Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IX, sentenza 20/06/2025, n. 4640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4640 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 20/06/2025
N. 04640/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01340/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Nona)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1340 del 2022, proposto da Istituto Clinico Mediterraneo (ICM) s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentata e difesa dagli avv. Salvatore Di Pardo e Katia Palladino, con domicilio digitale eletto presso gli indirizzi p.e.c. salvatore.dipardo@legalmail.it e avv.katiapalladino@pec.it;
contro
Regione Campania, in persona del presidente della giunta p.t. , non costituita in giudizio;
ASL di Salerno, in persona del direttore generale p.t. , non costituita in giudizio;
nei confronti
Check up s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t. , non costituita in giudizio;
per l’annullamento
1) della delibera della giunta regionale n. 531 del 30 novembre 2021, pubblicata sul BUR n. 112 del 6 dicembre 2021, recante assegnazione provvisoria per l’esercizio 2022 dei volumi massimi di prestazioni e dei correlati limiti di spesa alle strutture sanitarie private accreditate per l’assistenza specialistico ambulatoriale;
2) della delibera della giunta regionale n. 354 del 4 agosto 2021, recante definizione dei limiti di spesa assegnati agli erogatori privati di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale per l’esercizio 2021 e in via provvisoria per l’esercizio 2022;
3) della delibera della giunta regionale n. 375 del 7 settembre 2021, recante aggiornamento delle clausole inserito negli schemi dei contratti tra le aziende sanitarie locali e le strutture private accreditate;
4) di tutti gli atti applicativi adottati dalla ASL di Salerno;
5) di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, inclusa la nota regionale prot. n. 2002.0029303 del 20 gennaio 2022.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la dichiarazione depositata il 14 maggio 2025, con la quale parte ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla definizione del gravame;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c), 85, comma 9 e 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore nella camera di consiglio straordinaria di smaltimento del giorno 17 giugno 2025 il dott. Valerio Torano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto il ricorso all’esame, notificato il 4 marzo 2022 e depositato il successivo giorno 11;
Vista la dichiarazione depositata il 14 maggio 2025, con la quale parte ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla definizione del gravame;
Ritenuto che il ricorso sia divenuto improcedibile;
Ritenuto che sussistano giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania (sezione nona), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2025 con l’intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente
Valerio Torano, Primo Referendario, Estensore
Valeria Nicoletta Flammini, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Valerio Torano | Paolo Severini |
IL SEGRETARIO