Sentenza 19 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 19/03/2026, n. 425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 425 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00425/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00853/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 853 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Pietro Nicolardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Tricase, Responsabile Settore Urbanistica - Lavori Pubblici del Comune di Tricase, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- dell'ordinanza di demolizione n° -OMISSIS-, successivamente comunicata, a firma del Responsabile del Comune di Tricase del Settore Urbanistica – Lavori Pubblici;
- di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 12 marzo 2026 il dott. IO NC e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
- la sig.ra -OMISSIS- ha agito dinanzi a questo Tar per l’annullamento dell’ordinanza n. -OMISSIS-, con cui il Comune di Tricase ha ingiunto la demolizione delle “ opere in assenza del permesso di costruire, accertate in data 18.1.2010 ” sull’area riportata in catasto al foglio -OMISSIS-, con l’avvertimento “ che in difetto l'Ufficio provvederà alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi con addebito delle spese sostenute, che si quantificano presuntivamente in € 40.000 ”;
- l’ingiunzione demolitoria è stata adottata sulla scorta della seguente motivazione: “ Visto l'avvio del procedimento del 04-03-2010 prot. n. -OMISSIS-; Vista l'istanza di permesso di costruire in sanatoria del 09-04-2010 prot. n. -OMISSIS- e relativo parere; Vista la nota della Procura della Repubblica di Lecce Esecuzione Penale Ufficio Demolizioni e Ripristino del Territorio del 10-11-2014 n. -OMISSIS-, in cui si fa riferimento alla sentenza n. -OMISSIS- del Tribunale di Lecce - sezione distaccata di Tricase contenente "ordina la demolizione delle opere abusivamente realizzate"; Dato Atto che l'opera non risulta demolita; Attesa la necessità di disporre la demolizione delle opere abusive accertate, poiché realizzate abusivamente e in contrasto con le norme urbanistiche vigenti; Ritenuto che occorre emettere ordinanza di demolizione delle opere abusive accertate e che l'ordine di demolizione è un atto dovuto in presenza di sentenza del Tribunale, priva di margini di discrezionalità, rientrante nell'esercizio di poteri sanzionatori e di controllo del territorio e repressione degli abusi edilizi previsto dagli articoli 27 e ss. del d.P.R. 380/01 ”;
Rilevato che la ricorrente ha articolato le seguenti censure:
- l’ordinanza impugnata “è atto amministrativo che impone ordini incidenti - direttamente e negativamente - sulla sfera giuridica della ricorrente e pertanto necessitava di essere preceduta dalla comunicazione ex art. 7, con gli elementi contenutistici ex art. 8, della L. 241/1990”;
- la sig.ra -OMISSIS- presentò a suo tempo apposita istanza di sanatoria, di cui si dà atto nell'atto impugnato, il cui procedimento stando a quanto è dato conoscere non è stato mai definito con un provvedimento espresso”, sicché “risultava inibito all'A.C. l'adozione dell'ordinanza di demolizione”;
- “in ragione dell'intervenuta rinnovazione/presentazione della istanza di sanatoria in data 12 luglio 2020 la portata sanzionatoria dell'ordinanza impugnata deve venir meno”;
- “la possibilità di ritenere efficace l'originaria sanzione, in pendenza di procedimento di sanatoria, è evidentemente da escludersi”;
- “non essendo ipotizzabile che l’esecuzione di un provvedimento adottato dal giudice venga affidata alla pubblica amministrazione, salvo che la legge non disponga altrimenti in modo espresso, l’organo promotore dell’esecuzione, secondo la giurisprudenza penale, va identificato nel Pubblico Ministero”;
- violazione dell’affidamento maturato dalla ricorrente nel fatto che “in ragione delle memorie presentate il 17 marzo 2010 la vicenda si fosse composta”;
- “l’A.C. ha esercitato il potere di cui all’art. 31 senza rispettare lo schema tipico descritto dalla legge, in aperto contrasto con il principio di legalità, sub specie del principio di tipicità degli atti amministrativi”;
- “l'A.C. opera riferimento all'art. 27 allorquando la vicenda è retta dall'art. 31 epigrafato e che disegna un procedimento affatto differente”, con la conseguenza che è “illegittima la previsione di una spesa per un'attività non attuale, futura ed incerta”;
- nel caso di specie, è ravvisabile lo “stato di necessità, quale causa di esclusione della responsabilità, in quanto, l’abuso concerneva un manufatto adibito ad unica abitazione della ricorrente e del proprio nucleo familiare”;
Considerato che:
- la circostanza che le opere in questione siano state realizzate dalla ricorrente in mancanza del necessario permesso di costruire è pacifica e non oggetto di contestazione, la qual cosa giustifica l’ingiunzione demolitoria adottata dal Comune, quale atto vincolato, che non necessita di particolare motivazione quanto agli interessi pubblici di riferimento, né deve essere preceduto da apposita comunicazione di avvio del procedimento: “ L'ordine di demolizione è atto vincolato e non richiede una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico, né una comparazione di questo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati, né una motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale alla demolizione; né vi è un affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva che il mero decorso del tempo non sana e l'interessato non può dolersi del fatto che l'Amministrazione non abbia emanato in data antecedente i dovuti atti repressivi ” (Tar Lazio Roma, Sez. II, 15.7.2025, n. 13970); “ L'esercizio del potere repressivo degli abusi edilizi costituisce attività vincolata della pubblica amministrazione, con la conseguenza che, ai fini dell'adozione dell'ordinanza di demolizione, non è necessario l'invio della comunicazione di avvio del procedimento, non potendosi in ogni caso pervenire all'annullamento dell'atto alla stregua dell'articolo 21-octies L. 7 agosto 1990, n. 241 ” (Consiglio di Stato, Sez. VII, 10.12.2025, n. 9714);
- la presentazione della istanza di sanatoria del 2010 non impediva all’Amministrazione comunale di disporre la demolizione delle opere, dal momento che, in mancanza di un provvedimento espresso, sulla predetta istanza si è formato il silenzio rigetto a seguito del decorso del termine di giorni sessanta dalla relativa presentazione ai sensi dell'articolo 36, comma 3, del d.P.R. n. 380/2001: “ Il silenzio della P.A. sulla richiesta di concessione in sanatoria e sull'istanza di accertamento di conformità, di cui all'articolo 36 t.u.ed., ha un valore legale tipico di rigetto, costituisce cioè una ipotesi di silenzio significativo al quale vengono collegati gli effetti di un provvedimento esplicito di diniego; la natura provvedimentale è confermata dall'articolo stesso, secondo cui sulla richiesta di sanatoria si pronuncia il dirigente o il responsabile entro sessanta giorni, decorsi i quali la richiesta si intende rifiutata ” (Consiglio di Stato, Sez. VI, 23.10.2023, n. 9148);
- quanto al fatto (semplicemente asserito dalla ricorrente, in mancanza di riscontri documentali) che l’istanza di sanatoria sarebbe stata rinnovata in data 12.7.2020 (dopo l’adozione dell’ordinanza impugnata), è appena il caso di osservare che: “ L'intervenuta presentazione della domanda di accertamento di conformità ai sensi dell' articolo 36 d.P.R. n. 380/2001 non determina alcuna inefficacia sopravvenuta o invalidità di sorta dell'ingiunzione di demolizione, comportando che l'esecuzione della sanzione è da considerarsi solo temporaneamente sospesa ” (Tar Lombardia Brescia, Sez. I, 4.10.2024, n. 778);
- la statuizione demolitoria contenuta nella sentenza del Giudice penale non impediva all’Amministrazione di disporre la riduzione in pristino delle opere abusive nell’esercizio dei propri poteri sanzionatori in materia edilizia: “ L'ordine di demolizione in sede penale costituisce esplicitazione di un potere sanzionatorio, non residuale o sostitutivo ma autonomo rispetto a quelli dell'autorità amministrativa. Del resto, mentre l'ordine di demolizione, in sede penale, è giuridicamente qualificabile quale pena accessoria ai sensi dell'articolo 31, comma 9, T.U.E., siffatto ordine, in sede amministrativa, è espressione di autotutela doverosa ed esecutiva, e come tale consegue all'accertamento, da parte dell'Amministrazione, del carattere abusivo delle opere ” (Tar Lazio Roma, Sez. II, 24.6.2025, n. 12456);
- l’Amministrazione comunale ha correttamente preannunciato che avrebbe provveduto alla demolizione delle opere con spese a carico della ricorrente, in caso di mancata esecuzione spontanea dell’ordinanza impugnata, dal momento che “ Il sistema di repressione degli abusi edilizi contemplato dal d.P.R. n. 380/2001 trova il suo momento terminale nell'effettiva demolizione dell'opera abusiva, eventualmente a spese del responsabile (c.d. demolizione in danno), implicando lo svolgimento di un complesso eterogeneo di attività (di tipo provvedimentale e non soltanto meramente materiale) che culminano con il concreto ripristino dello stato dei luoghi ” (Tar Lazio Roma, Sez. II, 7.11.2024, n. 19706);
Ritenuto che per gli anzi detti motivi il ricorso deve essere rigettato;
Ritenuto che in mancanza della costituzione dell’Amministrazione intimata nulla è dovuto a titolo di spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Nulla spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
IO AS, Presidente
IO NC, Consigliere, Estensore
Federico Baffa, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO NC | IO AS |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.