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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 08/04/2025, n. 192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 192 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
Nr.435/2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PALMI
Sezione civile
In esito alla riserva assunta a seguito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127ter
c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 28.03.2025, si dà atto che tutte le parti hanno depositato, nel termine assegnato, le note a trattazione scritta, ragione per cui può ritenersi rispettato il principio del contraddittorio;
con le predette note le parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai rispettivi atti e verbali di causa, e discusso la causa.
Il Tribunale rilevato che la procedura di trattazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. si è ritualmente perfezionata, all'esito decide la causa come da seguente sentenza.
Nr.435/2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PALMI
Sezione civile
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 435 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 proposta da:
(CF: ), con l'avv. Glenda Parte_1 C.F._1
Prochilo;
OPPONENTE
NEI CONFRONTI DI
PI ), con l'avv. Elena Frascino;
Controparte_1 P.IVA_1
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione avverso il decreto ingiuntivo nr. 36/2024 del Tribunale di Palmi.
CONCLUSIONI: come da note depositate in sostituzione dell'udienza del 28.03.2025, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
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Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione regolarmente notificato proponeva Parte_1 opposizione, innanzi a questo Tribunale, avverso il decreto ingiuntivo nr. 36/2024 del Tribunale di
Palmi, con cui gli era stato ingiunto il pagamento, in favore di della somma di € Controparte_1
24.930,80 (oltre interessi e spese) in forza del contratto di mutuo stipulato tra l'opponente e
[...] in data 09.11.2007 e le successive cessioni del credito intervenute tra quest'ultima e CP_2
poi tra quest'ultima e poi tra quest'ultima e Controparte_3 Controparte_4 Controparte_1
Gli opponenti deducevano, tra gli altri motivi, il difetto di prova della titolarità del credito in capo a per difetto di prova delle cessioni del credito. Controparte_1 si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto dell'opposizione ex adverso Controparte_1 proposta, in quanto infondata in fatto e in diritto.
La causa veniva istruita in via documentale.
Infine, con note depositate in sostituzione dell'udienza del 28.03.2025, le parti precisavano le conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti difensivi, e discutevano la causa.
2. L'opposizione è fondata e deve essere accolta per quanto di seguito esposto.
Come noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che si atteggia quale attore da un punto di vista sostanziale.
Ne consegue che la regola di ripartizione dell'onere della prova, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2967 c.c., è tale per cui la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto che fa valere un diritto in giudizio;
il creditore opposto ha, quindi, il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, mentre il debitore opponente, da parte sua, dovrà fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto del credito (cfr., ex multis, Cass. civ. nr. 14486/2019).
Nel caso di specie, come evidenziato, la pretesa creditoria azionata da si Controparte_1 fonda sul contratto di mutuo stipulato tra l'opponente e in data 09.11.2007 e Controparte_2 sulle successive cessioni del credito intervenute tra quest'ultima e poi tra Controparte_3 quest'ultima e poi tra quest'ultima e Controparte_4 Controparte_1
L'opponente ha, tra gli altri motivi, anche eccepito il difetto di prova delle cessioni e, in particolare, ha contestato l'esistenza del contratto di cessione intervenuto tra e Controparte_2
(v. contenuto complessivo contenuto atto di citazione e prima memoria Controparte_3 istruttoria, pag. 3, dove si legge, nello specifico: “Ma dov'è il contrato di cessione appena richiamato? A tal fine si contesta l'effettiva esistenza dello stesso e, quindi, della intervenuta cessione tra e in quanto l'opposta espressamente riferisce di un Controparte_2 CP_3 titolo contrattuale che consacra la cessione tra le parti ma non ne dà prova…”).
Orbene, la parte opposta, a fronte della contestazione da parte del debitore, non ha dimostrato la titolarità del credito, non essendoci compiuta prova in atti della cessione del credito intervenuta tra e essendosi l'asserito creditore limitato a produrre Controparte_2 Controparte_3
l'avviso della cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, senza, tuttavia, depositare il contratto di cessione de quo.
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Ed infatti, in caso di cessione di credito, secondo pacifica giurisprudenza, la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'esistenza della cessione stessa, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (v., ex multis, Cass. Civ. nr. 24798/2020).
Ovviamente, qualora il credito sia stato oggetto di plurime cessioni, in caso di specifica contestazione chi agisce deve provare tutte le singole operazioni di cessione intervenute nel corso del tempo.
In proposito, si ricorda che, qualora sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera “notificazione” della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco.
Ed infatti, una cosa è l'avviso della cessione – necessario ai fini dell'efficacia della cessione
– un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto;
di conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma non prova l'esistenza del contratto di cessione (v. Cass. Civ. nr. 5478/2024;
Cass. Civ. nr. 17944/2023; Cass. Civ. nr. 20495/2020; Cass. Civ. nr. 22151/2019; Cass. civ. nr.
5997/2006).
Come più volte ribadito dalla Corte di Cassazione, infatti, l'art. 58, secondo comma, del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 ha inteso agevolare la realizzazione della cessione “in blocco” di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti: tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., è del tutto estraneo al perfezionamento della fattispecie traslativa, in quanto rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente. Pertanto, quando, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - sotto tale limitato aspetto - possono ritenersi prova sufficiente in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata;
diversamente, nel caso in cui sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto - ovvero dei vari contratti - di cessione, detto contratto deve, invece, essere certamente oggetto di specifica prova (cfr. Cass. Civ. nr. 5478/2024).
Poichè, dunque, nel caso di specie, non è in contestazione soltanto l'effettiva inclusione del credito oggetto di causa nelle operazioni di cessione intervenute nel corso del tempo, ma si contesta, appunto, proprio l'esistenza, in sé, dell'operazione di cessione del credito, la mancata
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produzione del contratto di cessione determina il rigetto della domanda (monitoria) di adempimento per difetto di prova circa la titolarità del credito azionato, come da pacifica giurisprudenza della Suprema Corte ormai consolidatasi.
In altri termini, il difetto di prova della cessione intervenuta tra e Controparte_2 [...]
è sufficiente a determinare il difetto di (prova della) titolarità da parte di CP_3 Controparte_1 del credito azionato e, dunque, a determinare l'accoglimento dell'opposizione proposta
[...]
, con assorbimento di ogni ulteriore domanda, eccezione o deduzione. Parte_1
Per i motivi sin qui esposti, il decreto ingiuntivo nr. 36/2024 del Tribunale di Palmi deve essere revocato.
3. In virtù del principio di soccombenza, le spese sono poste a carico di Controparte_1 deve, quindi, essere condannata alla rifusione delle spese di lite sostenute da
[...]
che, in conformità alle tabelle di cui al DM 55/2014, si liquidano nel Parte_1 valore minimo di € 2.540,00 (valore della causa compreso tra € 5.201,00 e € 26.000,00), tenuto conto della natura documentale della causa e dell'assenza di rilevanti questioni in fatto e in diritto.
Ai compensi si aggiunge il rimborso delle spese di introduzione del giudizio di opposizione, il rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi (espressamente reintrodotto dall'art. 2 del D.M.), oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, definitivamente pronunciando sull'opposizione avverso il decreto ingiuntivo nr. 36/2024 del Tribunale di Palmi, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
1) accoglie l'opposizione proposta da nei confronti di Parte_1 CP_1
e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo nr. 36/2024 del Tribunale di Palmi;
[...]
2) condanna alla rifusione delle spese di giudizio sostenute da Controparte_1 Parte_1 che liquida in complessivi € 2.540,00 per compenso professionale, oltre al rimborso
[...] delle spese di introduzione del giudizio e al rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Palmi, in data 8 aprile 2025
La Giudice
dott.ssa Marta Speciale
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