TAR Lecce, sez. I, sentenza 19/03/2026, n. 425
TAR
Sentenza 19 marzo 2026

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  • Rigettato
    Mancata comunicazione di avvio del procedimento

    L'ordinanza di demolizione è un atto vincolato e non richiede una specifica valutazione degli interessi pubblici né una comparazione con gli interessi privati, né una motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale alla demolizione. Non è necessaria la comunicazione di avvio del procedimento, in quanto l'esercizio del potere repressivo degli abusi edilizi è attività vincolata.

  • Rigettato
    Pendenza del procedimento di sanatoria

    La presentazione dell'istanza di sanatoria nel 2010 non impediva al Comune di disporre la demolizione, poiché in assenza di provvedimento espresso si è formato il silenzio-rigetto. La presentazione di una domanda di accertamento di conformità successiva all'ordinanza sospende solo temporaneamente l'esecuzione della sanzione.

  • Rigettato
    Rinnovo istanza di sanatoria

    L'intervenuta presentazione della domanda di accertamento di conformità non determina alcuna inefficacia sopravvenuta o invalidità dell'ingiunzione di demolizione, comportando che l'esecuzione della sanzione è da considerarsi solo temporaneamente sospesa.

  • Rigettato
    Esecuzione della sentenza penale

    L'ordine di demolizione in sede penale è autonomo rispetto a quelli dell'autorità amministrativa. L'ordine di demolizione in sede amministrativa è espressione di autotutela doverosa ed esecutiva, che consegue all'accertamento del carattere abusivo delle opere.

  • Rigettato
    Violazione dell'affidamento

    Non vi è un affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva che il mero decorso del tempo non sana.

  • Rigettato
    Esercizio del potere senza rispetto dello schema tipico

    L'Amministrazione comunale ha correttamente preannunciato che avrebbe provveduto alla demolizione delle opere con spese a carico della ricorrente, in caso di mancata esecuzione spontanea, in quanto il sistema di repressione degli abusi edilizi culmina con il concreto ripristino dello stato dei luoghi.

  • Rigettato
    Riferimento ad art. 27 anziché art. 31

    L'Amministrazione comunale ha correttamente preannunciato che avrebbe provveduto alla demolizione delle opere con spese a carico della ricorrente, in caso di mancata esecuzione spontanea, in quanto il sistema di repressione degli abusi edilizi culmina con il concreto ripristino dello stato dei luoghi.

  • Rigettato
    Stato di necessità

    La circostanza che le opere siano state realizzate in mancanza del necessario permesso di costruire è pacifica e giustifica l'ingiunzione demolitoria.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Lecce, sez. I, sentenza 19/03/2026, n. 425
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
    Numero : 425
    Data del deposito : 19 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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