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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 21/11/2025, n. 5918 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5918 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
– Quinta Sezione civile
(già Prima sezione civile Bis) – riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa IN MO - Presidente - Relatore-
- dr. Paolo Celentano - Consigliere -
- dr.ssa IN di Martino - Consigliere- ha deliberato di pronunziare la presente
SENTENZA nel processo d'appello avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. emessa dal Tribunale di
Napoli il 29 marzo 2019 iscritto al n. 1713/2019 R.G. pendente
TRA
(c.f. costituitasi in persona del Parte_1 P.IVA_1 suo Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. ti Isabella Selvaggi (c.f. ) ed Ornella Giaculli (c.f. C.F._1
C.F._2
APPELLANTE
E
(c.f. e p. i.v.a. n. ), Controparte_1 P.IVA_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti
NZ CA (c.f. ) e GI RR (c.f. CodiceFiscale_3 C.F._4
)
[...]
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. lo in Controparte_1 qualità di centro accreditato presso il S.S.R. a svolgere prestazioni sanitarie afferenti alla branca di diagnostica per immagini in favore degli assistiti dell' centro - con cui CP_2 aveva sottoscritto specifico contratto ai sensi dell'art. 8 quinquies ex d.lgs. 502/92 volto a Cont regolare le prestazioni da rendere nell'anno 2014 - chiedeva ingiungersi alla detta il pagamento della somma di Euro 29.635,19 “oltre interessi maturati e maturandi ai sensi dell'art.
7 del contratto ex art. 8 quinquies d.l.vo n. 502/92 stipulato tra le parti fino all'effettivo soddisfo”, a titolo di saldo residuo per le prestazioni rese nel settembre 2014. 1 Il allegava di aver fornito prestazioni sino e non oltre il 30 settembre 2014, data Pt_1 previsionale di raggiungimento del tetto di spesa annuale di macroarea comunicatogli con pec del 10 settembre 2014 e che le prestazioni erogate rientravano nell'ambito della capacità operativa massima.
Rassegnava le seguenti conclusioni: “voglia l'Ill.mo Tribunale adito in accoglimento del ricorso ordinare all' in persona del legale rapp.te p.t. il pagamento in favore del ricorrente Controparte_3 in persona del legale rapp.te p.t. - Parte_2 per la causale di cui è in premessa - della somma di euro 29.635,64 (ovvero quella maggiore e/o minore che dovesse essere ritenuta di giustizia) oltre interessi maturati e maturandi ai sensi dell'articolo 7 del contratto ex art. 8 quinques d.l.vo n. 502/92 stipulato tra le parti sino all'effettivo soddisfo, nonché spese e competenza del presente giudizio (comprensive di forf.ne al 15% iva e cpa) da attribuirsi ai sottoscritti procuratori antistatari”.
Si costituiva l' eccependo, in via preliminare, il difetto di giurisdizione in Controparte_3 favore del giudice amministrativo. Deduceva che spettava alla controparte l'onere di provare la tipologia, la qualità e la quantità delle prestazioni eseguite, nonché la loro corrispondenza a quelle previste in contratto e, comunque, la non debenza della somma richiesta per superamento del tetto di spesa.
Chiedeva che “l'On.le Tribunale, in via preliminare, dichiari il difetto di giurisdizione del G.O.; in via gradata, in cado di rigetto dell'eccezione preliminare, respinga in toto la domanda attorea nei confronti della perché nulla, inammissibile ed infondata in fatto e diritto e, Controparte_3 comunque, non provata;
il tutto con vittoria di onorari e spese di giudizio con attribuzione ai sottoscritti procuratori”.
Il Tribunale adito accoglieva la domanda e condannava l' al pagamento, Controparte_3 in favore dello di € Parte_2
29.365,15, “oltre interessi al tasso previsto dall'art. 7, comma 6, del contratto intercorso tra le parti
a partire dal 30.11.2014 quanto a € 9.451,87 e dal 31.1.2015 quanto al restante importo” e spese processuali da distrarsi in favore dei difensori della parte vittoriosa.
In particolare, il giudice di primo grado, affermata la propria giurisdizione, in ordine al Contr superamento del tetto di spesa osservava quanto segue: “L' ha comunicato, in via preventiva, alla la data del 30.9.2014 come data presunta di superamento del tetto di CP_1 spesa della branca radiologia (cfr. doc. 2 ricorrente). Una volta effettuate le verifiche a consuntivo, si
è accertato che il limite di spesa è stato raggiunto in data 23.9.2014. La prova del raggiungimento del tetto nel giorno da ultimo indicato è data dalla delibera del direttore generale dell' Parte_3
del 08.5.2015, che ha fatto propri i risultati delle analisi del tavolo tecnico previsto
[...]
2 Cont dall'art. 6 del contratto (cfr. documento allegato alle note depositate in data 10.12.2018).
Trova quindi applicazione l'ipotesi contemplata dal punto a) dell'art. 5, comma 3, del contratto Cont intercorso tra le parti, sicché l' avrebbe dovuto applicare la regressione tariffaria in modo da ridurre il corrispettivo spettante ai centri e riportare la spesa nell'ambito del tetto annuale previsto per l'anno 2014. Il provvedimento applicativo della regressione non risulta ancora adottato a distanza di oltre 4 anni dal termine dell'anno finanziario di riferimento, con la conseguenza che non sussistono fatti modificativi/estintivi del diritto di credito della ricorrente”. Aggiungeva, inoltre, che la delibera n. 751/15 avente ad oggetto “determinazione regressione tariffaria anno 2014” si limitava a stabilire la non remunerabilità delle prestazioni rese oltre la data di esaurimento del tetto di spesa ma non applicava la Rtu così come previsto dall'allegato C della delibera della giunta regionale n. 1268/08.
Avverso tale ordinanza ha proposto appello con atto di citazione notificato il 30 marzo 2019
l' sostenendo che il Giudice di primo grado aveva errato: Controparte_3
- nel ritenere che la mancata applicazione del meccanismo della regressione tariffaria integrasse un inadempimento contrattuale tale da giustificare il rigetto dell'eccezione del superamento del tetto di spesa, atteso che il rispetto del limite di spesa costituisce un limite invalicabile, a prescindere dalla regressione tariffaria;
- nel considerare non tempestivi i monitoraggi effettuati;
- nel non dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario sulla controversia in favore del giudice amministrativo.
Ha concluso dunque per la riforma dell'ordinanza impugnata e l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “- dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a favore del giudice amministrativo per le motivazioni innanzi riportate;
- in via subordinata, in accoglimento dello spiegato appello, revocare, dichiarare nulla e, comunque, riformare l'impugnata sentenza per i dedotti motivi respingendo in vece del Tribunale di Napoli integralmente il ricorso proposto ai sensi dell'articolo 702 bis c.p.c., in accoglimento del gravame così come formulato dall'appellante
[...]
come precisato nel verbale di causa e negli scritti difensivi;
- condannare l'appellata Controparte_3 al pagamento integrale delle spese e compensi del doppio grado di giudizio”.
Con comparsa del 31 ottobre 2019 si è costituito il che ha resistito all'avversa Pt_1 impugnazione formulando le seguenti conclusioni: “1. Rigettare l'appello proposto dall'
[...]
avverso l'ordinanza decisoria adottata dal Tribunale di Napoli X Parte_1 sez.ne G.U. dott. Forziati in data 28/02/2019 a definizione della procedura ex articolo 702 bis c pc recante RG numero 16512/2018; 2. condannare l' in persona del legale Controparte_4
3 rappresentante pro tempore al pagamento delle spese diritti ed onorari oltre al rimborso forfettario su diritti onorari del presente giudizio in favore dei sottoscritti procuratori antistatario”.
All'udienza collegiale del 15 luglio 2025 l'appello è stato trattenuto in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sotto il profilo logico occorre esaminare prima il motivo di appello relativo alla giurisdizione il quale, tuttavia, è infondato essendo condivisibile quanto affermato sul punto dal Tribunale.
Quest'ultimo, infatti, ha correttamente ritenuto sussistente la propria giurisdizione perché la causa ha ad oggetto diritti soggettivi, dal momento che il thema decidendum e il petitum sostanziale della vicenda non riguardano alcun aspetto attinente ai poteri autoritativi della
P.A. e concernono esclusivamente l'indagine sulla sussistenza del diritto soggettivo della società appellata al conseguimento delle somme richieste a titolo di differenze sui corrispettivi versate per le prestazioni rese nell'anno 2014. Come osservato anche in numerose pronunce di questa Corte, in questi casi non si verte in materia di esercizio dei poteri discrezionali di cui gode la P.A., poiché non è in discussione la portata della concessione, ma esclusivamente la misura del corrispettivo spettante ai soggetti che hanno svolto le prestazioni.
Tale soluzione è del resto confortata dalla giurisprudenza pacifica della S.C. secondo la quale:
“In tema di attività sanitaria esercitata in regime di cd. accreditamento, la domanda di condanna dell'azienda sanitaria pubblica al pagamento del corrispettivo per le prestazioni eccedenti il limite di spesa, proposta dalla società accreditata, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di controversia il cui "petitum" sostanziale investe unicamente la verifica dell'esatto adempimento di una obbligazione correlata ad una pretesa del privato riconducibile nell'alveo dei diritti soggettivi, senza coinvolgere il controllo di legittimità dell'azione autoritativa della P.A. sul rapporto concessorio. Tale conclusione non viene meno qualora l'azienda sanitaria eccepisca il difetto di giurisdizione del giudice ordinario sul presupposto che la pretesa creditoria è stata comunque incisa dalle deliberazioni autoritative adottate dall'ente pubblico, a meno che non siano le conseguenti repliche del creditore a concretizzare una richiesta di accertamento con efficacia di giudicato circa
l'illegittimità del provvedimento posto a fondamento dell'eccezione sollevata dall'azienda sanitaria, perché in tale ipotesi il "petitum" sostanziale investe anche l'esercizio del potere autoritativo, e la giurisdizione appartiene pertanto al giudice amministrativo” (ex multis, Cass. 372/2021). Cont Nel merito, con il primo l' si duole del fatto che il Tribunale, pur riconoscendo che le prestazioni erano state rese “extra budget”, non ha ritenuto come ineludibile il vincolo del
4 tetto di spesa, considerando invece necessaria l'applicazione della regressione tariffaria con la procedura prescritta dall'art. 5 comma 3 del contratto sottoscritto.
Ha richiamato all'uopo tutti i documenti depositati in primo grado:
- pec del 10/9/2014 con cui veniva comunicata la data presuntiva di esaurimento del tetto di spesa ossia il 30 settembre 2014;
- nota prot. n. 50297 del 29/10/2014 con cui il Direttore Generale comunicava la data reale di esaurimento dei limiti di spesa netta per le prestazioni di radiologia erogate nell'anno 2014 ossia il 23 settembre 2014;
- nota prot. 363 del 9/1/2015 con cui il direttore del Distretto 33 comunicava al legale rappresentante del Centro l'ammontare dell'addebito relativo alle prestazioni non ammesse alla liquidazione pari ad Euro 29.363,15;
- delibera n. 751 del 2015 avente ad oggetto “Determinazione regressione tariffaria anno
2014 per prestazioni sanitarie erogate da strutture private accreditate e provvisoriamente accreditate della macroarea di assistenza specialistica ambulatoriale esterna della CP_3
”;
[...]
- decreto 129 del 31/10/2014 avente ad oggetto “Definizione per l'esercizio 2014 dei limiti di spesa e dei relativi contratti con gli erogatori privati per regolare i volumi e le tipologie delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, escluso dialisi e fisiokinesiterapia”.
Le doglianze proposte sono prive di fondamento.
È opportuno ribadire che, nel contratto stipulato dalle parti per l'anno 2014, è previsto, al Contr comma 3 dell'art. 5 (rubricato “criteri di remunerazione delle prestazioni”), che l' deve comunicare mensilmente a ciascun centro privato “la percentuale consuntiva di consumo dei limiti di spesa” e “la data prevedibile di raggiungimento del 100% di consumo del limite di spesa (in base alla proiezione lineare dei dati consuntivi, ponderata in ragione di un eventuale periodo di chiusura delle strutture erogatrici nel periodo estivo), nonché la data consuntiva di raggiungimento di dette percentuali di consumo”. Sono poi stabilite due diverse e specifiche soluzioni per le prestazioni rese dopo il superamento del tetto di spesa: nell'ipotesi contemplata dal punto a), ovvero qualora l'esaurimento del limite di spesa si sia verificato a consuntivo prima della Cont data prevista nell'ultima comunicazione (preventiva) effettuata dall' per le prestazioni rese occorre riportare la spesa sanitaria nei limiti invalicabili del tetto attraverso la c.d. regressione tariffaria unica con la quale i compensi dovuti ai centri per le prestazioni rese vengono ridotti, per ciascun centro, in proporzione al contributo fornito per il superamento
5 del tetto di branca. Nell'ipotesi contemplata dal punto b), ovvero quando l'esaurimento del limite di spesa si sia verificato a consuntivo in una data successiva rispetto alla data prevista Cont (e comunicata) dall' di esaurimento del limite di spesa, nulla è dovuto per le prestazioni rese dopo la data del superamento del tetto di spesa. In altri termini, il superamento del tetto di spesa intervenuto in data anteriore a quella comunicata in via preventiva nel corso del Contr monitoraggio previsto dall'art. 5 del contratto comporta per l' il diritto e l'obbligo di applicare la regressione tariffaria;
sino a quando però il relativo potere non viene esercitato, nel rispetto della relativa procedura che prevede la convocazione del tavolo tecnico al quale partecipano anche i rappresentanti delle associazioni di categoria dei centri accreditati, non può essere negato il diritto ad ottenere il pagamento del corrispettivo delle prestazioni rese.
Nel caso di specie ricorre l'ipotesi di cui alla lettera a) dell'art. 5 comma 3° del contratto, in Cont quanto il Centro, in data 10 settembre 2014, aveva ricevuto p.e.c. dall' (di cui non è provata la ricezione) da cui si desumeva che la data “presuntiva” di superamento del tetto di spesa per la macroarea “radiologia” sarebbe stata il 30 settembre 2014, con la conseguenza che tutte le prestazioni erogate dopo quella data non sarebbero state remunerate.
Solo successivamente - a consuntivo- si è accertato che l'effettivo superamento si era invece verificato in data 23 settembre 2014, come si desume dalla nota prot. 50297 del 29/10/2014
e dal verbale del Tavolo tecnico tenutosi il 2 aprile 2015. Ne deriva che le prestazioni erogate dal Centro tra il 23 ed il 30 settembre 2014, in base all'art. 5, co. 3, lett. a), del contratto stipulato tra le parti per l'anno 2014, andavano remunerate con applicazione, “a tutte le prestazioni di quella ASL/branca erogate dall'inizio dell'anno fino alla suddetta data prevista di esaurimento del limite di spesa”, della cd. regressione tariffaria unica (o RTU) prevista dall'allegato C) alla deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 1268 del 24 luglio 2008.
Quindi, com'è evidente, anche prescindendo dalla prova, di cui si dirà, vi è stata una grave Contr carenza di allegazione, non avendo l' neppure fatto un minimo riferimento alla Rtf nè ha dedotto a quanto sarebbe ammontata la stessa, costituente un indubbio vantaggio per la debitrice espressamente convenuto in contratto.
Sul piano documentale si conferma la lacuna evidenziata in termini di allegazione in quanto dalla documentazione depositata non si desume l'applicazione di tale procedura, bensì l'invito ad emettere nota di credito di € 29.365,15, pari all'intero corrispettivo dovuto per le prestazioni rese dal centro dal 23 al 30 settembre 2014.
6 Per mero scrupolo va osservato che la regressione tariffaria applicabile non si desume neppure dalla delibera n. 751 dell'8 maggio 2015 che attesta solo la data effettiva del superamento del limite di spesa individuata a consuntivo.
In mancanza del provvedimento di applicazione della regressione tariffaria, quindi, la remunerazione deve essere riconosciuta integralmente.
Va aggiunto che l'applicazione dell'art. 5 del contratto, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, non determina l'elusione dei limiti di spesa, che devono essere rispettati Contr dall' , ma stabilisce solo le modalità con le quali quest'ultima deve provvedere a mantenere la spesa sanitaria entro tali limiti;
ogni altra soluzione, pertanto, sarebbe del tutto arbitraria. Cont Il secondo motivo di appello, ossia quello con il quale l' sostiene la correttezza dei monitoraggi effettuati, non sembra cogliere il senso logico della decisione del Tribunale, in quanto il giudice di primo grado nell'affermare che “in base al principio di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto, l'esercizio del suddetto potere deve avvenire in tempi ragionevoli, e quindi in prossimità della scadenza dei termini per il pagamento del saldo, non essendo pensabile che le ragioni creditorie dei centri restino per un tempo indefinito alla mercé della controparte e del suo comportamento inerte (la stessa giurisprudenza amministrativa ritiene illegittimo il provvedimento di regressione tariffaria laddove intervenga a distanza di tempo dalla chiusura dell'anno finanziario a cui si riferisce). Quindi, anche volendo ipotizzare una sorta di inesigibilità del credito sino all'applicazione della regressione (ipotesi comunque non prevista dal contratto), lo stallo non potrebbe protrarsi oltre un tempo ragionevole, terminato il quale i centri sarebbero pienamente autorizzati all'esercizio del loro diritto di credito”, ha inteso, come è Cont evidente, riferirsi all'esercizio del potere da parte dell' di fissare la regressione tariffaria ed alle modalità con cui tale procedura deve essere condotta;
ne consegue che il Cont ragionamento del Tribunale non investe in alcun modo il preteso diritto della a negare in toto il proprio debito ma vale ad affermare il contrario, stante la cogenza della pattuizione di cui all'art. 5 lett. a) del contratto.
La neutralità dell'argomento rispetto al thema decidendum è manifestata dal fatto che, per altro verso, il mancato o tardivo invio delle comunicazioni previste dall'art. 5, co. 3, del suindicato contratto non potrebbe costituire una ragione sufficiente per riconoscere al il diritto di ottenere il pagamento di corrispettivi superiori a quelli spettanti all'esito Pt_1
e per l'effetto dell'applicazione a quelli da essa fatturati della cd. RTU, il cui scopo è, in linea generale, quello di contenere la spesa sanitaria pubblica negli inderogabili limiti programmati (cfr. Cass. 4375/2023).
7 Al rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, da liquidarsi mediante applicazione dei parametri contenuti nella tabella 12 allegata al d.m. Giustizia 55/2014 (come modificata dal d.m. 147/2022) per le controversie di valore compreso tra Euro 26.000,01 ed Euro 52.000,00 . L'importo richiesto dai procuratori dell'appellata vittoriosa, avvocati CA e RR, con la nota spese allegata alla comparsa conclusionale parametrato ai valori tariffari medi, non può essere interamente condiviso, stante la non particolare complessità dei temi trattati;
inoltre non risponde all'impegno effettivamente profuso l'importo, pure parametrato ai valori medi, richiesto per la fase di trattazione. Letti gli importi in tabella alla luce della qualità e quantità della prestazione, possono essere riconosciuti € 1200,00 per la fase di studio, € 900,00 per l'atto introduttivo, € 1522,50 per la fase di trattazione ed € 1800,00 per la fase decisoria. In totale € 5422,50 per compensi oltre € 813,40 per rimborso delle spese generali. Non sono documentate spese vive.
Va accolta l'istanza di distrazione formulata ex art. 93 c.p.c.; essendo due i professionisti dichiaratisi antistatari, gli importi vanno distratti in favore di ciascuno in due quote uguali.
Deve infine darsi atto, in ragione dell'esito dell'impugnazione proposta, che ricorrono le condizioni per il versamento di un ulteriore importo, da parte dell'appellante, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, co.
1- quater, d.P.R. 115/2002.
PQM
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' Parte_1
, avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del Tribunale di Napoli pubblicata
[...] il 28 febbraio 2019:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'ordinanza impugnata:
2.condanna l' al pagamento in favore del Controparte_3 [...] delle spese del presente grado di giudizio che Parte_4 liquida nel complessivo importo di 6.235,90 oltre eventuali altri accessori se dovuti;
3. ordina distrarsi le spese come liquidate in favore degli avvocati NZ CA e
GI RR in due quote uguali;
4. dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Napoli, il 18 novembre 2025.
Il Presidente estensore
8 IN MO
9
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
– Quinta Sezione civile
(già Prima sezione civile Bis) – riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa IN MO - Presidente - Relatore-
- dr. Paolo Celentano - Consigliere -
- dr.ssa IN di Martino - Consigliere- ha deliberato di pronunziare la presente
SENTENZA nel processo d'appello avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. emessa dal Tribunale di
Napoli il 29 marzo 2019 iscritto al n. 1713/2019 R.G. pendente
TRA
(c.f. costituitasi in persona del Parte_1 P.IVA_1 suo Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. ti Isabella Selvaggi (c.f. ) ed Ornella Giaculli (c.f. C.F._1
C.F._2
APPELLANTE
E
(c.f. e p. i.v.a. n. ), Controparte_1 P.IVA_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti
NZ CA (c.f. ) e GI RR (c.f. CodiceFiscale_3 C.F._4
)
[...]
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. lo in Controparte_1 qualità di centro accreditato presso il S.S.R. a svolgere prestazioni sanitarie afferenti alla branca di diagnostica per immagini in favore degli assistiti dell' centro - con cui CP_2 aveva sottoscritto specifico contratto ai sensi dell'art. 8 quinquies ex d.lgs. 502/92 volto a Cont regolare le prestazioni da rendere nell'anno 2014 - chiedeva ingiungersi alla detta il pagamento della somma di Euro 29.635,19 “oltre interessi maturati e maturandi ai sensi dell'art.
7 del contratto ex art. 8 quinquies d.l.vo n. 502/92 stipulato tra le parti fino all'effettivo soddisfo”, a titolo di saldo residuo per le prestazioni rese nel settembre 2014. 1 Il allegava di aver fornito prestazioni sino e non oltre il 30 settembre 2014, data Pt_1 previsionale di raggiungimento del tetto di spesa annuale di macroarea comunicatogli con pec del 10 settembre 2014 e che le prestazioni erogate rientravano nell'ambito della capacità operativa massima.
Rassegnava le seguenti conclusioni: “voglia l'Ill.mo Tribunale adito in accoglimento del ricorso ordinare all' in persona del legale rapp.te p.t. il pagamento in favore del ricorrente Controparte_3 in persona del legale rapp.te p.t. - Parte_2 per la causale di cui è in premessa - della somma di euro 29.635,64 (ovvero quella maggiore e/o minore che dovesse essere ritenuta di giustizia) oltre interessi maturati e maturandi ai sensi dell'articolo 7 del contratto ex art. 8 quinques d.l.vo n. 502/92 stipulato tra le parti sino all'effettivo soddisfo, nonché spese e competenza del presente giudizio (comprensive di forf.ne al 15% iva e cpa) da attribuirsi ai sottoscritti procuratori antistatari”.
Si costituiva l' eccependo, in via preliminare, il difetto di giurisdizione in Controparte_3 favore del giudice amministrativo. Deduceva che spettava alla controparte l'onere di provare la tipologia, la qualità e la quantità delle prestazioni eseguite, nonché la loro corrispondenza a quelle previste in contratto e, comunque, la non debenza della somma richiesta per superamento del tetto di spesa.
Chiedeva che “l'On.le Tribunale, in via preliminare, dichiari il difetto di giurisdizione del G.O.; in via gradata, in cado di rigetto dell'eccezione preliminare, respinga in toto la domanda attorea nei confronti della perché nulla, inammissibile ed infondata in fatto e diritto e, Controparte_3 comunque, non provata;
il tutto con vittoria di onorari e spese di giudizio con attribuzione ai sottoscritti procuratori”.
Il Tribunale adito accoglieva la domanda e condannava l' al pagamento, Controparte_3 in favore dello di € Parte_2
29.365,15, “oltre interessi al tasso previsto dall'art. 7, comma 6, del contratto intercorso tra le parti
a partire dal 30.11.2014 quanto a € 9.451,87 e dal 31.1.2015 quanto al restante importo” e spese processuali da distrarsi in favore dei difensori della parte vittoriosa.
In particolare, il giudice di primo grado, affermata la propria giurisdizione, in ordine al Contr superamento del tetto di spesa osservava quanto segue: “L' ha comunicato, in via preventiva, alla la data del 30.9.2014 come data presunta di superamento del tetto di CP_1 spesa della branca radiologia (cfr. doc. 2 ricorrente). Una volta effettuate le verifiche a consuntivo, si
è accertato che il limite di spesa è stato raggiunto in data 23.9.2014. La prova del raggiungimento del tetto nel giorno da ultimo indicato è data dalla delibera del direttore generale dell' Parte_3
del 08.5.2015, che ha fatto propri i risultati delle analisi del tavolo tecnico previsto
[...]
2 Cont dall'art. 6 del contratto (cfr. documento allegato alle note depositate in data 10.12.2018).
Trova quindi applicazione l'ipotesi contemplata dal punto a) dell'art. 5, comma 3, del contratto Cont intercorso tra le parti, sicché l' avrebbe dovuto applicare la regressione tariffaria in modo da ridurre il corrispettivo spettante ai centri e riportare la spesa nell'ambito del tetto annuale previsto per l'anno 2014. Il provvedimento applicativo della regressione non risulta ancora adottato a distanza di oltre 4 anni dal termine dell'anno finanziario di riferimento, con la conseguenza che non sussistono fatti modificativi/estintivi del diritto di credito della ricorrente”. Aggiungeva, inoltre, che la delibera n. 751/15 avente ad oggetto “determinazione regressione tariffaria anno 2014” si limitava a stabilire la non remunerabilità delle prestazioni rese oltre la data di esaurimento del tetto di spesa ma non applicava la Rtu così come previsto dall'allegato C della delibera della giunta regionale n. 1268/08.
Avverso tale ordinanza ha proposto appello con atto di citazione notificato il 30 marzo 2019
l' sostenendo che il Giudice di primo grado aveva errato: Controparte_3
- nel ritenere che la mancata applicazione del meccanismo della regressione tariffaria integrasse un inadempimento contrattuale tale da giustificare il rigetto dell'eccezione del superamento del tetto di spesa, atteso che il rispetto del limite di spesa costituisce un limite invalicabile, a prescindere dalla regressione tariffaria;
- nel considerare non tempestivi i monitoraggi effettuati;
- nel non dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario sulla controversia in favore del giudice amministrativo.
Ha concluso dunque per la riforma dell'ordinanza impugnata e l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “- dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a favore del giudice amministrativo per le motivazioni innanzi riportate;
- in via subordinata, in accoglimento dello spiegato appello, revocare, dichiarare nulla e, comunque, riformare l'impugnata sentenza per i dedotti motivi respingendo in vece del Tribunale di Napoli integralmente il ricorso proposto ai sensi dell'articolo 702 bis c.p.c., in accoglimento del gravame così come formulato dall'appellante
[...]
come precisato nel verbale di causa e negli scritti difensivi;
- condannare l'appellata Controparte_3 al pagamento integrale delle spese e compensi del doppio grado di giudizio”.
Con comparsa del 31 ottobre 2019 si è costituito il che ha resistito all'avversa Pt_1 impugnazione formulando le seguenti conclusioni: “1. Rigettare l'appello proposto dall'
[...]
avverso l'ordinanza decisoria adottata dal Tribunale di Napoli X Parte_1 sez.ne G.U. dott. Forziati in data 28/02/2019 a definizione della procedura ex articolo 702 bis c pc recante RG numero 16512/2018; 2. condannare l' in persona del legale Controparte_4
3 rappresentante pro tempore al pagamento delle spese diritti ed onorari oltre al rimborso forfettario su diritti onorari del presente giudizio in favore dei sottoscritti procuratori antistatario”.
All'udienza collegiale del 15 luglio 2025 l'appello è stato trattenuto in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sotto il profilo logico occorre esaminare prima il motivo di appello relativo alla giurisdizione il quale, tuttavia, è infondato essendo condivisibile quanto affermato sul punto dal Tribunale.
Quest'ultimo, infatti, ha correttamente ritenuto sussistente la propria giurisdizione perché la causa ha ad oggetto diritti soggettivi, dal momento che il thema decidendum e il petitum sostanziale della vicenda non riguardano alcun aspetto attinente ai poteri autoritativi della
P.A. e concernono esclusivamente l'indagine sulla sussistenza del diritto soggettivo della società appellata al conseguimento delle somme richieste a titolo di differenze sui corrispettivi versate per le prestazioni rese nell'anno 2014. Come osservato anche in numerose pronunce di questa Corte, in questi casi non si verte in materia di esercizio dei poteri discrezionali di cui gode la P.A., poiché non è in discussione la portata della concessione, ma esclusivamente la misura del corrispettivo spettante ai soggetti che hanno svolto le prestazioni.
Tale soluzione è del resto confortata dalla giurisprudenza pacifica della S.C. secondo la quale:
“In tema di attività sanitaria esercitata in regime di cd. accreditamento, la domanda di condanna dell'azienda sanitaria pubblica al pagamento del corrispettivo per le prestazioni eccedenti il limite di spesa, proposta dalla società accreditata, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di controversia il cui "petitum" sostanziale investe unicamente la verifica dell'esatto adempimento di una obbligazione correlata ad una pretesa del privato riconducibile nell'alveo dei diritti soggettivi, senza coinvolgere il controllo di legittimità dell'azione autoritativa della P.A. sul rapporto concessorio. Tale conclusione non viene meno qualora l'azienda sanitaria eccepisca il difetto di giurisdizione del giudice ordinario sul presupposto che la pretesa creditoria è stata comunque incisa dalle deliberazioni autoritative adottate dall'ente pubblico, a meno che non siano le conseguenti repliche del creditore a concretizzare una richiesta di accertamento con efficacia di giudicato circa
l'illegittimità del provvedimento posto a fondamento dell'eccezione sollevata dall'azienda sanitaria, perché in tale ipotesi il "petitum" sostanziale investe anche l'esercizio del potere autoritativo, e la giurisdizione appartiene pertanto al giudice amministrativo” (ex multis, Cass. 372/2021). Cont Nel merito, con il primo l' si duole del fatto che il Tribunale, pur riconoscendo che le prestazioni erano state rese “extra budget”, non ha ritenuto come ineludibile il vincolo del
4 tetto di spesa, considerando invece necessaria l'applicazione della regressione tariffaria con la procedura prescritta dall'art. 5 comma 3 del contratto sottoscritto.
Ha richiamato all'uopo tutti i documenti depositati in primo grado:
- pec del 10/9/2014 con cui veniva comunicata la data presuntiva di esaurimento del tetto di spesa ossia il 30 settembre 2014;
- nota prot. n. 50297 del 29/10/2014 con cui il Direttore Generale comunicava la data reale di esaurimento dei limiti di spesa netta per le prestazioni di radiologia erogate nell'anno 2014 ossia il 23 settembre 2014;
- nota prot. 363 del 9/1/2015 con cui il direttore del Distretto 33 comunicava al legale rappresentante del Centro l'ammontare dell'addebito relativo alle prestazioni non ammesse alla liquidazione pari ad Euro 29.363,15;
- delibera n. 751 del 2015 avente ad oggetto “Determinazione regressione tariffaria anno
2014 per prestazioni sanitarie erogate da strutture private accreditate e provvisoriamente accreditate della macroarea di assistenza specialistica ambulatoriale esterna della CP_3
”;
[...]
- decreto 129 del 31/10/2014 avente ad oggetto “Definizione per l'esercizio 2014 dei limiti di spesa e dei relativi contratti con gli erogatori privati per regolare i volumi e le tipologie delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, escluso dialisi e fisiokinesiterapia”.
Le doglianze proposte sono prive di fondamento.
È opportuno ribadire che, nel contratto stipulato dalle parti per l'anno 2014, è previsto, al Contr comma 3 dell'art. 5 (rubricato “criteri di remunerazione delle prestazioni”), che l' deve comunicare mensilmente a ciascun centro privato “la percentuale consuntiva di consumo dei limiti di spesa” e “la data prevedibile di raggiungimento del 100% di consumo del limite di spesa (in base alla proiezione lineare dei dati consuntivi, ponderata in ragione di un eventuale periodo di chiusura delle strutture erogatrici nel periodo estivo), nonché la data consuntiva di raggiungimento di dette percentuali di consumo”. Sono poi stabilite due diverse e specifiche soluzioni per le prestazioni rese dopo il superamento del tetto di spesa: nell'ipotesi contemplata dal punto a), ovvero qualora l'esaurimento del limite di spesa si sia verificato a consuntivo prima della Cont data prevista nell'ultima comunicazione (preventiva) effettuata dall' per le prestazioni rese occorre riportare la spesa sanitaria nei limiti invalicabili del tetto attraverso la c.d. regressione tariffaria unica con la quale i compensi dovuti ai centri per le prestazioni rese vengono ridotti, per ciascun centro, in proporzione al contributo fornito per il superamento
5 del tetto di branca. Nell'ipotesi contemplata dal punto b), ovvero quando l'esaurimento del limite di spesa si sia verificato a consuntivo in una data successiva rispetto alla data prevista Cont (e comunicata) dall' di esaurimento del limite di spesa, nulla è dovuto per le prestazioni rese dopo la data del superamento del tetto di spesa. In altri termini, il superamento del tetto di spesa intervenuto in data anteriore a quella comunicata in via preventiva nel corso del Contr monitoraggio previsto dall'art. 5 del contratto comporta per l' il diritto e l'obbligo di applicare la regressione tariffaria;
sino a quando però il relativo potere non viene esercitato, nel rispetto della relativa procedura che prevede la convocazione del tavolo tecnico al quale partecipano anche i rappresentanti delle associazioni di categoria dei centri accreditati, non può essere negato il diritto ad ottenere il pagamento del corrispettivo delle prestazioni rese.
Nel caso di specie ricorre l'ipotesi di cui alla lettera a) dell'art. 5 comma 3° del contratto, in Cont quanto il Centro, in data 10 settembre 2014, aveva ricevuto p.e.c. dall' (di cui non è provata la ricezione) da cui si desumeva che la data “presuntiva” di superamento del tetto di spesa per la macroarea “radiologia” sarebbe stata il 30 settembre 2014, con la conseguenza che tutte le prestazioni erogate dopo quella data non sarebbero state remunerate.
Solo successivamente - a consuntivo- si è accertato che l'effettivo superamento si era invece verificato in data 23 settembre 2014, come si desume dalla nota prot. 50297 del 29/10/2014
e dal verbale del Tavolo tecnico tenutosi il 2 aprile 2015. Ne deriva che le prestazioni erogate dal Centro tra il 23 ed il 30 settembre 2014, in base all'art. 5, co. 3, lett. a), del contratto stipulato tra le parti per l'anno 2014, andavano remunerate con applicazione, “a tutte le prestazioni di quella ASL/branca erogate dall'inizio dell'anno fino alla suddetta data prevista di esaurimento del limite di spesa”, della cd. regressione tariffaria unica (o RTU) prevista dall'allegato C) alla deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 1268 del 24 luglio 2008.
Quindi, com'è evidente, anche prescindendo dalla prova, di cui si dirà, vi è stata una grave Contr carenza di allegazione, non avendo l' neppure fatto un minimo riferimento alla Rtf nè ha dedotto a quanto sarebbe ammontata la stessa, costituente un indubbio vantaggio per la debitrice espressamente convenuto in contratto.
Sul piano documentale si conferma la lacuna evidenziata in termini di allegazione in quanto dalla documentazione depositata non si desume l'applicazione di tale procedura, bensì l'invito ad emettere nota di credito di € 29.365,15, pari all'intero corrispettivo dovuto per le prestazioni rese dal centro dal 23 al 30 settembre 2014.
6 Per mero scrupolo va osservato che la regressione tariffaria applicabile non si desume neppure dalla delibera n. 751 dell'8 maggio 2015 che attesta solo la data effettiva del superamento del limite di spesa individuata a consuntivo.
In mancanza del provvedimento di applicazione della regressione tariffaria, quindi, la remunerazione deve essere riconosciuta integralmente.
Va aggiunto che l'applicazione dell'art. 5 del contratto, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, non determina l'elusione dei limiti di spesa, che devono essere rispettati Contr dall' , ma stabilisce solo le modalità con le quali quest'ultima deve provvedere a mantenere la spesa sanitaria entro tali limiti;
ogni altra soluzione, pertanto, sarebbe del tutto arbitraria. Cont Il secondo motivo di appello, ossia quello con il quale l' sostiene la correttezza dei monitoraggi effettuati, non sembra cogliere il senso logico della decisione del Tribunale, in quanto il giudice di primo grado nell'affermare che “in base al principio di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto, l'esercizio del suddetto potere deve avvenire in tempi ragionevoli, e quindi in prossimità della scadenza dei termini per il pagamento del saldo, non essendo pensabile che le ragioni creditorie dei centri restino per un tempo indefinito alla mercé della controparte e del suo comportamento inerte (la stessa giurisprudenza amministrativa ritiene illegittimo il provvedimento di regressione tariffaria laddove intervenga a distanza di tempo dalla chiusura dell'anno finanziario a cui si riferisce). Quindi, anche volendo ipotizzare una sorta di inesigibilità del credito sino all'applicazione della regressione (ipotesi comunque non prevista dal contratto), lo stallo non potrebbe protrarsi oltre un tempo ragionevole, terminato il quale i centri sarebbero pienamente autorizzati all'esercizio del loro diritto di credito”, ha inteso, come è Cont evidente, riferirsi all'esercizio del potere da parte dell' di fissare la regressione tariffaria ed alle modalità con cui tale procedura deve essere condotta;
ne consegue che il Cont ragionamento del Tribunale non investe in alcun modo il preteso diritto della a negare in toto il proprio debito ma vale ad affermare il contrario, stante la cogenza della pattuizione di cui all'art. 5 lett. a) del contratto.
La neutralità dell'argomento rispetto al thema decidendum è manifestata dal fatto che, per altro verso, il mancato o tardivo invio delle comunicazioni previste dall'art. 5, co. 3, del suindicato contratto non potrebbe costituire una ragione sufficiente per riconoscere al il diritto di ottenere il pagamento di corrispettivi superiori a quelli spettanti all'esito Pt_1
e per l'effetto dell'applicazione a quelli da essa fatturati della cd. RTU, il cui scopo è, in linea generale, quello di contenere la spesa sanitaria pubblica negli inderogabili limiti programmati (cfr. Cass. 4375/2023).
7 Al rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, da liquidarsi mediante applicazione dei parametri contenuti nella tabella 12 allegata al d.m. Giustizia 55/2014 (come modificata dal d.m. 147/2022) per le controversie di valore compreso tra Euro 26.000,01 ed Euro 52.000,00 . L'importo richiesto dai procuratori dell'appellata vittoriosa, avvocati CA e RR, con la nota spese allegata alla comparsa conclusionale parametrato ai valori tariffari medi, non può essere interamente condiviso, stante la non particolare complessità dei temi trattati;
inoltre non risponde all'impegno effettivamente profuso l'importo, pure parametrato ai valori medi, richiesto per la fase di trattazione. Letti gli importi in tabella alla luce della qualità e quantità della prestazione, possono essere riconosciuti € 1200,00 per la fase di studio, € 900,00 per l'atto introduttivo, € 1522,50 per la fase di trattazione ed € 1800,00 per la fase decisoria. In totale € 5422,50 per compensi oltre € 813,40 per rimborso delle spese generali. Non sono documentate spese vive.
Va accolta l'istanza di distrazione formulata ex art. 93 c.p.c.; essendo due i professionisti dichiaratisi antistatari, gli importi vanno distratti in favore di ciascuno in due quote uguali.
Deve infine darsi atto, in ragione dell'esito dell'impugnazione proposta, che ricorrono le condizioni per il versamento di un ulteriore importo, da parte dell'appellante, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, co.
1- quater, d.P.R. 115/2002.
PQM
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' Parte_1
, avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del Tribunale di Napoli pubblicata
[...] il 28 febbraio 2019:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'ordinanza impugnata:
2.condanna l' al pagamento in favore del Controparte_3 [...] delle spese del presente grado di giudizio che Parte_4 liquida nel complessivo importo di 6.235,90 oltre eventuali altri accessori se dovuti;
3. ordina distrarsi le spese come liquidate in favore degli avvocati NZ CA e
GI RR in due quote uguali;
4. dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Napoli, il 18 novembre 2025.
Il Presidente estensore
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