CA
Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 08/09/2025, n. 728 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 728 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
- Sezione Prima Civile -
Composta dai sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Gabriella Ratti Presidente
Dott.ssa Silvia Orlando Consigliere
Dott. Corrado Croci Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nell'appello iscritto al n. 220 / 2023 R.G. ;
promosso da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. DAMATO Parte_1 C.F._1
CLAUDIA ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in VIA B. GUIDOBONO, 8/2
17100 SAVONA;
- appellante contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1 C.F._2
VECCHIO CHIARA ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in VIA CAVOUR, 10
12051 ALBA;
- parte appellata
Oggetto: Mutuo.
1
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino, reiectis contrariis, previa immediata sospensione dell'esecutorietà della sentenza impugnata, in totale riforma della sentenza n. 768 del 2022 emessa in data 9 novembre 2022, e notificata in data 25 gennaio
2023 nel procedimento RG n. 3147/2021
- in via preliminare e/o pregiudiziale:
1. accertare e dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Asti in favore del
Tribunale di ON, luogo di stipula del contratto ovvero in subordine, quello del Tribunale di Genova, luogo di residenza del convenuto;
- in via principale: previa rimessione in istruttoria con conseguente ammissione delle prove testimoniali già dedotte nel precedente grado di giudizio in sede di seconda memoria ex art. 183 comma VI cod.proc.civ,
- respingere tutte le domande ex adverso formulate poiché infondate in fatto ed in diritto;
- in subordine: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale delle domande avversarie, dichiarare la compensazione del credito con il valore dell'oggetto (orologio) trattenuto dall'attore;
- sempre in riforma della sentenza impugnata, accertare e dichiarare l'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 96 cod.proc.civ. e quindi assolvere l'odierno appellante dalla condanna per supposta responsabilità aggravata quantificata nell'aumento del 30% delle spese di lite.
In ogni caso con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio, oltre oneri accessori, previdenziali e fiscali come per Legge”
Per parte appellata: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello Civile di Torino, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa: in via preliminare e/o pregiudiziale: per le stesse motivazioni rese dal Tribunale di Asti nella sentenza n. 768\2022 confermare la competenza territoriale del Tribunale di Asti,
- accertata e dichiarata l'insussistenza dei presupposti di legge rigettare l'istanza di sospensione di immediata esecutività della sentenza impugnata e per l'effetto confermare
l'esecutività della sentenza n. 768/2022 emessa dal Tribunale di Asti in data 09.11.2022 nel giudizio iscritto al n. R.G. 3147\2022 e notificata all'appellante in data 25.01.2023;
2 - rigettare le domande tutte istruttorie proposte dall'appellante in quanto inammissibili;
- In via principale e nel merito: respingere l'appello proposto perché infondato in fatto e in diritto e per l'effetto confermare l'impugnata sentenza.
Con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. – La vicenda processuale e il primo grado di giudizio.
1.1. – Il 19.01.2018, sottoscriveva il contratto di mutuo gratuito con Parte_2 CP_1
in forza del quale quest'ultimo concedeva a prestito, per amicizia, al primo la
[...] somma di € 35.200, con l'impegno (punto 3 della scrittura) a restituire la cifra mutuata “non appena le condizioni economiche finanziarie del mutuatario permetteranno (in buona fede) allo stesso di procedere con il rimborso”.
1.2 – Con una prima diffida per raccomandata in data 16.02.2021, il intimava CP_1 all' la restituzione della somma o che gli indicasse una data per la restituzione. Pt_1
Inutile essendo rimasti la diffida e il procedimento di negoziazione assistita, il CP_1
conveniva il mutuatario dinanzi al Tribunale di Asti, chiedendone la condanna, previa fissazione di un termine ai sensi dell'art. 1817 c. c., al pagamento dell'importo dato a mutuo, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi (moratori) al tasso legale fino al soddisfo.
1.3 – si costituiva eccependo preliminarmente l'incompetenza territoriale del Parte_2
Tribunale di Asti in favore del Tribunale di ON (come luogo di stipula del mutuo) o, alternativamente, del Tribunale di Genova (come luogo di residenza del convenuto); l'attore risiedeva infatti all'estero ed irrilevante doveva ritenersi, ai fini del radicamento della competenza per territorio, dell'elezione di domicilio presso il difensore, in Alba.
Il convenuto eccepiva, inoltre, l'improcedibilità della domanda perché il credito azionato dal non era ancora esigibile, alla luce della condizione stabilita dal punto 3 del CP_1
contratto.
Nel merito, l affermava la natura relativamente simulatoria del contratto, che in realtà Pt_1 avrebbe celato una liberalità, così “vestita” soltanto per ragioni fiscali.
In subordine, opponeva in compensazione alla richiesta restitutoria avversaria il valore dell'orologio marca AT HI che egli aveva in precedenza prestato al CP_1
e che questi aveva trattenuto per sé; l'orologio avrebbe avuto un valore superiore al credito.
3 1.4 – Nella prima memoria ex art. 183, 6° co., c.p.c., il affermava di avere CP_1
domicilio in Alba, dove si svolgevano i suoi affari e dove vive per gran parte del suo tempo, presso la figlia ivi residente.
1.5 – Con la seconda memoria ex art. 183, 6° co., c.p.c., l' spiegava che il mutuo Pt_1 dissimulava un contributo del alle spese che l aveva dovuto sostenere CP_1 Pt_1
nel procedimento penale relativo al fallimento della di cui era socio ed CP_2 amministratore delegato (l'altra socia era , figlia di , e capitolava Persona_1 CP_1
prove sulla vera natura del rapporto intercorso tra le parti, oltre che sulla dazione in prestito dell'orologio, mai restituito.
1.6 - All'udienza di discussione, il aggiungeva di essere usufruttuario di due CP_1 immobili in Alba, a riprova di avere quivi il suo domicilio;
l ribadiva, tra le altre difese, Pt_1
la sua incapacità di adempiere.
1.7 – Con sent. n. 768/2022, pubblicata il 9.11.2022, il Tribunale di Asti accoglieva la domanda e condannava al pagamento, in favore di , della Parte_2 CP_1 somma di € 35.200, maggiorati della rivalutazione monetaria (sic) e degli interessi al tasso legale dalla data della domanda giudiziale all'effettivo soddisfo, fissando termine ex art. 1817 c.c. di sessanta dall'emissione della presente sentenza per il pagamento, decorsi i quali sarebbero decorsi gli interessi ai sensi dell'art. 1284, 4° co., c.c.; condannava, altresì, il convenuto alla rifusione delle spese di lite, con maggiorazione del 30 % ai sensi dell'art. 96, 3° co., c.p.c.
Questi gli argomenti spesi dal primo Giudice:
- l'eccezione di incompetenza era inammissibile perché incompleta e generica: la parte che eccepisce l'incompetenza per territorio deve sia indicare il giudice competente, sia prendere posizione per negare la competenza territoriale del giudice adito rispetto a qualsiasi criterio alternativo, ma nella specie, il convenuto non aveva specificato nulla sul criterio del suo domicilio (e non anche della sua residenza) ai sensi dell'art. 18 c.p.c. e del luogo dell'adempimento ex art. 1182, 3° co., c.c. (art. 20 c.p.c.);
- le prove capitolate dall' erano irrilevanti;
Pt_1
- pacifici essendo la stipula del mutuo e il versamento delle somme a favore del mutuatario, il mutuante, quando si sia stabilito che il mutuatario paghi quando potrà, può sempre agire
4 a norma dell'art. 1817, 2° co., c.c. per la fissazione di un termine, e il lungo tempo trascorso dal momento del versamento rendeva la relativa domanda del tutto conforme a correttezza e buonafede;
- l'eccezione di compensazione andava respinta non potendo essere accolta neppure ex art. 1243, 2° co., c.c. come compensazione giudiziale, dal momento che il CP_1 contestava l'esistenza dell'orologio, e il valore dello stesso non era di pronta e facile liquidazione;
- gli interessi andavano calcolati al tasso di mora legale dal momento della proposizione della domanda e in forma maggiorata ex art. 1284, 4° co., c.c. dal sessantesimo giorno fissato in sentenza per il pagamento;
- sussisteva una responsabilità aggravata del convenuto, con i danni liquidati in una maggiorazione del 30 % delle spese.
2. – L'appello di e i motivi di impugnazione. Parte_2
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello . Parte_2
2.1 – Con il primo motivo, l'appellante ripropone l'eccezione di incompetenza per territorio del Tribunale di Asti, censurando la motivazione del giudice di primo grado, nella parte in cui aveva ritenuto che egli non avesse preso posizione sul foro facoltativo;
con riguardo, in particolare, a quest'ultimo, richiama la Cass., Sez. Unite, n. 17.989/2016, che ha ritenuto l'art. 1182, 3° co., c.c. applicabile alle sole obbligazioni liquide e - aggiunge - esigibili (tale non sarebbe il credito ex adverso azionato) ed evidenzia che il non avrebbe CP_1
provato di avere in Alba, nella circoscrizione del Tribunale di Asti, il proprio domicilio agli effetti dell'art. 1182, 3° co., cit.
Il motivo è destituito di fondamento.
Ai sensi dell'art. 38, 1° co., 2° periodo, c.p.c., l'eccezione di incompetenza per territorio “si ha per non proposta se non contiene l'indicazione del giudice che la parte ritiene competente”, e tale disposizione viene costantemente interpretata nel senso di onerare chi eccepisce l'incompetenza territoriale di indicare tutti i possibili fori alternativi (dunque, sia con riferimento al foro generale del convenuto, sia con riferimento al forum contractus e al forum destinatae solutionis, art. 20 c.p.c.) per dimostrare che tra essi non vi è l'Ufficio giudiziario adito.
In comparsa di risposta di primo grado (tale è l'atto che segna le preclusioni rispetto alle eccezioni processuali non rilevabili d'ufficio, senza che si possa tener conto delle successive
5 integrazioni), l si è limitato ad indicare, come fori competenti, il Tribunale di ON, Pt_1
luogo della stipula del contratto, e il Tribunale di Genova, luogo di residenza di esso convenuto, ma non ha indicato quale fosse il foro dell'adempimento dell'obbligazione, limitandosi a dire che il risiedeva all'estero e che l'elezione di domicilio presso il CP_1
suo difensore, in Alba non valeva a radicare la competenza del Tribunale di Asti, nella cui circoscrizione sta il Comune di Alba.
Le considerazioni che fa la difesa appellante nella citazione in appello circa il fatto che il criterio dell'art. 1182, 3° co., c.c. non sarebbe applicabile ai crediti inesigibili (tale essendo,
a suo dire, il credito per cui è causa, in quanto non ancora scaduto) sono evidentemente ulteriori rispetto allo spirare dei termini preclusivi dell'art. 167 c.p.c. e, in quanto con esse si tenti di integrare l'eccezione di incompetenza in riferimento al foro alternativo del luogo di adempimento dell'obbligazione, inammissibili.
2.2 – Con il secondo motivo, l'appellante chiede rimettersi la causa in istruttoria per la assunzione delle prove orali già richieste in primo grado e capitolate nuovamente in atto di appello: tali mezzi di prova permetterebbero di accertare l'assenza di alcuna obbligazione restitutoria o, eventualmente, la fondatezza della compensazione chiesta in subordine.
Con il terzo motivo, l fa censura quella parte della sentenza di primo grado in cui il Pt_1
giudicante afferma il carattere pacifico della stipula del contratto e del versamento delle somme da parte del e rievoca l'argomento simulatorio già speso in primo grado: CP_1 secondo l'appellante, il titolo di controparte sarebbe inefficace perché le somme non sono state versate a titolo di mutuo (negozio simulato), ma come liberalità (negozio dissimulato),
e l'assunzione delle prove orali avrebbe permesso al Tribunale di comprendere il contesto dell'operazione e la fondatezza della difesa, comunque corroborata da produzioni documentali (sentenza di fallimento, visura della società , di cui era socio e CP_2 Pt_1
a.d., e la figlia del e istanza di patteggiamento e sentenza del G.I.P. di Parte_3
ON), con cui si è dato conto del fatto che la somma è stata versata per pagare le spese legali e il risarcimento relativi al procedimento penale di cui l è stato destinatario, Pt_1
quale imputato per bancarotta.
Con il quarto motivo, l'appellante censura l'assunto del Tribunale per il quale il CP_1 avrebbe contestato le affermazioni riguardanti il fatto che egli si sarebbe trattenuto l'orologio, di proprietà dello stesso appellante, il cui valore si oppone in compensazione;
e si richiama, in relazione a ciò, l'eccezione di compensazione con il credito principale derivante dalla scrittura del 19.01.2018.
6 I tre motivi debbono essere esaminati congiuntamente.
2.2.1 – Le richieste di prova orale avanzate in primo grado e riproposte in questo grado di appello sono, in parte, tendenti a provare la realtà simulata del rapporto intercorso tra gli odierni comparenti, e in parte riguardano l'eccezione di compensazione con il
contro
-valore dell'orologio di marca che l avrebbe prestato al e di cui quest'ultimo si Pt_1 CP_1
sarebbe indebitamente appropriato.
2.2.2 - Ora, con riferimento alle prove riguardanti la simulazione del mutuo, la difesa dello odierno appellato non ne ha eccepito in primo grado, nella prima difesa successiva alla loro capitolazione (ossia, nella terza memoria ex art. 183, 6° co., c.p.c.), l'inammissibilità in riferimento agli artt. 1417 e 2722 c.c. e l'inammissibilità della prova testimoniale della simulazione, relativa o assoluta, non è rilevabile d'ufficio (cfr. Cass., 19.01.2000, n. 551).
Nondimeno, nella prospettazione dell' quello intercorso con il sarebbe una Pt_1 CP_1
donazione (di non modico valore) di somme destinate a rifonderlo, in modo completamente gratuito, delle spese del procedimento penale scaturito dal fallimento della a CP_2
ON (vds., in particolare, i capi h) “Vero che l'importo convenuto nella scrittura privata serviva unicamente a coprire le spese del procedimento penale a carico del sig. avanti Pt_1 al tribunale di ON per il fallimento della ?” ed i “Vero che il sig. si CP_2 CP_1 impegnava a pagare le suddette spese gratuitamente?”): donazione della quale non potrebbe essere data dimostrazione per testimoni ai sensi dell'art. 2725 c.c.
Ed infatti, ai sensi dell'art. 1414, 2° co., c.c., nel caso di simulazione relativa è il contratto dissimulato ad avere efficacia tra le parti, purchè ne abbia i requisiti di forma e di sostanza: ciò significa che se il contratto dissimulato è una donazione, occorre, a pena di nullità, la stipulazione per atto pubblico anche del solo contratto simulato, giacchè diversamente il contratto dissimulato è improduttivo di effetti;
e nel caso di specie, sostenendosi che il rapporto intercorso tra le parti era in realtà una donazione, si chiede di dimostrare una liberalità tipica, soggetta a forma solenne ad substantiam, per testimoni, in violazione del divieto (derivante da norme di ordine pubblico, quindi rilevabile officiosamente) dell'art. 2725
c.c.
Si vd., al riguardo, la Cass., 27.02.2001, n. 2906: “Nel caso in cui sia allegata la simulazione relativa di un contratto, viene comunque in rilievo l'esistenza e la validità del negozio dissimulato, la dimostrazione della simulazione incontra … non solo le normali limitazioni legali alla ammissibilità della prova testimoniale e di quella per presunzioni, ma anche quella
7 più rigorosa stabilita dall'art. 2725 c.c., secondo il quale la prova testimoniale di un negozio per il quale è richiesta la forma scritta a pena di nullità è consentita solo nell'ipotesi di smarrimento incolpevole del documento, contemplata nell'art. 2724 n. 3 c.c. e non anche nelle altre ipotesi di cui ai n. 1 e 2 dello stesso articolo”; conforme Id., 12.10.2009, n. 21.637.
L'impossibilità di fornire per testi (come anche per presunzioni: art. 2729, 2° co., c.c.) la prova della realtà simulata del mutuo per cui è causa porta inevitabilmente alla reiezione anche del terzo motivo di gravame, quello per cui il Giudicante di prime cure non avrebbe tenuto conto della reale natura della relazione tra le parti e respinto di conseguenza la domanda del CP_1
2.2.3 – Le altre prove orali dedotte dall' riguardano la presunta vicenda dell'orologio Pt_1
non restituito, il cui valore viene opposto in compensazione, ma esse divengono irrilevanti alla luce di quanto statuito dalla Cass., Sez. Unite, 15.11.2016, n. 23.225, a proposito della compensazione con un
contro
-credito incerto, oltre che illiquido.
Secondo la Cass., Sez. Unite, n. 23.225/2016 cit., infatti:
a) la compensazione legale ex art. 1243, 1° co., c.c. presuppone la liquidità, che include il requisito della certezza, e la esigibilità dei crediti reciproci;
b) se il credito opposto in compensazione è certo, ma non liquido, nel senso di non determinato, in tutto o in parte, nel suo ammontare, il giudice può provvedere alla relativa liquidazione se è facile e pronta (art. 1243, 2° co., c.c.); quindi, o può dichiarare estinto il credito principale per compensazione giudiziale fino alla concorrenza con la parte di controcredito liquido, o può sospendere cautelativamente la condanna del debitore fino alla liquidazione del controcredito eccepito in compensazione;
c) se poi è controversa, nel medesimo giudizio instaurato dal creditore principale (come nella specie), ovvero in altro giudizio già pendente, l'esistenza del controcredito opposto in compensazione (art. 35 c.p.c.), il giudice non può pronunciare la compensazione, né legale né giudiziale.
Il parte attrice in primo grado, ha contestato la dazione di un orologio di CP_1 marca (comodato?) da parte dell' con disconoscere ogni allegazione avversaria Pt_1
compiuta in comparsa costitutiva, e ciò già nella prima memoria ex art. 183, 6° co., c.p.c.; non abbisognando la contestazione del
contro
-credito opposto in compensazione, per essere produttiva di effetti, dell'uso di formule sacramentali, ciò ha reso controverso il
contro
-credito stesso, e per ciò stesso non suscettibile di compensazione giudiziale ex art. 8 1243, 2° co., c.c. secondo l'interpretazione che di detta norma hanno fornito come sopra le
Sezioni Unite.
Ogni questione relativa all'eccezione di compensazione con il valore dell'orologio che mai sarebbe stato restituito dal diviene pertanto superflua, alla luce della non CP_1
deducibilità in compensazione del (presunto)
contro
-credito corrispondente al valore di tale oggetto.
2.3 – Con il quinto ed ultimo motivo, si contesta la condanna per responsabilità aggravata comminata dal Tribunale, ritenendo non mai dimostrato l'elemento soggettivo della mala fede o della colpa grave, ed anzi smentito proprio dagli argomenti spesi in primo grado, che evidenzierebbero la buona fede dell'odierno appellante.
Anche quest'ultimo motivo è privo di fondamento.
Le scelte difensive e le tesi sostenute dall' in primo grado appaiono contraddistinte da Pt_1
un grado evidente di negligenza nel tentativo di ricostruire la vicenda deducendo mezzi di prova od opponendo eccezioni palesemente inammissibili, e sono perciò tali da far ritenere una colpa grave della parte attraverso il semplice confronto tra la condotta normalmente diligente in quelle circostanze e quella in concreto osservata.
Non è contestata la misura del quantum del danno liquidato.
3. – Le spese.
L'appello, per concludere, si rivela infondato e deve essere respinto;
non rientrando tra i motivi di appello, alla Corte resta preclusa ogni valutazione sulla rivalutazione disposta dal primo Giudice per un debito che era già dall'origine di valuta.
Le spese seguono la soccombenza;
esse vanno liquidate sui medi tariffari, esclusa la fase istruttoria/trattazione, non svoltasi.
Va infine dichiarata la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 13, co.
1-quater, D.P.R.
115/2002 per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione prima civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro avverso la sent. n. 768/2022 emessa Parte_1 CP_1
dal Tribunale di Asti in data 9.11.2022, con atto di citazione notificato in data 20.02.2023:
9 a) rigetta l'appello;
b) condanna alla rifusione, in favore dl , delle spese di Parte_2 CP_1 questo grado di giudizio, che liquida in complessivi € 9.991, oltre IVA, CPA e rimb. forfet. come per legge;
c) dichiara la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 13, co.
1-quater, D.P.R.
115/2002 per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co.
1-bis del predetto art. 13.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 25/07/2025.
Il Presidente Il Consigliere Est.
Dott.ssa Gabriella Ratti Dott. Corrado Croci
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
- Sezione Prima Civile -
Composta dai sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Gabriella Ratti Presidente
Dott.ssa Silvia Orlando Consigliere
Dott. Corrado Croci Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nell'appello iscritto al n. 220 / 2023 R.G. ;
promosso da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. DAMATO Parte_1 C.F._1
CLAUDIA ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in VIA B. GUIDOBONO, 8/2
17100 SAVONA;
- appellante contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1 C.F._2
VECCHIO CHIARA ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in VIA CAVOUR, 10
12051 ALBA;
- parte appellata
Oggetto: Mutuo.
1
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino, reiectis contrariis, previa immediata sospensione dell'esecutorietà della sentenza impugnata, in totale riforma della sentenza n. 768 del 2022 emessa in data 9 novembre 2022, e notificata in data 25 gennaio
2023 nel procedimento RG n. 3147/2021
- in via preliminare e/o pregiudiziale:
1. accertare e dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Asti in favore del
Tribunale di ON, luogo di stipula del contratto ovvero in subordine, quello del Tribunale di Genova, luogo di residenza del convenuto;
- in via principale: previa rimessione in istruttoria con conseguente ammissione delle prove testimoniali già dedotte nel precedente grado di giudizio in sede di seconda memoria ex art. 183 comma VI cod.proc.civ,
- respingere tutte le domande ex adverso formulate poiché infondate in fatto ed in diritto;
- in subordine: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale delle domande avversarie, dichiarare la compensazione del credito con il valore dell'oggetto (orologio) trattenuto dall'attore;
- sempre in riforma della sentenza impugnata, accertare e dichiarare l'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 96 cod.proc.civ. e quindi assolvere l'odierno appellante dalla condanna per supposta responsabilità aggravata quantificata nell'aumento del 30% delle spese di lite.
In ogni caso con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio, oltre oneri accessori, previdenziali e fiscali come per Legge”
Per parte appellata: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello Civile di Torino, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa: in via preliminare e/o pregiudiziale: per le stesse motivazioni rese dal Tribunale di Asti nella sentenza n. 768\2022 confermare la competenza territoriale del Tribunale di Asti,
- accertata e dichiarata l'insussistenza dei presupposti di legge rigettare l'istanza di sospensione di immediata esecutività della sentenza impugnata e per l'effetto confermare
l'esecutività della sentenza n. 768/2022 emessa dal Tribunale di Asti in data 09.11.2022 nel giudizio iscritto al n. R.G. 3147\2022 e notificata all'appellante in data 25.01.2023;
2 - rigettare le domande tutte istruttorie proposte dall'appellante in quanto inammissibili;
- In via principale e nel merito: respingere l'appello proposto perché infondato in fatto e in diritto e per l'effetto confermare l'impugnata sentenza.
Con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. – La vicenda processuale e il primo grado di giudizio.
1.1. – Il 19.01.2018, sottoscriveva il contratto di mutuo gratuito con Parte_2 CP_1
in forza del quale quest'ultimo concedeva a prestito, per amicizia, al primo la
[...] somma di € 35.200, con l'impegno (punto 3 della scrittura) a restituire la cifra mutuata “non appena le condizioni economiche finanziarie del mutuatario permetteranno (in buona fede) allo stesso di procedere con il rimborso”.
1.2 – Con una prima diffida per raccomandata in data 16.02.2021, il intimava CP_1 all' la restituzione della somma o che gli indicasse una data per la restituzione. Pt_1
Inutile essendo rimasti la diffida e il procedimento di negoziazione assistita, il CP_1
conveniva il mutuatario dinanzi al Tribunale di Asti, chiedendone la condanna, previa fissazione di un termine ai sensi dell'art. 1817 c. c., al pagamento dell'importo dato a mutuo, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi (moratori) al tasso legale fino al soddisfo.
1.3 – si costituiva eccependo preliminarmente l'incompetenza territoriale del Parte_2
Tribunale di Asti in favore del Tribunale di ON (come luogo di stipula del mutuo) o, alternativamente, del Tribunale di Genova (come luogo di residenza del convenuto); l'attore risiedeva infatti all'estero ed irrilevante doveva ritenersi, ai fini del radicamento della competenza per territorio, dell'elezione di domicilio presso il difensore, in Alba.
Il convenuto eccepiva, inoltre, l'improcedibilità della domanda perché il credito azionato dal non era ancora esigibile, alla luce della condizione stabilita dal punto 3 del CP_1
contratto.
Nel merito, l affermava la natura relativamente simulatoria del contratto, che in realtà Pt_1 avrebbe celato una liberalità, così “vestita” soltanto per ragioni fiscali.
In subordine, opponeva in compensazione alla richiesta restitutoria avversaria il valore dell'orologio marca AT HI che egli aveva in precedenza prestato al CP_1
e che questi aveva trattenuto per sé; l'orologio avrebbe avuto un valore superiore al credito.
3 1.4 – Nella prima memoria ex art. 183, 6° co., c.p.c., il affermava di avere CP_1
domicilio in Alba, dove si svolgevano i suoi affari e dove vive per gran parte del suo tempo, presso la figlia ivi residente.
1.5 – Con la seconda memoria ex art. 183, 6° co., c.p.c., l' spiegava che il mutuo Pt_1 dissimulava un contributo del alle spese che l aveva dovuto sostenere CP_1 Pt_1
nel procedimento penale relativo al fallimento della di cui era socio ed CP_2 amministratore delegato (l'altra socia era , figlia di , e capitolava Persona_1 CP_1
prove sulla vera natura del rapporto intercorso tra le parti, oltre che sulla dazione in prestito dell'orologio, mai restituito.
1.6 - All'udienza di discussione, il aggiungeva di essere usufruttuario di due CP_1 immobili in Alba, a riprova di avere quivi il suo domicilio;
l ribadiva, tra le altre difese, Pt_1
la sua incapacità di adempiere.
1.7 – Con sent. n. 768/2022, pubblicata il 9.11.2022, il Tribunale di Asti accoglieva la domanda e condannava al pagamento, in favore di , della Parte_2 CP_1 somma di € 35.200, maggiorati della rivalutazione monetaria (sic) e degli interessi al tasso legale dalla data della domanda giudiziale all'effettivo soddisfo, fissando termine ex art. 1817 c.c. di sessanta dall'emissione della presente sentenza per il pagamento, decorsi i quali sarebbero decorsi gli interessi ai sensi dell'art. 1284, 4° co., c.c.; condannava, altresì, il convenuto alla rifusione delle spese di lite, con maggiorazione del 30 % ai sensi dell'art. 96, 3° co., c.p.c.
Questi gli argomenti spesi dal primo Giudice:
- l'eccezione di incompetenza era inammissibile perché incompleta e generica: la parte che eccepisce l'incompetenza per territorio deve sia indicare il giudice competente, sia prendere posizione per negare la competenza territoriale del giudice adito rispetto a qualsiasi criterio alternativo, ma nella specie, il convenuto non aveva specificato nulla sul criterio del suo domicilio (e non anche della sua residenza) ai sensi dell'art. 18 c.p.c. e del luogo dell'adempimento ex art. 1182, 3° co., c.c. (art. 20 c.p.c.);
- le prove capitolate dall' erano irrilevanti;
Pt_1
- pacifici essendo la stipula del mutuo e il versamento delle somme a favore del mutuatario, il mutuante, quando si sia stabilito che il mutuatario paghi quando potrà, può sempre agire
4 a norma dell'art. 1817, 2° co., c.c. per la fissazione di un termine, e il lungo tempo trascorso dal momento del versamento rendeva la relativa domanda del tutto conforme a correttezza e buonafede;
- l'eccezione di compensazione andava respinta non potendo essere accolta neppure ex art. 1243, 2° co., c.c. come compensazione giudiziale, dal momento che il CP_1 contestava l'esistenza dell'orologio, e il valore dello stesso non era di pronta e facile liquidazione;
- gli interessi andavano calcolati al tasso di mora legale dal momento della proposizione della domanda e in forma maggiorata ex art. 1284, 4° co., c.c. dal sessantesimo giorno fissato in sentenza per il pagamento;
- sussisteva una responsabilità aggravata del convenuto, con i danni liquidati in una maggiorazione del 30 % delle spese.
2. – L'appello di e i motivi di impugnazione. Parte_2
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello . Parte_2
2.1 – Con il primo motivo, l'appellante ripropone l'eccezione di incompetenza per territorio del Tribunale di Asti, censurando la motivazione del giudice di primo grado, nella parte in cui aveva ritenuto che egli non avesse preso posizione sul foro facoltativo;
con riguardo, in particolare, a quest'ultimo, richiama la Cass., Sez. Unite, n. 17.989/2016, che ha ritenuto l'art. 1182, 3° co., c.c. applicabile alle sole obbligazioni liquide e - aggiunge - esigibili (tale non sarebbe il credito ex adverso azionato) ed evidenzia che il non avrebbe CP_1
provato di avere in Alba, nella circoscrizione del Tribunale di Asti, il proprio domicilio agli effetti dell'art. 1182, 3° co., cit.
Il motivo è destituito di fondamento.
Ai sensi dell'art. 38, 1° co., 2° periodo, c.p.c., l'eccezione di incompetenza per territorio “si ha per non proposta se non contiene l'indicazione del giudice che la parte ritiene competente”, e tale disposizione viene costantemente interpretata nel senso di onerare chi eccepisce l'incompetenza territoriale di indicare tutti i possibili fori alternativi (dunque, sia con riferimento al foro generale del convenuto, sia con riferimento al forum contractus e al forum destinatae solutionis, art. 20 c.p.c.) per dimostrare che tra essi non vi è l'Ufficio giudiziario adito.
In comparsa di risposta di primo grado (tale è l'atto che segna le preclusioni rispetto alle eccezioni processuali non rilevabili d'ufficio, senza che si possa tener conto delle successive
5 integrazioni), l si è limitato ad indicare, come fori competenti, il Tribunale di ON, Pt_1
luogo della stipula del contratto, e il Tribunale di Genova, luogo di residenza di esso convenuto, ma non ha indicato quale fosse il foro dell'adempimento dell'obbligazione, limitandosi a dire che il risiedeva all'estero e che l'elezione di domicilio presso il CP_1
suo difensore, in Alba non valeva a radicare la competenza del Tribunale di Asti, nella cui circoscrizione sta il Comune di Alba.
Le considerazioni che fa la difesa appellante nella citazione in appello circa il fatto che il criterio dell'art. 1182, 3° co., c.c. non sarebbe applicabile ai crediti inesigibili (tale essendo,
a suo dire, il credito per cui è causa, in quanto non ancora scaduto) sono evidentemente ulteriori rispetto allo spirare dei termini preclusivi dell'art. 167 c.p.c. e, in quanto con esse si tenti di integrare l'eccezione di incompetenza in riferimento al foro alternativo del luogo di adempimento dell'obbligazione, inammissibili.
2.2 – Con il secondo motivo, l'appellante chiede rimettersi la causa in istruttoria per la assunzione delle prove orali già richieste in primo grado e capitolate nuovamente in atto di appello: tali mezzi di prova permetterebbero di accertare l'assenza di alcuna obbligazione restitutoria o, eventualmente, la fondatezza della compensazione chiesta in subordine.
Con il terzo motivo, l fa censura quella parte della sentenza di primo grado in cui il Pt_1
giudicante afferma il carattere pacifico della stipula del contratto e del versamento delle somme da parte del e rievoca l'argomento simulatorio già speso in primo grado: CP_1 secondo l'appellante, il titolo di controparte sarebbe inefficace perché le somme non sono state versate a titolo di mutuo (negozio simulato), ma come liberalità (negozio dissimulato),
e l'assunzione delle prove orali avrebbe permesso al Tribunale di comprendere il contesto dell'operazione e la fondatezza della difesa, comunque corroborata da produzioni documentali (sentenza di fallimento, visura della società , di cui era socio e CP_2 Pt_1
a.d., e la figlia del e istanza di patteggiamento e sentenza del G.I.P. di Parte_3
ON), con cui si è dato conto del fatto che la somma è stata versata per pagare le spese legali e il risarcimento relativi al procedimento penale di cui l è stato destinatario, Pt_1
quale imputato per bancarotta.
Con il quarto motivo, l'appellante censura l'assunto del Tribunale per il quale il CP_1 avrebbe contestato le affermazioni riguardanti il fatto che egli si sarebbe trattenuto l'orologio, di proprietà dello stesso appellante, il cui valore si oppone in compensazione;
e si richiama, in relazione a ciò, l'eccezione di compensazione con il credito principale derivante dalla scrittura del 19.01.2018.
6 I tre motivi debbono essere esaminati congiuntamente.
2.2.1 – Le richieste di prova orale avanzate in primo grado e riproposte in questo grado di appello sono, in parte, tendenti a provare la realtà simulata del rapporto intercorso tra gli odierni comparenti, e in parte riguardano l'eccezione di compensazione con il
contro
-valore dell'orologio di marca che l avrebbe prestato al e di cui quest'ultimo si Pt_1 CP_1
sarebbe indebitamente appropriato.
2.2.2 - Ora, con riferimento alle prove riguardanti la simulazione del mutuo, la difesa dello odierno appellato non ne ha eccepito in primo grado, nella prima difesa successiva alla loro capitolazione (ossia, nella terza memoria ex art. 183, 6° co., c.p.c.), l'inammissibilità in riferimento agli artt. 1417 e 2722 c.c. e l'inammissibilità della prova testimoniale della simulazione, relativa o assoluta, non è rilevabile d'ufficio (cfr. Cass., 19.01.2000, n. 551).
Nondimeno, nella prospettazione dell' quello intercorso con il sarebbe una Pt_1 CP_1
donazione (di non modico valore) di somme destinate a rifonderlo, in modo completamente gratuito, delle spese del procedimento penale scaturito dal fallimento della a CP_2
ON (vds., in particolare, i capi h) “Vero che l'importo convenuto nella scrittura privata serviva unicamente a coprire le spese del procedimento penale a carico del sig. avanti Pt_1 al tribunale di ON per il fallimento della ?” ed i “Vero che il sig. si CP_2 CP_1 impegnava a pagare le suddette spese gratuitamente?”): donazione della quale non potrebbe essere data dimostrazione per testimoni ai sensi dell'art. 2725 c.c.
Ed infatti, ai sensi dell'art. 1414, 2° co., c.c., nel caso di simulazione relativa è il contratto dissimulato ad avere efficacia tra le parti, purchè ne abbia i requisiti di forma e di sostanza: ciò significa che se il contratto dissimulato è una donazione, occorre, a pena di nullità, la stipulazione per atto pubblico anche del solo contratto simulato, giacchè diversamente il contratto dissimulato è improduttivo di effetti;
e nel caso di specie, sostenendosi che il rapporto intercorso tra le parti era in realtà una donazione, si chiede di dimostrare una liberalità tipica, soggetta a forma solenne ad substantiam, per testimoni, in violazione del divieto (derivante da norme di ordine pubblico, quindi rilevabile officiosamente) dell'art. 2725
c.c.
Si vd., al riguardo, la Cass., 27.02.2001, n. 2906: “Nel caso in cui sia allegata la simulazione relativa di un contratto, viene comunque in rilievo l'esistenza e la validità del negozio dissimulato, la dimostrazione della simulazione incontra … non solo le normali limitazioni legali alla ammissibilità della prova testimoniale e di quella per presunzioni, ma anche quella
7 più rigorosa stabilita dall'art. 2725 c.c., secondo il quale la prova testimoniale di un negozio per il quale è richiesta la forma scritta a pena di nullità è consentita solo nell'ipotesi di smarrimento incolpevole del documento, contemplata nell'art. 2724 n. 3 c.c. e non anche nelle altre ipotesi di cui ai n. 1 e 2 dello stesso articolo”; conforme Id., 12.10.2009, n. 21.637.
L'impossibilità di fornire per testi (come anche per presunzioni: art. 2729, 2° co., c.c.) la prova della realtà simulata del mutuo per cui è causa porta inevitabilmente alla reiezione anche del terzo motivo di gravame, quello per cui il Giudicante di prime cure non avrebbe tenuto conto della reale natura della relazione tra le parti e respinto di conseguenza la domanda del CP_1
2.2.3 – Le altre prove orali dedotte dall' riguardano la presunta vicenda dell'orologio Pt_1
non restituito, il cui valore viene opposto in compensazione, ma esse divengono irrilevanti alla luce di quanto statuito dalla Cass., Sez. Unite, 15.11.2016, n. 23.225, a proposito della compensazione con un
contro
-credito incerto, oltre che illiquido.
Secondo la Cass., Sez. Unite, n. 23.225/2016 cit., infatti:
a) la compensazione legale ex art. 1243, 1° co., c.c. presuppone la liquidità, che include il requisito della certezza, e la esigibilità dei crediti reciproci;
b) se il credito opposto in compensazione è certo, ma non liquido, nel senso di non determinato, in tutto o in parte, nel suo ammontare, il giudice può provvedere alla relativa liquidazione se è facile e pronta (art. 1243, 2° co., c.c.); quindi, o può dichiarare estinto il credito principale per compensazione giudiziale fino alla concorrenza con la parte di controcredito liquido, o può sospendere cautelativamente la condanna del debitore fino alla liquidazione del controcredito eccepito in compensazione;
c) se poi è controversa, nel medesimo giudizio instaurato dal creditore principale (come nella specie), ovvero in altro giudizio già pendente, l'esistenza del controcredito opposto in compensazione (art. 35 c.p.c.), il giudice non può pronunciare la compensazione, né legale né giudiziale.
Il parte attrice in primo grado, ha contestato la dazione di un orologio di CP_1 marca (comodato?) da parte dell' con disconoscere ogni allegazione avversaria Pt_1
compiuta in comparsa costitutiva, e ciò già nella prima memoria ex art. 183, 6° co., c.p.c.; non abbisognando la contestazione del
contro
-credito opposto in compensazione, per essere produttiva di effetti, dell'uso di formule sacramentali, ciò ha reso controverso il
contro
-credito stesso, e per ciò stesso non suscettibile di compensazione giudiziale ex art. 8 1243, 2° co., c.c. secondo l'interpretazione che di detta norma hanno fornito come sopra le
Sezioni Unite.
Ogni questione relativa all'eccezione di compensazione con il valore dell'orologio che mai sarebbe stato restituito dal diviene pertanto superflua, alla luce della non CP_1
deducibilità in compensazione del (presunto)
contro
-credito corrispondente al valore di tale oggetto.
2.3 – Con il quinto ed ultimo motivo, si contesta la condanna per responsabilità aggravata comminata dal Tribunale, ritenendo non mai dimostrato l'elemento soggettivo della mala fede o della colpa grave, ed anzi smentito proprio dagli argomenti spesi in primo grado, che evidenzierebbero la buona fede dell'odierno appellante.
Anche quest'ultimo motivo è privo di fondamento.
Le scelte difensive e le tesi sostenute dall' in primo grado appaiono contraddistinte da Pt_1
un grado evidente di negligenza nel tentativo di ricostruire la vicenda deducendo mezzi di prova od opponendo eccezioni palesemente inammissibili, e sono perciò tali da far ritenere una colpa grave della parte attraverso il semplice confronto tra la condotta normalmente diligente in quelle circostanze e quella in concreto osservata.
Non è contestata la misura del quantum del danno liquidato.
3. – Le spese.
L'appello, per concludere, si rivela infondato e deve essere respinto;
non rientrando tra i motivi di appello, alla Corte resta preclusa ogni valutazione sulla rivalutazione disposta dal primo Giudice per un debito che era già dall'origine di valuta.
Le spese seguono la soccombenza;
esse vanno liquidate sui medi tariffari, esclusa la fase istruttoria/trattazione, non svoltasi.
Va infine dichiarata la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 13, co.
1-quater, D.P.R.
115/2002 per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione prima civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro avverso la sent. n. 768/2022 emessa Parte_1 CP_1
dal Tribunale di Asti in data 9.11.2022, con atto di citazione notificato in data 20.02.2023:
9 a) rigetta l'appello;
b) condanna alla rifusione, in favore dl , delle spese di Parte_2 CP_1 questo grado di giudizio, che liquida in complessivi € 9.991, oltre IVA, CPA e rimb. forfet. come per legge;
c) dichiara la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 13, co.
1-quater, D.P.R.
115/2002 per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co.
1-bis del predetto art. 13.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 25/07/2025.
Il Presidente Il Consigliere Est.
Dott.ssa Gabriella Ratti Dott. Corrado Croci
10