Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 31/03/2025, n. 176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 176 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4658/2024 SEPARAZIONE PERSONALE
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di conSIlio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice Rel. Est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. 4658/2024 promossa con ricorso depositato il 08/11/2024 da:
1) Parte_1
nata a [...], il [...], cittadina italiana, C.F.: , C.F._1
residente in [...], con l'avv. Elena Puddu, ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato con delibera del ConSIlio dell'Ordine degli avvocati di Varese del 09.09.24;
e
2) Parte_2
nato a [...], il [...], cittadino italiano, C.F. , C.F._2
residente in [...]L, con l'Avv. Stefania Piccolo;
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in UN ON (VA), in data 26 luglio 1998 (anno 1998, atto n. 25, parte II, serie A); con i seguenti figli: Persona_1
nato a [...] [...], maggiorenne autosufficiente, nata a [...] il Persona_2
pagina 1 di 6
maggiorenne non autosufficiente, e nata a [...] il [...], minorenne. Persona_4
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 08/11/2024 richiedevano pronuncia di separazione personale.
Richiesti con decreto 10/11/2024 integrazioni e chiarimenti dal giudice relatore, con ordinanza collegiale 05/02/2025 sono state nuovamente formulate le richieste precedenti.
Le parti, pertanto, formulavano e confermavano le seguenti condizioni di separazione personale, per come precisate a seguito delle osservaizoni del Tribunale:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) la FI sarà affidata ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la Per_4 madre. Entrambi i genitori, provvederanno all'educazione e all'istruzione della minore, attuando congiuntamente ogni decisione nel preminente suo interesse;
3) il padre avrà diritto di vedere e tenere con sé la FI a week-end alternati con la moglie, dal venerdì sera al lunedì mattina e tutti i mercoledì per la cena.
4) per le festività natalizie i genitori, ad anni alterni, trascorreranno la FI i periodi Per_4
dal 24.12 al 30.12 e dal 31.12 al 06.01, fatto salvo l'anno in corso in cui quest'ultima trascorrerà la Vigilia e il periodo dal 27.12 al 02.01 con il padre mentre il giorno di Natale e di Santo Stefano verrà trascorso con la madre. Allo stesso modo i genitori si alterneranno di anno in anno nel giorno di Pasqua e Pasquetta con precedenza alla moglie per il giorno di
Pasqua 2025.
5) Durante le vacanze estive i genitori trascorreranno con 15 giorni consecutivi o non Per_4
consecutivi con impegno del marito a concordare con la moglie, entro la fine del mese di maggio, periodo e luogo di villeggiatura ove intende recarsi con la stessa;
6) il SI. verserà, alla SI.ra entro il giorno 7 di ogni mese a titolo di Parte_2 T_
concorso al mantenimento del figlio maggiorenne, ma non ancora economicamente Per_3
autosufficiente, la somma mensile di € 400,00.- oltre al 50% delle spese straordinarie nella misura del 50%, come da protocollo del Tribunale di Varese. Tale obbligo permarrà, fino ad assunzione dello stesso a tempo indeterminato, con autorizzazione espressa della moglie a consentire al marito di interrompere, di diritto e dal mese successivo alla sottoscrizione del nuovo contratto di lavoro del figlio, il versamento del mantenimento e delle spese in favore dello stesso.
pagina 2 di 6 Per tutte le mensilità, in cui il ragazzo, se pur con contratto a tempo determinato, percepirà uno stipendio pari a €.1.200,00 e/o superiore, le parti concordano a che nulla sarà dovuto da parte del padre a titolo di mantenimento di e che tale contributo dovrà essere Per_3 ripreso, qualora il ragazzo non percepisca l'importo sopra citato e/o perda il posto di lavoro.
7) Quanto alla FI , il padre, entro il giorno 7 di ogni mese, verserà alla moglie, a Per_4 titolo di suo mantenimento, l'importo mensile di €.400,00 fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica, oltre rivalutazione Istat come per legge;
- In punto di spese straordinarie si dà atto che il padre si impegna a farsi carico del 100% delle spese dentistiche di attualmente in corso, mentre per tutte le altre, i genitori vi Per_4
contribuiranno nella misura del 50% come da guida/protocollo Tribunale di Varese e precisamente:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico, se prescritte da specialista;
f) farmaci non da banco prescritti dal medico curante, pediatra di base, o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
cure mediche urgenti / non dilazionabili;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche, osteopatia e halo terapia c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci fitoterapici o omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche ed universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno, comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto per la scuola;
g) gite e uscite didattiche scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico extra-urbano (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedo il preventivo accordo: a) tasse e rette scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pagina 3 di 6 pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola dopo-scuola, se già esistenti nell'organizzazione familiare;
b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali) scorporando la quota dovuta per il pasto, avente carattere ordinario;
c) un corso sportivo all'anno per attività non agonistica.
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive extra (oltre quella di cui al punto "c" sopra indicato) e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese di iscrizione a gare e tornei), sport elitari tipo golf ed equitazione;
d) spese di attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout; e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza genitori;
g) spese di conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese di organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli;
- Con riguardo alle spese straordinarie da concordarsi preventivamente, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare, un motivato dissenso per iscritto entro un tempo massimo di 10 gg;
in difetto, il silenzio sarà inteso come assenso. In ogni caso, il rimborso e/o conguaglio delle spese (reciprocamente) sostenute, dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef, sarà operata da ciascun genitore in proporzione alla propria quota di riparto delle spese medesime.
La deduzione per i figli a carico sarà effettuata salvo diverso accordo al 50% tra i genitori.
Eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente Pubblico o
Privato per le spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie;
8) il SI. verserà alla SI.ra , a titolo di suo mantenimento e fino a Parte_2 Parte_1 che la stessa non troverà un'occupazione stabile, l'importo mensile di €. 300,00, oltre rivalutazione Istat come per legge;
9) la SInora si impegna a comunicare tempestivamente al marito il reperimento di T_ un'attività lavorativa autorizzandolo sin d'ora ad interrompere, dal mese immediatamente successivo, ogni versamento a detto titolo. In ogni caso, la somma di mantenimento in favore della moglie, verrà versata per un periodo massimo di 14 mesi a decorrere dall'ottobre 2024
pagina 4 di 6 e fino al novembre 2025 compreso, a prescindere da quella che sarà, ora di allora, la condizione lavorativa della stessa.
10) l'assegno unico dei figli sarà percepito per intero dalla SI.ra ; Parte_1
11) i coniugi dichiarano che non vi sono procedimenti pendenti o conclusi, aventi ad oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande o domande ad esse connesse;
12) i coniugi si danno reciproco assenso al rinnovo/rilascio dei documenti validi per l'espatrio per la FI minore;
Per_4
13) le parti si dichiarano entrambe soddisfatte delle predette condizioni, che accettano, dandosi reciprocamente atto di avere altresì, regolato ogni loro rapporto patrimoniale, compreso l'impegno della SInora ad accollarsi integralmente tutte le spese (canoni T_
arretrati e spese legali) relative al procedimento di sfratto n. 625/2024, pendente avanti il
Tribunale di Varese come da scrittura privata SIlata tra i coniugi in data 07.03.25;
14) i coniugi danno atto di non possedere beni immobili.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano infine depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico
Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c. (Visto pervenuto in data 26/11/2024).
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma
3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale di T_
, nata a [...], il [...], e , nato a [...], il
[...] Parte_2
09.03.1975, in relazione al matrimonio concordatario contratto dai coniugi in UN
ON (VA) in data 26/06/1998, con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del pagina 5 di 6 Comune di UN ON (VA) (anno 1998, atto n. 25, parte II, serie A) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
2) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
3) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di ConSIlio del 27 marzo 2025.
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Elisabetta Donelli Dott.ssa Elena Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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