Sentenza 17 aprile 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. I, sentenza 17/04/2023, n. 247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 247 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 17/04/2023
N. 00247/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00123/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 123 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Maurizio Discepolo e Alessandra Gambacorta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Commissariato di Pubblica Sicurezza --OMISSIS-, non costituito in giudizio;
Ministero dell'Interno e Questura di Ancona, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso cui domiciliano in Ancona, corso Mazzini, 55;
per l'annullamento
- del provvedimento prot. n. -OMISSIS-, adottato dal Questore della Provincia di Ancona, mediante il quale è stata inflitta -OMISSIS- della Polizia di Stato -OMISSIS- la sanzione disciplinare della pena pecuniaria nella misura di 2/30 della retribuzione per presunto “comportamento non conforme al decoro delle funzioni degli appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.”, ai sensi dell' art. 4 n. 18 del D.P.R. 25.10.1981 n. 737;
- di ogni altro atto presupposto, inerente, connesso e consequenziale, tra i quali in particolare la nota prot. -OMISSIS- a firma del Questore di contestazione di addebiti e la nota del Dirigente della locale Squadra Mobile del -OMISSIS-;
e per la condanna dell'Amministrazione resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma degli emolumenti stipendiali trattenuti in forza del provvedimento impugnato, con interessi legali e rivalutazione monetaria;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Ancona;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 gennaio 2023 la dott.ssa Simona De Mattia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. Con provvedimento in data -OMISSIS-, il Questore di Ancona irrogava, all’-OMISSIS- della Polizia di Stato -OMISSIS-, ai sensi dell’art. 4, n. 18, del DPR n. 737/1981, la sanzione disciplinare della pena pecuniaria nella misura di 2/30 dello stipendio, per la contestazione del seguente addebito: “ il dipendente adottava un comportamento non conforme al decoro delle funzioni degli appartenenti ai ruoli dell’Amministrazione della pubblica sicurezza, -OMISSIS-, -OMISSIS-di procedere all’accertamento e contestazione di sanzioni al Codice della Strada, nei confronti -OMISSIS-, senza peraltro segnalare quanto sopra all’Ufficio di Polizia competente territorialmente.
Nella circostanza teneva un atteggiamento non improntato alla massima correttezza ed imparzialità ”.
Avverso detto provvedimento l’-OMISSIS-ha proposto il presente ricorso, lamentandone l’illegittimità sotto distinti profili.
In particolare, il ricorso è affidato a due gruppi di censure (sviluppate nei punti da VIII a X e da XI a XII), con cui si lamenta: violazione e falsa applicazione degli artt. 12, 13 e 14 del DPR n. 737/1981, violazione del diritto di difesa e degli artt. 24 e 11 della Costituzione nonché dell’art. 6, paragrafo I, della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo e dell’art. 41, comma II, della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, l’illegittimità del procedimento disciplinare per carenza dei presupposti, l’eccesso di potere per carenza di motivazione, irrazionalità manifesta, sviamento di potere e dalla causa tipica, la violazione e falsa applicazione dell’art. 13 del DPR n. 782/1985 e dell’art. 4, n. 18, del D.P.R. n. 737/1981.
Si sono costituiti in giudizio, per resistere, la Questura di Ancona e il Ministero dell’Interno.
Alla pubblica udienza dell’11 gennaio 2023, la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il ricorso è infondato e va respinto.
La vicenda è nota a questo Tribunale, che se ne è già occupato con la sentenza n. -OMISSIS-proposto -OMISSIS- anch’ella coinvolta nei fatti per cui è causa.
In tale pronuncia (che non risulta essere stata appellata) sono state affrontate talune delle questioni proposte con il presente ricorso.
2.1. Il ricorrente lamenta innanzitutto una non corrispondenza tra i fatti oggetto di contestazione degli addebiti e la motivazione del provvedimento disciplinare, in particolare con riferimento alla circostanza della omessa segnalazione ai suoi superiori dell’attività di accertamento dal medesimo disposta nei confronti dell’autista dell’autobus della -OMISSIS- “-OMISSIS-”, che non sarebbe stata menzionata nell’atto di contestazione del -OMISSIS-.
L’assunto non può essere condiviso.
Invero, i fatti contestati e posti a base della sanzione disciplinare irrogata sono ben descritti nell’atto di contestazione degli addebiti e nella nota del -OMISSIS- indirizzata al Questore di Ancona, a firma del Dirigente della Squadra Mobile. In estrema sintesi, al ricorrente viene contestato di aver messo in atto, -OMISSIS-della Polizia di Stato, condotte finalizzate ad intercettare e sottoporre a controllo l’autobus -OMISSIS- sopra menzionata, per poi dare corso ad ulteriori e più seri accertamenti. Il tutto veniva realizzato per finalità avulse dal servizio, anche attraverso deviazioni dall’ordinaria attività di pattugliamento e dall’itinerario di servizio programmato, ossia perseguendo un intento ritorsivo nei confronti della predetta -OMISSIS- per precedenti dissapori personali con la stessa. La vicenda, peraltro, non si sarebbe risolta in un episodio isolato, giacché il --OMISSIS-vrebbero in più occasioni posto in essere le condotte contestate, spesso coinvolgendo altri colleghi e senza che ne fossero informati i superiori.
Dalla lettura del provvedimento disciplinare gravato emerge con tutta chiarezza che la ragione su cui esso poggia è da ravvisare nella gravità della condotta complessivamente posta in essere dall’-OMISSIS- il quale ha attuato una modalità di accertamento non consueta, come emerge dagli stralci delle intercettazioni telefoniche riportate negli atti del procedimento disciplinare; la locuzione “ senza peraltro segnalare quanto sopra all’Ufficio di Polizia competente territorialmente ” indica un elemento che vale a rafforzare la motivazione della sanzione, ma è indiscusso che quest’ultima assume a presupposto i fatti descritti nella contestazione degli addebiti, di per sé già sintomatici di un comportamento non improntato ad imparzialità, principio cui doverosamente un appartenete alla Polizia di Stato è chiamato, invece, ad attenersi.
Giova ricordare che, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.P.R. n. 737 del 1981, la pena pecuniaria consiste nella riduzione, in misura non superiore a cinque trentesimi, di una mensilità dello stipendio e degli altri assegni a carattere fisso e continuativo. Con tale sanzione è punito - tra le altre ipotesi di infrazioni espressamente previste dalla norma in esame - “ qualsiasi altro comportamento, anche fuori dal servizio, non espressamente preveduto nelle precedenti ipotesi, comunque non conforme al decoro delle funzioni degli appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza ” (comma 2, punto 18).
La condotta contestata al ricorrente, anche prescindendo dalla circostanza dell’omessa segnalazione ai suoi superiori, può sicuramente essere annoverata in detto ambito, essendo essa non improntata a correttezza e imparzialità; e ciò è quanto sostanzialmente segnalato con l’atto di contestazione degli addebiti, dove si legge testualmente, nelle conclusioni: “ Nella vicenda in esame, il comportamento della SV appare violare i principi stabiliti dall’art. 13 dpr 782/85, che prevede l’obbligo per il personale della Polizia di Stato ad avere un comportamento improntato alla “massima…imparzialità…” …”.
2.2. Prive di pregio sono anche le doglianze attinenti al merito dell'addebito disciplinare e al corretto accertamento dei fatti contestati.
Quanto all’asserita mancanza di un intento ritorsivo nell’attività di accertamento organizzata e posta in essere dall’-OMISSIS- è sufficiente osservare che, quandanche dal contenuto delle telefonate intercettate non si evincano riferimenti espressi e palesi all’intento ritorsivo alla base della pianificazione dell’attività di controllo nei confronti del pullman della -OMISSIS- “-OMISSIS-”, tuttavia dal complesso degli atti e delle circostanze emerge sicuramente che il ricorrente ha agito abusando della propria autorità, mettendo in atto un’attività di accertamento delle ipotizzate infrazioni a carico del conducente del pullman della società calcistica con modalità inconsuete, in accordo con la moglie e coinvolgendo altri colleghi.
Come già questo Tribunale ha avuto modo di evidenziare nella sentenza n. -OMISSIS-, relativa al ricorso proposto -OMISSIS- (nella quale si fa riferimento agli atti del procedimento penale che ha visto coinvolto, con i medesimi esiti, anche l’-OMISSIS- per cui le argomentazioni in essa contenute ben si attagliano anche al caso qui in esame), “ la circostanza, poi, che le informazioni riferite al ricorrente hanno contribuito al buon esito del controllo, il quale si è concluso con la redazione di un verbale di infrazione nei confronti dell’autista del pullman, non vale ad escludere la rilevanza disciplinare dei fatti contestati, atteso che, come pure accertato dal Pubblico Ministero nella richiesta di archiviazione del -OMISSIS-le condotte emerse, seppur inidonee a configurare il reato di abuso d’ufficio per la mancanza dell’ “ulteriore necessario requisito oggettivo del danno ingiusto causato all’obiettivo della ritorsione, posto che la contravvenzione elevata (unico risultato dell’azione persecutoria) appare contestata in relazione a una mancanza effettiva da parte dell’autista”, sono riprovevoli e comunque atte ad integrare altri tipi di illecito (nella specie disciplinare), avendo il personale di polizia agito in maniera scorretta, abusando della propria autorità e in conflitto di interesse.
Ininfluente ai fini che occupano è anche la circostanza che il procedimento penale si sia concluso con l’archiviazione, dal momento che, come è noto, i fatti per i quali è stata esclusa la rilevanza penale non è detto che non abbiano rilevanza sotto il profilo disciplinare, ben potendo essi essere autonomamente valutati dall’Amministrazione a tale scopo, come appunto evidenziato dal Pubblico Ministero nella stessa richiesta di archiviazione.
In ordine alla mancata comunicazione dell’attività di controllo in questione alla Sala Operativa, la ricorrente sostiene che non tutte dette comunicazioni vengono sempre riportate sul brogliaccio, come avrebbe confermato lo stesso -OMISSIS- il quale, in sede di informazioni testimoniali rese nell’ambito del procedimento penale ha precisato, tra l’altro, che “è prassi che la chiamata oraria prescritta dalle disposizioni interne non dia luogo a trascrizione, salvo che l’ operatore non rilevi una qualsivoglia anomalia rispetto all’attività o all’itinerario” (cfr., allegato n. 20 al ricorso). A ben guardare, tuttavia, il medesimo -OMISSIS-, nella stessa sede, ha anche dichiarato che il servizio di “alto impatto” si esplica sugli itinerari e nei luoghi individuati sul foglio di servizio delle pattuglie o su quello del Coordinatore e che ogni spostamento e/o posto di controllo non estemporaneo va comunicato alla Sala Operativa. Con particolare riferimento al “modello 374” de-OMISSIS- il -OMISSIS- ha evidenziato che la sosta operativa della pattuglia presso il casello autostradale di Ancona Nord era fuori dall’itinerario di servizio, quest’ultimo sviluppato esclusivamente lungo la SS16, e come tale avrebbe dovuto essere concordata espressamente con il Coordinatore oppure comunicata alla Sala Operativa. Inoltre, e questa è la circostanza a dire del -OMISSIS- più “eloquente”, sul retro del modello, nella parte dedicata alle “Novità sul servizio”, non è stata annotata alcuna sosta “fuori itinerario”.
Ebbene, dal verbale delle informazioni testimoniali rese nell’ambito del medesimo procedimento penale dal Coordinatore (allegato n. 25 al ricorso) emerge che questi, ne-OMISSIS- non aveva dato alcuna disposizione alle pattuglie di operare diversamente dai fogli di servizio né era a conoscenza del fatto che l’anzidetta pattuglia stesse effettuando dei controlli fuori dall’itinerario programmato ”.
2.3. E’ bene altresì precisare che risulta corretto anche l’utilizzo delle intercettazioni telefoniche e/o ambientali effettuate nell'ambito del procedimento penale, atteso che, come condivisibilmente affermato in giurisprudenza, “ l’inutilizzabilità in "procedimenti diversi", prevista dall’art. 270 cod. proc. pen., non è generalizzata, trattandosi di previsione che riguarda specificamente il processo penale (cfr. Cass. Civ., sez. un., n. 3271 del 2013). In via generale, deve invece riconoscersi che le intercettazioni telefoniche conseguite nell'ambito di un processo penale, nel quale nemmeno sia stato affrontato il problema della loro corretta acquisizione, sono utilizzabili nel procedimento disciplinare, non potendo escludersi che i fatti così storicamente accertati possano costituire presupposto per irrogare la sanzione disciplinare (Cons. Stato, sez. III, n. 2689 del 2014; Id., sez. IV, n. 4346 del 2012; Id., sez. VI, n. 7703 del 2009) ” (cfr., TAR Piemonte Torino, sez. I, 14 agosto 2019, n. 950).
Il fatto poi che dette intercettazioni non siano state messe nella disponibilità del ricorrente in forma integrale, avendole egli conosciute solo in occasione dell’esercizio del diritto di accesso e, in particolare, tramite la relazione del -OMISSIS- che ad esse fa riferimento, non vale ad inficiare gli accertamenti svolti in sede disciplinare, atteso che, come emerge dagli atti, detti accertamenti si sono basati sui verbali contenenti le intercettazioni in forma integrale che sono depositati presso l’Autorità Giudiziaria.
2.4. Né può dirsi violato il diritto di difesa del ricorrente, avendo questi partecipato regolarmente al procedimento disciplinare mediante accesso agli atti e presentazione di giustificazioni, le quali sono state prese in considerazione, sebbene si sia ritenuto che esse non contenessero elementi tali da influenzare gli esiti del procedimento disciplinare medesimo.
2.5. In conclusione, il ricorso va respinto.
3. Avuto riguardo alle peculiarità della vicenda per cui è causa, le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Daniele, Presidente
Gianluca Morri, Consigliere
Simona De Mattia, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Simona De Mattia | Giuseppe Daniele |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.