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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 07/11/2025, n. 395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 395 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
N. 927 /2022 R.G.
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI SCIACCA
VERBALE DI DISCUSSIONE CON SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 429 CO. 1° C.P.C.
Addì 07/11/2025 alle ore 10,05 innanzi al Giudice Onorario del Lavoro, Dott.ssa Anna
SA IN, è chiamata la causa civile avente per oggetto Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria promossa da rappresentato e difeso dall'Avv. SCOZZARI Parte_1
CALOGERO
CONTRO rappresentato e difeso dall'Avv. ILARDO GIANTONY CP_1
-============================ sono comparsi:
l'avv. SCOZZARI CALOGERO per il ricorrente che insiste nell'estinzione del procedimento per cessata materia del contendere, per l' l'avv. Roberta Lo Iacono, in CP_2 sostituzione dei procuratori di parte resistente, che precisa che gli avvisi di addebito oggetto del giudizio non sono ricompresi nella rottamazione in corso ma erano inseriti in altra rottamazione mai adempiuta, oggi sono a zero perché stralciati ex lege in corso di causa e si associa alla richiesta di cessata materia del contendere con compensazione delle spese legali e per l' l'avv. Vaccaro Fanny in sostituzione dell'Avv. Ilardo si associa CP_1 alla richiesta.
Il Giudice del Lavoro pone la causa in decisione e alle ore 13,30 si ritira in camera di consiglio.
All'esito della quale, in assenza delle parti, dà lettura del dispositivo della sentenza con motivazione contestuale allegata al presente verbale ai sensi dell'art. 429 C.P.C. come modif. da art. 53 co. II° D.L. n. 112/08 conv. in L. 6/08/08 n. 133 (in G.U. 21/08/08 n. 195).
TRIBUNALE CIVILE di SCIACCA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario del lavoro dott.ssa Anna SA IN, all'odierna udienza ha pronunciato la presente
S E N T E N Z A con motivazione contestuale ex art. 429 co 1 c.p.c. nella causa di primo grado iscritte al n.
1167 del ruolo generale per gli affari contenziosi per l'anno 2022 vertente tra :
nata a [...] il Parte_1
24/11/1946 C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. SCOZZARI C.F._1
CALOGERO
-ricorrente -
E
in persona del legale rappresentante Controparte_3
p.t., rappresentato e difeso dall'avv. ILARDO GIANTONY
-resistente –
Oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 1.07.2022, ha impugnato l' Parte_1
intimazione di pagamento e gli atti presupposti, eccependo:
1) nullità dell'intimazione di pagamento opposta per omessa notifica degli atti presupposti
(avvisi di addebito) quale conseguenza della violazione degli artt. 25, 26 e 50 d.p.r. n.
602/1973, art. 30 l. 122/2010-,nonché dell'art. 6, co.
1 - l. n. 212/2000;
2) eccezione di nullità dell'atto qui opposto per difetto di motivazione, quale conseguenza della violazione del combinato disposto degli artt. 7, e 17 - legge n. 212/2000, dell'art.
8 - d. lgs. n. 33/2001, e dell'art. 50 - dpr. n. 602-73, nonché dell'art. 24 della costituzione (diritto di difesa), per aver l'agente della riscossione omesso di indicare gli elementi essenziali dei titoli legittimanti l'emanazione dell'atto.
3) eccezione di nullità dell'intimazione di pagamento per insussistenza del debito d'imposta
Ha, anche, formulato istanza di sospensione.
Inaudita altera parte è stata disposta la sospensione dell'ordinanza ingiunzione impugnata.
Si è costituita l' contestando quanto asserito e dedotto. CP_1
Nelle more del giudizio l'odierno ricorrente ha chiesto rinvio rappresentando di avere presentato istanza di adesione alla rottamazione quater.
Successivamente il ricorrente dava atto che gli avvisi di addebito di cui all'intimazione di cui all'oggetto del presente giudizio erano stati adempiuti come evincibile dagli estratti di ruolo già inseriti da controparte al PCT a saldo zero.
Dopo diversi rinvii all'udienza odierna, l' ha precisato che gli avvisi di addebito CP_2
oggetto del giudizio non sono ricompresi nella rottamazione in corso ma erano inseriti in altra rottamazione mai adempiuta, oggi sono a zero perché stralciati ex lege in corso di causa, tutti i procuratori hanno chiesto dichiararsi la cessata materia del contendere.
Bisogna dunque dichiararsi la cessata materia del contendere per l'annullamento automatico ex art. 1, commi da 222 a 230, della Legge, 29 dicembre 2022, n.197 (Legge
Bilancio 2023), con riferimento a detta ordinanza ingiunzione stante l'avvenuto pagamento in misura ridotta effettuata dalla ricorrente e di cui ha dato conferma sia l' che CP_1
l' CP_2
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nel giudizio iscritto al n. 927/ 2022 R.G., respinta ogni altra istanza ed eccezione, così decide:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa integralmente le spese di lite.
Sciacca 07/11/2025
Il giudice onorario
Anna SA IN
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI SCIACCA
VERBALE DI DISCUSSIONE CON SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 429 CO. 1° C.P.C.
Addì 07/11/2025 alle ore 10,05 innanzi al Giudice Onorario del Lavoro, Dott.ssa Anna
SA IN, è chiamata la causa civile avente per oggetto Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria promossa da rappresentato e difeso dall'Avv. SCOZZARI Parte_1
CALOGERO
CONTRO rappresentato e difeso dall'Avv. ILARDO GIANTONY CP_1
-============================ sono comparsi:
l'avv. SCOZZARI CALOGERO per il ricorrente che insiste nell'estinzione del procedimento per cessata materia del contendere, per l' l'avv. Roberta Lo Iacono, in CP_2 sostituzione dei procuratori di parte resistente, che precisa che gli avvisi di addebito oggetto del giudizio non sono ricompresi nella rottamazione in corso ma erano inseriti in altra rottamazione mai adempiuta, oggi sono a zero perché stralciati ex lege in corso di causa e si associa alla richiesta di cessata materia del contendere con compensazione delle spese legali e per l' l'avv. Vaccaro Fanny in sostituzione dell'Avv. Ilardo si associa CP_1 alla richiesta.
Il Giudice del Lavoro pone la causa in decisione e alle ore 13,30 si ritira in camera di consiglio.
All'esito della quale, in assenza delle parti, dà lettura del dispositivo della sentenza con motivazione contestuale allegata al presente verbale ai sensi dell'art. 429 C.P.C. come modif. da art. 53 co. II° D.L. n. 112/08 conv. in L. 6/08/08 n. 133 (in G.U. 21/08/08 n. 195).
TRIBUNALE CIVILE di SCIACCA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario del lavoro dott.ssa Anna SA IN, all'odierna udienza ha pronunciato la presente
S E N T E N Z A con motivazione contestuale ex art. 429 co 1 c.p.c. nella causa di primo grado iscritte al n.
1167 del ruolo generale per gli affari contenziosi per l'anno 2022 vertente tra :
nata a [...] il Parte_1
24/11/1946 C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. SCOZZARI C.F._1
CALOGERO
-ricorrente -
E
in persona del legale rappresentante Controparte_3
p.t., rappresentato e difeso dall'avv. ILARDO GIANTONY
-resistente –
Oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 1.07.2022, ha impugnato l' Parte_1
intimazione di pagamento e gli atti presupposti, eccependo:
1) nullità dell'intimazione di pagamento opposta per omessa notifica degli atti presupposti
(avvisi di addebito) quale conseguenza della violazione degli artt. 25, 26 e 50 d.p.r. n.
602/1973, art. 30 l. 122/2010-,nonché dell'art. 6, co.
1 - l. n. 212/2000;
2) eccezione di nullità dell'atto qui opposto per difetto di motivazione, quale conseguenza della violazione del combinato disposto degli artt. 7, e 17 - legge n. 212/2000, dell'art.
8 - d. lgs. n. 33/2001, e dell'art. 50 - dpr. n. 602-73, nonché dell'art. 24 della costituzione (diritto di difesa), per aver l'agente della riscossione omesso di indicare gli elementi essenziali dei titoli legittimanti l'emanazione dell'atto.
3) eccezione di nullità dell'intimazione di pagamento per insussistenza del debito d'imposta
Ha, anche, formulato istanza di sospensione.
Inaudita altera parte è stata disposta la sospensione dell'ordinanza ingiunzione impugnata.
Si è costituita l' contestando quanto asserito e dedotto. CP_1
Nelle more del giudizio l'odierno ricorrente ha chiesto rinvio rappresentando di avere presentato istanza di adesione alla rottamazione quater.
Successivamente il ricorrente dava atto che gli avvisi di addebito di cui all'intimazione di cui all'oggetto del presente giudizio erano stati adempiuti come evincibile dagli estratti di ruolo già inseriti da controparte al PCT a saldo zero.
Dopo diversi rinvii all'udienza odierna, l' ha precisato che gli avvisi di addebito CP_2
oggetto del giudizio non sono ricompresi nella rottamazione in corso ma erano inseriti in altra rottamazione mai adempiuta, oggi sono a zero perché stralciati ex lege in corso di causa, tutti i procuratori hanno chiesto dichiararsi la cessata materia del contendere.
Bisogna dunque dichiararsi la cessata materia del contendere per l'annullamento automatico ex art. 1, commi da 222 a 230, della Legge, 29 dicembre 2022, n.197 (Legge
Bilancio 2023), con riferimento a detta ordinanza ingiunzione stante l'avvenuto pagamento in misura ridotta effettuata dalla ricorrente e di cui ha dato conferma sia l' che CP_1
l' CP_2
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nel giudizio iscritto al n. 927/ 2022 R.G., respinta ogni altra istanza ed eccezione, così decide:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa integralmente le spese di lite.
Sciacca 07/11/2025
Il giudice onorario
Anna SA IN