulato in data 25/01/2022
(all.2), mentre l'attestazione ISEE, richiesta il 20/10/2021 e rilasciata con valore pari a € 11.573,80, rifletteva la situazione della ricorrente che viveva da sola in Indirizzo_1 dal 12/10/2021. Tale circostanza è confermata dal certificato contestuale di residenza e di stato di famiglia rilasciato dal Comune di Lecce il 10/11/2021 (all.5), quindi in data antecedente alla stipula del rogito notarile.
È evidente che l'Agenzia delle Entrate ha preso in considerazione l'atto n. 315777 del 30/12/2021, il quale risulta essere diverso rispetto all'atto oggetto di contestazione. Non si può condividere la posizione dell'Agenzia delle Entrate secondo cui l'errata indicazione degli estremi dell'atto pubblico costituisce un mero refuso privo di effetti lesivi sul diritto di difesa della parte. Al contrario, l'Agenzia non ha prodotto la documentazione necessaria a dimostrare la correttezza della pretesa avanzata, né durante il giudizio è riuscita a provare che l'indicazione di un atto inconferente fosse un semplice errore materiale. Di conseguenza, non è stata fornita prova della veridicità della motivazione dell'atto impugnato.
Alla luce di quanto esposto, si deve rilevare che l'amministrazione non ha provato in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato. Il giudice, dovendo fondare la decisione sugli elementi probatori emersi in giudizio, è chiamato ad annullare l'atto impositivo in quanto, mancando la prova della sua fondatezza, non
è possibile dimostrare in modo circostanziato e puntuale, né in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive alla base della pretesa impositiva e dell'irrogazione delle sanzioni.
In conclusione, il ricorso deve essere accolto. In applicazione del principio di soccombenza di cui all'art. 15
D.Lgs. 546/1992, le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, sono poste a carico dell'Agenzia delle Entrate resistente.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Lecce/sezione 5^, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato. Condanna l'Agenzia delle Entrate di Lecce al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 500,00 per compensi, oltre iva, contributo previdenziale, rimborso spese forfettario nella misura del 15% e del contributo unificato tributario.
Lecce, 12/01/2026
Il Giudice monocratico
Dott. Giovanni De Gaetanis