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Sentenza 31 maggio 2025
Sentenza 31 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 31/05/2025, n. 279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 279 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2025 |
Testo completo
n. 747/2022 r.g.
Tribunale di Spoleto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In composizione monocratica nella persona del giudice Federico Falfari ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 747/2022 RG
TRA
(P.I. in persona del legale rapp.te sig. con sede in Norcia Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
(PG), Zona Industriale, rapp.ta e difesa per delega a margine dell'atto introduttivo dall' Avv. Endrio Coccia del Foro di Spoleto ed elett.te domiciliato in Norcia (PG), presso lo studio dello stesso sito in Via delle
Cascine n. 1;
ATTRICE
E
in persona dell'omonimo titolare (P.I. C.F. Controparte_1 P.IVA_2
), elettivamente domiciliata in Norcia, Via Meggiana n.47/A presso lo studio C.F._1
dell'Avv. Vincenzo Brandimarte, che la rappresenta e difende nel presente giudizio giusta delega a margine della comparsa di costituzione quale nuovo difensore;
CONVENUTA
E nei confronti di
(P.I. ), in persona del legale rappresentante p.t. Sig.ra Controparte_2 P.IVA_3 Persona_1 pagina 1 di 21 rappresentata e difesa dall'Avv. Daniela Pettinelli del Foro di Perugia ed elettivamente domiciliata presso il suo studio di Assisi (PG), Via San Bernardino da Siena n. 35 (PEC: Email_1
- Fax n. 075/4650461), giusta procura speciale allegata alla comparsa di costituzione;
TERZA CHIAMATA
OGGETTO: Appalto
Conclusioni di parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza domanda ed eccezione disattesa
In via preliminare nel merito
- Rigettare l'eventuale richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
in via principale
- revocare il decreto ingiuntivo opposto accertando e dichiarando che nulla è dovuto dall'opponente al sig. Controparte_3
[...]
- rigettare tutte le domande avanzate nei confronti dell'opponente, accertando l'infondatezza della pretesa creditoria sia nell'an che nel quantum
In via riconvenzionale
- Previo accertamento dei vizi dell'opera eseguita dichiarare risolto il contratto d'appalto datato 01.04.2021 stipulato tra la
e DI per grave inadempimento di quest'ultimo e per l'effetto condannare lo stesso Parte_1 CP_1 CP_3
al risarcimento dei danni pari ad €. 150.539,10 oltre IVA come per legge, pari ai costi necessari per il CP_1
rifacimento del piazzale oltre all'ulteriore danno patrimoniale connesso alla impossibilità di utilizzare detto piazzale per il
tempo necessario alla esecuzione dei lavori che si quantifica equitativamente in €. 20.000,00 o a quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia;
in ogni caso
- Condannare DI individuale, al risarcimento in favore della del danno da responsabilità CP_1 Parte_1
processuale aggravata ex art. 96 c.p.c. nella misura che L'Ill.mo Tribunale adito riterrà di giustizia.
- Il tutto con vittoria di spese di lite”
Conclusioni di parte convenuta: “Voglia il Tribunale di Spoleto adito, disattesa ogni diversa e contraria istanza,
pagina 2 di 21 in via preliminare, autorizzare il convenuto ai sensi dell'art. 269 cpc a chiamare in causa Controparte_3
(e quindi ad integrare il contraddittorio) la (P.I. in persona del legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_3
pro tempore sig.ra con sede legale in Assisi, Fraz. Rivotorto, Via Sacro Tugurio n.1 e di conseguenza Voglia Persona_1
il G.I. differire sempre ai sensi dell'art. 267 cpc la prima udienza di comparizione allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis cpc e la relativa costituzione in giudizio;
in via ulteriormente preliminare: concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 cpc;
in via principale: rigettare l'opposizione formulata dalla e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto n.153/2022 Parte_1
condannando la al pagamento di quanto ivi ingiunto a favore della Ditta Individuale Parte_1 CP_1
rigettare la domanda riconvenzionale formulata da parte opposta poiché infondata in fatto e in diritto per i motivi esposti in narrativa;
in via subordinata, in caso di accoglimento della domanda riconvenzionale formulata dalla accogliere la domanda riconvenzionale Parte_1
trasversale formulata dalla Ditta Individuale e per l'effetto accertare e dichiarare la responsabilità ex art. CP_1
2043 c.c. della nei confronti della Ditta Individuale per i motivi esposti in narrativa;
Controparte_2 CP_1
per l'effetto condannare la a tenere indenne ex art. 2043 c.c. e 1669 c.c. la Controparte_2 Controparte_1
Individuale di quanto dovuto alla a titolo di risarcimento del danno, condannando la a Parte_1 Controparte_2
risarcire il danno dovuto per i vizi del materiale fornito nella misura ritenuta giusta dal Giudice direttamente alla Parte_1
nonché condannando la a risarcire la Individuale del lucro cessante dato dal Controparte_2 Controparte_1
mancato pagamento del compenso dovuto e oggetto di decreto ingiuntivo opposto per i motivi esposti in narrativa o, in via ulteriormente subordinata, in caso di condanna della per il risarcimento del danno a favore Controparte_3
della condannando la a corrispondere alla quanto Parte_1 Controparte_2 Controparte_3
da questa dovuto alla accertato e ritenuto giusto dal Giudice a titolo di risarcimento del danno per i vizi del Parte_1
materiale nonché di quanto dovuto a alla Individuale per il lucro cessante costituito dal compenso non Controparte_1
pagina 3 di 21 corrisposto dalla committente oggetto di decreto ingiuntivo opposto per i motivi esposti in narrativa.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi di lite”.
Conclusioni di parte terza chiamata: “Voglia l'Ill.mo Tribunale Adito, ogni contraria istanza disattesa e reietta, disporre,
In via principale nel merito
l'integrale rigetto delle domande formulate nei confronti di in quanto infondate in fatto e in diritto per le Controparte_2
ragioni esposte in narrativa.
In via subordinata nel merito
Nella denegata e non ritenuta ipotesi in cui il Giudice ritenga la sussistenza di vizi e difetti del materiale de quo e/o di qualsivoglia condotta colposa in capo alla accertare e dichiarare la sussistenza di concorso colposo della DI Controparte_2
nella causazione dell'evento per cui è causa e, accertata la mancanza dell'ordinaria diligenza in capo alla CP_1
DI rigettare la domanda riconvenzionale da essa svolta ai sensi e per gli effetti degli artt. 2056 e 1227, co. CP_1
2, c.c. ovvero, in via ulteriormente subordinata, limitare la condanna in considerazione del grado della colpa imputabile alla ai sensi e per gli effetti degli artt. 2056 c.c. e 1227, co. 1, c.c. CP_1
Con vittoria di spese e competenze di causa”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente notificato, ha Parte_1
convenuto dinanzi a questo giudice la DI per la revoca del d.i. n. 133/2022, emesso dal CP_1
Tribunale di Spoleto in data 28/02/2022, con il quale le era stato ingiunto il pagamento della somma di euro 48.800,00 oltre interessi a titolo di (saldo del) compenso per la realizzazione della pavimentazione di un piazzale di proprietà dell'odierna attrice, sito in Norcia, via della Stazione n. 15.
In particolare, l'opponente ha esposto di aver commissionato alla convenuta la realizzazione dei lavori di pavimentazione suddetti con contratto del 01/04/2021, i quali prevedevano la posa di masselli in cemento acquistati dall'appaltatrice presso la Ancor prima dell'ultimazione dei lavori, Controparte_2
tuttavia, si manifestavano macchie di colore giallo e perdita di colore dei suddetti blocchi;
vizio che veniva pagina 4 di 21 subito contestato all'appaltatrice e, da questa, alla fornitrice, organizzando un sopralluogo. All'esito del medesimo, tenutosi il 29/08/2021, la si impegnava a fornire nuovi masselli in cemento (in CP_2
sostituzione di quelli che presentavano tali problematiche) e la al montaggio degli stessi. Tuttavia, CP_1
nonostante tali premesse, la rimozione dei vizi riscontrati non fu mai realizzata, con conseguente grave danno per l'attrice la quale, per l'intervento di sistemazione degli stessi secondo il prezziario regionale vigente, avrebbe dovuto spendere la somma di euro 150.139,10 oltre IVA.
Nonostante le suddette problematiche, veniva comunque richiesta la somma in esame con il ricorso monitorio in questione.
Alla luce di tali considerazioni, l'attrice ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto, alla luce dell'inadempimento dell'opposta, chiedendo in via riconvenzionale l'accertamento della risoluzione per inadempimento del contratto e la condanna della convenuta al risarcimento del danno, per euro 170.139,10 oltre IVA (di cui 20.000,00 a titolo di risarcimento del danno da mancato utilizzo del piazzale).
Si è costituita in giudizio la DI convenuta, evidenziando in via preliminare come la domanda dell'attrice sarebbe intempestiva ai sensi dell'art. 1667 c.c. e, comunque, come i vizi dedotti non potrebbero portare alla risoluzione del contratto. Nel merito, ha sostenuto che per i materiali in contestazione si era rivolta a una DI esterna, ossia la , alla quale doveva essere addossata ogni responsabilità per il presunto CP_2
danno subito dall'attrice; in ragione di ciò, ha chiesto di essere autorizzata alla chiamata in causa della terza al fine di essere tenuta indenne di quanto avrebbe dovuto corrispondere alla Controparte_2 [...]
a titolo risarcitorio nonché al risarcimento del danno nei propri confronti, pari al mancato Parte_1
incasso della somma di cui al decreto opposto.
Autorizzata la detta chiamata in causa, si è costituita in giudizio la la quale si è Controparte_2
associata all'eccezione di tardività ex art. 1667 c.c.. Nel merito, ha rappresentato di aver adeguatamente informato la DI (nonché la per mezzo del direttore dei lavori, ing. ) CP_1 Parte_1 Parte_3
delle caratteristiche tecniche del materiale scelto e delle possibili variazioni cromatiche;
pertanto, i vizi addotti non potevano essere ritenuti tali, ma mere caratteristiche naturali del materiale. Ha contestato altresì
pagina 5 di 21 di aver riconosciuto il detto vizio all'esito del sopralluogo dell'agosto 2021 ma di essersi solo offerta, in via bonaria, di sostituire una piccola quantità delle mattonelle;
peraltro, quando una DI delegata alla rimozione dei vizi si era recata presso i luoghi, i proprietari avevano quasi subito stoppato i lavori. In subordine, ha eccepito il concorso di colpa della la quale avrebbe montato il materiale nonostante CP_1
presentasse i dedotti vizi.
All'esito della prima udienza, esperito senza successo un tentativo di conciliazione, è stata rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto opposto.
L'istruttoria della causa, oltre che documentale, si è svolta mediante interrogatorio formale dei legali rappresentanti delle parti, escussione dei testi citati ed espletamento di c.t.u.. Ritenuta, poi, la causa matura per la decisione, è stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, che si è svolta in data
06/03/2025. All'esito della stessa, in cui i procuratori hanno precisato le conclusioni riportandosi ai propri atti, la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione alle parti del termine ordinario per il deposito degli scritti conclusivi ex art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, occorre analizzare l'eccezione decadenza di cui all'art. 1667 c.c., sollevata dalla convenuta e dalla terza chiamata. Sul punto, considerando che la controparte contrattuale della Parte_1
è pacificamente solo la DI , si precisa che l'allegazione della terza chiamata
[...] CP_1
costituisce, in verità, solamente una deduzione a supporto dell'eccezione ritualmente formulata dalla DI
CP_1
Ciò posto, occorre preliminarmente inquadrare i vizi evidenziati all'interno della fattispecie di cui all'art. 1667 e 1669 c.c., le quali fanno rispettivamente riferimento: alle difformità e ai vizi dell'opera, per i quali l'art. 1667 c.c. prevede un onere di denunzia entro sessanta giorni dalla scoperta e una prescrizione dell'azione di due anni dal giorno della consegna dell'opera; ai vizi relativi a edifici o di altre cose immobili che causano la rovina o comportano pericolo di rovina o che comunque costituiscono gravi difetti, per i pagina 6 di 21 quali l'art. 1669 c.c. prevede un onere di denuncia entro un anno dalla scoperta e un termine di prescrizione dell'azione di un anno dalla denunzia medesima.
In via generale, occorre ricordare che l'ipotesi di cui all'art. 1669 c.c., pur essendo norma inserita all'interno del capo VII (Appalto), a differenza dell'art. 1667 c.c., che ha pacificamente natura contrattuale, è ritenuta dalla giurisprudenza configurare un'ipotesi di responsabilità extracontrattuale, sancita per finalità di interesse generale, come quelle della stabilità, sicurezza e funzionalità degli edifici, e della incolumità personale dei cittadini (Cass. Civ., sent. n. 35931/2022; Cass. Civ., sent. n. 4319/2016; Cass. Civ., sent. n.
2313/2008; Cass. Civ., sent. n. 13158/2002; Cass. Civ., sent. n. 4622/2002; Cass. Civ., sent. n. 13003/2000;
Cass. Civ., sent. n. 81/2000; Cass. Civ., sent. n. 12106/1998; Cass. Civ., sent. n. 7550/1994; Cass. Civ., sent. n. 12304/1993; T. Milano 24.9.1990); è un'ipotesi che ha carattere di specialità rispetto all'art. 2043
c.c. (Cass. Civ., sent. n. 3338/1999; Cass. Civ., sent. n. 8/1990) e che introduce una presunzione iuris tantum di responsabilità, la quale può essere vinta dall'appaltatore con la prova dell'ascrivibilità del fatto al fortuito o all'opera di terzi (Cass. Civ., sent. n. 15488/2000).
Pertanto, le due ipotesi di responsabilità sono ben distinte fra loro.
Tuttavia, è stato altresì chiarito dalla giurisprudenza che non sussiste incompatibilità tra le norme di cui agli artt. 1667 e 1669 c.c., nel senso che il committente di un immobile che presenti “gravi difetti” ben può invocare, oltre al rimedio risarcitorio del danno (contemplato soltanto dall'art. 1669 c.c.), anche quelli previsti dall'art. 1668 c.c. con riguardo ai vizi di cui all'art. 1667 c.c., purché non sia incorso nella decadenza stabilita dal secondo comma dello stesso art. 1667 c.c.. Infatti, i giudici di legittimità asseriscono che, quanto a struttura - diversamente da ciò che riguarda la diversa natura giuridica della responsabilità rispettivamente disciplinata dalle anzidette norme (l'art. 1669 c.c., quella extracontrattuale;
l'art. 1667 c.c., quella contrattuale) - le relative fattispecie si configurano l'una (l'art. 1669 c.c.) come sottospecie dell'altra
(art. 1667 c.c.), perché i “gravi difetti” dell'opera si traducono inevitabilmente in “vizi” della medesima, sicché la presenza di elementi costitutivi della prima implica necessariamente la presenza di quelli della seconda, con la conseguenza che la norma generale continua ad applicarsi anche in presenza dei pagina 7 di 21 presupposti di operatività della norma speciale, così da determinare una concorrenza delle due garanzie, quale risultato conforme alla ratio di rafforzamento della tutela del committente sottesa allo stesso art. 1669
c.c..
Peraltro, le stesse Sezioni Unite della Corte regolatrice (Cass. Civ., S.U., sent. n. 2284/2014) hanno confermato l'orientamento della giurisprudenza, secondo cui la previsione dell'art. 1669 c.c. concreta un'ipotesi di responsabilità extracontrattuale (con carattere di specialità rispetto al disposto dell'art. 2043
c.c.), e hanno chiarito che - trattandosi di una norma non di favore, diretta a limitare la responsabilità del costruttore, bensì finalizzata ad assicurare una più efficace tutela del committente, dei suoi aventi causa e dei terzi in generale - ove non ricorrano in concreto le condizioni per la sua applicazione (come nel caso di danno manifestatosi e prodottosi oltre il decennio dal compimento dell'opera) può farsi luogo all'applicazione dell'art. 2043 c.c., senza che, tuttavia, operi il regime speciale di presunzione della responsabilità del costruttore contemplato dall'art. 1669 c.c., atteso che spetta a chi agisce in giudizio l'onere di provare tutti gli elementi richiesti dall'art. 2043 c.c., compresa la colpa del costruttore.
Ciò posto, occorre osservare come la responsabilità prescinda, per quanto sopra detto, dal rapporto negoziale (appalto, vendita) in base al quale il bene sia pervenuto, dal costruttore, nella sfera di dominio del soggetto che abbia subito il pregiudizio (Cass. Civ., sent. n. 12106/1998). Pertanto, la domanda può essere proposta dall'acquirente dell'immobile (Cass. Civ., sent. n. 14626/2002; Cass. Civ., sent. n. 11947/2002;
Cass. Civ., sent. n. 4622/2002; Cass. Civ., sent. n. 12304/1993) nei confronti di tutti coloro che hanno cagionato l'evento dannoso, a nulla rilevando la natura e la diversità dei contratti cui si ricollega la responsabilità (Cass. Civ., sent. n. 8904/1994).
Ciò posto, considerata la natura del vizio dedotto, incidente solo sull'aspetto cromatico del materiale e non sulla sua funzionalità (il piazzale è stato ed è regolarmente utilizzato), e rilevato che sul punto non vi è contestazione fra le parti, appare opportuno inquadrare il vizio in esame all'interno della fattispecie di cui all'art. 1667 c.c., il quale prevede che “Il committente deve, a pena di decadenza, denunziare all'appaltatore le difformità
pagina 8 di 21 o i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta. La denunzia non è necessaria se l'appaltatore ha riconosciuto le difformità o i vizi
o se li ha occultati”.
Dunque, dall'analisi degli esiti dell'istruttoria svolta, è emerso che i vizi in questione sono stati segnalati tempestivamente alla DI appaltatrice;
sicuramente alla data del 29/08/2021 i vizi in esame erano stati denunciati, essendosi svolto un sopralluogo con l'appaltatrice e la fornitrice per verificare l'esistenza e l'ampiezza dei medesimi.
Ebbene, i lavori di montaggio sono presumibilmente terminati a fine luglio o inizio agosto;
sul punto lo stesso legale rappresentante della convenuta opposta confessa che gli stessi sarebbero terminati “forse anche poco prima di inizio agosto”; tale circostanza pare coerente con il fatto che le consegne del materiale da montare sono avvenute “tra aprile maggio e giugno”, ragion per cui appare credibile che a giugno erano ancora in arrivo materiale da montare e che sino a un momento avanzato di esecuzione dei lavori era difficile percepire i suddetti vizi. Sul punto, lo stesso in sede di interrogatorio formale (e quindi con CP_1
valenza confessoria) afferma, infatti, che al momento della posa “Non si vedevano quelle sfumature, perché bisogna mettere una sabbia silicea negli autobloccanti e fino a quando non si toglie le sfumature non si vedevano”.
Quanto al termine dei lavori, successivo a quanto riferito dall' in sede di interrogatorio formale, il CP_1
teste , dipendente presso la Nursia Assicurazioni s.r.l., che si trova nel medesimo edificio Testimone_1
dove si trova la , e che si affaccia sul piazzale in questione, ha dichiarato che “I lavori sono iniziati a Parte_1
primavera 2021, credo che siano finiti i lavori a fine agosto, io me ne sono accorto quando sono tornato delle ferie”.
Circostanza rilevante al fine di determinare il momento in cui tali vizi si ritenevano visibili, e confermata anche dall'altro teste il quale ha dichiarato “il posizionamento è terminato nei primi giorni del Testimone_2
mese di agosto”.
Ancor più chiaramente, poi, l' confessa che la comunicazione dei vizi è avvenuta tempestivamente;
CP_1
invero lo stesso afferma “ricordo la circostanza [ndr “Vero che già alla fine di giugno 2021 la , Parte_1
nella persona del sig. contestava verbalmente sia al direttore dei lavori, ing. Parte_2 Parte_3
che al sig. nonché al personale dipendente di quest'ultimo che parte dei masselli CP_1
pagina 9 di 21 autobloccanti già posizionati stavano cambiando colore assumendo un colore giallastro”]; ma era dopo circa
15/20 giorni la fine dei lavori. L'ultima consegna era il 21/06 e i lavori saranno finiti a fine giugno, inizio di luglio. Io ho chiamato la per chiedergli spiegazioni e mi hanno detto che queste sfumature erano state già rappresentate agli CP_2
attori. Quarto perché è un mattonato da piazzale grezzo, non rifinito”. Pertanto, la denuncia dei vizi, per stessa ammissione dell'opposta, sarebbe avvenuta nella seconda metà di luglio e quindi tempestivamente.
Sul punto, peraltro, il teste dipendente di parte opponente, ha riferito “a fine maggio, primi Testimone_2
giorni di giugno, comunicava verbalmente (in prima persona e telefonicamente) che i masselli stavano assumendo un Pt_1
diverso colore giallastro (come effettivamente stava accadendo); il teste dichiara di avere direttamente ascoltato telefonate in tal senso, avvenute con e anche con i figli di quest'ultimo” e “il teste dichiara di avere sentito le chiamate di cui CP_1
al punto 7, a cui si aggiungono quelle con il tecnico . Parte_3
Ebbene, a prescindere dalla discrasia fra le suddette dichiarazioni in merito al tempo in cui furono conclusi i lavori, anche giustificabili in virtù del tempo trascorso e della lieve differenza fra le date individuate dai testi, tutti gli stessi (nonché la parte convenuta in sede di interrogatorio formale) hanno confermato la tempestività della denuncia.
Quanto alla tesi della terza chiamata, secondo la quale vi sarebbe stata conoscenza ex ante del cambiamento di colore dei masselli, perché sarebbe stato consegnato il dépliant esplicativo del prodotto a un sopralluogo comune di marzo, occorre evidenziare quanto segue.
In primo luogo, nel dépliant suddetto si legge che eventuali anomalie dei masselli sarebbero state tollerabili nella misura del 3%, mentre si sarebbe provveduto alla sostituzione in caso di quantitativo superiore;
ebbene quanto alle c.d. efflorescenze, definite nel dizionario Treccani quali “Formazione di sostanze saline in forma di ciuffi o di piccole barbe biancastre, costituite da microscopici cristalli, provocata dall'umidità su materiali porosi”, non sono ciò che si è rinvenuto presso i luoghi, come evidenziato infra dal c.t.u., ossia una perdita di colore di soli alcuni masselli, spesso a macchia di leopardo e quindi poco coerenti con fenomeni di umidità di risalita. Pertanto, non può dirsi che i vizi in questione fossero conosciuti.
pagina 10 di 21 In secondo luogo, non vi è prova che alla committenza fosse stata consegnata tale documentazione;
il teste
, direttore dei lavori, ha riferito “la ha dato incarico alla con il contratto;
poi la Parte_3 Parte_1 CP_1
ci ha portato dei campioni di prodotti dei suoi fornitori e ne abbiamo scelto uno. Io ho parlato con il della CP_1 CP_4
ma non del lavoro, non dei masselli in questione. Probabilmente ne abbiamo parlato dei masselli ma non sono CP_2
sicuro; sicuramente gli ho chiesto quali tipologie di lavori facevano per interventi che potevano interessarmi in futuro. Di caratteristiche di questi masselli non ricordo se ne abbiamo parlato. Prima solo telefonicamente ci ho parlato;
ci siamo sentiti almeno un paio di volte. Non l'ho mai visto prima dei lavori sui luoghi il sig. non ho mai visto nessun altro della CP_4
; ho visto presso i luoghi solo il quando si è fatto il sopralluogo di fine agosto”; “la scelta dei masselli CP_2 CP_4
l'abbiamo fatta la mattina stessa in cui abbiamo visto i campioni, io e sostanzialmente abbiamo scelto il colore. Poi Pt_2
quando ho contattato il non gli ho riconfermato il massello, non gli ho chiesto informazioni ulteriori sullo stesso”. CP_4
Ancora, il teste dichiara “io non ho avuto contatti diretti con il prima della stipula del contratto;
non so se la CP_4 Pt_1
sia andata a prendere i materiali direttamente dalla ” e “non so chi ha ritirato la merce;
non so di dépliant
[...] CP_2
informativi, a me non è stato consegnato nulla, forse saranno stati consegnati all'impresa . CP_1
Il teste , invece, ha dichiarato “il dépliant che mi si mostra lo abbiamo portato al primissimo incontro di cui ho Tes_3
già detto;
lo abbiamo consegnato ad non so se anche Comunque, lo abbiamo consegnato. Quindi non quando CP_1 Pt_1
il figlio è venuto a ritirare il campione” e quanto alle schede tecniche ha riferito “Ricordo di aver dato le schede tecniche ma non ricordo in quale occasione”. In ogni caso, non ha affermato in alcun modo di aver consegnato documentazione alla la quale al più si è limitata a scegliere il colore (grigio antracite), colore che poi è Pt_1
stato alla base del presente giudizio, e visionare un campione.
Alla luce di tali considerazioni, si ritiene esservi prova sufficiente del rispetto del termine di decadenza di cui all'art. 1667 c.c..
2. Passando, dunque, al merito delle contestazioni mosse, ovvero all'esistenza dei vizi dedotti, si ritiene che, alla luce dell'istruttoria svolta, vi sia prova di tale circostanza.
pagina 11 di 21 Sul punto, occorre in primo luogo evidenziare come l'esistenza in sé di tali mutazioni cromatiche, a prescindere dall'estensione di tale fenomeno, è stata riconosciuta dalla stessa convenuta e dalla terza chiamata all'esito del sopralluogo del 29/08/2021.
Infatti, nella mail del 01/09/2021 inviata dalla si legge che la medesima si impegnava alla Controparte_2
“sostituzione dei masselli individuati come cromaticamente non conformi nelle tempistiche più brevi possibili e in ogni caso entro il mese di Settembre corrente”, salvo poi precisare come tale circostanza non costituisse vizio del materiale, in quanto “la presenza di efflorescenze e difformità cromatiche, come indicato in tutti i nostri depliant, sito internet e materiali di comunicazione vari, è frutto di una reazione totalmente naturale, non inficiante le qualità strutturali del materiale
e connaturata nella natura stessa del prodotto che rientra ampiamente nello sfrido del 3% ritenuto valido e conforme per questo tipo di masselli”. Se è pur vero che tale mail era stata inviata a fini transattivi, non può sottacersi come non possa escludersi ogni rilevanza probatoria della stessa;
infatti, se potrebbe al più escludersi il riconoscimento del debito in una proposta di pagamento parziale fatta solo per fini transattivi, occorre invece tenere in considerazione le dichiarazioni di scienza effettuate nella suddetta missiva, svincolate da proposte concrete. In altri termini, se tale efficacia probatoria potrebbe escludersi nella proposta di sostituzione dei masselli in sé, comunque non può escludersi in toto la rilevanza della dichiarazione di scienza con la quale si afferma l'esistenza di masselli “individuati come cromaticamente non conformi”. Non pertinente, dunque, il richiamo alla sentenza della Suprema Corte di cui alla comparsa conclusionale della terza chiamata, nella quale una simile missiva era stata erroneamente qualificata come riconoscimento dei vizi;
nel caso in esame, invero, ci si limita ad utilizzare tale espressione quale mero elemento di prova, da valutarsi unitariamente alle ulteriori risultanze istruttorie di cui infra.
Peraltro, la circostanza in sé del cambiamento di colore di parte dei masselli è confermata anche dalla mail mandata dall' il 07/09/2021, nella quale si legge “Come riportato anche dalla , la stessa si CP_1 CP_2
impegna alla sostituire i masselli cromaticamente non conformi (mattoni ingialliti) entro il mese di settembre 2021”.
pagina 12 di 21 Inoltre, tale discromia fra i masselli ed in particolare l'ingiallimento di alcuni rispetto al colore originale
(grigio antracite) è corroborato anche dal materiale fotografico in atti, il quale è stato confermato dai testi sentiti.
Sul punto, già in sede di interrogatorio formale l' aveva dichiarato “io ho visto queste sfumature;
il colore CP_1
non è cambiato da quando lo abbiamo montato. Non si vedevano quelle sfumature, perché bisogna mettere una sabbia silicea negli autobloccanti e fino a quando non si toglie le sfumature non si vedevano” e ha confermato che il piazzale era come rappresentato dalle foto del doc. 9 dell'atto di citazione e del doc. 1 della seconda memoria ex art. 183 co. 6
c.p.c..
Inoltre, il teste direttore dei lavori, ha riferito dapprima di aver ricevuto comunicazione della Parte_3
problematica in esame dal committente (“ me lo ha detto durante le lavorazioni, nei primi di luglio, dopo un Pt_2
paio di mesi che avevamo iniziato a posare;
io ho poi mandato la mail alla per evidenziare questa questione”) e poi CP_1
ha verificato personalmente la medesima , tanto che durante il noto sopralluogo, “erano presenti l'impresa io e un rappresentante della;
io ho evidenziato la problematica, e si disse che ci saremmo aggiornati per CP_1 CP_2
capire la soluzione migliore. Un paio di giorni dopo ho ricevuto una email con l'impresa con la disponibilità a CP_1
sostituire la porzione evidenziata come non conformità, circa il 10/15% del piazzale, erano macchie quindi è difficile stabilire con esattezza. Poi era difficile anche quanto servisse perché per smontarla una occorre smontare una grande porzione di pavimento”, confermando poi le foto in atti e che la situazione non è andata migliorando.
Peraltro, anche il teste dipendente della terza chiamata, ha confermato le foto di cui all'all. 7 Tes_4
della stessa parte, nelle quali comunque tali differenze cromatiche sono ben visibili, così come Per_2
operaio che era stato chiamato dalla “per cambiare i mattoni che erano rovinati” ha di
[...] Controparte_2
fatto confermato l'esistenza dei medesimi, salvo quantificarli in “due o tre metri quadrati, di preciso non lo so.
Avevano perso un po' il colore. Erano circa un centinaio di mattoni”.
Non vi sono dubbi, pertanto, in merito all'esistenza della circostanza allegata da parte attrice.
2.1 Occorre, ora, analizzare la deduzione della terza chiamata, secondo la quale tale difformità cromatica non costituirebbe vizio, in quanto rientrante nella “natura stessa del prodotto che rientra ampiamente nello sfrido del
pagina 13 di 21 3%”; sul punto la c.t.u. ha evidenziato “È emerso chiaramente, in fase di sopralluogo, come diversi di questi masselli hanno una colorazione differente rispetto a quella richiesta, difatti assumono alcuni un colore giallastro e altri perdita di colore, questo si evince distintamente dalla documentazione fotografica allegato n.4 (ALLEGATO n.4
“DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA). Tuttavia, la pavimentazione interessata dalle lamentate discromie risulta la parte di piazzale che circonda la concessionaria di vetture dei F.lli indicata per chiarezza come Pt_1
PAVIMENTAZIONE TIPO A nell'allegato planimetrico n.5 (ALLEGATO n.5 “PLANIMETRIA
PAVIMENTAZIONE”), mentre la restante parte di lastricato indicato sempre nell'allegato n.5 come
PAVIMENTAZIONE TIPO B risulta priva dei vizi. Quanto appena affermato è facilmente riscontrabile dalla documentazione fotografica presentata nell'allegato n.4”.
In seguito, con un'analisi più specifica, il c.t.u. ha rilevato “Ritornando alla superficie di PAVIMENTAZIONE
TIPO A e cioè quella nella quale si è riscontrato in fase di sopralluogo le lamentate discromie, si distinguono altre due differenti zone indicate nell'allegato n.6 rispettivamente come ZONA A1 e ZONA A2 (ALLEGATO n.6 “ZONA
A1 e ZONA A2”) caratterizzate rispettivamente, la prima come aree circoscritte all'interno delle quali i masselli sono uniformemente interessati dai sopracitati vizi, la seconda invece come area all'interno della quale i masselli non conformi si trovano singolarmente in ordine sparso. Da questa ultima schematizzazione grafica, effettuate le dovute misurazioni seguono tali considerazioni:
1. La si estende per un'area di circa 156 mq, ed essendo la superficie di ogni singolo massello Pt_4
(larghezza 0,12 mt) x (lunghezza 0.24 mt) = (area 0,0288 mq), abbiamo circa 5.400 pz. di masselli di calcestruzzo con discromie.
2. Nella ZONA A2 vengono contate contrassegnandole, ogni singola mattonella viziata, tale che risultano
essercene almeno 3.150 pz. di masselli di calcestruzzo che presentano discromie e quindi essendo l'area di ogni singolo massello
0,0288 mq abbiamo circa 90 mq di pavimentazione coinvolta da discromie”.
Alla luce di quanto accertato, il c.t.u. così conclude “nella PAVIMENTAZIONE TIPO A, l'effettiva quantità interessata dalle lamentate discromie è la seguente: a) Area di pavimentazione che presenta discromie (ZONA A1) 156 mq
+ (ZONA A2) 90 mq = 246 mq b) Numero dei masselli che presentano discromie (ZONA A1) 5.400 + (ZONA
A2) 3.150 = 8.550 pz. Inoltre, come risulta dalle fatture di acquisto in allegato n.7 (ALLEGATO n.7 “FATTURE
DI ACQUISTO”) della DI esecutrice dei lavori dalla DI fornitrice si vede che CP_1 CP_2
pagina 14 di 21 la quantità di materiale acquistato è di 3.877 mq, pertanto, essendo il materiale con i vizi riscontrati di circa 246 mq, possiamo calcolare la percentuale di materiale difettoso rispetto al materiale acquistato, che risulta essere del 6.34 %”.
Già tale conclusione pare assolutamente decisiva;
invero, risulta ampiamente superato il limite del 3% citato dalla terza chiamata e asseritamente definito tollerabile nella documentazione tecnica relativa ai materiali.
Pertanto, non appare decisivo se tale documentazione sia stata o meno consegnata alla appaltatrice ovvero alla committente, in quanto in ogni caso la discromia rilevata appare quantitativamente superiore a quella tollerabile secondo la suddetta.
Quanto alla causa delle dette discromie, il c.t.u. ha rilevato “lo strato di finitura dei masselli adoperati per la realizzazione della PAVIMENTAZIONE TIPO A come riscontrato, ha subito una perdita e variazione di colore in un tempo relativamente breve e quindi questi masselli possono essere considerarsi NON conformi”, escludendo che il fenomeno potesse derivare da altri fattori esterni, come sostenuto anche dalla terza chiamata in sede di osservazioni. Invero, il fatto che solo parte minoritaria dei masselli, ma soprattutto che in alcune zone solo specifici masselli (e non quelli immediatamente adiacenti) abbiano riportato tale perdita di colore, è altamente sintomatica di un vizio di produzione attinente esclusivamente ad alcuni di essi, e non a fattori esterni (uso del piazzale o agenti atmosferici) che non avrebbero potuto incidere su un massello e non su quello immediatamente adiacente. Tale ragionamento, condiviso anche dal c.t.u., appare del tutto logico e scevro da vizi deduttivi.
3. Ciò posto con riferimento all'esistenza dei vizi contestati, occorre ribadire come, con riferimento alla posizione contrattuale dell'attrice, unica controparte sia la DI appaltatrice Pertanto, nei CP_1
confronti della stessa, che nella presente sede chiede il pagamento del corrispettivo, l'opponente può far valere i propri diritti risarcitori.
Come è noto, “In tema di appalto, l'appaltatore si trova, rispetto ai materiali acquistati presso terzi e messi in opera in esecuzione del contratto, in una posizione analoga a quella dell'acquirente successivo nell'ipotesi della cd. "vendita a catena", potendosi, conseguentemente, configurare, in suo favore, due distinte fattispecie di azioni risarcitorie: quella contrattuale relativa ai danni propriamente connessi all'inadempimento in ragione del vincolo negoziale, deducibili con l'azione contrattuale ex art.
pagina 15 di 21 1494, comma 2 c.c. relativa alla compravendita (corrispondente, per l'appalto, a quella ex art. 1668 c.c.), e quella extracontrattuale per essere tenuto indenne di quanto versato al committente ex art. 1669 c.c., in ragione dei danni sofferti per
i vizi dei materiali posti in opera” (Cass. civ. Sez. II Ord., 09/05/2023, n. 12337).
Vale precisare come, posta la sussistenza dei vizi sopra detti, la responsabilità dell'appaltatore non è esclusa in ogni caso, quale che sia la genesi dei medesimi;
invero, “La responsabilità dell'appaltatore per i difetti dell'opera, in caso di sua accettazione senza riserve dei materiali forniti dal committente, sussiste anche nell'ipotesi in cui i predetti materiali, sebbene nè difettosi nè inadatti, richiedano tuttavia per la loro corretta utilizzazione l'osservanza di una particolare procedura, il cui eventuale apprendimento è a carico dell'appaltatore stesso ed è esigibile al pari del possesso delle ordinarie nozioni dell'arte” (cfr Cass. civ. Sez. II, 23/06/2014, n. 14220; conf. Cass. civ. Sez. II Sent., 14/01/2010, n.
470)
Dunque, considerando il residuo dovuto alla (per il lavoro di montaggio comunque realizzato) e la CP_1
pretesa risarcitoria, e operata la necessaria compensazione fra le due poste, verificandosi altrimenti un'ingiusta locupletazione di parte attrice, devesi rilevare come sussista un credito risarcitorio della
[...]
nei confronti della DI di euro 49.007,50. Parte_1 CP_1
In proposito, infatti, occorre valorizzare gli esiti della c.t.u. disposta.
Nello specifico, il c.t.u ha dato atto dei criteri utilizzati per giungere al costo unitario di smontaggio e rimontaggio dei masselli viziati, rilevando “Al fine di accertare lavorazioni e costi, viene elaborato:
1. un Nuovo
Prezzo, per la sostituzione di un singolo massello allegato n.8 (ALLEGATO n.8 “NP. 01 – NUOVO PREZZO
RIMOZIONE E RICOLLOCAMENTO MASSELLI DI CLS, AUTOBLOCCANTI”), in quanto non presente tale lavorazione nel Preziario Regione Nella compilazione del NP. 01 sono state adottate le seguenti CP_2
indicazioni: - MATERIALI E FORNITURE: per ciascuna voce, sono state precisate le quantità dei materiali e delle forniture dei quali è previsto l'impiego, facendo riferimento a voci di lavorazione presenti nel Prezziario Regione Ed. CP_2
2023. Solo in assenza di riferimenti precedenti, si è proceduto a ricavare il costo unitario tramite altri prezziari come DEI
Recupero Ristrutturazione Manutenzione II semestre 2023 ai quali la norma fa riferimento e/o tramite indagine di mercato.
- MANO D'OPERA: per ciascuna voce, sono state precisate le categorie di mano d'opera delle quali è previsto l'impiego e le
pagina 16 di 21 rispettive incidenze espresse in ore e frazioni di ora. Il relativo costo unitario è stato desunto applicando la “Tabella dei costi della manodopera” allegata al Prezziario Regione Ed. 2023. - SPESE GENERALI: si riferiscono ai costi CP_2
correnti di cantiere (gestione e direzione del cantiere, oneri per trasporto maestranze, oneri generali della sicurezza, oneri polizze cauzionali ed assicurative ecc.) ed ai costi fissi (gestione ammnistrativa, direzione centrale impresa, organizzazione tecnica, ecc.). Le spese generali sono state valutate nella misura del 15% ed applicate a tutte quelle voci componenti l'analisi e non già comprensive. - UTILE D'IMPRESA: è stato valutato nella misura del 10% ed applicato a tutte quelle voci componenti l'analisi e non già comprensive. Tutti i prezzi si intendono IVA esclusa”.
Sulla base di tali premesse, ha così concluso “Dall'analisi del nuovo prezzo NP.01 per la sostituzione del singolo massello allegato n.8, si avrebbe un costo di 31,05 euro/pezzo; quindi, se moltiplicato per i numeri dei masselli non conformi indicati nella precedente ZONA A2, 3.150 pz., il costo totale per il ripristino della ZONA A2 risulta essere di euro
97.807,50”, proponendo un'alternativa modalità di intervento (mediante sostituzione singola) che, tuttavia, portava ad un costo anche maggiore.
Le conclusioni del c.t.u. paiono condivisibili, in quanto correttamente motivate e ben argomentate;
non colgono nel segno, invece, le osservazioni delle parti, tenuto conto che il c.t.u. ha specificamente replicato alle medesime e nello specifico alla principale per la quale il costo di sostituzione del massello sia inferiore a quello indicato dal consulente. Invero, la stima unitaria effettuata dal c.t.u. (nonché la durata della singola sostituzione e il conseguente consto) è giustificato in base alla ricomprensione di tutte le lavorazioni necessarie e da farsi “solo manualmente:
1. approntamento dell'area di cantiere e delimitazione delle zone di lavoro;
2.
individuazione e rimozione manuale con apposito utensile dei masselli difformi, cercando di non interferire con i masselli adiacenti;
3. rimozione di eventuale materiale di sottofondo presente in eccedenza, sistemazione e compattazione del piano di posa con l'accortezza, anche in questo caso, di non interferire con i masselli adiacenti;
4. posa di nuovo massello, livellamento dello stesso con apposito martello in gomma;
5. eventuali ripetizioni delle operazioni appena descritte dal punto 3. Al punto
4., previa rimozione del massello appena posato, nel caso in cui non si abbia la complanarità del nuovo massello con quelli adiacenti;
6. sigillatura delle fughe mediante stesura di sabbia asciutta che viene spazzata dentro alle fessure mediante apposita scopa;
7. rimozione con mezzi meccanici dei masselli difformi, del materiale di risulta in eccedenza e attrezzature varie”.
pagina 17 di 21 Parimenti, quanto alle osservazioni del c.t.p. della terza chiamata, il c.t.u. ha evidenziato come il richiamo delle norme tecniche relative ai cementi e agli aggregati del calcestruzzo non rilevano con riferimento alla cromia del materiale in esame e che i costi unitari indicati dallo stesso siano sia inverosimili, in quanto comportanti un tempo unitario di intervento troppo breve, e non coerenti con il prezziario regionale al quale far riferimento.
Alla luce delle suesposte considerazioni, compensato tale credito con quanto dovuto ancora da parte opponente alla opposta, residua dunque un credito risarcitorio in capo all'attrice di euro 49.007,50, oltre interessi dalla domanda al saldo effettivo.
Non risulta riconoscibile alcun diritto risarcitorio ulteriore in capo all'opponente, non avendo la stessa dimostrato alcun danno derivante dalla discromia di alcuni masselli né alcun presumibile danno derivante dall'inutilizzabilità (non quantificata) del piazzale durante i lavori di rimozione dei vizi.
4. Infine, quanto alla domanda di manleva proposta dall'opposta nei confronti della terza chiamata, occorre dapprima evidenziare come le parti abbiano asserito che la medesima sia stata proposta, seppur quale domanda riconvenzionale, nell'ambito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo pendente dinanzi al Tribunale di Perugia. Di tale giudizio, tuttavia, e delle asserite domande proposte, non vi è traccia negli atti di causa;
nessuno degli atti di tale giudizio è stato prodotto, con conseguente impossibilità di valutare anche ipotesi di litispendenza o continenza.
Pertanto, occorre pronunciarsi anche sulla domanda trasversale della convenuta e, alla luce di tutto quanto sopra affermato, si ritiene la medesima fondata.
Preliminarmente, occorre evidenziare come per la prima volta in sede di memoria conclusionale, parte terza chiamata argomenta in modo adeguato in relazione alla decadenza di parte opposta dal diritto di agire nei suoi confronti ai sensi dell'art. 1495 c.c., solo accennata in sede di costituzione in giudizio, a pag. 10, laddove, dopo aver dedotto diffusamente in merito alla decadenza ex art. 1667 c.c. della si Parte_1
afferma “Per mero tuziorismo difensivo, si significa altresì la mancanza di tempestiva denuncia dei vizi della cosa venduta (8 gg.) da parte della nei confronti della ”. CP_1 CP_2
pagina 18 di 21 Invero, a prescindere dall'efficacia della missiva del 01/09/2021 quale riconoscimento dei vizi, occorre evidenziare come gli stessi siano stati comunicati alla fornitrice, pur non essendo certo il quando.
Sul punto, come visto, l'ing. ha riferito, con riferimento al momento in cui ha avuto cognizione Pt_3
della problematica, “ me lo ha detto durante le lavorazioni, nei primi di luglio, dopo un paio di mesi che avevamo Pt_2
iniziato a posare;
io ho poi mandato la mail alla per evidenziare questa questione. Era sicuramente prima della fine CP_1
lavori”, senza indicare quando fu mandata tale mail. Ha poi proseguito con riferimento alla data di comunicazione dei vizi alla “ad Agosto sicuramente;
scrivevo sempre io alla su un indirizzo CP_1 CP_1
dell'amministrazione, rispondeva un incaricato dell'impresa. Io credo che rispondesse o con un dipendente, o Per_3 [...]
comunque sono firmate”. Pertanto, ad Agosto è stata avvertita la e a fine agosto si è tenuto il CP_1 CP_1
sopralluogo con la per verificare in loco il problema. CP_2
Viceversa, il teste dipendente della società ha riferito “a fine maggio, primi giorni di Testimone_2 Pt_1
giugno, comunicava verbalmente (in prima persona e telefonicamente) che i masselli stavano assumendo un diverso colore Pt_1
giallastro (come effettivamente stava accadendo); il teste dichiara di avere direttamente ascoltato telefonate in tal senso, avvenute con e anche con i figli di quest'ultimo”, collocando quindi in epoca antecedente la comunicazione CP_1
alla la conoscenza di quest'ultima dei vizi. CP_1
A fronte di ciò, non è dato sapere con esattezza in che data, sicuramente anteriore al 29/08/2021, i vizi sono stati comunicati alla terza chiamata.
In ogni caso, l'eccezione in questione, anche ove fondata, non pare decisiva.
Si ribadisce, infatti, che “In tema di appalto, l'appaltatore si trova, rispetto ai materiali acquistati presso terzi e messi in opera in esecuzione del contratto, in una posizione analoga a quella dell'acquirente successivo nell'ipotesi della cd. “vendita a catena”, potendosi, conseguentemente, configurare, in suo favore, due distinte fattispecie di azioni risarcitorie: quella contrattuale relativa ai danni propriamente connessi all'inadempimento in ragione del vincolo negoziale, deducibili con l'azione contrattuale ex art. 1494, comma 2 c.c. relativa alla compravendita (corrispondente, per l'appalto, a quella ex art. 1668 c.c.),
e quella extracontrattuale per essere tenuto indenne di quanto versato al committente ex art. 1669 c.c., in ragione dei danni sofferti per i vizi dei materiali posti in opera” (Cass. cit.).
pagina 19 di 21 Pertanto, anche qualora si ritenga che la domanda contrattuale sia de ritenersi inammissibile, per decadenza dell'acquirente, comunque la medesima avrebbe a disposizione la domanda risarcitoria extracontrattuale, potendo il Tribunale qualificare d'ufficio le domande proposte dalle parti.
4.1 Quanto al merito della stessa, come sopra analizzato, non vi sono dubbi che le problematiche in esame fossero dipese da un difetto dei materiali utilizzati.
Inoltre, non pare accoglibile la tesi della terza chiamata secondo la quale l'appaltatrice abbia concorso, in modo totale e parziale, alla causazione del danno, avendo utilizzato il materiale nonostante i presunti vizi dello stesso. Sul punto, devesi evidenziare come i vizi attinenti al materiale non erano visibili al momento del montaggio, ma si manifestavano solamente in epoca successiva e una volta pulita la relativa area dalla sabbia necessaria per il montaggio medesimo. Pertanto, anche qualora si ritenesse che l avesse CP_1
ricevuto la documentazione tecnica, la problematica poi riscontrata, come visto nel par. 1, esorbita rispetto alle possibili variazioni tollerabili preannunziate nella stessa.
Pertanto, non è possibile muovere alcun addebito alla condotta della CP_1
Quanto al danno subito, nel medesimo deve ricomprendersi l'intera somma riconosciuta nella presente sentenza nonché il mancato introito derivante dai compensi non corrisposti dalla pari a Parte_1
48.800,00, da alcuno contestati nel quantum nel presente procedimento, per una somma complessiva di euro
97.807,50, oltre interessi dalla domanda al saldo effettivo.
5. Le spese (ivi incluse quelle di c.t.u.) seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi del d.m. 55/2014,
così come aggiornato dal d.m. 37/2018 e 147/2022, tenuto conto della durata del giudizio, della complessità dell'istruttoria svolta e delle questioni sottoposte all'attenzione del Tribunale, che legittimano l'utilizzo dei parametri medi di cui allo scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica definitivamente pronunciando respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa pagina 20 di 21 ▪ Accoglie l'opposizione proposta e revoca il decreto ingiuntivo impugnato;
▪ Condanna la DI a corrispondere, a titolo di risarcimento del danno in favore della CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, la somma di euro 49.007,50, oltre Parte_1
interessi dalla domanda al saldo effettivo, nonché a rifondere le spese legali di quest'ultima che si liquidano in complessivi euro 14.103,00 (euro 2.552,00 per fase di studio, euro 1.628,00 per fase introduttiva, euro 5.670,00 per fase di trattazione/istruttoria, euro 4.253,00 per fase decisionale) per compensi professionali, oltre 15% a titolo di spese generali, C.P.A. ed I.V.A.;
▪ Condanna a tenere indenne parte convenuta, DI , di quanto Controparte_2 CP_1
versato alla in virtù della presente pronuncia, anche a titolo di spese legali;
Parte_1
▪ Condanna altresì a corrispondere, a titolo di risarcimento del danno in favore della Controparte_2
DI , in persona del legale rappresentante pro tempore, la somma di euro 48.800,00, CP_1
oltre interessi dalla domanda al saldo effettivo;
▪ Condanna altresì a corrispondere, a titolo di rimborso delle spese in favore della Controparte_2
DI , in persona del legale rappresentante pro tempore, le spese di lite che si liquidano CP_1
in complessivi euro 14.103,00 (euro 2.552,00 per fase di studio, euro 1.628,00 per fase introduttiva, euro 5.670,00 per fase di trattazione/istruttoria, euro 4.253,00 per fase decisionale) per compensi professionali, oltre 15% a titolo di spese generali, C.P.A. ed I.V.A.;
▪ Pone le spese di c.t.u., come liquidate con separato decreto, definitivamente a carico di parte terza chiamata.
Spoleto, 29/05/2024
Il giudice
Federico Falfari
pagina 21 di 21
Tribunale di Spoleto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In composizione monocratica nella persona del giudice Federico Falfari ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 747/2022 RG
TRA
(P.I. in persona del legale rapp.te sig. con sede in Norcia Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
(PG), Zona Industriale, rapp.ta e difesa per delega a margine dell'atto introduttivo dall' Avv. Endrio Coccia del Foro di Spoleto ed elett.te domiciliato in Norcia (PG), presso lo studio dello stesso sito in Via delle
Cascine n. 1;
ATTRICE
E
in persona dell'omonimo titolare (P.I. C.F. Controparte_1 P.IVA_2
), elettivamente domiciliata in Norcia, Via Meggiana n.47/A presso lo studio C.F._1
dell'Avv. Vincenzo Brandimarte, che la rappresenta e difende nel presente giudizio giusta delega a margine della comparsa di costituzione quale nuovo difensore;
CONVENUTA
E nei confronti di
(P.I. ), in persona del legale rappresentante p.t. Sig.ra Controparte_2 P.IVA_3 Persona_1 pagina 1 di 21 rappresentata e difesa dall'Avv. Daniela Pettinelli del Foro di Perugia ed elettivamente domiciliata presso il suo studio di Assisi (PG), Via San Bernardino da Siena n. 35 (PEC: Email_1
- Fax n. 075/4650461), giusta procura speciale allegata alla comparsa di costituzione;
TERZA CHIAMATA
OGGETTO: Appalto
Conclusioni di parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza domanda ed eccezione disattesa
In via preliminare nel merito
- Rigettare l'eventuale richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
in via principale
- revocare il decreto ingiuntivo opposto accertando e dichiarando che nulla è dovuto dall'opponente al sig. Controparte_3
[...]
- rigettare tutte le domande avanzate nei confronti dell'opponente, accertando l'infondatezza della pretesa creditoria sia nell'an che nel quantum
In via riconvenzionale
- Previo accertamento dei vizi dell'opera eseguita dichiarare risolto il contratto d'appalto datato 01.04.2021 stipulato tra la
e DI per grave inadempimento di quest'ultimo e per l'effetto condannare lo stesso Parte_1 CP_1 CP_3
al risarcimento dei danni pari ad €. 150.539,10 oltre IVA come per legge, pari ai costi necessari per il CP_1
rifacimento del piazzale oltre all'ulteriore danno patrimoniale connesso alla impossibilità di utilizzare detto piazzale per il
tempo necessario alla esecuzione dei lavori che si quantifica equitativamente in €. 20.000,00 o a quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia;
in ogni caso
- Condannare DI individuale, al risarcimento in favore della del danno da responsabilità CP_1 Parte_1
processuale aggravata ex art. 96 c.p.c. nella misura che L'Ill.mo Tribunale adito riterrà di giustizia.
- Il tutto con vittoria di spese di lite”
Conclusioni di parte convenuta: “Voglia il Tribunale di Spoleto adito, disattesa ogni diversa e contraria istanza,
pagina 2 di 21 in via preliminare, autorizzare il convenuto ai sensi dell'art. 269 cpc a chiamare in causa Controparte_3
(e quindi ad integrare il contraddittorio) la (P.I. in persona del legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_3
pro tempore sig.ra con sede legale in Assisi, Fraz. Rivotorto, Via Sacro Tugurio n.1 e di conseguenza Voglia Persona_1
il G.I. differire sempre ai sensi dell'art. 267 cpc la prima udienza di comparizione allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis cpc e la relativa costituzione in giudizio;
in via ulteriormente preliminare: concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 cpc;
in via principale: rigettare l'opposizione formulata dalla e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto n.153/2022 Parte_1
condannando la al pagamento di quanto ivi ingiunto a favore della Ditta Individuale Parte_1 CP_1
rigettare la domanda riconvenzionale formulata da parte opposta poiché infondata in fatto e in diritto per i motivi esposti in narrativa;
in via subordinata, in caso di accoglimento della domanda riconvenzionale formulata dalla accogliere la domanda riconvenzionale Parte_1
trasversale formulata dalla Ditta Individuale e per l'effetto accertare e dichiarare la responsabilità ex art. CP_1
2043 c.c. della nei confronti della Ditta Individuale per i motivi esposti in narrativa;
Controparte_2 CP_1
per l'effetto condannare la a tenere indenne ex art. 2043 c.c. e 1669 c.c. la Controparte_2 Controparte_1
Individuale di quanto dovuto alla a titolo di risarcimento del danno, condannando la a Parte_1 Controparte_2
risarcire il danno dovuto per i vizi del materiale fornito nella misura ritenuta giusta dal Giudice direttamente alla Parte_1
nonché condannando la a risarcire la Individuale del lucro cessante dato dal Controparte_2 Controparte_1
mancato pagamento del compenso dovuto e oggetto di decreto ingiuntivo opposto per i motivi esposti in narrativa o, in via ulteriormente subordinata, in caso di condanna della per il risarcimento del danno a favore Controparte_3
della condannando la a corrispondere alla quanto Parte_1 Controparte_2 Controparte_3
da questa dovuto alla accertato e ritenuto giusto dal Giudice a titolo di risarcimento del danno per i vizi del Parte_1
materiale nonché di quanto dovuto a alla Individuale per il lucro cessante costituito dal compenso non Controparte_1
pagina 3 di 21 corrisposto dalla committente oggetto di decreto ingiuntivo opposto per i motivi esposti in narrativa.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi di lite”.
Conclusioni di parte terza chiamata: “Voglia l'Ill.mo Tribunale Adito, ogni contraria istanza disattesa e reietta, disporre,
In via principale nel merito
l'integrale rigetto delle domande formulate nei confronti di in quanto infondate in fatto e in diritto per le Controparte_2
ragioni esposte in narrativa.
In via subordinata nel merito
Nella denegata e non ritenuta ipotesi in cui il Giudice ritenga la sussistenza di vizi e difetti del materiale de quo e/o di qualsivoglia condotta colposa in capo alla accertare e dichiarare la sussistenza di concorso colposo della DI Controparte_2
nella causazione dell'evento per cui è causa e, accertata la mancanza dell'ordinaria diligenza in capo alla CP_1
DI rigettare la domanda riconvenzionale da essa svolta ai sensi e per gli effetti degli artt. 2056 e 1227, co. CP_1
2, c.c. ovvero, in via ulteriormente subordinata, limitare la condanna in considerazione del grado della colpa imputabile alla ai sensi e per gli effetti degli artt. 2056 c.c. e 1227, co. 1, c.c. CP_1
Con vittoria di spese e competenze di causa”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente notificato, ha Parte_1
convenuto dinanzi a questo giudice la DI per la revoca del d.i. n. 133/2022, emesso dal CP_1
Tribunale di Spoleto in data 28/02/2022, con il quale le era stato ingiunto il pagamento della somma di euro 48.800,00 oltre interessi a titolo di (saldo del) compenso per la realizzazione della pavimentazione di un piazzale di proprietà dell'odierna attrice, sito in Norcia, via della Stazione n. 15.
In particolare, l'opponente ha esposto di aver commissionato alla convenuta la realizzazione dei lavori di pavimentazione suddetti con contratto del 01/04/2021, i quali prevedevano la posa di masselli in cemento acquistati dall'appaltatrice presso la Ancor prima dell'ultimazione dei lavori, Controparte_2
tuttavia, si manifestavano macchie di colore giallo e perdita di colore dei suddetti blocchi;
vizio che veniva pagina 4 di 21 subito contestato all'appaltatrice e, da questa, alla fornitrice, organizzando un sopralluogo. All'esito del medesimo, tenutosi il 29/08/2021, la si impegnava a fornire nuovi masselli in cemento (in CP_2
sostituzione di quelli che presentavano tali problematiche) e la al montaggio degli stessi. Tuttavia, CP_1
nonostante tali premesse, la rimozione dei vizi riscontrati non fu mai realizzata, con conseguente grave danno per l'attrice la quale, per l'intervento di sistemazione degli stessi secondo il prezziario regionale vigente, avrebbe dovuto spendere la somma di euro 150.139,10 oltre IVA.
Nonostante le suddette problematiche, veniva comunque richiesta la somma in esame con il ricorso monitorio in questione.
Alla luce di tali considerazioni, l'attrice ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto, alla luce dell'inadempimento dell'opposta, chiedendo in via riconvenzionale l'accertamento della risoluzione per inadempimento del contratto e la condanna della convenuta al risarcimento del danno, per euro 170.139,10 oltre IVA (di cui 20.000,00 a titolo di risarcimento del danno da mancato utilizzo del piazzale).
Si è costituita in giudizio la DI convenuta, evidenziando in via preliminare come la domanda dell'attrice sarebbe intempestiva ai sensi dell'art. 1667 c.c. e, comunque, come i vizi dedotti non potrebbero portare alla risoluzione del contratto. Nel merito, ha sostenuto che per i materiali in contestazione si era rivolta a una DI esterna, ossia la , alla quale doveva essere addossata ogni responsabilità per il presunto CP_2
danno subito dall'attrice; in ragione di ciò, ha chiesto di essere autorizzata alla chiamata in causa della terza al fine di essere tenuta indenne di quanto avrebbe dovuto corrispondere alla Controparte_2 [...]
a titolo risarcitorio nonché al risarcimento del danno nei propri confronti, pari al mancato Parte_1
incasso della somma di cui al decreto opposto.
Autorizzata la detta chiamata in causa, si è costituita in giudizio la la quale si è Controparte_2
associata all'eccezione di tardività ex art. 1667 c.c.. Nel merito, ha rappresentato di aver adeguatamente informato la DI (nonché la per mezzo del direttore dei lavori, ing. ) CP_1 Parte_1 Parte_3
delle caratteristiche tecniche del materiale scelto e delle possibili variazioni cromatiche;
pertanto, i vizi addotti non potevano essere ritenuti tali, ma mere caratteristiche naturali del materiale. Ha contestato altresì
pagina 5 di 21 di aver riconosciuto il detto vizio all'esito del sopralluogo dell'agosto 2021 ma di essersi solo offerta, in via bonaria, di sostituire una piccola quantità delle mattonelle;
peraltro, quando una DI delegata alla rimozione dei vizi si era recata presso i luoghi, i proprietari avevano quasi subito stoppato i lavori. In subordine, ha eccepito il concorso di colpa della la quale avrebbe montato il materiale nonostante CP_1
presentasse i dedotti vizi.
All'esito della prima udienza, esperito senza successo un tentativo di conciliazione, è stata rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto opposto.
L'istruttoria della causa, oltre che documentale, si è svolta mediante interrogatorio formale dei legali rappresentanti delle parti, escussione dei testi citati ed espletamento di c.t.u.. Ritenuta, poi, la causa matura per la decisione, è stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, che si è svolta in data
06/03/2025. All'esito della stessa, in cui i procuratori hanno precisato le conclusioni riportandosi ai propri atti, la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione alle parti del termine ordinario per il deposito degli scritti conclusivi ex art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, occorre analizzare l'eccezione decadenza di cui all'art. 1667 c.c., sollevata dalla convenuta e dalla terza chiamata. Sul punto, considerando che la controparte contrattuale della Parte_1
è pacificamente solo la DI , si precisa che l'allegazione della terza chiamata
[...] CP_1
costituisce, in verità, solamente una deduzione a supporto dell'eccezione ritualmente formulata dalla DI
CP_1
Ciò posto, occorre preliminarmente inquadrare i vizi evidenziati all'interno della fattispecie di cui all'art. 1667 e 1669 c.c., le quali fanno rispettivamente riferimento: alle difformità e ai vizi dell'opera, per i quali l'art. 1667 c.c. prevede un onere di denunzia entro sessanta giorni dalla scoperta e una prescrizione dell'azione di due anni dal giorno della consegna dell'opera; ai vizi relativi a edifici o di altre cose immobili che causano la rovina o comportano pericolo di rovina o che comunque costituiscono gravi difetti, per i pagina 6 di 21 quali l'art. 1669 c.c. prevede un onere di denuncia entro un anno dalla scoperta e un termine di prescrizione dell'azione di un anno dalla denunzia medesima.
In via generale, occorre ricordare che l'ipotesi di cui all'art. 1669 c.c., pur essendo norma inserita all'interno del capo VII (Appalto), a differenza dell'art. 1667 c.c., che ha pacificamente natura contrattuale, è ritenuta dalla giurisprudenza configurare un'ipotesi di responsabilità extracontrattuale, sancita per finalità di interesse generale, come quelle della stabilità, sicurezza e funzionalità degli edifici, e della incolumità personale dei cittadini (Cass. Civ., sent. n. 35931/2022; Cass. Civ., sent. n. 4319/2016; Cass. Civ., sent. n.
2313/2008; Cass. Civ., sent. n. 13158/2002; Cass. Civ., sent. n. 4622/2002; Cass. Civ., sent. n. 13003/2000;
Cass. Civ., sent. n. 81/2000; Cass. Civ., sent. n. 12106/1998; Cass. Civ., sent. n. 7550/1994; Cass. Civ., sent. n. 12304/1993; T. Milano 24.9.1990); è un'ipotesi che ha carattere di specialità rispetto all'art. 2043
c.c. (Cass. Civ., sent. n. 3338/1999; Cass. Civ., sent. n. 8/1990) e che introduce una presunzione iuris tantum di responsabilità, la quale può essere vinta dall'appaltatore con la prova dell'ascrivibilità del fatto al fortuito o all'opera di terzi (Cass. Civ., sent. n. 15488/2000).
Pertanto, le due ipotesi di responsabilità sono ben distinte fra loro.
Tuttavia, è stato altresì chiarito dalla giurisprudenza che non sussiste incompatibilità tra le norme di cui agli artt. 1667 e 1669 c.c., nel senso che il committente di un immobile che presenti “gravi difetti” ben può invocare, oltre al rimedio risarcitorio del danno (contemplato soltanto dall'art. 1669 c.c.), anche quelli previsti dall'art. 1668 c.c. con riguardo ai vizi di cui all'art. 1667 c.c., purché non sia incorso nella decadenza stabilita dal secondo comma dello stesso art. 1667 c.c.. Infatti, i giudici di legittimità asseriscono che, quanto a struttura - diversamente da ciò che riguarda la diversa natura giuridica della responsabilità rispettivamente disciplinata dalle anzidette norme (l'art. 1669 c.c., quella extracontrattuale;
l'art. 1667 c.c., quella contrattuale) - le relative fattispecie si configurano l'una (l'art. 1669 c.c.) come sottospecie dell'altra
(art. 1667 c.c.), perché i “gravi difetti” dell'opera si traducono inevitabilmente in “vizi” della medesima, sicché la presenza di elementi costitutivi della prima implica necessariamente la presenza di quelli della seconda, con la conseguenza che la norma generale continua ad applicarsi anche in presenza dei pagina 7 di 21 presupposti di operatività della norma speciale, così da determinare una concorrenza delle due garanzie, quale risultato conforme alla ratio di rafforzamento della tutela del committente sottesa allo stesso art. 1669
c.c..
Peraltro, le stesse Sezioni Unite della Corte regolatrice (Cass. Civ., S.U., sent. n. 2284/2014) hanno confermato l'orientamento della giurisprudenza, secondo cui la previsione dell'art. 1669 c.c. concreta un'ipotesi di responsabilità extracontrattuale (con carattere di specialità rispetto al disposto dell'art. 2043
c.c.), e hanno chiarito che - trattandosi di una norma non di favore, diretta a limitare la responsabilità del costruttore, bensì finalizzata ad assicurare una più efficace tutela del committente, dei suoi aventi causa e dei terzi in generale - ove non ricorrano in concreto le condizioni per la sua applicazione (come nel caso di danno manifestatosi e prodottosi oltre il decennio dal compimento dell'opera) può farsi luogo all'applicazione dell'art. 2043 c.c., senza che, tuttavia, operi il regime speciale di presunzione della responsabilità del costruttore contemplato dall'art. 1669 c.c., atteso che spetta a chi agisce in giudizio l'onere di provare tutti gli elementi richiesti dall'art. 2043 c.c., compresa la colpa del costruttore.
Ciò posto, occorre osservare come la responsabilità prescinda, per quanto sopra detto, dal rapporto negoziale (appalto, vendita) in base al quale il bene sia pervenuto, dal costruttore, nella sfera di dominio del soggetto che abbia subito il pregiudizio (Cass. Civ., sent. n. 12106/1998). Pertanto, la domanda può essere proposta dall'acquirente dell'immobile (Cass. Civ., sent. n. 14626/2002; Cass. Civ., sent. n. 11947/2002;
Cass. Civ., sent. n. 4622/2002; Cass. Civ., sent. n. 12304/1993) nei confronti di tutti coloro che hanno cagionato l'evento dannoso, a nulla rilevando la natura e la diversità dei contratti cui si ricollega la responsabilità (Cass. Civ., sent. n. 8904/1994).
Ciò posto, considerata la natura del vizio dedotto, incidente solo sull'aspetto cromatico del materiale e non sulla sua funzionalità (il piazzale è stato ed è regolarmente utilizzato), e rilevato che sul punto non vi è contestazione fra le parti, appare opportuno inquadrare il vizio in esame all'interno della fattispecie di cui all'art. 1667 c.c., il quale prevede che “Il committente deve, a pena di decadenza, denunziare all'appaltatore le difformità
pagina 8 di 21 o i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta. La denunzia non è necessaria se l'appaltatore ha riconosciuto le difformità o i vizi
o se li ha occultati”.
Dunque, dall'analisi degli esiti dell'istruttoria svolta, è emerso che i vizi in questione sono stati segnalati tempestivamente alla DI appaltatrice;
sicuramente alla data del 29/08/2021 i vizi in esame erano stati denunciati, essendosi svolto un sopralluogo con l'appaltatrice e la fornitrice per verificare l'esistenza e l'ampiezza dei medesimi.
Ebbene, i lavori di montaggio sono presumibilmente terminati a fine luglio o inizio agosto;
sul punto lo stesso legale rappresentante della convenuta opposta confessa che gli stessi sarebbero terminati “forse anche poco prima di inizio agosto”; tale circostanza pare coerente con il fatto che le consegne del materiale da montare sono avvenute “tra aprile maggio e giugno”, ragion per cui appare credibile che a giugno erano ancora in arrivo materiale da montare e che sino a un momento avanzato di esecuzione dei lavori era difficile percepire i suddetti vizi. Sul punto, lo stesso in sede di interrogatorio formale (e quindi con CP_1
valenza confessoria) afferma, infatti, che al momento della posa “Non si vedevano quelle sfumature, perché bisogna mettere una sabbia silicea negli autobloccanti e fino a quando non si toglie le sfumature non si vedevano”.
Quanto al termine dei lavori, successivo a quanto riferito dall' in sede di interrogatorio formale, il CP_1
teste , dipendente presso la Nursia Assicurazioni s.r.l., che si trova nel medesimo edificio Testimone_1
dove si trova la , e che si affaccia sul piazzale in questione, ha dichiarato che “I lavori sono iniziati a Parte_1
primavera 2021, credo che siano finiti i lavori a fine agosto, io me ne sono accorto quando sono tornato delle ferie”.
Circostanza rilevante al fine di determinare il momento in cui tali vizi si ritenevano visibili, e confermata anche dall'altro teste il quale ha dichiarato “il posizionamento è terminato nei primi giorni del Testimone_2
mese di agosto”.
Ancor più chiaramente, poi, l' confessa che la comunicazione dei vizi è avvenuta tempestivamente;
CP_1
invero lo stesso afferma “ricordo la circostanza [ndr “Vero che già alla fine di giugno 2021 la , Parte_1
nella persona del sig. contestava verbalmente sia al direttore dei lavori, ing. Parte_2 Parte_3
che al sig. nonché al personale dipendente di quest'ultimo che parte dei masselli CP_1
pagina 9 di 21 autobloccanti già posizionati stavano cambiando colore assumendo un colore giallastro”]; ma era dopo circa
15/20 giorni la fine dei lavori. L'ultima consegna era il 21/06 e i lavori saranno finiti a fine giugno, inizio di luglio. Io ho chiamato la per chiedergli spiegazioni e mi hanno detto che queste sfumature erano state già rappresentate agli CP_2
attori. Quarto perché è un mattonato da piazzale grezzo, non rifinito”. Pertanto, la denuncia dei vizi, per stessa ammissione dell'opposta, sarebbe avvenuta nella seconda metà di luglio e quindi tempestivamente.
Sul punto, peraltro, il teste dipendente di parte opponente, ha riferito “a fine maggio, primi Testimone_2
giorni di giugno, comunicava verbalmente (in prima persona e telefonicamente) che i masselli stavano assumendo un Pt_1
diverso colore giallastro (come effettivamente stava accadendo); il teste dichiara di avere direttamente ascoltato telefonate in tal senso, avvenute con e anche con i figli di quest'ultimo” e “il teste dichiara di avere sentito le chiamate di cui CP_1
al punto 7, a cui si aggiungono quelle con il tecnico . Parte_3
Ebbene, a prescindere dalla discrasia fra le suddette dichiarazioni in merito al tempo in cui furono conclusi i lavori, anche giustificabili in virtù del tempo trascorso e della lieve differenza fra le date individuate dai testi, tutti gli stessi (nonché la parte convenuta in sede di interrogatorio formale) hanno confermato la tempestività della denuncia.
Quanto alla tesi della terza chiamata, secondo la quale vi sarebbe stata conoscenza ex ante del cambiamento di colore dei masselli, perché sarebbe stato consegnato il dépliant esplicativo del prodotto a un sopralluogo comune di marzo, occorre evidenziare quanto segue.
In primo luogo, nel dépliant suddetto si legge che eventuali anomalie dei masselli sarebbero state tollerabili nella misura del 3%, mentre si sarebbe provveduto alla sostituzione in caso di quantitativo superiore;
ebbene quanto alle c.d. efflorescenze, definite nel dizionario Treccani quali “Formazione di sostanze saline in forma di ciuffi o di piccole barbe biancastre, costituite da microscopici cristalli, provocata dall'umidità su materiali porosi”, non sono ciò che si è rinvenuto presso i luoghi, come evidenziato infra dal c.t.u., ossia una perdita di colore di soli alcuni masselli, spesso a macchia di leopardo e quindi poco coerenti con fenomeni di umidità di risalita. Pertanto, non può dirsi che i vizi in questione fossero conosciuti.
pagina 10 di 21 In secondo luogo, non vi è prova che alla committenza fosse stata consegnata tale documentazione;
il teste
, direttore dei lavori, ha riferito “la ha dato incarico alla con il contratto;
poi la Parte_3 Parte_1 CP_1
ci ha portato dei campioni di prodotti dei suoi fornitori e ne abbiamo scelto uno. Io ho parlato con il della CP_1 CP_4
ma non del lavoro, non dei masselli in questione. Probabilmente ne abbiamo parlato dei masselli ma non sono CP_2
sicuro; sicuramente gli ho chiesto quali tipologie di lavori facevano per interventi che potevano interessarmi in futuro. Di caratteristiche di questi masselli non ricordo se ne abbiamo parlato. Prima solo telefonicamente ci ho parlato;
ci siamo sentiti almeno un paio di volte. Non l'ho mai visto prima dei lavori sui luoghi il sig. non ho mai visto nessun altro della CP_4
; ho visto presso i luoghi solo il quando si è fatto il sopralluogo di fine agosto”; “la scelta dei masselli CP_2 CP_4
l'abbiamo fatta la mattina stessa in cui abbiamo visto i campioni, io e sostanzialmente abbiamo scelto il colore. Poi Pt_2
quando ho contattato il non gli ho riconfermato il massello, non gli ho chiesto informazioni ulteriori sullo stesso”. CP_4
Ancora, il teste dichiara “io non ho avuto contatti diretti con il prima della stipula del contratto;
non so se la CP_4 Pt_1
sia andata a prendere i materiali direttamente dalla ” e “non so chi ha ritirato la merce;
non so di dépliant
[...] CP_2
informativi, a me non è stato consegnato nulla, forse saranno stati consegnati all'impresa . CP_1
Il teste , invece, ha dichiarato “il dépliant che mi si mostra lo abbiamo portato al primissimo incontro di cui ho Tes_3
già detto;
lo abbiamo consegnato ad non so se anche Comunque, lo abbiamo consegnato. Quindi non quando CP_1 Pt_1
il figlio è venuto a ritirare il campione” e quanto alle schede tecniche ha riferito “Ricordo di aver dato le schede tecniche ma non ricordo in quale occasione”. In ogni caso, non ha affermato in alcun modo di aver consegnato documentazione alla la quale al più si è limitata a scegliere il colore (grigio antracite), colore che poi è Pt_1
stato alla base del presente giudizio, e visionare un campione.
Alla luce di tali considerazioni, si ritiene esservi prova sufficiente del rispetto del termine di decadenza di cui all'art. 1667 c.c..
2. Passando, dunque, al merito delle contestazioni mosse, ovvero all'esistenza dei vizi dedotti, si ritiene che, alla luce dell'istruttoria svolta, vi sia prova di tale circostanza.
pagina 11 di 21 Sul punto, occorre in primo luogo evidenziare come l'esistenza in sé di tali mutazioni cromatiche, a prescindere dall'estensione di tale fenomeno, è stata riconosciuta dalla stessa convenuta e dalla terza chiamata all'esito del sopralluogo del 29/08/2021.
Infatti, nella mail del 01/09/2021 inviata dalla si legge che la medesima si impegnava alla Controparte_2
“sostituzione dei masselli individuati come cromaticamente non conformi nelle tempistiche più brevi possibili e in ogni caso entro il mese di Settembre corrente”, salvo poi precisare come tale circostanza non costituisse vizio del materiale, in quanto “la presenza di efflorescenze e difformità cromatiche, come indicato in tutti i nostri depliant, sito internet e materiali di comunicazione vari, è frutto di una reazione totalmente naturale, non inficiante le qualità strutturali del materiale
e connaturata nella natura stessa del prodotto che rientra ampiamente nello sfrido del 3% ritenuto valido e conforme per questo tipo di masselli”. Se è pur vero che tale mail era stata inviata a fini transattivi, non può sottacersi come non possa escludersi ogni rilevanza probatoria della stessa;
infatti, se potrebbe al più escludersi il riconoscimento del debito in una proposta di pagamento parziale fatta solo per fini transattivi, occorre invece tenere in considerazione le dichiarazioni di scienza effettuate nella suddetta missiva, svincolate da proposte concrete. In altri termini, se tale efficacia probatoria potrebbe escludersi nella proposta di sostituzione dei masselli in sé, comunque non può escludersi in toto la rilevanza della dichiarazione di scienza con la quale si afferma l'esistenza di masselli “individuati come cromaticamente non conformi”. Non pertinente, dunque, il richiamo alla sentenza della Suprema Corte di cui alla comparsa conclusionale della terza chiamata, nella quale una simile missiva era stata erroneamente qualificata come riconoscimento dei vizi;
nel caso in esame, invero, ci si limita ad utilizzare tale espressione quale mero elemento di prova, da valutarsi unitariamente alle ulteriori risultanze istruttorie di cui infra.
Peraltro, la circostanza in sé del cambiamento di colore di parte dei masselli è confermata anche dalla mail mandata dall' il 07/09/2021, nella quale si legge “Come riportato anche dalla , la stessa si CP_1 CP_2
impegna alla sostituire i masselli cromaticamente non conformi (mattoni ingialliti) entro il mese di settembre 2021”.
pagina 12 di 21 Inoltre, tale discromia fra i masselli ed in particolare l'ingiallimento di alcuni rispetto al colore originale
(grigio antracite) è corroborato anche dal materiale fotografico in atti, il quale è stato confermato dai testi sentiti.
Sul punto, già in sede di interrogatorio formale l' aveva dichiarato “io ho visto queste sfumature;
il colore CP_1
non è cambiato da quando lo abbiamo montato. Non si vedevano quelle sfumature, perché bisogna mettere una sabbia silicea negli autobloccanti e fino a quando non si toglie le sfumature non si vedevano” e ha confermato che il piazzale era come rappresentato dalle foto del doc. 9 dell'atto di citazione e del doc. 1 della seconda memoria ex art. 183 co. 6
c.p.c..
Inoltre, il teste direttore dei lavori, ha riferito dapprima di aver ricevuto comunicazione della Parte_3
problematica in esame dal committente (“ me lo ha detto durante le lavorazioni, nei primi di luglio, dopo un Pt_2
paio di mesi che avevamo iniziato a posare;
io ho poi mandato la mail alla per evidenziare questa questione”) e poi CP_1
ha verificato personalmente la medesima , tanto che durante il noto sopralluogo, “erano presenti l'impresa io e un rappresentante della;
io ho evidenziato la problematica, e si disse che ci saremmo aggiornati per CP_1 CP_2
capire la soluzione migliore. Un paio di giorni dopo ho ricevuto una email con l'impresa con la disponibilità a CP_1
sostituire la porzione evidenziata come non conformità, circa il 10/15% del piazzale, erano macchie quindi è difficile stabilire con esattezza. Poi era difficile anche quanto servisse perché per smontarla una occorre smontare una grande porzione di pavimento”, confermando poi le foto in atti e che la situazione non è andata migliorando.
Peraltro, anche il teste dipendente della terza chiamata, ha confermato le foto di cui all'all. 7 Tes_4
della stessa parte, nelle quali comunque tali differenze cromatiche sono ben visibili, così come Per_2
operaio che era stato chiamato dalla “per cambiare i mattoni che erano rovinati” ha di
[...] Controparte_2
fatto confermato l'esistenza dei medesimi, salvo quantificarli in “due o tre metri quadrati, di preciso non lo so.
Avevano perso un po' il colore. Erano circa un centinaio di mattoni”.
Non vi sono dubbi, pertanto, in merito all'esistenza della circostanza allegata da parte attrice.
2.1 Occorre, ora, analizzare la deduzione della terza chiamata, secondo la quale tale difformità cromatica non costituirebbe vizio, in quanto rientrante nella “natura stessa del prodotto che rientra ampiamente nello sfrido del
pagina 13 di 21 3%”; sul punto la c.t.u. ha evidenziato “È emerso chiaramente, in fase di sopralluogo, come diversi di questi masselli hanno una colorazione differente rispetto a quella richiesta, difatti assumono alcuni un colore giallastro e altri perdita di colore, questo si evince distintamente dalla documentazione fotografica allegato n.4 (ALLEGATO n.4
“DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA). Tuttavia, la pavimentazione interessata dalle lamentate discromie risulta la parte di piazzale che circonda la concessionaria di vetture dei F.lli indicata per chiarezza come Pt_1
PAVIMENTAZIONE TIPO A nell'allegato planimetrico n.5 (ALLEGATO n.5 “PLANIMETRIA
PAVIMENTAZIONE”), mentre la restante parte di lastricato indicato sempre nell'allegato n.5 come
PAVIMENTAZIONE TIPO B risulta priva dei vizi. Quanto appena affermato è facilmente riscontrabile dalla documentazione fotografica presentata nell'allegato n.4”.
In seguito, con un'analisi più specifica, il c.t.u. ha rilevato “Ritornando alla superficie di PAVIMENTAZIONE
TIPO A e cioè quella nella quale si è riscontrato in fase di sopralluogo le lamentate discromie, si distinguono altre due differenti zone indicate nell'allegato n.6 rispettivamente come ZONA A1 e ZONA A2 (ALLEGATO n.6 “ZONA
A1 e ZONA A2”) caratterizzate rispettivamente, la prima come aree circoscritte all'interno delle quali i masselli sono uniformemente interessati dai sopracitati vizi, la seconda invece come area all'interno della quale i masselli non conformi si trovano singolarmente in ordine sparso. Da questa ultima schematizzazione grafica, effettuate le dovute misurazioni seguono tali considerazioni:
1. La si estende per un'area di circa 156 mq, ed essendo la superficie di ogni singolo massello Pt_4
(larghezza 0,12 mt) x (lunghezza 0.24 mt) = (area 0,0288 mq), abbiamo circa 5.400 pz. di masselli di calcestruzzo con discromie.
2. Nella ZONA A2 vengono contate contrassegnandole, ogni singola mattonella viziata, tale che risultano
essercene almeno 3.150 pz. di masselli di calcestruzzo che presentano discromie e quindi essendo l'area di ogni singolo massello
0,0288 mq abbiamo circa 90 mq di pavimentazione coinvolta da discromie”.
Alla luce di quanto accertato, il c.t.u. così conclude “nella PAVIMENTAZIONE TIPO A, l'effettiva quantità interessata dalle lamentate discromie è la seguente: a) Area di pavimentazione che presenta discromie (ZONA A1) 156 mq
+ (ZONA A2) 90 mq = 246 mq b) Numero dei masselli che presentano discromie (ZONA A1) 5.400 + (ZONA
A2) 3.150 = 8.550 pz. Inoltre, come risulta dalle fatture di acquisto in allegato n.7 (ALLEGATO n.7 “FATTURE
DI ACQUISTO”) della DI esecutrice dei lavori dalla DI fornitrice si vede che CP_1 CP_2
pagina 14 di 21 la quantità di materiale acquistato è di 3.877 mq, pertanto, essendo il materiale con i vizi riscontrati di circa 246 mq, possiamo calcolare la percentuale di materiale difettoso rispetto al materiale acquistato, che risulta essere del 6.34 %”.
Già tale conclusione pare assolutamente decisiva;
invero, risulta ampiamente superato il limite del 3% citato dalla terza chiamata e asseritamente definito tollerabile nella documentazione tecnica relativa ai materiali.
Pertanto, non appare decisivo se tale documentazione sia stata o meno consegnata alla appaltatrice ovvero alla committente, in quanto in ogni caso la discromia rilevata appare quantitativamente superiore a quella tollerabile secondo la suddetta.
Quanto alla causa delle dette discromie, il c.t.u. ha rilevato “lo strato di finitura dei masselli adoperati per la realizzazione della PAVIMENTAZIONE TIPO A come riscontrato, ha subito una perdita e variazione di colore in un tempo relativamente breve e quindi questi masselli possono essere considerarsi NON conformi”, escludendo che il fenomeno potesse derivare da altri fattori esterni, come sostenuto anche dalla terza chiamata in sede di osservazioni. Invero, il fatto che solo parte minoritaria dei masselli, ma soprattutto che in alcune zone solo specifici masselli (e non quelli immediatamente adiacenti) abbiano riportato tale perdita di colore, è altamente sintomatica di un vizio di produzione attinente esclusivamente ad alcuni di essi, e non a fattori esterni (uso del piazzale o agenti atmosferici) che non avrebbero potuto incidere su un massello e non su quello immediatamente adiacente. Tale ragionamento, condiviso anche dal c.t.u., appare del tutto logico e scevro da vizi deduttivi.
3. Ciò posto con riferimento all'esistenza dei vizi contestati, occorre ribadire come, con riferimento alla posizione contrattuale dell'attrice, unica controparte sia la DI appaltatrice Pertanto, nei CP_1
confronti della stessa, che nella presente sede chiede il pagamento del corrispettivo, l'opponente può far valere i propri diritti risarcitori.
Come è noto, “In tema di appalto, l'appaltatore si trova, rispetto ai materiali acquistati presso terzi e messi in opera in esecuzione del contratto, in una posizione analoga a quella dell'acquirente successivo nell'ipotesi della cd. "vendita a catena", potendosi, conseguentemente, configurare, in suo favore, due distinte fattispecie di azioni risarcitorie: quella contrattuale relativa ai danni propriamente connessi all'inadempimento in ragione del vincolo negoziale, deducibili con l'azione contrattuale ex art.
pagina 15 di 21 1494, comma 2 c.c. relativa alla compravendita (corrispondente, per l'appalto, a quella ex art. 1668 c.c.), e quella extracontrattuale per essere tenuto indenne di quanto versato al committente ex art. 1669 c.c., in ragione dei danni sofferti per
i vizi dei materiali posti in opera” (Cass. civ. Sez. II Ord., 09/05/2023, n. 12337).
Vale precisare come, posta la sussistenza dei vizi sopra detti, la responsabilità dell'appaltatore non è esclusa in ogni caso, quale che sia la genesi dei medesimi;
invero, “La responsabilità dell'appaltatore per i difetti dell'opera, in caso di sua accettazione senza riserve dei materiali forniti dal committente, sussiste anche nell'ipotesi in cui i predetti materiali, sebbene nè difettosi nè inadatti, richiedano tuttavia per la loro corretta utilizzazione l'osservanza di una particolare procedura, il cui eventuale apprendimento è a carico dell'appaltatore stesso ed è esigibile al pari del possesso delle ordinarie nozioni dell'arte” (cfr Cass. civ. Sez. II, 23/06/2014, n. 14220; conf. Cass. civ. Sez. II Sent., 14/01/2010, n.
470)
Dunque, considerando il residuo dovuto alla (per il lavoro di montaggio comunque realizzato) e la CP_1
pretesa risarcitoria, e operata la necessaria compensazione fra le due poste, verificandosi altrimenti un'ingiusta locupletazione di parte attrice, devesi rilevare come sussista un credito risarcitorio della
[...]
nei confronti della DI di euro 49.007,50. Parte_1 CP_1
In proposito, infatti, occorre valorizzare gli esiti della c.t.u. disposta.
Nello specifico, il c.t.u ha dato atto dei criteri utilizzati per giungere al costo unitario di smontaggio e rimontaggio dei masselli viziati, rilevando “Al fine di accertare lavorazioni e costi, viene elaborato:
1. un Nuovo
Prezzo, per la sostituzione di un singolo massello allegato n.8 (ALLEGATO n.8 “NP. 01 – NUOVO PREZZO
RIMOZIONE E RICOLLOCAMENTO MASSELLI DI CLS, AUTOBLOCCANTI”), in quanto non presente tale lavorazione nel Preziario Regione Nella compilazione del NP. 01 sono state adottate le seguenti CP_2
indicazioni: - MATERIALI E FORNITURE: per ciascuna voce, sono state precisate le quantità dei materiali e delle forniture dei quali è previsto l'impiego, facendo riferimento a voci di lavorazione presenti nel Prezziario Regione Ed. CP_2
2023. Solo in assenza di riferimenti precedenti, si è proceduto a ricavare il costo unitario tramite altri prezziari come DEI
Recupero Ristrutturazione Manutenzione II semestre 2023 ai quali la norma fa riferimento e/o tramite indagine di mercato.
- MANO D'OPERA: per ciascuna voce, sono state precisate le categorie di mano d'opera delle quali è previsto l'impiego e le
pagina 16 di 21 rispettive incidenze espresse in ore e frazioni di ora. Il relativo costo unitario è stato desunto applicando la “Tabella dei costi della manodopera” allegata al Prezziario Regione Ed. 2023. - SPESE GENERALI: si riferiscono ai costi CP_2
correnti di cantiere (gestione e direzione del cantiere, oneri per trasporto maestranze, oneri generali della sicurezza, oneri polizze cauzionali ed assicurative ecc.) ed ai costi fissi (gestione ammnistrativa, direzione centrale impresa, organizzazione tecnica, ecc.). Le spese generali sono state valutate nella misura del 15% ed applicate a tutte quelle voci componenti l'analisi e non già comprensive. - UTILE D'IMPRESA: è stato valutato nella misura del 10% ed applicato a tutte quelle voci componenti l'analisi e non già comprensive. Tutti i prezzi si intendono IVA esclusa”.
Sulla base di tali premesse, ha così concluso “Dall'analisi del nuovo prezzo NP.01 per la sostituzione del singolo massello allegato n.8, si avrebbe un costo di 31,05 euro/pezzo; quindi, se moltiplicato per i numeri dei masselli non conformi indicati nella precedente ZONA A2, 3.150 pz., il costo totale per il ripristino della ZONA A2 risulta essere di euro
97.807,50”, proponendo un'alternativa modalità di intervento (mediante sostituzione singola) che, tuttavia, portava ad un costo anche maggiore.
Le conclusioni del c.t.u. paiono condivisibili, in quanto correttamente motivate e ben argomentate;
non colgono nel segno, invece, le osservazioni delle parti, tenuto conto che il c.t.u. ha specificamente replicato alle medesime e nello specifico alla principale per la quale il costo di sostituzione del massello sia inferiore a quello indicato dal consulente. Invero, la stima unitaria effettuata dal c.t.u. (nonché la durata della singola sostituzione e il conseguente consto) è giustificato in base alla ricomprensione di tutte le lavorazioni necessarie e da farsi “solo manualmente:
1. approntamento dell'area di cantiere e delimitazione delle zone di lavoro;
2.
individuazione e rimozione manuale con apposito utensile dei masselli difformi, cercando di non interferire con i masselli adiacenti;
3. rimozione di eventuale materiale di sottofondo presente in eccedenza, sistemazione e compattazione del piano di posa con l'accortezza, anche in questo caso, di non interferire con i masselli adiacenti;
4. posa di nuovo massello, livellamento dello stesso con apposito martello in gomma;
5. eventuali ripetizioni delle operazioni appena descritte dal punto 3. Al punto
4., previa rimozione del massello appena posato, nel caso in cui non si abbia la complanarità del nuovo massello con quelli adiacenti;
6. sigillatura delle fughe mediante stesura di sabbia asciutta che viene spazzata dentro alle fessure mediante apposita scopa;
7. rimozione con mezzi meccanici dei masselli difformi, del materiale di risulta in eccedenza e attrezzature varie”.
pagina 17 di 21 Parimenti, quanto alle osservazioni del c.t.p. della terza chiamata, il c.t.u. ha evidenziato come il richiamo delle norme tecniche relative ai cementi e agli aggregati del calcestruzzo non rilevano con riferimento alla cromia del materiale in esame e che i costi unitari indicati dallo stesso siano sia inverosimili, in quanto comportanti un tempo unitario di intervento troppo breve, e non coerenti con il prezziario regionale al quale far riferimento.
Alla luce delle suesposte considerazioni, compensato tale credito con quanto dovuto ancora da parte opponente alla opposta, residua dunque un credito risarcitorio in capo all'attrice di euro 49.007,50, oltre interessi dalla domanda al saldo effettivo.
Non risulta riconoscibile alcun diritto risarcitorio ulteriore in capo all'opponente, non avendo la stessa dimostrato alcun danno derivante dalla discromia di alcuni masselli né alcun presumibile danno derivante dall'inutilizzabilità (non quantificata) del piazzale durante i lavori di rimozione dei vizi.
4. Infine, quanto alla domanda di manleva proposta dall'opposta nei confronti della terza chiamata, occorre dapprima evidenziare come le parti abbiano asserito che la medesima sia stata proposta, seppur quale domanda riconvenzionale, nell'ambito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo pendente dinanzi al Tribunale di Perugia. Di tale giudizio, tuttavia, e delle asserite domande proposte, non vi è traccia negli atti di causa;
nessuno degli atti di tale giudizio è stato prodotto, con conseguente impossibilità di valutare anche ipotesi di litispendenza o continenza.
Pertanto, occorre pronunciarsi anche sulla domanda trasversale della convenuta e, alla luce di tutto quanto sopra affermato, si ritiene la medesima fondata.
Preliminarmente, occorre evidenziare come per la prima volta in sede di memoria conclusionale, parte terza chiamata argomenta in modo adeguato in relazione alla decadenza di parte opposta dal diritto di agire nei suoi confronti ai sensi dell'art. 1495 c.c., solo accennata in sede di costituzione in giudizio, a pag. 10, laddove, dopo aver dedotto diffusamente in merito alla decadenza ex art. 1667 c.c. della si Parte_1
afferma “Per mero tuziorismo difensivo, si significa altresì la mancanza di tempestiva denuncia dei vizi della cosa venduta (8 gg.) da parte della nei confronti della ”. CP_1 CP_2
pagina 18 di 21 Invero, a prescindere dall'efficacia della missiva del 01/09/2021 quale riconoscimento dei vizi, occorre evidenziare come gli stessi siano stati comunicati alla fornitrice, pur non essendo certo il quando.
Sul punto, come visto, l'ing. ha riferito, con riferimento al momento in cui ha avuto cognizione Pt_3
della problematica, “ me lo ha detto durante le lavorazioni, nei primi di luglio, dopo un paio di mesi che avevamo Pt_2
iniziato a posare;
io ho poi mandato la mail alla per evidenziare questa questione. Era sicuramente prima della fine CP_1
lavori”, senza indicare quando fu mandata tale mail. Ha poi proseguito con riferimento alla data di comunicazione dei vizi alla “ad Agosto sicuramente;
scrivevo sempre io alla su un indirizzo CP_1 CP_1
dell'amministrazione, rispondeva un incaricato dell'impresa. Io credo che rispondesse o con un dipendente, o Per_3 [...]
comunque sono firmate”. Pertanto, ad Agosto è stata avvertita la e a fine agosto si è tenuto il CP_1 CP_1
sopralluogo con la per verificare in loco il problema. CP_2
Viceversa, il teste dipendente della società ha riferito “a fine maggio, primi giorni di Testimone_2 Pt_1
giugno, comunicava verbalmente (in prima persona e telefonicamente) che i masselli stavano assumendo un diverso colore Pt_1
giallastro (come effettivamente stava accadendo); il teste dichiara di avere direttamente ascoltato telefonate in tal senso, avvenute con e anche con i figli di quest'ultimo”, collocando quindi in epoca antecedente la comunicazione CP_1
alla la conoscenza di quest'ultima dei vizi. CP_1
A fronte di ciò, non è dato sapere con esattezza in che data, sicuramente anteriore al 29/08/2021, i vizi sono stati comunicati alla terza chiamata.
In ogni caso, l'eccezione in questione, anche ove fondata, non pare decisiva.
Si ribadisce, infatti, che “In tema di appalto, l'appaltatore si trova, rispetto ai materiali acquistati presso terzi e messi in opera in esecuzione del contratto, in una posizione analoga a quella dell'acquirente successivo nell'ipotesi della cd. “vendita a catena”, potendosi, conseguentemente, configurare, in suo favore, due distinte fattispecie di azioni risarcitorie: quella contrattuale relativa ai danni propriamente connessi all'inadempimento in ragione del vincolo negoziale, deducibili con l'azione contrattuale ex art. 1494, comma 2 c.c. relativa alla compravendita (corrispondente, per l'appalto, a quella ex art. 1668 c.c.),
e quella extracontrattuale per essere tenuto indenne di quanto versato al committente ex art. 1669 c.c., in ragione dei danni sofferti per i vizi dei materiali posti in opera” (Cass. cit.).
pagina 19 di 21 Pertanto, anche qualora si ritenga che la domanda contrattuale sia de ritenersi inammissibile, per decadenza dell'acquirente, comunque la medesima avrebbe a disposizione la domanda risarcitoria extracontrattuale, potendo il Tribunale qualificare d'ufficio le domande proposte dalle parti.
4.1 Quanto al merito della stessa, come sopra analizzato, non vi sono dubbi che le problematiche in esame fossero dipese da un difetto dei materiali utilizzati.
Inoltre, non pare accoglibile la tesi della terza chiamata secondo la quale l'appaltatrice abbia concorso, in modo totale e parziale, alla causazione del danno, avendo utilizzato il materiale nonostante i presunti vizi dello stesso. Sul punto, devesi evidenziare come i vizi attinenti al materiale non erano visibili al momento del montaggio, ma si manifestavano solamente in epoca successiva e una volta pulita la relativa area dalla sabbia necessaria per il montaggio medesimo. Pertanto, anche qualora si ritenesse che l avesse CP_1
ricevuto la documentazione tecnica, la problematica poi riscontrata, come visto nel par. 1, esorbita rispetto alle possibili variazioni tollerabili preannunziate nella stessa.
Pertanto, non è possibile muovere alcun addebito alla condotta della CP_1
Quanto al danno subito, nel medesimo deve ricomprendersi l'intera somma riconosciuta nella presente sentenza nonché il mancato introito derivante dai compensi non corrisposti dalla pari a Parte_1
48.800,00, da alcuno contestati nel quantum nel presente procedimento, per una somma complessiva di euro
97.807,50, oltre interessi dalla domanda al saldo effettivo.
5. Le spese (ivi incluse quelle di c.t.u.) seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi del d.m. 55/2014,
così come aggiornato dal d.m. 37/2018 e 147/2022, tenuto conto della durata del giudizio, della complessità dell'istruttoria svolta e delle questioni sottoposte all'attenzione del Tribunale, che legittimano l'utilizzo dei parametri medi di cui allo scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica definitivamente pronunciando respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa pagina 20 di 21 ▪ Accoglie l'opposizione proposta e revoca il decreto ingiuntivo impugnato;
▪ Condanna la DI a corrispondere, a titolo di risarcimento del danno in favore della CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, la somma di euro 49.007,50, oltre Parte_1
interessi dalla domanda al saldo effettivo, nonché a rifondere le spese legali di quest'ultima che si liquidano in complessivi euro 14.103,00 (euro 2.552,00 per fase di studio, euro 1.628,00 per fase introduttiva, euro 5.670,00 per fase di trattazione/istruttoria, euro 4.253,00 per fase decisionale) per compensi professionali, oltre 15% a titolo di spese generali, C.P.A. ed I.V.A.;
▪ Condanna a tenere indenne parte convenuta, DI , di quanto Controparte_2 CP_1
versato alla in virtù della presente pronuncia, anche a titolo di spese legali;
Parte_1
▪ Condanna altresì a corrispondere, a titolo di risarcimento del danno in favore della Controparte_2
DI , in persona del legale rappresentante pro tempore, la somma di euro 48.800,00, CP_1
oltre interessi dalla domanda al saldo effettivo;
▪ Condanna altresì a corrispondere, a titolo di rimborso delle spese in favore della Controparte_2
DI , in persona del legale rappresentante pro tempore, le spese di lite che si liquidano CP_1
in complessivi euro 14.103,00 (euro 2.552,00 per fase di studio, euro 1.628,00 per fase introduttiva, euro 5.670,00 per fase di trattazione/istruttoria, euro 4.253,00 per fase decisionale) per compensi professionali, oltre 15% a titolo di spese generali, C.P.A. ed I.V.A.;
▪ Pone le spese di c.t.u., come liquidate con separato decreto, definitivamente a carico di parte terza chiamata.
Spoleto, 29/05/2024
Il giudice
Federico Falfari
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