Articolo 9 della Legge 1 dicembre 1986, n. 879
Articolo 8Articolo 10
Versione
21 dicembre 1986
Art. 9. 1. Ai fini della realizzazione, d'intesa con i Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti, nel Gemonese, nel Canal del Ferro - Val Canale, di aree attrezzate turistico-commerciali di supporto alla grande viabilita' autostradale da integrarsi con la viabilita' ordinaria, nonche' di strutture per lo scambio merci strada-rotaia, ed ai fini della predisposizione, sentite le comunita' montane ed i comuni interessati, di un progetto mirato alla ripresa economica delle zone di transito delle grandi vie di comunicazione internazionali, stradali e ferroviarie, e' assegnato alla regione Friuli-Venezia Giulia un contributo straordinario di lire 30 miliardi da ripartire nel periodo 1987-1991, dei quali lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1987 e 1988.
Entrata in vigore il 21 dicembre 1986