Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 23/05/2025, n. 619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 619 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
Sentenza nr. ___________/___________
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.R.G. 461 / 2025
Il Giudice dott.ssa Maria Fenucci;
Richiamato il disposto dell'art. 127 c.p.c., comma 3 c.p.c., come introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, secondo cui “Il giudice può disporre, nei casi e secondo le disposizioni di cui agli articoli 127- bis e 127-ter, che l'udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza o sia sostituita dal deposito di note scritte”;
Letto l'art. 127-ter c.p.c. che consente lo svolgimento dell'udienza civile, anche se precedentemente fissata, mediante il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice;
Rilevato che la summenzionata norma stabilisce che il provvedimento necessario verrà adottato dal giudice entro trenta giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note;
Preso atto che tali disposizioni sono applicabili ai processi in corso alla data dell'1 gennaio 2023 ai sensi dell'art. 1, comma 380, L. n. 197/2022;
Visto il decreto con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
Lette le note scritte tempestivamente depositate, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 461 / 2025 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
(C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Anna Maria Nobile, con la quale è elettivamente domiciliato in
Bovalino Marina (RC), Via Privata Schirripa n. 5
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1
dagli Avv.ti Angela Maria Laganà e DA NA, con i quali è elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, Via D. Romeo n. 15,
Resistente
OGGETTO: ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c.
Conclusioni: per le parti, come in atti e nelle note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 05/02/2025, il ricorrente, come in epigrafe rappresentato e difeso, ha esposto:
- che, in data 17/07/2023, ha presentato all' domanda finalizzata CP_1
ad ottenere il riconoscimento della condizione di invalido civile;
- che la Commissione medica dell'Istituto lo ha riconosciuto:
“INVALIDO con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 34% al
73% - percentuale 46%, con decorrenza dal 17.7.2023”;
- che ha proposto ricorso ex art. 445 bis c.p.c. dinanzi a questo
Tribunale, all'esito del quale il C.T.U. lo ha riconosciuto: “Invalido al 53% 3
con data di decorrenza dalla domanda amministrativa 17.07.2023. Non raggiunge il minimo invalidante per accedere all'assegno mensile di assistenza”;
- che le conclusioni alle quali è pervenuto il consulente non sono condivisibili in quanto errate, lacunose e viziate da contraddizioni diagnostico valutative;
- che è affetto dalle seguenti patologie: “cardiopatia ipertensiva classe
NYHA I-II; ipoacusia neurosensoriale, timpanoplastica e protesi acustica bilaterale;
sindrome depressiva endogena lieve;
insufficienza respiratoria con uso osa;
coxalgia e gonalgia bilaterale con deficit statico dinamico”;
- che il C.T.U. ha omesso di valutare le patologie “cardiopatia ipertensiva classe NYHA I-II”; “sindrome depressiva endogena lieve”;
“coxalgia e gonalgia bilaterale con deficit statico dinamico”;
- che il consulente ha erroneamente attribuito i codici tabellari di cui al
DM del 5.2.1992, ossia: codice 6003 (asma allergico) anziché codice 6407
(bronchite asmatica cronica); codice 7008 (spondilolistesi coxalgia e gonalgia bilaterale con deficit statico dinamico) anziché codice 7010 (anchilosi della rachide lombosacrale);
- che, in particolare, con riferimento alla patologia “ipoacusia neurosensoriale bilaterale” il C.T.U. ha attribuito il codice 4005, che prevede una percentuale di invalidità fissa nella misura del 5% per perdite uditive mono e bilaterali pari o inferiori a 275 db;
- che il ricorrente presenta una perdita uditiva superiore a quella citata, con conseguente percentuale di invalidità ricompresa tra 0 e 59;
- che, con riferimento alla patologia “sindrome depressiva endogena lieve”, il consulente avrebbe dovuto applicare il codice 2208;
- che, con riferimento alla patologia “cardiopatia ipertensiva classe
NYHA I-II”, il C.T.U. avrebbe dovuto applicare il codice 6441 in quanto corrispondente alle miocardiopatie o valvulopatie con insufficienza cardiaca 4
lieve (I-II classe NYHA);
- che ha conferito incarico ad un Consulente Tecnico di Parte che, con perizia medico-legale del 31/01/2025, ha riconosciuto un grado di invalidità nella misura dell'83%;
- che è in possesso dei requisiti legittimanti il riconoscimento dei benefici richiesti.
Alla luce di quanto esposto, ha formulato le seguenti conclusioni:
"Voglia la S.V. Ill.ma: 1) Nominare nuovo CTU al fine di effettuare la verifica delle condizioni di salute del ricorrente e, più in particolare, per la verifica preventiva dell'esistenza o meno in capo allo stesso delle condizioni sanitarie legittimanti, ai sensi e per gli effetti di legge, la pretesa dell'istante alla corresponsione dei ratei relativi all'assegno mensile di assistenza e/o la pensione di inabilità civile ai sensi della Legge n. 118/1971, con decorrenza dalla data della domanda (17.7.2023) nonché per la verifica della data di insorgenza dell'accertando stato invalidante;
2) Per l'effetto, accertare e dichiarare, con efficacia di giudicato, che il signor versa Parte_1
nelle condizioni sanitarie per la concessione del diritto a percepire l'assegno mensile di assistenza e/o la pensione di inabilità civile ai sensi della Legge n.
118/1971, con decorrenza dalla data della domanda (17.7.2023) ovvero da quella diversa data che sarà ritenuta di giustizia in corso di causa. 3)
Condannare la parte resistente al pagamento delle spese e competenze di causa oltre accessori, con distrazione a favore del procuratore costituito che dichiara di aver anticipato le prime e di non aver riscosso le seconde.”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituito l CP_1
eccependo l'inammissibilità del ricorso e concludendo per il rigetto dello stesso.
Con provvedimento del 28/04/2025, è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Preso atto che nessuna delle parti costituite si è opposta, ai sensi 5
dell'art. 127 ter 2 comma, alla sostituzione dell'udienza con il deposito di note, lette le note scritte tempestivamente depositate, il giudice ha deciso, entro i termini di cui all'art. 127 ter, comma 3.
***
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Oggetto del presente giudizio è l'accertamento del requisito sanitario legittimante il conseguimento della pensione di inabilità, di cui all'art. 12 della legge n. 118/1971 o dell'assegno di invalidità civile, di cui all'art. 13 della medesima legge.
Infatti, la legge n. 118/71 prevede, in favore dei mutilati ed invalidi che si trovino in condizioni economiche particolarmente disagiate, l'erogazione di una pensione, ove l'inabilità lavorativa sia totale (art. 12), o di un assegno mensile, laddove la riduzione della capacità lavorativa sia pari al 74% (art. 13 come modificato dall'art. 9 D. Leg. 509/88, entrato in vigore dal marzo 1992).
La fattispecie costitutiva di tale diritto consta di un requisito di carattere medico-legale, concernente l'inabilità lavorativa e di un requisito relativo alle condizioni economiche.
Oggetto di contestazione è la sussistenza del requisito sanitario, non riconosciuto dalla Commissione Medica né nel corso del giudizio per CP_1
accertamento tecnico preventivo.
Invero, in applicazione dei principi generali in materia di onere della prova, incombe sul ricorrente, che pretende l'accertamento del requisito sanitario necessario per il conseguimento della prestazione, quanto meno un onere di allegazione del quadro patologico invocato, non potendosi limitare la contestazione delle conclusioni del C.T.U. a censure generiche.
Nel ricorso introduttivo al presente giudizio, non si rinviene alcuna concreta censura, limitandosi parte ricorrente a lamentare che le patologie da cui il sig. è affetto non sono state adeguatamente valutate dal C.T.U. Parte_1
secondo i codici tabellari previsti, mentre le considerazioni medico-legali formulate dal Consulente di Parte evidenziano un quadro patologico 6
significativo, tale da legittimare il riconoscimento dei benefici richiesti.
Inoltre, parte ricorrente contesta l'omessa valutazione delle patologie cardiopatia ipertensiva classe NYHA I-II; sindrome depressiva endogena lieve e coxalgia e gonalgia bilaterale con deficit statico dinamico.
Tuttavia, le patologie cardiopatia ipertensiva classe NYHA I-II e sindrome depressiva endogena lieve non risultano adeguatamente allegate, essendo presente in atti soltanto un referto di una visita cardiologica dal quale si evince una situazione con ECG nella norma e nel quale non viene prescritta alcuna terapia ma al contrario si attesta che il paziente non assume farmaci.
Invece, non risulta adeguatamente allegata la patologia “depressione endogena lieve”.
Inoltre, dall'esame psichico eseguito nel corso dell'esame obiettivo è emerso che il periziato è “presente orientamento temporo-spaziale, nella propria e nell'altrui persona. Curata nell'abbigliamento e nell' igiene personale. Non turbe della percezione ed elaborazione dei degli stimoli preposti .Assenza di deficit dell'attenzione spontanea .Il pz. collabora nella raccolta anamnestica e risponde in modo coerente alle domande che gli vengono poste. Assenza di scemamento delle capacità volitive .È presente la capacità di contatto e di mantenimento di un adeguato rapporto relazionale .Il soggetto appare ansioso”.
Nondimeno, il CTU ha tenuto conto della gonalgia in meniscopatico, valutata nella diagnosi conclusiva dell'elaborato peritale.
Né può, a tal fine, assumere rilievo dirimente la consulenza di parte versata in atti.
Quanto al valore probatorio della consulenza di parte, la giurisprudenza costantemente ha affermato che la perizia di parte non è fonte di prova, non solo perché si è formata fuori dal giudizio, ma anche perché la sua pre costituzione non trova una disciplina nell'ordinamento.
Pertanto, essa rientra, anche se giurata, tra le attività difensive della parte, 7
di carattere tecnico in particolare ed ha valore di mero indizio, il cui esame e la cui valutazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice, che non è obbligato a tenerne conto (Tribunale Lagonegro, 20/06/2018, n.190; Tribunale
Nola sez. I, 05/06/2018, n.1088; Tribunale Venezia sez. III, 12/01/2016).
In ogni caso, le valutazioni operate dal consulente di parte non fanno emergere lacune nell'operato del CTU, anche alla luce di quanto innanzi argomentato, ma integrano un mero dissenso diagnostico.
Orbene, a fronte delle generiche censure avanzate da parte ricorrente, questo giudicante ritiene che la consulenza tecnica espletata in prime cure sia esauriente e persuasiva, perché coerente con la documentazione clinica acquisita e redatta secondo corrette valutazioni tecniche.
In particolare, emerge dagli atti che il c.t.u. ha espresso il proprio giudizio in base ad un accurato esame obiettivo del ricorrente, previo esame della documentazione medica in atti, evidenziando come il quadro patologico determini uno stato di invalidità pari al 53%.
Nondimeno, le generiche critiche del ricorrente alla c.t.u. non trovano riscontro nella documentazione clinica in atti, né in eventuale documentazione successiva, in grado di allegare un aggravamento rispetto al momento della visita peritale.
Infatti, nessuna documentazione sanitaria successiva alla perizia, prodotta in questo grado di giudizio, è in grado di mutare il quadro esaminato dal primo Consulente, oppure capace di dimostrare l'intervenuto aggravamento delle condizioni - che in ogni caso non è stato neanche dedotto o allegato dalla parte ricorrente - rispetto al momento della visita peritale.
Pertanto, ritiene il giudicante che le conclusioni del C.T.U. siano persuasive e coerenti con la documentazione medica in atti.
Alla luce di quanto argomentato, deve ritenersi le critiche della parte ricorrente siano il frutto di divergenti valutazioni medico-legali, non suffragate da elementi obiettivi, documentali o logici idonei a porre in dubbio le 8
convincenti valutazioni e conclusioni del c.t.u., che questo giudicante condivide.
Invero, le affermazioni contenute nel ricorso proposto ai sensi del VI comma dell'art. 445 bis c.p.c. devono essere considerate mere deduzioni di parte, che, pur essendo sufficienti a giustificare l'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo in vista dell'accesso alla prestazione rivendicata, tuttavia, non sono sufficienti ad integrare quei motivi di contestazione che giustificherebbero, nel giudizio conseguente all'opposizione, il rinnovo delle operazioni peritali.
In particolare, tali affermazioni non danno luogo ad una difformità palese delle conclusioni del C.T.U. rispetto alle nozioni correnti della scienza medica
(di cui la parte avrebbe comunque l'onere di indicare la fonte), né tantomeno equivalgono alla segnalazione dell'omissione di accertamenti imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi.
Pertanto, come ampiamente argomentato, la generica censura e la contrazione dei codici tabellari applicati, in difetto di concrete allegazioni, costituiscono un mero dissenso diagnostico e non si traducono in una critica all'operato del CTU, che imponga una rinnovazione dell'accertamento peritale.
Infatti, in caso contrario, nelle controversie in materia di benefici assistenziali e previdenziali, si svuoterebbe di contenuto l'onere della specificazione dei motivi di opposizione e si renderebbe sempre necessario il rinnovo della consulenza tecnica effettuata nella prima fase, sulla base del mero presupposto della richiesta della parte soccombente.
In definitiva, non essendo emersa, dai motivi di opposizione contenuti nell'atto introduttivo del presente giudizio, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
Pertanto, il ricorso va rigettato. 9
Nulla si dispone sulle spese di lite, essendo stata versata in atti valida dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
Restano, pertanto, a carico dell' le spese della C.T.U. espletata CP_1
nel giudizio di accertamento tecnico preventivo, come liquidate con separato e contestuale decreto in favore del dott. . Persona_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da N.RG. 461 / 2025, Parte_1
disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- Nulla sulle spese di lite, ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.;
- Pone definitivamente a carico dell' le spese della C.T.U. CP_1
effettuata nel corso del giudizio di accertamento tecnico preventivo, come liquidate con separato e contestuale decreto in favore del dott. Per_1
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Locri, 23/05/2025
Il giudice
Dott.ssa Maria Fenucci