TRIB
Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/03/2025, n. 486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 486 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G.V.G. 22186/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 22186 del Ruolo Generale degli Affari Civili di Volontaria Giurisdizione dell'Anno 2024, avente per oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale promossa con ricorso congiunto
DA
( nato a [...] l'[...] C.F. e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(nata a [...] il [...] C.F. ) entrambi rappresentati e difesi,
[...] C.F._2 giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. BASILE FRANCESCO presso il quale elettivamente domiciliano in Napoli alla Via Dei Ciliegi n.15
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 10.12.2024 e , Parte_1 Parte_2
premesso di aver intrattenuto una relazione sentimentale a seguito della quale erano nati due figli: maggiorenne ma non economicamente autosufficiente e (7.12.2017) Persona_1 Per_2
rappresentavano di essere addivenuti ad una disciplina condivisa dell'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio minore e del contributo economico a carico del genitore non convivente per il figlio maggiorenne che chiedevano recepirsi dal Tribunale.
pag. 1 di 4 Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis n. 51 e ss cpc. e con decreto veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti.
Acquisito il parere del PM, all'udienza cartolare dell'11.03.2025 le parti facevano pervenire note scritte di trattazione con cui ribadivano la loro volontà di disciplinare l'esercizio della responsabilità genitoriale in conformità ai loro accordi.
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Le parti hanno chiesto recepirsi i seguenti accordi:
- il figlio minore viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori pur continuando a Persona_3
convivere prevalentemente con la madre presso il domicilio domestico sito in Napoli alla via Vincenzo
Caprile n.16, isol.E2, piano 2 int.5;
- i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale. Pertanto si impegnano ad interagire e a comunicare serenamente tra loro, interessandosi e partecipando attivamente all'istruzione, all'educazione e alla cura del figlio minore al fine di una serena crescita psico-fisica dello stesso.
Pertanto, assumeranno insieme e di comune accordo tutte le decisioni di maggiore interesse inerenti
l'istruzione, l'educazione e la salute del minore tenendo conto anche delle sue capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni;
- il padre potrà tenere con sé il figlio minore ogni volta che lo riterrà, tenendo conto delle esigenze scolastiche e di vita dello stesso, previo accordo con la madre e preavviso anche telefonico di almeno un giorno. Comunque, in caso si verificassero incomprensioni tra i genitori, vengono stabiliti e accettati i seguenti giorni della settimana durante i quali il padre potrà tenere il figlio con sé: - ogni settimana: due pomeriggi scelti di comune accordo tra le parti compatibilmente con gli impegni scolastici e sportivi del minore dalle ore 16,30 alle ore 20,30. Qualora non vi fosse accordo tra le parti il martedì e il giovedì dalle 16,30 alla 20,30; un fine settimana ogni quindici giorni dalle 17.00 del venerdì alle 20,30 della domenica con pernottamento presso il padre;
- durante le vacanze estive per due settimane anche non consecutive nel mese di luglio o di agosto, settimane da concordarsi tra essi genitori entro il 30 maggio di ciascun anno;
- durante le vacanze natalizie e di fine anno, ad anni alterni, nei giorni dal 24 al 26 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 2 gennaio con l'altro genitore e durante le festività pasquali, sempre ad anni alterni, il giorno della Santa Pasqua con un genitore ed il lunedì in Albis con l'altro genitore;
N. 1171/2013 R.G. - pag. 2 di 4 - relativamente al mantenimento, poiché anche il figlio maggiorenne convive con la madre e non è ancora economicamente autosufficiente, il signor dovrà versare in favore della signora Parte_1
un assegno mensile per il mantenimento dei figli di euro 700,00 (350,00 per Parte_2
ciascun figlio) da aggiornare annualmente secondo gli indici Istat, nonché l'obbligo di versare il 50% delle spese occorrenti per le utenze del domicilio domestico (luce - acqua e gas) e il 50% delle spese mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale e delle altre spese straordinarie in conformità al protocollo stabilito dal Tribunale di Napoli.
- emettere ogni alto provvedimento nell'interesse del minore;
- dichiarare compensate le spese di giudizio;
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative e rispondono agli interessi del minore, il
Tribunale ritiene di poterli recepire e porre a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto del minore, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M
Il Tribunale di Napoli, I sezione civile, pronunciandosi sul ricorso congiunto promosso da
[...]
e così provvede: Pt_1 Parte_2
1. omologa gli accordi riportati in parte motiva;
2. prende atto delle ulteriori pattuizioni di carattere obbligatorio;
3. nulla per le spese di giudizio.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 14.03.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino
N. 1171/2013 R.G. - pag. 3 di 4 N. 1171/2013 R.G. - pag. 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 22186 del Ruolo Generale degli Affari Civili di Volontaria Giurisdizione dell'Anno 2024, avente per oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale promossa con ricorso congiunto
DA
( nato a [...] l'[...] C.F. e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(nata a [...] il [...] C.F. ) entrambi rappresentati e difesi,
[...] C.F._2 giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. BASILE FRANCESCO presso il quale elettivamente domiciliano in Napoli alla Via Dei Ciliegi n.15
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 10.12.2024 e , Parte_1 Parte_2
premesso di aver intrattenuto una relazione sentimentale a seguito della quale erano nati due figli: maggiorenne ma non economicamente autosufficiente e (7.12.2017) Persona_1 Per_2
rappresentavano di essere addivenuti ad una disciplina condivisa dell'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio minore e del contributo economico a carico del genitore non convivente per il figlio maggiorenne che chiedevano recepirsi dal Tribunale.
pag. 1 di 4 Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis n. 51 e ss cpc. e con decreto veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti.
Acquisito il parere del PM, all'udienza cartolare dell'11.03.2025 le parti facevano pervenire note scritte di trattazione con cui ribadivano la loro volontà di disciplinare l'esercizio della responsabilità genitoriale in conformità ai loro accordi.
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Le parti hanno chiesto recepirsi i seguenti accordi:
- il figlio minore viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori pur continuando a Persona_3
convivere prevalentemente con la madre presso il domicilio domestico sito in Napoli alla via Vincenzo
Caprile n.16, isol.E2, piano 2 int.5;
- i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale. Pertanto si impegnano ad interagire e a comunicare serenamente tra loro, interessandosi e partecipando attivamente all'istruzione, all'educazione e alla cura del figlio minore al fine di una serena crescita psico-fisica dello stesso.
Pertanto, assumeranno insieme e di comune accordo tutte le decisioni di maggiore interesse inerenti
l'istruzione, l'educazione e la salute del minore tenendo conto anche delle sue capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni;
- il padre potrà tenere con sé il figlio minore ogni volta che lo riterrà, tenendo conto delle esigenze scolastiche e di vita dello stesso, previo accordo con la madre e preavviso anche telefonico di almeno un giorno. Comunque, in caso si verificassero incomprensioni tra i genitori, vengono stabiliti e accettati i seguenti giorni della settimana durante i quali il padre potrà tenere il figlio con sé: - ogni settimana: due pomeriggi scelti di comune accordo tra le parti compatibilmente con gli impegni scolastici e sportivi del minore dalle ore 16,30 alle ore 20,30. Qualora non vi fosse accordo tra le parti il martedì e il giovedì dalle 16,30 alla 20,30; un fine settimana ogni quindici giorni dalle 17.00 del venerdì alle 20,30 della domenica con pernottamento presso il padre;
- durante le vacanze estive per due settimane anche non consecutive nel mese di luglio o di agosto, settimane da concordarsi tra essi genitori entro il 30 maggio di ciascun anno;
- durante le vacanze natalizie e di fine anno, ad anni alterni, nei giorni dal 24 al 26 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 2 gennaio con l'altro genitore e durante le festività pasquali, sempre ad anni alterni, il giorno della Santa Pasqua con un genitore ed il lunedì in Albis con l'altro genitore;
N. 1171/2013 R.G. - pag. 2 di 4 - relativamente al mantenimento, poiché anche il figlio maggiorenne convive con la madre e non è ancora economicamente autosufficiente, il signor dovrà versare in favore della signora Parte_1
un assegno mensile per il mantenimento dei figli di euro 700,00 (350,00 per Parte_2
ciascun figlio) da aggiornare annualmente secondo gli indici Istat, nonché l'obbligo di versare il 50% delle spese occorrenti per le utenze del domicilio domestico (luce - acqua e gas) e il 50% delle spese mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale e delle altre spese straordinarie in conformità al protocollo stabilito dal Tribunale di Napoli.
- emettere ogni alto provvedimento nell'interesse del minore;
- dichiarare compensate le spese di giudizio;
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative e rispondono agli interessi del minore, il
Tribunale ritiene di poterli recepire e porre a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto del minore, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M
Il Tribunale di Napoli, I sezione civile, pronunciandosi sul ricorso congiunto promosso da
[...]
e così provvede: Pt_1 Parte_2
1. omologa gli accordi riportati in parte motiva;
2. prende atto delle ulteriori pattuizioni di carattere obbligatorio;
3. nulla per le spese di giudizio.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 14.03.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino
N. 1171/2013 R.G. - pag. 3 di 4 N. 1171/2013 R.G. - pag. 4 di 4