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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 11/12/2025, n. 807 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 807 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E DI L ' A Q U I L A
Il Tribunale di L'Aquila in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Maria Mancini ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in I grado, iscritta al n. 1600/2022 R.G. vertente
T R A in persona del legale rappresentante pro-tempore elettivamente Parte_1 domiciliata in Via Gian Battista Brocchi N. 22 Milano presso e nello studio dell'avv. IASEVOLI ESPEDITO dal quale è rappresentata e difesa
Attrice
E
, in persona del Sindaco pro- Controparte_1 tempore elettivamente domiciliato in Via Francesco Crispi, 19/B L'Aquila presso e nello studio dell' avv. PRESCENZO ADELAIDE
Convenuto
OGGETTO: cessione crediti
CONCLUSIONI DELLE PARTI
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Preliminarmente, va evidenziato che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo”, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della Legge 18 giugno 2009, n. 69, e in maniera sintetica a norma dell'art. 16 bis, comma 9-octies del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221 (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a), n.
2-ter) del D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132).
Devono, pertanto, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, le memorie ex art. 183, comma VI, c.p.c.
e i verbali di causa.
Appare tuttavia opportuno precisare l'oggetto del processo nonché riportare, sinteticamente, le rispettive domande, deduzioni ed eccezioni nella misura in cui le stesse siano rilevanti ai fini del decidere.
Con atto di citazione di data 05/09/2022 la conveniva in giudizio Parte_1
dinanzi al Tribunale di L' Aquila il per sentire Controparte_1
accogliere le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito così giudicare:
IN VIA PRINCIPALE: per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il pagamento da parte del Parte_1 [...]
dei seguenti crediti e, per l'effetto, condannare il Controparte_1 [...]
al relativo pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
I. € 8.147,55 per sorte capitale, di cui alle fatture riepilogate nell'elenco prodotto sub doc. 01;
II. gli interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale:
- determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n.
231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e con decorrenza dal giorno successivo a 2 quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale, con scadenza riportata nell'elenco prodotto sub doc. 01 (colonna “Data
Scadenza”), sino al saldo;
- Si precisa che alla data del 02.09.2022 gli interessi moratori ammontano ad € 182,06
III. gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.:
•nella misura degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n.
231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12,
• con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
IV. € 2.240,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal
D. Lgs. n. 192/12, dei quali € 720,00 portati dalla fattura già emessa che si produce sub doc 10;
IN VIA SUBORDINATA: per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il pagamento da parte dell'Ente e, Parte_1
per l'effetto, condannare il al pagamento in favore Controparte_1
di i ogni diversa somma che fosse ritenuta dovuta a Parte_1 Parte_1
per:
- sorte capitale,
- interessi moratori maturati e maturandi sulla sorte capitale:
• determinati nella misura degli “interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n.
231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento della sorte capitale,
- interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale:
• nella misura degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n.
231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, 3 • con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
- importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12;
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA: accertare e dichiarare il diritto di
[...]
ad ottenere il pagamento da parte dell'Ente e, per l'effetto, condannare il Parte_1
al pagamento in favore di i ogni Controparte_1 Parte_1
diversa somma che fosse ritenuta dovuta a per capitale, interessi e Parte_1
rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.;
IN OGNI CASO: con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ex D.M. n. 55/14, oltre CPA, IVA, contributo unificato, marca e successive”
L'attrice in particolare esponeva: -che si era resa cessionaria di alcuni crediti portati da fatture emesse dalla società HE OM S.p.a. e Telecom Italia S.p.a. per complessivi
€ 8.147,55 a titolo di corrispettivo di prestazioni e di forniture erogate in favore del di -che con i medesimi contratti di cessione pro- CP_1 CP_1 Controparte_1
soluto erano stati ceduti sia i crediti esistenti sia i crediti futuri (cosidette “cessioni
LIR”); -che gli atti di cessione erano stati redatti in forma di scrittura privata autenticata da Notaio e notificati al debitore Ente Comunale;
-che aveva diritto al pagamento degli interessi di mora maturati e maturandi sulla sorte capitale ai sensi ai sensi degli artt. 2
e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, vale a dire tasso BCE maggiorato di 8 punti percentuali, con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la sorte capitale;
-che gli interessi di mora alla data del 02/09/ 2022 ammontavano ad € 181,06: - che ai sensi dell'art. 1283 cod.civ. aveva maturato il diritto al pagamento degli interessi anatocistici prodotti dagli interessi di mora scaduti da almeno sei mesi, con decorrenza dalla notifica dell'atto di citazione;
- che in virtù di quanto previsto dall'art. 6 D.lgs. n.
4 231/02, come novellato dal D.lgs. n. 192/12, aveva, altresì, diritto al pagamento dell'importo di € 2.240,00 dovuto in relazione a ciascuna fattura non pagata.
Si costituiva in giudizio il per eccepire in rito: - Controparte_1
la nullità dell'atto di citazione per assoluta incertezza del petitum in quanto le fatture poste a base del presunto credito non erano state identificate nel corpo dell'atto introduttivo che conteneva un mero rinvio ai documenti allegati;
- la cessazione dei contratti di fornitura tra il ed HE OM S.p.a. nonché Telecom S.p.a al CP_1
momento della sottoscrizione dei contratti di cessione con la conseguente inopponibilità dei medesimi trovando applicazione nella fattispecie l'art. 69 del D.R.
n.2440/1923 secondo il quale la cessione del credito è efficace dal momento della sua notifica all'Ente e resta privo di effetto riguardo agli ordini di pagamento che risultino già emessi dall' Amministrazione pubblica prima di detta notifica;
-nel merito l'infondatezza della domanda relativa alle somme richieste a titolo di sorte capitale perché già saldate e la non sussistenza dell'indebito arricchimento;
la illegittimità della richiesta di interessi.
Chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Affinché l'On.le Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, Voglia:
in via preliminare, accertare e/o dichiarare la nullità dell'atto di citazione della
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, per le ragioni esposte Parte_1
in narrativa;
ancora in via preliminare, nella denegata ipotesi di non accoglimento della precedente domanda preliminare, Voglia accertare e/o dichiarare il difetto di legittimazione attiva della , in persona del legale rappresentante pro tempore, in ordine Parte_1
alla richiesta di pagamento delle fatture Telecom Italia SpA, come esposto in narrativa;
5 nel merito, Voglia rigettare le domande della , in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, perché infondate in fatto ed in diritto per le ragioni esposte in narrativa;
in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande di parte attrice, Voglia tener conto di tutti i pagamenti effettuati e provati dal
[...]
per quanto esposto e per quanto risulterà dall'istruttoria; Controparte_2
in ogni caso, Voglia condannare la , in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese e competenze di causa.
Instaurato ritualmente in contraddittorio, concessi i termini di cui all'art. 183, 6° comma, c.p.c., istruito il giudizio a mezzo prove documentali , sulle conclusioni precisate dalle parti la causa è stata trattenuta a decisione.
Prioritario, è l'esame della eccepita nullità dell'atto di citazione per assoluta incertezza del petitum fondata sul fatto che nel testo dell'atto introduttivo non si rinveniva alcun dato inerente le fatture poste alla base del presunto credito, né il numero delle stesse, né la singola somma riportata da ogni fattura, né i periodi di riferimento delle forniture, né addirittura quale parte del credito si riferisse a Telecom S.p.a. e quale ad HE OM
S.p.a. limitandosi l'atto ad un rinvio ai documenti allegati.
Il vizio di insufficiente determinazione dell'oggetto della domanda, ossia di petitum e causa petendi, sussiste solo quando gli elementi identificatori del diritto fatto valere non siano ricavabili da esame complessivo dell'atto introduttivo. In particolare la nullità della citazione si produce, a norma dell'art. 164, 4° co., solo quando il "petitum" sia stato del tutto omesso o sia assolutamente incerto, oppure quando manchi del tutto l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda. Pertanto, nel valutare il grado di incertezza della domanda, non può prescindersi dall'intero contesto dell'atto introduttivo, dalla natura del relativo oggetto e dal comportamento della controparte, dovendosi accertare se, nonostante l'obiettiva incertezza, il convenuto sia in grado di comprendere agevolmente le richieste dell'attore o se, invece, in difetto di maggiori
6 specificazioni, si trovi in difficoltà nel predisporre una precisa linea difensiva ( Cfr.
Cass. civ. 27670/2008).
Nel caso in esame, non può procedersi alla declaratoria della nullità della citazione, inquanto il contenuto dell'atto di citazione non ha impedito alla parte convenuta di comprendere l'obiettivo sostanziale e processuale dell'avversa pretesa e di svolgere una adeguata e puntuale difesa.
In via preliminare, va osservato che, come è noto, la disciplina ordinaria relativa alla cessione dei crediti è disciplinata dall'art. 1260 e segg. cod.civ. e prevede la libera cedibilità del credito per cui è possibile cedere un credito anche senza il consenso del debitore. In punto di diritto la cessione del credito "costituisce un negozio con efficacia traslativa immediata", che si realizza con lo scambio dei consensi fra cedente e cessionario e il requisito della notificazione della cessione al debitore ceduto è posto ad esclusiva garanzia del debitore ai fini dell'efficacia della cessione stessa nei confronti di quest'ultimo e dell'esclusione del carattere liberatorio dell'eventuale pagamento dal medesimo effettuato in favore del cedente. Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità e di merito che la notificazione della cessione del credito al debitore ceduto, prevista dall'art. 1264 cod. civ., costituisce atto a forma libera, purché idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio, ed è sufficiente che il ceduto ne abbia avuto notizia prima del pagamento e un tale prospettiva può essere effettuata anche con la notifica di un atto giudiziario contenente la richiesta di pagamento.
Discorso diverso deve essere svolto relativamente alla cessione dei crediti vantati nei confronti della P.A. per la quale è prevista la disciplina speciale di cui al R.D. n.
2440/1923 che a sua volta richiama la L. n. 2248/1865.
L'art. 69 del R.D. n. 2440/1923 afferma al comma 1 che “Le cessioni, le delegazioni, le costituzioni di pegno, i pignoramenti, i sequestri e le opposizioni relative a somme dovute dallo Stato, nei casi in cui sono ammesse dalle leggi, debbono essere notificate all'amministrazione centrale ovvero all'ente, ufficio o funzionario cui spetta ordinare
7 il pagamento” e al comma 3 che “Le cessioni, le delegazioni, le costituzioni di pegno
e gli atti di revoca, rinuncia o modificazione di vincoli devono risultare da atto pubblico o da scrittura privata, autenticata da notaio.”
L'art. 70 del R.D. n. 2440/1923, inoltre, prevede che “gli atti considerati nel precedente art. 69, debbono indicare il titolo e l'oggetto del credito verso lo Stato, che si intende colpire, cedere o delegare.” Lo stesso articolo prevede che “per le somme dovute dallo
Stato per somministrazioni, forniture ed appalti, devono essere osservate le disposizioni dell'art. 9, allegato E, della legge 20 marzo 1865, n. 2248 e degli articoli
351 e 355, allegato F, della legge medesima.”.
Successivamente al citato R.D. n. 2440/1923, che a sua volta richiama la L. n.
2248/1865, è entrata in vigore la L. n. 52/1991 che disciplina, nello specifico, la cessione dei crediti d'impresa.
L'art. 1 della legge citata definisce l'ambito di applicazione della stessa prevedendo che essa si applica nel caso in cui:
“a) il cedente è un imprenditore;
b) i crediti ceduti sorgono da contratti stipulati dal cedente nell'esercizio dell'impresa;
c) il cessionario è una banca o un intermediario finanziario disciplinato dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia emanato ai sensi dell'art. 25, comma 2, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa o un soggetto, costituito in forma di società di capitali, che svolge l'attività di acquisto di crediti, vantati nei confronti di terzi, da soggetti del gruppo di appartenenza che non siano intermediari finanziari oppure di crediti vantati da terzi nei confronti di soggetti del gruppo di appartenenza, ferme restando le riserve di attività previste ai sensi del citato testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.”
Per quanto qui interessa, la legge citata, all'art. 5, comma II, prevede che “è fatta salva per il cessionario la facoltà di rendere la cessione opponibile ai terzi nei modi previsti dal codice”.
La norma citata specifica che, per le cessioni di credito prive dei requisiti appena
8 riportati, continuano ad applicarsi le norme del codice civile, vi è pertanto un rimando all'art. 1264 c.c. il quale prevede che l'efficacia della cessione avvenga anche solo con la notifica della stessa al debitore ceduto.
Con riguardo ai contratti pubblici, l'art. 117 del D.lgs. n. 163/2006 (successivamente abrogato dal D.lgs. n. 50/2016) ossia il Codice dei contratti pubblici, il quale prevedeva, “per i crediti verso le stazioni appaltanti derivanti da contratti di servizi, forniture e lavori di cui al presente codice, ivi compresi i concorsi di progettazione e gli incarichi di progettazione” l'applicazione delle disposizioni di cui alla L. n. 52/1991 con la precisazione che “ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e debbono essere notificate alle amministrazioni debitrici” e che “le cessioni di credito da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quindi giorni dalla notifica della cessione”.
Successivamente l'art. 106 comma 13 del D.Lgs 50/2016 ha disposto “Si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991 n. 52. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti debbono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concordo di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.” .
Infine, per completezza va dato atto che attualmente l'art. 120, comma 12, del D.Lgs
36/2023 prevede “ Si applicano per le cessioni dei crediti le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991 n. 52. L'allegato 11.14 disciplina le condizioni per
9 l'opponibilità alle stazioni appaltanti”. L'art. 6 del menzionato allegato 11.14 prevede
“Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concordo di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione” (cfr. Corte Appello L' Aquila sentenza n. 528/2023).
Pertanto, ove si applicasse la normativa prevista dagli artt. 69 e 70 del R.D. n.
2440/1923 e dell'art. 9, allegato E, della legge 20 marzo 1865, n. 2248, per l'efficacia della cessione nei confronti del debitore ceduto occorrerebbe la notifica della cessione alla PA e l'adesione alla cessione da parte di quest'ultimo.
Diversamente, ove si applicasse la disciplina prevista dalla L. n. 52/1991, la cessione, per essere efficace, abbisognerebbe della mera notifica al debitore ceduto.
In base alla normativa prevista dal Codice dei contratti pubblici, inoltre, per l'efficacia della cessione occorrerebbe la notifica al debitore ceduto e il mancato rifiuto da parte di quest'ultimo entro quarantacinque giorni dalla notifica stessa.
Sul punto la Corte di Cassazione ha avuto occasione di chiarire che la specialità della disciplina della cessione dei crediti verso la P.A. (artt. 69 e 70 l. 18 novembre 1923, n.
2440) esclude che la stessa possa considerarsi implicitamente abrogata dalla legge 21 febbraio 1991, n. 52 che ha disciplinato la cessione dei crediti d'impresa in generale, e perciò indipendentemente dalla natura del soggetto debitore;
tale conclusione è confermata, del resto, dall'art. 26, comma 5. della legge 11 febbraio 1994, n. 109, che ha esteso espressamente le disposizioni della legge n. 52\1991 ai crediti verso le pubbliche amministrazioni derivanti da contratti di appalto di lavori pubblici, di concessione di lavori pubblici e da contratti di progettazione nell'ambito della realizzazione di lavori pubblici;
da tale disposizione emerge non solo che la legge n.
52\1991 era precedentemente inapplicabile ai crediti verso le pubbliche
10 amministrazioni, ma anche che l'estensione prevista dal citato art. 26 non riguarda neppure tutti i crediti verso la pubblica amministrazione e, in particolare, non riguarda i crediti derivanti da contratti di fornitura (così Cass. 14/03/2024 n. 6934; Cass.
23/12/2024 n. 34173). Pertanto non sono applicabili alla cessione dei crediti oggetto del presente giudizio il successivo art. 117 del D.lgs n.163/2006 (abrogato) e il successivo art. 106 del del D.lgs. n. 50/2016 (a sua volta abrogato dal D.lgs. n.36/2023).
Dunque in materia di cessione dei crediti devono applicarsi gli artt. 69 e 70 del R.D.
18 novembre 1923, n. 2440 che prevalgono sulla normativa generale relativa alla cessione dei crediti d'impresa e richiedono la notifica della cessione e l'accettazione espressa dell'ente pubblico debitore per la validità della cessione. Questo principio si applica anche ai crediti vantati nei confronti di enti comunali (cfr. Cass. civ. n.
34173/2024).
Nello specifico, con riferimento alla disciplina della cessione dei crediti verso la P.A.
(da intendersi nel suo complesso), se da un canto l'art. 69 del R.D. n. 2240/1923 stabilisce che le cessioni di somme dovute dallo Stato “debbono essere notificate all'amministrazione centrale , ovvero all'ente, ufficio o funzionario cui spetta ordinare il pagamento” e non postula la necessità che l'amministrazione aderisca alla cessione con adempimenti formali, essendo sufficiente che le sia data notizia della cessione stessa in forma idonea a consentirla di disporre le opportune variazioni degli ordini di pagamento;
dall'altro canto l'adesione dell'amministrazione debitrice è invece richiesta dal successivo art. 70 il cui comma 3 prescrive che “ per le somme dovute dallo Stato per somministrazioni... devono essere osservate le disposizioni della L. 20 marzo 1865
n. 2248, art. 9, all. E”, il quale stabilisce che “sul prezzo dei contratti in corso non potrà ...convenirsi cessione, se non vi aderisca l'amministrazione interessata”.
La stessa giurisprudenza di legittimità ha precisato che il legislatore, nel disciplinare la cessione dei crediti verso la P.A. con il divieto di cessione senza l' adesione della P.A. ai rapporti di durata come l'appalto e la somministrazione, ha derogato al principio generale della cedibilità dei crediti senza il consenso del debitore (art. 1260 cod.civ).
Ciò in quanto ha ravvisato l' esigenza di garantire con questo mezzo la regolare
11 esecuzione del contratto evitando che durante la medesima possano venir meno le risorse finanziarie al soggetto obbligato e possa risultare compromessa la regolare prosecuzione del rapporto (cfr. Cass. Civ. 11/01/2006 n. 268).
Il divieto di cui alla L. 20 marzo 1865 n. 2248, art. 9, all. E, richiamato dal R.D. n.
2240 del 1923 art. 70 resta valido finché la fornitura non sia stata completamente eseguita, per cui nel caso in cui il contratto di durata abbia esaurito i suoi effetti, nel senso che la prestazione del contraente privato sia stata correttamente ed integralmente esaurita, trovano applicazione l'art. 1260 c.c. della generale cedibilità dei crediti indipendentemente dal consenso del debitore e la regola generale di cui agli art. 69 r.d. cit. e 1264 cod.civ., secondo cui l'efficacia della cessione nei confronti del debitore ceduto postula esclusivamente la notificazione a quest'ultimo.
In altri termini dalle disposizioni richiamate consegue che, in ipotesi di cessione di credito, risulta essere necessaria, quale condizione di efficacia della stessa in primis la notificazione alla PA e in secundis l'esplicita accettazione della cessione da parte dell'
Amministrazione interessata.
Dunque, nel caso in esame siamo nell'ambito di applicazione della norma citata sia sotto il profilo soggettivo (la norma è applicabile in favore del sia sotto il CP_1
profilo oggettivo (la norma si applica agli appalti ed anche a forniture e somministrazioni) (ex multis: Cass. civ. Sez. III, Sent., 27-08-2014, n. 18339) con il limite previsto dalla normativa richiamata dell'applicazione al solo contratto in corso di esecuzione per cui non è richiesta l'adesione del debitore ceduto una volta cessato il rapporto.
Ebbene, ai fini dell'opponibilità della cessione alla all'Ente comunale , le risultanze istruttorie hanno dimostrato sia la non necessità dell' accettazione della cessione del credito da parte del sul rilievo che le prestazioni Controparte_1
oggetto di fatturazione erano state già state interamente eseguite e fruite dal CP_1
convenuto al tempo della relativa fatturazione e della successiva cessione del credito, come dedotto dallo stesso quanto l'avvenuta notificazione dei contratti di CP_1
cessione all' Ente comunale.
12 Ciò posto deve ritenersi pienamente valida ed efficace tra le parti la cessione dei crediti vantati nei confronti del da HE OM S.p.a. e da Telecom Controparte_1
S.p.a. in favore di Parte_1
In materia di inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte del suo diritto e limitarsi ad allegare la circostanza dell'inadempimento di controparte, mentre grava sul convenuto debitore l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr.
Cass. civ. Sez. Un. n. 13533/2001).
Per quanto riguarda l'esistenza dei crediti vantati nei confronti di HE OM S.p.a. e di Telecom S.p.a. l' attrice ha prodotto a tal fine i rispettivi contratti di cessione dei crediti in proprio favore redatti in forma di scrittura privata autenticata da Notaio e notificati al Comune di contenenti l'indicazione precisa e specifica delle CP_1
fatture cedute, e un allegato (All. 1) descrittivo delle fatture emesse da HE OM
S.p.a. e da Telecom Italia S.p.a. con l'indicazione del nominativo della società che Parte aveva emesso la fattura, successivamente ceduta a (colonna “Cod. Identificativo
Cedente”), il numero, la data di emissione, la data di scadenza, l' importo originario, e l' importo residuo.
Può , pertanto , affermarsi che l'attrice ha dimostrato la fonte del proprio diritto a chiedere l'adempimento all' Ente Comunale dei crediti ceduti da HE OM S.p.a. e da Telecom S.p.a.
L' Ente Comunale , dall'altro canto, ha sollevato specifiche contestazioni in ordine alla debenza e all'entità delle somme oggetto del presente giudizio richieste dalla
[...]
Parte_1
Con riferimento al credito della cedente HE OM S.p.a. di cui alle n. 31 fatture per complessivi € 7.110,88 di cui all' All. 1 di parte attrice l' Ente comunale ha eccepito :
- che il contratto di cessione del credito di data 29/02/2022 notificato in data
09/04/2022 ha ad oggetto una serie di fatture estranee a quelle riportate nel citato All.1, 13 ad eccezione delle ultime due, la n. 2202042036 di € 1.158,58 e la n. 2202042037 di €
381,87 entrambe datate 23.2.22 e comunque saldate direttamente all'attrice
[...]
- che il contratto di cessione del credito di data 29/06/2022 notificato in Parte_1
data 06/07/2022 ha ad oggetto le restanti n. 29 fatture di cui al citato All. 1 tutte legittimamente pagate dal alla HE OM S.p.a. con Controparte_2
ordinativi di pagamento del 30.06.22 ben prima dell'avvenuta notifica della cessione di credito.
Ebbene, dalla comparazione dei due atti di cessione del credito e del citato All. 1 con i mandati di pagamento delle n. 31 fatture depositati in atti dal convenuto si evince l'avvenuta estinzione della pretesa creditoria di € 7.110,88 per sorte capitale.
Con riferimento al credito della cedente Telecom S.p.a. di cui alle n. 7 fatture per complessivi € 1036,67 di cui all' All. 1 di parte attrice l' Ente comunale ha eccepito: -
l'avvenuto pagamento delle fatture;
-che il contratto di cessione del credito di data
17/12/2021 notificato in data 29/12/2021 ha ad oggetto una serie di fatture estranee a quelle riportate nel citato All.1, ad eccezione delle ultime due fatture la n. 8P00135705 del 9.9.21 di € 140,87 e la n. 8P00167662 del 11.11.21 di € 125,80 ; -che il contratto di cessione del credito di data 26/07/2022 notificato in data 08/08/2022 non contiene nessun elenco di fatture ma rimanda a crediti futuri in violazione dell'art. 70 R.D.
2440/1923 che dispone come gli atti di cessione del credito inerenti le P.A. devono indicare il titolo e l'oggetto del credito.
Ebbene, contrariamente a quanto asserito da controparte, si osserva che nel contratto di cessione del credito di data 17/12/2021 notificato in data 29/12/2021 si specifica che, oltre ai crediti indicati nelle prefate fatture n. 8P00135705 del 9.9.21 di € 140,87
e n. 8P00167662 del 11.11.21 di € 125,80, la cessione avrà ad oggetto anche i crediti che “sorgeranno per l'esecuzione di contratti/ordini/ già perfezionati” di cui fanno parte i crediti portati dalle restanti n. 5 fatture Telecom S.p.a. elencate nel citato All. 1, emesse nell'arco temporale 24/12/2021- 24/06/2022, in date successive alla cessione del credito, con conseguente legittimazione attiva della I mandati Parte_1
14 di pagamento delle n. 7 fatture emessi in favore della cedente Telecom S.p.a., dopo l'avvenuta notificazione dell'avvenuta cessione del credito, e per n. 6 delle 7 fatture emessi in data anteriore alla notifica dell'atto di citazione, depositati in atti dal convenuto, comprovano l'avvenuta estinzione della pretesa creditoria di € 1036,67 per sorte capitale.
Ciò posto, essendo risultata provata l'estinzione della sorte capitale, la pretesa creditoria azionata dalla non può che essere limitata ai crediti di Parte_1
interessi maturati su fatture il cui importo capitale è stato pagato in ritardo ossia al credito ceduto HE OM S.p.a. per complessivi € 7.110,88 ed al credito ceduto
Telecom S.p.a. per complessivi € 1036,67.
Riguardo alla tematica relativa all' applicazione e alla decorrenza degli interessi moratori di cui al suddetto D.Lgs. n. 231 del 2002 sugli importi portati dalle fatture pagati tardivamente, non è in discussione l'applicabilità o meno degli interessi moratori di origine comunitaria nei rapporti contrattuali in cui una parte è una pubblica amministrazione, ossia non si mette in dubbio l'idoneità in generale della pubblica amministrazione a stipulare una "transazione commerciale", species negoziale introdotta nel sistema normativo interno dal D.Lgs. n. 231 del 2002.
Difatti, come noto, ai sensi dell'art. 4 D.Lgs. n. 231 del 2002, applicabile anche alle transazioni commerciali concluse con pubbliche amministrazioni visto il disposto di cui all'art. 2, gli interessi decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento come pattuito e risultante dalla fattura sino al saldo.
Con il D.Lgs. n. 231 del 2002, il legislatore, mirando - in attuazione della direttiva
2000/35/CE - ad eliminare gli eccessivi ritardi nell'adempimento delle obbligazioni pecuniarie nelle transazioni commerciali, ha previsto la decorrenza automatica degli interessi di mora, senza necessità di costituzione in mora del debitore, interessi di mora dovuti con decorrenza dal giorno successivo alla scadenza prevista per il pagamento.
Ne discende che nessuna domanda, nè tanto meno alcuna specificazione della natura degli interessi richiesti, è necessaria affinchè questi siano riconosciuti, sorgendo il 15 relativo debito, ex lege, dallo stesso fatto originatore del credito cui essi accedono e alla scadenza dei termini previsti per il suo pagamento. In punto di maturazione degli interessi di mora, dunque, la Corte di legittimità ha precisato che “Nel caso di ritardo nell'adempimento di obbligazioni pecuniarie nell'ambito di transazioni commerciali, il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori ai sensi degli artt. 4 e 5 del d.lgs. n. 231 del 2002 con decorrenza automatica dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, senza che vi sia bisogno di alcuna formale costituzione in mora e senza che nella domanda giudiziale il creditore debba specificare la natura e la misura degli interessi richiesti” (Cass. n. 14911/2019).
Ne consegue la legittimità della richiesta attorea avente ad oggetto il pagamento di detti interessi calcolati sull'importo di ciascuna fattura al saggio indicato dall'art. 5 del richiamato decreto con decorrenza, appunto, dal giorno successivo a quello della scadenza di pagamento. Il quantum di detti interessi moratori conteggiato dall'attrice alla data del 02.09.2022 nella misura di € 182,06 non è stato oggetto di specifica contestazione da parte del convenuto.
Deve poi essere riconosciuto all' attrice il pagamento degli interessi anatocistici, come da specifica domanda , da corrispondersi sugli interessi di mora scaduti da oltre sei mesi alla data di notifica dell' atto di citazione con decorrenza dalla data della domanda giudiziale. Detti interessi, poi, in difetto di convenzione tra le parti circa la loro misura, andranno calcolati al saggio legale indicato dal comma IV dell'art. 1284 c.c. – comma aggiunto dall'art. 17 comma 1 del D.L. 12/09/2014 n. 132 convertito con modificazioni nella legge 10/11/2014 n. 162 - ovvero in misura pari a quella prevista dal decreto n.
231/2002 per gli interessi moratori nel caso di ritardo nelle transazioni commerciali.
Non vi è dubbio, infatti, che tale saggio di interessi sia applicabile in tutte le ipotesi di mancato pagamento di obbligazioni di natura contrattuale quale è sicuramente quella che in questa sede occupa (Cass. n. 28409/2018).
Gli interessi anatocistici dovranno essere calcolati soltanto sugli interessi di mora scaduti da oltre sei mesi alla data di notifica dell'atto di citazione avvenuta in data
05/09/2022 ossia soltanto sugli interessi di mora maturati per le fatture Telecom S.p.a.
16 nn. 68C20002519 scaduta il 31/12/2021; Y8P00135705 scaduta il 11/10/2021;
Y8P00167662 scaduta il 13/12/2021; 68C20002526 scaduta il 31/12/2021;
Y8P0008626 scaduta il 14/02/2022.
Infine, ai sensi dell'art. 6, comma 2, D. Lgs. n. 231/02, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera f), D. Lgs. n. 192/12, in attuazione della Direttiva 2011/7/UE così come interpretata dalla OMissione Europea, l'attrice ha diritto a vedersi riconosciuto, a titolo di risarcimento del danno, un importo forfettario di € 40,00 per ciascuna delle fatture ad oggi non pagate ossia n. 7 fatture Telecom S.p.a per ciascuna delle n. 31 fatture HE OM s.p.a pagate in ritardo per un importo complessivo di €
1.520,00 (€ 40,00 x 38) e non di € 2.240,00 come richiesto dall'attrice. Difatti, va riconosciuto in favore dell'attrice il risarcimento del danno relativo ai costi di recupero del credito in misura forfettaria previsto dal citato Decreto Legislativo 231/2002 nella misura di euro 40,00, anche con riferimento a ciascun debito non correttamente adempiuto e, quindi, a ciascuna fattura per la quale viene accertato un credito. Il tenore letterale della disposizione, infatti, ricollega tale posta risarcitoria al debito non tempestivamente pagato e, quindi, necessariamente alla singola scadenza di pagamento
(ossia la fattura).
La domanda dell'attrice, come da conclusioni precisate all'udienza all'uopo fissata - dovendosi ritenere rinunciata, in via principale, la domanda alla condanna del CP_1
al pagamento della sorte capitale perché non riproposta, deve trovare accoglimento con condanna del convenuto al pagamento delle seguenti somme: € 182,06 per CP_1
interessi moratori come conteggiati alla data del 02/09/2022, oltre gli ulteriori interessi di mora maturati sino alla data dell'effettivo pagamento, nonché al pagamento degli interessi anatocistici maturati sugli interessi di mora scaduti da oltre sei mesi dalla data di notifica dell'atto di citazione ex artt. 2 e 5 del D.Lgs n.231/02, come sopra specificato, dovuti al saldo;
€ 1.520,00 per n. 38 fatture pagate in ritardo.
Ogni altra questione resta nel merito assorbita.
L'esito del giudizio giustifica l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
17
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulle conclusioni e tra le parti indicate in epigrafe, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
- in accoglimento della domanda svolta da condanna il Parte_1 [...]
al pagamento in favore dell'attrice di: € 182,06 per interessi Controparte_3
moratori alla data del 02/09/2022 oltre gli ulteriori interessi di mora maturati sino alla data dell'effettivo pagamento, nonché al pagamento degli interessi anatocistici maturati sugli interessi di mora scaduti da oltre sei mesi dalla data di notifica dell'atto di citazione ex artt. 2 e 5 del D.Lgs n.231/02 dovuti al saldo;
€ 1.520,00 per n. 38 fatture pagate in ritardo;
- spese di giudizio integralmente compensate tra le parti.
L' Aquila il 10/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa Anna Maria Mancini
18
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E DI L ' A Q U I L A
Il Tribunale di L'Aquila in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Maria Mancini ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in I grado, iscritta al n. 1600/2022 R.G. vertente
T R A in persona del legale rappresentante pro-tempore elettivamente Parte_1 domiciliata in Via Gian Battista Brocchi N. 22 Milano presso e nello studio dell'avv. IASEVOLI ESPEDITO dal quale è rappresentata e difesa
Attrice
E
, in persona del Sindaco pro- Controparte_1 tempore elettivamente domiciliato in Via Francesco Crispi, 19/B L'Aquila presso e nello studio dell' avv. PRESCENZO ADELAIDE
Convenuto
OGGETTO: cessione crediti
CONCLUSIONI DELLE PARTI
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Preliminarmente, va evidenziato che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo”, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della Legge 18 giugno 2009, n. 69, e in maniera sintetica a norma dell'art. 16 bis, comma 9-octies del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221 (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a), n.
2-ter) del D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132).
Devono, pertanto, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, le memorie ex art. 183, comma VI, c.p.c.
e i verbali di causa.
Appare tuttavia opportuno precisare l'oggetto del processo nonché riportare, sinteticamente, le rispettive domande, deduzioni ed eccezioni nella misura in cui le stesse siano rilevanti ai fini del decidere.
Con atto di citazione di data 05/09/2022 la conveniva in giudizio Parte_1
dinanzi al Tribunale di L' Aquila il per sentire Controparte_1
accogliere le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito così giudicare:
IN VIA PRINCIPALE: per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il pagamento da parte del Parte_1 [...]
dei seguenti crediti e, per l'effetto, condannare il Controparte_1 [...]
al relativo pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
I. € 8.147,55 per sorte capitale, di cui alle fatture riepilogate nell'elenco prodotto sub doc. 01;
II. gli interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale:
- determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n.
231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e con decorrenza dal giorno successivo a 2 quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale, con scadenza riportata nell'elenco prodotto sub doc. 01 (colonna “Data
Scadenza”), sino al saldo;
- Si precisa che alla data del 02.09.2022 gli interessi moratori ammontano ad € 182,06
III. gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.:
•nella misura degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n.
231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12,
• con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
IV. € 2.240,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal
D. Lgs. n. 192/12, dei quali € 720,00 portati dalla fattura già emessa che si produce sub doc 10;
IN VIA SUBORDINATA: per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il pagamento da parte dell'Ente e, Parte_1
per l'effetto, condannare il al pagamento in favore Controparte_1
di i ogni diversa somma che fosse ritenuta dovuta a Parte_1 Parte_1
per:
- sorte capitale,
- interessi moratori maturati e maturandi sulla sorte capitale:
• determinati nella misura degli “interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n.
231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento della sorte capitale,
- interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale:
• nella misura degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n.
231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, 3 • con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
- importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12;
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA: accertare e dichiarare il diritto di
[...]
ad ottenere il pagamento da parte dell'Ente e, per l'effetto, condannare il Parte_1
al pagamento in favore di i ogni Controparte_1 Parte_1
diversa somma che fosse ritenuta dovuta a per capitale, interessi e Parte_1
rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.;
IN OGNI CASO: con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ex D.M. n. 55/14, oltre CPA, IVA, contributo unificato, marca e successive”
L'attrice in particolare esponeva: -che si era resa cessionaria di alcuni crediti portati da fatture emesse dalla società HE OM S.p.a. e Telecom Italia S.p.a. per complessivi
€ 8.147,55 a titolo di corrispettivo di prestazioni e di forniture erogate in favore del di -che con i medesimi contratti di cessione pro- CP_1 CP_1 Controparte_1
soluto erano stati ceduti sia i crediti esistenti sia i crediti futuri (cosidette “cessioni
LIR”); -che gli atti di cessione erano stati redatti in forma di scrittura privata autenticata da Notaio e notificati al debitore Ente Comunale;
-che aveva diritto al pagamento degli interessi di mora maturati e maturandi sulla sorte capitale ai sensi ai sensi degli artt. 2
e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, vale a dire tasso BCE maggiorato di 8 punti percentuali, con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la sorte capitale;
-che gli interessi di mora alla data del 02/09/ 2022 ammontavano ad € 181,06: - che ai sensi dell'art. 1283 cod.civ. aveva maturato il diritto al pagamento degli interessi anatocistici prodotti dagli interessi di mora scaduti da almeno sei mesi, con decorrenza dalla notifica dell'atto di citazione;
- che in virtù di quanto previsto dall'art. 6 D.lgs. n.
4 231/02, come novellato dal D.lgs. n. 192/12, aveva, altresì, diritto al pagamento dell'importo di € 2.240,00 dovuto in relazione a ciascuna fattura non pagata.
Si costituiva in giudizio il per eccepire in rito: - Controparte_1
la nullità dell'atto di citazione per assoluta incertezza del petitum in quanto le fatture poste a base del presunto credito non erano state identificate nel corpo dell'atto introduttivo che conteneva un mero rinvio ai documenti allegati;
- la cessazione dei contratti di fornitura tra il ed HE OM S.p.a. nonché Telecom S.p.a al CP_1
momento della sottoscrizione dei contratti di cessione con la conseguente inopponibilità dei medesimi trovando applicazione nella fattispecie l'art. 69 del D.R.
n.2440/1923 secondo il quale la cessione del credito è efficace dal momento della sua notifica all'Ente e resta privo di effetto riguardo agli ordini di pagamento che risultino già emessi dall' Amministrazione pubblica prima di detta notifica;
-nel merito l'infondatezza della domanda relativa alle somme richieste a titolo di sorte capitale perché già saldate e la non sussistenza dell'indebito arricchimento;
la illegittimità della richiesta di interessi.
Chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Affinché l'On.le Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, Voglia:
in via preliminare, accertare e/o dichiarare la nullità dell'atto di citazione della
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, per le ragioni esposte Parte_1
in narrativa;
ancora in via preliminare, nella denegata ipotesi di non accoglimento della precedente domanda preliminare, Voglia accertare e/o dichiarare il difetto di legittimazione attiva della , in persona del legale rappresentante pro tempore, in ordine Parte_1
alla richiesta di pagamento delle fatture Telecom Italia SpA, come esposto in narrativa;
5 nel merito, Voglia rigettare le domande della , in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, perché infondate in fatto ed in diritto per le ragioni esposte in narrativa;
in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande di parte attrice, Voglia tener conto di tutti i pagamenti effettuati e provati dal
[...]
per quanto esposto e per quanto risulterà dall'istruttoria; Controparte_2
in ogni caso, Voglia condannare la , in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese e competenze di causa.
Instaurato ritualmente in contraddittorio, concessi i termini di cui all'art. 183, 6° comma, c.p.c., istruito il giudizio a mezzo prove documentali , sulle conclusioni precisate dalle parti la causa è stata trattenuta a decisione.
Prioritario, è l'esame della eccepita nullità dell'atto di citazione per assoluta incertezza del petitum fondata sul fatto che nel testo dell'atto introduttivo non si rinveniva alcun dato inerente le fatture poste alla base del presunto credito, né il numero delle stesse, né la singola somma riportata da ogni fattura, né i periodi di riferimento delle forniture, né addirittura quale parte del credito si riferisse a Telecom S.p.a. e quale ad HE OM
S.p.a. limitandosi l'atto ad un rinvio ai documenti allegati.
Il vizio di insufficiente determinazione dell'oggetto della domanda, ossia di petitum e causa petendi, sussiste solo quando gli elementi identificatori del diritto fatto valere non siano ricavabili da esame complessivo dell'atto introduttivo. In particolare la nullità della citazione si produce, a norma dell'art. 164, 4° co., solo quando il "petitum" sia stato del tutto omesso o sia assolutamente incerto, oppure quando manchi del tutto l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda. Pertanto, nel valutare il grado di incertezza della domanda, non può prescindersi dall'intero contesto dell'atto introduttivo, dalla natura del relativo oggetto e dal comportamento della controparte, dovendosi accertare se, nonostante l'obiettiva incertezza, il convenuto sia in grado di comprendere agevolmente le richieste dell'attore o se, invece, in difetto di maggiori
6 specificazioni, si trovi in difficoltà nel predisporre una precisa linea difensiva ( Cfr.
Cass. civ. 27670/2008).
Nel caso in esame, non può procedersi alla declaratoria della nullità della citazione, inquanto il contenuto dell'atto di citazione non ha impedito alla parte convenuta di comprendere l'obiettivo sostanziale e processuale dell'avversa pretesa e di svolgere una adeguata e puntuale difesa.
In via preliminare, va osservato che, come è noto, la disciplina ordinaria relativa alla cessione dei crediti è disciplinata dall'art. 1260 e segg. cod.civ. e prevede la libera cedibilità del credito per cui è possibile cedere un credito anche senza il consenso del debitore. In punto di diritto la cessione del credito "costituisce un negozio con efficacia traslativa immediata", che si realizza con lo scambio dei consensi fra cedente e cessionario e il requisito della notificazione della cessione al debitore ceduto è posto ad esclusiva garanzia del debitore ai fini dell'efficacia della cessione stessa nei confronti di quest'ultimo e dell'esclusione del carattere liberatorio dell'eventuale pagamento dal medesimo effettuato in favore del cedente. Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità e di merito che la notificazione della cessione del credito al debitore ceduto, prevista dall'art. 1264 cod. civ., costituisce atto a forma libera, purché idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio, ed è sufficiente che il ceduto ne abbia avuto notizia prima del pagamento e un tale prospettiva può essere effettuata anche con la notifica di un atto giudiziario contenente la richiesta di pagamento.
Discorso diverso deve essere svolto relativamente alla cessione dei crediti vantati nei confronti della P.A. per la quale è prevista la disciplina speciale di cui al R.D. n.
2440/1923 che a sua volta richiama la L. n. 2248/1865.
L'art. 69 del R.D. n. 2440/1923 afferma al comma 1 che “Le cessioni, le delegazioni, le costituzioni di pegno, i pignoramenti, i sequestri e le opposizioni relative a somme dovute dallo Stato, nei casi in cui sono ammesse dalle leggi, debbono essere notificate all'amministrazione centrale ovvero all'ente, ufficio o funzionario cui spetta ordinare
7 il pagamento” e al comma 3 che “Le cessioni, le delegazioni, le costituzioni di pegno
e gli atti di revoca, rinuncia o modificazione di vincoli devono risultare da atto pubblico o da scrittura privata, autenticata da notaio.”
L'art. 70 del R.D. n. 2440/1923, inoltre, prevede che “gli atti considerati nel precedente art. 69, debbono indicare il titolo e l'oggetto del credito verso lo Stato, che si intende colpire, cedere o delegare.” Lo stesso articolo prevede che “per le somme dovute dallo
Stato per somministrazioni, forniture ed appalti, devono essere osservate le disposizioni dell'art. 9, allegato E, della legge 20 marzo 1865, n. 2248 e degli articoli
351 e 355, allegato F, della legge medesima.”.
Successivamente al citato R.D. n. 2440/1923, che a sua volta richiama la L. n.
2248/1865, è entrata in vigore la L. n. 52/1991 che disciplina, nello specifico, la cessione dei crediti d'impresa.
L'art. 1 della legge citata definisce l'ambito di applicazione della stessa prevedendo che essa si applica nel caso in cui:
“a) il cedente è un imprenditore;
b) i crediti ceduti sorgono da contratti stipulati dal cedente nell'esercizio dell'impresa;
c) il cessionario è una banca o un intermediario finanziario disciplinato dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia emanato ai sensi dell'art. 25, comma 2, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa o un soggetto, costituito in forma di società di capitali, che svolge l'attività di acquisto di crediti, vantati nei confronti di terzi, da soggetti del gruppo di appartenenza che non siano intermediari finanziari oppure di crediti vantati da terzi nei confronti di soggetti del gruppo di appartenenza, ferme restando le riserve di attività previste ai sensi del citato testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.”
Per quanto qui interessa, la legge citata, all'art. 5, comma II, prevede che “è fatta salva per il cessionario la facoltà di rendere la cessione opponibile ai terzi nei modi previsti dal codice”.
La norma citata specifica che, per le cessioni di credito prive dei requisiti appena
8 riportati, continuano ad applicarsi le norme del codice civile, vi è pertanto un rimando all'art. 1264 c.c. il quale prevede che l'efficacia della cessione avvenga anche solo con la notifica della stessa al debitore ceduto.
Con riguardo ai contratti pubblici, l'art. 117 del D.lgs. n. 163/2006 (successivamente abrogato dal D.lgs. n. 50/2016) ossia il Codice dei contratti pubblici, il quale prevedeva, “per i crediti verso le stazioni appaltanti derivanti da contratti di servizi, forniture e lavori di cui al presente codice, ivi compresi i concorsi di progettazione e gli incarichi di progettazione” l'applicazione delle disposizioni di cui alla L. n. 52/1991 con la precisazione che “ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e debbono essere notificate alle amministrazioni debitrici” e che “le cessioni di credito da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quindi giorni dalla notifica della cessione”.
Successivamente l'art. 106 comma 13 del D.Lgs 50/2016 ha disposto “Si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991 n. 52. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti debbono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concordo di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.” .
Infine, per completezza va dato atto che attualmente l'art. 120, comma 12, del D.Lgs
36/2023 prevede “ Si applicano per le cessioni dei crediti le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991 n. 52. L'allegato 11.14 disciplina le condizioni per
9 l'opponibilità alle stazioni appaltanti”. L'art. 6 del menzionato allegato 11.14 prevede
“Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concordo di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione” (cfr. Corte Appello L' Aquila sentenza n. 528/2023).
Pertanto, ove si applicasse la normativa prevista dagli artt. 69 e 70 del R.D. n.
2440/1923 e dell'art. 9, allegato E, della legge 20 marzo 1865, n. 2248, per l'efficacia della cessione nei confronti del debitore ceduto occorrerebbe la notifica della cessione alla PA e l'adesione alla cessione da parte di quest'ultimo.
Diversamente, ove si applicasse la disciplina prevista dalla L. n. 52/1991, la cessione, per essere efficace, abbisognerebbe della mera notifica al debitore ceduto.
In base alla normativa prevista dal Codice dei contratti pubblici, inoltre, per l'efficacia della cessione occorrerebbe la notifica al debitore ceduto e il mancato rifiuto da parte di quest'ultimo entro quarantacinque giorni dalla notifica stessa.
Sul punto la Corte di Cassazione ha avuto occasione di chiarire che la specialità della disciplina della cessione dei crediti verso la P.A. (artt. 69 e 70 l. 18 novembre 1923, n.
2440) esclude che la stessa possa considerarsi implicitamente abrogata dalla legge 21 febbraio 1991, n. 52 che ha disciplinato la cessione dei crediti d'impresa in generale, e perciò indipendentemente dalla natura del soggetto debitore;
tale conclusione è confermata, del resto, dall'art. 26, comma 5. della legge 11 febbraio 1994, n. 109, che ha esteso espressamente le disposizioni della legge n. 52\1991 ai crediti verso le pubbliche amministrazioni derivanti da contratti di appalto di lavori pubblici, di concessione di lavori pubblici e da contratti di progettazione nell'ambito della realizzazione di lavori pubblici;
da tale disposizione emerge non solo che la legge n.
52\1991 era precedentemente inapplicabile ai crediti verso le pubbliche
10 amministrazioni, ma anche che l'estensione prevista dal citato art. 26 non riguarda neppure tutti i crediti verso la pubblica amministrazione e, in particolare, non riguarda i crediti derivanti da contratti di fornitura (così Cass. 14/03/2024 n. 6934; Cass.
23/12/2024 n. 34173). Pertanto non sono applicabili alla cessione dei crediti oggetto del presente giudizio il successivo art. 117 del D.lgs n.163/2006 (abrogato) e il successivo art. 106 del del D.lgs. n. 50/2016 (a sua volta abrogato dal D.lgs. n.36/2023).
Dunque in materia di cessione dei crediti devono applicarsi gli artt. 69 e 70 del R.D.
18 novembre 1923, n. 2440 che prevalgono sulla normativa generale relativa alla cessione dei crediti d'impresa e richiedono la notifica della cessione e l'accettazione espressa dell'ente pubblico debitore per la validità della cessione. Questo principio si applica anche ai crediti vantati nei confronti di enti comunali (cfr. Cass. civ. n.
34173/2024).
Nello specifico, con riferimento alla disciplina della cessione dei crediti verso la P.A.
(da intendersi nel suo complesso), se da un canto l'art. 69 del R.D. n. 2240/1923 stabilisce che le cessioni di somme dovute dallo Stato “debbono essere notificate all'amministrazione centrale , ovvero all'ente, ufficio o funzionario cui spetta ordinare il pagamento” e non postula la necessità che l'amministrazione aderisca alla cessione con adempimenti formali, essendo sufficiente che le sia data notizia della cessione stessa in forma idonea a consentirla di disporre le opportune variazioni degli ordini di pagamento;
dall'altro canto l'adesione dell'amministrazione debitrice è invece richiesta dal successivo art. 70 il cui comma 3 prescrive che “ per le somme dovute dallo Stato per somministrazioni... devono essere osservate le disposizioni della L. 20 marzo 1865
n. 2248, art. 9, all. E”, il quale stabilisce che “sul prezzo dei contratti in corso non potrà ...convenirsi cessione, se non vi aderisca l'amministrazione interessata”.
La stessa giurisprudenza di legittimità ha precisato che il legislatore, nel disciplinare la cessione dei crediti verso la P.A. con il divieto di cessione senza l' adesione della P.A. ai rapporti di durata come l'appalto e la somministrazione, ha derogato al principio generale della cedibilità dei crediti senza il consenso del debitore (art. 1260 cod.civ).
Ciò in quanto ha ravvisato l' esigenza di garantire con questo mezzo la regolare
11 esecuzione del contratto evitando che durante la medesima possano venir meno le risorse finanziarie al soggetto obbligato e possa risultare compromessa la regolare prosecuzione del rapporto (cfr. Cass. Civ. 11/01/2006 n. 268).
Il divieto di cui alla L. 20 marzo 1865 n. 2248, art. 9, all. E, richiamato dal R.D. n.
2240 del 1923 art. 70 resta valido finché la fornitura non sia stata completamente eseguita, per cui nel caso in cui il contratto di durata abbia esaurito i suoi effetti, nel senso che la prestazione del contraente privato sia stata correttamente ed integralmente esaurita, trovano applicazione l'art. 1260 c.c. della generale cedibilità dei crediti indipendentemente dal consenso del debitore e la regola generale di cui agli art. 69 r.d. cit. e 1264 cod.civ., secondo cui l'efficacia della cessione nei confronti del debitore ceduto postula esclusivamente la notificazione a quest'ultimo.
In altri termini dalle disposizioni richiamate consegue che, in ipotesi di cessione di credito, risulta essere necessaria, quale condizione di efficacia della stessa in primis la notificazione alla PA e in secundis l'esplicita accettazione della cessione da parte dell'
Amministrazione interessata.
Dunque, nel caso in esame siamo nell'ambito di applicazione della norma citata sia sotto il profilo soggettivo (la norma è applicabile in favore del sia sotto il CP_1
profilo oggettivo (la norma si applica agli appalti ed anche a forniture e somministrazioni) (ex multis: Cass. civ. Sez. III, Sent., 27-08-2014, n. 18339) con il limite previsto dalla normativa richiamata dell'applicazione al solo contratto in corso di esecuzione per cui non è richiesta l'adesione del debitore ceduto una volta cessato il rapporto.
Ebbene, ai fini dell'opponibilità della cessione alla all'Ente comunale , le risultanze istruttorie hanno dimostrato sia la non necessità dell' accettazione della cessione del credito da parte del sul rilievo che le prestazioni Controparte_1
oggetto di fatturazione erano state già state interamente eseguite e fruite dal CP_1
convenuto al tempo della relativa fatturazione e della successiva cessione del credito, come dedotto dallo stesso quanto l'avvenuta notificazione dei contratti di CP_1
cessione all' Ente comunale.
12 Ciò posto deve ritenersi pienamente valida ed efficace tra le parti la cessione dei crediti vantati nei confronti del da HE OM S.p.a. e da Telecom Controparte_1
S.p.a. in favore di Parte_1
In materia di inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte del suo diritto e limitarsi ad allegare la circostanza dell'inadempimento di controparte, mentre grava sul convenuto debitore l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr.
Cass. civ. Sez. Un. n. 13533/2001).
Per quanto riguarda l'esistenza dei crediti vantati nei confronti di HE OM S.p.a. e di Telecom S.p.a. l' attrice ha prodotto a tal fine i rispettivi contratti di cessione dei crediti in proprio favore redatti in forma di scrittura privata autenticata da Notaio e notificati al Comune di contenenti l'indicazione precisa e specifica delle CP_1
fatture cedute, e un allegato (All. 1) descrittivo delle fatture emesse da HE OM
S.p.a. e da Telecom Italia S.p.a. con l'indicazione del nominativo della società che Parte aveva emesso la fattura, successivamente ceduta a (colonna “Cod. Identificativo
Cedente”), il numero, la data di emissione, la data di scadenza, l' importo originario, e l' importo residuo.
Può , pertanto , affermarsi che l'attrice ha dimostrato la fonte del proprio diritto a chiedere l'adempimento all' Ente Comunale dei crediti ceduti da HE OM S.p.a. e da Telecom S.p.a.
L' Ente Comunale , dall'altro canto, ha sollevato specifiche contestazioni in ordine alla debenza e all'entità delle somme oggetto del presente giudizio richieste dalla
[...]
Parte_1
Con riferimento al credito della cedente HE OM S.p.a. di cui alle n. 31 fatture per complessivi € 7.110,88 di cui all' All. 1 di parte attrice l' Ente comunale ha eccepito :
- che il contratto di cessione del credito di data 29/02/2022 notificato in data
09/04/2022 ha ad oggetto una serie di fatture estranee a quelle riportate nel citato All.1, 13 ad eccezione delle ultime due, la n. 2202042036 di € 1.158,58 e la n. 2202042037 di €
381,87 entrambe datate 23.2.22 e comunque saldate direttamente all'attrice
[...]
- che il contratto di cessione del credito di data 29/06/2022 notificato in Parte_1
data 06/07/2022 ha ad oggetto le restanti n. 29 fatture di cui al citato All. 1 tutte legittimamente pagate dal alla HE OM S.p.a. con Controparte_2
ordinativi di pagamento del 30.06.22 ben prima dell'avvenuta notifica della cessione di credito.
Ebbene, dalla comparazione dei due atti di cessione del credito e del citato All. 1 con i mandati di pagamento delle n. 31 fatture depositati in atti dal convenuto si evince l'avvenuta estinzione della pretesa creditoria di € 7.110,88 per sorte capitale.
Con riferimento al credito della cedente Telecom S.p.a. di cui alle n. 7 fatture per complessivi € 1036,67 di cui all' All. 1 di parte attrice l' Ente comunale ha eccepito: -
l'avvenuto pagamento delle fatture;
-che il contratto di cessione del credito di data
17/12/2021 notificato in data 29/12/2021 ha ad oggetto una serie di fatture estranee a quelle riportate nel citato All.1, ad eccezione delle ultime due fatture la n. 8P00135705 del 9.9.21 di € 140,87 e la n. 8P00167662 del 11.11.21 di € 125,80 ; -che il contratto di cessione del credito di data 26/07/2022 notificato in data 08/08/2022 non contiene nessun elenco di fatture ma rimanda a crediti futuri in violazione dell'art. 70 R.D.
2440/1923 che dispone come gli atti di cessione del credito inerenti le P.A. devono indicare il titolo e l'oggetto del credito.
Ebbene, contrariamente a quanto asserito da controparte, si osserva che nel contratto di cessione del credito di data 17/12/2021 notificato in data 29/12/2021 si specifica che, oltre ai crediti indicati nelle prefate fatture n. 8P00135705 del 9.9.21 di € 140,87
e n. 8P00167662 del 11.11.21 di € 125,80, la cessione avrà ad oggetto anche i crediti che “sorgeranno per l'esecuzione di contratti/ordini/ già perfezionati” di cui fanno parte i crediti portati dalle restanti n. 5 fatture Telecom S.p.a. elencate nel citato All. 1, emesse nell'arco temporale 24/12/2021- 24/06/2022, in date successive alla cessione del credito, con conseguente legittimazione attiva della I mandati Parte_1
14 di pagamento delle n. 7 fatture emessi in favore della cedente Telecom S.p.a., dopo l'avvenuta notificazione dell'avvenuta cessione del credito, e per n. 6 delle 7 fatture emessi in data anteriore alla notifica dell'atto di citazione, depositati in atti dal convenuto, comprovano l'avvenuta estinzione della pretesa creditoria di € 1036,67 per sorte capitale.
Ciò posto, essendo risultata provata l'estinzione della sorte capitale, la pretesa creditoria azionata dalla non può che essere limitata ai crediti di Parte_1
interessi maturati su fatture il cui importo capitale è stato pagato in ritardo ossia al credito ceduto HE OM S.p.a. per complessivi € 7.110,88 ed al credito ceduto
Telecom S.p.a. per complessivi € 1036,67.
Riguardo alla tematica relativa all' applicazione e alla decorrenza degli interessi moratori di cui al suddetto D.Lgs. n. 231 del 2002 sugli importi portati dalle fatture pagati tardivamente, non è in discussione l'applicabilità o meno degli interessi moratori di origine comunitaria nei rapporti contrattuali in cui una parte è una pubblica amministrazione, ossia non si mette in dubbio l'idoneità in generale della pubblica amministrazione a stipulare una "transazione commerciale", species negoziale introdotta nel sistema normativo interno dal D.Lgs. n. 231 del 2002.
Difatti, come noto, ai sensi dell'art. 4 D.Lgs. n. 231 del 2002, applicabile anche alle transazioni commerciali concluse con pubbliche amministrazioni visto il disposto di cui all'art. 2, gli interessi decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento come pattuito e risultante dalla fattura sino al saldo.
Con il D.Lgs. n. 231 del 2002, il legislatore, mirando - in attuazione della direttiva
2000/35/CE - ad eliminare gli eccessivi ritardi nell'adempimento delle obbligazioni pecuniarie nelle transazioni commerciali, ha previsto la decorrenza automatica degli interessi di mora, senza necessità di costituzione in mora del debitore, interessi di mora dovuti con decorrenza dal giorno successivo alla scadenza prevista per il pagamento.
Ne discende che nessuna domanda, nè tanto meno alcuna specificazione della natura degli interessi richiesti, è necessaria affinchè questi siano riconosciuti, sorgendo il 15 relativo debito, ex lege, dallo stesso fatto originatore del credito cui essi accedono e alla scadenza dei termini previsti per il suo pagamento. In punto di maturazione degli interessi di mora, dunque, la Corte di legittimità ha precisato che “Nel caso di ritardo nell'adempimento di obbligazioni pecuniarie nell'ambito di transazioni commerciali, il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori ai sensi degli artt. 4 e 5 del d.lgs. n. 231 del 2002 con decorrenza automatica dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, senza che vi sia bisogno di alcuna formale costituzione in mora e senza che nella domanda giudiziale il creditore debba specificare la natura e la misura degli interessi richiesti” (Cass. n. 14911/2019).
Ne consegue la legittimità della richiesta attorea avente ad oggetto il pagamento di detti interessi calcolati sull'importo di ciascuna fattura al saggio indicato dall'art. 5 del richiamato decreto con decorrenza, appunto, dal giorno successivo a quello della scadenza di pagamento. Il quantum di detti interessi moratori conteggiato dall'attrice alla data del 02.09.2022 nella misura di € 182,06 non è stato oggetto di specifica contestazione da parte del convenuto.
Deve poi essere riconosciuto all' attrice il pagamento degli interessi anatocistici, come da specifica domanda , da corrispondersi sugli interessi di mora scaduti da oltre sei mesi alla data di notifica dell' atto di citazione con decorrenza dalla data della domanda giudiziale. Detti interessi, poi, in difetto di convenzione tra le parti circa la loro misura, andranno calcolati al saggio legale indicato dal comma IV dell'art. 1284 c.c. – comma aggiunto dall'art. 17 comma 1 del D.L. 12/09/2014 n. 132 convertito con modificazioni nella legge 10/11/2014 n. 162 - ovvero in misura pari a quella prevista dal decreto n.
231/2002 per gli interessi moratori nel caso di ritardo nelle transazioni commerciali.
Non vi è dubbio, infatti, che tale saggio di interessi sia applicabile in tutte le ipotesi di mancato pagamento di obbligazioni di natura contrattuale quale è sicuramente quella che in questa sede occupa (Cass. n. 28409/2018).
Gli interessi anatocistici dovranno essere calcolati soltanto sugli interessi di mora scaduti da oltre sei mesi alla data di notifica dell'atto di citazione avvenuta in data
05/09/2022 ossia soltanto sugli interessi di mora maturati per le fatture Telecom S.p.a.
16 nn. 68C20002519 scaduta il 31/12/2021; Y8P00135705 scaduta il 11/10/2021;
Y8P00167662 scaduta il 13/12/2021; 68C20002526 scaduta il 31/12/2021;
Y8P0008626 scaduta il 14/02/2022.
Infine, ai sensi dell'art. 6, comma 2, D. Lgs. n. 231/02, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera f), D. Lgs. n. 192/12, in attuazione della Direttiva 2011/7/UE così come interpretata dalla OMissione Europea, l'attrice ha diritto a vedersi riconosciuto, a titolo di risarcimento del danno, un importo forfettario di € 40,00 per ciascuna delle fatture ad oggi non pagate ossia n. 7 fatture Telecom S.p.a per ciascuna delle n. 31 fatture HE OM s.p.a pagate in ritardo per un importo complessivo di €
1.520,00 (€ 40,00 x 38) e non di € 2.240,00 come richiesto dall'attrice. Difatti, va riconosciuto in favore dell'attrice il risarcimento del danno relativo ai costi di recupero del credito in misura forfettaria previsto dal citato Decreto Legislativo 231/2002 nella misura di euro 40,00, anche con riferimento a ciascun debito non correttamente adempiuto e, quindi, a ciascuna fattura per la quale viene accertato un credito. Il tenore letterale della disposizione, infatti, ricollega tale posta risarcitoria al debito non tempestivamente pagato e, quindi, necessariamente alla singola scadenza di pagamento
(ossia la fattura).
La domanda dell'attrice, come da conclusioni precisate all'udienza all'uopo fissata - dovendosi ritenere rinunciata, in via principale, la domanda alla condanna del CP_1
al pagamento della sorte capitale perché non riproposta, deve trovare accoglimento con condanna del convenuto al pagamento delle seguenti somme: € 182,06 per CP_1
interessi moratori come conteggiati alla data del 02/09/2022, oltre gli ulteriori interessi di mora maturati sino alla data dell'effettivo pagamento, nonché al pagamento degli interessi anatocistici maturati sugli interessi di mora scaduti da oltre sei mesi dalla data di notifica dell'atto di citazione ex artt. 2 e 5 del D.Lgs n.231/02, come sopra specificato, dovuti al saldo;
€ 1.520,00 per n. 38 fatture pagate in ritardo.
Ogni altra questione resta nel merito assorbita.
L'esito del giudizio giustifica l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
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PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulle conclusioni e tra le parti indicate in epigrafe, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
- in accoglimento della domanda svolta da condanna il Parte_1 [...]
al pagamento in favore dell'attrice di: € 182,06 per interessi Controparte_3
moratori alla data del 02/09/2022 oltre gli ulteriori interessi di mora maturati sino alla data dell'effettivo pagamento, nonché al pagamento degli interessi anatocistici maturati sugli interessi di mora scaduti da oltre sei mesi dalla data di notifica dell'atto di citazione ex artt. 2 e 5 del D.Lgs n.231/02 dovuti al saldo;
€ 1.520,00 per n. 38 fatture pagate in ritardo;
- spese di giudizio integralmente compensate tra le parti.
L' Aquila il 10/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa Anna Maria Mancini
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