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Sentenza 10 febbraio 2023
Sentenza 10 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 10/02/2023, n. 4226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4226 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 21758/2019 R.G. proposto da ZZ GH, elettivamente domiciliato in Roma, via Carlo Poma n. 4, presso lo studio dell’Avv. Marco Baliva, dal quale, unitamente all’Avv. Pietro Losi, è rappresentato e difeso – ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE – UFFICIO DEL TERRITORIO DI REGGIO EMILIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso cui ope legis domicilia in Roma, via dei Portoghesi, n. 12 – controricorrente e ricorrente incidentale – nonché contro FEDLUC S.R.L. LANDINI LIDIA TA OM OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONE Civile Sent. Sez. 3 Num. 4226 Anno 2023 Presidente: DE STEFANO FRANCO Relatore: ROSSI RAFFAELE Data pubblicazione: 10/02/2023 2 r.g. n. 21758/2019 Cons. est. Raffaele Rossi TA RT CC IV – intimati – Avverso la sentenza n. 1101/2019 della CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA, depositata il giorno 2 aprile 2019. Udita la relazione svolta alla pubblica udienza tenuta il giorno 9 novembre 2022 dal Consigliere RAFFAELE ROSSI. Lette le conclusioni motivate del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale GIOVANNI BATTISTA NARDECCHIA, formulate ai sensi e nei modi previsti dall’art. 23, comma 8 bis, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e successive modifiche, con le quali chiede l’accoglimento del primo motivo del ricorso principale, con assorbimento degli altri. FATTI DI CAUSA 1. GH AZ, acquirente da TA LA (con atto di compravendita del 18 gennaio 2001) di un immobile sito in Quattro Castella gravato da ipoteca iscritta (il 18 luglio 1990) in forza di ventuno pagherò cambiari emessi dal suo dante causa nonché da ME IL, TO IL e NA AC, propose opposizione ex art. 615 cod. proc. civ. avverso l’atto di precetto nei suoi confronti intimato (il 4 luglio 2006) - in base a nove di detti pagherò cambiari (con scadenze tra il 12 novembre 1994 e il 12 luglio 1995) - dalla Fedluc s.r.l., girataria dei titoli. Eccepì la prescrizione dell’azione cambiaria e l’inopponibilità della iscrizione ipotecaria, siccome inficiata da errore commesso dal Conservatore dei Registri Immobiliari nell’impiantare nella tavola alfabetica il nominativo del soggetto contro cui avveniva l’iscrizione. Resisté alla lite la Fedluc s.r.l., formulando, in via gradata e per l’ipotesi di accertata responsabilità del Conservatore dei RR.II., domanda di condanna al risarcimento dei danni nei confronti dell’Agenzia del Territorio, della quale chiese la chiamata in causa. 3 r.g. n. 21758/2019 Cons. est. Raffaele Rossi In tal guisa esteso il contraddittorio, si costituirono in lite TA LA e l’Agenzia del Territorio, mentre rimasero contumaci ME IL, TO IL e NA AC. L’adito Tribunale di Reggio Emilia accolse l’opposizione, ritenendo prescritta l’azione cambiaria ed altresì inopponibile al terzo acquirente l’iscrizione ipotecaria, dacché obiettivamente non conoscibile. 2. Sull’appello dispiegato dalla Fedluc s.r.l., la Corte d’appello di Bologna ha riformato la decisione di prime cure, respingendo la opposizione ed «ogni altra domanda formulata» in giudizio. 3. Ricorre per cassazione GH AZ, articolando quattro motivi;
non svolgono attività processuale in grado di legittimità la Fedluc s.r.l., TA LA, ME IL, TO IL e NA AC. 4. All’esito della udienza del 5 aprile 2022 (trattata in camera di consiglio per mancata formulazione di richiesta di discussione orale), questa Corte, con ordinanza n. 19193/2022, pubblicata il 14 giugno 2022 ed in pari data comunicata, ha ordinato a parte ricorrente la rinnovazione della notificazione del ricorso – siccome originariamente eseguita in maniera nulla – nei confronti dell’Agenzia delle Entrate – Ufficio del territorio di Reggio Emilia, da eseguirsi presso l’Avvocatura Generale dello Stato in Roma, assegnando per l’incombente termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento. 5. In data 20 settembre 2022 parte ricorrente ha depositato ricorso con rinnovazione di notifica eseguita il giorno 6 settembre 2022 presso l’Avvocatura Generale dello Stato di Roma. 6. Con controricorso notificato il 17 ottobre 2022 e depositato il 21 ottobre successivo, l’Agenzia delle Entrate ha manifestato resistenza al ricorso principale ed altresì proposto ricorso incidentale affidato ad un unico motivo. 7. Fissato per l’udienza pubblica del 9 novembre 2022, il ricorso è stato in pari data trattato in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 23, 4 r.g. n. 21758/2019 Cons. est. Raffaele Rossi comma 8 bis, del d.l. n. 137 del 2020, convertito nella legge n. 176 del 2020, e successive modifiche, senza l’intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non essendo stata avanzata richiesta di discussione orale. 8. Entro il quindicesimo giorno precedente l’udienza, il P.G. ha formulato conclusioni motivate. 9. Il ricorrente principale ha depositato memoria illustrativa ai sensi dell’art. 378 del codice di rito. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. L’originaria notificazione del ricorso introduttivo nei riguardi dell’Agenzia delle Entrate – Ufficio del territorio di Reggio Emilia era inficiata da nullità, dacché eseguita presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna e non già presso l’Avvocatura Generale dello Stato, vizio non sanato in mancanza della costituzione in giudizio della menzionata Pubblica Amministrazione malamente evocata in lite e dello spontaneo nuovo esperimento di idonea notifica dell’atto introduttivo ad opera del ricorrente. Per tali ragioni, con l’ordinanza n. 19193/2022, resa il 14 giugno 2022 e comunicata in pari data, questa Corte ha ordinato al ricorrente la rinnovazione della notificazione del ricorso presso l’Avvocatura Generale dello Stato in Roma, assegnando a tal fine termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza. Parte ricorrente ha a tanto provveduto con ricorso notificato il 6 settembre 2022 all’Avvocatura Generale dello Stato e depositato nel fascicolo il giorno 20 settembre 2022. 1.1. Ambedue gli incombenti risultano tardivamente compiuti. Deve infatti rammentarsi che per le controversie di opposizione all’esecuzione – quale, pacificamente, quella in esame - non trova applicazione la regola della sospensione feriale dei termini, in virtù del combinato disposto dell’art. 92 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 e degli artt. 1 e 3 della legge 7 ottobre 1969 n. 742: quest’ultima norma, 5 r.g. n. 21758/2019 Cons. est. Raffaele Rossi infatti, sottrae espressamente alla sospensione feriale le «opposizioni all’esecuzione», locuzione da intendersi riferita a tutti i giudizi oppositivi (all’esecuzione, agli atti esecutivi, di terzo all’esecuzione), proposti sia prima che dopo l’inizio della procedura esecutiva. L’inoperatività della sospensione feriale, in quanto afferente alla natura della lite, regola l’intero svolgimento del processo oppositivo, cioè a dire vale in ogni sua fase e grado, incluse le impugnazioni (a prescindere dal contenuto della pronuncia e dai motivi di gravame), e legittima pertanto il rilievo, anche officioso, della tardività del ricorso per cassazione (tra le innumerevoli, si vedano Cass. 14/01/2022, n. 1127; Cass. 13/02/2020, n. 3542; Cass. 18/12/2019, n. 33728; Cass. 03/07/2018, n. 17328; Cass. 20/04/2017, n. 9963; Cass. 07/02/2017, n. 3214; Cass. 08/04/2014, n. 8137; Cass. 11/01/2012, n. 171; circa la non sospensione dei termini afferenti il giudizio di cassazione, cfr. Cass. 27/06/2022, n. 20594; Cass. 28/02/2020, n. 5475; Cass. 11/04/2019, n. 10212; Cass. 10/04/2017, n. 9234; Cass. 27/01/2017, n. 2179; Cass. 04/10/2016, n. 19836; Cass. 20/05/2015, n. 10252; Cass. 25/02/2015, n. 3889; Cass. 03/02/2015, n. 1892). Sicché, nel caso di specie, la rinnovazione della notifica del ricorso andava effettuata non oltre il 16 agosto 2022, primo giorno non festivo successivo al sessantesimo giorno dalla comunicazione del provvedimento che impartiva il relativo ordine, e depositata nei venti giorni seguenti, vale a dire entro il 5 settembre 2022. 1.2. Da ciò consegue l’inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 371-bis cod. proc. civ. Secondo il consolidato orientamento del giudice della nomofilachia, infatti, la testé menzionata disposizione, pur riferendosi espressamente all’ipotesi in cui sia stata disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario pretermesso in grado di legittimità, è applicabile, con interpretazione estensiva, anche al caso in cui - come nella specie - sia stata ordinata, ai sensi dell’art. 291 cod. 6 r.g. n. 21758/2019 Cons. est. Raffaele Rossi proc. civ., la rinnovazione della notificazione del ricorso, con la precisazione che, non ricorrendo l’ipotesi del deposito tardivo dell’atto d'integrazione del contraddittorio, ma quella più radicale dell’inottemperanza all’ordine impartito da questa Corte, la pronuncia dev’essere d’inammissibilità, e non già d’improcedibilità del ricorso (cfr. Cass., Sez. U., 23/02/2021, n. 4845, in motivazione;
Cass. 02/04/2019, n. 9097; Cass. 25/01/2017, n. 1930; Cass. 21/11/2013, n. 26141; Cass. 25/07/2012, n. 13094; Cass. 15/04/2011, n. 8628; Cass., Sez. U, 03/12/2005, n. 27398). 2. Inammissibile il ricorso principale, a mente dell’art. 334 cod. proc. civ. va per conseguenza dichiarato inefficace il ricorso incidentale, siccome tardivamente proposto. Secondo il principio di diritto enunciato in maniera costante da questa Corte, infatti, in tema di giudizio di cassazione, il ricorso incidentale tardivo, proposto oltre i termini di cui agli artt. 325, secondo comma, ovvero 327, primo comma, cod. proc. civ., è inefficace qualora il ricorso principale per cassazione sia inammissibile, senza che, in senso contrario, rilevi che lo stesso sia stato proposto nel rispetto del termine di cui all'art. 371, secondo comma, cod. proc. civ. (così Cass. 22/06/2021, n. 17707; Cass. 26/03/2015, n. 6077). Nella specie, la notifica del ricorso incidentale è avvenuta in data 17 ottobre 2022, ben oltre il termine c.d. breve di cui all’art. 325 cod. proc. civ. di giorni sessanta dalla notifica della sentenza, scaduto il giorno 16 luglio 2019. 3. In conclusione, il ricorso principale è dichiarato inammissibile;
il ricorso incidentale è dichiarato inefficace. 4. Le spese del grado di legittimità vanno poste a carico del ricorrente principale: invero, in caso di inefficacia del ricorso incidentale tardivo conseguente, ex art. 334, secondo comma, cod. proc. civ., ad inammissibilità del ricorso principale, la soccombenza va riferita alla 7 r.g. n. 21758/2019 Cons. est. Raffaele Rossi sola parte soccombente in via principale (così, tra le tante, Cass. 12/06/2018, n. 15220; Cass. 20/02/2014, n. 4074). 5. Attesa la dichiarata inammissibilità del ricorso principale, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento da parte del ricorrente in via principale - ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art.
1-bis dello stesso art. 13. Quanto al ricorso incidentale, il tenore della pronunzia, che è di mera declaratoria di inefficacia e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude l’applicabilità del citato art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, per cui si dà atto che non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione (così Cass. 22/06/2021, n. 17707).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso principale e dichiara inefficace il ricorso incidentale. Condanna il ricorrente principale, GH AZ, al pagamento in favore della controricorrente Agenzia delle Entrate delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 1.500 per compensi, oltre alle spese eventualmente prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte delle ricorrenti principali dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis. 8 r.g. n. 21758/2019 Cons. est. Raffaele Rossi Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione
non svolgono attività processuale in grado di legittimità la Fedluc s.r.l., TA LA, ME IL, TO IL e NA AC. 4. All’esito della udienza del 5 aprile 2022 (trattata in camera di consiglio per mancata formulazione di richiesta di discussione orale), questa Corte, con ordinanza n. 19193/2022, pubblicata il 14 giugno 2022 ed in pari data comunicata, ha ordinato a parte ricorrente la rinnovazione della notificazione del ricorso – siccome originariamente eseguita in maniera nulla – nei confronti dell’Agenzia delle Entrate – Ufficio del territorio di Reggio Emilia, da eseguirsi presso l’Avvocatura Generale dello Stato in Roma, assegnando per l’incombente termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento. 5. In data 20 settembre 2022 parte ricorrente ha depositato ricorso con rinnovazione di notifica eseguita il giorno 6 settembre 2022 presso l’Avvocatura Generale dello Stato di Roma. 6. Con controricorso notificato il 17 ottobre 2022 e depositato il 21 ottobre successivo, l’Agenzia delle Entrate ha manifestato resistenza al ricorso principale ed altresì proposto ricorso incidentale affidato ad un unico motivo. 7. Fissato per l’udienza pubblica del 9 novembre 2022, il ricorso è stato in pari data trattato in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 23, 4 r.g. n. 21758/2019 Cons. est. Raffaele Rossi comma 8 bis, del d.l. n. 137 del 2020, convertito nella legge n. 176 del 2020, e successive modifiche, senza l’intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non essendo stata avanzata richiesta di discussione orale. 8. Entro il quindicesimo giorno precedente l’udienza, il P.G. ha formulato conclusioni motivate. 9. Il ricorrente principale ha depositato memoria illustrativa ai sensi dell’art. 378 del codice di rito. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. L’originaria notificazione del ricorso introduttivo nei riguardi dell’Agenzia delle Entrate – Ufficio del territorio di Reggio Emilia era inficiata da nullità, dacché eseguita presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna e non già presso l’Avvocatura Generale dello Stato, vizio non sanato in mancanza della costituzione in giudizio della menzionata Pubblica Amministrazione malamente evocata in lite e dello spontaneo nuovo esperimento di idonea notifica dell’atto introduttivo ad opera del ricorrente. Per tali ragioni, con l’ordinanza n. 19193/2022, resa il 14 giugno 2022 e comunicata in pari data, questa Corte ha ordinato al ricorrente la rinnovazione della notificazione del ricorso presso l’Avvocatura Generale dello Stato in Roma, assegnando a tal fine termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza. Parte ricorrente ha a tanto provveduto con ricorso notificato il 6 settembre 2022 all’Avvocatura Generale dello Stato e depositato nel fascicolo il giorno 20 settembre 2022. 1.1. Ambedue gli incombenti risultano tardivamente compiuti. Deve infatti rammentarsi che per le controversie di opposizione all’esecuzione – quale, pacificamente, quella in esame - non trova applicazione la regola della sospensione feriale dei termini, in virtù del combinato disposto dell’art. 92 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 e degli artt. 1 e 3 della legge 7 ottobre 1969 n. 742: quest’ultima norma, 5 r.g. n. 21758/2019 Cons. est. Raffaele Rossi infatti, sottrae espressamente alla sospensione feriale le «opposizioni all’esecuzione», locuzione da intendersi riferita a tutti i giudizi oppositivi (all’esecuzione, agli atti esecutivi, di terzo all’esecuzione), proposti sia prima che dopo l’inizio della procedura esecutiva. L’inoperatività della sospensione feriale, in quanto afferente alla natura della lite, regola l’intero svolgimento del processo oppositivo, cioè a dire vale in ogni sua fase e grado, incluse le impugnazioni (a prescindere dal contenuto della pronuncia e dai motivi di gravame), e legittima pertanto il rilievo, anche officioso, della tardività del ricorso per cassazione (tra le innumerevoli, si vedano Cass. 14/01/2022, n. 1127; Cass. 13/02/2020, n. 3542; Cass. 18/12/2019, n. 33728; Cass. 03/07/2018, n. 17328; Cass. 20/04/2017, n. 9963; Cass. 07/02/2017, n. 3214; Cass. 08/04/2014, n. 8137; Cass. 11/01/2012, n. 171; circa la non sospensione dei termini afferenti il giudizio di cassazione, cfr. Cass. 27/06/2022, n. 20594; Cass. 28/02/2020, n. 5475; Cass. 11/04/2019, n. 10212; Cass. 10/04/2017, n. 9234; Cass. 27/01/2017, n. 2179; Cass. 04/10/2016, n. 19836; Cass. 20/05/2015, n. 10252; Cass. 25/02/2015, n. 3889; Cass. 03/02/2015, n. 1892). Sicché, nel caso di specie, la rinnovazione della notifica del ricorso andava effettuata non oltre il 16 agosto 2022, primo giorno non festivo successivo al sessantesimo giorno dalla comunicazione del provvedimento che impartiva il relativo ordine, e depositata nei venti giorni seguenti, vale a dire entro il 5 settembre 2022. 1.2. Da ciò consegue l’inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 371-bis cod. proc. civ. Secondo il consolidato orientamento del giudice della nomofilachia, infatti, la testé menzionata disposizione, pur riferendosi espressamente all’ipotesi in cui sia stata disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario pretermesso in grado di legittimità, è applicabile, con interpretazione estensiva, anche al caso in cui - come nella specie - sia stata ordinata, ai sensi dell’art. 291 cod. 6 r.g. n. 21758/2019 Cons. est. Raffaele Rossi proc. civ., la rinnovazione della notificazione del ricorso, con la precisazione che, non ricorrendo l’ipotesi del deposito tardivo dell’atto d'integrazione del contraddittorio, ma quella più radicale dell’inottemperanza all’ordine impartito da questa Corte, la pronuncia dev’essere d’inammissibilità, e non già d’improcedibilità del ricorso (cfr. Cass., Sez. U., 23/02/2021, n. 4845, in motivazione;
Cass. 02/04/2019, n. 9097; Cass. 25/01/2017, n. 1930; Cass. 21/11/2013, n. 26141; Cass. 25/07/2012, n. 13094; Cass. 15/04/2011, n. 8628; Cass., Sez. U, 03/12/2005, n. 27398). 2. Inammissibile il ricorso principale, a mente dell’art. 334 cod. proc. civ. va per conseguenza dichiarato inefficace il ricorso incidentale, siccome tardivamente proposto. Secondo il principio di diritto enunciato in maniera costante da questa Corte, infatti, in tema di giudizio di cassazione, il ricorso incidentale tardivo, proposto oltre i termini di cui agli artt. 325, secondo comma, ovvero 327, primo comma, cod. proc. civ., è inefficace qualora il ricorso principale per cassazione sia inammissibile, senza che, in senso contrario, rilevi che lo stesso sia stato proposto nel rispetto del termine di cui all'art. 371, secondo comma, cod. proc. civ. (così Cass. 22/06/2021, n. 17707; Cass. 26/03/2015, n. 6077). Nella specie, la notifica del ricorso incidentale è avvenuta in data 17 ottobre 2022, ben oltre il termine c.d. breve di cui all’art. 325 cod. proc. civ. di giorni sessanta dalla notifica della sentenza, scaduto il giorno 16 luglio 2019. 3. In conclusione, il ricorso principale è dichiarato inammissibile;
il ricorso incidentale è dichiarato inefficace. 4. Le spese del grado di legittimità vanno poste a carico del ricorrente principale: invero, in caso di inefficacia del ricorso incidentale tardivo conseguente, ex art. 334, secondo comma, cod. proc. civ., ad inammissibilità del ricorso principale, la soccombenza va riferita alla 7 r.g. n. 21758/2019 Cons. est. Raffaele Rossi sola parte soccombente in via principale (così, tra le tante, Cass. 12/06/2018, n. 15220; Cass. 20/02/2014, n. 4074). 5. Attesa la dichiarata inammissibilità del ricorso principale, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento da parte del ricorrente in via principale - ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art.
1-bis dello stesso art. 13. Quanto al ricorso incidentale, il tenore della pronunzia, che è di mera declaratoria di inefficacia e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude l’applicabilità del citato art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, per cui si dà atto che non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione (così Cass. 22/06/2021, n. 17707).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso principale e dichiara inefficace il ricorso incidentale. Condanna il ricorrente principale, GH AZ, al pagamento in favore della controricorrente Agenzia delle Entrate delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 1.500 per compensi, oltre alle spese eventualmente prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte delle ricorrenti principali dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis. 8 r.g. n. 21758/2019 Cons. est. Raffaele Rossi Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione