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Sentenza 19 luglio 2024
Sentenza 19 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 19/07/2024, n. 317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 317 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SECONDA SEZIONE CIVILE
riunito in Camera di Consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice Relatore dott. Gabriele Conti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta a ruolo il 18/04/2024, al n. 1438/2024 V.G. e promossa da nato a [...] il [...] e residente in [...]di Quartesolo Parte_1
(VI) in via Quattro Novembre n. 28,
CF. , C.F._1
e ata a Noventa TI (VI) il 19/08/1998 e residente in [...]di Parte_2
Quartesolo (VI) in via Quattro Novembre n. 28,
CF. , C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Boscato Astrid del Foro di Vicenza
con l'intervento del
MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di CP_1
Vicenza, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
In punto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale e concorso al mantenimento della figlia minore nata fuori dal matrimonio.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 18/04/2024 ed hanno Parte_1 Parte_2
chiesto la regolamentazione del regime di affidamento della figlia nata il [...], la Per_1 determinazione dei tempi e delle modalità di visita da parte dei genitori, la determinazione del contributo dovuto dal padre per il mantenimento della minore.
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Invero, nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso della figlia minore, alla prevalente collocazione della stessa presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre.
Neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento della figlia a carico del padre, così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze della minore.
Le spese straordinarie relative alla figlia minore, come regolamentate dal Protocollo del Tribunale di
Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%.
Nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunziando tra le parti, viste le conclusioni del Pubblico
Ministero, così provvede:
1) AFFIDAMENTO DI Per_1
La figlia sarà affidata ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno la responsabilità genitoriale Per_1
in modo condiviso, in particolare assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, alla salute, al sistema educativo, alla scelta della residenza abituale della minore, allo sport, tenendo conto delle sue capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni;
conseguentemente, in via esemplificativa e non esaustiva, dovrà essere espresso il consenso di entrambi i genitori per il cambio di residenza della minore, per iscrizioni scolastiche, per conferire deleghe a terzi per l'accompagnamento ed il prelievo presso l'istituto scolastico e/o il centro estivo e/o presso il centro sportivo e/o adibito alle altre attività ludico-ricreative frequentate dalla minore, per la scelta del pediatra e medico di base, per interventi sanitari, terapeutici e percorsi psicologici, per le scelte che riguardano l'educazione religiosa e le attività sportive da svolgersi.
Qualsivoglia trasferimento all'estero, anche per ragioni vacanziere, dovrà espressamente e previamente essere concordato tra i genitori i quali s'impegnano a prestare il necessario assenso al rilascio del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio per sé stessi e per la figlia Per_1
2) Persona_2
sarà collocata prevalentemente presso la madre nella casa dei di lei genitori sita in Sarego, Loc.
[...]
Meledo, alla Via Silvio Pellico n. 33, presso cui i signori e concordano di trasferire Pt_2 Pt_1
la residenza della minore e presso cui la Signora trasferirà la propria residenza anagrafica. Pt_2 Per effetto dello spontaneo trasferimento presso l'abitazione dei di lei genitori, avvenuto il 28 marzo
2024, la signora rinuncia espressamente all'assegnazione della casa familiare sita in Torri di Pt_2
Quartesolo, alla Via Quattro Novembre n. 28, dove continuerà ad abitare in via esclusiva il Sig.
Pt_1
3) DIRITTO DI VISITA
3.1 Fino al termine dell'anno scolastico 2023/2024 di (giugno 2024) Per_1
In considerazione della vicinanza della scuola materna dove è iscritta di Quartesolo- alla Persona_3
residenza paterna e, per contro, della eccessiva distanza della scuola rispetto alla dimora materna
(Sarego), i genitori concordano di adottare il seguente calendario, già in atto:
SETTIMANA 1 starà con il papà dal lunedì pomeriggio dall'uscita da scuola al giovedì mattina, quando il papà Per_1
accompagnerà a scuola. La mamma recupererà il giovedì pomeriggio dall'uscita dalla Per_1 Per_1
scuola materna e terrà con sé la figlia sino al lunedì mattina della settimana successiva, quando curerà di accompagnare alla scuola materna. Per_1
SETTIMANA 2 starà con il papà dal lunedì pomeriggio dall'uscita dalla scuola materna fino al venerdì mattina Per_1 quando la accompagnerà a scuola. La mamma recupererà il venerdì pomeriggio dall'uscita da Per_1
scuola e starà con lei sino al lunedì successivo quando riaccompagnerà alla scuola materna. Il Per_1 lunedì pomeriggio il padre recupererà e riprenderanno i turni della “Settimana 1” e così via. Per_1
3.2 Successivamente al termine dell'anno scolastico 2023/2024
Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia a weekend alterni, dal venerdì dall'uscita da scuola fino al lunedì successivo quando riaccompagnerà a scuola. Per_1
Nella settimana in cui, durante il weekend, starà con la mamma, il padre potrà vederla e tenerla Per_1
con sé due giorni infrasettimanali, con pernotto, tendenzialmente il martedì ed il mercoledì e segnatamente dal martedì dall'uscita da scuola sino al giovedì mattina, quando il padre curerà di riaccompagnarla a scuola.
Nella settimana in cui, durante il weekend, starà con il padre, quest'ultimo potrà inoltre vederla Per_1
un giorno infrasettimanale, tendenzialmente il mercoledì dall'uscita da scuola fino all'indomani mattina quando il padre curerà di riaccompagnarla a scuola.
In assenza dell'impegno scolastico e/o extrascolastico di (es. centro estivo) l'orario di ritiro e Per_1
di riconsegna di dalla/alla madre è tendenzialmente da intendersi alle 11 di mattina. Per_1
I genitori potranno, di comune accordo, modificare di volta in volta i tempi di permanenza, avendo cura di comunicare e concordare la variazione con congruo preavviso. I giorni di permanenza di Per_1 con il padre verranno recuperati ove, per impegni lavorativi dello stesso o per esigenze di non Per_1
fosse possibile detta permanenza.
Durante le vacanze estive il padre potrà tenere con sé la figlia per almeno quindici giorni, anche non consecutivi, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno con la madre.
Durante le festività di Natale, Capodanno ed Epifania, per almeno cinque giorni complessivi, comprendendo, ad anni alterni, il pranzo di Natale e quello di Capodanno o la cena di Natale e quella del 31 dicembre.
Le Festività resterà con il genitore che ha il turno di responsabilità in base alla Per_4 Per_1
ripartizione alterna ordinaria dei weekend. Ad anni alterni passerà con il padre il giorno di Per_1
Pasquetta.
Per le altre festività nazionali i genitori stabiliranno, di volta in volta, con chi starà la figlia, in base ai reciproci impegni lavorativi ed alla cadenza dei turni di responsabilità genitoriale in base alla ripartizione alterna ordinaria dei fine settimana. Con riferimento al giorno del compleanno di Per_1
i sig.ri e si impegnano a concordare le modalità di festeggiamento ed a far sentire la Pt_2 Pt_1
presenza di entrambi alla bambina. Nel giorno del compleanno dei genitori la minore rimarrà con il festeggiato.
4. CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO PER LA FIGLIA ISABEL
4.1 in considerazione dell'iniziale collocamento prevalente di presso il padre sino al termine Per_1
del ciclo scolastico (giugno 2024), il Sig. contribuirà al mantenimento della figlia a far Pt_1 Per_1
data dal mese di luglio 2024 incluso, in misura pari ad €150,00 mensili, che verserà in favore della signora entro il 10 di ogni mese, alle coordinate bancarie note alle parti. Il tutto oltre alla Pt_2
rivalutazione ISTAT annuale.
4.2 Entrambi i genitori concorreranno al pagamento delle spese straordinarie in favore della figlia al 50% ciascuno così come individuate e descritte nel Protocollo per i procedimenti in materia Per_1
di famiglia avanti al Tribunale di Vicenza sottoscritto il 26.10.2017 - che s'intende qui riportato - con reciproco rimborso della quota a proprio carico al genitore che avrà anticipato la spesa, dietro esibizione dei documenti giustificativi.
4.3 I Sig.ri e stabiliscono di usufruire nella percentuale del 50% delle detrazioni Pt_2 Pt_1
fiscali per la figlia a carico e concordano che l'assegno unico e universale per i figli a carico (e/o qualsivoglia altro contributo pubblico, comunque denominato, tenga luogo di esso) competerà al
100% alla signora Pt_2
5. ULTERIORI PREVISIONI
5.1 La presenza di eventuali nuovi compagni o compagne di ciascuno dei genitori potrà essere inserita nella vita di esclusivamente in modo graduale, previa apposita comunicazione all'altro Per_1 genitore, e solo nel caso in cui la nuova relazione del genitore sia di carattere stabile, e quindi duri da almeno due anni. In ogni caso i genitori concordano di non introdurre nella vita di nuovi Per_1
compagni/compagne per i prossimi tre anni a far data dal deposito del presente ricorso, ciò nel superiore interesse della minore.
5.2 I genitori reciprocamente si impegnano a condividere e scambiarsi tutte le informazioni e comunicazioni provenienti dall'asilo/scuola, dall'attività sportiva e dagli altri ambiti ludico-ricreativi e/o educativi frequentati dalla figlia impegnandosi fin d'ora a partecipare alle relative riunioni.
Nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, il 16/07/2024.
Il Giudice Estensore Il Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo dott.ssa Elena Sollazzo