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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 22/05/2025, n. 411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 411 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
CORTE D'APPELLO DI MESSINA
Seconda Sezione Civile
La Corte d'Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, composta da
Dott.ssa Vincenza Randazzo Presidente
Dott. Giuseppe Minutoli Consigliere
Dott.ssa Maria Luisa Tortorella Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nel giudizio iscritto al n. 761/2023 R.G.A.C., promosso da
(c.f. ), elettiv.te domiciliato in Via Parte_1 CodiceFiscale_1
Umberto I 205, Roccalumera (ME), presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Marisca che lo rappresenta e difende per procura in atti, appellante, contro
(c.f. ), in persona dell'amministratore pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, elettiv.te domiciliato in Via Bellini 3, S. Agata Li Battiati (CT), presso lo studio dell'Avv. Maurizio Omobono che lo rappresenta e difende per procura in atti, appellato, avente ad oggetto: comunione e condominio, impugnazione di delibera assembleare – spese condominiali (appello avverso la sentenza n. 1667/23 R.S. del Tribunale di Messina).
Conclusioni delle parti: come da atti e verbali di causa.
In fatto ed in diritto
Con atto di citazione notificato in data 23 ottobre 2023 Parte_1
proponeva appello avverso la sentenza n. 1667/23 R.S. con la quale il Tribunale di
Messina aveva dichiarato cessata la materia del contendere nel giudizio instaurato
1 dal contro il avente ad oggetto Pt_1 Controparte_2
l'impugnazione della delibera assembleare del 9 agosto 2020, condannando l'odierno appellante al pagamento delle spese processuali.
aveva impugnato la delibera condominiale del 9 agosto 2020 Parte_1 nella parte in cui era stato confermato l'amministratore uscente Controparte_3 in mancanza della maggioranza prevista dall'art. 1136, 2° comma, c.c.; con successiva delibera dell'8 agosto 2021, tuttavia, il era stato nuovamente CP_3 confermato come amministratore del condominio dall'assemblea sicché era stata dichiarata cessata la materia del contendere.
Con unico motivo di gravame il censurava la sentenza del Tribunale Pt_1
nella parte in cui il giudice di primo grado non aveva considerato la fondatezza dell'impugnazione da lui proposta avverso la delibera condominiale, ritenendo erroneamente la soccombenza virtuale dell'odierno appellante e condannandolo al pagamento delle spese processuali a favore del . Chiedeva, pertanto, CP_2
in riforma della sentenza impugnata, la condanna del Controparte_2
al pagamento delle spese relative ad entrambi i gradi di giudizio.
[...]
Il costituendosi, chiedeva il rigetto Controparte_2 dell'appello; evidenziava che correttamente il giudice di primo grado, preso atto che con delibera condominiale successiva a quella impugnata il era stato CP_3
nominato amministratore del con il voto favorevole anche del CP_2
, aveva ritenuto implicitamente rinunciata la domanda di quest'ultimo con Pt_1
conseguente cessazione della materia del contendere e onere delle spese a carico del rinunciante. In ogni caso contestava la fondatezza delle censure svolte dall'appellante e ribadiva la legittimità della delibera.
L'appello è fondato.
L'art. 1136, 4° comma, c.c. prevede che le deliberazioni che concernono la nomina e la revoca dell'amministratore.. devono essere sempre approvate con la maggioranza stabilita dal secondo comma del presente articolo (“numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio”).
2 La conferma del nella carica di amministratore condominiale era stata CP_3
invece deliberata con il voto favorevole dei condomini che rappresentavano i
388,78 millesimi dell'edificio.
Il ha contestato tale censura evidenziando che la maggioranza CP_2 qualificata di cui all'art. 1136, 2° comma, c.c. è richiesta dalla legge per la nomina di un nuovo amministratore ma non già per la conferma dell'amministratore uscente.
Tale tesi non può condividersi.
La S.C. ha affermato che la disposizione dell'art. 1136 comma quarto cod. civ. la quale richiede per la deliberazione dell'assemblea del condominio di edifici riguardante la nomina o la revoca dell'amministratore la maggioranza qualificata di cui al secondo comma è applicabile anche per la deliberazione di conferma dell'amministratore dopo la scadenza del mandato, trattandosi di delibere che hanno contenuto ed effetti giuridici uguali (Cass. Civ. Sez. 2, 4 maggio 1994 n.
4269), principio condiviso dalla giurisprudenza di merito assolutamente prevalente (Corte App. Messina, 21 dicembre 2022; Corte App. Lecce n. 573/19).
Ne deriva, pertanto, la fondatezza dell'impugnazione della delibera condominiale del 9 agosto 2020 proposta dal . Pt_1
Si rileva, inoltre, che la nomina del come amministratore, deliberata CP_3
in data 8 agosto 2021 con il voto favorevole anche del condomino odierno appellante ha comportato la cessazione della materia del contendere del giudizio di impugnazione della precedente delibera, non avendo più il interesse a Pt_1
coltivare tale domanda, ma non può essere intesa come rinuncia alla domanda e conseguente soccombenza nel merito della controversia.
Ciò posto, in forza del principio della soccombenza virtuale, in riforma della sentenza impugnata, il deve essere condannato al Controparte_2
pagamento, a favore di , delle spese processuali sia del primo Parte_1
che del presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 1667/23 R.S. emessa dal Tribunale di Messina, così provvede:
3 accoglie l'appello proposto da e, per l'effetto, in riforma Parte_1
della sentenza impugnata, condanna il al Controparte_2
pagamento, a favore del delle spese processuali liquidate, per il primo Pt_1 grado di giudizio, in € 250,00 per spese ed € 1.280,00 per compensi (€ 214,00 fase studio, € 214,00 fase introduttiva, € 426,00 fase trattazione, € 426,00 fase decisoria), oltre rimborso spese generali, CPA e IVA come per legge;
condanna il al pagamento, a favore di Controparte_2
, delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in € 804,00 Parte_1 per spese ed € 1.470,00 per compensi (€ 270,00 fase studio, € 270,00 fase introduttiva, € 500,00 fase trattazione, € 430,00 fase decisoria), oltre rimborso spese generali, CPA e IVA come per legge.
Messina, 15 maggio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
(dott.ssa Maria Luisa Tortorella) (dott.ssa Vincenza Randazzo)
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