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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. XI, sentenza 29/01/2026, n. 379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 379 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 379/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 11, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
MANZI CIRO, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3892/2025 depositato il 25/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Parete - Piazza Municipio 81030 Parete CE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 468 IMU 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 191/2026 depositato il
28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: Di Ricorrente_1
Sospendere l'efficacia esecutivo dell'opposto sollecito di avviso di accertamento esecutivo n, 2189 del
10.06.2025; - dichiarare decaduto il Comune di Parete dal potere impositivo relativamente all'I.M.U. dovuta per l'anno 2019; - per l'effetto, condannare detto Ente al pagamento delle spese di lite, compensi professionali, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al difensore che anticipatario.
Resistente:
Comune di Parete in persona del Sindaco pro tempore
Rigettare l'istanza di sospensione cautelare dell'atto impugnato, data l'insussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora;
- rigettare integralmente il ricorso in quanto inammissibile, improcedibile e comunque infondato in fatto e in diritto;
- condannare la parte ricorrente al pagamento delle spese e competenze di lite, con attribuzione al procuratore antistatario.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 27.06.2025 da parte del Comune di Parete è stato notificato al signor Ricorrente_1 il sollecito di accertamento esecutivo n. 2189 del 10.06.2025 per omesso versamento dell'I.M.U. - anno
2019.
Detto sollecito è da riferire al sottostante avviso di accertamento esecutivo n. 468 emesso in data
17.09.2024. L'importo da corrispondere, comprensivo di spese di spedizione, ammonta ad euro 866.
Avverso tali atti l'interessato ha presentato il ricorso in epigrafe, eccependo: - l'omessa notifica dell'avviso di accertamento esecutivo n. 468 del 17.09.2024. prodromico al sollecito impugnato;
- la circostanza che, nella fattispecie al vaglio, l'avviso di accertamento andava correttamente notificato entro il 31dicembre del quinto anno successivo a quello di riferimento;
- per effetto di ciò, la conseguente decadenza del Comune creditore dal potere impositivo;
- la necessità di sospendere l'efficacia esecutiva dell'atto impugnato in quanto incidente in modo diretto e immediato sui propri diritti patrimoniali.
In sede di controdeduzioni il Comune di Parete in persona del Sindaco pro tempore ha fatto presente: -
l'infondatezza dell'asserzione di controparte riferita all'omessa notifica dell'avviso di accertamento sotteso al sollecito impugnato;
- il pieno rispetto del termine di decadenza previsto dall'art.
1 - comma 161 - della
Legge n. 296/2006, senza peraltro tenero conto delle proroghe introdotte dalle disposizioni di legge via via intervenute per far fronte all'emergenza pandemica da COVID 19; - il rigetto dell'istanza di sospensione del provvedimento opposto, considerata l'insussistenza dei requisiti di legge del fumus boni iuris e del periculum in mora.
All'udienza del 21.01.2026, ove la causa è stata trattata in Camera di Consiglio, il Giudice ha poi trattenuto la causa stessa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accoglimento
Giova premettere che, per il principio della ragione più liquida, pur se logicamente subordinate, le domande possono essere vagliate sulla base di questioni assorbenti e di più agevole e rapido scrutinio, senza che sia previamente necessario esaminarle tutte secondo l'ordine previsto dall' art. 276 c.p.c. e 118 delle relative disposizioni di attuazione (Cassazione – SS. UU. – n. 26242 e 9936/2014; Cassazione n. 26214/2022; 2805/2022;
20555/2020; 9309/2020; 3049/2020; 10839/2019; 2909/2017)
Ciò precisato, in ordine all'eccepita omessa notifica dell'avviso di accertamento esecutivo n. 468 del
17.09.2024, prodromico al sollecito impugnato, esaminata la documentazione versata in atti, va rilevata l'irritualità della procedura posta in essere.
Nel caso in esame, proprio sotto quest'ultimo aspetto, giova evidenziare che l'Ente impositore ha esibito copia dell'A/R della raccomandata contenente il predetto avviso di accertamento prodromico sul quale, ai fini della regolarità della procedura, manca la firma dell'operatore postale privato della Banca_1 Express.
Secondo la recente giurisprudenza della Suprema Corte “In tema di notificazione per mezzo del servizio postale, questa Corte ha già affermato che l'avviso di ricevimento, prescritto dall'art. 149 c.p.c., è il solo documento idoneo a provare sia la consegna, sia la data di questa, sia l'identità della persona a mani della quale la consegna è stata eseguita. Consegue che la mancanza di sottoscrizione dell'agente postale sull'avviso di ricevimento del piego raccomandato rende inesistente e non soltanto nulla la notificazione, rappresentando la sottoscrizione l'unico elemento valido a riferire la paternità dell'atto all'agente postale”.(Cassazione Ordinanza 21.03.2024 n. 7586)
Ed ancora “in materia di notifica degli atti, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Pertanto è consentito al contribuente impugnare una cartella esattoriale al fine esclusivo di far valere la mancata/irrituale notificazione dell'atto impositivo prodromico alla medesima, senza contestualmente aggredire l'atto stesso sotto altri profili di invalidità formale ovvero per la sua infondatezza nel merito, non sussistendo dunque alcun onere processuale della parte ricorrente al riguardo. La nullità della notifica del prodromico avviso di accertamento si propaga alla conseguenziale cartella di pagamento, che viene ad esserne irrimediabilmente inficiata per nullità derivata” (Cassazione Ordinanza 15.09.2023 n. 26660)
Da ultimo, “Poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19 - comma 3- del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, di impugnare solo l'atto consequenziale a lui notificato (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, ovvero di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria, spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza o meno di tale pretesa” (Cassazione – SS. UU. – 15.04.2021
n.10012)
Altro non resta da aggiungere se non che, nella fattispecie al vaglio, l'invalidità della procedura comporta l'intervenuta decadenza dall'azione e la maturata prescrizione del diritto a riscuotere il credito.
Quanto sopra esposto comporta l'accoglimento del ricorso ed esime dal valutare ulteriori questioni sollevate. Le spese di lite vanno compensate tra le parti del giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato. Compensa le spese di lite tra le parti del giudizio.
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 11, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
MANZI CIRO, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3892/2025 depositato il 25/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Parete - Piazza Municipio 81030 Parete CE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 468 IMU 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 191/2026 depositato il
28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: Di Ricorrente_1
Sospendere l'efficacia esecutivo dell'opposto sollecito di avviso di accertamento esecutivo n, 2189 del
10.06.2025; - dichiarare decaduto il Comune di Parete dal potere impositivo relativamente all'I.M.U. dovuta per l'anno 2019; - per l'effetto, condannare detto Ente al pagamento delle spese di lite, compensi professionali, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al difensore che anticipatario.
Resistente:
Comune di Parete in persona del Sindaco pro tempore
Rigettare l'istanza di sospensione cautelare dell'atto impugnato, data l'insussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora;
- rigettare integralmente il ricorso in quanto inammissibile, improcedibile e comunque infondato in fatto e in diritto;
- condannare la parte ricorrente al pagamento delle spese e competenze di lite, con attribuzione al procuratore antistatario.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 27.06.2025 da parte del Comune di Parete è stato notificato al signor Ricorrente_1 il sollecito di accertamento esecutivo n. 2189 del 10.06.2025 per omesso versamento dell'I.M.U. - anno
2019.
Detto sollecito è da riferire al sottostante avviso di accertamento esecutivo n. 468 emesso in data
17.09.2024. L'importo da corrispondere, comprensivo di spese di spedizione, ammonta ad euro 866.
Avverso tali atti l'interessato ha presentato il ricorso in epigrafe, eccependo: - l'omessa notifica dell'avviso di accertamento esecutivo n. 468 del 17.09.2024. prodromico al sollecito impugnato;
- la circostanza che, nella fattispecie al vaglio, l'avviso di accertamento andava correttamente notificato entro il 31dicembre del quinto anno successivo a quello di riferimento;
- per effetto di ciò, la conseguente decadenza del Comune creditore dal potere impositivo;
- la necessità di sospendere l'efficacia esecutiva dell'atto impugnato in quanto incidente in modo diretto e immediato sui propri diritti patrimoniali.
In sede di controdeduzioni il Comune di Parete in persona del Sindaco pro tempore ha fatto presente: -
l'infondatezza dell'asserzione di controparte riferita all'omessa notifica dell'avviso di accertamento sotteso al sollecito impugnato;
- il pieno rispetto del termine di decadenza previsto dall'art.
1 - comma 161 - della
Legge n. 296/2006, senza peraltro tenero conto delle proroghe introdotte dalle disposizioni di legge via via intervenute per far fronte all'emergenza pandemica da COVID 19; - il rigetto dell'istanza di sospensione del provvedimento opposto, considerata l'insussistenza dei requisiti di legge del fumus boni iuris e del periculum in mora.
All'udienza del 21.01.2026, ove la causa è stata trattata in Camera di Consiglio, il Giudice ha poi trattenuto la causa stessa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accoglimento
Giova premettere che, per il principio della ragione più liquida, pur se logicamente subordinate, le domande possono essere vagliate sulla base di questioni assorbenti e di più agevole e rapido scrutinio, senza che sia previamente necessario esaminarle tutte secondo l'ordine previsto dall' art. 276 c.p.c. e 118 delle relative disposizioni di attuazione (Cassazione – SS. UU. – n. 26242 e 9936/2014; Cassazione n. 26214/2022; 2805/2022;
20555/2020; 9309/2020; 3049/2020; 10839/2019; 2909/2017)
Ciò precisato, in ordine all'eccepita omessa notifica dell'avviso di accertamento esecutivo n. 468 del
17.09.2024, prodromico al sollecito impugnato, esaminata la documentazione versata in atti, va rilevata l'irritualità della procedura posta in essere.
Nel caso in esame, proprio sotto quest'ultimo aspetto, giova evidenziare che l'Ente impositore ha esibito copia dell'A/R della raccomandata contenente il predetto avviso di accertamento prodromico sul quale, ai fini della regolarità della procedura, manca la firma dell'operatore postale privato della Banca_1 Express.
Secondo la recente giurisprudenza della Suprema Corte “In tema di notificazione per mezzo del servizio postale, questa Corte ha già affermato che l'avviso di ricevimento, prescritto dall'art. 149 c.p.c., è il solo documento idoneo a provare sia la consegna, sia la data di questa, sia l'identità della persona a mani della quale la consegna è stata eseguita. Consegue che la mancanza di sottoscrizione dell'agente postale sull'avviso di ricevimento del piego raccomandato rende inesistente e non soltanto nulla la notificazione, rappresentando la sottoscrizione l'unico elemento valido a riferire la paternità dell'atto all'agente postale”.(Cassazione Ordinanza 21.03.2024 n. 7586)
Ed ancora “in materia di notifica degli atti, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Pertanto è consentito al contribuente impugnare una cartella esattoriale al fine esclusivo di far valere la mancata/irrituale notificazione dell'atto impositivo prodromico alla medesima, senza contestualmente aggredire l'atto stesso sotto altri profili di invalidità formale ovvero per la sua infondatezza nel merito, non sussistendo dunque alcun onere processuale della parte ricorrente al riguardo. La nullità della notifica del prodromico avviso di accertamento si propaga alla conseguenziale cartella di pagamento, che viene ad esserne irrimediabilmente inficiata per nullità derivata” (Cassazione Ordinanza 15.09.2023 n. 26660)
Da ultimo, “Poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19 - comma 3- del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, di impugnare solo l'atto consequenziale a lui notificato (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, ovvero di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria, spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza o meno di tale pretesa” (Cassazione – SS. UU. – 15.04.2021
n.10012)
Altro non resta da aggiungere se non che, nella fattispecie al vaglio, l'invalidità della procedura comporta l'intervenuta decadenza dall'azione e la maturata prescrizione del diritto a riscuotere il credito.
Quanto sopra esposto comporta l'accoglimento del ricorso ed esime dal valutare ulteriori questioni sollevate. Le spese di lite vanno compensate tra le parti del giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato. Compensa le spese di lite tra le parti del giudizio.