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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 15/12/2025, n. 889 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 889 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1910/2024
Udienza “cartolare” del 9.12.2025
Il Giudice, viste le note scritte in atti, depositate ex art. 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lucca, in persona del dr. IA UC, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 1910/2024 R.G avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di
Lucca resa nel processo N. R.G. 4335/2023, notificata in data 12.4.2024 e le successive motivazioni il 22.5.2024, promossa da:
(P.Iva.: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Marco Siviero (C.F. ed elettivamente C.F._1 domiciliata presso il suo studio in Livorno, via Montegrappa n. 5, giusta procura allegata all'atto di appello
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore,
APPELLATA CONTUMACE
Conclusioni delle parti: per parte appellante: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Lucca, contrariis reiectis: In via preliminare: previa sospensione dell'esecutorietà della sentenza di primo grado, Nel merito in via principale: dichiarare la nullità della pronuncia qui impugnata per difetto assoluto di motivazione, o motivazione meramente apparente;
In ogni caso accogliere la domanda di parte appellante, con ogni altra conseguente statuizione. Con vittoria di spese e compensi, oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.”; per parte appellata: nessuno ha concluso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Giudice di Pace di Lucca proponeva opposizione avverso il Parte_1 provvedimento emesso dalla Prefettura di Lucca protocollo 0060954 dell'8.11.2023 con il quale veniva accolta l'istanza di dissequestro presentata dalla stessa ma con subordinazione al pagamento delle spese di trasporto e custodia per incauto affidamento di un mezzo ancora di proprietà.
La ricorrente affermava che, dopo un primo sequestro collegato a violazione contestata ad altri che non le era stato notificato, veniva emesso e notificato un nuovo verbale di sequestro relativo al veicolo Fiat Panda targato LU588532 rispetto al quale avanzava istanza di dissequestro e contestuale affidamento del veicolo senza alcun onere in ragione dell'estraneità alla violazione ex art. 213 co. 1 C.d.S. e del mancato avviso o notifica tempestiva ex art. 213 co.
5. Affermava, inoltre, che tale istanza veniva accolta con il provvedimento impugnato ma con subordinazione al pagamento delle spese di trasporto e custodia motivato sulla base dell'incauto affidamento di un mezzo di proprietà.
Si costituiva in giudizio la , a mezzo funzionario, contestando puntualmente Controparte_1 quanto affermato dalla ricorrente e sostenendo che la stessa era obbligata in solido con il conducente delle spese di custodia e trasporto, in quanto proprietaria del veicolo sequestrato.
Con la sentenza emessa in data 21-5-2024, il Giudice di Pace di Lucca dichiarava inammissibile il ricorso, motivando che l'atto impugnato non è un verbale di violazione del codice della strada né un'ordinanza ingiunzione. impugnava la sentenza del Giudice di Pace. Parte_1
Con un primo motivo di appello, l'appellante censurava l'erroneità della ricostruzione di fatto della sentenza per aver ritenuto che la avesse rifiutato il dissequestro nonché dell'affermazione CP_1 per cui l'atto impugnato non fosse né un verbale di violazione del C.d.S. né un'ordinanza ingiunzione.
Con un secondo motivo di appello, lamentava il difetto assoluto di motivazione.
Chiedeva, altresì, la sospensione dell'esecutorietà della sentenza di primo grado.
La non si costituiva in giudizio. Controparte_1
Ritenuti i fatti di causa documentalmente provati, la causa veniva trattenuta in decisione con fissazione dell'udienza di discussione per il 19.5.2025 con modalità “cartolari” e con termine per memorie di precisazione delle conclusioni e note scritte, poi differita al 9.12.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di appello con cui l'appellante contesta le affermazioni del giudice di prime cure non è meritevole di accoglimento;
in particolare, entrambi i punti in cui si disarticola tale motivo sono infondati. Si rileva, anzitutto, l'irrilevanza del lamentato punto A) dal momento che la qualificazione dell'atto come rifiuto del dissequestro o come accoglimento con subordinazione al pagamento delle spese di trasporto e custodia non incide in alcun modo sulla decisione.
In secondo luogo, sebbene l'atto impugnato faccia riferimento al sequestro amministrativo ai fini della confisca per violazione al Codice della Strada, non è possibile affermare che sia tecnicamente collegato allo stesso né, tantomeno, che per questo motivo vada qualificato come ordinanza ingiuntiva.
L'atto impugnato rappresenta una risposta a una semplice istanza di dissequestro e non contiene né i requisiti di forma e di sostanza né alcun altro elemento che porti a ritenere che abbia natura di ordinanza-ingiunzione.
Oltre a non essere descritto come tale né nel titolo né nel corpo, il provvedimento non contesta specificamente alcuna violazione, non irroga alcuna sanzione e non quantifica neppure l'ammontare del pagamento da effettuare.
Peraltro, diversamente da quanto prospettato dall'appellante, tale atto non contiene neppure un vero e proprio ordine di pagamento delle spese di trasporto e di custodia del veicolo se non altro perché afferma genericamente che ai fini del completamento dell'operazione di dissequestro è necessario provvedere a tale pagamento, senza ingiungere alcunché.
Di conseguenza, risulta corretto quanto affermato dal giudice di primo grado circa l'inammissibilità del ricorso.
Anche il secondo motivo di appello è privo di pregio.
Sebbene la motivazione del giudice di prime cure sia sintetica, la stessa non può dirsi meramente apparente poiché, usando le parole della giurisprudenza citata dall'appellante, consente di
“comprendere le ragioni e, quindi, le basi della sua genesi e l'iter logico seguito per pervenire da essi al risultato enunciato”, esternando un “ragionamento che, partendo da determinate premesse pervenga con un certo procedimento enunciativo”, logico e consequenziale, “a spiegare il risultato cui si perviene sulla res decidendi” (Cassazione SS.UU. n. 22232/2016).
Il giudice di primo grado, infatti, dopo aver ricostruito la vicenda, ha affermato che: “Il ricorso è inammissibile. L'atto impugnato, infatti, non è un verbale di violazione del codice della strada né un'ordinanza ingiunzione”.
Tale statuizione consente di comprendere in maniera esaustiva la ragione della decisione di inammissibilità; in più, trattandosi di pronuncia “in rito” e non “di merito”, è necessaria e sufficiente l'espressione compiuta dell'elemento/degli elementi da cui ha desunto il vizio. Presupposto indefettibile ai fini della regolare instaurazione di un giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione o a verbale di accertamento di violazione del codice della strada è
l'impugnazione di un provvedimento qualificabile come tale;
nel caso di specie, tale requisito è mancato e, di ciò, il giudice di prime cure ne ha dato atto, giungendo correttamente a dichiarare inammissibile l'opposizione.
Alla luce di ciò, non può che ritenersi corretta la decisione del giudice di prime cure.
Per quanto sopra esposto, l'appello deve essere rigettato e la sentenza di primo grado deve essere confermata.
Attesa la mancata costituzione di parte appellata, nulla per le spese.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame ex art. 13 comma I quinquies DPR 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente decidendo, rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza del Giudice di Pace di Lucca.
Nulla per le spese.
Condanna parte appellante al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame ex art. 13 comma I quater DPR 115/2002. il Giudice
IA UC