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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 03/10/2025, n. 1348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1348 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1577/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
Prima
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Barbara De Munari Presidente
dott. Luisa Bettio Giudice rel.
dott. Federica Di Paolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1577/2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SINIGAGLIA MARIA Parte_1 C.F._1 EL
ATTORE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COPPOLELLA CP_1 C.F._2
CATERINA
CONVENUTO
OGGETTO: Divisione di beni caduti in successione
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
pagina 1 di 4 “l'avv. Maria Elena Sinigaglia si riporta alla nota depositata facendo presente che è stata sottoscritta
dalle parti alla presenza dei legali una transazione avente ad oggetto le questioni trattate nel presente
giudizio;
in subordine si riporta alle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo ed alle conclusioni di cui alla
nota del 29.10.24.”
per parte convenuta
“ Rassegna le proprie conclusioni come da nota del 23.10.24 “
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premesso che:
- con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
chiedendo in via principale la riduzione delle donazioni ricevute dal convenuto in
[...]
relazione al compendio ereditario dei genitori e formulando, altresì, diverse domande in via subordinata meglio descritte nell'atto introduttivo cui si rimanda;
- con comparsa di costituzione depositata in data 20.05.20 si costituiva il convenuto contestando le domande attoree e chiedendone il rigetto;
- all'udienza del 30.10.24 la causa veniva trattenuta in decisione per la definizione almeno parziale;
- con note del 30.12.24 entrambe le parti davano atto che le stesse avevano raggiunto un accordo transattivo chiedendo la fissazione di un'udienza per la relativa formalizzazione;
- con ordinanza del 31.12.24 la causa veniva rimessa in istruttoria con fissazione dell'udienza del 15.01.25 ai sensi dell'art. 185 c.p.c. o 309 c.p.c. .;
- all'udienza del 15.01.25, su richiesta concorde delle parti, la causa veniva rinviata all'udienza del 17.09.25 per permettere alle stesse di “effettuare verifiche tecniche sulla situazione
urbanistica e catastale degli immobili oggetto dell'accordo con eventuale espletamento di pratica di
rettifica.”;
- all'udienza del 17.09.25 le parti davano entrambe atto che era stato sottoscritto un accordo transattivo avente ad oggetto le medesime questioni trattate nel presente giudizio e pagina 2 di 4 chiedevano un ulteriore rinvio per la verifica dell'adempimento dell'accordo; il giudice,
evidenziato alle parti che la firma di un accordo transattivo avente ad oggetto le questioni per cui è causa costituiva una causa di cessazione della materia del contendere, fissava l'udienza del 01.10.25 ad ore 9:30 per la discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. .;
- con nota del 20.09.25 parte attrice produceva la transazione sottoscritta dalle parti in data
7.11.24;
- all'udienza del 01.10.25 le parti confermavano l'avvenuta sottoscrizione e formulavano le conclusioni indicate in epigrafe;
il G.I., rilevato che tra le domande formulate era stata esperita anche un'azione di riduzione, con conseguente competenza collegiale per la decisione, si riservava di riferire al Collegio .
* * *
Va ricordato che, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, la cessazione della materia del contendere, che deve essere dichiarata dal giudice anche di ufficio, costituisce, nel rito contenzioso davanti al giudice civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale,
che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti,
facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire, e cioè l'interesse ad ottenere un risultato utile,
giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto (cfr. Cass. Civ. n. 2567 del 06/02/2007).
Ebbene, l'intervenuto accordo tra le parti a definizione della presente procedura come dalle stesse dichiarato in sede di precisazione delle conclusioni costituisce senz'altro una situazione sopravveuta che elimina l'interesse ad agire delle parti nei termini indicati dalla giurisprudenza sopra citata .
De resto, come già rilevato dal G.I. all'udienza del 01.10.25 e condiviso dal presente collegio, eventuali contestazioni del titolo stragiudiziale ormai formatosi andranno svolte nelle competenti sedi secondo le norme relative alla validità dei titoli contrattuali;
Quanto alle spese processuali, avendo le parti pattuito in sede transattiva l'integrale compensazione, le stesse vanno compensate .
pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così
dispone:
1. Dichiara la cessazione della materia del contendere;
2. Spese compensate
Padova, così deciso nella camera di consiglio del 01.10.25 .
Il Giudice
dott. Luisa Bettio
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
Prima
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Barbara De Munari Presidente
dott. Luisa Bettio Giudice rel.
dott. Federica Di Paolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1577/2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SINIGAGLIA MARIA Parte_1 C.F._1 EL
ATTORE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COPPOLELLA CP_1 C.F._2
CATERINA
CONVENUTO
OGGETTO: Divisione di beni caduti in successione
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
pagina 1 di 4 “l'avv. Maria Elena Sinigaglia si riporta alla nota depositata facendo presente che è stata sottoscritta
dalle parti alla presenza dei legali una transazione avente ad oggetto le questioni trattate nel presente
giudizio;
in subordine si riporta alle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo ed alle conclusioni di cui alla
nota del 29.10.24.”
per parte convenuta
“ Rassegna le proprie conclusioni come da nota del 23.10.24 “
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premesso che:
- con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
chiedendo in via principale la riduzione delle donazioni ricevute dal convenuto in
[...]
relazione al compendio ereditario dei genitori e formulando, altresì, diverse domande in via subordinata meglio descritte nell'atto introduttivo cui si rimanda;
- con comparsa di costituzione depositata in data 20.05.20 si costituiva il convenuto contestando le domande attoree e chiedendone il rigetto;
- all'udienza del 30.10.24 la causa veniva trattenuta in decisione per la definizione almeno parziale;
- con note del 30.12.24 entrambe le parti davano atto che le stesse avevano raggiunto un accordo transattivo chiedendo la fissazione di un'udienza per la relativa formalizzazione;
- con ordinanza del 31.12.24 la causa veniva rimessa in istruttoria con fissazione dell'udienza del 15.01.25 ai sensi dell'art. 185 c.p.c. o 309 c.p.c. .;
- all'udienza del 15.01.25, su richiesta concorde delle parti, la causa veniva rinviata all'udienza del 17.09.25 per permettere alle stesse di “effettuare verifiche tecniche sulla situazione
urbanistica e catastale degli immobili oggetto dell'accordo con eventuale espletamento di pratica di
rettifica.”;
- all'udienza del 17.09.25 le parti davano entrambe atto che era stato sottoscritto un accordo transattivo avente ad oggetto le medesime questioni trattate nel presente giudizio e pagina 2 di 4 chiedevano un ulteriore rinvio per la verifica dell'adempimento dell'accordo; il giudice,
evidenziato alle parti che la firma di un accordo transattivo avente ad oggetto le questioni per cui è causa costituiva una causa di cessazione della materia del contendere, fissava l'udienza del 01.10.25 ad ore 9:30 per la discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. .;
- con nota del 20.09.25 parte attrice produceva la transazione sottoscritta dalle parti in data
7.11.24;
- all'udienza del 01.10.25 le parti confermavano l'avvenuta sottoscrizione e formulavano le conclusioni indicate in epigrafe;
il G.I., rilevato che tra le domande formulate era stata esperita anche un'azione di riduzione, con conseguente competenza collegiale per la decisione, si riservava di riferire al Collegio .
* * *
Va ricordato che, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, la cessazione della materia del contendere, che deve essere dichiarata dal giudice anche di ufficio, costituisce, nel rito contenzioso davanti al giudice civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale,
che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti,
facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire, e cioè l'interesse ad ottenere un risultato utile,
giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto (cfr. Cass. Civ. n. 2567 del 06/02/2007).
Ebbene, l'intervenuto accordo tra le parti a definizione della presente procedura come dalle stesse dichiarato in sede di precisazione delle conclusioni costituisce senz'altro una situazione sopravveuta che elimina l'interesse ad agire delle parti nei termini indicati dalla giurisprudenza sopra citata .
De resto, come già rilevato dal G.I. all'udienza del 01.10.25 e condiviso dal presente collegio, eventuali contestazioni del titolo stragiudiziale ormai formatosi andranno svolte nelle competenti sedi secondo le norme relative alla validità dei titoli contrattuali;
Quanto alle spese processuali, avendo le parti pattuito in sede transattiva l'integrale compensazione, le stesse vanno compensate .
pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così
dispone:
1. Dichiara la cessazione della materia del contendere;
2. Spese compensate
Padova, così deciso nella camera di consiglio del 01.10.25 .
Il Giudice
dott. Luisa Bettio
pagina 4 di 4