Sentenza 30 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. IV, sentenza 30/03/2026, n. 811 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 811 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00811/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00534/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 534 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto dall’Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione delle Province di Caltanissetta – Agrigento, nonché dalla Commissione d’Albo dei Dietisti istituita presso il medesimo Ordine, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Marco Croce, Roberto Dezio e Fabrizio Mastro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
l’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Santo Botta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
il Ministero della Salute, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria ex lege in Palermo, via ARano Stabile n. 182;
nei confronti
dell’Ordine dei Biologi di Sicilia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Girolamo Rubino e Vincenzo Airò, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
di EA AL, LA IR, GN AR, Di AR VA, RC RO, NI TA, TO OR, ZO RA, SO AR, non costituite in giudizio;
per l'annullamento
A) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- dell'avviso di selezione pubblica per titoli per la formulazione di graduatorie per il conferimento di n. 2 incarichi ex art. 15-octies D.lgs. 502/92 per le seguenti figure: n. 1 Biologo Nutrizionista; n. 1 Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica presso DSM Centro Metabolè per la realizzazione del progetto: Linea di intervento per il contrasto dei disturbi della Nutrizione e dell'alimentazione (DNA) - annualità 2022 - Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1984 del 7.11.2023, nella parte riferita al “Biologo nutrizionista”;
- della nota prot. 178071 del 28.11.2023 dell’ASP di Agrigento, inviata in riscontro alla richiesta di rettifica in autotutela del predetto avviso del 24.11.2023 dal ricorrente Ordine;
- di ogni altro atto connesso o consequenziale.
B) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 20 aprile 2024:
- della Deliberazione n. 401 del 22.02.2024 dell’ASP di Agrigento con la quale si è dato corso alla procedura suddetta.
C) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 10 maggio 2025:
- della Deliberazione n. 492 del 13.3.2025 della ASP di Agrigento.
D) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 28 ottobre 2025:
- della Deliberazione n. 1770 del 5.9.2025, con la quale l’ASP resistente ha dato definitivo sviluppo alla procedura suddetta, attraverso l’approvazione della graduatoria ai fini dell’immissione in servizio dei vincitori, nonché della Deliberazione n. 2155 del 23.10.2025, con la quale si è addivenuti al conferimento dell’incarico da parte della ASP in favore della controinteressata LA IR e di ogni atto ad essa presupposto e connesso, ivi compresa la nota 126945 del 7.8.2025 della UOC Risorse Umane, con la quale è stato trasmesso il verbale contenente la graduatoria.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, del Ministero della Salute e dell’Ordine dei Biologi della Sicilia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2026 il dott. LU DI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La controversia in disamina trae origine dall’indizione, da parte della ASP di Agrigento, con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1984 del 7 novembre 2023, della selezione pubblica per titoli per la formulazione di graduatorie per il conferimento di un incarico per biologo nutrizionista.
Con ricorso straordinario al Capo dello Stato depositato presso il Ministero della Salute in data 24 febbraio 2024 e trasmesso al Consiglio di Stato in pari data, l’Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione delle Province di Caltanissetta – Agrigento (d’ora in avanti anche “Ordine TSRM e PSTRP” ) ha richiesto l’annullamento dell’avviso citato, nonché della nota n. 178071 del 28 novembre 2023 dell’ASP di Agrigento, inviata in riscontro alla richiesta di rettifica in autotutela del predetto avviso.
Con atto notificato in data 11 marzo 2024, l’Ordine dei biologi della Sicilia ha dichiarato di opporsi alla decisione del ricorso in sede amministrativa, chiedendo che lo stesso venisse deciso in sede giurisdizionale innanzi a questo TAR Sicilia, sede di Palermo.
Ciò premesso, il ricorrente Ordine TSRM e PSTRP di Caltanissetta - Agrigento si è costituito ai sensi degli artt. 48 c.p.a. e 10 D.P.R. 1199/1971 ai fini della prosecuzione del giudizio in sede giurisdizionale, richiamando e riproponendo le difese, domande e conclusioni tutte svolte nel ricorso straordinario, chiedendo l’accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
Nella specie, con nota del 24 novembre 2023, la Commissione di Albo dei dietisti presso il ricorrente Ordine TSRM e PSTRP di Caltanissetta - Agrigento, di concerto con il Presidente del medesimo Ordine, ha ritenuto doveroso esercitare la sua funzione di vigilanza sull’avviso di selezione in quanto, a suo dire, le sole persone provviste del titolo abilitante e delle competenze richieste dal D.M. 744/1994 per la figura del “dietista” avrebbero potuto, in via esclusiva e riservata, essere contemplate come partecipanti alla selezione, in luogo dei previsti biologi-nutrizionisti.
Di tal che, il ricorrente Ordine ha chiesto la rettifica in autotutela dell’avviso in parola e, in ogni caso, l’arresto di ogni attività procedimentale inerente, nella parte relativa all’ammissione al concorso delle persone candidate quali “biologo nutrizionista”, in quanto figura priva di effettiva legittimazione allo svolgimento delle attività tipiche e riservate al dietista. Tale inclusione non consentita darebbe luogo anche a fattispecie di esercizio abusivo di una professione ordinata.
Nonostante ciò, l’Azienda sanitaria resistente, con la nota 178071 del 28 novembre 2023, ha respinto la richiesta in quanto il biologo nutrizionista avrebbe “tutte le competenze necessarie all’espletamento del progetto” messo a bando, agendo “in totale autonomia e firmando diete e consulenze nutrizionali” .
Dopo una breve premessa circa la propria legittimazione ad agire, parte ricorrente evidenzia come gli atti gravati dell’ASP di Agrigento si porrebbero in insanabile contrasto con la normativa inerente alla professione sanitaria del dietista.
Al ricorso introduttivo hanno poi fatto seguito tre ricorsi per motivi aggiunti con i quali sono state gravate le deliberazioni che hanno dato ulteriore corso alla procedura, nonché l’approvazione della graduatoria ai fini dell’immissione in servizio della risorsa umana così individuata.
Il ricorso, come integrato dai motivi aggiunti, è supportato da un’unica complessiva censura con la quale l’Ordine ricorrente mira ad affermare che il dietista è la sola figura professionale sanitaria, regolamentata e protetta, in materia di nutrizione e di dietetica, che si inserisce, peraltro, in una rete di professionisti omologhi in ambito internazionale, a differenza della figura del nutrizionista, che non trova similarità nei Paesi europei ed extraeuropei.
In primo luogo, ai sensi della legge n. 3/2018, lettera e) dell’art. 3, recante modificazioni e integrazioni al D.L.CPS. n. 233/1946, spetta agli Ordini professionali “dare il proprio concorso alle autorità locali nello studio e nell’attuazione dei provvedimenti che comunque possano interessare la professione” . Pertanto, a dire dell’Ordine ricorrente, il pronunciamento della rappresentanza ordinistica nella materia in esame non soltanto si mostra rilevante, ma - laddove non acquisito previamente, in sede di studio e di redazione dei bandi di concorso di che trattasi - comporterebbe, da parte degli enti che in concreto emanano i bandi per la selezione del personale, l’esigenza di procedere ad un riesame degli atti e dei provvedimenti viziati, in via di doveroso esercizio dell’autotutela.
Pertanto, l’avviso di selezione pubblica in oggetto sarebbe illegittimo nella parte in cui prevede l’assunzione, in forza al servizio sanitario pubblico con il ruolo di nutrizionista, di persone munite del titolo di biologo ai fini dello svolgimento di attività riservate al dietista.
A tal proposito, parte ricorrente richiama i contenuti del D.M. n. 744/1994 che sancisce, tra le altre, che il dietista è competente per tutte le attività finalizzate alla corretta applicazione dell’alimentazione e della nutrizione, ivi compresi gli aspetti educativi e di collaborazione all’attuazione delle politiche alimentari.
Conseguentemente, gli atti impugnati creerebbero distorsioni e abusi, con pregiudizio in primo luogo per i cittadini sotto il profilo dell’appropriatezza e della sicurezza delle prestazioni sanitarie; allo stesso tempo, essi lederebbero i diritti e gli interessi degli esercenti la professione di dietista fino al rischio di potersi configurare l’esercizio abusivo di una professione ordinata, ai sensi dell’art. 348 c.p.
Con altra censura di analogo tenore, parte ricorrente rileva poi che le “Linee di intervento per l’utilizzo del Fondo per il contrasto dei Disturbi della Nutrizione e dell’Alimentazione (DNA) nella Regione Siciliana 2022-2024” (PPDTA) contemplano, tra le figure professionali che compongono il “team interprofessionale” , unicamente il dietista che, nell’attività di valutazione interdisciplinare ed inquadramento clinico dei DNA dei pazienti minori, agisce insieme al “Neuropsichiatra infantile, Psicologo clinico psicoterapeuta, Medico Nutrizionista, Tecnico della riabilitazione psichiatrica”.
Ai sensi delle richiamate Linee guida regionali, dunque, non vi sarebbe alcuno spazio per la figura del biologo.
Parte ricorrente, in ultimo, descrive accuratamente le norme che regolamentano la figura professionale del dietista, le competenze e gli ambiti occupazionali, nell’ottica di fare chiarezza su un contesto quale è quello del nostro Paese, in cui l’offerta formativa in ambito nutrizionale include un ampio numero di percorsi di studio con la definizione di figure che, a vario titolo, si occupano di nutrizione, creando tuttavia confusione e informazioni errate presso i cittadini e presso le stesse Istituzioni, circa le reali competenze delle stesse rispetto a quella del dietista.
Resiste in giudizio il Ministero della Salute, con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato di Palermo, che ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto estraneo ai fatti in contestazione, nella considerazione che gli atti impugnati promanano dall’ASP di Agrigento, che li ha adottati nell'esercizio della propria autonomia gestionale, così come previsto, nel caso di specie, dall’art. 15-octies D.lgs. n. 502/1992. In via gradata, il Ministero eccepisce l’inammissibilità dell’odierno ricorso, attesa la carenza di legittimazione attiva e di interesse ad agire da parte dei ricorrenti.
L’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, regolarmente costituitasi in giudizio, ha eccepito dapprima l’inammissibilità della trasposizione in sede giurisdizionale del ricorso poiché erroneamente proposto originariamente innalzi al Presidente della Repubblica e non al Presidente della Regione Siciliana, avendo impugnato l’Ordine ricorrente atti amministrativi adottati non da un organo periferico statale, bensì da una Azienda sanitaria provinciale, ai sensi dell’art. 23 dello Statuto della Regione Sicilia. Contestualmente l’ASP ha chiesto dichiararsi anche l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione e carenza di interesse all’azione dell’Ordine ricorrente, e per mancata impugnazione del D.A. n. 711 del 28 giugno 2023 che ha approvato il Piano denominato “Linee di intervento per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell’Alimentazione nella Regione Siciliana” nel quale è espressamente previsto il reclutamento della figura del biologo nutrizionista per lo svolgimento del progetto presso l’ASP di Agrigento. L’ASP ha chiesto, in ultimo, il rigetto del ricorso e dei motivi aggiunti attesa la loro infondatezza nel merito.
Resiste in giudizio anche l’Ordine dei Biologi della Sicilia chiedendo il rigetto del ricorso e aderendo alle eccezioni in rito sollevate dalle amministrazioni resistenti.
In vista dell’odierna udienza pubblica, le parti hanno scambiato memorie ai sensi dell’art. 73 c.p.a.
All’udienza pubblica del 22 dicembre 2025, la causa è stata rinviata ad altra udienza al fine di consentire il decorso del termine relativo alla comunicazione di convocazione dell'udienza di trattazione del merito in favore di tutti i controinteressati non regolarmente evocati.
All’udienza pubblica del 28 gennaio 2026, la causa è stata infine posta in decisione.
DIRITTO
1. Come esposto in narrativa, l’Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione delle Province di Caltanissetta – Agrigento ha impugnato l’avviso di selezione pubblica per soli titoli per il conferimento di un incarico di biologo nutrizionista per la realizzazione del progetto denominato: Linea di intervento per il contrasto dei disturbi della Nutrizione e dell’alimentazione (DNA) - annualità 2022.
Parte ricorrente lamenta essenzialmente la pretermissione dalla procedura del dietista, quale invece unico professionista titolato a svolgere le prestazioni descritte negli atti impugnati.
2. Pregiudizialmente, deve essere esaminata l’eccezione di inammissibilità della trasposizione del giudizio, a seguito di costituzione dell’Ordine ricorrente in questa sede ex art. 48 c.p.a., sollevata dall’ASP di Agrigento.
Infatti, l’Ordine TSRM e PSTRP ha impugnato atti dell’Azienda Sanitaria Provinciale in materia di sanità e alimentazione innanzi al Presidente della Repubblica che avrebbero invece dovuto essere gravati dianzi al Presidente della Regione Sicilia.
Gli atti gravati indubbiamente sono atti regionali tanto in senso soggettivo, emanati da una amministrazione regionale, quanto in senso oggettivo, aventi cioè ad oggetto una materia di competenza regionale.
Il ricorso andava quindi originariamente proposto innanzi al Presidente della Regione Sicilia, ai sensi dell’art. 23, comma 4, dello Statuto della Regione, approvato con R.D.L.vo 15 maggio 1946 n. 455, convertito dalla L. cost. 26 febbraio 1948 n. 2.
Il Collegio osserva però che ai sensi degli artt. 48 c.p.a. e 10 del d.P.R. n.1199 del 1971 i controinteressati, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione del ricorso, possono richiedere, con atto notificato al ricorrente e all'organo che ha emanato l'atto impugnato, che il ricorso sia deciso in sede giurisdizionale. In tal caso, il ricorrente, qualora intenda insistere nel ricorso, deve depositare nella segreteria del giudice amministrativo competente, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento dell'atto di opposizione, l'atto di costituzione in giudizio, dandone avviso mediante notificazione all'organo che ha emanato l'atto impugnato ed ai controinteressati.
Nel caso di specie, l’Ordine dei biologi della Sicilia ha presentato opposizione alla decisione del ricorso in sede giustiziale e ha indicato il giudice effettivamente competente a decidere dell’opposizione e del ricorso nel merito, cioè l’odierno TAR. Così facendo, è stato di fatto emendato l’errore originario poiché l’opponente ha individuato correttamente il giudice munito della competenza territoriale a decidere sulla vicenda e quindi la successiva trasposizione risulta essere avvenuta in conformità alle disposizioni di legge.
Per quanto detto, ragioni di giustizia sostanziale e di celerità nella definizione dei ricorsi, suggeriscono quindi di ritenere comunque procedibile l’azione, non essendosi verificato alcun vulnus né agli ordinari criteri di riparto della competenza in materia di giustizia amministrativa, né agli interessi delle parti in lite che hanno sostanzialmente condiviso la decisione di trasporre il giudizio innanzi a questo Tribunale.
L’eccezione può quindi essere respinta non avendo l’iniziale l’errore dell’Ordine ricorrente influito sulla corretta e conclusiva competenza a decidere sull’opposizione presentata dall’Ordine controinteressato l’11 marzo 2023 e sul ricorso così trasposto da parte ricorrente.
2.1. Ancora in via preliminare, il Collegio ritiene di accogliere l’eccezione avanzata dalla Difesa erariale volta a far dichiarare l’estraneità al giudizio del Ministero della Salute per carenza di legittimazione passiva. Invero, non è stato impugnato alcun atto riferibile a tale Amministrazione statale, essendo le determinazioni gravate di competenza della sola Azienda resistente, la quale gestisce in autonomia gestionale e organizzativa le procedure di reclutamento.
3. L’infondatezza nel merito del ricorso consente l’assorbimento delle ulteriori eccezioni in rito sollevate delle parti resistenti.
4. Come anticipato, l’Ordine ricorrente lamenta l’illegittimità dell’avviso di selezione pubblica in oggetto nella parte in cui prevede l’assunzione, in forza al servizio sanitario pubblico con il ruolo di nutrizionista, ai fini dello svolgimento di attività tipiche e/o riservate al TA, di persone munite del solo titolo di biologo.
In un recente arresto, questo Tribunale ha avuto modo di chiarire che: “Le figure professionali del dietista e del biologo nutrizionista differiscono in termini di percorso professionale ma, nel concreto esercizio della scienza della nutrizione umana si trovano ad avere alcune competenze (rilevanti nella presente sede) sovrapponibili. In particolare, entrambe esercitano una professione alla quale si accede attraverso un esame di abilitazione che consente l’iscrizione ai rispettivi Albi e sia il dietista sia il biologo nutrizionista, pur non essendo medici abilitati a fare diagnosi, attraverso lo studio dell’alimentazione umana e l’elaborazione di regimi alimentari personalizzati, possono coadiuvare l’opera del medico che ha diagnosticato una patologica al paziente.
Si sottolinea, in punto di competenza a collaborare in ambito medico, che il D.M. del 16.3.2007 nel definire gli obiettivi formativi della classe di laurea LM61 in scienze della nutrizione umana, afferma che i laureati devono “conoscere le influenze degli alimenti sul benessere e la prevenzione delle malattie, nonché i livelli di sicurezza, le dosi giornaliere accettabili ed il rischio valutabile nell’assunzione di sostanze contenute o veicolate nella dieta” , e collaborare “nei programmi di studio sulle relazioni tra assunzioni di alimenti e stato di salute” nonché “acquisire le conoscenze essenziali delle complesse relazioni tra dieta e stato di salute”. Per questi motivi un laureato in discipline della nutrizione umana studia anche medicina interna, gastroenterologia, endocrinologia, pediatria generale e specialistica e scienze tecniche dietetiche applicate.
Inoltre, la professione di biologo rientra nell’elenco delle professioni sanitarie, sotto la vigilanza del Ministero della Salute, così come previsto dall’art. 9 della L. 3/2018 e del Decreto del Ministero della Salute del 23.03.2018. La figura del dietista, ai sensi dell’art. 4 del d.m. 29.03.2001, rientra nelle professioni tecnico-sanitarie” (TAR Palermo, sez. II, sentenza n. 3523 del 18/12/2024).
Così come il CGA, con ordinanza n. 279 del 22 luglio 2024 ha pure precisato che: “la professione di biologo rientra nell’elenco delle professioni sanitarie ex art. 1 (rubricato “Ordini delle professioni sanitarie”), comma 1, del d.lgs. C.p.S. 233/1946, come modificato dall’art. 4, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 3; in virtù delle competenze, della formazione e dell'inquadramento professionale il biologo nutrizionista iscritto alla sezione A del relativo albo professionale in possesso di laurea magistrale in scienze della nutrizione umana o equipollente ben può svolgere tutte le attività inerenti la nutrizione e l'alimentazione di cui al SSN: dalla prevenzione alla cura e alla riabilitazione, coadiuvando il medico specialista all'interno delle equipe interdisciplinari anche in ambito di ricerca scientifica; il biologo nutrizionista, in possesso dell’indicata formazione professionale, pertanto, può partecipare alla selezione volta ad individuare “professionisti di dietetica o nutrizione umana finalizzata alla conduzione di attività di ricerca nell'ambito del progetto denominato "Ruolo della dieta nella fisiopatologia delle malattie infiammatorie croniche intestinali e in condizioni infiammatori reumatiche correlate, indagine di approfondimento sui meccanismi di azione dei trattamenti nutrizionali”.
Ciò detto, i recenti arresti giurisprudenziali, tra cui è d’uopo il richiamo alla sentenza della Corte Costituzionale n. 4 del 22 gennaio 2026, confermano l’impostazione difensiva delle resistenti per cui rientra tra le competenze del biologo anche la materia della nutrizione e delle diete, come espressamente riconosciuto dall’art. 3 della legge n. 396/67 per cui oggetto della professione di biologo rientrano le attività di “valutazione dei bisogni nutritivi ed energetici dell’uomo”.
Tali principi sono anche richiamati da altre discipline di settore quali, ad esempio, l’art. 31 D.P.R. 328/2001 in tema di ammissione all'esame di Stato per l'esercizio di talune professioni, nonché la Tabella G del Regolamento sulla disciplina degli onorari e delle indennità delle prestazioni dei Biologi (approvato con D.M. n. 362 del 1993).
Il quadro normativo di riferimento ora richiamato ammette espressamente che le attività di valutazione dei bisogni nutritivi ed energetici dell’uomo e di determinazione della dieta ottimale (anche in relazione ad accertate patologie) non siano di esclusivo appannaggio del dietista, ma rientrino anche tra quelle dei biologi iscritti nella sezione A dell’albo.
Peraltro, l’avviso in esame, tra i requisiti di ammissione per il biologo nutrizionista, ha previsto la Laurea magistrale in Scienze Biologiche (ovvero triennale con specialistica) corso di laurea in Biologia indirizzo nutrizionale, con abilitazione in Biologia oppure la Laurea Magistrale (o triennale con specialistica) in scienze della nutrizione umana con abilitazione in Biologia, con ciò individuando ancora più precisamente il profilo ricercato tarato sulle esigenze nutrizionali.
5. Né può ritenersi illegittima la Deliberazione n. 492/2025, gravata con il secondo ricorso per motivi aggiunti, con la quale si è dato impulso ulteriore alla procedura nonostante fosse stata riconosciuta la pendenza dell’odierno gravame, non essendo intervenuta alcuna sospensione cautelare dei provvedimenti già impugnati (per il vero nemmeno richiesta dall’Ordine ricorrente), oltre al fatto che la stessa delibera ha chiarito le ragioni dell’urgenza di ultimare la procedura per corrispondere ad un invito perentorio della Regione a spendere le somme del finanziamento 2022/2023.
6. Di nessun pregio anche l’ultima doglianza con cui l’Ordine ricorrente evidenzia che le “Linee di intervento per l’utilizzo del Fondo per il contrasto dei Disturbi della Nutrizione e dell’Alimentazione (DNA) nella Regione Siciliana 2022-2024” contemplerebbero adesso unicamente la figura del TA nel team interprofessionale.
Il Collegio osserva che l’amministrazione regionale, a cui compete l’organizzazione dei percorsi di contrasto dei DNA, ha richiesto dapprima, con il D.A. 711/23 di approvazione del Piano di attività biennale relativo alle Linee di intervento per il contrasto dei Disturbi della Nutrizione e dell’Alimentazione della Regione Siciliana, la presenza di un biologo nutrizionista nel gruppo di lavoro per il “Completamento multiprofessionale e multidisciplinare dell’équipe del Centro che risponde al livello degli adulti e dei minori. Attivazione ed implementazione delle attività riabilitative e del pasto assistito” ; poi, con le Linee di intervento per l’utilizzo del Fondo per il contrasto dei Disturbi della Nutrizione e dell’Alimentazione (DNA), ha previsto l'inserimento della figura del dietista, accanto a quella del medico nutrizionista, nel team interprofessionale per la valutazione interdisciplinare ed inquadramento clinico.
Ciò posto, contrariamente all’avviso dell’Ordine ricorrente, la decisione circa la scelta riguardante i profili professionali da impiegare nell’attuazione di determinati progetti rappresenta espressione di un potere discrezionale da parte dell’Amministrazione e, pertanto, non sindacabile in sede giurisdizionale soprattutto alla luce dell'indirizzo per cui “il rilievo che la normativa di settore assicura alla figura del biologo non implica confusione e fungibilità con altre figure professionali che concorrono nella tutela della salute, ma postula semplicemente la necessità di diverse competenze, che debbono essere armonicamente integrate in taluni specifici ambiti: concorrenza parziale e interdisciplinarietà che appaiono sempre più necessarie in una società, quale quella attuale, i cui interessi si connotano in ragione di una accresciuta complessità ed alla tutela dei quali è, in via di principio, preordinato l’accertamento e il riconoscimento, nel sistema degli ordinamenti di categoria, della professionalità specifica di cui all’art. 33, quinto comma, della Costituzione; il che porta ad escludere una interpretazione delle sfere di competenza professionale in chiave di generale esclusività monopolistica (cfr. sul punto la già citata sentenza C. Cost. n. 345 del 21 luglio 1995)” (Consiglio di Stato n. 5417/2004).
7. Per le ragioni esposte, il ricorso ed i motivi aggiunti devono essere respinti con salvezza degli atti gravati atteso che le competenze professionali richieste dal progetto in questione sono sicuramente compatibili con le competenze del biologo nutrizionista (tra cui valutazione dei bisogni nutritivi, determinazione delle diete anche in presenza di patologie), figura che è stata ritenuta idonea dalla giurisprudenza anche di questo TAR, come chiarito, a partecipare a progetti in ambito nutrizionale all'interno del SSN.
8. Il ricorso, come integrato da motivi aggiunti, deve essere respinto nella sua totalità, con salvezza degli atti impugnati.
Le spese possono essere eccezionalmente compensate in ragione della peculiarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come integrato da motivi aggiunti, previa estromissione dal giudizio del Ministero della Salute, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RA RU, Presidente
Anna Pignataro, Consigliere
LU DI, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LU DI | RA RU |
IL SEGRETARIO