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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 30/09/2025, n. 3197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3197 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai Sig.ri Magistrati:
1) dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente rel.
2) dr. ssa Maristella Agostinacchio Consigliere
3) dr. ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere
All'esito di trattazione scritta ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 22.09.2025 la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 463/2024 R.G. sezione lavoro vertente
TRA
, elett.te dom.to presso lo studio in Teverola alla via Roma IV tra. N.14 Parte_1 dell'Avv. Pasquale Buonpane che la rappresenta e difende
- Appellante -
CONTRO
con sede centrale in Roma in Controparte_1 persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocato Davide Catalano (CF. PEC t) per procura C.F._1 Email_1 generale alle liti a rogito Notaio di Roma REP n. 37875 del 22/03/2024, Per_1
- Appellato -
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato presso questa Corte in data 1.3.2024, ha Parte_1 proposto impugnazione avverso la sentenza n. 3494/2023, pubblicata il 13.9.2023, del Tribunale di Napoli Nord, in funzione di Giudice del Lavoro, con la quale era stato dichiarato improcedibile il ricorso da essa istante proposto teso ad ottenere il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità per non essere stato espletato l'accertamento tecnico preventivo.
L' appellante ha contestato la decisione per una non corretta applicazione dell'art.445 bis c.p.c. ritenendo non espletato l'accertamento tecnico laddove l'istanza risultava depositata in data 28.9.2022 e dichiarata inammissibile per carenza del requisito contributivo ovvero per la mancata assegnazione di un termine per il completamento della procedura stessa. Ritenendo di essere in possesso di tutti i requisiti per beneficiare della prestazione richiesta , ha chiesto la riforma della sentenza e, previo accertamento delle condizioni legittimanti la prestazione invocata, la condanna dell' al pagamento CP_2 delle somme a lei spettanti a titolo di assegno ordinario di invalidità.
L'istituto, nel costituirsi, ha dedotto l'inammissibilità del gravame e nel merito il rigetto.
Va premesso che l'istante nel caso di specie ha avanzato richiesta di atp, richiesta dichiarata inammissibile dal Giudice adito per carenza del requisito contributivo. Successivamente la ha presentato ricorso ex art.442 c.p.c. e il Tribunale lo ha Pt_1 dichiarato improcedibile stante l'assenza di un preventivo esperimento dell'ATP . Segnatamente il giudice ha sostenuto che giammai il giudizio intrapreso senza il preventivo esperimento dell'ATP potrebbe convertirsi in un giudizio volto a contestare le risultanze di esso, considerate le rigide preclusioni processuali .
La Corte ritiene non corrette tali argomentazioni e tanto alla luce dei principi espressi dalla Suprema Corte al riguardo.
E' stato affermato il principio, cui questo Collegio intende aderire, che, in caso di provvedimento di diniego (rigetto o inammissibilità) del ricorso per accertamento tecnico preventivo obbligatorio di cui all'art.445 bis c.p.c., lo stesso non incide con effetto di giudicato sulla situazione soggettiva sostanziale, stante la possibilità per l'interessato di promuovere il ricorso sul merito (Cass. 5 maggio 2015, n. 8932; Cass. 26 giugno 2018, n. 16685; Cass. 19 agosto 2020, n. 17272).
Nelle richiamate pronunce è stato anche precisato che il predetto provvedimento, benché negativo, è comunque idoneo a soddisfare la condizione di procedibilità di cui all'art. 445 bis c.p.c., essendo il
2 procedimento sommario già giunto a conclusione, sicché il ricorrente
è legittimato a procedere secondo le forme ordinarie anche all'accertamento delle condizioni sanitarie, senza alcun rilievo di improcedibilità. La soluzione, apparentemente ostacolata dal tenore letterale delle disposizioni contenute nell'art. 445 bis, commi 2 e 3, c.p.c. (le quali sembrerebbero richiedere l'effettivo espletamento dell'accertamento tecnico ai fini dell'integrazione della condizione di procedibilità) si impone, sul piano dogmatico, in ragione del rilievo che tale condizione, essendo collegata ad un onere della parte istante, non può che essere di natura potestativa.
Il carattere non decisorio del provvedimento, inoltre, deve essere affermato in simmetria con quanto pacificamente si ritiene per il provvedimento positivo, impugnabile ex art. 111 Cost. solo in riferimento alla statuizione sulle spese.
Come il decreto di omologa dell'accertamento del requisito sanitario espletato, emesso ai sensi dell'art. 445 bis, comma 5, c.p.c., anche il provvedimento negativo
(di rigetto o di inammissibilità dell'istanza) non incide con efficacia di giudicato sulla posizione soggettiva sostanziale del ricorrente, il quale può sempre riproporre una nuova istanza, al sopravvenire di nuovi elementi, di fatto o di diritto.
Alla luce di dette considerazioni, dunque, il provvedimento di diniego (di rigetto o di inammissibilità) dell'istanza di accertamento tecnico preventivo obbligatorio di cui all'art.445 bis c.p.c., emesso senza espletare la consulenza tecnica, non è ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 111, comma settimo, della Costituzione, dal momento che esso non incide con effetto di giudicato sulla situazione giuridica soggettiva sostanziale, sicché il ricorrente è legittimato a proporre una nuova istanza, al sopravvenire di nuovi elementi di fatto o di diritto;
nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità di cui alla legge n. 222 del 1984, la domanda è procedibile, ai sensi dell'art. 445 bis, secondo comma, c.p.c., se sia stata presentata istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere, sicché il ricorrente è legittimato a procedere secondo le forme ordinarie, per l'accertamento del diritto, anche se l'istanza sia stata rigettata o dichiarata inammissibile senza procedere all'espletamento del richiesto accertamento tecnico (Cass. N.10753/2022).
Il primo giudice, dunque, a fronte del ricorso presentato dalla doveva fissare un Pt_1 nuovo termine per espletare l'accertamento tecnico obbligatorio e giammai dichiarare improcedibile il ricorso.
3 L'erronea mancata fissazione del termine da parte del primo giudice, fatta valere dalla assistita in sede di giudizio d'appello in quanto convertitasi in causa di nullità della decisione, deve essere dichiarata da questa Corte d'appello .
Ed invero, laddove la sentenza pronunciata dal giudice di primo grado è affetta da nullità, al di fuori delle ipotesi tassative di rimessíone al primo giudice previste dagli artt. 353 e 354 c.p.c., il giudice di appello, una volta constatata tale nullità, non può limitarsi ad una pronunzia di mero rito dichiarativa della stessa, né può rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354 cod. proc. civ., ma - in ossequio al principio di cui all'art. 162 cod. proc. civ. ed al normale effetto devolutivo del giudizio di appello - è tenuto a decidere la causa nel merito, provvedendo in questo modo alla rinnovazione dell'attività riguardo alla quale la nullità si è verificata (v. Cass. n. 5590/2011; n. 11949/2003; Cass. N.24134/2020).
Tutto cio premesso, passando ad esaminare il merito della questione, il Consulente nominato in questa fase, dopo accurate indagini, ha ritenuto che la bracciante Pt_1 agricola, abbia una riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini personali ai sensi dell'art. 1 della L. 222/84 dal mese di novembre del 2024, epoca dell'angioplastica dell'arto inferiore sinistro.
Segnatamente il consulente ha ritenuto la ricorrente, affetta da diabete 2 con micro e macroangiopatia, obesità I classe (IMC = 31,25) con lombosciatalgia recidivante da bulging discale L4-L5”, invalida, considerando la combinazione di una grave patologia vascolare agli arti inferiori (stenosi critica dell'arteria femorale destra), altamente impattante sulla deambulazione e sulla resistenza fisica, e un problema alla colonna vertebrale (bulging L4-L5) in obesa, che limita i movimenti e il sollevamento di pesi, in particolare per le mansioni tipiche dell'agricoltura che richiedono notevole impegno fisico e deambulazione.
Orbene, le suesposte considerazioni, appieno condivise dalla Corte né specificatamente contestate, impongono l'accoglimento del ricorso e la condanna dell al pagamento CP_2 dell'assegno ordinario di invalidità a decorrere da novembre 2024 oltre interessi dalla maturazione dei singoli ratei al soddisfo.
L'esito del giudizio giustifica la compensazione delle spese del primo grado .
Le spese di questo giudizio, ivi comprese le spese di ctu, liquidate con separato provvedimento, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
In accoglimento dell'appello, previa riforma dell'impugnata sentenza, dichiara il diritto di alla corresponsione dell'assegno ordinario di invalidità a decorrere da Parte_2 novembre 2024; condanna l' a corrispondere alla ricorrente i ratei dell'assegno CP_2
4 ordinario di invalidità a decorrere da novembre 2024, oltre interessi dalla maturazione dei singoli ratei al soddisfo;
compensa le spese di lite di primo grado e condanna l' al pagamento delle spese di CP_2 lite di questo grado, liquidate in complessive euro 2.906,00 oltre IVA, CPa e rimborso forfettario come per legge con distrazione .
Così deciso in Napoli il 22.9.2025
Il Presidente est. dr.ssa Anna Carla Catalano
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai Sig.ri Magistrati:
1) dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente rel.
2) dr. ssa Maristella Agostinacchio Consigliere
3) dr. ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere
All'esito di trattazione scritta ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 22.09.2025 la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 463/2024 R.G. sezione lavoro vertente
TRA
, elett.te dom.to presso lo studio in Teverola alla via Roma IV tra. N.14 Parte_1 dell'Avv. Pasquale Buonpane che la rappresenta e difende
- Appellante -
CONTRO
con sede centrale in Roma in Controparte_1 persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocato Davide Catalano (CF. PEC t) per procura C.F._1 Email_1 generale alle liti a rogito Notaio di Roma REP n. 37875 del 22/03/2024, Per_1
- Appellato -
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato presso questa Corte in data 1.3.2024, ha Parte_1 proposto impugnazione avverso la sentenza n. 3494/2023, pubblicata il 13.9.2023, del Tribunale di Napoli Nord, in funzione di Giudice del Lavoro, con la quale era stato dichiarato improcedibile il ricorso da essa istante proposto teso ad ottenere il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità per non essere stato espletato l'accertamento tecnico preventivo.
L' appellante ha contestato la decisione per una non corretta applicazione dell'art.445 bis c.p.c. ritenendo non espletato l'accertamento tecnico laddove l'istanza risultava depositata in data 28.9.2022 e dichiarata inammissibile per carenza del requisito contributivo ovvero per la mancata assegnazione di un termine per il completamento della procedura stessa. Ritenendo di essere in possesso di tutti i requisiti per beneficiare della prestazione richiesta , ha chiesto la riforma della sentenza e, previo accertamento delle condizioni legittimanti la prestazione invocata, la condanna dell' al pagamento CP_2 delle somme a lei spettanti a titolo di assegno ordinario di invalidità.
L'istituto, nel costituirsi, ha dedotto l'inammissibilità del gravame e nel merito il rigetto.
Va premesso che l'istante nel caso di specie ha avanzato richiesta di atp, richiesta dichiarata inammissibile dal Giudice adito per carenza del requisito contributivo. Successivamente la ha presentato ricorso ex art.442 c.p.c. e il Tribunale lo ha Pt_1 dichiarato improcedibile stante l'assenza di un preventivo esperimento dell'ATP . Segnatamente il giudice ha sostenuto che giammai il giudizio intrapreso senza il preventivo esperimento dell'ATP potrebbe convertirsi in un giudizio volto a contestare le risultanze di esso, considerate le rigide preclusioni processuali .
La Corte ritiene non corrette tali argomentazioni e tanto alla luce dei principi espressi dalla Suprema Corte al riguardo.
E' stato affermato il principio, cui questo Collegio intende aderire, che, in caso di provvedimento di diniego (rigetto o inammissibilità) del ricorso per accertamento tecnico preventivo obbligatorio di cui all'art.445 bis c.p.c., lo stesso non incide con effetto di giudicato sulla situazione soggettiva sostanziale, stante la possibilità per l'interessato di promuovere il ricorso sul merito (Cass. 5 maggio 2015, n. 8932; Cass. 26 giugno 2018, n. 16685; Cass. 19 agosto 2020, n. 17272).
Nelle richiamate pronunce è stato anche precisato che il predetto provvedimento, benché negativo, è comunque idoneo a soddisfare la condizione di procedibilità di cui all'art. 445 bis c.p.c., essendo il
2 procedimento sommario già giunto a conclusione, sicché il ricorrente
è legittimato a procedere secondo le forme ordinarie anche all'accertamento delle condizioni sanitarie, senza alcun rilievo di improcedibilità. La soluzione, apparentemente ostacolata dal tenore letterale delle disposizioni contenute nell'art. 445 bis, commi 2 e 3, c.p.c. (le quali sembrerebbero richiedere l'effettivo espletamento dell'accertamento tecnico ai fini dell'integrazione della condizione di procedibilità) si impone, sul piano dogmatico, in ragione del rilievo che tale condizione, essendo collegata ad un onere della parte istante, non può che essere di natura potestativa.
Il carattere non decisorio del provvedimento, inoltre, deve essere affermato in simmetria con quanto pacificamente si ritiene per il provvedimento positivo, impugnabile ex art. 111 Cost. solo in riferimento alla statuizione sulle spese.
Come il decreto di omologa dell'accertamento del requisito sanitario espletato, emesso ai sensi dell'art. 445 bis, comma 5, c.p.c., anche il provvedimento negativo
(di rigetto o di inammissibilità dell'istanza) non incide con efficacia di giudicato sulla posizione soggettiva sostanziale del ricorrente, il quale può sempre riproporre una nuova istanza, al sopravvenire di nuovi elementi, di fatto o di diritto.
Alla luce di dette considerazioni, dunque, il provvedimento di diniego (di rigetto o di inammissibilità) dell'istanza di accertamento tecnico preventivo obbligatorio di cui all'art.445 bis c.p.c., emesso senza espletare la consulenza tecnica, non è ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 111, comma settimo, della Costituzione, dal momento che esso non incide con effetto di giudicato sulla situazione giuridica soggettiva sostanziale, sicché il ricorrente è legittimato a proporre una nuova istanza, al sopravvenire di nuovi elementi di fatto o di diritto;
nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità di cui alla legge n. 222 del 1984, la domanda è procedibile, ai sensi dell'art. 445 bis, secondo comma, c.p.c., se sia stata presentata istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere, sicché il ricorrente è legittimato a procedere secondo le forme ordinarie, per l'accertamento del diritto, anche se l'istanza sia stata rigettata o dichiarata inammissibile senza procedere all'espletamento del richiesto accertamento tecnico (Cass. N.10753/2022).
Il primo giudice, dunque, a fronte del ricorso presentato dalla doveva fissare un Pt_1 nuovo termine per espletare l'accertamento tecnico obbligatorio e giammai dichiarare improcedibile il ricorso.
3 L'erronea mancata fissazione del termine da parte del primo giudice, fatta valere dalla assistita in sede di giudizio d'appello in quanto convertitasi in causa di nullità della decisione, deve essere dichiarata da questa Corte d'appello .
Ed invero, laddove la sentenza pronunciata dal giudice di primo grado è affetta da nullità, al di fuori delle ipotesi tassative di rimessíone al primo giudice previste dagli artt. 353 e 354 c.p.c., il giudice di appello, una volta constatata tale nullità, non può limitarsi ad una pronunzia di mero rito dichiarativa della stessa, né può rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354 cod. proc. civ., ma - in ossequio al principio di cui all'art. 162 cod. proc. civ. ed al normale effetto devolutivo del giudizio di appello - è tenuto a decidere la causa nel merito, provvedendo in questo modo alla rinnovazione dell'attività riguardo alla quale la nullità si è verificata (v. Cass. n. 5590/2011; n. 11949/2003; Cass. N.24134/2020).
Tutto cio premesso, passando ad esaminare il merito della questione, il Consulente nominato in questa fase, dopo accurate indagini, ha ritenuto che la bracciante Pt_1 agricola, abbia una riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini personali ai sensi dell'art. 1 della L. 222/84 dal mese di novembre del 2024, epoca dell'angioplastica dell'arto inferiore sinistro.
Segnatamente il consulente ha ritenuto la ricorrente, affetta da diabete 2 con micro e macroangiopatia, obesità I classe (IMC = 31,25) con lombosciatalgia recidivante da bulging discale L4-L5”, invalida, considerando la combinazione di una grave patologia vascolare agli arti inferiori (stenosi critica dell'arteria femorale destra), altamente impattante sulla deambulazione e sulla resistenza fisica, e un problema alla colonna vertebrale (bulging L4-L5) in obesa, che limita i movimenti e il sollevamento di pesi, in particolare per le mansioni tipiche dell'agricoltura che richiedono notevole impegno fisico e deambulazione.
Orbene, le suesposte considerazioni, appieno condivise dalla Corte né specificatamente contestate, impongono l'accoglimento del ricorso e la condanna dell al pagamento CP_2 dell'assegno ordinario di invalidità a decorrere da novembre 2024 oltre interessi dalla maturazione dei singoli ratei al soddisfo.
L'esito del giudizio giustifica la compensazione delle spese del primo grado .
Le spese di questo giudizio, ivi comprese le spese di ctu, liquidate con separato provvedimento, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
In accoglimento dell'appello, previa riforma dell'impugnata sentenza, dichiara il diritto di alla corresponsione dell'assegno ordinario di invalidità a decorrere da Parte_2 novembre 2024; condanna l' a corrispondere alla ricorrente i ratei dell'assegno CP_2
4 ordinario di invalidità a decorrere da novembre 2024, oltre interessi dalla maturazione dei singoli ratei al soddisfo;
compensa le spese di lite di primo grado e condanna l' al pagamento delle spese di CP_2 lite di questo grado, liquidate in complessive euro 2.906,00 oltre IVA, CPa e rimborso forfettario come per legge con distrazione .
Così deciso in Napoli il 22.9.2025
Il Presidente est. dr.ssa Anna Carla Catalano
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