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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 28/01/2025, n. 283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 283 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
Il Tribunale di Nola, Seconda sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice rel.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 6876/2023 R.G. avente ad oggetto: divorzio giudiziale e vertente
TRA
nato il [...] in [...] (C.F. Parte_1
), residente in [...] rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv.to Costanzo Maria Rosaria;
RICORRENTE
E
, nato il 23/03/1976 in Maddaloni (CE) (C.F. ), Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv.to Angelino Alessandra;
RESISTENTE
con l'intervento della
1 PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA;
INTERVENIENTE NECESSARIO
CONCLUSIONI: come precisate all'udienza svoltasi in modalità cartolare del 22 gennaio 2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato il 27.12.2023, ha chiesto dichiararsi la Parte_2 cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con dal Controparte_1 quale sono nati i figli (2011) e (2014), chiedendo d disporre l'affido Persona_1 Per_2 condiviso dei figli e modificare il diritto di visita.
2. si costituiva e, premessa l'infondatezza del ricorso, associandosi alla richiesta Controparte_1 di cessazione degli effetti civili del matrimonio, chiedeva di modificare le statuizioni allo stato vigenti in ordine al regime di visita.
3. All'udienza del 24.06.2024 il Giudice, sentite le parti, formulava la seguente proposta conciliativa: “riguardo il diritto di visita paterno, a weekend alterni dal venerdì sera fino all'accompagnamento a scuola del lunedì mattina a partire da settembre 2024, per il diritto di visita infrasettimanale due pomeriggi a settimana compatibilmente con le terapie domiciliari di e previa concessione dei permessi ex l. 104. Per_2 riguardo le attività sportive dei minori: vengano scelte attività nei dintorni delle abitazioni dei genitori;
riguardo le spese straordinarie: sempre concordate in anticipo e allegano i documenti giustificati delle spese richieste;
riguardo il mantenimento a carico del padre, l'assegno di mantenimento adeguato all'attualità degli indici ISTAT
e la sig.ra continuerà a percepire l'assegno unico per intero”. Pt_1
Le parti accettavano la proposta del Giudice, che rinviava per il deposito di note scritte di precisazione delle conclusioni all'udienza del 22.01.2025, da tenersi con le modalità dell'art. 127ter
c.p.c. Lette le note, il Giudice riservava la causa per la decisione al Collegio.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. STATO
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti del presente giudizio va accolta.
Ricorrono, infatti, i presupposti di cui agli artt. 1 l. n. 898 del 1970, dal momento che risulta provata l'impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale così come delineata dallo schema legislativo di cui agli artt. 143 – 147 c.c. nonché dall'art. 30 della Carta Costituzionale.
2 Ed inoltre, risulta integrata la condizione dell'azione di cui all'art. 3, co. 2, l. 898/1970 dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale a quello della proposizione della domanda in esame è trascorso il termine di legge.
Entrambe le parti hanno, infatti, richiesto al Tribunale la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, confermando che dal momento della comparizione in sede di separazione tale stato non si era mai interrotto e, dunque, confermando lo stato di irreversibilità di disgregazione familiare. Né, in ogni caso, risulta proposta alcuna eccezione di riconciliazione.
Va dunque accolta la relativa domanda.
2. AFFIDAMENTO DEI FIGLI MINORI
Dal matrimonio sono nati i figli (28.10.2011) e (17.12.2014) per i quale in Persona_1 Per_2 sede di separazione era stato disposto l'affido condiviso con esercizio disgiunto in ordine all'ordinaria amministrazione, con collocazione privilegiata dei minori presso la madre.
Giova rammentare che l'affido condiviso è disposto per attuare al contempo il diritto di ogni genitore a mantenere, istruire ed educare i figli (art. 30 Cost.) ed il diritto della prole (art. 315 bis, comma 1, c.c.) a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori nonché di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
La bigenitorialità e, in particolare, il regime dell'affido condiviso, in applicazione degli artt. 337bis
e 337ter c.c. (come modificati dalla l. 54/2006), è regola prioritaria e preferenziale nell'ambito dei rapporti dei minori con i genitori, anche nell'ipotesi di crisi della coppia, in quanto maggiormente rispondente all'interesse morale e materiale del minore che ha diritto alla conservazione (o al ripristino) del rapporto con entrambe le figure genitoriali, potendosi derogare al suddetto regime nella sola ipotesi in cui lo stesso risulti pregiudizievole per il minore (ex plurimis, Cass. civ.
27591/2021; Cass. civ., 6535/2019; Cass. civ., n. 5108/2012). Ne consegue che l'affido condiviso implica l'attribuzione a ciascuno dei genitori di pari opportunità quando abbiano capacità genitoriali omogenee e quando il minore abbia in concreto l'interesse ad una frequentazione paritaria o, viceversa, all'attribuzione a ciascuno di essi di compiti di cura e di tempi di frequentazione differenti quando in concreto ciò corrisponda all'interesse del minore.
Il Collegio evidenzia che, nel caso di specie, non sono emersi profili di inidoneità, ai sensi dell'art. 337 ter c.c., dell'uno o dell'altro genitore a ricoprire il ruolo cui è preposto e ad assumere consapevolmente le decisioni inerenti alla cura, all'educazione, all'istruzione e alla crescita dei minori.
3 Pertanto, va confermato, sul punto, il regime di affido condiviso ad entrambi i genitori, e come richiesto da entrambe le parti: i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza dei minori presso di loro, nel rispetto di un indirizzo comune;
le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute verranno assunte di comune accordo, con il vincolo, come di comune accordo accettato in udienza, che le attività sportive vengano scelte nei dintorni delle abitazioni dei genitori;
i genitori dovranno reciprocamente e regolarmente informarsi sulle questioni significative relative ai minori.
2. DIRITTO DI VISITA DEL GENITORE NON COLLOCATARIO
Con riguardo al diritto di visita paterno, i tempi di permanenza dei minori presso il padre saranno definiti di comune accordo nei termini sanciti all'udienza del 24.06.2024.
Pertanto, in mancanza di accordo, il potrà vedere e tenere con sé i figli e CP_1 Persona_1 contemporaneamente due volte a settimana, compatibilmente con le terapie domiciliari di Per_2
e previa concessione dei permessi l. dalle ore 16.00 alle ore 20.30 in periodo Per_2 Numer_1 scolastico;
dalle ore 16.00 alle ore 22.00 in periodo non scolastico;
a weekend alterni, dal venerdì sera alle ore 20.00 al lunedì prima di andare a scuola;
nel periodo estivo ovvero nei giorni in cui non viene effettuata la terapia, dalle ore 16.00 del venerdì alle ore 12.00 del lunedì.
Durante il periodo delle festività Natalizie e di Fine Anno i minori trascorreranno ad anni alterni il giorno della vigilia di Natale e il giorno di Capodanno con un genitore e il giorno di Natale e l'ultimo dell'anno con l'altro genitore;
nelle vacanze pasquali i minori trascorreranno ad anni alterni il giorno di Pasqua con un genitore ed i Lunedì in Albis con l'altro; il criterio dell'alternanza andrà applicato a tutte le altre festività alternandosi di anno in anno con i genitori,
a partire dal genitore non co-residente in mancanza di diverso accordo;
durante le vacanze estive i minori trascorreranno un periodo di almeno 15 giorni anche non consecutivi con ciascun genitore, che verrà concordato dagli stessi entro il 31 maggio di ogni anno;
nei giorni dell'onomastico e del compleanno i minori consumeranno un pasto con ognuno dei genitori, se non sarà possibile trascorrerlo insieme ad entrambi;
i minori consumeranno con la madre i giorni del suo compleanno ed onomastico e la feste della mamma.
3. MANTENIMENTO DEI FIGLI
Con riferimento all'assegno di mantenimento dei figli minori, risulta opportuno precisare che il contributo al mantenimento va determinato, ai sensi dell'art. 316 bis c.c., in proporzione delle 4 sostanze e secondo la capacità di lavoro di entrambi i genitori. Occorre, dunque, determinare la condizione reddituale e patrimoniale delle parti nonché, ai sensi dell'art. 337 ter c.c. le esigenze dei figli, il tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori ed i tempi di permanenza presso ciascun genitore.
In base agli accordi stabiliti dalle parti, va confermato quanto previsto in sede di separazione e, quindi, la somma di € 500,00 all'attualità degli indici ISTAT (€ 537,00), con l'accordo, accettato in udienza, della percezione integrale dell'Assegno Unico in capo alla . Pt_1
Ciascun genitore parteciperà altresì alle spese straordinarie al 50%, purché compiutamente documentate mediante documenti giustificativi, come individuate dal Protocollo tra il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati ed il Tribunale di Nola.
4. CASA CONIUGALE
Dispone l'assegnazione della casa coniugale sita in Acerra (NA) alla Via Contrada San Giovanni alla Cucco, presso cui risiedono i figli, a conferma di quanto già previsto in sede di separazione.
5. SPESE
Le spese di giudizio vanno compensata atteso l'accordo raggiunto dalle parti e la natura necessitata della pronuncia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, II Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
➢ Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 06.06.2002 in
Acerra (NA) tra nata il [...] in [...] Parte_1
(C.F. ), e nato il 23/03/1976 in Maddaloni C.F._1 Controparte_1
(CE) (C.F. ), trascritto nei registri degli atti di matrimonio del C.F._2
Comune di Acerra dell'anno 2002, Atto n. 21, parte I;
➢ Affida congiuntamente i minori e ad entrambi, con Persona_1 Persona_3 collocazione privilegiata presso la madre;
➢ I tempi di permanenza dei minori presso il padre saranno definiti di comune accordo o, in mancanza di accordo, nei termini indicati in parte motiva;
➢ Assegna la casa coniugale sita in Acerra (NA) alla Via Contrada San Giovanni alla Cucco;
➢ Dispone che versi a a titolo di mantenimento Controparte_1 Parte_1
5 dei figli minori, entro il 5 di ogni mese, la somma pari ad € 500,00 all'attualità degli indici
ISTAT (€ 537,00), oltre rivalutazione annuale ed aggiornamento ISTAT;
➢ Prende atto della circostanza per la quale la percepisce integralmente l'Assegno Pt_1
Unico;
➢ Dispone che ciascun genitore partecipi al 50% delle spese straordinarie, come individuate in base al Protocollo tra il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati ed il Tribunale di Nola, sempre previamente concordate e debitamente giustificate;
➢ Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Acerra per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396;
➢ Compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Nola, nella camera di consiglio del 23 gennaio 2025
Il Giudice Est. Il Presidente
Dott.ssa Federica Peluso Dott.ssa Vincenza Barbalucca
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