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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 11/03/2025, n. 175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 175 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2112/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Michele Fornaciari Presidente
Dott.ssa Alice Croci Giudice relatore estensore Dott.ssa Michela Boi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2112/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. BIONDI Parte_1 C.F._1
GIOVANNA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato a Pistoia (PT), via della Vigna 6, come da procura in atti;
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. GIOVANNARDI CP_1 C.F._2
GLENDA, presso il cui studio è elettivamente domiciliata a Viareggio (LU), via San Francesco
2, come da procura in atti;
CONVENUTO con la partecipazione di
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
Oggetto: divorzio giudiziale
CONCLUSIONI
Come precisate dai procuratori delle parti all'udienza del 17/01/2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha depositato ricorso nei confronti di , rappresentando che: il Parte_1 CP_1
30.01.1999 a Lucca gli stessi hanno contratto matrimonio con rito civile (atto iscritto nel pagina 1 di 6 registro dello Stato civile del Comune di Lucca al n. 7, Parte 1, Anno 1999), optando per il regime della separazione dei beni;
dall'unione sono nati due figli, e Persona_1 [...]
rispettivamente di 25 e 23 anni, entrambi economicamente autosufficienti e non Persona_2
più conviventi con alcuno dei due genitori;
tra le parti è intervenuta la separazione legale, giusta sentenza n. 913/2016, pronunciata da questo Tribunale a fronte delle conclusioni concordemente rassegnate dalle parti all'udienza del 20.04.2016 e pubblicata il 28.04.2016
(causa R.G. n. 6121/2015); la separazione prevedeva: l'affidamento dei figli, all'epoca minorenni, ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre e un regime di frequentazione con il padre come indicato in sentenza, l'assegnazione della casa coniugale alla madre, un contributo a carico del padre per il mantenimento dei figli di € 900,00 mensili (€
450,00 per ciascun figlio) con spese straordinarie a carico del padre nella misura del 100%, un assegno di mantenimento in favore della moglie di € 600,00 mensili;
il 21.12.2021 egli ha proposto ricorso per la modifica delle condizioni di separazione, iscritto al n. R.G. 5188/2021 di questo Tribunale, chiedendo la riduzione dell'assegno di mantenimento in favore della moglie, il pagamento del contributo per il mantenimento ai figli in via diretta, la ripartizione al
50% delle spese straordinarie e la revoca del collocamento dei figli presso la madre nonché dell'assegnazione alla stessa della casa familiare;
tuttavia, il ricorso è stato rigettato;
ad oggi, la separazione dei coniugi si è protratta ininterrottamente senza essersi mai ricostituita la comunione materiale tra gli stessi;
pertanto, sussistono i presupposti per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, ma a condizioni diverse rispetto a quelle della separazione;
infatti, sin dall'ottobre 2022 la figlia ha iniziato a lavorare come hostess presso la Per_1
compagnia aerea CO (gruppo ), divenendo economicamente indipendente e si è CP_2
trasferita a vivere a Francoforte assieme al compagno , tanto che dal mese di febbraio Per_3
2023, d'intesa con la e la stessa figlia, egli ha cessato di versarle il mantenimento;
CP_1
parimenti, egli ha cessato di versare il contributo per il mantenimento del figlio il Per_2
quale, prima assunto con contratto di apprendistato professionalizzante dalla Società Gambini
Spa di Lucca per un periodo di 30 mesi dal 02/10/2023 all'1/04/2026, con buon stipendio mensile, nel febbraio 2024 ha deciso di licenziarsi e si è trasferito in Australia, reperendo una nuova attività lavorativa nel settore edilizio, tale da garantirne l'autosufficienza economica;
l'ex casa coniugale, posta a Lucca in via per Corte Sandorini 137, località Nave, è di sua pagina 2 di 6 proprietà esclusiva in forza di atto di compravendita stipulato in data 21/06/2004 ai rogiti del
Notaio acquisto per poter effettuare il quale egli ha contratto un mutuo Persona_4
ipotecario di € 209.000,00 a tasso variabile, per il quale paga attualmente una rata mensile di €
782,78; ad oggi la nonostante i figli siano diventati maggiorenni ed economicamente CP_1
autosufficienti, vive ancora nell'ex casa coniugale, nonostante egli l'abbia più volte invitata a lasciarla nella sua disponibilità. Sotto il profilo economico, il ricorrente ha dedotto che: i propri redditi sono diminuiti sia rispetto all'epoca della separazione, sia rispetto al tempo della richiesta di modifica delle condizioni, essendo pari, nel 2023, a circa € 37.261,00 netti;
egli è titolare di due conti correnti, proprietario di un motociclo Piaggio ed utilizzatore di un'autovettura Audi Q5 in locazione finanziaria, con canone mensile di circa € 1.000,00; inoltre, oltre alla rata del mutuo, egli deve sostenere la rata mensile di un finanziamento Agos
Ducato di € 839,75; la convenuta, invece, nel corso del rapporto coniugale non ha mai svolto alcuna attività lavorativa;
fino a che i figli hanno frequentato la scuola dell'infanzia, i coniugi erano d'accordo che fosse la madre, anziché una baby sitter, ad occuparsi dei figli, in quanto egli era agli inizi del proprio lavoro e non sarebbe riuscito a sostenere i relativi costi, ma dopo tale periodo egli ha lasciato piena libertà di scelta alla moglie di trovare un'occupazione lavorativa;
ella, tuttavia, non si è mai attivata seriamente per reperire un lavoro;
dopo la separazione, ella ha svolto solamente qualche lavoro saltuario, come cassiera o cameriera;
nel
2017 la ha anche conseguito la qualifica di Tecnico Accompagnatore Turistico, CP_1
dovendosi presumere che se ne sia avvalsa per trovare lavoro e, se ciò non è stato, è per sua colpa;
inoltre risulta che questa, successivamente alla richiesta modifica delle condizioni di separazione, ovvero dal gennaio 2023, ha iniziato a lavorare come segretaria presso lo Studio di Medicina sportiva “Lucca Oltre le Mura”, potendosi permettere numerose vacanze, sia da sola che con i compagni che ha avuto nel tempo, ed anche di sostenere i costi dell'autovettura
Audi Q5 che utilizza abitualmente;
è vero che la ha avuto un tumore maligno del sigma, CP_1
fortunatamente rimosso con intervento chirurgico senza bisogno di successivi trattamenti radioterapici e/o chemioterapici, ma non ha in seguito portato avanti la pratica che le avrebbe consentito di percepire la pensione di invalidità e di essere inserita nelle c.d. categorie protette per la ricerca del lavoro;
pertanto, non sussistono i presupposti per riconoscerle l'assegno divorzile, in quanto la pur avendo la capacità (conosce ben tre lingue) e l'opportunità di CP_1
pagina 3 di 6 lavorare - tanto che lavora in via informale presso la predetta struttura medica, garantendosi un'autosufficienza economica - rifiuta deliberatamente impieghi regolari.
Ha concluso chiedendo dichiararsi lo scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni: revocare l'assegnazione della casa coniugale alla moglie, concedendole un termine di 15 giorni per il rilascio;
non disporre alcunché né a titolo di contributo al mantenimento dei figli, maggiorenni ed autosufficienti, né a titolo di assegno divorzile.
La convenuta si è costituita contestando come segue le domande e deduzioni del ricorrente: la figlia , che vive in Estonia, a Tallin, dove lavora come consulente di viaggi, ha Per_1
evidenziato ai genitori la propria indipendenza economica, mentre il figlio vive in Per_2
Australia e in questo momento non sta lavorando;
in entrambi i casi, ella ha rimesso ai figli la scelta se continuare a percepire il contributo per il mantenimento da parte del padre;
in merito alla casa coniugale, ella ha intenzione di lasciarla e sta cercando una nuova abitazione, ma le sta risultando difficile in quanto non può fornire a garanzia un contratto di lavoro;
la situazione reddituale del ricorrente non ha subito, negli anni, cali significativi, dovendosi inoltre segnalare, quanto alle spese personali, che lo stesso non risulta pagare le utenze di casa;
quanto alla propria situazione, il ricorrente si è sempre opposto a che ella lavorasse, in quanto voleva che si occupasse dei figli e della casa;
peraltro, anche quando il ricorrente non era al lavoro, era lei a doversi occupare dei figli in quanto il predetto era solito usare ed abusare di antidolorifici e alcolici, tanto da dover fare intervenire, in alcuni casi, anche il soccorso medico;
oltre a ciò, il ricorrente si rifiutava di far lavorare la moglie presso il suo ambulatorio con la scusa che le sue pazienti donne si sarebbero sentite in imbarazzo nel caso in cui una visita fosse durata più a lungo, sapendo che la moglie si trovava lì; ad ogni modo, a seguito della separazione ella si è iscritta al centro per l'impiego accettando, intanto, lavori saltuari quale cameriera, effettuando inoltre prestazioni occasionali presso lo Studio di Medicina sportiva “Lucca Oltre le Mura” da febbraio a ottobre 2024; attualmente, ella è disoccupata;
in merito alle presunte vacanze, i costi dei viaggi effettuati sono stati sostenuti dalla figlia, che prima lavorava come hostess per una compagnia aerea, potendo usufruire di biglietti a tariffe ridotte anche per i propri familiari;
non corrisponde al vero ed è comunque irrilevante che ella abbia effettuato una vacanza con il fidanzato e che abbia ospitato altri uomini nella casa coniugale;
parimenti, non corrisponde al vero che sia stato il ricorrente ad accorgersi del suo stato di salute alterato, del quale si avvide pagina 4 di 6 il dott. così come non è vero che lo stesso l'abbia aiutata a compilare la domanda Per_5 di riconoscimento dell'invalidità civile, peraltro comunque dalla stessa presentata mediante un patronato e, ad oggi, in attesa di risposta;
in merito all'autovettura Audi Q5 alla stessa in uso, immatricolata nel 2012 ed acquistata dal ricorrente in costanza di matrimonio, ella ha più volte cercato di venderla sostituendola con un'altra di fascia inferiore, proprio per i costi proibitivi, ma non vi è mai riuscita in quanto avrebbe dovuto corrispondere una cifra, per l'acquisto della nuova vettura, di cui non ha disponibilità; la disparità economico-patrimoniale tra i coniugi è indubbia – considerato che, in seguito al rilascio della casa familiare, la stessa dovrà anche sostenere il costo di un canone di locazione - così come è indubbio è indubbio il fatto che ella non abbia mezzi adeguati e che sia nell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, essendo altresì indiscusso il suo apporto al nucleo familiare ed al patrimonio della famiglia, cosicché sussistono i presupposti per il riconoscimento, in suo favore, dell'assegno divorzile.
Ha concluso chiedendo dichiararsi lo scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni;
concederle termine fino alla sottoscrizione di un contratto di locazione per il rilascio della ex casa coniugale o, in subordine, un termine ampio per poter trovare un'abitazione alternativa;
niente disporre a titolo di mantenimento dei figli e Persona_1 Persona_2
entrambi maggiorenni ed economicamente indipendenti;
disporre a proprio favore ed a carico del ricorrente un assegno divorzile pari a € 1.200,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT o, in subordine, nella misura che sarà ritenuta di giustizia.
È seguito scambio di memorie ex art. 473-bis.17 c.p.c.
All'udienza del 17.01.2025 il Giudice ha sentito le parti e, impregiudicata l'emissione dei provvedimenti provvisori su concorde richiesta delle stesse, sono state precisate le conclusioni in punto di status.
Nel merito, osserva il Collegio che sussistono i presupposti di cui dall'articolo 3 della legge 1 dicembre 1970 n. 898, come modificato dall'articolo 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, per dare corso alla domanda di scioglimento del matrimonio, essendo trascorso il tempo di ininterrotta separazione legale dei coniugi previsto dalla richiamata norma e non essendo stata eccepita, né risultando l'interruzione di tale stato, così come appare irreversibile la frattura pagina 5 di 6 determinatasi tra i coniugi, quale risulta, oltre che dalle ragioni addotte, anche dalla decisa e ferma volontà manifestata di sciogliere definitivamente il vincolo matrimoniale.
La causa dovrà poi essere rimessa sul ruolo del Giudice delegato per la prosecuzione dell'istruttoria, come da separata ordinanza.
La decisione sulle spese va rimessa alla pronunzia della sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca così provvede:
I) Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto il 30.01.1999 a Lucca tra Pt_1
nato a [...] il [...] e , nata a [...] il [...],
[...] CP_1 trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune all'anno 1999, parte 1, atto n. 7;
II) Ordina all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle consequenziali ulteriori incombenze;
III) Rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza;
IV) Spese al definitivo.
Così deciso a Lucca nella camera di consiglio del 10/03/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Alice Croci Dott. Michele Fornaciari
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Michele Fornaciari Presidente
Dott.ssa Alice Croci Giudice relatore estensore Dott.ssa Michela Boi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2112/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. BIONDI Parte_1 C.F._1
GIOVANNA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato a Pistoia (PT), via della Vigna 6, come da procura in atti;
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. GIOVANNARDI CP_1 C.F._2
GLENDA, presso il cui studio è elettivamente domiciliata a Viareggio (LU), via San Francesco
2, come da procura in atti;
CONVENUTO con la partecipazione di
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
Oggetto: divorzio giudiziale
CONCLUSIONI
Come precisate dai procuratori delle parti all'udienza del 17/01/2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha depositato ricorso nei confronti di , rappresentando che: il Parte_1 CP_1
30.01.1999 a Lucca gli stessi hanno contratto matrimonio con rito civile (atto iscritto nel pagina 1 di 6 registro dello Stato civile del Comune di Lucca al n. 7, Parte 1, Anno 1999), optando per il regime della separazione dei beni;
dall'unione sono nati due figli, e Persona_1 [...]
rispettivamente di 25 e 23 anni, entrambi economicamente autosufficienti e non Persona_2
più conviventi con alcuno dei due genitori;
tra le parti è intervenuta la separazione legale, giusta sentenza n. 913/2016, pronunciata da questo Tribunale a fronte delle conclusioni concordemente rassegnate dalle parti all'udienza del 20.04.2016 e pubblicata il 28.04.2016
(causa R.G. n. 6121/2015); la separazione prevedeva: l'affidamento dei figli, all'epoca minorenni, ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre e un regime di frequentazione con il padre come indicato in sentenza, l'assegnazione della casa coniugale alla madre, un contributo a carico del padre per il mantenimento dei figli di € 900,00 mensili (€
450,00 per ciascun figlio) con spese straordinarie a carico del padre nella misura del 100%, un assegno di mantenimento in favore della moglie di € 600,00 mensili;
il 21.12.2021 egli ha proposto ricorso per la modifica delle condizioni di separazione, iscritto al n. R.G. 5188/2021 di questo Tribunale, chiedendo la riduzione dell'assegno di mantenimento in favore della moglie, il pagamento del contributo per il mantenimento ai figli in via diretta, la ripartizione al
50% delle spese straordinarie e la revoca del collocamento dei figli presso la madre nonché dell'assegnazione alla stessa della casa familiare;
tuttavia, il ricorso è stato rigettato;
ad oggi, la separazione dei coniugi si è protratta ininterrottamente senza essersi mai ricostituita la comunione materiale tra gli stessi;
pertanto, sussistono i presupposti per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, ma a condizioni diverse rispetto a quelle della separazione;
infatti, sin dall'ottobre 2022 la figlia ha iniziato a lavorare come hostess presso la Per_1
compagnia aerea CO (gruppo ), divenendo economicamente indipendente e si è CP_2
trasferita a vivere a Francoforte assieme al compagno , tanto che dal mese di febbraio Per_3
2023, d'intesa con la e la stessa figlia, egli ha cessato di versarle il mantenimento;
CP_1
parimenti, egli ha cessato di versare il contributo per il mantenimento del figlio il Per_2
quale, prima assunto con contratto di apprendistato professionalizzante dalla Società Gambini
Spa di Lucca per un periodo di 30 mesi dal 02/10/2023 all'1/04/2026, con buon stipendio mensile, nel febbraio 2024 ha deciso di licenziarsi e si è trasferito in Australia, reperendo una nuova attività lavorativa nel settore edilizio, tale da garantirne l'autosufficienza economica;
l'ex casa coniugale, posta a Lucca in via per Corte Sandorini 137, località Nave, è di sua pagina 2 di 6 proprietà esclusiva in forza di atto di compravendita stipulato in data 21/06/2004 ai rogiti del
Notaio acquisto per poter effettuare il quale egli ha contratto un mutuo Persona_4
ipotecario di € 209.000,00 a tasso variabile, per il quale paga attualmente una rata mensile di €
782,78; ad oggi la nonostante i figli siano diventati maggiorenni ed economicamente CP_1
autosufficienti, vive ancora nell'ex casa coniugale, nonostante egli l'abbia più volte invitata a lasciarla nella sua disponibilità. Sotto il profilo economico, il ricorrente ha dedotto che: i propri redditi sono diminuiti sia rispetto all'epoca della separazione, sia rispetto al tempo della richiesta di modifica delle condizioni, essendo pari, nel 2023, a circa € 37.261,00 netti;
egli è titolare di due conti correnti, proprietario di un motociclo Piaggio ed utilizzatore di un'autovettura Audi Q5 in locazione finanziaria, con canone mensile di circa € 1.000,00; inoltre, oltre alla rata del mutuo, egli deve sostenere la rata mensile di un finanziamento Agos
Ducato di € 839,75; la convenuta, invece, nel corso del rapporto coniugale non ha mai svolto alcuna attività lavorativa;
fino a che i figli hanno frequentato la scuola dell'infanzia, i coniugi erano d'accordo che fosse la madre, anziché una baby sitter, ad occuparsi dei figli, in quanto egli era agli inizi del proprio lavoro e non sarebbe riuscito a sostenere i relativi costi, ma dopo tale periodo egli ha lasciato piena libertà di scelta alla moglie di trovare un'occupazione lavorativa;
ella, tuttavia, non si è mai attivata seriamente per reperire un lavoro;
dopo la separazione, ella ha svolto solamente qualche lavoro saltuario, come cassiera o cameriera;
nel
2017 la ha anche conseguito la qualifica di Tecnico Accompagnatore Turistico, CP_1
dovendosi presumere che se ne sia avvalsa per trovare lavoro e, se ciò non è stato, è per sua colpa;
inoltre risulta che questa, successivamente alla richiesta modifica delle condizioni di separazione, ovvero dal gennaio 2023, ha iniziato a lavorare come segretaria presso lo Studio di Medicina sportiva “Lucca Oltre le Mura”, potendosi permettere numerose vacanze, sia da sola che con i compagni che ha avuto nel tempo, ed anche di sostenere i costi dell'autovettura
Audi Q5 che utilizza abitualmente;
è vero che la ha avuto un tumore maligno del sigma, CP_1
fortunatamente rimosso con intervento chirurgico senza bisogno di successivi trattamenti radioterapici e/o chemioterapici, ma non ha in seguito portato avanti la pratica che le avrebbe consentito di percepire la pensione di invalidità e di essere inserita nelle c.d. categorie protette per la ricerca del lavoro;
pertanto, non sussistono i presupposti per riconoscerle l'assegno divorzile, in quanto la pur avendo la capacità (conosce ben tre lingue) e l'opportunità di CP_1
pagina 3 di 6 lavorare - tanto che lavora in via informale presso la predetta struttura medica, garantendosi un'autosufficienza economica - rifiuta deliberatamente impieghi regolari.
Ha concluso chiedendo dichiararsi lo scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni: revocare l'assegnazione della casa coniugale alla moglie, concedendole un termine di 15 giorni per il rilascio;
non disporre alcunché né a titolo di contributo al mantenimento dei figli, maggiorenni ed autosufficienti, né a titolo di assegno divorzile.
La convenuta si è costituita contestando come segue le domande e deduzioni del ricorrente: la figlia , che vive in Estonia, a Tallin, dove lavora come consulente di viaggi, ha Per_1
evidenziato ai genitori la propria indipendenza economica, mentre il figlio vive in Per_2
Australia e in questo momento non sta lavorando;
in entrambi i casi, ella ha rimesso ai figli la scelta se continuare a percepire il contributo per il mantenimento da parte del padre;
in merito alla casa coniugale, ella ha intenzione di lasciarla e sta cercando una nuova abitazione, ma le sta risultando difficile in quanto non può fornire a garanzia un contratto di lavoro;
la situazione reddituale del ricorrente non ha subito, negli anni, cali significativi, dovendosi inoltre segnalare, quanto alle spese personali, che lo stesso non risulta pagare le utenze di casa;
quanto alla propria situazione, il ricorrente si è sempre opposto a che ella lavorasse, in quanto voleva che si occupasse dei figli e della casa;
peraltro, anche quando il ricorrente non era al lavoro, era lei a doversi occupare dei figli in quanto il predetto era solito usare ed abusare di antidolorifici e alcolici, tanto da dover fare intervenire, in alcuni casi, anche il soccorso medico;
oltre a ciò, il ricorrente si rifiutava di far lavorare la moglie presso il suo ambulatorio con la scusa che le sue pazienti donne si sarebbero sentite in imbarazzo nel caso in cui una visita fosse durata più a lungo, sapendo che la moglie si trovava lì; ad ogni modo, a seguito della separazione ella si è iscritta al centro per l'impiego accettando, intanto, lavori saltuari quale cameriera, effettuando inoltre prestazioni occasionali presso lo Studio di Medicina sportiva “Lucca Oltre le Mura” da febbraio a ottobre 2024; attualmente, ella è disoccupata;
in merito alle presunte vacanze, i costi dei viaggi effettuati sono stati sostenuti dalla figlia, che prima lavorava come hostess per una compagnia aerea, potendo usufruire di biglietti a tariffe ridotte anche per i propri familiari;
non corrisponde al vero ed è comunque irrilevante che ella abbia effettuato una vacanza con il fidanzato e che abbia ospitato altri uomini nella casa coniugale;
parimenti, non corrisponde al vero che sia stato il ricorrente ad accorgersi del suo stato di salute alterato, del quale si avvide pagina 4 di 6 il dott. così come non è vero che lo stesso l'abbia aiutata a compilare la domanda Per_5 di riconoscimento dell'invalidità civile, peraltro comunque dalla stessa presentata mediante un patronato e, ad oggi, in attesa di risposta;
in merito all'autovettura Audi Q5 alla stessa in uso, immatricolata nel 2012 ed acquistata dal ricorrente in costanza di matrimonio, ella ha più volte cercato di venderla sostituendola con un'altra di fascia inferiore, proprio per i costi proibitivi, ma non vi è mai riuscita in quanto avrebbe dovuto corrispondere una cifra, per l'acquisto della nuova vettura, di cui non ha disponibilità; la disparità economico-patrimoniale tra i coniugi è indubbia – considerato che, in seguito al rilascio della casa familiare, la stessa dovrà anche sostenere il costo di un canone di locazione - così come è indubbio è indubbio il fatto che ella non abbia mezzi adeguati e che sia nell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, essendo altresì indiscusso il suo apporto al nucleo familiare ed al patrimonio della famiglia, cosicché sussistono i presupposti per il riconoscimento, in suo favore, dell'assegno divorzile.
Ha concluso chiedendo dichiararsi lo scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni;
concederle termine fino alla sottoscrizione di un contratto di locazione per il rilascio della ex casa coniugale o, in subordine, un termine ampio per poter trovare un'abitazione alternativa;
niente disporre a titolo di mantenimento dei figli e Persona_1 Persona_2
entrambi maggiorenni ed economicamente indipendenti;
disporre a proprio favore ed a carico del ricorrente un assegno divorzile pari a € 1.200,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT o, in subordine, nella misura che sarà ritenuta di giustizia.
È seguito scambio di memorie ex art. 473-bis.17 c.p.c.
All'udienza del 17.01.2025 il Giudice ha sentito le parti e, impregiudicata l'emissione dei provvedimenti provvisori su concorde richiesta delle stesse, sono state precisate le conclusioni in punto di status.
Nel merito, osserva il Collegio che sussistono i presupposti di cui dall'articolo 3 della legge 1 dicembre 1970 n. 898, come modificato dall'articolo 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, per dare corso alla domanda di scioglimento del matrimonio, essendo trascorso il tempo di ininterrotta separazione legale dei coniugi previsto dalla richiamata norma e non essendo stata eccepita, né risultando l'interruzione di tale stato, così come appare irreversibile la frattura pagina 5 di 6 determinatasi tra i coniugi, quale risulta, oltre che dalle ragioni addotte, anche dalla decisa e ferma volontà manifestata di sciogliere definitivamente il vincolo matrimoniale.
La causa dovrà poi essere rimessa sul ruolo del Giudice delegato per la prosecuzione dell'istruttoria, come da separata ordinanza.
La decisione sulle spese va rimessa alla pronunzia della sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca così provvede:
I) Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto il 30.01.1999 a Lucca tra Pt_1
nato a [...] il [...] e , nata a [...] il [...],
[...] CP_1 trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune all'anno 1999, parte 1, atto n. 7;
II) Ordina all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle consequenziali ulteriori incombenze;
III) Rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza;
IV) Spese al definitivo.
Così deciso a Lucca nella camera di consiglio del 10/03/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Alice Croci Dott. Michele Fornaciari
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