Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 04/06/2025, n. 189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 189 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI
Il Tribunale di Chieti, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Ilaria
Prozzo, all'udienza del 04/06/2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
a seguito di deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nella causa iscritta al n. 365/2025;
TRA
, rappresentata e difesa, per procura in calce al ricorso, dall'avv. Rocco Parte_1
Carabba;
RICORRENTE
E
Controparte_1
rappresentato e difeso, in virtù di procura generali alle liti
[...] per Notaio del 25.10.22, dall'Avv. Raffaele Esposito;
Persona_1
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 06/03/2025 la ricorrente chiedeva di accertare la natura professionale della discopatia lombare e della tendinopatia della cuffia dei rotatori e di condannare l' al pagamento dell'indennizzo. CP_1
1.1. L' , costituitosi in giudizio, dava atto di aver riconosciuto la natura CP_1
professionale delle patologie denunciate con una valutazione complessiva del 10%.
1.2. Disposta la sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa con pronuncia fuori udienza della sentenza.
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2. Va dichiarata cessata la materia del contendere in quanto l'avvenuto riconoscimento in via stragiudiziale della prestazione richiesta con il presente giudizio, determina la sopravvenuta carenza di interesse ad ottenere una pronuncia nel merito. D'altro canto, le parti hanno chiesto concordemente che venisse dichiarata cessata la materia del contendere.
3. Quanto alle spese di lite, appare equo disporne una compensazione per metà, considerato il contegno processuale dell' convenuto, che non ha resistito in CP_1
giudizio, costituendosi al solo fine di dare atto di aver provveduto al riconoscimento della prestazione. L'altra metà delle spese di lite va invece posta a carico dell' , in CP_1
quanto la domanda è stata accolta in via amministrativa in data successiva alla notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Chieti, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Ilaria
Prozzo, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l' al pagamento in favore della ricorrente della metà delle spese di lite, CP_1
metà che viene liquidata in € 425,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, iva e cpa come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Rocco Carabba, dichiaratosi antistatario.
Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti della presente sentenza.
Chieti, 04/06/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Ilaria Prozzo
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