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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 14/07/2025, n. 853 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 853 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
n. 339/2024 R.G.
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari - Sezione per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza - composta dai Magistrati:
1) Dott. ssa Vittoria Orlando Presidente
2) Dott. ssa Manuela Saracino Consigliere
3) Dott. ssa Elvira Palma Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA ex art. 436 bis c.p.c. nella controversia iscritta nel R.G. al numero sopra indicato;
TRA
(Bari- 25.08.1957), assistito e difeso dall'Avv. to Parte_1
Gianluca Dimattia;
-Appellante- E
, non costituito;
Controparte_1
-Appellato- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 26.06.2020 CP_1
, titolare della Autocarrozzeria Franzetti, proponeva opposizione avverso
[...] il decreto n. 794/2020 emesso dal Tribunale del lavoro di Bari, con il quale gli si ingiungeva il pagamento, in favore del dipendente , della Parte_1 somma di € 17.672,89 a titolo di TFR, oltre spese legali e accessori di legge, concludendo per l'accoglimento dell'opposizione, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese. La parte opposta non si costituiva in giudizio, sicché ne veniva dichiarata la contumacia.
2. Con sentenza n. 3071/23 emessa in data 09.11.2023, il Tribunale del lavoro di Bari accoglieva l'opposizione e revocava il concesso decreto ingiuntivo, compensando le spese di lite tra le parti.
3. Con ricorso del 06.05.2024 ha interposto appello avverso Parte_1 la sentenza di primo grado, insistendo per la riforma della statuizione gravata, con declaratoria di improcedibilità del ricorso in opposizione per assenza di notifica e passaggio in giudicato del concesso decreto ingiuntivo nonché per infondatezza nel merito dei motivi di opposizione, con vittoria di spese del doppio grado del giudizio.
non si è costituito. Controparte_1
4. Acquisiti i documenti prodotti dall'appellante e il fascicolo d'ufficio relativo al primo grado di giudizio, all'udienza del 03.07.2025 nessuno è comparso;
è stato dunque disposto rinvio ai sensi dell'art. 348 co. 2 c.p.c., ritualmente comunicato, all'udienza del 14.7.2025, allorquando nuovamente nessuno è comparso, sicché la causa è stata decisa con la presente sentenza, comprensiva di dispositivo e motivazione, ai sensi dell'art. 436bis c.p.c., come sostituito dall'art. 3, comma 31 lett. b), del d.lgs. n. 149 del 2022, applicabile ratione temporis al presente giudizio in quanto trattasi di impugnazione proposta successivamente al 28 febbraio 2023 (cfr. art. 35 co. 4 d.lgs. 149/22, come modificato dall'art. 1, comma 380 lettera a, della l. 29 dicembre 2022, n. 197).
MOTIVI DELLA DECISIONE 5. Va dichiarata l'improcedibilità dell'appello, atteso che non Controparte_1 si è costituito e non vi è prova del fatto che abbia provveduto Parte_1 alla notifica del ricorso d'appello e del decreto di fissazione dell'udienza emesso il 13.05.2024 e comunicato in pari data;
del resto, nessuna delle parti è comparsa all'udienza del 3.07.2025 né all'odierna udienza cui la causa è stata rinviata ex art. 348 co. 2 c.p.c. Al riguardo occorre ricordare che nelle controversie di lavoro in grado d'appello la mancata notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza determina l'improcedibilità dell'impugnazione, senza possibilità per il giudice di assegnare un termine perentorio per provvedervi, in quanto tale omissione lede la legittima aspettativa della controparte al consolidamento, entro un termine predefinito e ragionevolmente breve, di un provvedimento giudiziario già emesso, a differenza di quanto avviene nel processo del lavoro di primo grado, dove la notifica del ricorso assolve unicamente la funzione di consentire l'instaurazione del contraddittorio (v. Cass. sez. un. n. 20604 del 2008; in senso conforme cfr. ex multis Cass. n. 9597 del 2001, n. 20613 del 2013 e n. 6159 del 2018; v. anche Cass. n. 27079 del 2020, relativa a una fattispecie in cui l'improcedibilità per omessa notificazione del ricorso in appello e del decreto di fissazione dell'udienza era stata pronunciata all'udienza di rinvio della causa ai sensi dell'art. 348 c.p.c.). I giudici di legittimità hanno pure chiarito che la mancata notificazione, intesa come totale omissione dell'adempimento, e l'impossibilità per il giudice di riscontrarne l'esistenza, hanno identico rilievo preclusivo dell'ulteriore corso del procedimento e, pur nella loro ontologica differenza, egualmente si configurano come un non compiuto assolvimento degli oneri di impulso gravanti sulla parte. Pertanto, nel caso in cui il giudice dell'appello si trovi nell'impossibilità di verificare la regolarità dell'instaurazione del contraddittorio, per la mancata produzione dell'atto di appello notificato, senza che sia allegata e comprovata una situazione di legittimo impedimento all'assoluzione del relativo onere anteriormente all'udienza di discussione o nel corso di essa, il procedimento, come nella specie, va definito con una pronunzia di mero rito (Cass. Sez.
6 - L, ordinanza n. 5577 del 2022). Con specifico riferimento alla declaratoria di improcedibilità adottata all'udienza di rinvio ex art. 348 co. 2 c.p.c., la Suprema Corte ha affermato il 2 seguente principio di diritto: “La disciplina prevista dal secondo comma dell'art. 348 cod. proc. civ. trova applicazione anche nelle controversie individuali di lavoro ex artt. 409 e ss. cod. proc. civ., non ostandovi la specialità del rito introdotto dalla legge n. 533 del 1973. Ne consegue che, in caso di mancata comparizione dell'appellante all'udienza di cui all'art. 437 cod. proc. civ., va disposto il rinvio della causa ad una prossima udienza, da comunicare nei modi previsti, nella quale va dichiarata l'improcedibilità dell'appello ove si ripeta la mancata comparizione ovvero difetti la prova della tempestiva notificazione del ricorso e del decreto di fissazione per l'udienza originaria, a nulla rilevando la notificazione eseguita nel periodo intermedio fra la prima e la seconda udienza, cui la causa sia stata rinviata ai sensi dell'art. 348 cod. proc. civ.” (Cass. sez. lav. sentenza del 19/12/2024, n. 33353). 6. Nessuna statuizione viene emessa sulle spese, considerato l'esito della lite e tenuto conto della mancata costituzione della parte appellata. Non deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, posto che parte soccombente è un'amministrazione pubblica e il contributo è stato prenotato a debito (v. Cass. 9938/14; Cass. n. 1778/2016; Cass. n. 28250/2017).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari - Sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso depositato in data 06.05.2024 da Pt_1 nei confronti di avverso la sentenza n. 3071/2023 resa
[...] Controparte_1 dal Tribunale di Bari in data 09.11.2023, così provvede: dichiara improcedibile l'appello; nulla sulle spese del presente grado di giudizio. Così deciso in Bari, il 14.07.2025
Il Presidente Dott. ssa Vittoria Orlando Il Consigliere estensore Dott.ssa Elvira Palma
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Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari - Sezione per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza - composta dai Magistrati:
1) Dott. ssa Vittoria Orlando Presidente
2) Dott. ssa Manuela Saracino Consigliere
3) Dott. ssa Elvira Palma Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA ex art. 436 bis c.p.c. nella controversia iscritta nel R.G. al numero sopra indicato;
TRA
(Bari- 25.08.1957), assistito e difeso dall'Avv. to Parte_1
Gianluca Dimattia;
-Appellante- E
, non costituito;
Controparte_1
-Appellato- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 26.06.2020 CP_1
, titolare della Autocarrozzeria Franzetti, proponeva opposizione avverso
[...] il decreto n. 794/2020 emesso dal Tribunale del lavoro di Bari, con il quale gli si ingiungeva il pagamento, in favore del dipendente , della Parte_1 somma di € 17.672,89 a titolo di TFR, oltre spese legali e accessori di legge, concludendo per l'accoglimento dell'opposizione, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese. La parte opposta non si costituiva in giudizio, sicché ne veniva dichiarata la contumacia.
2. Con sentenza n. 3071/23 emessa in data 09.11.2023, il Tribunale del lavoro di Bari accoglieva l'opposizione e revocava il concesso decreto ingiuntivo, compensando le spese di lite tra le parti.
3. Con ricorso del 06.05.2024 ha interposto appello avverso Parte_1 la sentenza di primo grado, insistendo per la riforma della statuizione gravata, con declaratoria di improcedibilità del ricorso in opposizione per assenza di notifica e passaggio in giudicato del concesso decreto ingiuntivo nonché per infondatezza nel merito dei motivi di opposizione, con vittoria di spese del doppio grado del giudizio.
non si è costituito. Controparte_1
4. Acquisiti i documenti prodotti dall'appellante e il fascicolo d'ufficio relativo al primo grado di giudizio, all'udienza del 03.07.2025 nessuno è comparso;
è stato dunque disposto rinvio ai sensi dell'art. 348 co. 2 c.p.c., ritualmente comunicato, all'udienza del 14.7.2025, allorquando nuovamente nessuno è comparso, sicché la causa è stata decisa con la presente sentenza, comprensiva di dispositivo e motivazione, ai sensi dell'art. 436bis c.p.c., come sostituito dall'art. 3, comma 31 lett. b), del d.lgs. n. 149 del 2022, applicabile ratione temporis al presente giudizio in quanto trattasi di impugnazione proposta successivamente al 28 febbraio 2023 (cfr. art. 35 co. 4 d.lgs. 149/22, come modificato dall'art. 1, comma 380 lettera a, della l. 29 dicembre 2022, n. 197).
MOTIVI DELLA DECISIONE 5. Va dichiarata l'improcedibilità dell'appello, atteso che non Controparte_1 si è costituito e non vi è prova del fatto che abbia provveduto Parte_1 alla notifica del ricorso d'appello e del decreto di fissazione dell'udienza emesso il 13.05.2024 e comunicato in pari data;
del resto, nessuna delle parti è comparsa all'udienza del 3.07.2025 né all'odierna udienza cui la causa è stata rinviata ex art. 348 co. 2 c.p.c. Al riguardo occorre ricordare che nelle controversie di lavoro in grado d'appello la mancata notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza determina l'improcedibilità dell'impugnazione, senza possibilità per il giudice di assegnare un termine perentorio per provvedervi, in quanto tale omissione lede la legittima aspettativa della controparte al consolidamento, entro un termine predefinito e ragionevolmente breve, di un provvedimento giudiziario già emesso, a differenza di quanto avviene nel processo del lavoro di primo grado, dove la notifica del ricorso assolve unicamente la funzione di consentire l'instaurazione del contraddittorio (v. Cass. sez. un. n. 20604 del 2008; in senso conforme cfr. ex multis Cass. n. 9597 del 2001, n. 20613 del 2013 e n. 6159 del 2018; v. anche Cass. n. 27079 del 2020, relativa a una fattispecie in cui l'improcedibilità per omessa notificazione del ricorso in appello e del decreto di fissazione dell'udienza era stata pronunciata all'udienza di rinvio della causa ai sensi dell'art. 348 c.p.c.). I giudici di legittimità hanno pure chiarito che la mancata notificazione, intesa come totale omissione dell'adempimento, e l'impossibilità per il giudice di riscontrarne l'esistenza, hanno identico rilievo preclusivo dell'ulteriore corso del procedimento e, pur nella loro ontologica differenza, egualmente si configurano come un non compiuto assolvimento degli oneri di impulso gravanti sulla parte. Pertanto, nel caso in cui il giudice dell'appello si trovi nell'impossibilità di verificare la regolarità dell'instaurazione del contraddittorio, per la mancata produzione dell'atto di appello notificato, senza che sia allegata e comprovata una situazione di legittimo impedimento all'assoluzione del relativo onere anteriormente all'udienza di discussione o nel corso di essa, il procedimento, come nella specie, va definito con una pronunzia di mero rito (Cass. Sez.
6 - L, ordinanza n. 5577 del 2022). Con specifico riferimento alla declaratoria di improcedibilità adottata all'udienza di rinvio ex art. 348 co. 2 c.p.c., la Suprema Corte ha affermato il 2 seguente principio di diritto: “La disciplina prevista dal secondo comma dell'art. 348 cod. proc. civ. trova applicazione anche nelle controversie individuali di lavoro ex artt. 409 e ss. cod. proc. civ., non ostandovi la specialità del rito introdotto dalla legge n. 533 del 1973. Ne consegue che, in caso di mancata comparizione dell'appellante all'udienza di cui all'art. 437 cod. proc. civ., va disposto il rinvio della causa ad una prossima udienza, da comunicare nei modi previsti, nella quale va dichiarata l'improcedibilità dell'appello ove si ripeta la mancata comparizione ovvero difetti la prova della tempestiva notificazione del ricorso e del decreto di fissazione per l'udienza originaria, a nulla rilevando la notificazione eseguita nel periodo intermedio fra la prima e la seconda udienza, cui la causa sia stata rinviata ai sensi dell'art. 348 cod. proc. civ.” (Cass. sez. lav. sentenza del 19/12/2024, n. 33353). 6. Nessuna statuizione viene emessa sulle spese, considerato l'esito della lite e tenuto conto della mancata costituzione della parte appellata. Non deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, posto che parte soccombente è un'amministrazione pubblica e il contributo è stato prenotato a debito (v. Cass. 9938/14; Cass. n. 1778/2016; Cass. n. 28250/2017).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari - Sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso depositato in data 06.05.2024 da Pt_1 nei confronti di avverso la sentenza n. 3071/2023 resa
[...] Controparte_1 dal Tribunale di Bari in data 09.11.2023, così provvede: dichiara improcedibile l'appello; nulla sulle spese del presente grado di giudizio. Così deciso in Bari, il 14.07.2025
Il Presidente Dott. ssa Vittoria Orlando Il Consigliere estensore Dott.ssa Elvira Palma
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