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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 15/01/2025, n. 67 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 67 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Bologna
SECONDA SEZIONE
VERBALE D'UDIENZA MEDIANTE
COLLEGAMENTO DA REMOTO
R.G. 5242/2023
Oggi 15/01/2025 sono comparsi:
Per l'avv.to/gli avv.ti ALZONA FEDERICO Parte_1
Per l'avv.to/avv.ti ZANOLI CP_1 CP_2
STEFANO;
Dr Edoardo Tebaldi addetto UPP
Drssa Valentina Currò Dossi tirocinante
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo
1 da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
L'Avv. Alzona precisa le conclusioni come da prima memoria 183
L'Avv. Zanoli precisa le conclusioni come da note autorizzate
I procuratori discutono la causa riportandosi ai propri scritti.
Rinunciano alla lettura della sentenza.
Su invito del giudice, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza, quindi si ritira in camera di consiglio al cui esito pronuncia sentenza omessane la lettura per la rinuncia delle parti a presenziarvi.
Il giudice
Paolo Siracusano
2 Repubblica Italiana
Tribunale Ordinario di Bologna
In Nome del Popolo Italiano
all'udienza del 15/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 5242/2023 tra le parti:
Attore: con l'Avv. ALZONA FEDERICO Parte_1
Convenuto: con l'Avv. ZANOLI Controparte_3
STEFANO
Ritenuto in fatto e in diritto
1. si oppone al decreto n. 5618/2022 con cui il Tribunale di Bologna le ha Parte_1 ingiunto di pagare a euro 25.529,81 oltre interessi e spese a Controparte_3 titolo di ripetizione di indebito.
L'opponente eccepisce:
1) che le somme versate in forza di assegno di mantenimento successivamente ridotto non sono ripetibili;
2) che il costo economico delle spese di Ctu di cui alla sentenza di divorzio n. 1548 del giorno 20.10.2020 deve essere sopportato da Controparte_3
Pertanto, chiede la revoca del decreto ingiuntivo. Parte_1
a sostegno della propria pretesa, allega: Controparte_3
1) sentenza n. 1548/2020 con cui il Tribunale di Bologna ha ridotto da euro
2.181,00 mensili a euro 1.000,00 mensili l'assegno da versare a parte opponente a decorrere dal passaggio in giudicato della cessazione degli effetti civili del matrimonio;
2) di aver anticipato le spese di CTU nel corso del suddetto giudizio, poi poste dalla sentenza a carico solidale delle parti.
3 Pertanto, chiede il rigetto dell'opposizione. Controparte_3
2.
La domanda è fondata.
2.1
In merito alla ripetizione delle somme corrisposte a titolo di mantenimento, il Tribunale osserva:
1) sull'accertamento delle condizioni economiche delle parti (che hanno determinato una rimodulazione dell'assegno in sede di cessazione degli effetti civili del matrimonio) è intervenuto il giudicato (non risulta che sia stato proposto ricorso per cassazione contro la pronuncia della Corte d'Appello che ha confermato le statuizioni della sentenza di primo grado n. 1548/2020 del Tribunale di Bologna); quindi, le predette non possono essere prese in considerazione, anche in relazione alla (diversa) causa petendi del presente giudizio;
2) le SS.UU. 32914/2022 si riferiscono alla ripetibilità o meno di somme corrisposte Cont nel periodo precedente alla loro rideterminazione;
nel caso di specie, invece, chiede l'applicazione dell'assetto dei rapporti patrimoniali successivo alla cessazione degli effetti civili del matrimonio (non la retroazione di questo alla fase già esaurita della separazione, in cui la misura dell'assegno era più cospicua), così che la retroattività appare solo un effetto prospettico dovuto alla scissione tra pronuncia sulle questioni personali (con sentenza non definitiva passata in giudicato nel 2018) e pronuncia sulle questioni economiche (sentenza n. 1548/2020); 3) anche a voler superare questo ostacolo, il principio generale espresso dalle SS.UU. 2022 è quello della ripetibilità, salvo che, in caso di rimodulazione al ribasso, si tratti di importi di “entità modesta”, che lascino “presumere che dette somme di denaro siano state ragionevolmente consumate dal soggetto richiedente”; 4) nel caso di specie, senza contare che l'originaria somma di euro 2.181,00 non è di modesta entità, la parte di questa in ipotesi destinata al soddisfacimento di bisogni primari (e quindi, in ragione della sua natura alimentare, sottratta alla ripetibilità) deve ritenersi compresa nell'importo così come (ri)determinato in sede di cessazione degli effetti civili del matrimonio, che figurativamente residua (poiché in realtà si assume che sia stato “consumato”), al netto della restituzione, nella sfera giuridico-patrimoniale di Parte_1
2.2
In merito alla ripetizione delle somme corrisposte al CTU nella causa di cessazione degli effetti civili del matrimonio, il Tribunale osserva:
1) premesso che non necessariamente vi è corrispondenza tra l'allocazione del costo economico della Ctu tra le parti e la regolazione delle spese di lite, poiché tali importi si riferiscono a due voci diverse, attinenti, l'una, al costo sostenuto dalle parti per l'assistenza tecnica e, l'altra, all'opera prestata dall'ausiliario del giudice
4 su specifici profili, se il Tribunale di primo grado avesse inteso disporre sulle spese di Ctu nel modo prospettato da parte opponente, avrebbe specificamente motivato in tal senso;
2) ne segue che non vi è ragione di discostarsi dalla regola generale che vale nei rapporti interni tra debitori solidali, cioè la divisione dell'importo in misura eguale tra le parti, dunque al 50%; Cont
3) avendo corrisposto l'intera somma di euro 7.000,00 (circostanza non contestata), CM è tenuta a rimborsargli la metà, ossia euro 3.500,00.
3.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al DM n. 147/2022, istruttoria nei minimi.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando,
1) rigetta l'opposizione;
2) conferisce esecutorietà al decreto ingiuntivo n. 5618/2022 del Tribunale di Bologna;
3) condanna a rifondere a le spese di lite, Parte_1 Controparte_3 liquidate in euro 4.237,00 oltre spese generali, imposta e contributi.
Bologna, 15/01/2025
Il giudice
Paolo Siracusano
5
SECONDA SEZIONE
VERBALE D'UDIENZA MEDIANTE
COLLEGAMENTO DA REMOTO
R.G. 5242/2023
Oggi 15/01/2025 sono comparsi:
Per l'avv.to/gli avv.ti ALZONA FEDERICO Parte_1
Per l'avv.to/avv.ti ZANOLI CP_1 CP_2
STEFANO;
Dr Edoardo Tebaldi addetto UPP
Drssa Valentina Currò Dossi tirocinante
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo
1 da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
L'Avv. Alzona precisa le conclusioni come da prima memoria 183
L'Avv. Zanoli precisa le conclusioni come da note autorizzate
I procuratori discutono la causa riportandosi ai propri scritti.
Rinunciano alla lettura della sentenza.
Su invito del giudice, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza, quindi si ritira in camera di consiglio al cui esito pronuncia sentenza omessane la lettura per la rinuncia delle parti a presenziarvi.
Il giudice
Paolo Siracusano
2 Repubblica Italiana
Tribunale Ordinario di Bologna
In Nome del Popolo Italiano
all'udienza del 15/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 5242/2023 tra le parti:
Attore: con l'Avv. ALZONA FEDERICO Parte_1
Convenuto: con l'Avv. ZANOLI Controparte_3
STEFANO
Ritenuto in fatto e in diritto
1. si oppone al decreto n. 5618/2022 con cui il Tribunale di Bologna le ha Parte_1 ingiunto di pagare a euro 25.529,81 oltre interessi e spese a Controparte_3 titolo di ripetizione di indebito.
L'opponente eccepisce:
1) che le somme versate in forza di assegno di mantenimento successivamente ridotto non sono ripetibili;
2) che il costo economico delle spese di Ctu di cui alla sentenza di divorzio n. 1548 del giorno 20.10.2020 deve essere sopportato da Controparte_3
Pertanto, chiede la revoca del decreto ingiuntivo. Parte_1
a sostegno della propria pretesa, allega: Controparte_3
1) sentenza n. 1548/2020 con cui il Tribunale di Bologna ha ridotto da euro
2.181,00 mensili a euro 1.000,00 mensili l'assegno da versare a parte opponente a decorrere dal passaggio in giudicato della cessazione degli effetti civili del matrimonio;
2) di aver anticipato le spese di CTU nel corso del suddetto giudizio, poi poste dalla sentenza a carico solidale delle parti.
3 Pertanto, chiede il rigetto dell'opposizione. Controparte_3
2.
La domanda è fondata.
2.1
In merito alla ripetizione delle somme corrisposte a titolo di mantenimento, il Tribunale osserva:
1) sull'accertamento delle condizioni economiche delle parti (che hanno determinato una rimodulazione dell'assegno in sede di cessazione degli effetti civili del matrimonio) è intervenuto il giudicato (non risulta che sia stato proposto ricorso per cassazione contro la pronuncia della Corte d'Appello che ha confermato le statuizioni della sentenza di primo grado n. 1548/2020 del Tribunale di Bologna); quindi, le predette non possono essere prese in considerazione, anche in relazione alla (diversa) causa petendi del presente giudizio;
2) le SS.UU. 32914/2022 si riferiscono alla ripetibilità o meno di somme corrisposte Cont nel periodo precedente alla loro rideterminazione;
nel caso di specie, invece, chiede l'applicazione dell'assetto dei rapporti patrimoniali successivo alla cessazione degli effetti civili del matrimonio (non la retroazione di questo alla fase già esaurita della separazione, in cui la misura dell'assegno era più cospicua), così che la retroattività appare solo un effetto prospettico dovuto alla scissione tra pronuncia sulle questioni personali (con sentenza non definitiva passata in giudicato nel 2018) e pronuncia sulle questioni economiche (sentenza n. 1548/2020); 3) anche a voler superare questo ostacolo, il principio generale espresso dalle SS.UU. 2022 è quello della ripetibilità, salvo che, in caso di rimodulazione al ribasso, si tratti di importi di “entità modesta”, che lascino “presumere che dette somme di denaro siano state ragionevolmente consumate dal soggetto richiedente”; 4) nel caso di specie, senza contare che l'originaria somma di euro 2.181,00 non è di modesta entità, la parte di questa in ipotesi destinata al soddisfacimento di bisogni primari (e quindi, in ragione della sua natura alimentare, sottratta alla ripetibilità) deve ritenersi compresa nell'importo così come (ri)determinato in sede di cessazione degli effetti civili del matrimonio, che figurativamente residua (poiché in realtà si assume che sia stato “consumato”), al netto della restituzione, nella sfera giuridico-patrimoniale di Parte_1
2.2
In merito alla ripetizione delle somme corrisposte al CTU nella causa di cessazione degli effetti civili del matrimonio, il Tribunale osserva:
1) premesso che non necessariamente vi è corrispondenza tra l'allocazione del costo economico della Ctu tra le parti e la regolazione delle spese di lite, poiché tali importi si riferiscono a due voci diverse, attinenti, l'una, al costo sostenuto dalle parti per l'assistenza tecnica e, l'altra, all'opera prestata dall'ausiliario del giudice
4 su specifici profili, se il Tribunale di primo grado avesse inteso disporre sulle spese di Ctu nel modo prospettato da parte opponente, avrebbe specificamente motivato in tal senso;
2) ne segue che non vi è ragione di discostarsi dalla regola generale che vale nei rapporti interni tra debitori solidali, cioè la divisione dell'importo in misura eguale tra le parti, dunque al 50%; Cont
3) avendo corrisposto l'intera somma di euro 7.000,00 (circostanza non contestata), CM è tenuta a rimborsargli la metà, ossia euro 3.500,00.
3.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al DM n. 147/2022, istruttoria nei minimi.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando,
1) rigetta l'opposizione;
2) conferisce esecutorietà al decreto ingiuntivo n. 5618/2022 del Tribunale di Bologna;
3) condanna a rifondere a le spese di lite, Parte_1 Controparte_3 liquidate in euro 4.237,00 oltre spese generali, imposta e contributi.
Bologna, 15/01/2025
Il giudice
Paolo Siracusano
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