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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 29/09/2025, n. 4723 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4723 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12070/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE V CIVILE
IL GIUDICE ISTRUTTORE IN FUNZIONE DI GIUDICE UNICO SALVATORE BARBERI ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 12070/22 R.G.
promossa da nato a [...] il [...] residente in [...] C.F. Parte_1
, nato a [...] il [...] residente in [...] Parte_2
della Libertà n. 89 C.F. , nata a [...] il C.F._2 Parte_3
25.01.1943 residente in [...] C.F. , C.F._3 Parte_4
nato a [...] il [...] residente in [...] C.F.
, nata a [...] il [...] residente in [...]C.F._4 Parte_5
via Dell'Erba n. 35 C.F. , nata a [...] il C.F._5 Parte_6
29.05.1957 residente in [...] C.F. , C.F._6 Pt_7
nata a [...] il [...] residente in [...] C.F.
[...]
pagina 1 di 9 , nato a [...] il [...] residente in [...] Parte_8
Bummaccaro n. 9 C.F. , nato a [...] il C.F._8 Parte_9
08.06.1963 residente in [...]c.da Pescara n. 63 C.F. , C.F._9 Parte_10
nato a [...] il [...] residente in [...] C.F.
[...]
, nata a [...] il [...] residente in [...]C.F._10 Parte_11
Milanese via PE n. 25 C.F. , e nata a [...] il C.F._11 Parte_12
27.11.1957 residente in [...] C.F. , tutti in C.F._12
proprio e nella qualità di eredi di ed Persona_1 Parte_5 Persona_2
, elett.te dom.ti in Catania Via G. Leopardi n. 23 presso lo studio dell'avv. Laura Parte_3
Distefano dalla quale sono rapp.ti e difesi per procura in atti;
-attori-
contro
, nato a [...] l'[...] (C.F.: , Controparte_1 C.F._13 Controparte_2
, nata a [...] l'[...] (C.F.: , , nata a
[...] C.F._14 Parte_13
Catania il 10/3/1967 e res. a Pedara, Via Spadazzino, 67 (C.F.: ); C.F._15
nata a [...] il [...] e res. a Pedara in Via Capitano Tomaselli, 4 Parte_14
(C.F.: ); , nato a [...] il [...] e ivi res. in Viale C.F._16 Controparte_1
Alcide De Gasperi n. 241 (C.F.: , , nato a [...] il C.F._17 Parte_15
22/1/1972 e res. in Tremestieri Etneo, Via Nizzeti n. 68C (C.F.: , C.F._18
nata a [...] il [...], res. in Pedara, Via Capitano Parte_16
Tomaselli, 60 (C.F.: ), nata a [...] il C.F._19 Parte_17
10/4/1964 e res. in San Michele al Tagliamento, in via Cartini Albino n. 7/b, (C.F.:
), tutti elettivamente domiciliati in Catania, presso lo studio dell'avv.to C.F._20
pagina 2 di 9 Ignazio Lombardo, alla Via Alberto Mario n. 68, che li rappresenta e difende in virtù di procure in atti;
nata a [...] in data [...], ( cf ) Controparte_3 C.F._21
e ivi residente in [...];
- Convenuti -
-- -- --
Precisate le conclusioni all'udienza del 28 maggio 2025 come da verbale in atti, la causa veniva posta in decisione.
-- -- --
In fatto ed in diritto
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. del 15 luglio 2022 si esponeva quanto segue:
“– che con sentenza parziale 794/03 della Sezione Stralcio il Tribunale “in accoglimento della domanda delle parti attrici dichiara assolutamente simulata, siccome voluta ed attuata la vendita dell'appartamento di Via Antonello Freri n. 10 p.r. …. omissis e rimetteva in istruttoria il processo per le ulteriori statuizioni anche per le spese legali;
– che con successiva sentenza definitiva n. 82/2005, il Tribunale di Catania, Seconda Sezione
Stralcio, definitivamente pronunciando, sulle domande proposte dai germani , , , nonché da Persona_2 Per_1 Parte_3 [...]
e dai germani , , e Pt_8 Parte_18 Parte_9 Parte_10
nei confronti della in persona dei soci, e in Pt_1 Controparte_4
accoglimento delle stesse trasferisce in proprietà agli aventi diritto di Parte_4
pagina 3 di 9 l'appartamento per civile abitazione sito in Catania via Antonello Freri n. 10, facendo parte del complesso “La Conca D'oro”, di 3 vani ed accessori, con la proporzionale comproprietà dei corpi, impianti e servizi condominiali della palazzina, e del complesso cui appartiene e che sono comuni per legge o per situazione dei luoghi o per destinazione del costruttore, con le servitù attive e passive nascenti dalla situazione condominiale, con i patti, diritti, e limitazioni nascenti dall'atto e regolamenti di condominio, nonché delle già predisposte tabelle millesimali...l'immobile trasferito è allo stato censito al N.C.E.U di Catania alla partita
1105940, foglio2, map. 593/13, zona 1, categoria A2, classe 4°, consistenza vani 5,5, con la rendita di € 624,91;
– che la , in persona dei soci proponeva appello avverso le dette sentenze;
Controparte_4
– che con sentenza n. 971 del 05.06.2015, la Corte di Appello di Catania, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta nel procedimento R.G. n. 1885/2005, tra in proprio e quale procuratrice di e , Parte_19 Controparte_1 Controparte_2
, , , Parte_13 Parte_14 Parte_20 Parte_17
(appellati in riassunzione) e contro e gli odierni ricorrenti ( appellati), Controparte_3
alla pag. 7 della motivazione la Corte di Appello ha precisato che “gli appellanti hanno impugnato esclusivamente la sentenza parziale R.G. n. 794/2003 a mezzo della quale il
Tribunale di Catania ha dichiarato la simulazione del contratto di compravendita intercorso con e deve dunque ritenersi passata in giudicato la pur emessa statuizione ex Controparte_5
art 2932 cc in favore di e per esso dei suoi eredi”; Parte_4
– che quindi, la Corte di Appello riformava, la sentenza n. 794/2003,rigettando la domanda di simulazione originariamente proposta da , , Persona_1 Parte_5 Per_2
ed , aventi causa di e rigettava l'appello proposto in via
[...] Parte_3 Parte_4
pagina 4 di 9 incidentale da , e per essa , erede e condannava alle spese Persona_1 Parte_1
processuali di € 5100,00 oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali;
– che la suddetta sentenza della
Corte di Appello di Catania non veniva impugnata dalle parti e passava in giudicato in data
05.06.2016 trattandosi di procedimento incoato prima del 04.07.2009;
– che la , società in nome collettivo nella pendenza del suddetto giudizio, Controparte_6
con atto pubblico del 27.02.1985, aveva alienato l'immobile oggetto del preliminare di compravendita a , con la conseguenza che gli odierni resistenti aventi causa Controparte_5
della detta , vista la dichiarazione di validità dell' atto di trasferimento di cui Controparte_4
alla sentenza n. 671/2015 della Corte di Appello di Catania, passata in giudicato in data
05.06.2016, non possono più trasferire né spontaneamente né coattivamente agli odierni ricorrenti l'immobile sito in Catania via Antonello Freri n. 10 in esecuzione della sentenza
82/2005 dichiarata passata in giudicato solo in seguito alla emissione della sentenza n. 971 del
2015 della Corte di Appello di Catania;
– che il Tribunale di Catania, in persona del Giudice Unico Dott. Cosentino, con Ordinanza di
Accoglimento datata 22.05.2019 emessa a definizione del giudizio RG 7400 del 2017, passata in giudicato, dichiarava la impossibilità di adempimento dell' obbligazione in forma specifica e condannava gli odierni resistenti al rimborso della somma versata dai ricorrenti a titolo di acconto sul prezzo, somma che veniva rimborsata;
– che gli odierni ricorrenti hanno altresì diritto al risarcimento per impossibilità sopravvenuta dell' esecuzione in forma specifica nascente da giudicato per grave inadempimento del venditore il quale ha trasferito il bene a terzi nelle more dello svolgimento dei giudizi pendenti;
– che ai sensi dell' art 2058 c.c in caso di impossibilità di eseguire l'obbligazione in forma pagina 5 di 9 specifica, gli obbligati sono tenuti all' equivalente pecuniario e nel caso di specie trattandosi della impossibilità di eseguire una sentenza di esecuzione in forma specifica della conclusione di un contratto, la dottrina e la giurisprudenza ritengono che il pregiudizio che la parte subisce non sia rappresentato dal valore della prestazione inadempiuta, in quanto la risoluzione
“importa la perdita del diritto a tale prestazione e non prospetta quindi un risarcimento inteso a surrogare nel patrimonio del danneggiato il valore del bene non più dovuto” (Bianca 1979 a,
Dell'inadempimento delle obbligazioni in generale sub artt. 1218 – 1229. in Comm. Cod. civ., a cura di e 2 ed., Zanichelli – Il Foro Italiano, Bologna – Roma;
Il diritto privato Per_3 Per_4
nella Giurisprudenza a cura di Paolo Cendon – La responsabilità civile – 1998, Torino, CP_7
pagg. e 122 e segg.) ma, il pregiudizio deve, invece, essere individuato nel guadagno che la parte non inadempiente avrebbe conseguito mediante la realizzazione del contratto (Bianca 1979°, 279).
Il risarcimento del danno dovuto al promissario acquirente per la mancata stipulazione del contratto definitivo di vendita di un immobile imputabile al promittente venditore consiste nella differenza tra il valore commerciale del bene medesimo da determinarsi con riferimento al momento della proposizione della domanda volto ad ottenere il controvalore del detto bene ed il prezzo pattuito anche esso rivalutato alla stessa data, oltre al risarcimento sulla differenza così determinata degli effetti della svalutazione monetaria intervenuta nelle more del giudizio
(Corte di Cassazione sez II civ. Sent, n. 17688 del 28.07.2010, CC ord. del 06.02.2014 n. 2771,
CC Ord. n. 22825 del 2017).
– che il risarcimento del danno è stato stimato dal tecnico ing. in € 53.000,00”. Per_5
Ciò premesso, si chiedeva quanto segue: “condannare gli odierni resistenti in solido fra loro, per i motivi di cui in narrativa al risarcimento del danno per equivalente ex art 2058 c.c. per pagina 6 di 9 impossibilità di esecuzione in forma specifica dell' obbligo di trasferimento dell' 'appartamento per civile abitazione sito in Catania via Antonello Freri n. 10, facendo parte del complesso “La
Conca D'oro”, di 3 vani ed accessori, con la proporzionale comproprietà dei corpi, impianti e servizi condominiali della palazzina come statuito dalla sentenza n. 971 del 05.06.2015 della
Corte di Appello di Catania,passata in giudicato in data 05.06.2016, impossibilità di trasferimento accertata dal Tribunale di Catania con ordinanza definitiva del 22.05.2019 resa nel procedimento RG 7400 del 2017, passata in giudicato, e, per l' effetto, condannare i resistenti, in solido, al pagamento della somma di € 53.000,00”.
I convenuti, ad eccezione di , si costituivano in giudizio e Controparte_3
chiedeva il rigetto della domanda di controparte.
Con ordinanza del 27 marzo 2024 veniva disposto il mutamento del giudizio nel rito ordinario.
Nel merito, la domanda attrice va dichiarata inammissibile, risultando pienamente fondata l'eccezione di giudicato proposta dai convenuti.
Infatti, nel suindicato precedente giudizio N.R.G. 7400/2017 innanzi al tribunale di Catania gli attori hanno formulato tra l'altro domanda di condanna di controparte al risarcimento del danno con riferimento al mancato godimento dell'immobile de quo, quantificato in €
66.000,000; il detto giudizio è stato definito con ordinanza di riconoscimento del diritto degli attori al rimborso della somma versata a titolo di acconto sul prezzo, ma di rigetto della citata domanda di risarcimento del danno sul presupposto che non è maturato il diritto al mancato godimento dell'immobile. Con il presente giudizio viene formulata ancora una richiesta di risarcimento del danno, mutandone la qualificazione in “risarcimento del danno per equivalente pagina 7 di 9 ex art. 2058 c.c. per impossibilità di esecuzione specifica dell'obbligo di trasferimento dell'appartamento”.
In realtà, la citata ordinanza che ha definito il precedente giudizio copre il dedotto e il deducibile secondo il principio espresso dall'art. 2909 c.c.; in particolare, la odierna domanda in esame avrebbe dovuto essere formulata, anche in via subordinata, nel precedente giudizio ovvero quale 'emendatio libelli' entro i termini perentori normativamente stabiliti. Si evidenzia che il suindicato principio mira a garantire la certezza del diritto e a evitare che le controversie vengano riaperte continuamente sulla base di argomentazioni e domande che avrebbero potuto essere fatte valere fin dall'inizio; esso impone alle parti di sollevare tutte le questioni e le domande, pena la loro preclusione in futuri processi.
Comunque, sia pure in via di estrema sintesi si rileva che l'asserito danno lamentato non appare esistente nè provato nella sua entità.
In virtù del principio della soccombenza, gli attori vanno condannati in solido tra loro al pagamento delle spese processuali in favore dei convenuti costituiti in giudizio nella misura indicata in dispositivo;
nessuna statuizione va adottata al riguardo con riferimento a
[...]
, attesa la sua contumacia. Controparte_3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 12070/22, così statuisce:
1) dichiara inammissibile la domanda attrice;
2) condanna gli attori in solido tra loro al rimborso, in favore dei convenuti costituiti in giudizio, delle spese processuali che liquida in euro 8.000,00 per compensi professionali, oltre IVA e CPA come per legge, al rimborso forfetario ex L. prof. for..
Così deciso il 26 settembre 2025
pagina 8 di 9 Il giudice
Salvatore Barberi
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE V CIVILE
IL GIUDICE ISTRUTTORE IN FUNZIONE DI GIUDICE UNICO SALVATORE BARBERI ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 12070/22 R.G.
promossa da nato a [...] il [...] residente in [...] C.F. Parte_1
, nato a [...] il [...] residente in [...] Parte_2
della Libertà n. 89 C.F. , nata a [...] il C.F._2 Parte_3
25.01.1943 residente in [...] C.F. , C.F._3 Parte_4
nato a [...] il [...] residente in [...] C.F.
, nata a [...] il [...] residente in [...]C.F._4 Parte_5
via Dell'Erba n. 35 C.F. , nata a [...] il C.F._5 Parte_6
29.05.1957 residente in [...] C.F. , C.F._6 Pt_7
nata a [...] il [...] residente in [...] C.F.
[...]
pagina 1 di 9 , nato a [...] il [...] residente in [...] Parte_8
Bummaccaro n. 9 C.F. , nato a [...] il C.F._8 Parte_9
08.06.1963 residente in [...]c.da Pescara n. 63 C.F. , C.F._9 Parte_10
nato a [...] il [...] residente in [...] C.F.
[...]
, nata a [...] il [...] residente in [...]C.F._10 Parte_11
Milanese via PE n. 25 C.F. , e nata a [...] il C.F._11 Parte_12
27.11.1957 residente in [...] C.F. , tutti in C.F._12
proprio e nella qualità di eredi di ed Persona_1 Parte_5 Persona_2
, elett.te dom.ti in Catania Via G. Leopardi n. 23 presso lo studio dell'avv. Laura Parte_3
Distefano dalla quale sono rapp.ti e difesi per procura in atti;
-attori-
contro
, nato a [...] l'[...] (C.F.: , Controparte_1 C.F._13 Controparte_2
, nata a [...] l'[...] (C.F.: , , nata a
[...] C.F._14 Parte_13
Catania il 10/3/1967 e res. a Pedara, Via Spadazzino, 67 (C.F.: ); C.F._15
nata a [...] il [...] e res. a Pedara in Via Capitano Tomaselli, 4 Parte_14
(C.F.: ); , nato a [...] il [...] e ivi res. in Viale C.F._16 Controparte_1
Alcide De Gasperi n. 241 (C.F.: , , nato a [...] il C.F._17 Parte_15
22/1/1972 e res. in Tremestieri Etneo, Via Nizzeti n. 68C (C.F.: , C.F._18
nata a [...] il [...], res. in Pedara, Via Capitano Parte_16
Tomaselli, 60 (C.F.: ), nata a [...] il C.F._19 Parte_17
10/4/1964 e res. in San Michele al Tagliamento, in via Cartini Albino n. 7/b, (C.F.:
), tutti elettivamente domiciliati in Catania, presso lo studio dell'avv.to C.F._20
pagina 2 di 9 Ignazio Lombardo, alla Via Alberto Mario n. 68, che li rappresenta e difende in virtù di procure in atti;
nata a [...] in data [...], ( cf ) Controparte_3 C.F._21
e ivi residente in [...];
- Convenuti -
-- -- --
Precisate le conclusioni all'udienza del 28 maggio 2025 come da verbale in atti, la causa veniva posta in decisione.
-- -- --
In fatto ed in diritto
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. del 15 luglio 2022 si esponeva quanto segue:
“– che con sentenza parziale 794/03 della Sezione Stralcio il Tribunale “in accoglimento della domanda delle parti attrici dichiara assolutamente simulata, siccome voluta ed attuata la vendita dell'appartamento di Via Antonello Freri n. 10 p.r. …. omissis e rimetteva in istruttoria il processo per le ulteriori statuizioni anche per le spese legali;
– che con successiva sentenza definitiva n. 82/2005, il Tribunale di Catania, Seconda Sezione
Stralcio, definitivamente pronunciando, sulle domande proposte dai germani , , , nonché da Persona_2 Per_1 Parte_3 [...]
e dai germani , , e Pt_8 Parte_18 Parte_9 Parte_10
nei confronti della in persona dei soci, e in Pt_1 Controparte_4
accoglimento delle stesse trasferisce in proprietà agli aventi diritto di Parte_4
pagina 3 di 9 l'appartamento per civile abitazione sito in Catania via Antonello Freri n. 10, facendo parte del complesso “La Conca D'oro”, di 3 vani ed accessori, con la proporzionale comproprietà dei corpi, impianti e servizi condominiali della palazzina, e del complesso cui appartiene e che sono comuni per legge o per situazione dei luoghi o per destinazione del costruttore, con le servitù attive e passive nascenti dalla situazione condominiale, con i patti, diritti, e limitazioni nascenti dall'atto e regolamenti di condominio, nonché delle già predisposte tabelle millesimali...l'immobile trasferito è allo stato censito al N.C.E.U di Catania alla partita
1105940, foglio2, map. 593/13, zona 1, categoria A2, classe 4°, consistenza vani 5,5, con la rendita di € 624,91;
– che la , in persona dei soci proponeva appello avverso le dette sentenze;
Controparte_4
– che con sentenza n. 971 del 05.06.2015, la Corte di Appello di Catania, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta nel procedimento R.G. n. 1885/2005, tra in proprio e quale procuratrice di e , Parte_19 Controparte_1 Controparte_2
, , , Parte_13 Parte_14 Parte_20 Parte_17
(appellati in riassunzione) e contro e gli odierni ricorrenti ( appellati), Controparte_3
alla pag. 7 della motivazione la Corte di Appello ha precisato che “gli appellanti hanno impugnato esclusivamente la sentenza parziale R.G. n. 794/2003 a mezzo della quale il
Tribunale di Catania ha dichiarato la simulazione del contratto di compravendita intercorso con e deve dunque ritenersi passata in giudicato la pur emessa statuizione ex Controparte_5
art 2932 cc in favore di e per esso dei suoi eredi”; Parte_4
– che quindi, la Corte di Appello riformava, la sentenza n. 794/2003,rigettando la domanda di simulazione originariamente proposta da , , Persona_1 Parte_5 Per_2
ed , aventi causa di e rigettava l'appello proposto in via
[...] Parte_3 Parte_4
pagina 4 di 9 incidentale da , e per essa , erede e condannava alle spese Persona_1 Parte_1
processuali di € 5100,00 oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali;
– che la suddetta sentenza della
Corte di Appello di Catania non veniva impugnata dalle parti e passava in giudicato in data
05.06.2016 trattandosi di procedimento incoato prima del 04.07.2009;
– che la , società in nome collettivo nella pendenza del suddetto giudizio, Controparte_6
con atto pubblico del 27.02.1985, aveva alienato l'immobile oggetto del preliminare di compravendita a , con la conseguenza che gli odierni resistenti aventi causa Controparte_5
della detta , vista la dichiarazione di validità dell' atto di trasferimento di cui Controparte_4
alla sentenza n. 671/2015 della Corte di Appello di Catania, passata in giudicato in data
05.06.2016, non possono più trasferire né spontaneamente né coattivamente agli odierni ricorrenti l'immobile sito in Catania via Antonello Freri n. 10 in esecuzione della sentenza
82/2005 dichiarata passata in giudicato solo in seguito alla emissione della sentenza n. 971 del
2015 della Corte di Appello di Catania;
– che il Tribunale di Catania, in persona del Giudice Unico Dott. Cosentino, con Ordinanza di
Accoglimento datata 22.05.2019 emessa a definizione del giudizio RG 7400 del 2017, passata in giudicato, dichiarava la impossibilità di adempimento dell' obbligazione in forma specifica e condannava gli odierni resistenti al rimborso della somma versata dai ricorrenti a titolo di acconto sul prezzo, somma che veniva rimborsata;
– che gli odierni ricorrenti hanno altresì diritto al risarcimento per impossibilità sopravvenuta dell' esecuzione in forma specifica nascente da giudicato per grave inadempimento del venditore il quale ha trasferito il bene a terzi nelle more dello svolgimento dei giudizi pendenti;
– che ai sensi dell' art 2058 c.c in caso di impossibilità di eseguire l'obbligazione in forma pagina 5 di 9 specifica, gli obbligati sono tenuti all' equivalente pecuniario e nel caso di specie trattandosi della impossibilità di eseguire una sentenza di esecuzione in forma specifica della conclusione di un contratto, la dottrina e la giurisprudenza ritengono che il pregiudizio che la parte subisce non sia rappresentato dal valore della prestazione inadempiuta, in quanto la risoluzione
“importa la perdita del diritto a tale prestazione e non prospetta quindi un risarcimento inteso a surrogare nel patrimonio del danneggiato il valore del bene non più dovuto” (Bianca 1979 a,
Dell'inadempimento delle obbligazioni in generale sub artt. 1218 – 1229. in Comm. Cod. civ., a cura di e 2 ed., Zanichelli – Il Foro Italiano, Bologna – Roma;
Il diritto privato Per_3 Per_4
nella Giurisprudenza a cura di Paolo Cendon – La responsabilità civile – 1998, Torino, CP_7
pagg. e 122 e segg.) ma, il pregiudizio deve, invece, essere individuato nel guadagno che la parte non inadempiente avrebbe conseguito mediante la realizzazione del contratto (Bianca 1979°, 279).
Il risarcimento del danno dovuto al promissario acquirente per la mancata stipulazione del contratto definitivo di vendita di un immobile imputabile al promittente venditore consiste nella differenza tra il valore commerciale del bene medesimo da determinarsi con riferimento al momento della proposizione della domanda volto ad ottenere il controvalore del detto bene ed il prezzo pattuito anche esso rivalutato alla stessa data, oltre al risarcimento sulla differenza così determinata degli effetti della svalutazione monetaria intervenuta nelle more del giudizio
(Corte di Cassazione sez II civ. Sent, n. 17688 del 28.07.2010, CC ord. del 06.02.2014 n. 2771,
CC Ord. n. 22825 del 2017).
– che il risarcimento del danno è stato stimato dal tecnico ing. in € 53.000,00”. Per_5
Ciò premesso, si chiedeva quanto segue: “condannare gli odierni resistenti in solido fra loro, per i motivi di cui in narrativa al risarcimento del danno per equivalente ex art 2058 c.c. per pagina 6 di 9 impossibilità di esecuzione in forma specifica dell' obbligo di trasferimento dell' 'appartamento per civile abitazione sito in Catania via Antonello Freri n. 10, facendo parte del complesso “La
Conca D'oro”, di 3 vani ed accessori, con la proporzionale comproprietà dei corpi, impianti e servizi condominiali della palazzina come statuito dalla sentenza n. 971 del 05.06.2015 della
Corte di Appello di Catania,passata in giudicato in data 05.06.2016, impossibilità di trasferimento accertata dal Tribunale di Catania con ordinanza definitiva del 22.05.2019 resa nel procedimento RG 7400 del 2017, passata in giudicato, e, per l' effetto, condannare i resistenti, in solido, al pagamento della somma di € 53.000,00”.
I convenuti, ad eccezione di , si costituivano in giudizio e Controparte_3
chiedeva il rigetto della domanda di controparte.
Con ordinanza del 27 marzo 2024 veniva disposto il mutamento del giudizio nel rito ordinario.
Nel merito, la domanda attrice va dichiarata inammissibile, risultando pienamente fondata l'eccezione di giudicato proposta dai convenuti.
Infatti, nel suindicato precedente giudizio N.R.G. 7400/2017 innanzi al tribunale di Catania gli attori hanno formulato tra l'altro domanda di condanna di controparte al risarcimento del danno con riferimento al mancato godimento dell'immobile de quo, quantificato in €
66.000,000; il detto giudizio è stato definito con ordinanza di riconoscimento del diritto degli attori al rimborso della somma versata a titolo di acconto sul prezzo, ma di rigetto della citata domanda di risarcimento del danno sul presupposto che non è maturato il diritto al mancato godimento dell'immobile. Con il presente giudizio viene formulata ancora una richiesta di risarcimento del danno, mutandone la qualificazione in “risarcimento del danno per equivalente pagina 7 di 9 ex art. 2058 c.c. per impossibilità di esecuzione specifica dell'obbligo di trasferimento dell'appartamento”.
In realtà, la citata ordinanza che ha definito il precedente giudizio copre il dedotto e il deducibile secondo il principio espresso dall'art. 2909 c.c.; in particolare, la odierna domanda in esame avrebbe dovuto essere formulata, anche in via subordinata, nel precedente giudizio ovvero quale 'emendatio libelli' entro i termini perentori normativamente stabiliti. Si evidenzia che il suindicato principio mira a garantire la certezza del diritto e a evitare che le controversie vengano riaperte continuamente sulla base di argomentazioni e domande che avrebbero potuto essere fatte valere fin dall'inizio; esso impone alle parti di sollevare tutte le questioni e le domande, pena la loro preclusione in futuri processi.
Comunque, sia pure in via di estrema sintesi si rileva che l'asserito danno lamentato non appare esistente nè provato nella sua entità.
In virtù del principio della soccombenza, gli attori vanno condannati in solido tra loro al pagamento delle spese processuali in favore dei convenuti costituiti in giudizio nella misura indicata in dispositivo;
nessuna statuizione va adottata al riguardo con riferimento a
[...]
, attesa la sua contumacia. Controparte_3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 12070/22, così statuisce:
1) dichiara inammissibile la domanda attrice;
2) condanna gli attori in solido tra loro al rimborso, in favore dei convenuti costituiti in giudizio, delle spese processuali che liquida in euro 8.000,00 per compensi professionali, oltre IVA e CPA come per legge, al rimborso forfetario ex L. prof. for..
Così deciso il 26 settembre 2025
pagina 8 di 9 Il giudice
Salvatore Barberi
pagina 9 di 9