Sentenza 14 maggio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 14/05/2004, n. 9206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9206 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CALFAPIETRA Vincenzo - Presidente -
Dott. COLARUSSO Vincenzo - Consigliere -
Dott. SCHETTINO Olindo - Consigliere -
Dott. MALPICA Emilio - Consigliere -
Dott. MIGLIUCCI Emilio - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COOPERATIVA MURATORI & CEMENTISTI C.M.C. S.C.A.R.L., in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore MASSIMO MATTEUCCI, elettivamente domiciliato in ROMA LARGO DEL TEATRO VALLE 6, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO GARUTTI, che lo difende unitamente agli avvocati ROBERTO FARISELLI, MIRCA TOGNACCI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
PAVIMENTAL S.P.A., in persona dell'Amm.re delegato e legale rappresentante pro tempore BRUNO MONTANARI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA EMILIA 88, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO GRIECO, che lo difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 3450/00 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 07/11/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/01/04 dal Consigliere Dott. Emilio MIGLIUCCI;
udito l'Avvocato GRIECO Antonio, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 30 ottobre 1992 la Cooperativa Muratori & Cementisti C.M.C., conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma la Pavimentai s.p.a.(che aveva incorporato la Pavicentro s.p.a.)per sentirla condannare al pagamento della somma di L. 808.096.701, a titolo di revisione prezzi, oltre IVA ed interessi al tasso convenzionale, in relazione al contratto di subappalto con cui la Pavicentro s.p.a. le affidato i lavori di fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso del tratto dell'autostrada Solarolo- Roncadello.
Faceva al riguardo presente che:
il rapporto contrattuale intercorso fra le parti si sarebbe dovuto svolgere nel rispetto delle norme che regolavano l'appalto stipulato fra la committente Società Autostrade e la predetta Pavicentro s.p.a.;
i prezzi concordati sarebbero stati soggetti a revisione nei medesimi termini e nelle medesime condizioni con cui fossero stati determinati dalla società Autostrade a favore dell'appaltatore secondo le previsioni dell'art. 27 delle capitolato generale di appalto emanate dalla società Autostrade;
nonostante la richiesta formulata dall'istante la committente non aveva adempiuto l'obbligazione.
La convenuta, costituendosi in giudizio, chiedeva il rigetto della domanda, deducendo che il compenso dovuto - anche relativamente ai lavori eseguiti dall'attrice - non le era stato ancora liquidato dalla Società Autostrade che peraltro l'aveva calcolato nella minore somma di L. 515.812.583;
in via riconvenzionale, chiedeva che venisse accertato nella predetta somma l'importo per revisione prezzi che avrebbe potuto essere liquidato alla C.M.C., peraltro solo a seguito della liquidazione del medesimo a favore della Pavimental.
Con sentenza del 3 gennaio 1997 il Tribunale condannava la Pavimentai s.p.a. al pagamento in favore della C.M.C., della somma di L. 318.074.047, oltre interessi al tasso convenzionale anche sulla somma di L. 490.021.954, nel corso del giudizio corrisposta all'attrice;
rigettava la domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta che condannava al pagamento delle spese processuali.
Il Tribunale accoglieva la domanda, ritenendo non contestati dalla controparte i conteggi relativi alla revisione prezzi elaborati dall'attrice.
Con sentenza del 5 luglio 2000 la Corte di appello territoriale, in accoglimento dell'appello proposto dalla Pavimentai s.p.a., rigettava la domanda proposta dalla C.M.C., che condannava al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
I giudici di appello per quel che interessa nella presente sede ritenevano quanto segue.
Si era rivelata erronea l'affermazione del Tribunale relativa alla mancata contestazione dei conteggi prodotti dall'attrice, avendo la Pavimental s.p.a. fatto sempre riferimento al calcolo al riguardo formulato dalla Società Autostrade, inviando all'attrice i conteggi effettuati sulla base dei metodi da quest'ultima applicati. La C.M.C. non aveva perciò assolto l'onere di provare che i conteggi da essa elaborati fossero conformi ai criteri previsti dal contratto secondo le previsioni del capitolato generale della Società Autostrade.
Avverso tale decisione propone ricorso per Cassazione la Cooperativa Muratori & Cementisti C.M.C. sulla base di cinque motivi illustrati da memoria.
Resiste con controricorso la Pavimental s.p.a..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente, lamentando manifesta illogicità e contraddittorietà (art. 360 n. 5), censura la decisione gravata che, nel rigettare la domanda proposta dall'attrice, non aveva tenuto conto che comunque la convenuta aveva contestato la differenza fra la somma pretesa dall'istante (L. 808.096.701)e quella di cui si riconosceva debitrice(L. 515.812.583, di cui L. 490.021.954 versata in corso di causa), pur proclamandosi non tenuta all'adempimento dell'importo di L. 25.790.629, in quanto non liquidatole dalla Società Autostrade: a tutto voler concedere, avrebbe dovuto condannare la C.M.C., alla restituzione della differenza fra quanto preteso(L. 808.096.701)e quanto riconosciuto dalla Pavimentai s.p.a.(L. 515.812.583).
Con il secondo motivo la ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione di legge, in particolare, dell'art. 112 c.p.c. ed ultrapetizione(art. 360 n. 3 c.p.c.), censura la decisione impugnata che, rigettando l'intera domanda iniziale, non aveva tenuto conto della ricognizione di debito compiuta dalla convenuta relativamente all'importo di L. L. 515.812.583, di cui L. 490.021.954 erano state versate in corso di causa.
Con il terzo motivo la ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in particolare, dell'art. 112 c.p.c. ed ultrapetizione (360 n. 3 c.p.c.), censura la sentenza impugnata che, in contrasto con la decisione di primo grado, aveva ritenuto contestati i conteggi elaborati da controparte, senza tenere conto che la Pavimental s.p.a. si era limitata a sostenere la tesi, peraltro disattesa dalla stessa Corte di appello, che la revisione prezzi andava riconosciuta al subappaltatore se ed in quanto riconosciuta ad essa dalla Società Autostrade.
Il riferimento, perciò, ai diagrammi revisionali elaborati dalla Società Autostrade e prodotti dalla convenuta, andava interpretato nel senso che quei conteggi dovessero essere vincolanti anche per il subappaltatore, indipendentemente dalla correttezza o meno dei conteggi elaborati dall'attrice e dai criteri da essa adottati. Con il quarto motivo la ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione di legge dell'art. 2697 c.c., lamenta che la Corte, nel ritenere non fornita da parte dell'attrice la prova che i conteggi da essa predisposti fossero stati redatti in base ai criteri di cui al contratto e al capitolato generale richiamato, aveva omesso di ammettere la consulenza tecnica contabile - ripetutamente chiesta da essa ricorrente - che per la natura dell'indagine era l'unico mezzo istruttorio esperibile.
Con il quinto motivo la ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione di legge, in particolare, dell'art. 91 c.p.c. (art. 360 n. 3 c.p.c.), censura la decisione impugnata che erroneamente l'aveva condannata al pagamento delle spese processuali, pur essendo risultata, quanto meno in parte, fondata la pretesa azionata. Vanno esaminati innanzitutto il terzo e il quarto motivo che hanno priorità logico-giuridica rispetto agli altri.
Il terzo motivo va disatteso.
Come già accennato la ricorrente si duole della valutazione con cui i giudici di appello hanno ritenuto contestati i conteggi elaborati dall'attrice in merito alla revisione prezzi.
La censura è inammissibile.
L'apprezzamento del giudice di merito, che abbia ritenuto pacifica e non controversa una circostanza di causa, qualora non sia fondato sulla mera assunzione acritica di un fatto - che configura il travisamento dei fatti denunciabile solo con istanza di revocazione ai sensi dell'art. 395 n. 4 c.p.c. - è sindacabile in sede di legittimità sotto il profilo del vizio di motivazione ex art. 360 n.5 c.p.c., ove si ricolleghi ad una valutazione ed interpretazione degli atti del processo e del comportamento processuale delle parti (Cass. 1145/1983/61 27/1978). Nella specie, in cui - come si è detto - la mancata contestazione ha formato oggetto di una valutazione del comportamento processuale della parte, la ricorrente avrebbe potuto e dovuto censurare l'Operato del giudice indicando il vizio di motivazione di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. mentre, pur deducendo la violazione di norme processuali in riferimento agli artt. 112 e 360 n. 3 c.p.c., peraltro del tutto inconferenti, ha sostanzialmente sollecitato al giudice di legittimità un'indagine di fatto, formulando un'interpretazione della condotta processuale difforme da quella resa dal giudice di merito al quale era riservato evidentemente ogni accertamento in proposito.
Deve essere invece accolto il quarto motivo del ricorso. La sentenza impugnata, nel rigettare la domanda per carenza di prova, ha ritenuto che l'attrice non aveva dimostrato che i conteggi erano stati elaborati sulla base dei criteri di calcolo della revisione dei prezzi previsti dall'art. 27 norme generali del capitolato di appalto della Società Autostrade.
La ricorrente sostanzialmente denuncia la mancata ammissione della consulenza tecnica contabile, ripetutamente richiesta alle udienze del 3 giugno e del 15 luglio 1993.
In considerazione della natura, strettamente tecnica, dell'indagine che si rendeva necessaria ai fini del decidere, la consulenza tecnica era il mezzo istruttorio indispensabile per dimostrare i fatti posti a base della domanda;
l'attrice con la richiesta di consulenza aveva assolto l'onere di offrire la prova a lei incombente, mentre i giudici di appello, che senza alcuna motivazione al riguardo non hanno disposto la consulenza, hanno così omesso di acquisire gli elementi decisivi per la soluzione della controversia. Al riguardo il principio, secondo cui è incensurabile in sede di legittimità, in quanto rimesso al potere discrezionale del giudice di merito, il provvedimento che disponga o meno la consulenza tecnica d'ufficio, va contemperato con quello secondo cui il giudice deve sempre adeguatamente motivare la decisione adottata in merito ad una questione tecnica rilevante per la definizione della causa, in relazione alla quale la consulenza può profilarsi come lo strumento più funzionale ed efficiente di indagine:qualora abbia ritenuto di non avvalersi di tale strumento, il giudice deve fornire adeguata dimostrazione di avere potuto risolvere - sulla base di corretti criteri e di cognizioni proprie - tutti i problemi tecnici connessi alla valutazione degli elementi rilevanti ai fini della decisione, senza potere per converso disattendere l'istanza di ammissione della consulenza tecnica sic et simpliciter e ritenere non provati i fatti che questa avrebbe invece verosimilmente accertato(Cass. 15136/2000;
7964/1995).
In considerazione dell'accoglimento del quarto motivo devono ritenersi assorbiti il primo, il secondo e il quinto motivo del ricorso:
l'esame dei primi due, infatti, è da ritenersi superato, essendo gli stessi formulati in riferimento all'ipotesi(subordinata)di mancato accoglimento della domanda per l'intero importo revisionale;
per quel concerne il quinto, la regolamentazione delle spese dovrà essere compiuta dal giudice di rinvio all'esito della controversia, atteso che per l'effetto espansivo interno della cassazione della sentenza (art. 336 c.p.c.) si determina la caducazione anche della statuizione - di natura accessoria - relativa alle spese. Pertanto la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto con rinvio, anche per le spese della presente fase, ad altra sezione della Corte di appello di Roma.
P.Q.M.
Accoglie il quarto motivo del ricorso, rigetta il terzo, assorbiti, il primo il secondo e il quinto, cassa la sentenza in relazione al motivo accolto, con rinvio, anche per le spese della presente fase, ad altra sezione della Corte di appello di Roma.
Così deciso in Roma, dalla Sezione Seconda Civile riunita in Camera di consiglio, il 20 gennaio 2004.
Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2004