Articolo 883 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 859Articolo 878
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9 ottobre 2010
Art. 883. Servizio permanente a disposizione 1. La posizione di "a disposizione" e' quella del tenente colonnello e del colonnello e gradi corrispondenti idoneo al servizio incondizionato che continua a essere provvisto di rapporto di impiego. 2. L'ufficiale in servizio permanente a disposizione puo' essere impiegato negli incarichi previsti per gli ufficiali in servizio permanente effettivo, se occorre sopperire a deficienze organiche di ufficiali pari grado di tale posizione di stato.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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