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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 27/06/2025, n. 857 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 857 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3366/2025
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Bonomi Presidente rel.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice
Dott.ssa Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
14.5.2025, assunto in decisione in data 23.6.2025 e vertente
tra
(c.f. ) nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e tra
(c.f. ) nato a [...] il [...], entrambi Parte_2 C.F._2 con l'Avvocato Rita Scerra ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Cologno Monzese Via Merano
n. 7;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI
- pronunciare la separazione personale.
1) Autorizzare i coniugi a vivere separati e nel reciproco rispetto fermi restando i reciproci obblighi di legge;
2) La casa coniugale sita in Cologno Monzese via Legnano n. 1/A di proprietà comune delle parti, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene concordemente assegnata alla SI.ra che continuerà ad abitarvi con Pt_1
i figli , e;
Persona_1 Persona_2 Persona_3
3) Il mutuo cointestato tra le parti n. 1661513 Banca BNL scadenza 31.12.2035 verrà pagato interamente dalla SI.ra che anticiperà per conto del il 50% di spettanza di questi;
Pt_1 Parte_2
4) Il finanziamento n. 1679506 presso la Banca BNL cointestato tra le parti verrà pagato interamente dal SI.
che anticiperà per conto della SI. il 50% di sua spettanza fino a maggio 2025. A partire da Parte_2 Pt_1
Giugno2025 il predetto finanziamento n. 1679506 presso la Banca BNL cointestato tra le parti sarà a carico della SI.ra che anticiperà il 50% della quota del SI. di;
Parte_1 Pt_2
5) Le parti convengono che la casa coniugale verrà posta in vendita o, alternativamente, rilevata da uno dei coniugi, nel momento in cui tutti e tre i figli risultino economicamente autosufficienti, salvo diverso accordo.
In caso di alienazione della casa coniugale, ciascun coniuge avrà il diritto di acquistare l'immobile alle medesime condizioni economiche offerte da un terzo acquirente. Tale diritto di prelazione dovrà essere esercitato entro tre mesi dalla comunicazione della proposta di vendita;
6) Il figlio minore è affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento prevalente Per_3 presso la residenza della mamma in Cologno Monzese Via Legnano n. 1/A
7) Le parti concordano che il SI. dovrà corrisponderà alla SI.ra , a titolo di concorso al Parte_2 Pt_1 mantenimento per entrambi i figli e rispettivamente minorenne ed economicamente non Per_3 Per_2 autosufficiente, un assegno mensile pari ad € 200,00 mensili ciascuno, da versarsi in via anticipata, entro il giorno 5 di ogni mese per 12 (dodici) mensilità, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat dalla data di omologazione delle presenti condizioni, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo le direttive di cui al protocollo stilato dal Tribunale di Monza ed accluso al presente ricorso.
8) Il SI. , in deroga al punto 6) del presente ricorso, si obbliga a corrispondere al momento della Parte_2 vendita della casa coniugale ovvero al raggiungimento dell'autosufficienza economica dei figli, in un'unica soluzione e a far data dal mese di Ottobre 2023, alla SI.ra , che accetta, le somme dovute a titolo di Pt_1 mantenimento figli.
9) Il SInor si obbliga sin d'ora a corrispondere alla SInora , al momento della Parte_2 Pt_1 vendita dell'immobile adibito a casa coniugale, come specificato al punto 5 del presente ricorso, le seguenti somme: a) Rimborso delle quote di mutuo versate dalla SInora a partire dal mese di settembre 2023; Pt_1
b) Rimborso delle spese condominiali sostenute dalla SInora a partire dal mese di settembre 2023; c) Pt_1 pagina 2 di 4 Rimborso degli importi versati dalla SInora a titolo di finanziamento, come indicato ai punti 3 e 4 del Pt_1 presente ricorso, a partire dal mese di giugno 2025, detratta la somma anticipata dal SInor per Parte_2 conto della SInora nel periodo compreso tra settembre 2023 e maggio 2025. In aggiunta a quanto Pt_1 sopra, il SInor si obbliga a restituire alla SInora la somma di € 2.000,00 (duemila/00) a Parte_2 Pt_1 titolo di rimborso del prestito personale.
10) Resta inteso che tali suddetti rimborsi saranno soggetti ad eventuale conguaglio finale dei rapporti dare- avere tra le parti.
11) Attesa la maggiore età dei figli e , le parti non ritengono doversi disciplinare il diritto Per_1 Per_2 di visita del genitore non collocatario;
12) Relativamente al figlio minore , salvo diverso accordo tra le parti, e Per_3 tenuto conto dell'eSIenze del minore, il padre terrà con sé il figlio:
a) a weekend alterni dal venerdì sera uscita di scuola sino al Lunedì mattina riaccompagnandolo a scuola e infrasettimanalmente mercoledì e giovedì con pernottamento riaccompagnandolo a scuola, quando il fine settimana ,e' di spettanza della mamma e solo per la giornata del mercoledì con pernottamento e accompagnamento a scuola nella settimana il cui fine settimana è di spettanza del padre;
b) per le festività natalizie il minore trascorrerà ad anni alterni con ciascun genitore dalla fine delle lezioni scolastiche al 30/12 e dal 30/12 al 6/01- Per l'anno 2025 il minore trascorrerà il primo periodo con il papà;
c) per le festività pasquali il minore li trascorrerà interamente, ad anni alterni, con ciascun genitore;
d) durante le vacanze estive il minore trascorrerà 15 giorni anche non consecutivi con ciascun genitore da concordare entro e non oltre il 30 Maggio di ogni anno. In difetto di accordo e fatto salvo il principio dell'alternanza prevarrà la volontà del padre negli anni pari e della madre in quelli dispari. Entrambi i genitori si impegnano a comunicare l'indirizzo dei luoghi in cui verranno trascorse le vacanze;
e) sempre secondo il criterio dell'alternanza, il minore trascorrerà presso ciascun genitore ogni altra festività
o “ponte” nel corso dell'anno;
13) Le parti stabiliscono concordemente che l'assegno unico venga percepito al 100% dalla SI.ra ; Pt_1
14) I coniugi si danno, sin da ora, reciproca autorizzazione al rilascio di documenti validi per l'espatrio.
pagina 3 di 4 Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in data 6.9.1998 a Burago Parte_1 Parte_2
Di Molgora;
- Dall'unione sono nati , in data 3.3.2000, in data 15.1.2005 e , in data 30.11.2009. Per_1 Per_2 Per_3
-l'udienza di comparizione delle parti avanti al Presidente per il tentativo di conciliazione si è svolta in data
23.6.2025 con la modalità della trattazione scritta;
Ritenuto che:
- deve essere pronunciata la separazione ex articolo 158 c.c. e 473 bis.47 s.s. c.p.c., in conformità alla richiesta fatta da entrambe le parti.
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli , 15.1.2005, maggiorenne non economicamente autosufficiente e , Per_2 Per_3
30.11.2009) e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 Parte_2
, con ricorso depositato in data 14.5.2025, così provvede:
[...]
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 Parte_2 che hanno contratto matrimonio in Burago Di Molgora in data 6.9.1998 (Atto n. 13, Parte II, Serie
A del registro degli atti di matrimonio del Comune di Burago Di Molgora), omologando le condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Burago Di Molgora, affinchè sia annotata ai sensi di legge.
Così deciso in Monza, nella camera di conSIlio, in data 26.6.2025
Il Presidente est.
Claudia Bonomi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Bonomi Presidente rel.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice
Dott.ssa Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
14.5.2025, assunto in decisione in data 23.6.2025 e vertente
tra
(c.f. ) nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e tra
(c.f. ) nato a [...] il [...], entrambi Parte_2 C.F._2 con l'Avvocato Rita Scerra ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Cologno Monzese Via Merano
n. 7;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI
- pronunciare la separazione personale.
1) Autorizzare i coniugi a vivere separati e nel reciproco rispetto fermi restando i reciproci obblighi di legge;
2) La casa coniugale sita in Cologno Monzese via Legnano n. 1/A di proprietà comune delle parti, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene concordemente assegnata alla SI.ra che continuerà ad abitarvi con Pt_1
i figli , e;
Persona_1 Persona_2 Persona_3
3) Il mutuo cointestato tra le parti n. 1661513 Banca BNL scadenza 31.12.2035 verrà pagato interamente dalla SI.ra che anticiperà per conto del il 50% di spettanza di questi;
Pt_1 Parte_2
4) Il finanziamento n. 1679506 presso la Banca BNL cointestato tra le parti verrà pagato interamente dal SI.
che anticiperà per conto della SI. il 50% di sua spettanza fino a maggio 2025. A partire da Parte_2 Pt_1
Giugno2025 il predetto finanziamento n. 1679506 presso la Banca BNL cointestato tra le parti sarà a carico della SI.ra che anticiperà il 50% della quota del SI. di;
Parte_1 Pt_2
5) Le parti convengono che la casa coniugale verrà posta in vendita o, alternativamente, rilevata da uno dei coniugi, nel momento in cui tutti e tre i figli risultino economicamente autosufficienti, salvo diverso accordo.
In caso di alienazione della casa coniugale, ciascun coniuge avrà il diritto di acquistare l'immobile alle medesime condizioni economiche offerte da un terzo acquirente. Tale diritto di prelazione dovrà essere esercitato entro tre mesi dalla comunicazione della proposta di vendita;
6) Il figlio minore è affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento prevalente Per_3 presso la residenza della mamma in Cologno Monzese Via Legnano n. 1/A
7) Le parti concordano che il SI. dovrà corrisponderà alla SI.ra , a titolo di concorso al Parte_2 Pt_1 mantenimento per entrambi i figli e rispettivamente minorenne ed economicamente non Per_3 Per_2 autosufficiente, un assegno mensile pari ad € 200,00 mensili ciascuno, da versarsi in via anticipata, entro il giorno 5 di ogni mese per 12 (dodici) mensilità, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat dalla data di omologazione delle presenti condizioni, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo le direttive di cui al protocollo stilato dal Tribunale di Monza ed accluso al presente ricorso.
8) Il SI. , in deroga al punto 6) del presente ricorso, si obbliga a corrispondere al momento della Parte_2 vendita della casa coniugale ovvero al raggiungimento dell'autosufficienza economica dei figli, in un'unica soluzione e a far data dal mese di Ottobre 2023, alla SI.ra , che accetta, le somme dovute a titolo di Pt_1 mantenimento figli.
9) Il SInor si obbliga sin d'ora a corrispondere alla SInora , al momento della Parte_2 Pt_1 vendita dell'immobile adibito a casa coniugale, come specificato al punto 5 del presente ricorso, le seguenti somme: a) Rimborso delle quote di mutuo versate dalla SInora a partire dal mese di settembre 2023; Pt_1
b) Rimborso delle spese condominiali sostenute dalla SInora a partire dal mese di settembre 2023; c) Pt_1 pagina 2 di 4 Rimborso degli importi versati dalla SInora a titolo di finanziamento, come indicato ai punti 3 e 4 del Pt_1 presente ricorso, a partire dal mese di giugno 2025, detratta la somma anticipata dal SInor per Parte_2 conto della SInora nel periodo compreso tra settembre 2023 e maggio 2025. In aggiunta a quanto Pt_1 sopra, il SInor si obbliga a restituire alla SInora la somma di € 2.000,00 (duemila/00) a Parte_2 Pt_1 titolo di rimborso del prestito personale.
10) Resta inteso che tali suddetti rimborsi saranno soggetti ad eventuale conguaglio finale dei rapporti dare- avere tra le parti.
11) Attesa la maggiore età dei figli e , le parti non ritengono doversi disciplinare il diritto Per_1 Per_2 di visita del genitore non collocatario;
12) Relativamente al figlio minore , salvo diverso accordo tra le parti, e Per_3 tenuto conto dell'eSIenze del minore, il padre terrà con sé il figlio:
a) a weekend alterni dal venerdì sera uscita di scuola sino al Lunedì mattina riaccompagnandolo a scuola e infrasettimanalmente mercoledì e giovedì con pernottamento riaccompagnandolo a scuola, quando il fine settimana ,e' di spettanza della mamma e solo per la giornata del mercoledì con pernottamento e accompagnamento a scuola nella settimana il cui fine settimana è di spettanza del padre;
b) per le festività natalizie il minore trascorrerà ad anni alterni con ciascun genitore dalla fine delle lezioni scolastiche al 30/12 e dal 30/12 al 6/01- Per l'anno 2025 il minore trascorrerà il primo periodo con il papà;
c) per le festività pasquali il minore li trascorrerà interamente, ad anni alterni, con ciascun genitore;
d) durante le vacanze estive il minore trascorrerà 15 giorni anche non consecutivi con ciascun genitore da concordare entro e non oltre il 30 Maggio di ogni anno. In difetto di accordo e fatto salvo il principio dell'alternanza prevarrà la volontà del padre negli anni pari e della madre in quelli dispari. Entrambi i genitori si impegnano a comunicare l'indirizzo dei luoghi in cui verranno trascorse le vacanze;
e) sempre secondo il criterio dell'alternanza, il minore trascorrerà presso ciascun genitore ogni altra festività
o “ponte” nel corso dell'anno;
13) Le parti stabiliscono concordemente che l'assegno unico venga percepito al 100% dalla SI.ra ; Pt_1
14) I coniugi si danno, sin da ora, reciproca autorizzazione al rilascio di documenti validi per l'espatrio.
pagina 3 di 4 Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in data 6.9.1998 a Burago Parte_1 Parte_2
Di Molgora;
- Dall'unione sono nati , in data 3.3.2000, in data 15.1.2005 e , in data 30.11.2009. Per_1 Per_2 Per_3
-l'udienza di comparizione delle parti avanti al Presidente per il tentativo di conciliazione si è svolta in data
23.6.2025 con la modalità della trattazione scritta;
Ritenuto che:
- deve essere pronunciata la separazione ex articolo 158 c.c. e 473 bis.47 s.s. c.p.c., in conformità alla richiesta fatta da entrambe le parti.
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli , 15.1.2005, maggiorenne non economicamente autosufficiente e , Per_2 Per_3
30.11.2009) e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 Parte_2
, con ricorso depositato in data 14.5.2025, così provvede:
[...]
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 Parte_2 che hanno contratto matrimonio in Burago Di Molgora in data 6.9.1998 (Atto n. 13, Parte II, Serie
A del registro degli atti di matrimonio del Comune di Burago Di Molgora), omologando le condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Burago Di Molgora, affinchè sia annotata ai sensi di legge.
Così deciso in Monza, nella camera di conSIlio, in data 26.6.2025
Il Presidente est.
Claudia Bonomi
pagina 4 di 4