Ordinanza collegiale 29 luglio 2022
Ordinanza cautelare 8 settembre 2022
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 29/05/2025, n. 932 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 932 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/05/2025
N. 00932/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00949/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 949 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato Nicola Gaetano, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Paola, Corso Roma n. 3, e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, Commissione Esami Avvocato Presso La Corte D'Appello di Catanzaro, Commissione Esami Avvocato Presso La Corte D'Appello di Venezia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliataria ex lege in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
per l'annullamento
- del verbale di adunanza – sessione 2022 dell'11 aprile 2022, nella parte in cui la X sottocommissione per gli esami di abilitazione alla professione di Avvocato, sessione 2022, ha espresso giudizio negativo di non ammissione dell'odierna ricorrente;
nonché per l'accertamento
- del diritto della ricorrente a sostenere nuovamente la prova orale dell'esame di abilitazione forense dinanzi ad una Commissione in composizione diversa;
nonchè per la condanna ex art. 30 c.p.a. delle amministrazioni intimate al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell'art. 30 c.p.a., mediante l'adozione del relativo provvedimento di convocazione del ricorrente a sostenere nuovamente la prova orale dell'esame di abilitazione forense innanzi ad una Commissione in composizione legittima e differente e nel rispetto delle norme atte a disciplinare la fattispecie in esame.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia, della Commissione Esami Avvocato Presso La Corte D'Appello di Catanzaro e della Commissione Esami Avvocato Presso La Corte D'Appello di Venezia;
Vista l’ordinanza collegiale istruttoria n. 1391 del 29 luglio 2022;
Vista l’ordinanza cautelare n. 400 dell’8 settembre 2022;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 aprile 2025 il dott. Federico Baffa e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che:
- la ricorrente ha impugnato gli atti in epigrafe indicati con ricorso affidato a quattro motivi, chiedendone l’annullamento oltre istanza di sospensione in via cautelare;
- con il primo motivo ha dedotto la mancanza di “ un verbale di correzione e, quindi, l’impossibilità di evincere le modalità in cui si è svolta la correzione e la valutazione della prova della candidata ”; contesta altresì l’errata composizione della Sottocommissione in quanto non rappresentata da almeno due membri effettivi appartenenti alla stessa categoria professionale;
- con il secondo motivo ha censurato in estrema sintesi il difetto di motivazione, o comunque l’illogicità e contraddittorietà della stessa, nella misura in cui è stata data con voto numerico o comunque nella misura in cui quest’ultimo non è accompagnato da congrua e preventiva fissazione dei criteri valutativi;
- con il terzo motivo contesta il difetto di istruttoria, non avendo la Commissione posto alla candidata alcuna domanda a chiarimento, dal che si desumerebbe che la risposta fornita dal candidato era esatta;
- con il quarto motivo si contesta che il verbale contenente l’assegnazione del voto non reca menzione del punteggio attribuito da ciascun commissario;
- con ordinanza collegiale istruttoria n. n. 1391 del 29 luglio 2022 è stato ordinato all’amministrazione resistente di “ depositare in giudizio, se esistente, il provvedimento di nomina del Dott. Vincenzo Santoro quale membro della X Sottocommissione d’Esami per l’esercizio della professione di Avvocato presso la Corte di Appello di Venezia ”, deposito poi effettuato in data 9 agosto 2022;
- ad esito della camera di consiglio del 7 settembre 2022 è stata adottata l’ordinanza n. 400/2022 con la quale è stata respinta l’istanza cautelare di parte ricorrente;
- all’udienza pubblica del 16 aprile 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
Ritenuto che:
- in assenza di nuovi apporti difensivi tra le parti, il Collegio ritiene, anche a seguito del più approfondito esame proprio della presente fase, di confermare quanto già statuito nell’ordinanza cautelare, ove sono state svolte le seguenti valutazioni: “ a) il verbale della Sottocommissione comprende, per ciascun candidato, le valutazioni di ciascun commissario;
b) nei verbali delle operazioni d’esame non vi è la necessità di trascrivere l’andamento del colloquio, essendo la loro finalità quella di dar conto del giudizio espresso con il voto numerico finale e non quello di riportare stenograficamente quanto pronunciato dai presenti (cfr. TAR Torino, n. 407/2022);
c) con riferimento alla composizione della Sottocommissione, dalla documentazione versata in atti e dal verbale emerge che vi fossero due appartenenti alla categoria professionale degli Avvocati (il Presidente e un commissario);
d) il giudizio formulato dalla Commissione esaminatrice sulle prove dei candidati è espressione di ampia discrezionalità tecnica e apprezzamento con elevato grado di opinabilità, al quale il giudice amministrativo non può sostituire una propria valutazione nuova e alternativa né appaiono di rilievo valutazioni differenti della ricorrente (anche mediante il ricorso a consulenze esterne) salve ipotesi di macroscopici indizi di arbitrarietà, illogicità e travisamento fattuale, che, almeno nella sommarietà cautelare, non appaiono ravvisabili nel caso di specie;
e) non sembra evincersi un onere a carico della Commissione di porre ulteriori domande al candidato, peraltro eventualmente finalizzate a chiedere chiarimenti su quanto da questi esposto, né tale scelta discrezionale della Commissione sembra potersi interpretare alla stregua di un avallo dell’esposizione del candidato, apparendo apodittico, almeno nella sommarietà cautelare, quanto a tal proposito esposto dal ricorrente;
f) per consolidato orientamento giurisprudenziale, il voto numerico attribuito dalle competenti commissioni alle prove di un esame, in mancanza di una contraria disposizione, esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della commissione stessa, contenendo in sé stesso la motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni ”;
- il ricorso è dunque meritevole di rigetto;
- le spese tra le parti possono essere compensate in ragione del mancato svolgimento di ulteriori scritti difensivi in vista dell’udienza di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Ivo Correale, Presidente
Vittorio Carchedi, Referendario
Federico Baffa, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Federico Baffa | Ivo Correale |
IL SEGRETARIO