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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 16/12/2025, n. 779 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 779 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MASSA causa n. 2126/21 RG
Udienza del 16.12.25
Sono presenti, via teams, le avv.te Baccigalupi e Fantolino.
Il Giudice, visto l'art. 281-sexies cpc, invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa.
L'avv.ta Baccigalupi conclude come da foglio depositato il 7.11.25, con la precisazione di cui al verbale dell'udienza del medesimo 7.11.25.
L'avv.ta Fantolino conclude come da comparsa di costituzione e risposta.
I difensori delle parti si riportano agli atti ed il Giudice pronuncia la seguente sentenza, della quale viene data immediata lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Massa, Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice
CH Fornaciari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado n. 2126/21 RG, fra le seguenti parti:
- parte attrice (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
AL TR
- parte convenuta (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
[...]
(precedentemente ) quale procuratrice Controparte_1 Controparte_2 speciale di Controparte_3
- parte convenuta (contumace):
Controparte_4
- parte chiamata (contumace):
CP_5
Conclusioni L'attore ed il convenuto hanno concluso come sopra. Controparte_1
La convenuta ha concluso come da foglio depositato il 28.10.25 e Controparte_1 da verbale dell'udienza del 7.11.25.
Oggetto del processo
L'attore ha dedotto quanto segue.
- L'odierno attore Sig. TR AL, da sempre risiede in Vicolo Magenta a Carrara, ove insiste un agglomerato di case sostanzialmente di proprietà della sua famiglia da generazioni;
- In particolare, il medesimo, oltre a beni immobili di proprietà, ha in uso esclusivo, da circa quaranta anni, un compendio di piccoli terreni, nel complesso circa totali 150 metri, ubicati nei pressi della di lui abitazione sui quali a proprie cura e spese, ha realizzato un resede, con annessa tettoria, delimitato da muretto con sovrastante rete di recinzione e cancello attualmente elettrificato (All.1 fotografie).
- Attualmente, il piccolo compendio immobiliare oggetto del presente giudizio, risulta censito al Catasto terreni del
Comune di Carrara come segue:
- aia/terreno urbano - di circa mq. 45, distinta nel Catasto terreni del Comune di Carrara al fl. 50-part. 185 confinante a nord con la part. 186- a sud con la part. 184- a ovest con la part. 189 ed a est con le part. 170-168;
- aia/terreno urbano di circa mq. 65, distinta nel Catasto terreni del Comune di Carrara al fl. 50-part. 187 confinante a nord con la part. 133 e strada pubblica- a sud ed a ovest con la part. 186 ed a est con le part. 170;
Entrambi i suddetti mappali risultano formalmente/catastalmente in comproprietà con il OT per Controparte_1 successione dalla madre dell'attore, e giusta testamento olografo della stessa, pubblicato dal Not. rep. Per_1 Per_2
3502- racc. 2485 in data 27/1/2012 (All. 2);
- l'ulteriore piccola porzione, oggetto di causa, è altrettanto in uso al TR da oltre 40 anni ed è inclusa nel resede sopra descritto, ubicata in posizione centrale rispetto ai due mappali succitati e risulta catastalmente “graffata” all' immobile sito in Carrara località Fossola, Vicolo Magenta censito al NCEU del Comune di Carrara al fl. 50 mappale 186 sub 1, z.c.
1, Cat.A/3, Cl 4, vani 6,5 rendita 520,33 euro, i cui intestatari catastali sono e , Controparte_4 Controparte_1 avendone “acquistato la proprietà” in misura di ½ sempre per successione di ed apparentemente giusta Persona_3 testamento olografo rep. 3502-racc. 2485 in data 27/1/2012. Persona_4
In realtà, prescindendo dagli atti di derivazione sopra citati e dalla formale intestazione catastale, l'attore esercita sul resede complessivamente considerato e sopra descritto, un potere corrispondente al diritto di proprietà avendo, sin da quanto poco era poco più che vent'enne provveduto prima, alla realizzazione dell'attuale recinzione, del cancello ( oggi elettrificato), poi pavimentandola ed installandovi la tettoria tutto per essere-come è stato per anni- da lui utilizzata uti dominus per sé e, per sua concessione, dei propri stretti familiari.
Del resto, il possesso dell'attore sull'aia di che trattasi, è stato pubblico, pacifico ed ininterrotto per circa 40 anni e corredato da interventi effettuati a propria cure e spese uti dominus.
[…]
In subordine, in ipotesi in caso di rigetto della domanda di accertamento dell'intervenuta usucapione a favore del TR
AL dell'area sopra descritta, l'attore avrebbe diritto all'indennità di cui all'art. 936 comma II c.c.
[…] Sempre in via subordinata, rispetto alla domanda di usucapione, si allega, che l'area centrale del resede di cui trattasi
(graffata all'appartamento di cui al fg. 50 mapp. 186 sub. 1) per volontà di dante causa dei convenuti, Persona_3 avrebbe dovuto essere comunque, anche formalmente intestata, per ½, all'attore (Cfr. testamento pubblicato dal Notaio
– All.
2 - ove si legge : “l'aia dove parcheggiamo le macchine, posta tra la casa a due piani che era di mia mamma Per_2 Per e la casa dell'orto che era di mio fratello , a mio figlio AL e a mio OT , ciascuno in Per_6 Controparte_1 parti uguali”, ciò naturalmente, previo “scorporo” del resede e “nuova” identificazione catastale.
[…]
I beni descritti, ovvero le quote formalmente intestate a e a seguito di pignoramenti Controparte_1 Controparte_4 immobiliari in danno agli stessi, sono attualmente oggetto della procedura esecutiva N.R.G.E.: 17/2019 cui è stata riunita la n.20/2020 e la 39/2020 pendente Innanzi all'intestato Tribunale di Massa, prossima udienza fissata per il 27 ottobre p.v., procedura nella quale l'attore (terzo proprietario) si è costituito.
L'attore ha quindi concluso come segue.
In tesi: accertare e dichiarare che AL TR ha acquisito la piena proprietà del resede sito in Carrara, Frazione
Fossola, via Magenta n. 3: aia/terreno urbano - di circa mq. 45, distinta nel Catasto terreni del Comune di Carrara al fl.
50-part. 185 confinante a nord con la part. 186- a sud con la part. 184- a ovest con la part. 189 ed a est con le part. 170-
168; - aia/terreno urbano di circa mq. 65, distinta nel Catasto terreni del Comune di Carrara al fl. 50-part. 187 confinante a nord con la part. 133 e strada pubblica- a sud ed a ovest con la part. 186 ed a est con le part. 170, oggi a seguito di successione in cointestazione con , nonché, previo scorporo e/o frazionamento della stessa Controparte_1 dall'immobile in comproprietà tra e , Fg 50, mappale n.186 sub 1 al quale risulta Controparte_1 Controparte_4 graffata, per averli posseduti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1158 cc per oltre vent'anni e per l'effetto, previa eventuale nuova e diversa identificazione catastale da effettuarsi anche a mezzo CTU, ordinare al competente conservatore dei RRII la trascrizione della emananda sentenza di accertamento dell'acquisizione della proprietà per usucapione ordinaria ventennale a favore di AL TR, libera da trascrizioni pregiudizievoli e/o ipoteche, con ogni consequenziale pronuncia di legge;
in ipotesi: condannare i convenuti e in proporzione alle rispettive quote di attuale Controparte_1 Controparte_4 proprietà del resede, al pagamento in favore di AL TR della somma corrispondente al valore dei materiali ed al prezzo di manodopera per la realizzazione delle opere/manufatti ivi insistenti, ovvero all'aumento di valore recato al resede, indennizzo quantificato in euro 10.000,00 o quella diversa somma che sarà ritenuta giusta equa e provata in giudizio. sempre in ipotesi: accertare e dichiarare, con ogni conseguenziale pronuncia e declaratoria e di condanna, che l'area centrale del resede di cui trattasi (graffata all'appartamento di cui al fg. 50 mapp. 186 sub. 1) per volontà di Per_3
dante causa dei convenuti, è di loro proprietà, nei limiti di ½ e che l'altra metà del bene, è di proprietà dell'attore
[...]
TR AL;
previa eventuale nuova e diversa identificazione catastale da effettuarsi anche a mezzo CTU, ordinare al competente conservatore dei RRII la trascrizione della emananda sentenza a favore e contro , Controparte_1
e TR AL, libera la quota dell'attore da trascrizioni pregiudizievoli e/o ipoteche Controparte_4
Contumace la il TR ha aderito alla domanda dell'attore. CP_4 Si è altresì costituita (tramite la procuratrice speciale ) , Controparte_2 CP_3 quale creditrice procedente, contestando il possesso esclusivo uti dominus sui mappali in questione, contestando inoltre le prospettazioni subordinate e concludendo dunque per il rigetto di tutte le domande.
Ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'altra creditrice procedente, vale a dire questa non si è costituita (il Giudice aveva ulteriormente ordinato la rinnovazione CP_5 della notifica nei confronti di altri due soggetti, indicati in citazione quali notificandi e la notifica ai quali aveva riscontrato nulla;
tale notifica non è stata rinnovata, ma l'attore, chiarito che i soggetti in questione erano stati indicati solo a fini di litisdenuntiatio, ha rinunciato alla domanda nei loro confronti).
Nelle conclusioni l'attore ha dato atto della cessazione della materia del contendere con riferimento a due dei tre mappali oggetto di causa, in quanto acquistati dalla procedura esecutiva.
Motivi della decisione
I testi escussi, della cui attendibilità non sussistono in atti ragioni di dubitare, hanno confermato il possesso pieno, esclusivo, pubblico e pacifico del mappale per il quale è causa, tale, in particolare (per ciò che concerne la difesa di ) da escludere senz'altro che in questione CP_3 fosse il mero godimento separato dei beni in questione in quanto coerede.
La domanda principale va dunque senz'altro accolta.
Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e dovranno dunque essere sopportate da , che è l'unica ad essersi opposta alla domanda. CP_3
P. Q. M.
Il Tribunale
1) dichiara la cessazione della materia del contendere con riferimento ai seguenti immobili:
- aia/terreno urbano - di circa mq. 45, distinta nel Catasto terreni del Comune di Carrara al fl. 50-part. 185 confinante a nord con la part. 186- a sud con la part. 184- a ovest con la part. 189 ed a est con le part. 170-168;
- aia/terreno urbano di circa mq. 65, distinta nel Catasto terreni del Comune di Carrara al fl. 50-part. 187 confinante a nord con la part. 133 e strada pubblica- a sud ed a ovest con la part. 186 ed a est con le part. 170; entrambi i suddetti mappali risultano formalmente/catastalmente in comproprietà con il OT
per successione dalla madre dell'attore, e giusta testamento olografo Controparte_1 Per_1 della stessa, pubblicato dal Not. rep. 3502- racc. 2485 in data 27/1/2012 (All. 2); Per_2
2) dichiara che il seguente immobile: - piccola porzione, ubicata in posizione centrale rispetto ai due mappali succitati e catastalmente
“graffata” all' immobile sito in Carrara località Fossola, Vicolo Magenta censito al NCEU del
Comune di Carrara al fl. 50 mappale 186 sub 1, z.c. 1, Cat.A/3, Cl 4, vani 6,5 rendita 520,33 euro;
per intervenuta usucapione appartiene all'attore;
3) condanna a rifondere all'attore le spese di lite, che liquida in € 5.000,00 per compenso CP_3 del difensore ed € 355,30 per spese non imponibili, oltre spese generali, cap ed iva di legge.
CH Fornaciari
Udienza del 16.12.25
Sono presenti, via teams, le avv.te Baccigalupi e Fantolino.
Il Giudice, visto l'art. 281-sexies cpc, invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa.
L'avv.ta Baccigalupi conclude come da foglio depositato il 7.11.25, con la precisazione di cui al verbale dell'udienza del medesimo 7.11.25.
L'avv.ta Fantolino conclude come da comparsa di costituzione e risposta.
I difensori delle parti si riportano agli atti ed il Giudice pronuncia la seguente sentenza, della quale viene data immediata lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Massa, Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice
CH Fornaciari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado n. 2126/21 RG, fra le seguenti parti:
- parte attrice (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
AL TR
- parte convenuta (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
[...]
(precedentemente ) quale procuratrice Controparte_1 Controparte_2 speciale di Controparte_3
- parte convenuta (contumace):
Controparte_4
- parte chiamata (contumace):
CP_5
Conclusioni L'attore ed il convenuto hanno concluso come sopra. Controparte_1
La convenuta ha concluso come da foglio depositato il 28.10.25 e Controparte_1 da verbale dell'udienza del 7.11.25.
Oggetto del processo
L'attore ha dedotto quanto segue.
- L'odierno attore Sig. TR AL, da sempre risiede in Vicolo Magenta a Carrara, ove insiste un agglomerato di case sostanzialmente di proprietà della sua famiglia da generazioni;
- In particolare, il medesimo, oltre a beni immobili di proprietà, ha in uso esclusivo, da circa quaranta anni, un compendio di piccoli terreni, nel complesso circa totali 150 metri, ubicati nei pressi della di lui abitazione sui quali a proprie cura e spese, ha realizzato un resede, con annessa tettoria, delimitato da muretto con sovrastante rete di recinzione e cancello attualmente elettrificato (All.1 fotografie).
- Attualmente, il piccolo compendio immobiliare oggetto del presente giudizio, risulta censito al Catasto terreni del
Comune di Carrara come segue:
- aia/terreno urbano - di circa mq. 45, distinta nel Catasto terreni del Comune di Carrara al fl. 50-part. 185 confinante a nord con la part. 186- a sud con la part. 184- a ovest con la part. 189 ed a est con le part. 170-168;
- aia/terreno urbano di circa mq. 65, distinta nel Catasto terreni del Comune di Carrara al fl. 50-part. 187 confinante a nord con la part. 133 e strada pubblica- a sud ed a ovest con la part. 186 ed a est con le part. 170;
Entrambi i suddetti mappali risultano formalmente/catastalmente in comproprietà con il OT per Controparte_1 successione dalla madre dell'attore, e giusta testamento olografo della stessa, pubblicato dal Not. rep. Per_1 Per_2
3502- racc. 2485 in data 27/1/2012 (All. 2);
- l'ulteriore piccola porzione, oggetto di causa, è altrettanto in uso al TR da oltre 40 anni ed è inclusa nel resede sopra descritto, ubicata in posizione centrale rispetto ai due mappali succitati e risulta catastalmente “graffata” all' immobile sito in Carrara località Fossola, Vicolo Magenta censito al NCEU del Comune di Carrara al fl. 50 mappale 186 sub 1, z.c.
1, Cat.A/3, Cl 4, vani 6,5 rendita 520,33 euro, i cui intestatari catastali sono e , Controparte_4 Controparte_1 avendone “acquistato la proprietà” in misura di ½ sempre per successione di ed apparentemente giusta Persona_3 testamento olografo rep. 3502-racc. 2485 in data 27/1/2012. Persona_4
In realtà, prescindendo dagli atti di derivazione sopra citati e dalla formale intestazione catastale, l'attore esercita sul resede complessivamente considerato e sopra descritto, un potere corrispondente al diritto di proprietà avendo, sin da quanto poco era poco più che vent'enne provveduto prima, alla realizzazione dell'attuale recinzione, del cancello ( oggi elettrificato), poi pavimentandola ed installandovi la tettoria tutto per essere-come è stato per anni- da lui utilizzata uti dominus per sé e, per sua concessione, dei propri stretti familiari.
Del resto, il possesso dell'attore sull'aia di che trattasi, è stato pubblico, pacifico ed ininterrotto per circa 40 anni e corredato da interventi effettuati a propria cure e spese uti dominus.
[…]
In subordine, in ipotesi in caso di rigetto della domanda di accertamento dell'intervenuta usucapione a favore del TR
AL dell'area sopra descritta, l'attore avrebbe diritto all'indennità di cui all'art. 936 comma II c.c.
[…] Sempre in via subordinata, rispetto alla domanda di usucapione, si allega, che l'area centrale del resede di cui trattasi
(graffata all'appartamento di cui al fg. 50 mapp. 186 sub. 1) per volontà di dante causa dei convenuti, Persona_3 avrebbe dovuto essere comunque, anche formalmente intestata, per ½, all'attore (Cfr. testamento pubblicato dal Notaio
– All.
2 - ove si legge : “l'aia dove parcheggiamo le macchine, posta tra la casa a due piani che era di mia mamma Per_2 Per e la casa dell'orto che era di mio fratello , a mio figlio AL e a mio OT , ciascuno in Per_6 Controparte_1 parti uguali”, ciò naturalmente, previo “scorporo” del resede e “nuova” identificazione catastale.
[…]
I beni descritti, ovvero le quote formalmente intestate a e a seguito di pignoramenti Controparte_1 Controparte_4 immobiliari in danno agli stessi, sono attualmente oggetto della procedura esecutiva N.R.G.E.: 17/2019 cui è stata riunita la n.20/2020 e la 39/2020 pendente Innanzi all'intestato Tribunale di Massa, prossima udienza fissata per il 27 ottobre p.v., procedura nella quale l'attore (terzo proprietario) si è costituito.
L'attore ha quindi concluso come segue.
In tesi: accertare e dichiarare che AL TR ha acquisito la piena proprietà del resede sito in Carrara, Frazione
Fossola, via Magenta n. 3: aia/terreno urbano - di circa mq. 45, distinta nel Catasto terreni del Comune di Carrara al fl.
50-part. 185 confinante a nord con la part. 186- a sud con la part. 184- a ovest con la part. 189 ed a est con le part. 170-
168; - aia/terreno urbano di circa mq. 65, distinta nel Catasto terreni del Comune di Carrara al fl. 50-part. 187 confinante a nord con la part. 133 e strada pubblica- a sud ed a ovest con la part. 186 ed a est con le part. 170, oggi a seguito di successione in cointestazione con , nonché, previo scorporo e/o frazionamento della stessa Controparte_1 dall'immobile in comproprietà tra e , Fg 50, mappale n.186 sub 1 al quale risulta Controparte_1 Controparte_4 graffata, per averli posseduti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1158 cc per oltre vent'anni e per l'effetto, previa eventuale nuova e diversa identificazione catastale da effettuarsi anche a mezzo CTU, ordinare al competente conservatore dei RRII la trascrizione della emananda sentenza di accertamento dell'acquisizione della proprietà per usucapione ordinaria ventennale a favore di AL TR, libera da trascrizioni pregiudizievoli e/o ipoteche, con ogni consequenziale pronuncia di legge;
in ipotesi: condannare i convenuti e in proporzione alle rispettive quote di attuale Controparte_1 Controparte_4 proprietà del resede, al pagamento in favore di AL TR della somma corrispondente al valore dei materiali ed al prezzo di manodopera per la realizzazione delle opere/manufatti ivi insistenti, ovvero all'aumento di valore recato al resede, indennizzo quantificato in euro 10.000,00 o quella diversa somma che sarà ritenuta giusta equa e provata in giudizio. sempre in ipotesi: accertare e dichiarare, con ogni conseguenziale pronuncia e declaratoria e di condanna, che l'area centrale del resede di cui trattasi (graffata all'appartamento di cui al fg. 50 mapp. 186 sub. 1) per volontà di Per_3
dante causa dei convenuti, è di loro proprietà, nei limiti di ½ e che l'altra metà del bene, è di proprietà dell'attore
[...]
TR AL;
previa eventuale nuova e diversa identificazione catastale da effettuarsi anche a mezzo CTU, ordinare al competente conservatore dei RRII la trascrizione della emananda sentenza a favore e contro , Controparte_1
e TR AL, libera la quota dell'attore da trascrizioni pregiudizievoli e/o ipoteche Controparte_4
Contumace la il TR ha aderito alla domanda dell'attore. CP_4 Si è altresì costituita (tramite la procuratrice speciale ) , Controparte_2 CP_3 quale creditrice procedente, contestando il possesso esclusivo uti dominus sui mappali in questione, contestando inoltre le prospettazioni subordinate e concludendo dunque per il rigetto di tutte le domande.
Ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'altra creditrice procedente, vale a dire questa non si è costituita (il Giudice aveva ulteriormente ordinato la rinnovazione CP_5 della notifica nei confronti di altri due soggetti, indicati in citazione quali notificandi e la notifica ai quali aveva riscontrato nulla;
tale notifica non è stata rinnovata, ma l'attore, chiarito che i soggetti in questione erano stati indicati solo a fini di litisdenuntiatio, ha rinunciato alla domanda nei loro confronti).
Nelle conclusioni l'attore ha dato atto della cessazione della materia del contendere con riferimento a due dei tre mappali oggetto di causa, in quanto acquistati dalla procedura esecutiva.
Motivi della decisione
I testi escussi, della cui attendibilità non sussistono in atti ragioni di dubitare, hanno confermato il possesso pieno, esclusivo, pubblico e pacifico del mappale per il quale è causa, tale, in particolare (per ciò che concerne la difesa di ) da escludere senz'altro che in questione CP_3 fosse il mero godimento separato dei beni in questione in quanto coerede.
La domanda principale va dunque senz'altro accolta.
Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e dovranno dunque essere sopportate da , che è l'unica ad essersi opposta alla domanda. CP_3
P. Q. M.
Il Tribunale
1) dichiara la cessazione della materia del contendere con riferimento ai seguenti immobili:
- aia/terreno urbano - di circa mq. 45, distinta nel Catasto terreni del Comune di Carrara al fl. 50-part. 185 confinante a nord con la part. 186- a sud con la part. 184- a ovest con la part. 189 ed a est con le part. 170-168;
- aia/terreno urbano di circa mq. 65, distinta nel Catasto terreni del Comune di Carrara al fl. 50-part. 187 confinante a nord con la part. 133 e strada pubblica- a sud ed a ovest con la part. 186 ed a est con le part. 170; entrambi i suddetti mappali risultano formalmente/catastalmente in comproprietà con il OT
per successione dalla madre dell'attore, e giusta testamento olografo Controparte_1 Per_1 della stessa, pubblicato dal Not. rep. 3502- racc. 2485 in data 27/1/2012 (All. 2); Per_2
2) dichiara che il seguente immobile: - piccola porzione, ubicata in posizione centrale rispetto ai due mappali succitati e catastalmente
“graffata” all' immobile sito in Carrara località Fossola, Vicolo Magenta censito al NCEU del
Comune di Carrara al fl. 50 mappale 186 sub 1, z.c. 1, Cat.A/3, Cl 4, vani 6,5 rendita 520,33 euro;
per intervenuta usucapione appartiene all'attore;
3) condanna a rifondere all'attore le spese di lite, che liquida in € 5.000,00 per compenso CP_3 del difensore ed € 355,30 per spese non imponibili, oltre spese generali, cap ed iva di legge.
CH Fornaciari