Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 16/06/2025, n. 2661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2661 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
Proc. R.G. n. 1484/2025
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno - I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice relatore
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1484/2025 R.G. avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente
TRA
(CF. ), rapp.to e difeso come in atti Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Cosimo Faccenda, elett.te domiciliato come in atti, in virtù di mandato in atti RICORRENTE
E
(CF. ) CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE C O N
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del giorno 10.6.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.47 c.p.c. depositato in data 26.2.2025 Parte_1
[nato a [...] in data [...] CF. )] ha chiesto C.F._1
1
dichiararsi la separazione personale dalla coniuge [nata a [...] CP_1 in data 23.03.1992 (CF. )], dando atto che le parti avevano C.F._2 contratto matrimonio in data 6.6.2015 in Eboli (SA) e che dalla unione era nato il figlio minore (8.2.2019). Il ricorrente chiedeva: 1) l'addebito della Per_1 separazione alla resistente;
2) l'affidamento esclusivo del minore con collocamento presso di se ed assegnazione della casa familiare;
3) la disciplina del diritto di visita della madre;
4) la previsione a carico della madre di un assegno di mantenimento per il minore di euro 300,00 oltre alla contribuzione alle spese straordinarie nella misura del 50%. restava contumace nonostante la regolare notifica del ricorso. CP_1
Il ricorrente nella memoria ex art. 473-bis.17, comma 1, c.p.c. dava atto di un intervenuto chiarimento con la resistente e rinunciava alle domande di addebito, di affidamento esclusivo del minore e di mantenimento ordinario proposte concludendo per l'affidamento congiunto del minore.
Alla udienza del 10.6.2025 il G.D. sentiva il ricorrente ed invitava il difensore alla discussione orale ex art. 473-bis.22 c.p.c. e, di seguito, assegnava la causa al
Collegio per la decisione.
A) A mente dell'art. 151 c.c. va esaminata la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda di separazione giudiziale, avanzata dalla ricorrente ed alla quale il resistente non si è opposto, alla luce della considerazione che la riforma del 1975 ha espunto dal nostro sistema il concetto “separazione” come
“sanzione” basata sulla colpa ed ha introdotto il concetto di “rimedio” ad una situazione di intollerabilità della convivenza e/o di grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nel caso in esame è da rilevare un obiettivo deteriorarsi dei rapporti coniugali con conseguente progressivo scemare dell'affectio maritalis, come può inferirsi dalla stessa esposizione dei fatti fornita dal ricorrente e dal disinteresse mostrato dalla resistente, la quale non ha ritenuto di comparire all'udienza; di tal che, deve sicuramente dirsi venuta meno ogni possibilità di ipotizzare una ripresa del vincolo solidaristico ed affettivo che la convivenza coniugale comporta.
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Deve, dunque, accogliersi la domanda di separazione personale dei coniugi, parti del presente giudizio.
B) Dal matrimonio è nato il figlio di 6 anni. Per_1
Va evidenziato che nel corso del giudizio, non sono emersi profili di inidoneità, ai sensi dell'art. 337 ter c.c., dell'uno o dell'altro genitore a ricoprire il ruolo al quale
è proposto e ad assumere responsabilmente e consapevolmente le decisioni inerenti la cura, l'educazione, l'istruzione e la crescita del minore.
Invero, il ricorrente all'udienza ha dato atto che: 1) dopo una fase iniziale di incomprensioni con la resistente immediatamente successiva alla fine della convivenza, i rapporti tra i due si sono rasserenati;
2) la madre, che attualmente vive a Cesena per motivi di lavoro, effettua telefonate e videochiamate quotidiane con il minore e quando può si reca nel Comune di residenza del bambino per trascorrere del tempo con lui;
3) viene coadiuvato nella gestione del minore non solo dalla propria famiglia di origine (nonni paterni e zia del minore), ma anche dalla madre della e dai suoi fratelli e sorelle che il piccolo CP_1 Per_1 frequenta molto volentieri avendo dei cuginetti della stessa fascia di età.
Pertanto, il minore va affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con residenza privilegiata presso il padre.
I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza del minore presso di loro, nel rispetto di un indirizzo comune. Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute verranno assunte di comune accordo. I genitori dovranno reciprocamente e regolarmente informarsi sulle questioni significative relative al minore.
I tempi di frequentazione madre-figlio verranno concordati liberamente tra i genitori, in ogni caso la potrà tenere con se il minore almeno un weekend CP_1 al mese dal venerdì alle ore 18:00 sino alla domenica alle ore 18:00; durante il periodo delle festività Natalizie e di Fine Anno il minore trascorrerà ad anni alterni il giorno della vigilia con un genitore e la festa comandata con l'altro genitore;
il minore trascorrerà alternativamente il giorno di Pasqua con un
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genitore ed il Lunedì in Albis con l'altro; il criterio dell'alternanza andrà applicato a tutte le altre festività alternandosi di anno in anno i genitori;
durante le vacanze estive il minore trascorrerà un periodo di 15 giorni anche non consecutivi con ciascun genitore, che verrà dai medesimi concordato entro il 31 maggio di ogni anno;
nei giorni dell'onomastico e del compleanno, qualora i genitori non si accordino per un festeggiamento congiunto, il minore consumerà un pasto con ognuno dei genitori;
il minore trascorrerà con il padre i giorni del suo compleanno ed onomastico e la festa del papà; il minore trascorrerà con la madre i giorni del suo compleanno ed onomastico e la festa della mamma.
Atteso il collocamento del minore presso il padre va a lui assegnata la casa familiare sita in Campagna (SA) al Viale della Pace n. 5.
C) Com'è noto, l'obbligo di mantenimento dei minori da parte dei genitori ha carattere inderogabile indipendentemente dalla situazione economica degli stessi ed anche laddove vi sia uno stato di disoccupazione dei soggetti obbligati, vigendo un obbligo normativamente previsto ex art 147, 148 e 155 c.c. ragion per cui la determinazione giudiziale deve avvenire comunque, addirittura anche in assenza di specifica domanda.
La quantificazione dell'assegno di mantenimento per il figlio, a carico del genitore non collocatario, non può prescindere da una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, nell'ambito di un'analisi più ampia che contempli le esigenze attuali del minore, il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio/convivenza,
i tempi di permanenza presso ciascun genitore e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno di essi (art. 337 -ter c.c.), nel rispetto del principio di proporzionalità per il quale ciascun genitore contribuisce al mantenimento della prole in base alle proprie possibilità economiche (cfr. da
Cass. civ., sez. VI, 16/09/2020, n. 19299);
Nel caso di specie è emerso che: 1) il ricorrente lavora come operaio presso una azienda di serramenti;
ha dichiarato per l'anno di imposta 2023 un reddito imponibile di 28.394,00 euro e per l'anno di imposta 2022 un reddito imponibile di 22.605,00 euro;
percepisce per intero l'assegno unico per il figlio;
2) la
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resistente vive e lavora a Cesena presso una struttura alberghiera in forza di un contratto stagionale.
Pertanto, considerato che la esistente lavora e non effettua forme di mantenimento diretto a causa della distanza dei luoghi di residenza, appare opportuno quantificare in euro 150,00 l'assegno di mantenimento per il minore a carico della madre oltre alla contribuzione alle spese straordinarie nella misura del 50%.
All'uopo appare opportuno evidenziare che devono qualificarsi come spese straordinarie – in quanto tali escluse dall'importo dell'assegno di mantenimento – le spese concernenti eventi sostanzialmente eccezionali nella vita del figlio, oppure le spese che servono per soddisfare esigenze episodiche, saltuarie ed imprevedibili (a titolo esemplificativo, le spese per interventi chirurgici, odontoiatrici, fisioterapia, cicli di psicoterapia e logopedia, occhiali da vista, lezioni private, attività sportive agonistiche, viaggi di studio) e quelle concernenti eventi ordinari non inclusi nel mantenimento (a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche ed universitarie, libri di testo, attività sportive non agonistiche con relativa attrezzatura, corsi di lingua straniera, corsi di teatro, corsi di musica, informatica, motocicli ed autovetture, viaggi di piacere, le spese sanitarie non rimborsate dal – a titolo esemplificativo: esami diagnostici, CP_2 analisi cliniche, visite specialiste). Rientrano, viceversa, nelle spese ordinarie - e dunque nell'assegno di mantenimento - tutte le spese che ricorrono frequentemente nella vita di tutti i giorni, quali le spese per vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, materiale scolastico di cancelleria, mensa, spese di trasporto urbano (tessera autobus/metro e/o carburante per autovetture e motocicli in uso ai figli), le uscite didattiche organizzate dalla scuola nell'ambito dell'orario scolastico, le spese medico-farmaceutiche di modesto importo sostenute per l'acquisto dei medicinali per patologie che frequentemente ricorrono nella vita quotidiana (a titolo esemplificativo antibiotici, antipiretici, sciroppi e altri medicinali da banco) (in tal senso v. Trib. Roma, sez. I, 01/08/2019, n. 15955, in
De Jure).
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Alla luce di quanto sopra evidenziato, appare altresì congruo prevedere che spetti al sig. la percezione dell'intero importo dell'assegno unico per il figlio Pt_1
(cfr. Cass. civ., sez. I, 22/02/2025, n. 4672), come già di fatto avviene.
D) Quanto alle spese di lite, si ritiene vadano compensate atteso che, in assenza di pronuncia di addebito, la crisi coniugale deve ritenersi ascrivibile in ugual misura alla condotta di entrambi i coniugi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, I sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
- Dichiara la separazione personale di [nato a Salerno in [...] Parte_1
3.8.1987 CF. )] e [nata a Potenza in [...] C.F._1 CP_1
23.03.1992 (CF. )]; C.F._2
- affida il minore (8.2.2019) congiuntamente ad entrambi i Persona_2 genitori con residenza privilegiata presso il padre;
- i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza del minore presso di loro, nel rispetto di un indirizzo comune. Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute verranno assunte di comune accordo. I genitori dovranno reciprocamente e regolarmente informarsi sulle questioni significative relative al minore;
- I tempi di frequentazione madre-figlio verranno concordati liberamente tra i genitori, in ogni caso la sig.ra potrà tenere con se il minore almeno un CP_1 weekend al mese dal venerdì alle ore 18:00 sino alla domenica alle ore 18:00; durante il periodo delle festività Natalizie e di Fine Anno il minore trascorrerà ad anni alterni il giorno della vigilia con un genitore e la festa comandata con l'altro genitore;
il minore trascorrerà alternativamente il giorno di Pasqua con un genitore ed il Lunedì in Albis con l'altro; il criterio dell'alternanza andrà
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applicato a tutte le altre festività alternandosi di anno in anno i genitori;
durante le vacanze estive il minore trascorrerà un periodo di 15 giorni anche non consecutivi con ciascun genitore, che verrà dai medesimi concordato entro il 31 maggio di ogni anno;
nei giorni dell'onomastico e del compleanno, qualora i genitori non si accordino per un festeggiamento congiunto, il minore consumerà un pasto con ognuno dei genitori;
il minore trascorrerà con il padre i giorni del suo compleanno ed onomastico e la festa del papà; il minore trascorrerà con la madre i giorni del suo compleanno ed onomastico e la festa della mamma;
- assegna la casa familiare - sita in Campagna (SA) al Viale della Pace n. 5 – al sig. Parte_1
- determina in euro 150,00 - oltre aggiornamento annuale ed automatico Istat -
l'assegno di mantenimento per il figlio minore che la sig.ra Per_1 CP_1 dovrà versare entro il 5 di ogni mese al sig. Parte_1
- dispone che entrambi i genitori contribuiscano nella misura del 50% alle spese straordinarie contratte nell'interesse del figlio minore purché previamente concordate o documentate ed urgenti;
- dispone che l'assegno unico per il minore (8.2.2019) sia Persona_2 integralmente percepito dal padre Parte_1
- spese compensate;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile di Eboli (SA) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396.
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 16.6.2025
Il Giudice estensore dott.ssa Caterina Costabile
Il Presidente dott.ssa Ilaria Bianchi
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